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Roma, 5 febbraio 2002

 

Circolare n. 24/2002

 

Oggetto: Tributi – CUD – Termine di consegna – DPR 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.

 

L’articolo 18 del decreto indicato in oggetto, modificando l’articolo 7bis del DPR n.600/73, ha posticipato al 31 marzo di ciascun anno (in precedenza 28 febbraio) il termine entro cui i datori di lavoro devono consegnare a dipendenti e collaboratori la certificazione unica modello CUD.

 

Il modello CUD attesta i salari annuali e le relative trattenute fiscali, risultanti dal conguaglio fiscale che i datori di lavoro devono continuare ad effettuare entro la fine di febbraio di ciascun anno (articolo 23 DPR n.600/73).

 

La certificazione unica attesta inoltre i contributi previdenziali e assistenziali versati all’Inps e agli altri enti e casse, nonché i premi versati all’Inail.

 

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, è rimasto fermo il termine di consegna del modello CUD entro dodici giorni dalla richiesta dei lavoratori cessati.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.167, 152 e 144/1999

 

D/d

 

 

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