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Roma, 25 febbraio 2002
Circolare n.35/2002
Oggetto: Previdenza – Nuovi
valori convenzionali - Circolare Inps n.36 dell’8.2.2002.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori relativi a:
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo
aggiuntivo dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i
lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
4) contributi per apprendisti.
1) Minimali contributivi. A
decorrere dall'1 gennaio 2002 i nuovi minimali contributivi, sui quali come
noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di
retribuzioni inferiori (legge n.389/89),sono:
euro 37,31, minimale giornaliero;
euro 970,06, minimale mensile (ottenuto
moltiplicando per 26 quello giornaliero).
Applicando le retribuzioni previste dai contratti collettivi
stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al
minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati ai
livelli VI del CCNL trasporto merci, VII del CCNL magazzini generali e IV, III,
II e I del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.
Per i
lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro
5,74. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per
gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo
dell'1%. A decorrere dall'1 gennaio 2002 la fascia di retribuzione
esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a
carico dei lavoratori dipendenti, e' stata elevata a euro 36.093 annue,
corrispondenti a euro 3.008 mensili (in precedenza 2.928,83); il contributo
dell'1% dovrà pertanto essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente
questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e
pensionabile. Dall’1 gennaio 2002 e’ stato elevato a euro 78.507 annui
(in precedenza 76.442,85) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla riforma previdenziale (legge n.335/95) per i nuovi assunti dall’1 gennaio
1996 per i quali la pensione verrà calcolata secondo il sistema contributivo.
4) Contributi per apprendisti. A
decorrere dall’1 gennaio 2002 i nuovi importi settimanali dei contributi dovuti
per gli apprendisti sono pari a:
· euro 2,75
(in precedenza 2,68) per gli apprendisti soggetti all’assicurazione INAIL
· euro 2,65
(in precedenza 2,59) per gli apprendisti non soggetti all’assicurazione INAIL
L’ammontare dei contributi mensili si ottiene
moltiplicando quelli settimanali per il numero delle domeniche presenti nel
mese; nessuna variazione ha invece subito l’aliquota contributiva a carico
degli apprendisti che rimane pertanto ferma al 5,54%.
5) Regolarizzazioni. La
regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei
precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.19/2001
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Allegato uno |
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M/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE
Indirizzi
omessi
Roma, 08 Febbraio 2002
Circolare n. 36
OGGETTO: |
Determinazione per l'anno 2002
del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri
valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di
previdenza ed assistenza sociale. Contribuzione dovuta per gli apprendisti . |
1. Minimali di retribuzione per la generalità dei
lavoratori.
Il D.L.
9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389, , sancisce all'art. 1,
co. 1 che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi
di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Come più
volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla
disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in
forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle
contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti
retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre,
l'art. 2, co. 25 della legge 28.12.1995, n. 549, ha introdotto una norma
interpretativa precisando che:
"l'art.
1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di
contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali
è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nella categoria." (1)
La norma di
cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989 non sopprime i preesistenti
minimali di retribuzione giornaliera (2). Pertanto il reddito da lavoro
dipendente da assoggettare a contribuzione, determinato ai sensi dell'articolo
6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, deve essere adeguato, se inferiore, sia alla
retribuzione minima imponibile di cui all'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del
1989, sia ai minimali di retribuzione giornaliera di cui alla disciplina già
vigente.
Poiché è
stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2002, la variazione percentuale ai
fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 2,7% nelle
tabelle A) e B) (v. allegato 1), si riportano i limiti di retribuzione
giornaliera, da valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2002 a seguito
dell'applicazione di tale aliquota.
Si ricorda
che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo
inferiore, a € 37,31 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di
pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al
1.1.2002, pari a € 392,69 mensili) (3).
I criteri utilizzati per l’individuazione di tali importi sono indicati nella
circolare n. 225 del 20.12.2001 (tabella B).
anno 2002 |
Euro |
Trattamento
minimo mensile di pensione a carico del Fpld |
392,69 |
Minimale
giornaliero (9,5%) |
37,31 |
2. OMISSIS
3. Rapporti di lavoro a tempo parziale
Si rammenta
che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione l'art.
1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (12), ferma restando la nozione di
retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. Sono
peraltro fissati in tale settore degli appositi minimali ai quali comunque la
retribuzione così determinata, ove ragguagliata se inferiore a quella stabilita
dal citato art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989, deve adeguarsi, se a tali
minimali inferiore (13).
L’art. 1,
co. 4 del D.L. n. 338 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del
2000 stabilisce, il criterio per la determinazione del limite minimo di
retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a
tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (14).
In linea
generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente:
(€ 37,31)
x (6) / (40) = € 5,60 |
Per i
lavoratori a tempo parziale soci di cooperative si rinvia ai criteri illustrati
con circolare n. 247 del 29/11/1997.
3.1. OMISSIS
4. Art.
3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno
2002 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.
In base
alla norma in epigrafe a decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota
aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione
eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (16) in
favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a
carico del lavoratore inferiori al 10%.
Si ricorda
inoltre che la riduzione dell'aliquota contributiva dovuta per i dipendenti di
aziende di pubblici servizi di trasporto iscritti all'ex fondo successivamente
al 31.12.1995, comporta l'estensione dell'obbligo del versamento del contributo
aggiuntivo dell'1% anche nei confronti di detto personale in precedenza escluso
(17).
La prima
fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2002 in €
36.093,00.
Pertanto a
decorrere dall’1.1.2002 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 36.093,00 che,
rapportato a dodici mesi, è pari a € 3008,00.
anno 2002 |
Euro |
Prima
fascia di retribuzione pensionabile annua |
36.093,00 |
Importo
mensilizzato |
3008,00 |
Si
ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione
deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (18).
5. Aggiornamento del massimale annuo della base
contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2,
co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996
a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con
il sistema contributivo (19), rivalutato in base all'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,7%,
è pari, per l'anno 2002, a € 78.507,00.
anno 2002 |
Euro |
Massimale
annuo della base contributiva |
78.507,00 |
6. Limite
per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il limite
di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (20) è
fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1°
gennaio dell'anno di riferimento.
Detto
parametro rapportato al trattamento minimo di € 392,69 per l'anno 2002 risulta,
pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 157,08.
anno 2002 |
Euro |
trattamento
minimo di pensione |
392,69 |
Limite
settimanale per l’accredito dei contributi (40%) |
157,08 |
Limite
annuale per l’accredito dei contributi |
8168,16 |
L'art. 7
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai lavoratori della
piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo
1958, n. 250 (21). La legge 29.12.2001 n. 448 (finanziaria 2002) ha stabilito,
all’art. 43, co. 3 l’applicazione di tale norma con effetto retroattivo a
decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 638 del 1983. Per i criteri ai
attuazione di tale previsione si rimanda ad apposita circolare in corso di
emanazione.
7. Importi
che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno
2002 (22) con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2002 |
Lire |
Euro |
Erogazioni
liberali (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Valore
delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità
di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità
di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità
di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità
di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità
di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità
di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità
di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità
di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
azioni
offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
8. Regime di
decontribuzione delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo
livello (art. 43, co.2, lett. b) legge 29.12.2001, n. 448).