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Roma, 6 marzo 2002
Circolare n.41/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Riduzione delle accise per il I semestre 2002 – Legge 27.2.2002, n.16, su G.U.
n.49 del 27.2.2002.
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.452/2001,
ha confermato la riduzione dell’accisa sui consumi di gasolio del primo
semestre di quest’anno in misura analoga a quella del secondo semestre 2001,
pari a 0,043 euro/litro (83,8 lire/litro).
Con successivo decreto, l’importo della riduzione potrà essere
aumentato o diminuito in funzione dell’andamento del costo del gasolio nel
semestre considerato.
Per ottenere il beneficio le imprese di autotrasporto dovranno presentare
entro il 30 settembre 2002 all’Ufficio Tecnico di Finanza della provincia di
residenza l’autodichiarazione dei consumi di gasolio riferiti ai veicoli di
peso superiore a 3,5 tonnellate, risultanti dalle fatture (non è più ammessa la
dichiarazione dei consumi sulla base delle schede carburante). Il modulo della
dichiarazione è disponibile sul sito internet www.agenziadogane.it
alla voce “Accise”. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della
dichiarazione senza che vi siano state osservazioni da parte dell’Ufficio,
l’impresa richiedente potrà utilizzare l’importo spettante in compensazione dei
versamenti fiscali e contributivi effettuati col modello F24.
Si rammenta peraltro che la riduzione delle accise (operata anche in
Francia e in Olanda) non ha ancora ottenuto il via libera da parte dell’Unione
Europea. Dopo la conclusione dell’indagine formale della Commissione, che ha
portato a ritenere quel regime di aiuti incompatibile con il Trattato, la
decisione finale spetta ora al Consiglio Europeo: in base all’articolo 88 del
Trattato con delibera da adottarsi all’unanimità il Consiglio può, in
circostanze eccezionali, decidere di derogare alla disciplina degli aiuti di
stato. La decisione è attesa per maggio prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le n.4/2002
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Allegato
due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.49 del 27 febbraio 2002 (fonte Guritel)
LEGGE 27 febbraio 2002, n. 16
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452,
recante disposizioni urgenti
in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di
giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi
IVA.
La
Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452,
recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione,
di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate
in
allegato alla presente legge.
2. La
presente legge entra
in vigore il giorno successivo a
quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro
dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
G.U. n.49 del 27 febbraio 2002 (fonte Guritel)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28
dicembre 2001, n. 452
Testo
del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 301 del
29 dicembre 2001), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio
2002, n. 16 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 11),
recante: "Disposizioni urgenti in
tema
di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento
di oli
usati,
di giochi e
scommesse, nonche' sui
rimborsi IVA, sulla
pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui
generi
di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e su contributi
ad enti ed associazioni".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e'
stato redatto dal Ministero
della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni
ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.
1092, al solo
fine di facilitare
la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate
dalla
legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli
atti legislativi qui riportati.
Le
modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate
con
carattere grassetto.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge
23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza
del Consiglio
dei Ministri), le modifiche
apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a
quello della sua
pubblicazione.
Nella
Gazzetta Ufficiale del
15 marzo 2002 si procedera' alla
ripubblicazione del
presente testo coordinato,
corredato delle
relative
note.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO
Art. 1.
Oli emulsionati
1.
Le aliquote di
accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui
all'articolo 24,
comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n.
388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Le
aliquote di cui
al comma 1 si applicano, fino alla
medesima data del 30 giugno 2002,
anche alle emulsioni stabilizzate
di
oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta
in
misura variabile dal
12 al 15 per cento in peso, prodotte
dal
medesimo soggetto che le
utilizza per gli
usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai
quantitativi necessari al fabbisogno di
tale
soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche
di
cui all'articolo 12,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.
488.
1-ter. La disposizione di cui al
comma 1-bis si
applica a
condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il
quantitativo di litri 100.000
per le emulsioni di oli da gas
con
acqua
e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile
denso con acqua.
1-quater. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze
sono
stabilite le modalita'
per l'autoproduzione, l'impiego ed il
controllo delle emulsioni di cui al
comma 1-bis.
Art. 2.
Aliquota
di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale
e imposta di consumo sul gas metano
per usi civili.
1.
Le disposizioni di
cui all'articolo 4
del decreto-legge 1
ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre
2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448,
le parole: "data di entrata
in vigore del
decreto di cui al
presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"revisione organica del regime
tributario del settore".
Art. 3.
Agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori
nazionali
1.
Le disposizioni di
cui all'articolo 5
del decreto-legge 1
ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre
2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Nella legge
1 novembre 1973,
n. 762, concernente
l'istituzione a favore dei
comuni di Gorizia, Savogna d'Isonzo
e
Livigno di un diritto speciale su
generi che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali, all'articolo 3,
primo comma, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) di euro
233 per mille litri di benzina e di euro 155 per
mille litri di petrolio e di
gasolio";
Art. 4.
Agevolazione
per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica e disposizioni
concernenti l'esenzione
dell'accisa sul
biodiesel.
1.
Le disposizioni di
cui all'articolo 6
del decreto-legge 1
ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre
2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.
1-bis. Gli assegnatari delle
quote di biodiesel esenti da accisa
ripartite quale
anticipazione del contingente annuo di cui
all'articolo 21 della legge
23 dicembre 2000,
n. 388, possono
prestare le garanzie richieste
a salvaguardia degli
interessi
erariali mediante apposita cauzione
commisurata al 30 per cento
dell'intero importo dell'accisa gravante sul gasolio rapportata al
quantitativo di biodiesel da
immettere in consumo
o attraverso
polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa dello stesso importo.
Art. 5.
Agevolazione sul
gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori
1.
A decorrere dal
1 gennaio 2002
e fino al 30 giugno 2002,
l'aliquota prevista
nell'allegato I al
testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al
decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e
successive
modificazioni, per
il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli
esercenti le
attivita' di trasporto
merci con veicoli di massa
massima complessiva
superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della
misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2.
La riduzione prevista
al comma 1 si
applica, altresi', ai
seguenti
soggetti:
a) agli
enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di
trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre
1997,
n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle
imprese esercenti autoservizi
di competenza statale,
regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
Regolamento (CEE)
n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del
1997;
c) agli
enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune
in
servizio pubblico per trasporto di persone.
3.
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro
il 31 luglio 2002, e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio
2002 al 30
giugno
2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione del
prezzo di vendita
al consumo del
gasolio per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle
attivita'
produttive, purche'
e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo
prezzo che
risulti alla fine
del semestre, rispetto
al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2002,
superi mediamente il
10 per
cento in piu'
o in meno dell'ammontare dell'aliquota di
accisa. Con
il medesimo decreto
vengono, altresi', stabilite le
modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4.
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di cui
ai commi 1
e 2 presentano, entro il
termine del 30
settembre 2002,
apposita dichiarazione ai
competenti uffici
dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalita' e con gli effetti
previsti
dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a
favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con
decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5.
Nell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, come
successivamente modificato
dall'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
30 novembre 2001,
n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo
la parola: "purche'" sono aggiunte le
seguenti: "e nei
limiti
in cui";
b) le
parole: "il 10 per
cento" sono sostituite dalle seguenti:
"il
15 per cento".
Art. 5-bis.
Disposizioni in materia di pubblicita'
effettuata con veicoli
1. All'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera
b), e' inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13,
dopo il comma
4, e' inserito il
seguente:
4-bis. L'imposta non
e' dovuta altresi' per l'indicazione,
sui veicoli utilizzati per il
trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che effettua l'attivita'
di trasporto, anche per conto
terzi,
limitatamente alla sola
superficie utile occupata da
tali
indicazioni";
b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite
le seguenti: "dell'art. 13, comma
4-bis, e";
2) la parola:
"introdotto" e' sostituita
dalla seguente:
"introdotti".
*** OMISSIS ***
FINE
TESTO COORDINATO