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Roma, 5 febbraio 2002
Circolare n. 24/2002
Oggetto: Tributi – CUD –
Termine di consegna – DPR 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.
L’articolo 18 del decreto indicato in oggetto, modificando l’articolo
7bis del DPR n.600/73, ha posticipato al 31 marzo di ciascun anno (in
precedenza 28 febbraio) il termine entro cui i datori di lavoro devono
consegnare a dipendenti e collaboratori la certificazione unica modello CUD.
Il modello CUD attesta i salari annuali e le relative trattenute
fiscali, risultanti dal conguaglio fiscale che i datori di lavoro devono
continuare ad effettuare entro la fine di febbraio di ciascun anno (articolo 23
DPR n.600/73).
La certificazione unica attesta inoltre i contributi previdenziali e
assistenziali versati all’Inps e agli altri enti e casse, nonché i premi
versati all’Inail.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, è rimasto fermo il
termine di consegna del modello CUD entro dodici giorni dalla richiesta dei
lavoratori cessati.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.167, 152 e 144/1999
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D/d |
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