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Roma, 12 febbraio 2002
Circolare n.29/2001
Oggetto: Autotrasporto –
Sconto accise II semestre 2001 – D.M. 1.2.2002 su G.U. n.31 del 6.2.2002 – Nota
Agenzia Dogane prot.580 dell’8.2.2002.
Tenuto conto dell’andamento favorevole del prezzo dei prodotti
petroliferi registrato nel secondo semestre 2001, con il decreto indicato in
oggetto la misura definitiva dello sconto accise per il periodo 1 luglio – 31
dicembre 2001 è stata fissata a 83,8 lire/litro (0,04327908 euro/litro).
Si rammenta che lo sconto compete alle imprese di autotrasporto per il
gasolio utilizzato con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate.
Entro il 28 febbraio gli interessati devono presentare all’Ufficio Tecnico
di Finanza competente per territorio la dichiarazione dei consumi redatta
sul modello ministeriale disponibile presso gli UTF e sul sito internet www.agenziadogane.it
(alla voce “Accise”). Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda,
in assenza di osservazioni da parte degli UTF, lo sconto potrà essere utilizzato
in compensazione dei versamenti fiscali e contributivi effettuati col modello
F24.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.4/2002
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Allegati
due |
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D/d |
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G.U. e n.31 del 6.02.2002
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 febbraio 2002
Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella
riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il
secondo semestre dell'anno 2001.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di
accisa
1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della
riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330,
e successive modificazioni, e' stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille
litri di gasolio.
Art. 2.
Regolazione contabile
1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5,
del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo
art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
indicano se il predetto beneficio sara' fruito mediante compensazione di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante
rimborso della relativa somma.
2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al
precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse
finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unita' revisionale di base 2.1.2.2.
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unita' revisionale di base del medesimo
stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla
concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria
per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione,
devono affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di
bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla
regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1 febbraio 2002
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari,
registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 104
FINE TESTO DECRETO
Agenzia della Dogane
Area Gestione Tributi e Rapporti con
gli Utenti
Prot. n. 580/UDA Roma,
8 febbraio 2002
Indirizzi
omessi
Oggetto: riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato nel settore
dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 – Articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 convertito dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, come modificato dall’art. 8, comma 5, del decreto legge 1°
ottobre 2001, n. 356 convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e
dall’art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 – Decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2002.
Con riferimento al
beneficio indicato in oggetto, si comunica che con l’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, è stata rideterminata la misura
della riduzione di accisa sul gasolio spettante agli operatori del settore
dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 in euro 43,27908
(pari a lire 83.800) per 1000 litri di gasolio.
L’articolo 2 del
predetto provvedimento contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile
dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di utilizzare i
crediti stessi in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso delle relative
somme.
Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base
dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi
diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici tecnici di finanza
territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con
regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11
ottobre 2000).
Il termine ultimo per
la presentazione delle dichiarazioni è fissato nel 28 febbraio 2002.
Si ricorda che, per
la presentazione delle dichiarazioni, è stato messo a disposizione in allegato
alla circolare n. 48/D del 17 ottobre 2001 un modello di dichiarazione reperibile
presso gli uffici tecnici di finanza e sul sito Internet dell’Agenzia delle
dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.it,
unitamente al relativo software ed alle istruzioni per la sua installazione
ed utilizzazione, del quale gli operatori potranno avvalersi per la stampa
delle dichiarazioni e la registrazione su supporto informatico (floppy disk
o cd rom), ove lo ritengano opportuno, procedendo poi a consegnare gli stessi
agli uffici dell’Agenzia competenti alla ricezione delle dichiarazioni.
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE
ad interim
Ing. Walter DE SANTIS