Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 5 febbraio 2002

 

Circolare n.25/2002

Oggetto: Ambiente – Nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti – Scadenza dell’11 febbraio – Delibera Albo gestori rifiuti del 27.12.2001, su G.U. n.21 del 25.1.2002.

 

In base alla legge 443/2001 le imprese che effettuano attività di gestione rifiuti (raccolta, trasporto, recupero o smaltimento), la cui classificazione sia stata modificata da non pericolosi in pericolosi per effetto del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti (decisioni europee 2000/532 e 2001/118) entrato in vigore da quest’anno, per poter continuare ad operare devono presentare entro l’11 febbraio apposita domanda di iscrizione o di variazione all’Albo gestori rifiuti indicando i nuovi codici dei rifiuti interessati.

 

La delibera in oggetto ha stabilito le modalità di compilazione e di presentazione di tale domanda per la categoria 5 dell’Albo (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) precisando in particolare che:

 

·                      la domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art.12 del DM 406/98; alla domanda deve inoltre essere allegata idonea garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta;

·                      le imprese già iscritte all’Albo possono adeguare la dotazione di mezzi e di personale prevista per l’iscrizione alla categoria 5 entro l’11 agosto 2002; i requisiti previsti per il responsabile tecnico possono invece essere soddisfatti entro un anno.

 

Su tutte le questioni applicative connesse all’entrata in vigore del nuovo Catalogo sono in corso approfondimenti con il Ministero dell’Ambiente che ha indetto per i prossimi giorni un’apposita riunione con tutti i soggetti interessati (associazioni di categoria, regioni e province).

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire tempestivamente gli opportuni aggiornamenti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 75/1997

 

Allegati due

 

M/p

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n.299 del 27.12.2001 - Suppl. Ordinario n.279 (fonte Guritel)

 

LEGGE 21 dicembre 2001, n.443

 

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi

strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive.

 

                               Art. 1.

(Delega  al  Governo  in  materia  di  infrastrutture ed insediamenti

produttivi  strategici  ed  altri  interventi  per  il rilancio delle

attivita' produttive)

                            ***OMISSIS***

15.  I  soggetti che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti

la  cui  classificazione  e'  stata modificata con la decisione della

Commissione   europea  2001/118/CE  del  16  gennaio  2001  inoltrano

richiesta  all'ente  competente,  entro trenta giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai

sensi  dell'articolo  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22,  e  successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo

30  del  medesimo  decreto  legislativo, indicando i nuovi codici dei

rifiuti per i quali si intende proseguire l'attivita' di gestione dei

rifiuti.  L'attivita'  puo' essere proseguita fino all'emanazione del

conseguente  provvedimento  da parte dell'ente competente al rilascio

delle   autorizzazioni   o   iscrizioni  di  cui  al  citato  decreto

legislativo  n.  22 del 1997. Le suddette attivita' non sono soggette

alle  procedure per la VIA in quanto le stesse sono attivita' gia' in

essere.

                            ***OMISSIS***

FINE TESTO LEGGE

 

 

 

G.U. n.21 del 25.01.2002 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


DELIBERAZIONE 27 dicembre 2001

 

Criteri  per  l'iscrizione  all'albo  nella  categoria  5 (raccolta e

trasporto  di  rifiuti  pericolosi)  ai  sensi dell'art. 1, comma 15,

della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

IL   COMITATO   NAZIONALE   DELL'ALBO  NAZIONALE  DELLE  IMPRESE  CHE

                 EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

                              Delibera:

                               Art. 1.

                    Domanda d'iscrizione all'albo

  1.  Per la prosecuzione delle attivita' di raccolta e trasporto dei

rifiuti  non  pericolosi che in base alle decisioni della Commissione

europea   e  del  Consiglio  2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive

modifiche  e  integrazioni  vengono  ad  essere  classificati rifiuti

pericolosi, i soggetti interessati devono, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443:

    a) presentare  domanda  d'iscrizione  all'albo nella categoria 5,

qualora non iscritti in tale categoria;

    b) presentare domanda di variazione dell'iscrizione con richiesta

di  integrazione  delle  tipologie  di rifiuti per i quali si intende

proseguire l'attivita', qualora gia' iscritti nella categoria 5;

    c) presentare   domanda   di  passaggio  di  classe,  qualora  la

quantita'  di  rifiuti  per i quali si intende proseguire l'attivita'

comporti  il  superamento  della quantita' complessiva autorizzata in

base alla classe della categoria 5 nella quale sono gia' iscritti.

  2.  Per la presentazione della domanda d'iscrizione o di variazione

di  cui  al comma 1, deve essere utilizzato il modello allegato sotto

la lettera A.

  3.  La domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma 1, deve

essere  corredata  dalla  documentazione  prevista  dall'art.  12 del

decreto  ministeriale  28  aprile  1998,  n. 406, ad esclusione della

documentazione gia' in possesso della sezione regionale cui l'impresa

richiedente   dovra'  fare  riferimento.  Le  imprese  gia'  iscritte

all'albo  possono  adeguare  le  dotazione  di  mezzi  e di personale

previste  per  l'iscrizione nella categoria 5 dalla deliberazione del

Comitato  nazionale 17 dicembre 1998, prot. n. 002/CN/ALBO, entro sei

mesi  dalla  data  di  scadenza  del  termine di trenta giorni di cui

all'art. 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

  4.  Qualora la domanda d'iscrizione o di variazione di cui al comma

1  non  venga  presentata  nel  termine  di  trenta  giorni  previsto

dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  21  dicembre  2001,  n. 443,

l'iscrizione   all'albo   per   le   tipologie   di  rifiuti  la  cui

classificazione  e'  modificata  dalle  decisioni  della  Commissione

europea   e  del  Consiglio  2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive

modifiche  e integrazioni, si intende decaduta a decorrere dalla data

di scadenza del predetto termine di trenta giorni.

  5.  L'eventuale richiesta di estendere l'iscrizione nella categoria

5  a  tipologie di rifiuti ulteriori e diverse da quelle per le quali

l'impresa  interessata  risulta gia' iscritta alla data di entrata in

vigore  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, resta sottoposta alla

procedura ordinaria prevista per le nuove iscrizioni.

                               Art. 2.

                        Responsabile tecnico

  1.  Il  responsabile  tecnico  delle imprese che presentano domanda

d'iscrizione  o di variazione nella categoria 5 ai sensi dell'art. 1,

comma  15,  della  legge  21  dicembre  2001,  n. 443, deve essere in

possesso  dei  requisiti  stabiliti  per  la medesima categoria dalla

deliberazione   del  Comitato  nazionale  16 luglio  1999,  prot.  n.

003/CN/ALBO.

  2.  Limitatamente  alla  prosecuzione delle attivita' di raccolta e

trasporto  dei  rifiuti  la  cui  classificazione e' stata modificata

dalle   decisioni   della   Commissione   europea   e  del  Consiglio

2000/532/CE,  2001/118/CE  e  successive  modifiche e integrazioni, i

requisiti di cui al comma 1 possono essere soddisfatti, entro un anno

dalla  data  di scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art.

1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; fino alla scadenza

del  predetto  termine di un anno la funzione di responsabile tecnico

puo' essere affidata ad uno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1,

del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

                               Art. 3.

                        Garanzia finanziaria

  1.  Alla  domanda  presentata ai sensi dell'art. 1, comma 15, della

legge  21 dicembre 2001, n. 443, per l'iscrizione nella categoria 5 o

per  la  variazione  di  classe all'interno della medesima categoria,

deve  essere  allegata  idonea  garanzia  finanziaria  immediatamente

efficace   a   copertura   dei   rischi   connessi   all'   esercizio

dell'attivita' svolta.

    Roma, 27 dicembre 2001

                                               Il presidente: Pernice

Il segretario: Onori

 

 

 

                                                           Allegato A

 

                    ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE

               CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

 

          SEZIONE REGIONALE ...............................

 

Domanda  di  iscrizione/variazione  ai  sensi  dell'art. 1, comma 15,

                della legge 21 dicembre 2001, n. 443

 

    Il sottoscritto ..........., in qualita' di legale rappresentante

della ditta ................... con sede in .........................

 

q       non iscritta all'albo*

 

q       iscritta  all'albo nella/e categoria/e ....... con il n. ....

chiede ai sensi dell'art.1, comma 15, della legge 21 dicembre

2001, n. 443:

 

q       l'iscrizione  nella  categoria 5, classe......., per le sottoe-

lencate tipologie di rifiuti:

 

q       l'integrazione  delle  sottoelencate  tipologie  di rifiuti

nella categoria 5:

 

q       il   passaggio  dalla classe  .................... alla classe

................,   della   categoria   5   con   integrazione  

delle sottoelencate tipologie di rifiuti:

 

 

Tipologie di rifiuti raccolti e

trasportati**

 

 

Tipologie di rifiuti per le quali si richiede l'scrizione**

 

Codice CER

 

Tipologia

Codice dell'elenco dei rifiuti di cui alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE, e successive modifiche e integrazioni

 

Tipologia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    *  imprese  che  effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei

rifiuti,   classificati   non  pericolosi  in  base  alla  previgente

disciplina,  da esse stesse prodotti, la cui classificazione e' stata

modificata  dalle decisioni della Commissione europea e del Consiglio

2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

 

    **  tipologie di rifiuti classificati non pericolosi in base alla

previgente  disciplina,  la  cui  classificazione e' stata modificata

dalle   decisioni   della   Commissione   europea   e  del  Consiglio

2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni.

 

    Si allega la seguente documentazione:

 

q       N.  .......  dichiarazione, resa  ai  sensi del  decreto  del

Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  la quale il legale

rappresentante  dell'impresa  e il responsabile tecnico attestano che

le  caratteristiche  dei  mezzi  utilizzati  sono  conformi  a quanto

previsto per l'esercizio dell'attivita' dalla normativa vigente.

 

 

q       N.  .......  garanzia finanziaria  per l'importo relativo alla

cat. 5,  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del decreto ministeriale 8

ottobre  1996,  come  modificato  con  decreto ministeriale 23 aprile

1999.

 

q       N.  ......  appendice garanzia finanziaria  per  adeguamento

importo  derivante  dal  passaggio  dalla  classe  ...... alla classe

.......,  della  categoria  5,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 4, del

decreto  ministeriale  8  ottobre  1996,  come modificato con decreto

ministeriale 23 aprile 1999.

 

q        N. ......

 

q        N. ......

 

        Data, ...............

 

                              Legale rappresentante .................