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Roma, 25 febbraio 2002
Circolare n.36/2002
Oggetto: Previdenza –
Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2002 – D.M.
6.2.2002, su G.U. n.37 del 13.2.2002.
Come ogni anno sono state fissate anche per il 2002 le retribuzioni
convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i
lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e
Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.
Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), dallo
scorso anno le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini
fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive
percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello
fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa
per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.20/2001
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Allegato uno |
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M/cp |
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Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13-2-2002 (fonte Guritel)
DECRETO
6 febbraio 2002
Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali di
cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e fino
a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei
contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori
italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito da
lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36,
com-ma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella
misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Fasce di retribuzione
Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzione
convenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto con
la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle
tabelle citate all'art. 1.
Art. 3.
Frazionabilita' delle retribuzioni
I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di
assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o
per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei
giornate.
Art. 4.
Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati
Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il
trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori
italiani rimpatriati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002
SETTORE QUALIFICHE
Autotrasporto e Impiegati direttivi con
spedizione merci responsabilita' polisettoriali 2818,20
Impiegati con funzioni
direttive semplici 2448,32
Impiegati di concetto ed
assimilati 1981,72
Impiegati d'ordine ed
operai specializzati 1721,32
Operai 1463,57
*** OMISSIS ***
SETTORE QUADRI
Fascia Retribuzione Retribuzione
nazionale convenzionale
Autotrasporto
I Fino a 3018,55 3018,55
e spedizione merci
II da 3018,56 a 3449,54 3449,54
III da 3449,55 in poi 3952,81
*** OMISSIS ***
SETTORE DIRIGENTI
Fascia Retribuzione Retribuzione
nazionale convenzionale
Autotrasporto
I Fino a 4488,49 4488,49
e spedizione merci
II da 4488,50 a 5887,23 5887,23
III da 5887,24 a 7652,65 7652,65
IV da 7652,66 a 9564,75 9564,75
V da
9564,76 in poi 11405,64
*** OMISSIS ***