Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 23 gennaio 2002

 

Circolare n.19/2002

 

Oggetto: Tributi – Iva – Semplificazioni – D.P.R. 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.

 

Con il regolamento indicato in oggetto sono state introdotte disposizioni di semplificazione nella tenuta delle scritture contabili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. In particolare:

 

Dichiarazioni periodiche (art.9) – Sono state abolite le dichiarazioni periodiche; le ultime dichiarazioni a dover essere presentate sono quelle relative al mese di dicembre 2001 (entro fine febbraio 2002) e dell’ultimo trimestre 2001 (entro fine marzo 2002); è stato inoltre soppresso l’obbligo di annotare sui registri le risultanze delle liquidazioni periodiche.

 

Comunicazione Iva (art.9) – Per l’esigenza d’informare tempestivamente l’UE sul gettito Iva nazionale, e tenuto conto che la scadenza di presentazione delle dichiarazioni Iva annuali è stata ormai definitivamente fissata a fine ottobre, a decorrere dal 2003 verrà introdotto l’obbligo di anticipare entro il 28 febbraio di ciascun anno le informazioni essenziali sulle operazioni Iva svolte nell’anno precedente (es. valore delle operazioni attive e passive, di quelle intracomunitarie, ecc.); saranno esonerati dall’obbligo di comunicazione i soggetti con fatturato inferiore a 25,8 mila euro.

 

Registri (art.12) – Le imprese in contabilità ordinaria potranno annotare le registrazioni ai fini Iva direttamente sul libro giornale di cui all’articolo 2214 C.C. entro i termini di registrazione previsti dal decreto 633/72; la facoltà di abolire i registri Iva è stata prevista anche per gli esercenti arti e professioni in contabilità ordinaria per opzione.

 

Esportatori abituali (art. 10) – E’ stato abolito l’obbligo per gli esportatori abituali di riportare nel registro delle fatture emesse i dati relativi all’utilizzo del plafond; com’è noto quegli stessi dati vengono già evidenziati nella dichiarazione Iva annuale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.45/1999, 84 e 22/1998

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la

semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Capo I
              DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
           PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322

*** OMISSIS ***

                               Art. 8.

  Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto

  1.  All'articolo  8  del decreto del Presidente della Repubblica n.

322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

  "1.   Salvo   quanto   previsto  relativamente  alla  dichiarazione

unificata,  il  contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui

all'articolo  3,  tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di

presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre di ciascun anno,

la  dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per

l'anno solare precedente, redatta in conformita' al modello approvato

entro  il 15 gennaio dell'anno in cui e' utilizzato con provvedimento

amministrativo   da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.   La

trasmissione  della  dichiarazione  in  via  telematica e' effettuata

entro il mese di novembre da parte dei soggetti indicati nel comma 11

del medesimo articolo 3. La dichiarazione annuale e' presentata anche

dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono

esonerati   dall'obbligo   di  presentazione  della  dichiarazione  i

contribuenti   che   nell'anno  solare  precedente  hanno  registrato

esclusivamente  operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10

del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

e  successive  modificazioni,  salvo che siano tenuti alle rettifiche

delle  detrazioni  di  cui all'articolo 19-bis2 del medesimo decreto,

ovvero  abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  nonche' i

contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

  2.  Nella  dichiarazione  sono  indicati  i  dati  e  gli  elementi

necessari    per    l'individuazione   del   contribuente,   per   la

determinazione  dell'ammontare  delle operazioni e dell'imposta e per

l'effettuazione  dei  controlli, nonche' gli altri elementi richiesti

nel  modello  di  dichiarazione,  esclusi  quelli che l'Agenzia delle

entrate e' in grado di acquisire direttamente.".

    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4.  In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa,

la  dichiarazione  relativa  all'imposta  dovuta  per  l'anno  solare

precedente,  sempreche' i relativi termini di presentazione non siano

ancora   scaduti,   e'  presentata  dai  curatori  o  dai  commissari

liquidatori  con  le modalita' e i termini ordinari di cui al comma 1

ovvero  entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade

successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalita' e nei

termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la

dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui e'

dichiarato    il    fallimento    ovvero   la   liquidazione   coatta

amministrativa.  Per  le  operazioni registrate nella parte dell'anno

solare  anteriore  alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione

coatta  amministrativa  e' anche presentata, entro quattro mesi dalla

nomina,  apposita  dichiarazione  al  competente ufficio dell'Agenzia

delle  entrate  ai fini della eventuale insinuazione al passivo della

procedura concorsuale.";

    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

  "6.  Per  la  sottoscrizione,  la  presentazione e la conservazione

della  dichiarazione  relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto si

applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, commi 2, 3 e 4,

all'articolo 2, commi 7, 8, 8-bis e 9, e all'articolo 3.".

                               Art. 9.

                      Comunicazione dati I.V.A.

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:

  "Art.  8-bis  (Comunicazione  dati I.V.A.). - 1. Fermi restando gli

obblighi  previsti  dall'articolo  3 relativamente alla dichiarazione

unificata  e  dall'articolo 8 relativamente alla dichiarazione I.V.A.

annuale  e  ferma  restando  la  rilevanza  attribuita  alle suddette

dichiarazioni anche ai fini sanzionatori, il contribuente presenta in

via   telematica,  direttamente  o  tramite  gli  incaricati  di  cui

all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di ciascun

anno,  una  comunicazione  dei  dati  relativi all'imposta sul valore

aggiunto  riferita all'anno solare precedente, redatta in conformita'

al  modello  approvato con provvedimento amministrativo da pubblicare

nella  Gazzetta  Ufficiale.  La comunicazione e' presentata anche dai

contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili.

  2.  Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che

per   l'anno   solare   precedente  hanno  registrato  esclusivamente

operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, e successive

modificazioni,    salvo    che    abbiano    registrato    operazioni

intracomunitarie,  i  contribuenti  esonerati  ai sensi di specifiche

disposizioni    normative   dall'obbligo   di   presentazione   della

dichiarazione  annuale  di  cui  all'articolo  8,  i  soggetti di cui

all'articolo  88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

i  soggetti  sottoposti  a  procedure concorsuali, nonche' le persone

fisiche  che  hanno  realizzato  nel periodo di riferimento un volume

d'affari inferiore o uguale a lire 50 milioni.

  3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono avvalsi per

l'anno  di riferimento della procedura di liquidazione dell'I.V.A. di

gruppo  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  73 del decreto del

Presidente   della   Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  inviano

singolarmente  la  comunicazione  dei dati relativamente alla propria

attivita'.

  4.  Nella  comunicazione sono indicati l'ammontare delle operazioni

attive  e  passive al netto dell'I.V.A., l'ammontare delle operazioni

intracomunitarie,   l'ammontare   delle   operazioni   esenti  e  non

imponibili,  l'imponibile  e  l'imposta relativa alle importazioni di

oro  e  argento  effettuate  senza  pagamento  dell'I.V.A. in dogana,

l'imposta   esigibile   e   l'imposta   detratta,   risultanti  dalle

liquidazioni   periodiche  senza  tener  conto  delle  operazioni  di

rettifica e di conguaglio.

  5.  I  termini  di presentazione della comunicazione che scadono di

sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.

  6.   Per   l'omissione   della  comunicazione  o  l'invio  di  tale

comunicazione con dati incompleti o non veritieri restano applicabili

le  disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471.".

                              Capo II
 ALTRE DISPOSIZIONI RECANTI SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI

AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI SCRITTURE CONTABILI FISCALI

                              Art. 10.

     Semplificazione delle registrazioni relative al plafond

  1.  I  contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o

importare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta  ai sensi

dell'articolo  1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.

746,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.

17,  indicano  in  un  apposito prospetto della dichiarazione annuale

relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto, distintamente per mese,

l'ammontare  delle  esportazioni,  di cui alle lettere a) e b), comma

primo, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.

633   del  1972,  delle  operazioni  assimilate  e  delle  operazioni

comunitarie  effettuate  e quello degli acquisti e delle importazioni

fatti  senza  pagamento  dell'imposta  ai  sensi della lettera c) del

medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica  n.  633  del  1972,  risultante  dalle relative fatture e

bollette  doganali.  I  medesimi  contribuenti forniscono agli organi

dell'Amministrazione   finanziaria,  se  ne  viene  fatta  richiesta,

l'ammontare  di  riferimento  delle  esportazioni,  delle  operazioni

assimilate  e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di

ciascun  mese,  fino  al  secondo  mese  precedente  a  quello  della

richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in

ciascun  mese,  fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza

pagamento dell'imposta.

                              Art. 11.

Abolizione delle annotazioni relative alle liquidazioni periodiche

I.V.A., soppressione dell'obbligo delle dichiarazioni periodiche I.V.A.

  1.  Nell'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica

23 marzo  1998,  n.  100,  e successive modificazioni, riguardante il

regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la

razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di

imposta   sul   valore   aggiunto,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

  "1.  Entro  il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina

la  differenza  tra  l'ammontare  complessivo dell'imposta sul valore

aggiunto  esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni

eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai

corrispettivi  delle  operazioni  imponibili,  e quello dell'imposta,

risultante  dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni

ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui

e'  in  possesso  e  per  i  quali  il  diritto alla detrazione viene

esercitato  nello  stesso  mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto

del   Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633.  Il

contribuente,  qualora  richiesto  dagli  organi dell'Amministrazione

finanziaria,  fornisce  gli  elementi  in base ai quali ha operato la

liquidazione periodica.

  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1, ultimo periodo, si

applicano  anche  ai  soggetti  di cui all'articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

  1-ter.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  gli  aventi diritto di

presentare istanza di rimborso infrannuale.";

    b) i commi 2, 2-bis e 2-ter sono abrogati;

    c) al  comma 4 sono soppresse le seguenti parole: ", e annota sul

registro gli estremi della relativa attestazione".

  2.  Nell'articolo  30,  secondo  comma,  del decreto del Presidente

della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole:

"annotandolo nel registro indicato nell'articolo 25".

  3.  Nell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto del Presidente della

Repubblica  10 novembre  1997,  n.  443, sono soppresse le parole: ",

previa  annotazione  nel  registro  di cui all'articolo 25 del citato

decreto n. 633 del 1972.".

  4.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.

542,  e  successive  modificazioni,  l'articolo  7  e' sostituito dal

seguente:

  "Art.  7  (Semplificazioni  per i contribuenti minori relative alle

liquidazioni  e  ai  versamenti  in  materia  di  imposta  sul valore

aggiunto).  - 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno

realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le

imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti

arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per

oggetto altre attivita', possono optare, per:

    a) l'effettuazione   delle   liquidazioni   periodiche,   di  cui

all'articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica

23 marzo  1998,  n. 100, e dei relativi versamenti dell'imposta entro

il  16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri

solari;  qualora  l'imposta  non  superi  il limite di lire 50.000 il

versamento  e'  effettuato  insieme  a quello dovuto per il trimestre

successivo;

    b) il  versamento  dell'imposta  dovuta  entro  il 16 di marzo di

ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle

somme   dovute   in   base   alla  dichiarazione  unificata  annuale,

maggiorando  le  somme  da versare degli interessi nella misura dello

0.40  per  cento  per  ogni  mese  o frazione di mese successivo alla

predetta data.

  2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente

prestazioni  di  servizi  ed  altre  attivita'  e non provvedono alla

distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di

lire un miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.

  3.  Per  i  soggetti  che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le

somme  devono  essere maggiorate  degli interessi nella misura dell'1

per cento.".

  5.  Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.

542,  e  successive modificazioni, i commi 2 e 3 dell'articolo 8 sono

sostituiti dai seguenti:

    "2.  Il rimborso di cui al secondo comma dell'articolo 38-bis del

decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'

richiesto  presentando  all'ufficio  competente entro l'ultimo giorno

del  mese  successivo  al trimestre di riferimento l'apposita istanza

prevista  dal  decreto  del  Ministro delle finanze, pubblicato nella

Gazzetta  Ufficiale  n.  197  del  25 luglio  1975,  unitamente  alla

dichiarazione  di  cui alla lettera c) del settimo comma del predetto

articolo  38-bis,  se  ricorrono  le  condizioni  per l'esonero dalla

prestazione delle garanzie.

  3.  I  contribuenti  in possesso dei requisiti indicati dal secondo

comma   dell'articolo   38-bis   del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di

imposta   relativi   a   periodi   inferiori  all'anno,  possono,  in

alternativa,  effettuare  la  compensazione prevista dall'articolo 17

del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  per l'ammontare

massimo  corrispondente  all'eccedenza  detraibile  del  trimestre di

riferimento,  presentando  all'ufficio  competente  una dichiarazione

contenente i dati richiesti per l'istanza di cui al comma 2. Gli enti

e le societa' controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui

all'articolo  73,  ultimo  comma,  del  decreto  del Presidente della

Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,  possono, in alternativa alla

richiesta   di   rimborso   infrannuale  delle  eccedenze  detraibili

risultanti  dalle  annotazioni  periodiche  riepilogative  di gruppo,

effettuare  la  compensazione  prevista  dal  citato  articolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997.".

                              Art. 12.

     Semplificazione in materia di tenuta di registri contabili

  1.  I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del

Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i

libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno

facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul

valore  aggiunto  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre  1972,  n.  633, ed il registro dei beni ammortizzabili di

cui  all'articolo  16  del  medesimo  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

    a) le  registrazioni  siano  effettuate  nel  libro  giornale nei

termini  previsti  dalla  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

per  i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione

della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;

    b) su  richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,

in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario

annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui

al presente articolo.

  2.  Le  annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214

del  codice  civile  sono  equiparate  a  tutti  gli effetti a quelle

previste  nei  registri  prescritti  ai  fini dell'imposta sul valore

aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.

                              Art. 13.

Semplificazioni in materia di registrazione dei beni ammortizzabili

         per i soggetti in regime di contabilita' semplificata.

  1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 18 del decreto del Presidente

della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, possono non tenere il

registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta

dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma

sistematica,  gli  stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto

decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

  2. La  fornitura  di  tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,

alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

                              Art. 14.

   Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili

              degli esercenti arti e professioni

  1. I  soggetti  di  cui  all'articolo 19 del decreto del Presidente

della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, possono non tenere il

registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta

dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma

sistematica,  gli  stessi  dati  previsti  dall'articolo  16,  primo,

secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.

600 del 1973.

  2. La  fornitura  di  tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,

all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.

  3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di

contabilita' ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del

Presidente  della  Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta'

di  non  tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore

aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972,  n.  633,  ed  il  registro  dei  beni  ammortizzabili  di  cui

all'articolo  16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:

    a) le  registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di

cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della

Repubblica  9 dicembre  1996,  n.  695,  nei  termini  previsti dalla

disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e

nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il

registro dei beni ammortizzabili;

    b) su  richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,

in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario

annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui

al presente articolo.

  4. Le  annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti

gli  effetti  a  quelle  previste  nei  registri  prescritti  ai fini

dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e   nel  registro  dei  beni

ammortizzabili.

                              Art. 15.

             Termine di registrazione dei corrispettivi

         e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini

  1. Nell'articolo  6,  del  decreto  del Presidente della Repubblica

9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente:

  "4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o

la  ricevuta  fiscale,  effettuate  in  ciascun  mese solare, possono

essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto

dall'articolo   24   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".

                              Art. 16.

                    Perdite involontarie di beni

  1. Nell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica

10 novembre 1997, n. 441, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  "3. La  perdita  dei  beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o

comunque  indipendenti  dalla  volonta'  del  soggetto  e' provata da

idonea   documentazione   fornita   da   un   organo  della  pubblica

amministrazione   o,   in   mancanza,  da  dichiarazione  sostitutiva

dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, resa entro

trenta  giorni  dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne

ha  conoscenza,  dalle  quali  risulti il valore complessivo dei beni

perduti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione

finanziaria,  i  criteri e gli elementi in base ai quali detto valore

e' stato determinato.".

                             Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

*** OMISSIS ***

 

FINE TESTO DECRETO