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Roma, 25 febbraio 2002

 

Circolare n.35/2002

 

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.36 dell’8.2.2002.

 

 

L’INPS ha comunicato i nuovi valori relativi a:

 

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

4)   contributi per apprendisti.

 

1)    Minimali contributivi. A decorrere dall'1 gennaio 2002 i nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89),sono:

         euro 37,31, minimale giornaliero;

          euro 970,06, minimale mensile (ottenuto moltiplicando per 26 quello giorna­liero).

       Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai livelli VI del CCNL trasporto merci, VII del CCNL magazzini generali e IV, III, II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 5,74. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)    Contributo aggiuntivo dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2002 la fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a euro 36.093 annue, corrispondenti a euro 3.008 mensili (in precedenza 2.928,83); il contributo dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)    Massimale contributivo e pensionabile. Dall’1 gennaio 2002 e’ stato elevato a euro 78.507 annui (in precedenza 76.442,85) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.

 

4)    Contributi per apprendisti. A decorrere dall’1 gennaio 2002 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti per gli apprendisti sono pari a:

·       euro 2,75 (in precedenza 2,68) per gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL

·       euro 2,65 (in precedenza 2,59) per gli apprendisti non soggetti all’assicu­razione INAIL

L’ammontare dei contributi mensili si ottiene moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel mese; nessuna variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.

 

5)    Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.19/2001

 

Allegato uno

 

M/cp

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INPS

DIREZIONE CENTRALE

DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

                                                                                                                                             Indirizzi omessi

Roma, 08 Febbraio 2002

 

Circolare n. 36

 

 

OGGETTO:

Determinazione per l'anno 2002 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti .

 

1. Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.

Il D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, , sancisce all'art. 1, co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma interpretativa precisando che:

"l'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria." (1)

La norma di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già vigente.

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2002 a seguito dell'applicazione di tale aliquota.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 37,31 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2002, pari a  € 392,69 mensili) (3). I criteri utilizzati per l’individuazione di tali importi sono indicati nella circolare n. 225 del 20.12.2001 (tabella B).

 

anno 2002

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

392,69

Minimale giornaliero (9,5%)

37,31

 

2. OMISSIS

 

3. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (12), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali minimali inferiore (13).

L’art. 1, co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000 stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (14).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

 

(€  37,31)   x (6) / (40) =     5,60

 

Per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati con circolare n. 247 del 29/11/1997.

 

 3.1. OMISSIS

 

 4. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

In base alla norma in epigrafe a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Si ricorda inoltre che la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente al 31.12.1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale in precedenza escluso (17).

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2002 in € 36.093,00.

Pertanto a decorrere dall’1.1.2002 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.093,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3008,00.

 

anno 2002

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

36.093,00

Importo mensilizzato

3008,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (18).

 

5. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (19), rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,7%, è pari, per l'anno 2002, a € 78.507,00.

 

anno 2002

Euro

Massimale annuo della base contributiva

78.507,00

 

 6. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (20) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 392,69 per l'anno 2002 risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di  € 157,08.

 

anno 2002

Euro

trattamento minimo di pensione

392,69

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

157,08

Limite annuale per l’accredito dei contributi

8168,16

 

L'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (21). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito, all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai attuazione di tale previsione si rimanda ad apposita circolare in corso di emanazione.

 

 7. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

 Si riportano i predetti importi per l’anno 2002 (22) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2002

Lire

Euro

Erogazioni liberali (tetto)

500.000

258,23

Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa

10.240

5,29

Fringe benefit (tetto)

500.000

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

90.000

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

60.000

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

30.000

15,49

Indennità di trasferta intera estero

150.000

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

100.000

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

50.000

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

3.000.000

1549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

9.000.000

4648,11

azioni offerte ai dipendenti (tetto)

4.000.000

2065,83

 

 8. Regime di decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).