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Roma, 25 febbraio 2002
Circolare n.36/2002
Oggetto: Previdenza –
Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2002 – D.M.
6.2.2002, su G.U. n.37 del 13.2.2002.
Come ogni anno sono state fissate anche per il 2002 le retribuzioni
convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i
lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi
extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e
Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.
Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), dallo
scorso anno le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini
fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive
percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello
fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa
per più di 183 giorni nell’arco di un anno.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.20/2001
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Allegato uno |
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M/cp |
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Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13-2-2002 (fonte Guritel)
DECRETO
6 febbraio 2002
Determinazione per l'anno 2002 delle retribuzioni convenzionali dicui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1. Retribuzioni convenzionali A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2002 e finoa tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2002, leretribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo deicontributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratoriitaliani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre1987, n. 398, nonche' per il calcolo delle imposte sul reddito dalavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48, comma 8-bis, del testounico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con art. 36,com-ma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nellamisura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, checostituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2. Fasce di retribuzione Per i quadri, i dirigenti ed i giornalisti, la retribuzioneconvenzionale imponibile e' determinata sulla base del raffronto conla fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alletabelle citate all'art. 1. Art. 3. Frazionabilita' delle retribuzioni I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso diassunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da oper l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di
ventisei
giornate.
Art. 4. Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato iltrattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratoriitaliani rimpatriati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2002 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali MaroniIl Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2002
SETTORE QUALIFICHE
Autotrasporto e Impiegati direttivi con
spedizione merci responsabilita' polisettoriali 2818,20
Impiegati con funzioni
direttive semplici 2448,32
Impiegati di concetto ed
assimilati 1981,72
Impiegati d'ordine ed
operai specializzati 1721,32
Operai 1463,57
*** OMISSIS ***
SETTORE QUADRI
Fascia Retribuzione Retribuzione
nazionale convenzionale
Autotrasporto
I Fino a 3018,55 3018,55
e spedizione merci
II da 3018,56 a 3449,54 3449,54
III da 3449,55 in poi 3952,81
*** OMISSIS ***
SETTORE DIRIGENTI
Fascia Retribuzione Retribuzione
nazionale convenzionale
Autotrasporto
I Fino a 4488,49 4488,49
e spedizione merci
II da 4488,50 a 5887,23 5887,23
III da 5887,24 a 7652,65 7652,65
IV da 7652,66 a 9564,75 9564,75
V da
9564,76 in poi 11405,64
*** OMISSIS ***