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Roma, 22 febbraio 2002
Circolare n. 34/2002
Oggetto: Tributi – Registro dei
depositi Iva – Risoluzione ministeriale n.47/E del 18.2.2002.
In risposta ad un quesito della Confetra, l’Agenzia delle Entrate ha
confermato che il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di
vidimazione e bollatura.
Com’è noto, l’articolo 8 della legge n.383/2001, modificando
l’articolo 39 del DPR 633/72, ha soppresso l’obbligo della vidimazione e
bollatura per i registri Iva, mantenendo solo la prescrizione della numerazione
progressiva delle pagine.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la soppressione di quegli
obblighi vale anche per il registro dei depositi Iva, tenuto conto che lo
stesso deve essere redatto in conformità al vigente articolo 39 del DPR 633/72.
Si rammenta che nel registro
in questione devono risultare i dati relativi alle merci custodite nel deposito
in sospensione d’imposta, compresi gli estremi dei documenti fiscali necessari
per l’introduzione e l’estrazione delle merci (fatture intracomunitarie per le
merci relative agli scambi intracomunitari, dichiarazioni doganali per le merci
provenienti da Paesi extraUe o ivi dirette).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.135/1999
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Allegato
uno |
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D/d |
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Agenzia
delle Entrate
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Ufficio
Procedure Fiscali
Alla
CONFETRA
e
p.c. Alla Direzione Regionale del
Lazio
Risoluzione
n.47/E del 18.2.2002
Prot.
2002/23881
Oggetto:
articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n.383, modalità tenuta del registro dei
depositi Iva.
Da più
parti è stata sollevata la questione dell’ambito di applicazione dell’articolo
8 della legge 18 ottobre 2001, n.383, che, introducendo modifiche al codice civile
e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha
soppresso l’obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli
inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e
dell’imposta sul valore aggiunto.
In
particolare si è chiesto se siano soggetti all’obbligo di bollatura il registro
dei depositi Iva di cui all’articolo 50 bis, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,
n.427.
Al
riguardo si osserva che sia l’articolo 50 bis, comma 3, del citato
decreto-legge n.331 del 1993, sia l’articolo 3, comma 1, del decreto
ministeriale 20 ottobre 1997 n.419, regolamento recante norme in materia di
depositi Iva, circa le modalità di tenuta di tale registro, espressamente
rinviano all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.633.
Ne
consegue che, secondo il vigente disposto dell’articolo 39 del citato DPR n.633
del 1972, così come modificato dal citato articolo 8 della legge n.383 del
2001, il registro dei depositi Iva di cui all’articolo 50 bis, comma 3, del
citato decreto-legge 331 del 1993, non è più soggetto all’obbligo di
vidimazione e bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva
delle pagine che lo compongono, secondo le modalità chiarite dalla circolare
del 22 ottobre 2001, n.92.
Il
Direttore Centrale
f.to Vincenzo Busa