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Roma, 7 febbraio 2002
Circolare n.27/2002
Oggetto: Previdenza –
Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Cessazione obblighi contributivi
per imprese con meno di 200 dipendenti – Circolare INPS n.24 del 23/01/2002.
Nell’illustrare le novità introdotte dall’ultima finanziaria l’INPS ha
precisato che, non essendo intervenuta alcuna proroga, dall’1 gennaio 2002 non
sono più dovuti i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei
lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro)
da parte delle imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti.
Rimane invece fermo l’obbligo di contribuzione per le imprese con
oltre 200 dipendenti che, a differenza delle precedenti, sono destinatarie in
via permanente del regime degli ammortizzatori sociali.
La cessazione degli obblighi contributivi per le imprese con meno di
200 dipendenti riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le
quali, come è noto, ai fini previdenziali, sono state assimilate dall’INPS
(circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.
Per quanto concerne le imprese con più di 200 dipendenti, si rammenta
che quelle svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività
spedizionieristica, corrieristica o di deposito, devono versare le aliquote per
la CIGS e la mobilità solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla
logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le imprese
interessate (e cioè da quest’anno solo quelle con oltre 200 dipendenti) devono
aprire presso l’Inps una separata
posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione 3B)
alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
n.12/2001 e 46/2000
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS - DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Circolare n. 24 del 23 gennaio 2002
OGGETTO: |
Anno 2002. Principali
innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno
al reddito. |
SOMMARIO: |
Sintesi delle principali novità ed altre disposizioni in
materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2002. |
Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle
principali disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al
reddito aventi riflesso nel corso dell’anno
2002.
1. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2002.
1.1 Sgravio totale triennale ex art. 44 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
L’art. 44 della legge finanziaria per l’anno 2002, riconosce a favore
di tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
relativamente ai nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla
data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei contributi dovuti all'Istituto a loro carico, sulle retribuzioni
assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Lo sgravio è previsto anche per i lavoratori iscritti all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS), relativamente ai quali l’Istituto è interessato solamente in materia
di “contribuzioni minori”.
Il beneficio compete anche alle società cooperative di lavoro, con riguardo
ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro
assimilabile a quello di lavoro dipendente.
Il terzo
comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il beneficio è
riconosciuto, nei limiti della disciplina del “de minimis”, anche ai datori di
lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori
delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media
nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le
aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502,
del 1° luglio 1999.
Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia del predetto
beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della
Commissione europea.
Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta
intervenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Commissione europea.
*** OMISSIS ***
1.3 Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità
relative ai P.I.P.
L’articolo 52, c.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che, nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per
la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001, continuino
a trovare applicazione, anche per l’anno in corso, le disposizioni in materia
di Piani di inserimento professionale regionali ed interregionali di cui
all'art.15 della legge n.451/1994 e successive modificazioni.
Per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di
conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei Piani, le Sedi
avranno, pertanto, cura di attivare con i competenti Servizi per l’impiego le
opportune sinergie.
Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, restano confermate le
modalità già note.
2. ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI RIFLESSO NELL’ANNO 2002.
2.2 Possibilità
di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15
dipendenti.
La legge finanziaria 2002, non ha previsto, per
l’anno 2002, la copertura degli oneri relativi al beneficio - introdotto
dall’articolo 1, c. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’articolo
78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000 - contemplato per le
assunzioni dalle predette liste (contribuzione nella misura pari a quella degli
apprendisti).
Per l’anno in corso, pertanto, il suddetto
beneficio non trova applicazione.
2.2. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200
dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,
e le imprese di vigilanza.
Relativamente alle aziende in epigrafe la contribuzione di
finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di
mobilità, per effetto di quanto disposto dall’articolo 78, c. 15 lett. a) della
legge n. 388/2000 e, da ultimo, dal Decreto interministeriale 6 giugno 2001, è
stata prorogata fino a tutto il 31 dicembre 2001 (circolare n. 53 del 6 marzo 2001 e circolare n. 201 del 14 novembre
2001).
Per l’anno 2002, la suddetta proroga non è stata
riprodotta.
L’articolo 52, c. 46 della menzionata legge n.
448/2001 prevede, peraltro, che, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2002, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa
vigente in materia.
Alla luce di quanto precede, a decorrere dal
periodo di paga “gennaio 2002”, la
procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà
il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n.
407/1990 e la contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991
(0,30%).
Le medesime contribuzioni potranno essere
richieste, per l’anno in corso, a seguito di prevedibili provvedimenti di
proroga dei trattamenti CIGS e Mobilità,
per effetto della predetta delega.
*** OMISSIS ***
2.4 Altre disposizioni in materia di sgravi per il mezzogiorno e
zone assimilate.
In materia di sgravi
contributivi per il mezzogiorno, si ricorda, infine che:
dal 1 dicembre 2001 è definitivamente cessato lo sgravio, peraltro
concesso esclusivamente per i lavoratori che ne godevano anteriormente al 1
dicembre 1991, previsto dall'art.14 della legge n.183/1976;
al 31 dicembre 2001 ha cessato di produrre effetti lo sgravio
capitario introdotto dall’art. 4, comma 17 della Legge n. 449/1997.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |