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Roma, 25 febbraio 2002

 

Circolare n.36/2002

 

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2002 – D.M. 6.2.2002, su G.U. n.37 del 13.2.2002.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2002 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), dallo scorso anno le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.20/2001

 

Allegato uno

 

M/cp

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Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13-2-2002 (fonte Guritel)

 

DECRETO 6 febbraio 2002

Determinazione  per  l'anno  2002 delle retribuzioni convenzionali di
cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL 
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                     Retribuzioni convenzionali
  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e fino
a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre 2002, le
retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei
contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio
1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36,
com-ma 1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
                               Art. 2.
                        Fasce di retribuzione
  Per  i  quadri,  i  dirigenti  ed  i  giornalisti,  la retribuzione
convenzionale  imponibile e' determinata sulla base del raffronto con
la  fascia  di  retribuzione  nazionale  corrispondente,  di cui alle
tabelle citate all'art. 1.
                               Art. 3.
                 Frazionabilita' delle retribuzioni
    I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle, in caso di
assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di

ventisei giornate.

                               Art. 4.
     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 febbraio 2002
                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                       Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti

 

 

 

 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002

 

 

 

 

SETTORE                 QUALIFICHE

 

Autotrasporto e         Impiegati direttivi con

spedizione merci               responsabilita' polisettoriali         2818,20

 

                               Impiegati con funzioni

                               direttive semplici                             2448,32

 

                               Impiegati di concetto ed

                               assimilati                                     1981,72

 

                               Impiegati d'ordine ed

                               operai specializzati                   1721,32

 

                               Operai                                         1463,57

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

 

SETTORE                        QUADRI

 

                Fascia          Retribuzione                   Retribuzione

nazionale                      convenzionale

 

Autotrasporto             I             Fino a 3018,55          3018,55

e spedizione merci        II            da 3018,56 a 3449,54    3449,54

                          III           da 3449,55 in poi              3952,81

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

 

SETTORE                        DIRIGENTI

 

                Fascia          Retribuzione                   Retribuzione

nazionale                      convenzionale

 

Autotrasporto             I             Fino a 4488,49          4488,49

e spedizione merci        II            da 4488,50 a 5887,23    5887,23

  III           da 5887,24 a 7652,65    7652,65

  IV            da 7652,66 a 9564,75    9564,75

          V             da 9564,76 in poi              11405,64

 

 

*** OMISSIS ***