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Roma, 14 febbraio 2002
Circolare n.31/2002
Oggetto: Trasporti marittimi
di merci pericolose – D.M. 31.12.2001 su G.U. n.17 del 21.1.2002.
Il decreto indicato in oggetto ha recepito l’edizione 2000 del Codice IMDG per il trasporto marittimo
delle merci pericolose adottato dall’Organizzazione internazionale marittima.
In particolare il decreto ha riformulato le disposizioni sulla
documentazione da presentare all’autorità portuale per il rilascio
dell’autorizzazione all’imbarco e allo sbarco delle merci pericolose (punto 5
dell’allegato al D.M. 4 maggio 1995).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.17 del 21.01.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
31 dicembre 2001
Modificazioni al decreto ministeriale in data 4 maggio
1995, recante
procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo
o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di
porto
Decreta:
Art. 1.
Il
punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in
premessa
citato e' abrogato e sostituito come segue:
5.1. Il
documento di trasporto
denominato "Dichiarazione
multimodale per
il trasporto di
merci pericolose" -
"Multimodal
dangerous good form" (Annesso 3).
Tale documento
puo' essere sostituito
da altro equivalente,
contenente,
comunque, le seguenti informazioni:
1. nome di spedizione appropriato (Proper
shipping name);
2. classe, o quando assegnata, la
divisione IMO delle merci;
3. numero ONU (UN number) preceduto dalle
lettere "UN";
4. gruppo di imballaggio (Packing group)
se assegnato;
5. numero
e tipo dei colli, nonche' quantita' totale delle merci
pericolose come
da descrizione (in
volume o massa e, nel caso di
merci
della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto);
6. Rischi
secondari non evidenziati
nel nome di
spedizione
appropriato;
7. le
indicazioni relative al
riempimento dell'unita' di
trasporto del
carico da parte
del responsabile del
riempimento,
secondo
quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.
Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il
documento deve contenere le
seguenti,
ulteriori indicazioni:
per gli esplosivi: il gruppo di
compatibilita';
per
le sostanze inquinanti:
"Inquinante
marino" - "Marine
pollutant";
per gli aerosol (UN 1950): la capacita',
qualora superiore a 1000
millilitri;
per
i rifiuti (diversi
dai radioattivi):
"Rifiuto" - "Waste"
anteposto al nome di spedizione ove non incluso nello
stesso, quando
destinati
allo smaltimento o al trattamento;
per
i gas che presentano rischi
secondari: "Infiammabile" -
"Flammable", "Agente ossidante" -
"Oxidizing agent", "Corrosivo" -
"Corrosive"
come appropriato;
per
le sostanze infiammabili con punto di
infiammabilita'
(Flashpoint) uguale o inferiore a 61oC (con esclusione
dei perossidi
organici):
il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso espresso
in
gradi centigradi;
per
le sostanze trasportate
a temperatura elevata:
"Caldo" -
"Hot" se
dal nome di
spedizione appropriato di
una sostanza
trasportata o
destinata ad essere trasportata
allo stato liquido a
temperatura uguale
o superiore a
100oC o, allo stato solido, a
temperatura uguale
o superiore a 240oC, non risulta
evidenziata la
condizione di temperatura elevata, ad esempio, con il
termine "Fuso"
- "Molten" o "Temperatura elevata" - "Elevated
temperature", come
parte
del nome di spedizione appropriato;
per gli imballaggi di salvataggio:
"Imballaggio di salvataggio" -
"Salvage
package" dopo la descrizione della merce;
per
le cisterne e
gli imballaggi vuoti con residui di merci
pericolose: "Vuoto non pulito" - "Empty
uncleaned" o "Residuo ultimo
contenuto" -
"Residue last contained" per gli imballaggi,
i
contenitori intermedi
le cisterne portatili, le cisterne stradali e
le cisterne
ferroviarie contenenti residui
di merci pericolose,
diversi
da quelle della classe 7;
per
le sostanze autoreattive della classe 4.1 e i perossidi
organici che
devono essere trasportati a temperature controllata:
"temperatura di controllo" - "control
temperature" e "temperatura di
emergenza"
- "emergency temperature";
per
le sostanze infettanti:
indirizzo completo del destinatario
(con nome
e numero di telefono di un responsabile), il numero
del
volo o del treno, la data e l'ora di partenza, il
nome/i dell'/degli
aeroporto/i
della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento.
se
le sostanze infettanti
sono anche deperibili
si devono
specificare le condizioni di trasporto, come ad esempio:
"Conservare
a temperatura tra
+ 2oC e + 4oC" - "Keep
cool between + 2oC and +
4oC", oppure
"Tenere congelato" -
Keep frozen" o "Non congelare" -
"Do not freeze".
per le
merci pericolose in
quantita' limitata: "quantita'
limitata" "limited quantity". Tale
indicazione non e' richiesta se
sostituita dalla
dicitura completa "Merci pericolose in quantita'
limitata/e della/e
classe/i ..." "Dangerous
goods in limited
quantities of class/ classes...";
per i
radioattivi: quanto prescritto
al punto 5.4.1.1.7 del
codice
I.M.D.G.
5.2.1. Sul
documento di trasporto o sul documento equivalente deve
figurare anche una dichiarazione di responsabilita'
dello speditore,
del
seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente spedizione
sono descritte in modo
completo ed esatto
con l'appropriata
denominazione IMO
e che sono classificate,
imballate, marcate ed
etichettate conformemente ai regolamenti internazionali e nazionali
applicabili.".
"I hereby
declare that the contents of this consignment are fully
and
accurately described above by
the proper shipping name, and are
classified,
packaged, marked, labelled and
placarded and are in all
respects
in proper conditions for
transport according to applicable
international and national governmental
regulations.".
Per le
spedizioni internazionali il documento di trasporto deve
essere
redatto anche in lingua inglese.
5.2.2. Quando nello stesso documento sono
elencate merci pericolose
e merci
non pericolose, le merci
pericolose devono essere elencate
per
prime o, comunque, maggiormente evidenziate.
La
sequenza delle voci
per la compilazione del documento di
trasporto e'
opzionale eccetto che
per il nome di spedizione
appropriato, la classe, il numero UN e, dove assegnato,
il gruppo di
imballaggio che
devono rispettare la seguente
sequenza senza alcun
altro
inserimento di altra/e informazione/i.
Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I.
Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I.
Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II.
Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.
Acroleina, stabilizzata, classe 6.1, UN 1092, GI
I, inquinante
marino.
Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092,
PG I, marine pollutant.
Liquido
infiammabile, N.A.S. (Etanolo
e dodecilfenolo), classe
3.2.,
UN 1993, GI II (-18oC c.c.).
Flammable
liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2.,
UN
1993, PG II (-18oC c.c.).
Pesticida
organoclorurato, solido, tossico
(Aldrin 19%), classe
6.1,
UN 2761, GI III, inquinante marino.
Organochlorine pesticide, solid, toxic
(Aldrin 19%), class 6.1,
UN
2761, PG III, marine pollutant.
Sostanza
pericolosa per l'ambiente,
liquida, N.A.S. (naftenato di
calcio),
classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino.
Enviromentally hazardous
substance, liquid, N.O.S.
(calcium
naphthenate),
class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.
5.3. Copia della "Carta di
circolazione" attestante l'idoneita' del
veicolo al
trasporto di esplosivi
(classe 1) e radioattivi
(classe
7), in materia di circolazione stradale.
5.4. Copia
della scheda di
sicurezza (Safety data sheet) o,
in
alternativa, informazioni estrapolate dalle "Procedure di emergenza
per navi
che trasportano merci pericolose" (EmS) e dalla "Guida per
il primo
soccorso medico" (MFAG)
oppure dalla "Lista speciale" o
"Manifesto" (v. regola
5.5 del capitolo VII della convenzione Solas
1974, come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI
della Convenzione
MARPOL
73/78) oppure da una dichiarazione delle merci pericolose in
cui ci
siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento
in
caso di emergenza.
L'agente
marittimo raccomandatario dovra'
provvedere a consegnare
la documentazione sopracitata al comandante
della nave, unitamente
alle schede EmS.
5.5.
"Lista speciale" o
"manifesto" (regola
5.5 - capitolo VII
convenzione Solas
1974 come emendata, Regola 4(3)
dell'annesso III
della
MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti
marini
e il loro posizionamento.
In
sostituzione puo' essere
utilizzato un dettagliato piano
di
stivaggio,
che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci
pericolose
e gli inquinanti marini sono stivati.
Tale
"Lista" o "manifesto" delle
merci pericolose o
degli
inquinanti
marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto
dal documento
di trasporto, informazioni sullo stivaggio e sulla
quantita'
totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.
5.6. Per gli esplosivi:
5.6.1. Copia dell'autorizzazione
al trasporto/nulla osta
rilasciata dall'Autorita' competente, secondo quanto
stabilito dalle
norme in vigore; la predetta documentazione non e'
necessaria per il
trasporto di
esplosivi effettuato con
navi mercantili, non
militarizzate, per conto delle Forze armate e dei Corpi
armati dello
Stato;
5.6.2. Documentazione prevista
dall'art. 7 del
decreto
ministeriale 10 gennaio
1985 che ha
approvato le "Norme per il
trasporto marittimo di esplosivi in colli caricati in
contenitori" o
dagli articoli 7
e 19 del decreto ministeriale 10 gennaio 1985
relativo
alle "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli
caricati su
veicoli stradali aventi mezzi di
propulsione propria o
rimorchiabili".
La
documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per
i veicoli
stradali appartenenti alle Forze
armate dello Stato o ai
Corpi
armati dello Stato;
5.6.3. Copia del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita'
consolare italiana,
solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in
porti
esteri;
5.6.4. Dati relativi ai mezzi
di trasporto utilizzati
per
l'afflusso/deflusso
degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.
5.7. Per i rifiuti pericolosi:
5.7.1. Copia del formulario di
identificazione ai fini
del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del
28 novembre
1997;
5.7.2. Copia del modulo di
accompagnamento di cui
al
regolamento
CEE n.
259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, alla
decisione della
Commissione 94/774/CE ed al
decreto ministeriale
3
settembre 1998, n. 370, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del 26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere
da e verso
Paesi
comunitari e Paesi terzi);
5.7.3. Dichiarazione, in
duplice esemplare, una
in lingua
italiana ed
una in lingua inglese, oppure
in sostituzione di
quest'ultima, nella
lingua del Paese di destinazione, sottoscritta,
oltre che
dal richiedente l'imbarco, anche
da un chimico, iscritto
all'albo
professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve
attestare di
avere effettuato analisi
e controllo dei rifiuti e
certificare le caratteristiche chimico fisiche e di
pericolosita', e
la conseguente
appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al
codice
IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n.
22, pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 278 del 28 novembre 1997;
5.7.4. Limitatamente al
trasporto su carri
ferroviari, la
documentazione
indicata ai precedenti punti deve essere integrata con
quella prevista
dall'art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri
7 giugno 1991, n. 308, che
adotta il
"Regolamento
concernente la disciplina per il
trasporto
ferroviario dei rifiuti speciali, tossici e nocivi,
classificati dal
decreto del
Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982.
5.8. Per i veicoli cisterna:
5.8.1. Copia della
"Dichiarazione di omologazione", della
"Distinta di
collaudo" e del
"Piano di rizzaggio" rilasciati
dall'Autorita' competente o da un ente dalla stessa
riconosciuto del
Paese
di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.
5.8.2. Copia del
"Certificato di conformita'
per i veicoli che
trasportano merci
pericolose" rilasciato ai
sensi dell'A.D.R.
"Accordo europeo
relativo al trasporto
internazionale di merci
pericolose su
strada" ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839,
emesso
dall'Autorita' competente di un Paese che sia parte contraente
dell'A.D.R., solo
per lo sbarco di veicoli
cisterna o trasportanti
contenitori
cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R.
5.9. Per i contenitori cisterna:
5.9.1. Copia della
"Certificato di
collaudo" con l'indicazione
delle
merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita',
emesso
dall'Autorita' competente di un Paese contraente la Solas '74,
come
emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilita'
di
detta Autorita'.
5.10. Per
alcune merci pericolose sono richieste dichiarazioni
aggiuntive, come
indicato nella colonna 17
della "Dangerous good
list" del
codice IMDG o l'ulteriore certificazione prescritta dal
punto
5.4.2 del codice IMDG.
5.11. La documentazione indicata nel
presente punto 5 puo' essere
presentata in fotocopia - anche non autenticata -
oppure inviata via
fax-simile
o posta elettronica.
5.12. I
documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare
corrispondenza
di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il
cognome di
chi apporre la firma, nonche' il
suo status all'interno
dell'organizzazione
o societa' di appartenenza.
Art. 2.
Sono
abrogati il punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del
4
maggio del 1995, l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e
il
punto 1.6 dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990.
Il
presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 dicembre 2001
Il
comandante generale: Sicurezza