Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 23 gennaio 2002
Circolare n.19/2002
Oggetto: Tributi
– Iva – Semplificazioni – D.P.R. 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del
17.12.2001.
Con il regolamento indicato in oggetto sono state introdotte
disposizioni di semplificazione nella tenuta delle scritture contabili ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare:
Dichiarazioni periodiche (art.9) – Sono
state abolite le dichiarazioni periodiche; le ultime dichiarazioni a dover
essere presentate sono quelle relative al mese di dicembre 2001 (entro fine
febbraio 2002) e dell’ultimo trimestre 2001 (entro fine marzo 2002); è stato
inoltre soppresso l’obbligo di annotare sui registri le risultanze delle
liquidazioni periodiche.
Comunicazione Iva (art.9) – Per
l’esigenza d’informare tempestivamente l’UE sul gettito Iva nazionale, e tenuto
conto che la scadenza di presentazione delle dichiarazioni Iva annuali è stata
ormai definitivamente fissata a fine ottobre, a decorrere dal 2003 verrà
introdotto l’obbligo di anticipare entro il 28 febbraio di ciascun anno le
informazioni essenziali sulle operazioni Iva svolte nell’anno precedente (es.
valore delle operazioni attive e passive, di quelle intracomunitarie, ecc.);
saranno esonerati dall’obbligo di comunicazione i soggetti con fatturato
inferiore a 25,8 mila euro.
Registri (art.12) – Le
imprese in contabilità ordinaria potranno annotare le registrazioni ai fini Iva
direttamente sul libro giornale di cui all’articolo 2214 C.C. entro i termini
di registrazione previsti dal decreto 633/72; la facoltà di abolire i registri
Iva è stata prevista anche per gli esercenti arti e professioni in contabilità
ordinaria per opzione.
Esportatori abituali (art. 10) – E’
stato abolito l’obbligo per gli esportatori abituali di riportare nel registro
delle fatture emesse i dati relativi all’utilizzo del plafond; com’è noto
quegli stessi dati vengono già evidenziati nella dichiarazione Iva annuale.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.45/1999, 84 e 22/1998
|
|
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435
Regolamento recante
modifiche al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la
semplificazione
e razionalizzazione di adempimenti tributari.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 LUGLIO 1998, N. 322
***
OMISSIS ***
Art. 8.
Dichiarazione annuale in materia di imposta
sul valore aggiunto
1.
All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Salvo quanto previsto
relativamente alla dichiarazione
unificata, il
contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3,
tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di
presentazione
in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,
la dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto dovuta per
l'anno
solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato
entro il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato
con provvedimento
amministrativo da
pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. La
trasmissione della
dichiarazione in via
telematica e' effettuata
entro
il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11
del
medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche
dai
contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono
esonerati dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione i
contribuenti che
nell'anno solare precedente
hanno registrato
esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo
10
del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633,
e successive
modificazioni, salvo che siano
tenuti alle rettifiche
delle detrazioni
di cui all'articolo 19-bis2 del
medesimo decreto,
ovvero abbiano
registrato operazioni intracomunitarie, nonche' i
contribuenti
esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
2.
Nella dichiarazione sono
indicati i dati
e gli elementi
necessari per
l'individuazione del contribuente, per la
determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta e per
l'effettuazione dei
controlli, nonche' gli altri elementi richiesti
nel modello
di dichiarazione, esclusi
quelli che l'Agenzia delle
entrate
e' in grado di acquisire direttamente.".
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,
la dichiarazione relativa all'imposta dovuta
per l'anno solare
precedente, sempreche' i relativi termini di presentazione
non siano
ancora scaduti,
e' presentata dai
curatori o dai
commissari
liquidatori con
le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1
ovvero entro quattro mesi dalla nomina se
quest'ultimo termine scade
successivamente
al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei
termini
ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la
dichiarazione
per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e'
dichiarato il
fallimento ovvero la
liquidazione coatta
amministrativa. Per
le operazioni registrate nella
parte dell'anno
solare anteriore
alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e' anche presentata, entro quattro mesi dalla
nomina, apposita
dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate
ai fini della eventuale insinuazione al passivo della
procedura
concorsuale.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6.
Per la sottoscrizione, la presentazione e la conservazione
della dichiarazione relativa all'imposta sul
valore aggiunto si
applicano le
disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,
all'articolo
2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3.".
Art. 9.
Comunicazione dati I.V.A.
1.
Nel decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,
dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art.
8-bis (Comunicazione dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli
obblighi previsti
dall'articolo 3 relativamente
alla dichiarazione
unificata e
dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A.
annuale e
ferma restando la
rilevanza attribuita alle suddette
dichiarazioni
anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in
via telematica, direttamente o tramite
gli incaricati di
cui
all'articolo
3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, una
comunicazione dei dati
relativi all'imposta sul valore
aggiunto riferita all'anno solare precedente, redatta
in conformita'
al modello
approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale. La comunicazione e'
presentata anche dai
contribuenti
che non hanno effettuato operazioni imponibili.
2.
Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che
per l'anno
solare precedente hanno
registrato esclusivamente
operazioni
esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, salvo
che abbiano registrato operazioni
intracomunitarie, i
contribuenti esonerati ai sensi di specifiche
disposizioni normative dall'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale
di cui all'articolo 8, i soggetti
di cui
all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
i soggetti
sottoposti a procedure concorsuali, nonche' le persone
fisiche che
hanno realizzato nel periodo di riferimento un volume
d'affari
inferiore o uguale a lire 50 milioni.
3.
Gli enti o
le societa' partecipanti che si
sono avvalsi per
l'anno di riferimento della procedura di
liquidazione dell'I.V.A. di
gruppo di
cui all'ultimo comma
dell'articolo 73 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, inviano
singolarmente la
comunicazione dei dati
relativamente alla propria
attivita'.
4.
Nella comunicazione sono
indicati l'ammontare delle operazioni
attive e
passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni
intracomunitarie, l'ammontare delle operazioni esenti
e non
imponibili, l'imponibile e l'imposta relativa alle
importazioni di
oro e
argento effettuate senza
pagamento dell'I.V.A. in dogana,
l'imposta esigibile e l'imposta
detratta, risultanti dalle
liquidazioni periodiche
senza tener conto
delle operazioni di
rettifica
e di conguaglio.
5.
I termini di presentazione della comunicazione che
scadono di
sabato
sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
6.
Per l'omissione della
comunicazione o l'invio
di tale
comunicazione
con dati incompleti o non veritieri restano applicabili
le disposizioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18
dicembre
1997, n. 471.".
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI RECANTI
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI
AI
FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI SCRITTURE CONTABILI FISCALI
Art. 10.
Semplificazione delle registrazioni
relative al plafond
1.
I contribuenti che si avvalgono
della facolta' di acquistare o
importare beni
e servizi senza
pagamento dell'imposta ai sensi
dell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre
1983, n.
746, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1984, n.
17, indicano
in un apposito prospetto della dichiarazione annuale
relativa all'imposta
sul valore aggiunto, distintamente per mese,
l'ammontare delle
esportazioni, di cui alle lettere
a) e b), comma
primo,
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del
1972, delle operazioni
assimilate e delle
operazioni
comunitarie effettuate
e quello degli acquisti e delle importazioni
fatti senza
pagamento dell'imposta ai
sensi della lettera c) del
medesimo
comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n.
633 del 1972,
risultante dalle relative
fatture e
bollette doganali.
I medesimi contribuenti forniscono agli organi
dell'Amministrazione finanziaria, se ne viene
fatta richiesta,
l'ammontare di
riferimento delle esportazioni, delle operazioni
assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabile
all'inizio di
ciascun mese,
fino al secondo
mese precedente a
quello della
richiesta,
e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in
ciascun mese,
fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza
pagamento
dell'imposta.
Art. 11.
Abolizione
delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche
I.V.A.,
soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche I.V.A.
1.
Nell'articolo 1 del
decreto del Presidente della
Repubblica
23
marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, riguardante il
regolamento recante
norme per la
semplificazione e la
razionalizzazione di
alcuni adempimenti contabili
in materia di
imposta sul
valore aggiunto, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1.
Entro il giorno 16 di ciascun
mese, il contribuente determina
la differenza
tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore
aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante
dalle annotazioni
eseguite
o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai
corrispettivi delle
operazioni imponibili, e quello dell'imposta,
risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi
ai beni
ed
ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui
e' in
possesso e per
i quali il
diritto alla detrazione viene
esercitato nello
stesso mese ai sensi
dell'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Il
contribuente, qualora
richiesto dagli organi dell'Amministrazione
finanziaria, fornisce
gli elementi in base ai quali ha operato la
liquidazione
periodica.
1-bis.
Le disposizioni di
cui al comma 1, ultimo periodo,
si
applicano anche
ai soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
1-ter.
Resta ferma la
possibilita' per gli
aventi diritto di
presentare
istanza di rimborso infrannuale.";
b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;
c) al
comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e annota sul
registro
gli estremi della relativa attestazione".
2.
Nell'articolo 30, secondo
comma, del decreto del
Presidente
della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole:
"annotandolo
nel registro indicato nell'articolo 25".
3.
Nell'articolo 1, comma
1, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre
1997, n. 443, sono soppresse le parole: ",
previa annotazione
nel registro di cui all'articolo 25 del citato
decreto
n. 633 del 1972.".
4.
Al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e
successive modificazioni, l'articolo
7 e' sostituito dal
seguente:
"Art.
7 (Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e
ai versamenti in
materia di imposta
sul valore
aggiunto). - 1. I contribuenti che nell'anno solare
precedente hanno
realizzato
un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le
imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti
arti
o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per
oggetto
altre attivita', possono optare, per:
a) l'effettuazione delle
liquidazioni periodiche, di
cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica
23
marzo 1998, n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro
il 16 del secondo mese successivo a ciascuno
dei primi tre trimestri
solari; qualora
l'imposta non superi
il limite di lire 50.000 il
versamento e'
effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre
successivo;
b) il
versamento dell'imposta dovuta
entro il 16 di marzo di
ciascun
anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle
somme dovute
in base alla
dichiarazione unificata annuale,
maggiorando le
somme da versare degli interessi
nella misura dello
0.40 per
cento per ogni
mese o frazione di mese successivo
alla
predetta
data.
2. Nei confronti dei contribuenti che
esercitano contemporaneamente
prestazioni di
servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla
distinta
annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di
lire
un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3.
Per i soggetti che esercitano
l'opzione di cui al comma 1 le
somme devono
essere maggiorate degli interessi
nella misura dell'1
per
cento.".
5.
Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.
542, e
successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono
sostituiti
dai seguenti:
"2.
Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
richiesto presentando
all'ufficio competente entro l'ultimo
giorno
del mese
successivo al trimestre di
riferimento l'apposita istanza
prevista dal
decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 197 del 25 luglio 1975,
unitamente alla
dichiarazione di
cui alla lettera c) del settimo comma del predetto
articolo 38-bis,
se ricorrono le
condizioni per l'esonero dalla
prestazione
delle garanzie.
3.
I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal
secondo
comma dell'articolo 38-bis del decreto
del Presidente della
Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di
imposta relativi
a periodi inferiori all'anno,
possono, in
alternativa, effettuare
la compensazione prevista dall'articolo
17
del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, per l'ammontare
massimo corrispondente all'eccedenza
detraibile del trimestre di
riferimento, presentando
all'ufficio competente una dichiarazione
contenente
i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti
e
le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'articolo 73,
ultimo comma, del
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633,
possono, in alternativa alla
richiesta di
rimborso infrannuale delle
eccedenze detraibili
risultanti dalle
annotazioni periodiche riepilogative di gruppo,
effettuare la
compensazione prevista dal
citato articolo 17 del
decreto
legislativo n. 241 del 1997.".
Art. 12.
Semplificazione in materia di tenuta di
registri contabili
1. I
soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che tengono i
libri
di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno
facolta'
di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, ed il registro
dei beni ammortizzabili di
cui all'articolo 16 del medesimo
decreto del Presidente
della
Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le
registrazioni siano effettuate
nel libro giornale nei
termini previsti
dalla disciplina dell'imposta
sul valore aggiunto
per i relativi registri e nel termine stabilito
per la presentazione
della
dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
b) su
richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma
sistematica, gli stessi dati che
sarebbe stato necessario
annotare nei registri per i quali ci si avvale della
facolta' di cui
al
presente articolo.
2.
Le annotazioni nei registri
contabili di cui all'articolo 2214
del codice
civile sono equiparate
a tutti gli effetti a quelle
previste nei
registri prescritti ai
fini dell'imposta sul valore
aggiunto
e nel registro dei beni ammortizzabili.
Art. 13.
Semplificazioni
in materia di registrazione dei beni ammortizzabili
per i soggetti in regime di
contabilita' semplificata.
1.
I soggetti di
cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il
registro dei
beni ammortizzabili qualora,
a seguito di richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in
forma
sistematica, gli
stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto
decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. La
fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
effetti,
alla
annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
Art. 14.
Semplificazioni in materia di tenuta di
registri contabili
degli esercenti arti e
professioni
1. I
soggetti di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il
registro dei
beni ammortizzabili qualora,
a seguito di richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in
forma
sistematica, gli
stessi dati previsti
dall'articolo 16, primo,
secondo
e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
600
del 1973.
2. La
fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli
effetti,
all'annotazione
dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano
optato per il regime di
contabilita'
ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del
Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta'
di non
tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
633, ed il
registro dei beni
ammortizzabili di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica
29
settembre 1973, n. 600, a condizione che:
a) le
registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di
cui
all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della
Repubblica 9 dicembre
1996, n. 695,
nei termini previsti dalla
disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e
nel
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il
registro
dei beni ammortizzabili;
b) su
richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in forma
sistematica, gli stessi dati che
sarebbe stato necessario
annotare nei registri per i quali ci si avvale della
facolta' di cui
al
presente articolo.
4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti
gli effetti
a quelle previste
nei registri prescritti
ai fini
dell'imposta sul
valore aggiunto e
nel registro dei
beni
ammortizzabili.
Art. 15.
Termine di registrazione dei
corrispettivi
e abolizione dell'obbligo di allegare
gli scontrini
1. Nell'articolo 6, del decreto
del Presidente della Repubblica
9
dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le operazioni per le quali e'
rilasciato lo scontrino fiscale o
la ricevuta
fiscale, effettuate in
ciascun mese solare, possono
essere
annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto
dall'articolo 24
del decreto del
Presidente della Repubblica
26
ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".
Art. 16.
Perdite involontarie di
beni
1. Nell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica
10
novembre 1997, n. 441, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La
perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali
o
comunque indipendenti dalla volonta' del
soggetto e' provata da
idonea documentazione fornita da un
organo della pubblica
amministrazione o,
in mancanza, da
dichiarazione sostitutiva
dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, resa entro
trenta giorni
dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne
ha conoscenza,
dalle quali risulti il valore complessivo dei beni
perduti,
salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria, i
criteri e gli elementi in base ai quali detto valore
e'
stato determinato.".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
***
OMISSIS ***
FINE TESTO DECRETO