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Roma, 1 marzo 2002

 

Circolare n.40/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – D.Lgvo 28.12.2001, n.478, su G.U. n.36 del 12.2.2002.

 

Con il decreto legislativo n.395/2001, così come modificato dal decreto indicato in oggetto, la normativa nazionale sull’accesso alla professione di autotrasportatore è stata adeguata a quella fissata dalla direttiva comunitaria n.76/1998.

 

Per l’applicazione della nuova normativa sarà comunque necessario attendere il regolamento la cui emanazione è prevista entro marzo; fino ad allora continuano ad applicarsi le norme previgenti (DD.MM. n.198 e 448 del 1991).

 

Di seguito si evidenziano le principali modifiche introdotte.

 

Campo di applicazione (art. 2) – Il campo di applicazione della disciplina è stato esteso alle imprese che esercitano l’attività con veicoli di peso complessivo oltre 3,5 tonnellate (attualmente oltre 6 tonnellate); il Ministro dei Trasporti, sentita la Commissione europea, potrà esonerare dall’obbligo dei requisiti di capacità professionale e capacità finanziaria le imprese che hanno un’attività scarsamente significativa.

 

Preposto (art.3) – E’ stato confermato il vincolo per cui una stessa persona non può essere designata come preposto alla direzione di più imprese; com’è noto, il preposto deve possedere i requisiti dell’onorabilità e della capacità professionale e deve ricoprire la carica di amministratore della società, ovvero essere titolare o socio o collaboratore familiare dell’impresa, oppure deve essere legato con l’azienda da un rapporto di lavoro subordinato.

 

Onorabilità (art.5) – Sono state introdotte tra le cause che determinano la perdita del requisito di onorabilità alcune infrazioni al Codice della Strada, nonché le violazioni agli obblighi previdenziali e assistenziali in qualità di datore di lavoro, limitatamente ai casi in cui le violazioni comportino una condanna penale definitiva; resta fermo l’obbligo del possesso del requisito in capo al preposto, nonché in capo agli amministratori delle società e ai titolari e soci delle imprese.

 

Capacità finanziaria (art.6) – E’ stato fissato il valore in euro della capacità finanziaria minima: 50 mila euro per il primo autoveicolo (in precedenza 100 milioni di lire) e 5 mila euro per ogni autoveicolo supplementare (in precedenza 10 milioni di lire); l’attestato di capacità finanziaria dovrà essere rilasciato esclusivamente da istituti bancari (attualmente può essere rilasciato anche da società di intermediazione finanziaria).

 

Capacità professionale (art.7) – Non è più previsto l’esonero totale dall’esame di idoneità professionale per quanti già in possesso di un’esperienza pratica di cinque anni; questi soggetti dovranno comunque superare una prova di controllo, molto simile all’esame ordinario; le nuove disposizioni hanno inoltre introdotto il riconoscimento dei titoli di capacità professionale conseguiti negli altri Stati membri.

 

Perdita dei requisiti (art.13 bis) – E’ stata introdotta una norma di coordinamento con l’articolo 24 della legge n.298/74: nel caso di perdita dei requisiti, la cancellazione dall’Albo non potrà avvenire senza che l’impresa sia stata previamente messa in condizione di difendersi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.197/1998

 

Allegato uno

 

D/d

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TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 22.12.2000, N.395, COORDINATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 28.12.2001 N.478

 

 

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Le norme del presente decreto disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone.

 

2. Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi,  l’attività dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista dall’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose verso corrispettivo.

 

3Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, l’attività dell’impresa che, fuori della fattispecie prevista dall’articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell’articolo 82, comma 1, del medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune categorie di utenti, verso corrispettivo.

 

3 bis E’ impresa di trasporto su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività di cui ai commi 2 o 3.

 

4. E’ residenza normale, ai fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest’ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

 

 

Articolo 2

(Esenzioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese di cui all’articolo 1, comma 2, che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.. Il predetto limite può essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione della Commissione dell’Unione Europea, sono individuati i casi nei quali le imprese di cui all’articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del percorso,  sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al regolamento di cui all’articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.

 

 

Articolo 3

(Direzione dell’attività)

1. Le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 indicano alle rispettive autorità competenti, nei termini di cui all’articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto.

 

2. La persona di cui al comma 1 deve essere, alternativamente:

a)amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b)socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare dell’impresa individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare;

d)persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite.

 

2 bis. La persona di cui al comma 1 dirige l’attività di trasporto di una sola impresa.

 

 

Articolo 4

(Requisiti)

1. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974 ai fini dell’esercizio della relativa attività.

 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al momento dell’immatricolazione ovvero al momento della presentazione della richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

 

3. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l’esercizio della relativa attività.

 

4. I requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare,  nell’ambito della previsione dell’art. 1, comma 3,  al momento dell’immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.

 

5. I requisiti di cui ai comma 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del diverso titolo previsto per l’esercizio della attività di cui all’articolo 1, comma 3.

 

 

Articolo 5

(Onorabilità)

1. Per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell’onorabilità è sussistente se esso è posseduto, oltre che dalla persona di cui all’articolo 3, comma 1:

a)   dall’amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;

b)   dai soci illimitatamente responsabili per le società di persone;

c)   dal titolare dell’impresa individuale o familiare.

 

2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell’onorabilità in capo alla persona che:

a)   sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423,e dalla legge 31 maggio 1965,n. 575;

b)   sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’articolo 19, comma 1 numeri 2 e 4 del codice penale;

c)   abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;

d)   abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416,416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all’articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e)   abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all’articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui all’articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto con l’articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;

f)    abbia subito, in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio, cumulativamente,  abbia subito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

g)   abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;

h)   sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.

 

4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.

 

5. L’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi nell’esercizio delle attività di autotrasporto di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.

 

6. La persona che esercita la direzione dell’attività perde comunque il requisito dell’onorabilità anche nel caso di violazione degli articoli 589, comma 2,del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente, nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.

 

7. Le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa, o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.

 

8. La sussistenza del requisito dell’onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi che precedono.

 

9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l’estinzione del reato, il requisito dell’onorabilità è riacquistato:

a)   a seguito di concessione della riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all’articolo 180 del medesimo codice;

b)   in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione applicare;

c)   per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.

 

 

Articolo 6

(Requisito della capacità finanziaria)

1. Per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non inferiore a:

a)   cinquantamila euro, qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada;

b)   cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.

 

2. Ai fini dell’accertamento della sussistenza della capacità finanziaria l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell’impresa interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l’impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.

 

3. La prova della sussistenza della capacità finanziaria può essere fornita mediante un’attestazione rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti dell’attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 21.

 

4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamenti di cui all’articolo 21, ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria attestata.

 

 

Articolo 7

(Requisito dell’idoneità professionale)

1. Per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell’idoneità professionale è sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l’attività.

 

2. Il requisito dell’idoneità professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate nell’allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento dell’esame di cui all’articolo 8.

 

3. Le persone che intendono svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano l’attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono chiedere di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.

 

4. In deroga al disposto del comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una o più imprese, stabilite nell’Unione Europea, o negli altri Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui all’articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell’attività e superi la prova d’esame di controllo di cui all’articolo 8, comma 4.

 

5. Per gli effetti del comma 4 l’esperienza pratica ivi contemplata:

a)   si considera continuativa se la direzione dell’attività è stata svolta senza alcuna interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non superiori a sei mesi;

b)   si considera attuale se, alla data di presentazione della domanda per l’ammissione alla prova d’esame di controllo, la direzione dell’attività è in corso di svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

 

5 bis. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico del soggetti richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di idoneità professionale rilasciato dall’autorità competente di altro Stato membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l’attività di trasporto ai sensi dell’articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle spese relative all’esame supplementare.

 

 

Articolo 8

(Esame di idoneità professionale)

1. Le prove scritte che costituiscono l’esame di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, e consistono in:

a)      sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b)      una esercitazione su un caso pratico.

 

2. Per l’esecuzione di ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

 

3. Per gli effetti dell’articolo 7, commi 2 e 3, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

 

4. Per gli effetti dell’articolo 7, comma 4, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

 

5. A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l’elenco generale dei quesiti per le prove di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).

 

6. Possono partecipare alle prove d’esame di cui ai comma 1 le persone, maggiori d’età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati. Esse sostengono tali prove d’esame presso la provincia nel cui territorio hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale.

 

 

Articolo 9

(Attestato di idoneità professionale ed elenco degli idonei)

1. L’autorità di cui all’articolo 8, comma 6,rilascia, alla persona che ha superato l’esame ai sensi dell’articolo 8, commi 3 o 4, l’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di cui all’allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato con la limitazione di cui all’articolo 7, comma 3, l’attestato di idoneità professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di viaggiatori.

 

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell’elenco delle persone alle quali è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 1. L’elenco contiene anche l’indicazione dell’eventuale impresa presso cui il titolare dell’attestato svolge la direzione dell’attività ai sensi dell’articolo 3. Su comunicazione del titolare dell’attestato, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti provvede all’aggiornamento di tale indicazione. L’elenco è consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.

 

 

Articolo 10

(Proseguimento provvisorio dell’attività)

1. In caso di decesso, scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire, escluso il caso di perdita del requisito dell’onorabilità, della persona che svolge la direzione dell’attività, ed in assenza di altra persona dotata del requisito dell’idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al proseguimento dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell’attività anche in assenza del requisito dell’idoneità professionale, e a condizione che sia sussistente quello dell’onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta giorni, all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.

 

2. L’esercizio provvisorio di cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi al massimo nel caso in cui, dall’esame dell’attività svolta dall’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell’esercizio provvisorio e da una motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima,, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma l, ritenga che, entro il periodo di proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1 medesimo.

 

3. Decorso invano il periodo di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma l o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.

 

 

Articolo 11

(Perdita dell’onorabilità)

1. Se il requisito di cui all’articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione dell’attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene pertanto dall’esercizio della stessa.

 

2. L’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1 medesimo, l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

3. Se entro un mese dalla data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1, l’autorità competente di cui alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

4. Se il requisito di cui all’articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa autorità l’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, con l’indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.

 

5. Se entro un mese dalla data dell’invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, dell’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, essa procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

6. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.

 

 

Articolo 12

(Perdita della capacità finanziaria)

1. Se il requisito di cui all’articolo 6 cessa di sussistere, l’impresa di cui all’articolo 1 commi 2 o 3,comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.

 

2. Se la situazione economica globale dell’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che il requisito di cui all’articolo 6 sarà di nuovo soddisfano e in modo durevole, sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l’autorità competente può concedere un termine non superiore a un anno.

 

3. Se entro un mese dalla data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma 2, se concesso, il requisito di cui all’articolo 6 non è stato reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

4. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.

 

 

Articolo 13

(Perdita dell’idoneità professionale)

1. Se la persona che svolge la direzione dell’attività non la esercita più, l’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3,comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.

 

2. Se entro due mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all’articolo 7 non è stato reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

3. Nei casi in cui ai sensi del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della medesima legge.

 

 

Art. 13 bis

(Partecipazione al procedimento)

Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall’albo di cui all’art. 4 comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, assegna all’impresa interessata, per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale termine, su richiesta dell’impresa interessata, procede anche all’audizione personale.

 

 

Articolo 14

(Riconoscimento reciproco di atti in materia di onorabilità)

1. Per gli effetti dell’articolo 5, è dato riconoscimento:

a)   all’estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato dell’Unione Europea o dello Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo;

b)   alle attestazioni, rilasciate dall’autorità di cui alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito dell’onorabilità, che non costituiscono oggetto dell’atto di cui alla lettera a) medesima.

 

2. Se non è previsto il rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403.

 

3. Gli atti di cui ai commi i e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.

 

 

Articolo 15

(Riconoscimento reciproco di atti in materia di capacità finanziaria)

1. Per gli effetti dell’articolo 6, è dato riconoscimento:

a)   all’attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all’esercizio del credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato dell’Unione Europea, o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve sussistere è stabilito;

b)   all’attestazione rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa dello Stato di cui alla lettera a).

 

2. Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto dell’articolo 6, commi 1 e 2.

 

 

Articolo 16

(Riconoscimento reciproco di atti in materia di idoneità professionale)

1. Ai fini dell’articolo 7, sono riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea, o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, a titolo di prova dell’idoneità professionale, secondo le disposizioni vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1 ottobre 1999.

 

2. Le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia, anteriormente al l gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell’Unione Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale, ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali soggetti siano delle società ai sensi dell’articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale, l’attestato dell’esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle rispettive attività in uno di tali Stati. L’attività non deve essere cessata da più di cinque anni alla data di presentazione dell’attestato. Quando si tratta di un ente, l’esercizio effettivo dell’attività è attestato per una delle persone fisiche che svolgono la direzione dell’attività medesima.

 

 

Articolo 17

(Informazioni alle Autorità di altri Stati membri)

1. Le sanzioni e le misure di cui all’articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell’esercizio dell’attività delle imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in altri Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo sono comunicati a tali Stati.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 1.

 

 

Articolo 18

(Verifiche ed adeguamenti)

1. Le autorità competenti verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità professionale.

 

2. Con il regolamento di cui all’articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1 per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 nonché le modalità di adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese precedentemente esentate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.

 

3. Le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensati dall’obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente decreto.

 

 

Articolo 19

(Sanzioni)

1. La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di lire.

 

2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, commi 2 o 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta milioni di lire.

 

3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre a nove milioni di lire.

 

4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a quindici milioni di lire.

 

5. Le sanzioni previste dal presente articolo sono applicate dall’autorità competente di cui all’articolo 3, coma 1.

 

 

Articolo 20

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a)      gli articoli 13, 20, comma 1, n.5) e n.6), 22, 23, commi l e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298/1974;

b)      il decreto legislativo 14 mazzo 1998, n. 84.

 

 

Articolo 21

(Regolamento di attuazione)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le previste disposizioni attuative.

 

 

Articolo 22

(Disposizioni transitorie)

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1,del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 e comunque non oltre il l luglio 2001.

 

1 bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all’albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, imprese di autotrasporto ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l’attività.

 

1 ter. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.

 

 

Articolo 23

(Efficacia)

1.       Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.

Ilpresente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.

 

 

 

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2001