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Roma, 14 febbraio 2002

 

Circolare n.31/2002

 

Oggetto: Trasporti marittimi di merci pericolose – D.M. 31.12.2001 su G.U. n.17 del 21.1.2002.

 

 

Il decreto indicato in oggetto ha recepito l’edizione 2000 del Codice IMDG per il trasporto marittimo delle merci pericolose adottato dall’Organizzazione internazionale marittima.

 

In particolare il decreto ha riformulato le disposizioni sulla documentazione da presentare all’autorità portuale per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e allo sbarco delle merci pericolose (punto 5 dell’allegato al D.M. 4 maggio 1995).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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G.U. n.17 del 21.01.2002 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 31 dicembre 2001

Modificazioni  al decreto ministeriale in data 4 maggio 1995, recante

procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto

marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.

 

                       IL COMANDANTE GENERALE

                del Corpo delle capitanerie di porto

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  Il  punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in

premessa citato e' abrogato e sostituito come segue:

  5.1. Il    documento   di   trasporto   denominato   "Dichiarazione

multimodale  per  il  trasporto  di  merci  pericolose" - "Multimodal

dangerous good form" (Annesso 3).

  Tale   documento  puo'  essere  sostituito  da  altro  equivalente,

contenente, comunque, le seguenti informazioni:

    1. nome di spedizione appropriato (Proper shipping name);

    2. classe, o quando assegnata, la divisione IMO delle merci;

    3. numero ONU (UN number) preceduto dalle lettere "UN";

    4. gruppo di imballaggio (Packing group) se assegnato;

    5. numero  e tipo dei colli, nonche' quantita' totale delle merci

pericolose  come  da  descrizione  (in  volume o massa e, nel caso di

merci della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto);

    6. Rischi  secondari  non  evidenziati  nel  nome  di  spedizione

appropriato;

    7. le   indicazioni   relative   al  riempimento  dell'unita'  di

trasporto  del  carico  da  parte  del  responsabile del riempimento,

secondo quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.

  Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il documento deve contenere le

seguenti, ulteriori indicazioni:

    per gli esplosivi: il gruppo di compatibilita';

    per   le  sostanze  inquinanti:  "Inquinante  marino"  -  "Marine

pollutant";

    per gli aerosol (UN 1950): la capacita', qualora superiore a 1000

millilitri;

    per  i  rifiuti  (diversi  dai  radioattivi): "Rifiuto" - "Waste"

anteposto  al nome di spedizione ove non incluso nello stesso, quando

destinati allo smaltimento o al trattamento;

    per  i  gas  che  presentano  rischi  secondari: "Infiammabile" -

"Flammable",  "Agente  ossidante"  - "Oxidizing agent", "Corrosivo" -

"Corrosive" come appropriato;

    per   le  sostanze  infiammabili  con  punto  di  infiammabilita'

(Flashpoint)  uguale o inferiore a 61oC (con esclusione dei perossidi

organici): il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso espresso

in gradi centigradi;

    per  le  sostanze  trasportate  a  temperatura elevata: "Caldo" -

"Hot"   se  dal  nome  di  spedizione  appropriato  di  una  sostanza

trasportata  o  destinata  ad essere trasportata allo stato liquido a

temperatura  uguale  o  superiore  a  100oC  o,  allo stato solido, a

temperatura  uguale  o  superiore a 240oC, non risulta evidenziata la

condizione  di temperatura elevata, ad esempio, con il termine "Fuso"

-  "Molten"  o  "Temperatura  elevata" - "Elevated temperature", come

parte del nome di spedizione appropriato;

    per gli imballaggi di salvataggio: "Imballaggio di salvataggio" -

"Salvage package" dopo la descrizione della merce;

    per  le  cisterne  e  gli  imballaggi  vuoti con residui di merci

pericolose:  "Vuoto non pulito" - "Empty uncleaned" o "Residuo ultimo

contenuto"   -   "Residue  last  contained"  per  gli  imballaggi,  i

contenitori  intermedi  le cisterne portatili, le cisterne stradali e

le  cisterne  ferroviarie  contenenti  residui  di  merci pericolose,

diversi da quelle della classe 7;

    per  le  sostanze  autoreattive  della  classe 4.1  e i perossidi

organici  che  devono  essere  trasportati a temperature controllata:

"temperatura  di controllo" - "control temperature" e "temperatura di

emergenza" - "emergency temperature";

    per  le  sostanze infettanti: indirizzo completo del destinatario

(con  nome  e  numero  di telefono di un responsabile), il numero del

volo  o del treno, la data e l'ora di partenza, il nome/i dell'/degli

aeroporto/i della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento.

    se  le  sostanze  infettanti  sono  anche  deperibili  si  devono

specificare  le condizioni di trasporto, come ad esempio: "Conservare

a  temperatura  tra  +  2oC e + 4oC" - "Keep cool between + 2oC and +

4oC",  oppure  "Tenere  congelato" - Keep frozen" o "Non congelare" -

"Do not freeze".

    per   le  merci  pericolose  in  quantita'  limitata:  "quantita'

limitata"  "limited  quantity".  Tale indicazione non e' richiesta se

sostituita  dalla  dicitura  completa  "Merci pericolose in quantita'

limitata/e   della/e   classe/i ..."   "Dangerous  goods  in  limited

quantities of class/ classes...";

    per  i  radioattivi:  quanto  prescritto  al  punto 5.4.1.1.7 del

codice I.M.D.G.

  5.2.1. Sul  documento di trasporto o sul documento equivalente deve

figurare  anche una dichiarazione di responsabilita' dello speditore,

del seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente spedizione

sono   descritte   in  modo  completo  ed  esatto  con  l'appropriata

denominazione  IMO  e  che  sono  classificate, imballate, marcate ed

etichettate  conformemente  ai regolamenti internazionali e nazionali

applicabili.".

  "I  hereby  declare that the contents of this consignment are fully

and  accurately  described above by the proper shipping name, and are

classified,  packaged,  marked, labelled and placarded and are in all

respects  in  proper conditions for transport according to applicable

international and national governmental regulations.".

  Per  le  spedizioni  internazionali  il documento di trasporto deve

essere redatto anche in lingua inglese.

  5.2.2. Quando nello stesso documento sono elencate merci pericolose

e  merci  non  pericolose, le merci pericolose devono essere elencate

per prime o, comunque, maggiormente evidenziate.

  La  sequenza  delle  voci  per  la  compilazione  del  documento di

trasporto  e'  opzionale  eccetto  che  per  il  nome  di  spedizione

appropriato,  la classe, il numero UN e, dove assegnato, il gruppo di

imballaggio  che  devono  rispettare la seguente sequenza senza alcun

altro inserimento di altra/e informazione/i.

  Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I.

  Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I.

  Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II.

  Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.

  Acroleina,  stabilizzata,  classe 6.1,  UN 1092,  GI  I, inquinante

marino.

  Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092, PG I, marine pollutant.

  Liquido  infiammabile,  N.A.S.  (Etanolo  e  dodecilfenolo), classe

3.2., UN 1993, GI II (-18oC c.c.).

  Flammable  liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2.,

UN 1993, PG II (-18oC c.c.).

  Pesticida  organoclorurato,  solido,  tossico  (Aldrin 19%), classe

6.1, UN 2761, GI III, inquinante marino.

  Organochlorine  pesticide,  solid,  toxic  (Aldrin 19%), class 6.1,

UN 2761, PG III, marine pollutant.

  Sostanza  pericolosa  per l'ambiente, liquida, N.A.S. (naftenato di

calcio), classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino.

  Enviromentally   hazardous   substance,   liquid,  N.O.S.  (calcium

naphthenate), class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.

  5.3. Copia della "Carta di circolazione" attestante l'idoneita' del

veicolo   al   trasporto   di   esplosivi  (classe 1)  e  radioattivi

(classe 7), in materia di circolazione stradale.

  5.4. Copia  della  scheda  di  sicurezza  (Safety data sheet) o, in

alternativa,  informazioni  estrapolate dalle "Procedure di emergenza

per  navi  che trasportano merci pericolose" (EmS) e dalla "Guida per

il  primo  soccorso  medico"  (MFAG)  oppure dalla "Lista speciale" o

"Manifesto"  (v. regola  5.5 del capitolo VII della convenzione Solas

1974,  come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI della Convenzione

MARPOL 73/78)  oppure  da una dichiarazione delle merci pericolose in

cui  ci  siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento

in caso di emergenza.

  L'agente  marittimo  raccomandatario dovra' provvedere a consegnare

la  documentazione  sopracitata  al comandante della nave, unitamente

alle schede EmS.

  5.5. "Lista  speciale"  o  "manifesto"  (regola 5.5  - capitolo VII

convenzione  Solas  1974  come emendata, Regola 4(3) dell'annesso III

della MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti

marini e il loro posizionamento.

  In  sostituzione  puo'  essere  utilizzato  un dettagliato piano di

stivaggio, che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci

pericolose e gli inquinanti marini sono stivati.

  Tale   "Lista"   o  "manifesto"  delle  merci  pericolose  o  degli

inquinanti marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto

dal  documento  di  trasporto,  informazioni  sullo stivaggio e sulla

quantita' totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.

  5.6. Per gli esplosivi:

    5.6.1. Copia    dell'autorizzazione   al   trasporto/nulla   osta

rilasciata  dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dalle

norme  in vigore; la predetta documentazione non e' necessaria per il

trasporto   di   esplosivi   effettuato   con  navi  mercantili,  non

militarizzate,  per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello

Stato;

    5.6.2. Documentazione    prevista   dall'art.   7   del   decreto

ministeriale  10 gennaio  1985  che  ha  approvato  le  "Norme per il

trasporto  marittimo di esplosivi in colli caricati in contenitori" o

dagli  articoli 7  e  19  del  decreto  ministeriale  10 gennaio 1985

relativo alle "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli

caricati  su  veicoli  stradali aventi mezzi di propulsione propria o

rimorchiabili".

  La  documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per

i  veicoli  stradali  appartenenti alle Forze armate dello Stato o ai

Corpi armati dello Stato;

    5.6.3. Copia  del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita'

consolare  italiana,  solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in

porti esteri;

    5.6.4. Dati   relativi  ai  mezzi  di  trasporto  utilizzati  per

l'afflusso/deflusso degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.

  5.7. Per i rifiuti pericolosi:

    5.7.1. Copia  del  formulario  di  identificazione  ai  fini  del

decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.  22,  pubblicato  nel

supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre

1997;

    5.7.2. Copia   del   modulo   di   accompagnamento   di   cui  al

regolamento CEE  n.  259/93  del  Consiglio del 1 febbraio 1993, alla

decisione  della  Commissione 94/774/CE  ed  al  decreto ministeriale

3 settembre  1998, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250

del  26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere da e verso

Paesi comunitari e Paesi terzi);

    5.7.3. Dichiarazione,   in   duplice  esemplare,  una  in  lingua

italiana  ed  una  in  lingua  inglese,  oppure  in  sostituzione  di

quest'ultima,  nella  lingua del Paese di destinazione, sottoscritta,

oltre  che  dal  richiedente l'imbarco, anche da un chimico, iscritto

all'albo professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve

attestare  di  avere  effettuato  analisi  e  controllo dei rifiuti e

certificare  le caratteristiche chimico fisiche e di pericolosita', e

la  conseguente  appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al

codice IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio

1997,  n.  22,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1997;

    5.7.4. Limitatamente   al   trasporto  su  carri  ferroviari,  la

documentazione indicata ai precedenti punti deve essere integrata con

quella  prevista  dall'art.  3,  comma 1,  lettera b) del decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7 giugno 1991, n. 308, che

adotta  il  "Regolamento  concernente  la disciplina per il trasporto

ferroviario  dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, classificati dal

decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982.

  5.8. Per i veicoli cisterna:

    5.8.1. Copia   della   "Dichiarazione   di  omologazione",  della

"Distinta   di  collaudo"  e  del  "Piano  di  rizzaggio"  rilasciati

dall'Autorita'  competente o da un ente dalla stessa riconosciuto del

Paese di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.

    5.8.2. Copia  del  "Certificato  di conformita' per i veicoli che

trasportano   merci   pericolose"  rilasciato  ai  sensi  dell'A.D.R.

"Accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  di  merci

pericolose  su  strada" ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839,

emesso dall'Autorita' competente di un Paese che sia parte contraente

dell'A.D.R.,  solo  per  lo sbarco di veicoli cisterna o trasportanti

contenitori cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R.

  5.9. Per i contenitori cisterna:

    5.9.1. Copia  della  "Certificato  di collaudo" con l'indicazione

delle merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita',

emesso dall'Autorita' competente di un Paese contraente la Solas '74,

come emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilita'

di detta Autorita'.

    5.10. Per  alcune  merci  pericolose sono richieste dichiarazioni

aggiuntive,  come  indicato  nella  colonna 17  della "Dangerous good

list"  del  codice IMDG  o  l'ulteriore certificazione prescritta dal

punto 5.4.2 del codice IMDG.

    5.11. La documentazione indicata nel presente punto 5 puo' essere

presentata  in fotocopia - anche non autenticata - oppure inviata via

fax-simile o posta elettronica.

    5.12. I  documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare

corrispondenza di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il

cognome  di  chi  apporre la firma, nonche' il suo status all'interno

dell'organizzazione o societa' di appartenenza.

 

                               Art. 2.

  Sono  abrogati il punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del

4 maggio del 1995, l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e

il punto 1.6 dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990.

  Il  presente  decreto  dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 31 dicembre 2001

                                    Il comandante generale: Sicurezza