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Roma, 1 marzo 2002
Circolare n.40/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Accesso alla professione – D.Lgvo 28.12.2001, n.478, su G.U. n.36 del
12.2.2002.
Con il decreto
legislativo n.395/2001, così come modificato dal decreto indicato in oggetto,
la normativa nazionale sull’accesso alla professione di autotrasportatore è
stata adeguata a quella fissata dalla direttiva comunitaria n.76/1998.
Per l’applicazione della nuova normativa sarà comunque necessario
attendere il regolamento la cui emanazione è prevista entro marzo; fino ad
allora continuano ad applicarsi le norme previgenti (DD.MM. n.198 e 448 del
1991).
Di seguito si evidenziano le principali modifiche introdotte.
Campo di applicazione (art. 2) – Il
campo di applicazione della disciplina è stato esteso alle imprese che
esercitano l’attività con veicoli di peso complessivo oltre 3,5 tonnellate
(attualmente oltre 6 tonnellate); il Ministro dei Trasporti, sentita la
Commissione europea, potrà esonerare dall’obbligo dei requisiti di capacità
professionale e capacità finanziaria le imprese che hanno un’attività
scarsamente significativa.
Preposto (art.3) – E’
stato confermato il vincolo per cui una stessa persona non può essere designata
come preposto alla direzione di più imprese; com’è noto, il preposto deve
possedere i requisiti dell’onorabilità e della capacità professionale e deve
ricoprire la carica di amministratore della società, ovvero essere titolare o
socio o collaboratore familiare dell’impresa, oppure deve essere legato con
l’azienda da un rapporto di lavoro subordinato.
Onorabilità (art.5) – Sono
state introdotte tra le cause che determinano la perdita del requisito di onorabilità
alcune infrazioni al Codice della Strada, nonché le violazioni agli obblighi
previdenziali e assistenziali in qualità di datore di lavoro, limitatamente ai
casi in cui le violazioni comportino una condanna penale definitiva; resta
fermo l’obbligo del possesso del requisito in capo al preposto, nonché in capo
agli amministratori delle società e ai titolari e soci delle imprese.
Capacità finanziaria (art.6) – E’
stato fissato il valore in euro della capacità finanziaria minima: 50 mila euro
per il primo autoveicolo (in precedenza 100 milioni di lire) e 5 mila euro per
ogni autoveicolo supplementare (in precedenza 10 milioni di lire); l’attestato
di capacità finanziaria dovrà essere rilasciato esclusivamente da istituti
bancari (attualmente può essere rilasciato anche da società di intermediazione
finanziaria).
Capacità professionale (art.7) – Non è
più previsto l’esonero totale dall’esame di idoneità professionale per quanti
già in possesso di un’esperienza pratica di cinque anni; questi soggetti dovranno
comunque superare una prova di controllo, molto simile all’esame ordinario; le
nuove disposizioni hanno inoltre introdotto il riconoscimento dei titoli di
capacità professionale conseguiti negli altri Stati membri.
Perdita dei requisiti (art.13 bis)
– E’ stata introdotta una norma di coordinamento con l’articolo 24
della legge n.298/74: nel caso di perdita dei requisiti, la cancellazione
dall’Albo non potrà avvenire senza che l’impresa sia stata previamente messa in
condizione di difendersi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.197/1998
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Allegato
uno |
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D/d |
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TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
22.12.2000, N.395, COORDINATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO 28.12.2001 N.478
Articolo
1
(Oggetto
e definizioni)
1. Le norme del presente
decreto disciplinano l’accesso alla professione di trasportatore su strada di cose
per conto di terzi e di persone.
2. Ai fini del presente
decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di
cose per conto di terzi, l’attività
dell’impresa che esegue, mediante autoveicoli, fuori della fattispecie prevista
dall’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, il trasferimento di cose
verso corrispettivo.
3Ai fini del presente
decreto, costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di
persone, l’attività dell’impresa che, fuori della fattispecie prevista
dall’articolo 83, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
esegue - mediante autoveicoli destinati, a norma dell’articolo 82, comma 1, del
medesimo decreto legislativo, a trasportare più di nove persone, autista
compreso - il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a talune
categorie di utenti, verso corrispettivo.
3 bis E’ impresa di trasporto
su strada, ai fini del presente decreto, qualsiasi persona fisica o persona
giuridica, con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone
senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi ente
dipendente dall’autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o
dipenda da un’autorità avente personalità giuridica, che svolge l’attività di
cui ai commi 2 o 3.
4. E’ residenza normale, ai
fini del presente decreto, il luogo in cui una persona dimora abitualmente,
ossia per almeno centottantacinque giorni all’anno, per interessi personali e
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali,
per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo
in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui
interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli
interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi
diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui
tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni
regolarmente. Quest’ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un
soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione a tempo
determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il
trasferimento della residenza normale.
Articolo
2
(Esenzioni)
1. Le disposizioni del
presente decreto non si applicano alle imprese di cui all’articolo 1, comma 2,
che esercitano la professione esclusivamente con autoveicoli con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.. Il predetto limite può
essere ridotto con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Con regolamento del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previa consultazione
della Commissione dell’Unione Europea, sono individuati i casi nei quali le
imprese di cui all’articolo 1, comma 2, effettuando esclusivamente trasporti
nazionali aventi soltanto una debole incidenza sul mercato dei trasporti in
considerazione della natura della merce trasportata, ovvero della brevità del
percorso, sono esonerati dal possesso
dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7. In caso di circostanze impreviste, al
regolamento di cui all’articolo 21 può essere riconosciuta temporanea efficacia
fino alla consultazione della Commissione e comunque per non più di sei mesi.
Articolo
3
(Direzione
dell’attività)
1. Le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3 indicano alle rispettive autorità competenti, nei
termini di cui all’articolo 4, commi 2 e 4, la persona che, in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera continuativa ed
effettiva, l’attività di trasporto.
2. La persona di cui al comma
1 deve essere, alternativamente:
a)amministratore
unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone
giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto
della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b)socio
illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell’impresa individuale o familiare o
collaboratore dell’impresa familiare;
d)persona, legata
da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative attribuzioni sono
state espressamente conferite.
2 bis. La persona di cui al
comma 1 dirige l’attività di trasporto di una sola impresa.
Articolo
4
(Requisiti)
1. Le imprese di cui all’articolo
1, comma 2, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono
iscritte nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974 ai fini
dell’esercizio della relativa attività.
2. I requisiti di cui al
comma 1 devono sussistere al momento della presentazione della domanda di
iscrizione nell’albo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui all’articolo
6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo supplementare, al
momento dell’immatricolazione ovvero al momento della presentazione della
richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma 2 del decreto
legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di residenza.
3. Le imprese di cui
all’articolo 1, comma 3 devono possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e
7 per ottenere la licenza o il diverso titolo previsto per l’esercizio della
relativa attività.
4. I requisiti di cui al
comma 3 devono sussistere al momento della presentazione di ogni domanda per
ottenere la licenza o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni autoveicolo
supplementare, nell’ambito della
previsione dell’art. 1, comma 3, al
momento dell’immatricolazione di ogni ulteriore veicolo ovvero al momento della
presentazione di ogni richiesta di aggiornamento di cui all’articolo 94, comma
2 del decreto legislativo n. 285/1992, ad eccezione dei trasferimenti di
residenza.
5. I requisiti di cui ai
comma 1 e 3 devono permanere per il periodo di iscrizione nell’albo di cui
all’articolo 1 della legge n. 298/1974 o di possesso della licenza o del
diverso titolo previsto per l’esercizio della attività di cui all’articolo 1,
comma 3.
Articolo
5
(Onorabilità)
1. Per le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3 il requisito dell’onorabilità è sussistente se esso
è posseduto, oltre che dalla persona di cui all’articolo 3, comma 1:
a) dall’amministratore
unico, ovvero dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone
giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto
della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) dai soci
illimitatamente responsabili per le società di persone;
c) dal titolare
dell’impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere,
il requisito dell’onorabilità in capo alla persona che:
a) sia stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure sia
sottoposta a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423,e dalla legge 31 maggio 1965,n. 575;
b) sia
sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste
dall’articolo 19, comma 1 numeri 2 e 4 del codice penale;
c) abbia
riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo,
a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o
ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno
dei delitti di cui agli articoli, 416,416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628,
629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei
delitti di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei
delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui
agli articoli 73, comma 1, e 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; per il
delitto di cui all’articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all’articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia
riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui
all’articolo 282 del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43; per il delitto di cui
all’articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110; per la
contravvenzione di cui all’articolo 186, comma 2, anche in combinato disposto
con l’articolo 187, comma 4, del decreto legislativo 285/1992;
f) abbia subito,
in via definitiva, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione
amministrativa per l’esercizio abusivo della professione di cui all’articolo 1,
commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel corso dell’ultimo quinquennio,
cumulativamente, abbia subito la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o
sia stato effettuato nei suoi confronti l’accertamento di cui all’articolo 167,
comma 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992;
g) abbia subito,
in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che
costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed
assistenziale;
h) sia stata
dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli
articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2
contempla la condanna a pena detentiva, essa si considera tale anche se risulta
comminata una sanzione sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del
presente articolo, si considera condanna anche l’applicazione della pena su
richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale.
5. L’applicazione delle
sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 è rilevante solo se esse
sono conseguenti a fatti commessi nell’esercizio delle attività di
autotrasporto di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la
direzione dell’attività perde comunque il requisito dell’onorabilità anche nel
caso di violazione degli articoli 589, comma 2,del codice penale, 189, commi 6
e 7, 186, comma 2, 187, comma 4,del decreto legislativo n. 285/1992 o delle
violazioni di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
nell’esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla
violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni impartite o ad omessa
vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.
7. Le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, devono essere iscritte nei ruoli delle imposte sui
redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito d’impresa,
o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del
requisito dell’onorabilità cessa, di diritto, come conseguenza del verificarsi
dei presupposti previsti dai commi che precedono.
9. Fermi restando gli effetti
degli articoli 166 e 167 del codice penale e 445 del codice di procedura
penale, e di ogni disposizione che comunque prevede l’estinzione del reato, il
requisito dell’onorabilità è riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all’articolo 178 del codice penale, semprechè non intervenga la revoca di cui all’articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione
delle misure di sicurezza o di prevenzione applicare;
c) per le ipotesi
di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi dalla data del
provvedimento che costituisce presupposto per la perdita del requisito.
Articolo
6
(Requisito
della capacità finanziaria)
1. Per le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, il requisito della capacità finanziaria è
sussistente se vi è la disponibilità di risorse finanziarie in misura non
inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l’impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un autoveicolo adibito all’attività di trasportatore su strada;
b) cinquemila
euro, per ogni autoveicolo supplementare.
2. Ai fini dell’accertamento
della sussistenza della capacità finanziaria l’autorità competente di cui
all’articolo 3, comma 1, valuta: i conti annuali dell’impresa interessata, ove
esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità
di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili
come garanzia per l’impresa interessata; i costi, compreso il prezzo di
acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e
installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza
della capacità finanziaria può essere fornita mediante un’attestazione
rilasciata, nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al
comma 2, da imprese che esercitano attività bancaria. I contenuti
dell’attestazione e le modalità per il suo rilascio sono stabiliti con il
regolamento di cui all’articolo 21.
4. Le imprese di cui al comma
3 comunicano all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, secondo le
modalità ed entro i termini stabiliti dal regolamenti di cui all’articolo 21,
ogni fatto che produca la diminuzione o la perdita della capacità finanziaria
attestata.
Articolo
7
(Requisito
dell’idoneità professionale)
1. Per le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, il requisito dell’idoneità professionale è
sussistente se esso è posseduto dalla persona che dirige l’attività.
2. Il requisito dell’idoneità
professionale consiste nel possesso della conoscenza delle materie riportate
nell’allegato I al presente decreto ed è accertato con il superamento
dell’esame di cui all’articolo 8.
3. Le persone che intendono
svolgere la direzione dell’attività nell’interesse di imprese che esercitano
l’attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono
chiedere di sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto
nazionale.
4. In deroga al disposto del
comma 2, è ritenuto sussistente il requisito della idoneità professionale in
capo alla persona che provi di aver maturato un’esperienza pratica complessiva,
continuativa ed attuale di almeno cinque anni svolgendo, nell’interesse di una
o più imprese, stabilite nell’Unione Europea, o negli altri Stati aderenti
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, ed aventi i requisiti di cui
all’articolo 4, che regolarmente esercitano, o hanno esercitato, le attività di
cui all’articolo 1, commi 2 e 3, la direzione dell’attività e superi la prova
d’esame di controllo di cui all’articolo 8, comma 4.
5. Per gli effetti del comma
4 l’esperienza pratica ivi contemplata:
a) si considera
continuativa se la direzione dell’attività è stata svolta senza alcuna
interruzione ovvero con una o più interruzioni, singolarmente considerate, non
superiori a sei mesi;
b) si considera
attuale se, alla data di presentazione della domanda per l’ammissione alla
prova d’esame di controllo, la direzione dell’attività è in corso di
svolgimento ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.
5 bis. Con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione della Commissione
europea, sono stabiliti criteri e modalità per sottoporre, con oneri a carico
del soggetti richiedente, ad esame supplementare, riguardante conoscenze
specifiche relative agli aspetti nazionali della professione di trasportatore
su strada, le persone fisiche con residenza normale in Italia che, senza aver
ottenuto precedentemente alcun attestato di capacità professionale in uno degli
Stati membri, hanno conseguito, dopo il 1° ottobre 1999, un attestato di
idoneità professionale rilasciato dall’autorità competente di altro Stato
membro, qualora intendano utilizzare tale attestato per dirigere l’attività di
trasporto ai sensi dell’articolo 3. Con lo stesso decreto, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per la copertura delle
spese relative all’esame supplementare.
Articolo
8
(Esame
di idoneità professionale)
1. Le prove scritte che
costituiscono l’esame di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 4, e consistono in:
a)
sessanta domande con risposta
a scelta fra quattro risposte alternative;
b)
una esercitazione su un caso
pratico.
2. Per l’esecuzione di
ciascuna delle prove di cui al comma 1, lettere a) e b), il candidato dispone
di due ore; per la valutazione della prova di cui al comma 1, lettera a), sono
attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui
al comma 1, lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.
3. Per gli effetti
dell’articolo 7, commi 2 e 3, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno
trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per
la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante
dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
4. Per gli effetti
dell’articolo 7, comma 4, l’esame è superato se il candidato ottiene almeno
trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo,
risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta
punti.
5. A cura della competente
struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sono resi
pubblici l’elenco generale dei quesiti per le prove di cui al comma 1, lettera
a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).
6. Possono partecipare alle
prove d’esame di cui ai comma 1 le persone, maggiori d’età, non interdette
giudizialmente e non inabilitate che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato
un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di
preparazione agli esami di cui al presente articolo presso organismi
autorizzati. Esse sostengono tali prove d’esame presso la provincia nel cui
territorio hanno la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli
italiani residenti all’estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza
normale.
Articolo
9
(Attestato
di idoneità professionale ed elenco degli idonei)
1. L’autorità di cui
all’articolo 8, comma 6,rilascia, alla persona che ha superato l’esame ai sensi
dell’articolo 8, commi 3 o 4, l’attestato di idoneità professionale per il
trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori di
cui all’allegato II al presente decreto. Se il medesimo esame è stato superato
con la limitazione di cui all’articolo 7, comma 3, l’attestato di idoneità
professionale è rilasciato per il trasporto nazionale su strada di merci o di
viaggiatori.
2. Il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle ordinarie strutture e
delle ordinarie risorse di bilancio, alla tenuta dell’elenco delle persone alle
quali è stato rilasciato l’attestato di cui al comma 1. L’elenco contiene anche
l’indicazione dell’eventuale impresa presso cui il titolare dell’attestato
svolge la direzione dell’attività ai sensi dell’articolo 3. Su comunicazione
del titolare dell’attestato, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
provvede all’aggiornamento di tale indicazione. L’elenco è consultabile, anche
in via telematica, da chiunque vi abbia interesse.
Articolo
10
(Proseguimento
provvisorio dell’attività)
1. In caso di decesso,
scomparsa, incapacità fisica, perdita o diminuzione della capacità di agire,
escluso il caso di perdita del requisito dell’onorabilità, della persona che
svolge la direzione dell’attività, ed in assenza di altra persona dotata del
requisito dell’idoneità professionale che possa assumere tale funzione, è
consentito a coloro che abbiano titolo, ai sensi della vigente normativa, al
proseguimento dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, commi 2 o 3,
di esercitare, a titolo provvisorio, la direzione dell’attività anche in
assenza del requisito dell’idoneità professionale, e a condizione che sia
sussistente quello dell’onorabilità, dandone comunicazione, entro trenta
giorni, all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1.
2. L’esercizio provvisorio di
cui al comma 2 è consentito per un anno. Esso può essere prorogato per sei mesi
al massimo nel caso in cui, dall’esame dell’attività svolta dall’impresa di cui
all’articolo 1, commi 2 o 3, nel corso dell’esercizio provvisorio e da una
motivata dichiarazione di intenti resa dalla medesima,, l’autorità
competente di cui all’articolo 3, comma l, ritenga che, entro il periodo di
proroga, saranno validamente eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3,
comma 1 medesimo.
3. Decorso invano il periodo
di cui al comma 3, si procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo
4, comma l o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del
medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi
del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di
cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della
medesima legge.
Articolo
11
(Perdita
dell’onorabilità)
1. Se il requisito di cui
all’articolo 5 cessa di sussistere in capo alla persona che svolge la direzione
dell’attività, questa decade immediatamente dalla sua funzione e si astiene
pertanto dall’esercizio della stessa.
2. L’autorità competente di
cui all’articolo 3, comma 1, che sia comunque venuta a conoscenza del fatto di
cui al comma 1, sospende, immediatamente e fino al giorno in cui sono
nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1 medesimo,
l’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 4, comma 1, ovvero dei titoli
abilitanti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Se entro un mese dalla
data del provvedimento di sospensione di cui al comma 2 non sono stati eseguiti
gli adempimenti di cui all’articolo 3, comma 1, l’autorità competente di cui
alla medesima disposizione procede alla cancellazione dall’albo di cui
all’articolo 4, comma 1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al
comma 3 del medesimo articolo.
4. Se il requisito di cui
all’articolo 5 cessa di sussistere in capo ad una delle persone di cui al comma
1, lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l’impresa di cui all’articolo 1,
commi 2 o 3, comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di
cui all’articolo 3, comma 1. La medesima impresa comunica altresì alla stessa
autorità l’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, con
l’indicazione degli strumenti per mezzo dei quali tale reintegro è avvenuto.
5. Se entro un mese dalla
data dell’invio della comunicazione di cui al comma 4 non è stata data
comunicazione all’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1,
dell’avvenuto reintegro del requisito di cui all’articolo 5, essa procede alla
cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della
licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
6. Nei casi in cui ai sensi
del presente articolo è disposta la sospensione o la cancellazione
dell’iscrizione nell’albo di cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si
applica l’articolo 24 della medesima legge.
Articolo
12
(Perdita
della capacità finanziaria)
1. Se il requisito di cui
all’articolo 6 cessa di sussistere, l’impresa di cui all’articolo 1 commi 2 o
3,comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di cui
all’articolo 3, comma 1.
2. Se la situazione economica
globale dell’impresa di cui all’articolo 1, commi 2 o 3, lascia prevedere che
il requisito di cui all’articolo 6 sarà di nuovo soddisfano e in modo durevole,
sulla base di un piano finanziario, in un prossimo futuro, l’autorità
competente può concedere un termine non superiore a un anno.
3. Se entro un mese dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, o allo spirare del termine di cui
al comma 2, se concesso, il requisito di cui all’articolo 6 non è stato
reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, procede alla
cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla revoca della
licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Nei casi in cui ai sensi
del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di
cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della
medesima legge.
Articolo
13
(Perdita
dell’idoneità professionale)
1. Se la persona che svolge
la direzione dell’attività non la esercita più, l’impresa di cui all’articolo
1, commi 2 o 3,comunica, entro tre giorni, il fatto all’autorità competente di
cui all’articolo 3, comma 1.
2. Se entro due mesi dalla
data della comunicazione di cui al comma 1, il requisito di cui all’articolo 7
non è stato reintegrato, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1,
procede alla cancellazione dall’albo di cui all’articolo 4, comma 1, o alla
revoca della licenza o dei titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
3. Nei casi in cui ai sensi
del presente articolo è disposta la cancellazione dell’iscrizione nell’albo di
cui all’articolo 1 della legge n. 298/1974, non si applica l’articolo 24 della
medesima legge.
Art. 13 bis
(Partecipazione
al procedimento)
Nei casi in cui, ai sensi
degli articoli 10, 11, 12 e 13, è disposta la cancellazione dall’albo di cui
all’art. 4 comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma 3 del medesimo
articolo, l’autorità competente di cui all’articolo 3, comma 1, assegna
all’impresa interessata, per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 10
della legge 7 agosto 1990, n. 241, un termine di trenta giorni. Entro tale
termine, su richiesta dell’impresa interessata, procede anche all’audizione
personale.
Articolo
14
(Riconoscimento
reciproco di atti in materia di onorabilità)
1. Per gli effetti
dell’articolo 5, è dato riconoscimento:
a) all’estratto
del casellario giudiziale o, in mancanza, ad un documento equipollente
rilasciato dall’autorità giudiziaria o amministrativa competente dello Stato
dell’Unione Europea o dello Stato aderente all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo;
b) alle
attestazioni, rilasciate dall’autorità di cui alla lettera a), inerenti a
quegli elementi, rilevanti per la sussistenza del requisito dell’onorabilità,
che non costituiscono oggetto dell’atto di cui alla lettera a) medesima.
2. Se non è previsto il
rilascio degli atti di cui al comma 1, si applica il disposto del d.p.r. 20
ottobre 1998, n. 403.
3. Gli atti di cui ai commi i
e 2 sono riconosciuti se prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
Articolo
15
(Riconoscimento
reciproco di atti in materia di capacità finanziaria)
1. Per gli effetti
dell’articolo 6, è dato riconoscimento:
a) all’attestazione
rilasciata, per gli stessi effetti, da imprese autorizzate all’esercizio del
credito, ovvero da altri soggetti designati a tale rilascio, dallo Stato
dell’Unione Europea, o aderente all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, in
cui il soggetto in capo al quale il requisito della capacità finanziaria deve
sussistere è stabilito;
b) all’attestazione
rilasciata, per gli stessi effetti, dalla competente autorità amministrativa
dello Stato di cui alla lettera a).
2. Gli attestati di cui al comma
1 sono riconosciuti a condizione che siano rilasciati nel rispetto
dell’articolo 6, commi 1 e 2.
Articolo 16
(Riconoscimento
reciproco di atti in materia di idoneità professionale)
1. Ai fini dell’articolo 7, sono
riconosciuti gli attestati rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato
membro dell’Unione Europea, o aderente all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo, a titolo di prova dell’idoneità professionale, secondo le disposizioni
vigenti dal 1 gennaio 1990 al 1 ottobre 1999.
2. Le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, che sono state autorizzate, in Grecia,
anteriormente al l gennaio 1981, o negli altri Stati membri dell’Unione
Europea, anteriormente al 1 gennaio 1975, in virtù di una normativa nazionale,
ad esercitare le relative attività, e a condizione che tali soggetti siano
delle società ai sensi dell’articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità
Europea, è riconosciuto, come prova sufficiente di idoneità professionale,
l’attestato dell’esercizio effettivo, per un periodo di tre anni, delle
rispettive attività in uno di tali Stati. L’attività non deve essere cessata da
più di cinque anni alla data di presentazione dell’attestato. Quando si tratta
di un ente, l’esercizio effettivo dell’attività è attestato per una delle
persone fisiche che svolgono la direzione dell’attività medesima.
Articolo
17
(Informazioni
alle Autorità di altri Stati membri)
1. Le sanzioni e le misure di
cui all’articolo 5, comma 2, applicate per fatti commessi nell’esercizio
dell’attività delle imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 stabiliti in
altri Stati dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico
Europeo sono comunicati a tali Stati.
2. Con il regolamento di cui
all’articolo 21 sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma
1.
Articolo
18
(Verifiche
ed adeguamenti)
1. Le autorità competenti
verificano periodicamente ai sensi del comma 2, per lo meno ogni tre anni, la
persistenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria ed idoneità
professionale.
2. Con il regolamento di cui
all’articolo 21 sono determinate le modalità per la verifica di cui al comma 1
per le imprese di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 nonché le modalità di
adeguamento ai requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 per le imprese
autorizzate fra il 1 gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 e per le imprese
precedentemente esentate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto
ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
1991, n. 158, recante regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del
Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974.
3. Le imprese di cui
all’articolo 1, commi 2 e 3, già autorizzate alla data del 31 dicembre 1977,
sono dispensati dall’obbligo di comprovare i requisiti previsti dal presente
decreto.
Articolo
19
(Sanzioni)
1. La violazione dell’obbligo
di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due a sei milioni di
lire.
2. La violazione degli
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, commi 2 o 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da dieci a trenta
milioni di lire.
3. La violazione degli
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1) è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre a nove
milioni di lire.
4. La violazione degli
obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13, comma 1, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinque a
quindici milioni di lire.
5. Le sanzioni previste dal
presente articolo sono applicate dall’autorità competente di cui all’articolo
3, coma 1.
Articolo
20
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21 sono abrogate, in
particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 13, 20, comma 1, n.5) e n.6), 22, 23, commi l e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298/1974;
b)
il decreto legislativo 14
mazzo 1998, n. 84.
Articolo
21
(Regolamento
di attuazione)
Il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi
entro il termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
previste disposizioni attuative.
Articolo
22
(Disposizioni
transitorie)
1. Il termine di cui
all’articolo 1, comma 1,del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85, è
prorogato alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 21
e comunque non oltre il l luglio 2001.
1 bis. A decorrere dalla data
del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che
intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di
terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e
capacità professionale, essere iscritte all’albo degli autotrasportatori per
conto di terzi e dimostrare di aver acquisito, per cessione d’azienda, imprese
di autotrasporto ovvero l’intero parco veicolare di altra impresa iscritta
all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l’attività.
1 ter. Fino all’entrata in
vigore del regolamento di cui all’articolo 21 continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991,
n. 198, e 20 dicembre 1991, n. 448.
Articolo
23
(Efficacia)
1.
Le disposizioni del presente
decreto hanno efficacia dal giorno della pubblicazione.
Ilpresente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservano e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre
2001