| Confederazione Generale 
          Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 
          62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: confetra@tin.it 
          - http://www.confetra.com | 
Roma, 14 febbraio 2002
 
Circolare n.31/2002
 
Oggetto: Trasporti marittimi
di merci pericolose – D.M. 31.12.2001 su G.U. n.17 del 21.1.2002.
 
 
Il decreto indicato in oggetto ha recepito l’edizione 2000 del Codice IMDG per il trasporto marittimo
delle merci pericolose adottato dall’Organizzazione internazionale marittima.
 
In particolare il decreto ha riformulato le disposizioni sulla
documentazione da presentare all’autorità portuale per il rilascio
dell’autorizzazione all’imbarco e allo sbarco delle merci pericolose (punto 5
dell’allegato al D.M. 4 maggio 1995).
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
|   |   | 
| © CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
 
G.U.
n.17 del 21.01.2002 (fonte Guritel)
 
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
DECRETO
31 dicembre 2001 
Modificazioni  al decreto ministeriale in data 4 maggio
1995, recante
procedure
per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo
o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.
 
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di
porto
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  Il 
punto 5 dell'allegato al decreto ministeriale 4 maggio 1995, in
premessa
citato e' abrogato e sostituito come segue:
  5.1. Il   
documento   di   trasporto  
denominato   "Dichiarazione
multimodale  per 
il  trasporto  di 
merci  pericolose" -
"Multimodal
dangerous good form" (Annesso 3).
  Tale   documento 
puo'  essere  sostituito 
da  altro  equivalente,
contenente,
comunque, le seguenti informazioni:
    1. nome di spedizione appropriato (Proper
shipping name);
    2. classe, o quando assegnata, la
divisione IMO delle merci;
    3. numero ONU (UN number) preceduto dalle
lettere "UN";
    4. gruppo di imballaggio (Packing group)
se assegnato;
    5. numero 
e tipo dei colli, nonche' quantita' totale delle merci
pericolose  come 
da  descrizione  (in 
volume o massa e, nel caso di
merci
della classe 1, in massa netta di esplosivo del contenuto);
    6. Rischi 
secondari  non  evidenziati 
nel  nome  di 
spedizione
appropriato;
    7. le  
indicazioni   relative   al 
riempimento  dell'unita'  di
trasporto  del 
carico  da  parte 
del  responsabile del
riempimento,
secondo
quanto prescritto dal punto 5.4.2 del codice IMDG.
  Inoltre, nelle ipotesi sottoelencate il
documento deve contenere le
seguenti,
ulteriori indicazioni:
    per gli esplosivi: il gruppo di
compatibilita';
    per  
le  sostanze  inquinanti: 
"Inquinante 
marino"  -  "Marine
pollutant";
    per gli aerosol (UN 1950): la capacita',
qualora superiore a 1000
millilitri;
    per 
i  rifiuti  (diversi 
dai  radioattivi):
"Rifiuto" - "Waste"
anteposto  al nome di spedizione ove non incluso nello
stesso, quando
destinati
allo smaltimento o al trattamento;
    per 
i  gas  che  presentano  rischi 
secondari: "Infiammabile" -
"Flammable",  "Agente  ossidante"  -
"Oxidizing agent", "Corrosivo" -
"Corrosive"
come appropriato;
    per  
le  sostanze  infiammabili  con  punto  di 
infiammabilita'
(Flashpoint)  uguale o inferiore a 61oC (con esclusione
dei perossidi
organici):
il punto minimo di infiammabilita' in vaso chiuso espresso
in
gradi centigradi;
    per 
le  sostanze  trasportate 
a  temperatura elevata:
"Caldo" -
"Hot"   se 
dal  nome  di 
spedizione  appropriato  di 
una  sostanza
trasportata  o 
destinata  ad essere trasportata
allo stato liquido a
temperatura  uguale 
o  superiore  a 
100oC  o,  allo stato solido, a
temperatura  uguale 
o  superiore a 240oC, non risulta
evidenziata la
condizione  di temperatura elevata, ad esempio, con il
termine "Fuso"
-  "Molten"  o  "Temperatura  elevata" - "Elevated
temperature", come
parte
del nome di spedizione appropriato;
    per gli imballaggi di salvataggio:
"Imballaggio di salvataggio" -
"Salvage
package" dopo la descrizione della merce;
    per 
le  cisterne  e 
gli  imballaggi  vuoti con residui di merci
pericolose:  "Vuoto non pulito" - "Empty
uncleaned" o "Residuo ultimo
contenuto"   -  
"Residue  last  contained"  per  gli  imballaggi, 
i
contenitori  intermedi 
le cisterne portatili, le cisterne stradali e
le  cisterne 
ferroviarie  contenenti  residui 
di  merci pericolose,
diversi
da quelle della classe 7;
    per 
le  sostanze  autoreattive  della  classe 4.1  e i perossidi
organici  che 
devono  essere  trasportati a temperature controllata:
"temperatura  di controllo" - "control
temperature" e "temperatura di
emergenza"
- "emergency temperature";
    per 
le  sostanze infettanti:
indirizzo completo del destinatario
(con  nome 
e  numero  di telefono di un responsabile), il numero
del
volo  o del treno, la data e l'ora di partenza, il
nome/i dell'/degli
aeroporto/i
della/delle stazione/i ferroviaria/e di trasferimento.
    se 
le  sostanze  infettanti 
sono  anche  deperibili 
si  devono
specificare  le condizioni di trasporto, come ad esempio:
"Conservare
a  temperatura  tra 
+  2oC e + 4oC" - "Keep
cool between + 2oC and +
4oC",  oppure 
"Tenere  congelato" -
Keep frozen" o "Non congelare" -
"Do not freeze".
    per   le 
merci  pericolose  in 
quantita'  limitata:  "quantita'
limitata"  "limited  quantity".  Tale
indicazione non e' richiesta se
sostituita  dalla 
dicitura  completa  "Merci pericolose in quantita'
limitata/e   della/e  
classe/i ..."   "Dangerous 
goods  in  limited
quantities of class/ classes...";
    per  i 
radioattivi:  quanto  prescritto 
al  punto 5.4.1.1.7 del
codice
I.M.D.G.
  5.2.1. Sul 
documento di trasporto o sul documento equivalente deve
figurare  anche una dichiarazione di responsabilita'
dello speditore,
del
seguente tenore: "Dichiaro che le merci della presente spedizione
sono   descritte   in  modo 
completo  ed  esatto 
con  l'appropriata
denominazione  IMO 
e  che  sono  classificate,
imballate, marcate ed
etichettate  conformemente  ai regolamenti internazionali e nazionali
applicabili.".
  "I  hereby 
declare that the contents of this consignment are fully
and 
accurately  described above by
the proper shipping name, and are
classified, 
packaged,  marked, labelled and
placarded and are in all
respects 
in  proper conditions for
transport according to applicable
international and national governmental
regulations.".
  Per  le 
spedizioni  internazionali  il documento di trasporto deve
essere
redatto anche in lingua inglese.
  5.2.2. Quando nello stesso documento sono
elencate merci pericolose
e  merci 
non  pericolose, le merci
pericolose devono essere elencate
per
prime o, comunque, maggiormente evidenziate.
  La 
sequenza  delle  voci 
per  la  compilazione  del  documento di
trasporto  e' 
opzionale  eccetto  che 
per  il  nome  di  spedizione
appropriato,  la classe, il numero UN e, dove assegnato,
il gruppo di
imballaggio  che 
devono  rispettare la seguente
sequenza senza alcun
altro
inserimento di altra/e informazione/i.
  Alcool Allilico 6.1, UN 1098, GI I.
  Allyl Alcohol 6.1, UN 1098, PG I.
  Acido formico, classe 8, UN 1779, GI II.
  Formic acid, class 8, UN 1779, PG II.
  Acroleina,  stabilizzata,  classe 6.1,  UN 1092,  GI 
I, inquinante
marino.
  Acrolein, stabilized, classe 6.1, UN 1092,
PG I, marine pollutant.
  Liquido 
infiammabile,  N.A.S.  (Etanolo 
e  dodecilfenolo), classe
3.2.,
UN 1993, GI II (-18oC c.c.).
  Flammable 
liquid, N.O.S. (Ethanol and dodecilphenol), classe 3.2.,
UN
1993, PG II (-18oC c.c.).
  Pesticida 
organoclorurato,  solido,  tossico 
(Aldrin 19%), classe
6.1,
UN 2761, GI III, inquinante marino.
  Organochlorine  pesticide,  solid,  toxic 
(Aldrin 19%), class 6.1,
UN
2761, PG III, marine pollutant.
  Sostanza 
pericolosa  per l'ambiente,
liquida, N.A.S. (naftenato di
calcio),
classe 9, UN 3077, GI III, inquinante marino.
  Enviromentally   hazardous  
substance,   liquid,  N.O.S. 
(calcium
naphthenate),
class 9, UN 3077, PG III, marine pollutant.
  5.3. Copia della "Carta di
circolazione" attestante l'idoneita' del
veicolo   al  
trasporto   di   esplosivi 
(classe 1)  e  radioattivi
(classe
7), in materia di circolazione stradale.
  5.4. Copia 
della  scheda  di 
sicurezza  (Safety data sheet) o,
in
alternativa,  informazioni  estrapolate dalle "Procedure di emergenza
per  navi 
che trasportano merci pericolose" (EmS) e dalla "Guida per
il  primo 
soccorso  medico"  (MFAG) 
oppure dalla "Lista speciale" o
"Manifesto"  (v. regola 
5.5 del capitolo VII della convenzione Solas
1974,  come emendata, e regola 4(3) dell'annesso VI
della Convenzione
MARPOL
73/78)  oppure  da una dichiarazione delle merci pericolose in
cui  ci 
siano appropriate informazioni sulle procedure di intervento
in
caso di emergenza.
  L'agente 
marittimo  raccomandatario dovra'
provvedere a consegnare
la  documentazione  sopracitata  al comandante
della nave, unitamente
alle schede EmS.
  5.5.
"Lista  speciale"  o 
"manifesto"  (regola
5.5  - capitolo VII
convenzione  Solas 
1974  come emendata, Regola 4(3)
dell'annesso III
della
MARPOL 73/78) specificante le merci pericolose e gli inquinanti
marini
e il loro posizionamento.
  In 
sostituzione  puo'  essere 
utilizzato  un dettagliato piano
di
stivaggio,
che identifichi per classe ed evidenzi dove tutte le merci
pericolose
e gli inquinanti marini sono stivati.
  Tale  
"Lista"   o  "manifesto"  delle 
merci  pericolose  o 
degli
inquinanti
marini deve contenere almeno, oltre a quanto gia' previsto
dal  documento 
di  trasporto,  informazioni  sullo stivaggio e sulla
quantita'
totale delle merci pericolose e degli inquinanti marini.
  5.6. Per gli esplosivi:
    5.6.1. Copia    dell'autorizzazione  
al   trasporto/nulla   osta
rilasciata  dall'Autorita' competente, secondo quanto
stabilito dalle
norme  in vigore; la predetta documentazione non e'
necessaria per il
trasporto   di  
esplosivi   effettuato   con 
navi  mercantili,  non
militarizzate,  per conto delle Forze armate e dei Corpi
armati dello
Stato;
    5.6.2. Documentazione    prevista  
dall'art.   7   del  
decreto
ministeriale  10 gennaio 
1985  che  ha 
approvato  le  "Norme per il
trasporto  marittimo di esplosivi in colli caricati in
contenitori" o
dagli  articoli 7 
e  19  del  decreto  ministeriale  10 gennaio 1985
relativo
alle "Norme per il trasporto marittimo di esplosivi in colli
caricati  su 
veicoli  stradali aventi mezzi di
propulsione propria o
rimorchiabili".
  La 
documentazione prevista dal citato art. 9 non e' necessaria per
i  veicoli 
stradali  appartenenti alle Forze
armate dello Stato o ai
Corpi
armati dello Stato;
    5.6.3. Copia  del benestare all'imbarco rilasciato dall'Autorita'
consolare  italiana, 
solo per lo sbarco degli esplosivi imbarcati in
porti
esteri;
    5.6.4. Dati   relativi  ai  mezzi 
di  trasporto  utilizzati 
per
l'afflusso/deflusso
degli esplosivi da imbarcare/sbarcare.
  5.7. Per i rifiuti pericolosi:
    5.7.1. Copia  del  formulario  di 
identificazione  ai  fini 
del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n. 
22,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del
28 novembre
1997;
    5.7.2. Copia   del   modulo   di  
accompagnamento   di   cui 
al
regolamento
CEE  n. 
259/93  del  Consiglio del 1 febbraio 1993, alla
decisione  della 
Commissione 94/774/CE  ed  al 
decreto ministeriale
3
settembre  1998, n. 370, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del  26 ottobre 1998 (solo per spedizioni transfrontaliere
da e verso
Paesi
comunitari e Paesi terzi);
    5.7.3. Dichiarazione,   in  
duplice  esemplare,  una 
in  lingua
italiana  ed 
una  in  lingua  inglese,  oppure 
in  sostituzione  di
quest'ultima,  nella 
lingua del Paese di destinazione, sottoscritta,
oltre  che 
dal  richiedente l'imbarco, anche
da un chimico, iscritto
all'albo
professionale, incaricato dallo stesso richiedente, che deve
attestare  di 
avere  effettuato  analisi 
e  controllo dei rifiuti e
certificare  le caratteristiche chimico fisiche e di
pericolosita', e
la  conseguente 
appartenenza dei rifiuti medesimi con riferimento al
codice
IMDG o agli allegati G, H, I al decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 
22,  pubblicato  nel 
supplemento  ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale
n. 278 del 28 novembre 1997;
    5.7.4. Limitatamente   al  
trasporto  su  carri 
ferroviari,  la
documentazione
indicata ai precedenti punti deve essere integrata con
quella  prevista 
dall'art.  3,  comma 1, 
lettera b) del decreto del
Presidente  del 
Consiglio  dei  Ministri 
7 giugno 1991, n. 308, che
adotta  il 
"Regolamento 
concernente  la disciplina per il
trasporto
ferroviario  dei rifiuti speciali, tossici e nocivi,
classificati dal
decreto  del 
Presidente  della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 15 dicembre 1982.
  5.8. Per i veicoli cisterna:
    5.8.1. Copia   della  
"Dichiarazione   di  omologazione",  della
"Distinta   di 
collaudo"  e  del 
"Piano  di  rizzaggio"  rilasciati
dall'Autorita'  competente o da un ente dalla stessa
riconosciuto del
Paese
di immatricolazione del veicolo, solo per l'imbarco.
    5.8.2. Copia  del 
"Certificato  di conformita'
per i veicoli che
trasportano   merci  
pericolose"  rilasciato  ai 
sensi  dell'A.D.R.
"Accordo  europeo 
relativo  al  trasporto 
internazionale  di  merci
pericolose  su 
strada" ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839,
emesso
dall'Autorita' competente di un Paese che sia parte contraente
dell'A.D.R.,  solo 
per  lo sbarco di veicoli
cisterna o trasportanti
contenitori
cisterna provenienti da Paesi extra - A.D.R.
  5.9. Per i contenitori cisterna:
    5.9.1. Copia  della 
"Certificato  di
collaudo" con l'indicazione
delle
merci pericolose trasportabili o delle classi di pericolosita',
emesso
dall'Autorita' competente di un Paese contraente la Solas '74,
come
emendata, o da un Ente autorizzato da e sotto la responsabilita'
di
detta Autorita'.
    5.10. Per 
alcune  merci  pericolose sono richieste dichiarazioni
aggiuntive,  come 
indicato  nella  colonna 17 
della "Dangerous good
list"  del 
codice IMDG  o  l'ulteriore certificazione prescritta dal
punto
5.4.2 del codice IMDG.
    5.11. La documentazione indicata nel
presente punto 5 puo' essere
presentata  in fotocopia - anche non autenticata -
oppure inviata via
fax-simile
o posta elettronica.
    5.12. I 
documenti indicati nel presente punto 5 devono riportare
corrispondenza
di ogni firma, in caratteri stampatello, il nome ed il
cognome  di 
chi  apporre la firma, nonche' il
suo status all'interno
dell'organizzazione
o societa' di appartenenza.
 
                               Art. 2.
  Sono 
abrogati il punto 6 dell'allegato al decreto ministeriale del
4
maggio del 1995, l'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1985 e
il
punto 1.6 dell'allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1990.
  Il 
presente  decreto  dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 dicembre 2001
                                    Il
comandante generale: Sicurezza