Confederazione Generale
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Roma, 7marzo 2002
Circolare n.42/2002
Oggetto: Previdenza - INAIL –
Vademecum sulla nuova tariffa – Circolare n. 9 dell’11/2/2002.
Come è noto, dall’1 gennaio 2000 è in vigore la nuova tariffa INAIL (D.M.
12 dicembre 2000) che, rispetto al sistema precedente, ha modificato i criteri
per la classificazione dei datori di lavoro e per il calcolo del premio
aziendale ed ha inoltre abbreviato l’iter del contenzioso amministrativo.
Riunificando le istruzioni già impartite sui singoli temi, l’INAIL ha ora
realizzato un vademecum in cui affronta in maniera sistematica tutte le novità
introdotte.
Si rammenta che la nuova tariffa si articola su quattro distinte gestioni
(industria, terziario, artigianato e altre attività) a cui le
aziende vengono iscritte sulla base dell’inquadramento previdenziale disposto
dall’INPS. Ogni gestione contiene un proprio elenco di lavorazioni
soggette all’assicurazione infortuni ed indica per ciascuna di esse il relativo
tasso di premio sulla base dell’andamento infortunistico della gestione stessa.
Rispetto al passato, allorché il sistema tariffario si basava sull’unica
gestione industria che accorpava al proprio interno tutte le lavorazioni, la
novità più rilevante consiste quindi nella possibilità che per la medesima
lavorazione risultino tassi diversi a seconda della classificazione
dell’azienda (ad esempio il tasso di premio per gli autisti è pari al 110 o al
64 per mille, in caso di impresa classificata nel terziario, e al 130 o all’87
per mille in caso di impresa classificata nell’industria).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.130/2001 e 31/2001
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 09 dell’11 febbraio 2002
Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di
applicazione.
QUADRO NORMATIVO Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.
P.R. del 30 giugno 1965, N. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, N. 38, recante
“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17
maggio 1999, N. 144 ” Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, recante “Nuove tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative
modalità di applicazione.” Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
N. 314, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la
presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la
composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione
infortuni.” |
A.C.
I.P. n. 278
S O M M A R I O
Premessa
1.
Nuove Tariffe dei premi (Art. 1
Modalità).
1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.
1.b Nomenclatori tariffari.
1.c Tassi medi nazionali.
2.
Inquadramento dei datori di
lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).
2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S. .
2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S. .
2.c. Casi particolari.
2.d. Inquadramenti plurimi.
2.e Inquadramento provvisorio.
3. Classificazione delle
lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).
3.a Lavorazione principale.
Operazioni complementari e sussidiarie.
3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.
3.c Esercizio di attività complesse (Articolo 6 Modalità).
3.d Costruzione di parti di un prodotto.
3.e Lavorazione non prevista.
4.
Tasso medio nazionale. Calcolo
degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).
5.
Denunce di variazione (Art. 11
Modalità).
5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.
5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.
5.c Determinazione dell’oscillazione.
5.d Provvedimenti d’ufficio.
5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.
5.f Motivazione e comunicazione del
provvedimento.
6. Rettifica dell’inquadramento nelle
gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalità).
6.a Premessa.
6.b Disposizioni generali.
6.c Avvio del procedimento.
6.d Provvedimento di rettifica.
6.d.1 Motivazione del provvedimento.
6.d.2 Decorrenza.
6.e Ricalcolo del tasso applicabile.
6.f Istruzioni operative.
7. Rettifica della classificazione delle
lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).
7.a Disposizioni generali.
7.b Avvio del procedimento.
7.c Provvedimento.
7.d Decorrenza.
7.e Voci di nuova istituzione.
7.f Ricalcolo del tasso applicabile.
7.g Istruzioni operative.
8. Oscillazione dei tassi (Artt. 19-25
Modalità)
8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (Artt. 19,
20, 21, 25 Modalità).
8.a.1 Oscillazione in riduzione.
8.a.2 Oscillazione in aumento.
8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di attività (Artt.
22, 23, 24 Modalità).
8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.
8.b.2 Oscillazione per prevenzione.
8.c Questioni particolari.
9. Contenzioso amministrativo (ArtT. 26 e 27 Modalità - D.P.R. 14
maggio 2001, N. 314).
9.a Ambito di applicazione.
9.b Competenza a decidere.
9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.
9.d Effetti del ricorso.
9.e Termini per decidere.
9.f Sospensione del procedimento.
9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O. .
9.h Norme abrogate.
9.i Questioni particolari.
10. Denuncia dei lavori (Art. 10 Modalità).
10.a Principi generali.
10.b Sede di lavoro.
10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.
10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.
11. Denunce dei lavori a carattere temporaneo
(Art. 12 Modalità).
12. Accentramento delle posizioni
assicurative (Art. 13 Modalità).
12.a Premessa.
12.b Criteri per la definizione delle domande di accentramento.
12.c Provvedimento.
12.d Adempimenti operativi.
13. Calcolo del premio di assicurazione (Art.
18 Modalità).
14. Modalità di
pagamento (Art. 28 Modalità)
Premessa
Con precedenti note informative
diramate da questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - sono state
illustrate le più significative innovazioni introdotte sul piano tariffario dal
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni per
l’attuazione della riforma dell’assicurazione
“I.N.A.I.L.” a norma
dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12
dicembre 2000, concernente l’approvazione delle nuove Tariffe dei premi e delle
relative modalità di applicazione (di seguito brevemente indicate come
“Modalità”), pubblicato sul S.O. n.
15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001 (v.
in proposito: lettera del 28 febbraio 2000; lettera del 20 dicembre 2000;
lettera del 12 gennaio 2001; lettera del 25 gennaio 2001; lettera del 12
febbraio 2001; lettera dell’11 giugno 2001; lettera del 18 giugno 2001).
A tal riguardo, ravvisata l’esigenza di procedere ad una organica
esposizione degli argomenti oggetto di precedente trattazione nonché di fornire
ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune problematiche segnalate dalle
Strutture Territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative.
1. Nuove Tariffe dei premi (Art.
1 Modalità).
1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.
Il sistema tariffario operativo a decorrere dal 1° gennaio 2000 si
fonda sull’articolazione della “Gestione Industria”, disciplinata dal Tit. I
del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nelle seguenti Gestioni
Tariffarie – alle quali corrispondono altrettante Tariffe dei premi - individuate
mutuando i criteri di classificazione delle attività dettati ai fini
previdenziali ed assistenziali dall’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n.
88:
a) “Industria”, per le attività:
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della
pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b)
“Artigianato”, per le attività di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443,
e successive modifiche ed integrazioni;
c) “Terziario”, per le attività: commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione
dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per
le relative attività ausiliarie;
d)
“Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49,
comma 1, lettera e), della citata Legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per le prime tre Gestioni, denominate “Industria”, “Artigianato” e
“Terziario”, è stata recepita l’elencazione delle attività contenuta per i
corrispondenti settori, rispettivamente, nell’articolo 49, comma 1, lettere a),
b) e d) della Legge n. 88/1989. Ciò posto, va ritenuto che, a seguito delle
modifiche apportate all’articolo 49, comma 1, lett. a), della Legge n. 88/1989
- da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lett. d), della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 - devono considerarsi incluse nella Gestione Tariffaria
“Industria” anche le lavanderie industriali.
La quarta Gestione, denominata “Altre Attività”, comprende le attività
non riconducibili alle prime tre gestioni, tra le quali le attività svolte
dagli enti pubblici, compresi lo Stato (per le attività non rientranti nella
“Gestione per conto”) e gli enti locali, nonché le attività previste dalla
lettera e) dell’articolo 49, comma 1, della Legge n. 88/1989 (Credito,
Assicurazione e Tributi).
Nella ripartizione delle attività non sono ovviamente considerate le
attività di cui alla lettera c) dell’articolo 49, comma 1, sopra citato, in
quanto rientranti nell’apposita “Gestione Agricoltura”, disciplinata dal Tit.
II del T.U. n. 1124/1965.
Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 38/2000, sopra citato, le nuove Tariffe dei premi si
applicano, a decorrere dal 1°gennaio 2000, anche alle attività svolte dai lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari non convenzionati (Decreto Legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3
ottobre 1987, n. 398). Per quanto attiene agli aspetti retributivi, si rimanda
alla circolare n. 54 del 19 luglio 2001.
Si puntualizza, infine, che la ripartizione della “Gestione Industria”
opera ai soli fini tariffari, mentre deve intendersi confermata, per ogni altro
aspetto, la relativa unitarietà disposta dal Tit. I del T.U. n. 1124/1965. Sul
piano operativo, ciò comporta che l’eventuale riferimento alla “Gestione” o al
“Settore” Industria contenuto nelle disposizioni di legge o nelle istruzioni
precedenti alla riforma in questione deve ritenersi inteso, ai fini
dell’assicurazione antinfortunistica, come riferito all’intera “Gestione
Industria”, e non alla sola Gestione Tariffaria Industria, così come introdotta
dalle nuove disposizioni. Analogamente, peraltro, dovrà essere interpretato
l’eventuale riferimento contenuto nelle disposizioni o istruzioni successive,
fatta salva la presenza di esplicite limitazioni nel senso sopra prospettato o,
comunque, di univoci elementi idonei a giustificarla.
1.b Nomenclatori tariffari.
Alle suddette Gestioni corrispondono altrettante Tariffe dei premi,
differenziate per quanto concerne sia la nomenclatura delle lavorazioni sia i
relativi tassi medi nazionali.
I nuovi nomenclatori confermano l’impianto generale della Tariffa
unica del 1988. In particolare, rimane attuale, per ognuna delle quattro
Gestioni, la suddivisione delle lavorazioni in dieci grandi gruppi articolati,
di norma, in gruppi, sottogruppi e voci che, data la trasversalità delle
lavorazioni tra le diverse Gestioni Tariffarie e soprattutto l’esigenza di
assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto, conservano
analoga formulazione.
Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati
dall’evoluzione tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e
dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente Tariffa, nonché,
laddove condivisibili e praticabili, dalle particolari esigenze rappresentate
dalle diverse Associazioni datoriali.
Si è proceduto, infine, all’aggregazione delle lavorazioni che, per
effetto della “settorializzazione” del sistema tariffario, sono risultate di scarsa
significatività statistica nell’ambito di singole gestioni. In tali casi,
ricorrenti in particolare nelle Gestioni “Terziario” ed “Altre Attività”, la
formulazione dei riferimenti classificativi è stata adeguatamente semplificata.
Per una più completa disamina delle modifiche introdotte, si rimanda
all’edizione aggiornata delle “Istruzioni Tecniche” e dei relativi “Repertori
Analitici”, allegate alla nota d’istruzioni diramata da questa Direzione
Generale – Direzione Centrale Rischi - l’11 giugno 2001 nonché alla lettera
d’istruzioni del 20 dicembre 2000, e relativi allegati (tabella di correlazione
e note).
1.c Tassi medi nazionali.
Il punto qualificante del nuovo sistema tariffario è la previsione di
distinti tassi medi nazionali per le quattro Gestioni Tariffarie. Pertanto,
anche a parità di lavorazione tra le diverse Gestioni, i relativi tassi medi
sono essenzialmente rapportati all’andamento infortunistico registrato, per la
lavorazione considerata, nell’ambito di ciascuna Gestione.
Per una più diffusa trattazione, si rinvia al successivo punto 4.
2. Inquadramento dei datori di
lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).
L’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie (detto anche “inquadramento
settoriale”) riguarda i datori di lavoro di cui all’articolo 9 del T.U. n.
1124/1965, e cioè tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni dettate
dal Tit. I dello stesso T.U. (“Gestione Industria”), ed è finalizzato alla
formazione ed alla applicazione delle Tariffe per la determinazione dei premi
di assicurazione dovuti per i relativi dipendenti e per i lavoratori a questi
assimilati.
Alla luce dei suindicati criteri di ripartizione, le nuove Modalità
prevedono, in linea generale, che l’inquadramento deve essere effettuato
secondo la classificazione disposta dall’I.N.P.S. ai fini previdenziali ed
assistenziali ai sensi del più volte citato articolo 49 della Legge n. 88/1989,
tenendo altresì conto, ai fini dell’inquadramento nella Gestione Tariffaria
“Altre Attività”, delle succitate specificità previste dalla recente normativa
di riforma.
In ipotesi residuali, e cioè quando il Datore di Lavoro non sia
soggetto alla classificazione dell’I.N.P.S. o quando questa non sia
utilizzabile ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, l’inquadramento nelle
Gestioni Tariffarie è effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., con i criteri
indicati nei successivi punti 2.b e 2.c.
2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione
I.N.P.S.
Le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di
comportamenti tra i diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali,
conferiscono efficacia vincolante alla classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.
Sul piano operativo, ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio
2000, i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale I.N.P.S.
devono essere inquadrati, ai fini I.N.A.I.L., nel modo seguente:
1. nella
Gestione Tariffaria “Industria”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Industria” (art. 49, comma 1, lett. a), Legge n.
88/1989);
2. nella
Gestione Tariffaria “Artigianato”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Artigianato” (art. 49, comma 1, lett. b), Legge n.
88/1989);
3. nella
Gestione Tariffaria “Terziario”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Terziario” (art. 49, comma 1, lett. d), Legge n.
88/1989);
4. nella
Gestione Tariffaria “Altre Attività”, se classificati dall’I.N.P.S.:
·
nel “Settore Credito, Assicurazione e Tributi” (art.
49, comma 1, lettera e), Legge
n. 88/1989);
·
nel “Settore
Attività Varie”, comprendente le attività delle organizzazioni associative e
gli enti pubblici, compreso lo Stato (art. 49, comma 2, Legge n. 88/1989).
Sotto il profilo applicativo, si rileva che, a partire dalla suddetta
data, deve ritenersi esclusa la possibilità dell’Istituto di effettuare
inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S.
In particolare, si ritiene
opportuno precisare che la classificazione I.N.P.S. assume efficacia vincolante
per l’I.N.A.I.L. anche in tema di
imprese agricole, le quali, se così classificate dall’I.N.P.S., a decorrere
dal 1° gennaio 2000, devono
essere assoggettate al regime di
contribuzione previsto dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965, con
conseguente cessazione, da tale data, delle posizioni assicurative ordinarie istituite secondo le disposizioni
del Tit. I dello stesso T.U. n.
1124/1965.
In riferimento a tali ultime fattispecie, devono tuttavia considerarsi
fatte salve le eccezionali ipotesi in cui, per espressa e specifica
disposizione di Legge (ad esempio, art. 2 Legge n. 240/1984) o per ragioni
comunque derivanti da speciali disposizioni di Legge, la classificazione
aziendale disposta dall’I.N.P.S. non possa essere utilizzata ai fini I.N.A.I.L.
(ad es., impresa classificata come agricola dall’I.N.P.S., per il pagamento dei
premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati), per le quali
l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., secondo i
criteri e le modalità illustrate al successivo punto n. 2.c.
Per quanto riguarda la complessa problematica dell’ “artigiano di
fatto”, si fa riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni in esito al
parere ministeriale già richiesto sull’argomento.
2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione
I.N.P.S.
Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale
disposta dall’I.N.P.S., e quindi in ipotesi del tutto residuali (ad esempio,
enti pubblici o amministrazioni statali non soggetti ad alcuna contribuzione
I.N.P.S., e pertanto non classificati dall’I.N.P.S. stesso), l’inquadramento
deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L.. Allo stesso modo dovrà
procedersi qualora la classificazione aziendale non sia utilizzabile ai fini
I.N.A.I.L. (v. punto 2.c).
Va precisato che, anche nel caso d’inquadramento diretto da parte
dell’I.N.A.I.L., la normativa in parola prescrive l’utilizzo dei criteri di
classificazione dettati dall’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ampiamente
illustrati nella lettera d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale –
Direzione Centrale Rischi - in data 28 febbraio 2000, alla quale si fa rinvio.
Sul piano operativo, ciò comporta che, anche nei casi in argomento,
l’inquadramento del Datore di Lavoro deve essere effettuato dall’I.N.A.I.L. in
armonia con la ripartizione delle attività per settori economici, contenuta nel
“manuale di classificazione” diramato dall’I.N.P.S. in allegato alla circolare
n. 65/1996, già trasmesso alle Strutture Territoriali, con gli aggiornamenti
nel frattempo intervenuti, insieme alla lettera del 28 febbraio 2000.
In particolare, una volta individuata, caso per caso, l’attività
concretamente svolta dal Datore di Lavoro, l’inquadramento deve essere
effettuato nella Gestione Tariffaria corrispondente al settore economico nel
quale l’attività stessa, alla luce del suddetto “manuale di classificazione”,
risulta compresa.
2.c Casi particolari.
All’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L. dovrà procedersi
anche qualora la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non sia
utilizzabile ai fini I.N.A.I.L..
In tale casistica, ad esempio, rientrano le imprese cooperative e loro
consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici ricorrendo normalmente ed in
modo continuativo, in quantità prevalente, a prodotti agricoli e zootecnici
ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri
associati.
In verità, gli articoli 1 e 2 della
Legge 15 giugno 1984, n. 240, dispongono, ai fini previdenziali, la classificazione
delle suddette imprese e loro consorzi nel
Settore Agricoltura, prevedendo però che, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica,
si applicano, per i dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, le disposizioni del Settore
Industriale.
In tali casi, considerata l’impossibilità di
utilizzare la classificazione aziendale dell’I.N.P.S., si ritiene corretto che,
ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo dei dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese e i consorzi in argomento
siano inquadrati nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”,
nell’ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non
riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre
lettere dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000
(Industria, Artigianato e Terziario).
Si fa presente che tale soluzione deve essere adottata in tutti i casi
in cui l’impresa agricola (e cioè l’impresa come tale classificata
dall’I.N.P.S.) sia eccezionalmente tenuta, ai fini I.N.A.I.L., al pagamento del
premio assicurativo ordinario, il quale – a seguito della riforma del sistema
tariffario – deve essere determinato previa individuazione della specifica
Tariffa da applicare.
Sempre a titolo esemplificativo, nella casistica in esame rientrano
altresì le imprese agricole committenti di lavoro “parasubordinato”, le quali,
ai soli fini del pagamento del premio assicurativo dovuto per tali lavoratori
ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, devono essere inquadrate nella Gestione
Tariffaria “Altre Attività”.
Data l’assoluta novità delle questioni trattate, si fa tuttavia
riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni operative sul punto, in
esito all’apposito parere ministeriale già richiesto.
2.d Inquadramenti plurimi.
Il sistema di classificazione di cui alla Legge N. 88/89 prevede, in
via ordinaria, la classificazione aziendale del Datore di Lavoro in un solo
settore economico, individuato secondo l’attività esercitata dallo stesso.
Il sistema in parola prevede tuttavia la
possibilità di inquadramenti plurimi - in più settori di attività - qualora lo
stesso Datore di Lavoro eserciti più attività aventi carattere autonomo e
rientranti in più settori.
In tali casi, qualora si tratti di Datori di
Lavoro classificati dall’I.N.P.S. in più settori economici, dovrà procedersi,
anche ai fini I.N.A.I.L., all’inquadramento nelle corrispondenti Gestioni
Tariffarie. Si precisa che, qualora la classificazione I.N.P.S. riguardi più
settori economici rientranti nella Gestione Tariffaria “Altre Attività” (ad
es., Settore “Credito, Assicurazione e Tributi” e Settore “Attività Varie” del
sistema I.N.P.S.), l’inquadramento dovrà essere effettuato solo in tale
Gestione.
Nel caso, invece, di Datori di Lavoro non
soggetti alla classificazione dell’I.N.P.S. e svolgenti attività rientranti in
più Gestioni Tariffarie, l’inquadramento dovrà essere effettuato nella sola Gestione
Tariffaria da determinarsi con apposito decreto ministeriale di aggregazione su
richiesta dell’I.N.A.I.L.
2.e Inquadramento provvisorio.
Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi,
le disposizioni in esame attribuiscono all’I.N.A.I.L. il compito di provvedere
in via provvisoria all’inquadramento dei Datori di Lavoro per i quali, alla
data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale da parte dell’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.
Sul piano operativo, si segnala che l’inquadramento provvisorio deve
essere effettuato con i criteri e le modalità indicati nel precedente punto n.
2.a.
Si precisa peraltro che l’eventuale inquadramento provvisorio nella
Gestione Tariffaria “Artigianato” può essere effettuato soltanto nei seguenti
casi:
1. il Datore
di Lavoro abbia già presentato domanda d’iscrizione alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, ma la domanda non sia stata ancora definita dalla
Commissione stessa;
ovvero
2. il Datore
di Lavoro dichiari la natura artigiana dell’impresa.
In tale ultima ipotesi, l’inquadramento provvisorio potrà essere
accordato soltanto previa positiva valutazione della ricorrenza dei requisiti
previsti dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni,
provvedendo contestualmente a segnalare il Datore di Lavoro alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, per l’eventuale iscrizione d’ufficio.
In tutti i casi, si evidenzia che, qualora la classificazione
aziendale successivamente disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49
della Legge n. 88/1989 risulti diversa dall’inquadramento provvisoriamente disposto
dall’I.N.A.I.L., dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza
dalla data d’inizio dell’attività.
Al fine di accertare tempestivamente le eventuali discordanze tra
l’inquadramento provvisorio e la classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S., si dispone che, a partire dal trentesimo giorno successivo alla
denuncia dei lavori, siano effettuati, almeno con cadenza mensile, accessi
mirati negli archivi locali dell’I.N.P.S..
Per il conseguimento delle suddette finalità, si ritiene utile,
quindi, che le Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali
strutture dell’I.N.P.S. nonché rapporti di proficua collaborazione con i Consulenti
del Lavoro, anche sulla base di accordi a livello regionale.
3. Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).
La “classificazione delle lavorazioni” deve
essere effettuata secondo i criteri generali, dettati dagli articoli da 4 a 7
delle Modalità, comuni alle quattro Gestioni e di seguito illustrati, nonché
secondo le specifiche previsioni contenute nella Tariffa relativa alla Gestione
nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, illustrate nelle “Istruzioni
Tecniche” diramate con la succitata lettera d’istruzioni dell’11 giugno 2000,
alle quali si fa rinvio.
Sul piano generale, la “classificazione delle
lavorazioni” è effettuata in relazione alla “lavorazione principale” esercitata
dal Datore di Lavoro che comprende - come si dirà appresso – anche le relative
operazioni complementari e sussidiarie.
3.a Lavorazione
principale. Operazioni complementari e sussidiarie.
La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico
produttivo o un’attività operativa; per lavorazione principale si intende, in
sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto
descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o
gruppi con tasso).
E’ operazione complementare, invece, quella che costituisce un
complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che
sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione
principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo
completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare
quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la
trasformazione dell’energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la
manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di
qualità.
E’ operazione sussidiaria, infine, quella che, eseguita in proprio
dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od
operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe,
quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di operazioni che, pur
concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un
prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio
specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione
edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di
involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc.
Tanto premesso, si rileva che il rapporto intercorrente tra
lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria è stato
puntualizzato nell’articolo 4 delle Modalità; in particolare, si è precisato
che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione
principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino
verificate le seguenti condizioni:
· le
operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso Datore
di Lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che
esercita la lavorazione principale;
· le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in
connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi
sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a
quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche
esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più
agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.
Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra
riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.
Allo scopo di prevenire dubbi sulla natura delle operazioni
complementari e sussidiarie ed in particolare sul concetto di connessione
operativa, si ricorda che queste si devono intendere in connessione operativa
con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura
strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.
Pertanto, se i beni od i servizi prodotti con le operazioni
complementari e sussidiarie dovessero comportare la realizzazione di beni o
servizi di particolare rilevanza (quand’anche giustificata, ad esempio, dalla
necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali) vanno
considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate nelle
specifiche voci di Tariffa.
Considerato, infine, che i sopra citati concetti informatori delle
Tariffe dei premi (lavorazione principale; lavorazione complementare;
lavorazione sussidiaria; connessione operativa) sono i medesimi per le quattro
Gestioni, qualora le formulazioni dei gruppi, sottogruppi e voci di Tariffa
relative ad una particolare Gestione non consentano di ricondurre alcune
attività al corretto riferimento tariffario, la classificazione potrà essere
effettuata utilizzando le eventuali e più specifiche indicazioni contenute
nelle voci omologhe di altre Gestioni.
3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.
Qualora il Datore di Lavoro svolga un’attività espressamente prevista
dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale egli è inquadrato, la
classificazione è effettuata applicando la corrispondente voce e il relativo
tasso medio, eventualmente oscillato ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle
stesse Modalità.
3.c Esercizio di attività
complesse (Art. 6 Modalità).
Nel caso di esercizio di attività complesse, riconducibili
cioè a più voci di Tariffa della Gestione nella quale il Datore di Lavoro è
inquadrato, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di Tariffa e il relativo tasso medio,
eventualmente oscillato come sopra.
Proprio in riferimento all’esercizio di attività
complesse, la rilevante novità è rappresentata dalla eliminazione del “tasso
medio ponderato”, disciplinato nel precedente sistema dall’articolo 8 delle
Modalità di applicazione.
In particolare, l’articolo 6, comma 2, delle
nuove Modalità prevede, anche in tali ipotesi, la classificazione a più voci,
disponendo che, qualora non sia possibile stabilire una netta
demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di
retribuzione (ipotesi che, in passato, dava luogo all’applicazione di un tasso
ponderato), la relativa ripartizione è effettuata dal Datore di Lavoro con le
modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando
le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività
esercitata.
La medesima disposizione, peraltro, prevede la possibilità che
l’I.N.A.I.L. rettifichi, in forza di diverse valutazioni, le incidenze
dichiarate dal Datore di Lavoro. Il relativo provvedimento, debitamente
motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può
essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v.
successivo punto n. 9).
Si segnala che la nuova disciplina è applicabile
alle P.A.T. istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per le P.A.T. in corso
alla predetta data rimangono in vigore i tassi ponderati prestabiliti, eventualmente
modificabili secondo le disposizioni dettate dalle Modalità previgenti. Anche
in tali ipotesi è dovuta, comunque, la dichiarazione delle retribuzioni
distinta per singole voci, secondo le incidenze presunte dal Datore di Lavoro.
Sempre con riferimento alle P.A.T. da ultimo citate (e cioè per quelle
in corso al 1° gennaio 2000), per il caso
di voci di rischio relative a lavorazioni mai denunciate dall’azienda ed
introdotte, con effetto retroattivo, in seguito ad accertamenti ispettivi, dovrà
essere effettuata, in
luogo della ponderazione, una classificazione a
più voci distinguendo le masse salariali relative a ciascuna lavorazione.
L’esercizio di attività complesse da
riclassificare per il periodo precedente al 2000 comporterà dunque una
classificazione plurima, restando esclusa, anche per il passato, la possibilità
di applicare un tasso medio ponderato. Com’è noto, infatti, già nel vigore
delle precedenti Modalità per l’applicazione della Tariffa dei premi (art.8
D.M. 18 giugno 1988), l’esercizio di attività complesse non necessariamente
determinava l’applicazione di un tasso unico ponderato: qualora fosse possibile
stabilire una demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse
retributive, la classificazione veniva effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di tariffa.
3.d Costruzione di parti di un
prodotto.
La produzione di singole parti componenti segue
la classificazione del prodotto a condizione che:
·
nella voce di Tariffa sia indicato il prodotto (per
es. autoveicoli nella voce 6411);
·
sia effettuata dallo stesso Datore di Lavoro
costruttore del prodotto;
·
non sia effettuata a sé
stante come lavorazione principale.
A tal riguardo, anche alla luce delle decisioni
assunte negli anni passati in sede di contenzioso, si segnala che la produzione
di parti componenti un prodotto indicato in Tariffa effettuata in stabilimenti
ubicati in luoghi diversi non va sempre considerata come “lavorazione
principale”, ma solamente qualora la relativa produzione non sia strettamente
correlata alla costruzione del prodotto finale indicato nella voce di Tariffa
(per es., produzione annua di 1000 motori a fronte di 100 autoveicoli nello
stesso periodo); in caso contrario, la diversa ubicazione non è di ostacolo
alla classificazione unitaria.
Qualora la produzione di parti componenti un
prodotto finale indicato in una voce di Tariffa assuma rilevanza di
“lavorazione principale”, la relativa classificazione deve essere invece
riferita:
·
in presenza di voce di Tariffa che
indica espressamente tali parti, a tale specifica voce. Così, ad esempio, la
produzione di motori per autoveicoli effettuata come “lavorazione principale”,
sia nello stesso stabilimento sia in uno stabilimento diverso da quello adibito
alle lavorazioni indicate alla voce 6411, deve essere classificata alla voce
6311 specifica, appunto, per la produzione di motori;
·
in mancanza di voce di Tariffa che
indica espressamente tali parti, alla voce di Tariffa individuata secondo il
successivo punto 3.e.
3.e Lavorazione non prevista.
Qualora la lavorazione svolta non sia espressamente prevista dalla
Tariffa della specifica Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato,
il riferimento classificativo da applicare deve essere individuato procedendo
ad un esame analitico delle diverse operazioni fondamentali che compongono la
lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni della
Tariffa stessa.
Sul piano operativo, si ritiene utile segnalare che, nel caso di
lavorazione non espressamente prevista nell’ambito di una specifica Gestione,
in quanto ritenuta scarsamente significativa per effetto della
“settorializzazione” del sistema tariffario, ma prevista in una o più delle
altre Gestioni Tariffarie, il relativo riferimento classificativo deve essere
individuato utilizzando la tabella di correlazione inviata da questa Direzione
Generale – Direzione Centrale Rischi - in allegato alla lettera d’istruzioni
del 20 dicembre 2000, alla quale si fa rinvio.
4. Tasso medio nazionale. Calcolo
degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).
L’articolo 8 è stato
riformulato alla luce del nuovo sistema tariffario ripartito per gestioni e
prevede che i nuovi tassi medi nazionali si riferiscono a ciascuna lavorazione
assicurata all’interno di ogni Gestione. In particolare, i predetti tassi medi
tengono conto del rapporto oneri/retribuzioni registrato nel periodo di osservazione
1995/1997 in riferimento ai Datori di Lavoro inquadrati nella specifica
Gestione e svolgenti la specifica lavorazione contraddistinta, all’interno di
ogni Tariffa, come voce, gruppo o sottogruppo con tasso.
Per il calcolo degli oneri, le nuove Modalità confermano, in linea
generale, i precedenti criteri. La nuova formulazione dell’articolo 9,
tuttavia, tiene conto sia degli oneri conseguenti alla estensione della copertura
assicurativa agli infortuni in itinere, disposta sul piano legislativo dal D.
Lgs. N. 38/2000, sia dell’esigenza di uniformare la dizione alle più
significative pronunce giurisprudenziali. Si è altresì precisato che sono
esclusi dal computo degli oneri gli importi effettivamente recuperati
dall’Istituto in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto
caricato.
5. Denunce di variazione (Art. 11
Modalità).
L’articolo 11, comma 1, delle Modalità conferma l’obbligo del
Datore di Lavoro di denunciare all’I.N.A.I.L. ogni variazione totale o parziale
dell’attività già assicurata, compresa, in esecuzione delle disposizioni
dettate dal D. Lgs. N. 38/2000 (v., in particolare, art. 2, comma 4), ogni variazione
soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell’inquadramento nelle
Gestioni Tariffarie.
Le denunce di variazione devono essere redatte sugli appositi Moduli
predisposti dall’I.N.A.I.L. e presentate presso qualsiasi Sede dell’Istituto
entro l’ottavo giorno da quello in cui è intervenuta la variazione.
5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.
Nel caso di variazioni oggettive e soggettive che comportino un
diverso inquadramento nelle Gestioni Tariffarie, deve essere disposto il nuovo
inquadramento nella Gestione di competenza nonché la nuova classificazione
delle lavorazioni secondo le specifiche previsioni della Tariffa relativa alla
Gestione stessa.
Il presupposto applicativo del provvedimento di nuovo inquadramento,
previsto e disciplinato dall’articolo in esame, è il sopraggiungere di
modifiche oggettive o soggettive che comportino, appunto, un diverso inquadramento
nelle Gestioni Tariffarie. Tale provvedimento va pertanto tenuto distinto dal
provvedimento di rettifica dell’inquadramento, previsto e disciplinato dai
successivi articoli 14 e 15 delle Modalità, il cui comune presupposto
applicativo è, invece, un precedente errore d’inquadramento.
Le variazioni che determinano il nuovo inquadramento possono
consistere sia nella vera e propria modifica dell’attività assicurata (si
pensi, ad esempio, all’impresa di produzione di capi d’abbigliamento, inquadrata
nella Gestione Industria, che cessi tale attività per dedicarsi alla
commercializzazione di capi d’abbigliamento prodotti da imprese terze, propria
della Gestione Terziario) ma anche nella semplice modifica di altri elementi
determinanti ai fini dell’inquadramento, ferma restando, in concreto,
l’attività già assicurata (si pensi, ad esempio, all’impresa artigiana che, pur
continuando a svolgere la medesima attività, venga a superare il limite
dimensionale previsto dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed
integrazioni o venga ad assumere forme societarie non consentite dalle citate
disposizioni).
Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L., il
nuovo inquadramento deve essere disposto dall’I.N.A.I.L. stesso, secondo i
criteri indicati nel precedente punto 2. Con lo stesso provvedimento deve
essere adottata la nuova classificazione delle lavorazioni, applicando la
Tariffa relativa alla nuova Gestione. L’inquadramento e la classificazione così
disposti decorrono dalla data in cui la variazione è intervenuta.
Per i datori di lavoro inquadrati secondo la classificazione aziendale
disposta dall’I.N.P.S., il nuovo inquadramento deve essere disposto solo in
presenza di un provvedimento di riclassificazione adottato dall’I.N.P.S. stesso
ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
A tal fine, si segnala l’esigenza che la denuncia di variazione sia
tempestivamente trasmessa alla competente Unità dell’I.N.P.S. (la quale,
peraltro, dovrebbe esserne già direttamente informata) richiedendo, nella
stessa nota di trasmissione, la comunicazione del provvedimento di riclassificazione.
Va annotato che, in tali casi, il nuovo inquadramento ha sempre effetto (cioè,
sia
se favorevole, sia se sfavorevole al Datore di Lavoro) dalla data di
decorrenza del provvedimento di riclassificazione adottato dall’I.N.P.S.. Dalla
stessa data deve essere applicata la nuova classificazione delle lavorazioni.
5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.
Il presupposto applicativo del provvedimento di nuova classificazione
delle lavorazioni, previsto e disciplinato dall’articolo in esame, è il
sopraggiungere di modifiche oggettive (variazione dell’attività aziendale già
assicurata) che, pur non comportando la modifica dell’inquadramento nelle
Gestioni Tariffarie già disposto, determini l’applicazione di un diverso
riferimento tariffario, corrispondente alla nuova attività.
Tale provvedimento va tenuto distinto dal provvedimento di rettifica
della classificazione, previsto e disciplinato dai successivi articoli 16 e 17
delle Modalità, il cui comune presupposto applicativo è, invece, un precedente
errore di classificazione.
Nei casi in esame, la nuova classificazione e la relativa tassazione
decorrono dalla data di variazione dell’attività.
Va peraltro annotato che la variazione dell’attività può non
comportare alcuna modifica classificativa qualora la nuova attività trovi
riferimento nella medesima voce di quella svolta in precedenza.
5.c Determinazione dell’oscillazione.
In forza delle disposizioni dettate dall’articolo 11 in esame, qualora
il nuovo inquadramento nelle Gestioni
Tariffarie e la conseguente nuova classificazione delle lavorazioni siano
determinati da una effettiva variazione dell’attività esercitata dall’azienda,
dovrà procedersi, con la stessa decorrenza del provvedimento, alla nuova
determinazione dell’oscillazione del tasso medio, ai sensi degli
articoli da 19 a 25 delle nuove Modalità, assumendo quale data d’inizio della nuova attività la data in cui è intervenuta la
variazione. In tale caso, considerato che la variazione comporta la modifica
del rischio assicurato, si terrà conto soltanto degli elementi relativi al
nuovo inquadramento e della nuova classificazione delle lavorazioni.
Si precisa che, per i provvedimenti aventi
decorrenza retroattiva anteriore al 1° gennaio 2000, la determinazione
dell’oscillazione dovrà essere effettuata tenendo conto, per il periodo
antecedente, delle disposizioni contenute nelle precedenti Modalità del 1988.
Qualora, invece, il nuovo inquadramento settoriale
e la nuova classificazione tariffaria non siano dovuti ad effettive variazioni
dell’attività esercitata dall’azienda (per cui, in effetti, non si ha alcuna
variazione del rischio assicurato) il nuovo tasso applicato dovrà essere così
determinato:
1. se
trattasi di attività iniziata da meno di un biennio, applicando al nuovo tasso
medio nazionale (quello, cioè, relativo alla voce attribuita con il
provvedimento di variazione) l’eventuale oscillazione (in aumento o in
riduzione) in corso alla data della variazione stessa, fino al completamento
del biennio;
2.
se trattasi di attività iniziata da
oltre un biennio, bisogna ulteriormente distinguere tra:
·
l’oscillazione per andamento
infortunistico, prevista dall’articolo 22 delle Modalità;
·
l’oscillazione per prevenzione,
prevista dall’articolo 24 delle Modalità.
Ai fini dell’oscillazione per andamento
infortunistico (art. 22 delle Modalità), dovrà procedersi al ricalcolo del
tasso applicato tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa e del tasso
medio nazionale relativo alla nuova voce.
L’oscillazione per prevenzione ex articolo 24
delle Modalità, invece, dovrà essere applicata nella misura già accordata fino
al completamento dell’anno di riferimento.
Riguardo a tale ultima casistica, si ritiene utile fornire il seguente
esempio.
Un’impresa artigiana, classificata quindi dall’I.N.P.S. nel Settore
Artigianato, effettua “opere interessanti la sovrastruttura stradale” dal 1°
gennaio 1998 (data d’inizio attività). Ai fini I.N.A.I.L., in attuazione del
nuovo sistema tariffario l’impresa risulta conseguentemente inquadrata, con
decorrenza 1° gennaio 2000, nella Gestione Artigianato e classificata alla voce
3322 (t.m. 80 per mille) della Tariffa Artigianato.
Con decorrenza 1° maggio 2001 l’impresa viene riclassificata
dall’I.N.P.S. nel Settore Industria per avere assunto una forma societaria non
compatibile con la natura d’impresa artigiana ai sensi della normativa vigente
in materia di artigianato.
In questo caso, ai sensi delle succitate disposizioni l’I.N.A.I.L. è
tenuto ad applicare, con decorrenza 1° maggio 2001, il nuovo inquadramento
nella Gestione Tariffaria “Industria” e, con la stessa decorrenza, la voce 3322
della Tariffa Industria che, pur prevedendo la medesima attività della voce
3322 della Tariffa Artigianato, ha un tasso medio nazionale del 95 per mille
(contro l’80 per mille della Tariffa Artigianato).
Tenuto conto che, per assunto, nell’ipotesi considerata l’attività in
concreto esercitata dall’impresa non è variata (continua, cioè, a realizzare
“opere interessanti la sovrastruttura stradale”), dovrà procedersi nel modo
seguente:
· l’oscillazione
per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul nuovo tasso medio
nazionale tenendo però conto dell’esperienza statistica pregressa, essendo
rimasto invariato il rischio assicurato;
· l’eventuale
oscillazione per prevenzione in vigore al 30 aprile 2001 dovrà essere
applicata, nella misura già riconosciuta, sul nuovo tasso medio nazionale
(nell’ipotesi in esame, sul 95 per mille, invece che sull’80 per mille).
E’ necessario tuttavia avvertire che, per i particolari casi in cui
l’attività esercitata dall’azienda sia da ricondurre in più voci della nuova
Tariffa da applicare (ipotesi resa possibile dalla diversa struttura dei
nomenclatori tariffari di settore), sarà necessario procedere al ricalcolo,
oltre che dell’oscillazione per andamento infortunistico, dell’oscillazione per
prevenzione, ove già accordata, considerato che la relativa misura - rapportata
ai sensi dell’articolo 24 delle Modalità al numero dei lavoratori-anno -
potrebbe risultare variata in dipendenza dello “scorporo” della massa salariale
complessiva e degli eventi indennizzati tra le diverse voci applicate. Per la
trattazione di tali casi, si ritiene opportuno rinviare al successivo punto
6.e.
Si ritiene utile infine ribadire che, qualora l’attività dell’impresa
sia invece iniziata da meno di un biennio, l’oscillazione eventualmente in
vigore ai sensi degli articoli da 19 a 21 delle Modalità va sempre applicata in
misura fissa del quindici per cento sul nuovo tasso medio nazionale individuato
nel provvedimento di variazione. Nel caso di riferimento a più voci di Tariffa,
l’eventuale oscillazione in vigore si applica su tutti i corrispondenti tassi
medi.
5.d Provvedimenti d’ufficio.
I provvedimenti di nuovo
inquadramento e di nuova classificazione devono essere adottati, con la
decorrenza indicata nei precedenti punti, anche in assenza della relativa
denuncia, previo accertamento dei presupposti applicativi sopra illustrati.
E’ utile rammentare che, nel caso di Datore di Lavoro inquadrato
secondo la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., il nuovo
inquadramento settoriale e la conseguente nuova classificazione possono essere
disposti soltanto dietro conforme provvedimento di riclassificazione aziendale
già adottato dall’I.N.P.S. ai sensi della succitata normativa.
Pertanto, qualora dagli accertamenti effettuati dall’I.N.A.I.L.
risulti la probabile incongruità della classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S. (e, quindi, del conseguente inquadramento I.N.A.I.L.), il caso
dovrà essere tempestivamente segnalato alla competente Unità dell’I.N.P.S.,
nonché – se necessario – alla competente Commissione provinciale per
l’Artigianato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Con la medesima
segnalazione dovrà essere richiesta la comunicazione dell’eventuale provvedimento
di rettifica o, comunque, delle determinazioni assunte in merito.
Si ribadisce che, in mancanza del provvedimento di rettifica della
classificazione aziendale formalmente adottato dall’I.N.P.S., non è consentito
all’I.N.A.I.L. di effettuare alcuna modifica dell’inquadramento in essere.
5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.
L’articolo in esame prevede che, in caso di tardata o omessa
presentazione della denuncia di variazione che abbia comportato la liquidazione
ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, i
relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della denuncia di variazione. Sempre per il suddetto caso, si
ritiene utile rammentare che l’eventuale provvedimento favorevole al Datore di
Lavoro (nuovo inquadramento e /o nuova classificazione che comporti il
pagamento di un minor premio) deve essere adottato anche d’ufficio qualora i
relativi presupposti, in mancanza della relativa denuncia, emergano in sede di
accertamenti ispettivi; il relativo provvedimento decorre dal primo giorno del
mese successivo, considerato che tale atto rende inutile la successiva
presentazione della denuncia del Datore di Lavoro.
Si rammenta peraltro che, qualora la tardata o omessa presentazione
della denuncia abbia comportato, invece, la liquidazione ed il pagamento di un
premio minore di quello effettivamente dovuto, i provvedimenti di nuovo
inquadramento e/o di nuova classificazione decorrono dalla data della effettiva
variazione, salvo il limite della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9,
lett. b), della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Nel caso, infine, di nuovo inquadramento e nuova classificazione
disposti in forza di provvedimenti di riclassificazione aziendali emanati
dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n.
335, il nuovo inquadramento e la conseguente nuova classificazione hanno sempre
effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’I.N.P.S. ai
sensi delle citate disposizioni. Nel caso di decorrenza retroattiva, si applica
il citato limite prescrizionale stabilito dall’art. 3, comma 9, lett. b), della
Legge n. 335/1995.
5.f Motivazione e comunicazione del
provvedimento.
Il provvedimento di nuovo inquadramento e/o di
nuova classificazione deve essere comunicato al Datore di Lavoro
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere:
·
la esauriente indicazione dei motivi
per i quali si è proceduto al nuovo inquadramento e/o alla nuova
classificazione;
·
l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso
amministrativo nonché del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n.
9).
6. Rettifica dell’inquadramento
nelle gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalita’).
6.a Premessa.
A seguito della introduzione del nuovo sistema tariffario articolato
per Gestioni, l’eventuale inquadramento del Datore di Lavoro in una Gestione
diversa da quella di competenza comporta, ai fini I.N.A.I.L., l’applicazione di
una Tariffa diversa da quella effettivamente applicabile e, quindi, anche a
parità di lavorazioni, una classificazione delle lavorazioni e relativa
tassazione differenti da quelle effettivamente applicabili.
A rimedio, gli articoli 14 e 15 delle Modalità disciplinano la
rettifica degli inquadramenti nelle Gestioni Tariffarie disposti in via
definitiva dall’Istituto (sia direttamente sia in applicazione di provvedimenti
di classificazione adottati dall’I.N.P.S.) prevedendo l’inquadramento nella
pertinente Gestione Tariffaria e l’applicazione della classificazione delle
lavorazioni (voce e relativo tasso medio) previsti dalla specifica Tariffa, con
decorrenza dalla data di rettifica dell’inquadramento (v. punto 6.d.2).
6.b Disposizioni generali.
Il presupposto applicativo comune ai due articoli in esame è, quindi,
il non esatto inquadramento disposto in via definitiva dall’I.N.A.I.L. . La
sostanziale conseguenza della rettifica è, come sopra accennato, l’applicazione
della classificazione delle lavorazioni e relativa tassazione previsti dalla
specifica Tariffa della nuova Gestione d’inquadramento.
Ciò premesso, si ritiene utile chiarire che le disposizioni in parola
non trovano pertanto applicazione:
· qualora
si debba procedere a rettifica di un precedente inquadramento provvisorio che
risulti successivamente non conforme alla classificazione aziendale adottata
dall’I.N.P.S.: in tale caso, si applicano le analoghe disposizioni contenute
nell’articolo 3 delle Modalità (v. precedente punto 2.e);
· qualora
il nuovo inquadramento dipenda da variazioni oggettive o soggettive
sopraggiunte all’inquadramento già disposto: in tale caso, si applicano le
disposizioni contenute nell’articolo 11 delle Modalità (v. precedente punto 5).
6.c Avvio del procedimento.
Il procedimento di rettifica può essere avviato sia d’ufficio sia su
domanda del Datore di Lavoro interessato.
Il procedimento d’ufficio è avviato ogni qualvolta risultino elementi
tali da porre in dubbio la congruità dell’inquadramento già disposto.
Il procedimento a domanda è avviato su istanza presentata dal Datore
di Lavoro, direttamente o a mezzo posta, alla Sede dell’I.N.A.I.L.
territorialmente competente, intendendosi come tale esclusivamente la Sede
dell’I.N.A.I.L. che gestisce la relativa P.A.T.
Nella istanza devono essere
espressamente indicate le ragioni per le quali si ritiene errato
l’inquadramento già disposto, fornendo, se necessario, la documentazione idonea
a provare l'attività effettivamente eseguita. Nel caso di datori di
lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., la
domanda deve indicare, a pena d’inammissibilità, la diversa classificazione
aziendale disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n.
88/1989 o dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si evidenzia peraltro l’opportunità di provvedere, prima
dell’eventuale definizione negativa della domanda, alla richiesta dei
chiarimenti o delle integrazioni necessarie, secondo quanto previsto
dall’articolo 6 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
6.d Provvedimento di rettifica.
Il provvedimento di rettifica è adottato qualora sia accertato
l’errore del precedente inquadramento definitivo.
Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L.,
l’accertamento del precedente errore d’inquadramento è rimesso alla esclusiva
valutazione dell’I.N.A.I.L. e deve essere effettuato alla luce dei criteri
d’inquadramento sopra illustrati (v. precedente punto 2).
Per i datori di lavoro inquadrati secondo la classificazione aziendale
disposta dall’I.N.P.S., invece,
l’errore d’inquadramento deve
essere comprovato da un
provvedimento di classificazione aziendale emanato dall’I.N.P.S. ed
incompatibile, secondo i criteri illustrati nel precedente punto 2.a, con
l’inquadramento definitivo disposto dall’I.N.A.I.L..
Una volta accertato l’errore d’inquadramento, l’I.N.A.I.L. procede
alla relativa rettifica, disponendo l’inquadramento del Datore di Lavoro nella
pertinente Gestione Tariffaria e, di conseguenza, l’applicazione dei
riferimenti classificativi previsti dalla specifica Tariffa e della relativa
tassazione.
6.d.1 Motivazione del provvedimento.
Il provvedimento di rettifica deve
essere adeguatamente motivato. La motivazione può ritenersi adeguata quando
contenga la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alla
rettifica (accertamenti effettuati; provvedimenti di classificazione o
riclassificazione aziendale disposti dall’I.N.P.S., ecc.). L’obbligo in parola
assume particolare rilievo in relazione ad eventuali impugnative di
provvedimenti che, in ultima analisi, comportino una tassazione sfavorevole al
Datore di Lavoro o il rigetto della domanda di rettifica.
Il provvedimento di rettifica deve essere tempestivamente comunicato
al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso
amministrativo nonché del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n.
9).
6.d.2 Decorrenza.
Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L. è
stabilita la regola generale della irretroattività del provvedimento di
rettifica, salvo casi eccezionali.
In particolare, il provvedimento di rettifica decorre:
· dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al Datore
di Lavoro, nel caso di provvedimento adottato d’ufficio;
· dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata la domanda, nel
caso di provvedimento adottato su domanda del Datore di Lavoro.
Sono però fatti salvi i seguenti casi, per i quali le Modalità
prevedono la retrodatazione del provvedimento di rettifica alla data in cui
l’esatto inquadramento doveva essere applicato:
a) erronea o
incompleta denuncia del Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di
un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi
anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;
b) erroneo
inquadramento non addebitabile al Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento
di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In tali casi, è facoltà
del Datore di Lavoro, ricorrendone i presupposti, di richiedere l’applicazione
dell’articolo 2033 del codice civile (si richiama, per tale ultimo aspetto, la
circolare n. 13/99).
Nel caso di datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale
dell’INPS, invece, il terzo comma degli articoli in esame stabilisce che il
provvedimento di rettifica decorre sempre (e cioè sia nel caso di rettifica
favorevole al Datore di Lavoro, sia nel
caso di rettifica sfavorevole al
Datore di Lavoro stesso) dalla medesima data di decorrenza del
provvedimento I.N.P.S. (adottato ai sensi dell’art. 49 Legge n. 88/1989 o
dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 335/1995) recepito in sede di rettifica
dall’I.N.A.I.L. (artt.14, comma 3, e 15, comma 3). La disposizione in parola è
finalizzata ad assicurare omogeneità di comportamenti tra i due Enti e ad
evitare il possibile contenzioso derivante da valutazioni divergenti sul punto.
Nel richiamare le precedenti
direttive ed istruzioni in materia (v. tra le altre le circolari n.
32/1996, n. 1/1999 e n. 13/1999), si ritiene utile rammentare che in tutti i
casi di decorrenza retroattiva della rettifica:
· la
richiesta dei maggiori premi dovuti non può oltrepassare il limite della
prescrizione quinquennale;
· il
rimborso dei maggiori premi versati non può oltrepassare il suddetto limite
quinquennale, salvi i casi d’indebito oggettivo.
6.e Ricalcolo del tasso applicabile.
Come detto precedentemente, nei casi di
rettifica dell’inquadramento settoriale, pur verificandosi sul piano formale
una variazione della classificazione applicata, determinata dall’applicazione
dei riferimenti classificativi della diversa Tariffa individuata in sede di
rettifica, non si ha alcuna modifica del rischio assicurato in quanto la
lavorazione effettivamente svolta dall’azienda è rimasta immutata nel tempo.
In tali casi, pertanto, il tasso applicato sarà
determinato nel modo seguente:
1.
se trattasi di attività iniziata da
meno di un biennio, applicando al tasso medio nazionale individuato in sede di
rettifica l’eventuale oscillazione (in aumento o in riduzione) in vigore nel periodo
oggetto di rettifica, fino al completamento del biennio;
2.
se trattasi di attività iniziata da
oltre un biennio, bisogna ulteriormente distinguere tra:
§
l’oscillazione per andamento
infortunistico, prevista dall’articolo 22 delle Modalità;
§
l’oscillazione per prevenzione,
prevista dall’articolo 24 delle Modalità.
Ai fini dell’oscillazione per andamento
infortunistico (art. 22 delle Modalità), dovrà procedersi al ricalcolo del
tasso applicato tenendo conto sia dell’esperienza statistica pregressa (il
rischio assicurato, infatti, non è variato) sia del tasso medio nazionale
relativo alla voce individuata in sede di rettifica.
L’oscillazione per prevenzione ex articolo 24
delle Modalità, invece, dovrà essere applicata al nuovo tasso nella misura
eventualmente già accordata per il periodo oggetto di rettifica qualora anche i
parametri utili per la relativa determinazione (numero dei lavoratori-anno)
siano rimasti immutati.
Al riguardo, si ritiene utile fornire il seguente esempio.
Un’impresa artigiana operante da oltre un biennio, classificata
dall’I.N.P.S. nel Settore Artigianato già in data antecedente il 1° gennaio
2000, effettua “opere interessanti la sovrastruttura stradale”. In esito a
successivi accertamenti, risulta che l’impresa è stata erroneamente inquadrata,
ai fini I.N.A.I.L., nella Gestione Industria, alla voce 3322 (t.m. 95 per
mille). Sulla base delle disposizioni in esame, l’I.N.A.I.L. è tenuto a
disporre, con decorrenza 1° gennaio 2000, la rettifica dell’inquadramento nella
Gestione Artigianato e, di conseguenza, ad applicare, con la stessa decorrenza,
la voce 3322 della Tariffa Artigianato che, pur prevedendo la medesima attività
della voce 3322 della Tariffa Industria, ha un tasso medio nazionale dell’80
per mille (contro il 95 per mille della Tariffa Industria).
Tenuto conto che, per assunto, l’attività svolta in concreto
dall’impresa è rimasta immutata nel tempo (l’impresa, cioè, ha sempre
realizzato “opere interessanti la sovrastruttura stradale”), si dovrà procedere
nel modo seguente:
§ l’oscillazione
per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale
individuato in sede di rettifica, tenendo però conto dell’esperienza statistica
pregressa, essendo rimasto invariato il rischio assicurato;
§ l’eventuale
oscillazione per prevenzione in vigore nel periodo oggetto di rettifica dovrà essere
applicata, nella misura già riconosciuta, sul tasso medio nazionale individuato
in sede di rettifica (nell’ipotesi in esame, sull’80 per mille, invece che sul
95 per mille).
Fermo restando il succitato principio,
finalizzato a conservare le oscillazioni già riconosciute all’impresa in
relazione sia alle misure di sicurezza e prevenzione sia all’andamento infortunistico,
va tuttavia precisato che, in particolari casi, e cioè qualora il passaggio da
una Gestione ad un’altra comporti l’applicazione di più voci di Tariffa in
sostituzione dell’unica voce precedentemente applicata dovrà procedersi nel
modo seguente:
·
il ricalcolo dell’oscillazione per
andamento infortunistico dovrà essere effettuato tenendo anche conto della
ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra
le voci applicate in sede di rettifica;
·
la misura dell’eventuale
oscillazione per prevenzione, variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno,
dovrà essere ricalcolata tenendo conto della ripartizione della massa salariale
complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci applicate in sede di rettifica.
A chiarimento di tale ultima casistica, si
illustra il seguente esempio.
Un’impresa che effettua da oltre un biennio
attività di conservazione e prima lavorazione del legno è stata inquadrata
dall’I.N.A.I.L., con decorrenza 1° gennaio 2000, nella Gestione Terziario e classificata
alla voce 5100 (t.m. 106 per mille).
In esito a successivi accertamenti, risulta che la stessa impresa è
invece classificata dall’I.N.P.S., già in data antecedente al 1° gennaio 2000,
nel Settore Industria.
Sulla base delle disposizioni in esame, l’I.N.A.I.L. è tenuto a
disporre, con decorrenza 1° gennaio 2000, la rettifica dell’inquadramento nella
Gestione Industria e, di conseguenza, ad applicare, con la stessa decorrenza, i
riferimenti classificativi della Tariffa Industria.
In tale caso, considerato che, a seguito della settorializzazione del
sistema tariffario, il succitato riferimento classificativo della Tariffa
Terziario (gruppo 5100) è invece articolato, nella Tariffa Industria, in più
voci, potrebbero verificarsi le due seguenti ipotesi:
1. l’attività
svolta dall’azienda rientra in un'unica voce della Tariffa Industria (ad
esempio, voce 5111, t.m. 130 per mille);
2. l’attività
svolta dall’azienda comprende diverse lavorazioni principali previste in più
voci della Tariffa Industria (ad esempio, 5111, t.m. 130 per mille, e 5112,
t.m. 82 per mille).
La prima ipotesi ricade nella casistica sopra illustrata: pertanto,
l’oscillazione per andamento infortunistico deve essere ricalcolata tenendo
conto dell’esperienza statistica pregressa e del nuovo tasso medio
(nell’esempio di cui sopra, 130 per mille invece che 106 per mille); l’impresa
conserva l’eventuale oscillazione per prevenzione nella misura spettante nel
periodo oggetto di rettifica, oscillazione che deve essere però applicata sul
tasso medio nazionale individuato in sede di rettifica (130 per mille invece
che 106 per mille).
Nella seconda ipotesi, invece, l’oscillazione per andamento
infortunistico deve essere ricalcolata, per ciascuna voce applicata in sede di
rettifica, tenendo conto della conseguente ripartizione tra le voci applicate
(nell’esempio sopra riportato tra le voci 5111 e 5112):
Ø della
massa salariale complessiva;
Ø degli
eventuali casi indennizzati.
Sempre nella suddetta seconda ipotesi, l’impresa conserva il diritto
alla riduzione per prevenzione eventualmente già riconosciuta, ma le relative
misure dovranno essere ricalcolate per ciascuna voce applicata in sede di
rettifica tenendo conto del numero di lavoratori-anno derivante dalla ripartizione
della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le diverse
voci.
E’ superfluo infine rammentare che, nell’esempio sopra riportato,
qualora l’attività dell’impresa sia invece iniziata da meno di un biennio, il
ricalcolo non va effettuato per l’oscillazione eventualmente in vigore ai sensi
degli articoli da 19 a 21 delle Modalità, considerato che quest’ultima va
sempre applicata in misura fissa del quindici per cento (nell’esempio sopra
riportato, va quindi applicata sui tassi medi delle voci 5111 e 5112).
6.f Istruzioni operative.
Le nuove disposizioni in materia di rettifica
trovano applicazione dal 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore delle nuove
Tariffe dei premi e delle relative Modalità.
Alla luce di ciò, tutti i provvedimenti di
rettifica emanati dal 1° gennaio 2000 devono essere conformi alle disposizioni
stesse, anche se relativi a periodi precedenti a detta data o susseguenti a
verbali di accertamento anteriori alla data stessa.
Pertanto, gli eventuali provvedimenti di
rettifica emessi a decorrere dalla data sopra indicata (1° gennaio 2000) ma
prima della data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 12 dicembre 2000 dovranno
essere rivisti secondo le nuove disposizioni. Allo stesso modo dovrà
procedersi, ovviamente, nel caso di provvedimenti di rettifica emanati
successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. del citato D.M. ma non
conformi alle nuove disposizioni.
Considerata la generale irretroattività dei
provvedimenti di rettifica, si raccomanda la tempestiva emanazione e
comunicazione dei provvedimenti stessi, tenuto conto che l’eventuale ritardo comporterà
la perdita definitiva delle maggiori somme spettanti all’Istituto.
7. Rettifica della
classificazione delle lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).
7.a Disposizioni generali.
Gli articoli 16 e 17 delle Modalità disciplinano i casi in cui, fermo
restando l’inquadramento tariffario già disposto, debba procedersi alla
rettifica di un precedente errore di classificazione delle lavorazioni assicurate.
Le disposizioni in parola non trovano applicazione qualora debba
invece procedersi a nuova classificazione delle lavorazioni, a seguito di
variazioni sostanziali dell’attività assicurata sopraggiunte alla
classificazione precedentemente disposta. In tali casi, si applicano infatti le
disposizioni contenute nell’articolo 11 delle Modalità, illustrate al
precedente punto 5.
Va precisato, peraltro, che qualora debba procedersi alla rettifica
sia dell’inquadramento tariffario sia della classificazione delle lavorazioni trovano
applicazione le disposizioni sub 6.
7.b Avvio del procedimento.
Il procedimento di rettifica può essere avviato sia d’ufficio sia su
domanda del Datore di Lavoro interessato.
Il procedimento d’ufficio è avviato ogni qualvolta risultino elementi
tali da porre in dubbio la congruità della classificazione delle lavorazioni
già disposta.
Nel procedimento a domanda, l’istanza di rettifica deve essere
presentata alla Sede dell’I.N.A.I.L. territorialmente competente, intendendosi
come tale esclusivamente la Sede dell’I.N.A.I.L. che gestisce la relativa
P.A.T..
Nella domanda devono essere
espressamente indicate le ragioni per le quali si ritiene errata la
classificazione già disposta, fornendo, se necessario, la documentazione idonea
a comprovare l'errore classificativo.
La domanda non motivata deve essere respinta,
salvo nelle ipotesi di particolare rilevanza, per le quali si ritenga di
disporre accertamenti finalizzati all’eventuale rettifica d'ufficio.
7.c Provvedimento.
Una volta accertato il precedente errore classificativo, l’I.N.A.I.L.
procede alla relativa rettifica disponendo l’applicazione della nuova voce e della relativa tassazione.
Il provvedimento di rettifica deve
essere adeguatamente motivato. La motivazione può ritenersi adeguata quando
contenga la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alla
rettifica. L’obbligo in parola assume particolare rilievo in relazione ad
eventuali impugnative di provvedimenti che, in ultima analisi, comportino una
tassazione sfavorevole al Datore di Lavoro o il rigetto della domanda di
rettifica.
Il provvedimento di rettifica deve essere tempestivamente comunicato
al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve
contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso
amministrativo nonché del termine per
il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).
7.d Decorrenza.
A differenza del precedente sistema, le nuove Modalità introducono la
regola generale della irretroattività del provvedimento di rettifica, salvo
casi eccezionali.
In particolare, il provvedimento di rettifica decorre:
¨ dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al Datore
di Lavoro, nel caso di provvedimento adottato d’ufficio;
¨ dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata la domanda, nel
caso di provvedimento adottato su domanda del Datore di Lavoro.
La retrodatazione del provvedimento alla data in cui l’esatta
classificazione doveva essere applicata è consentita solo nei seguenti casi:
a) erronea o
incompleta denuncia del Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di
un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi
anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;
b) erronea
classificazione non addebitabile al Datore di Lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In tali casi,
è facoltà del Datore di Lavoro, ricorrendone i presupposti, di richiedere
l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.
Nel richiamare le precedenti
direttive ed istruzioni sul punto (v.,
tra le altre, circolari n. 32/1996,
n. 1/1999 e n. 13/1999), si rammenta che nel caso di decorrenza retroattiva del
provvedimento:
¨ la
richiesta dei maggiori premi dovuti non può oltrepassare il limite della
prescrizione quinquennale;
¨ il
rimborso dei maggiori premi versati non può oltrepassare il suddetto limite
quinquennale, salvi i casi d’indebito oggettivo.
Data la valenza generale del principio della irretroattività del
provvedimento, si ritiene utile precisare che la retrodatazione del
provvedimento potrà essere applicata soltanto qualora risulti debitamente comprovata
la ricorrenza dei presupposti indicati nelle succitate lettere a) e b).
La ricorrenza dei presupposti in parola, peraltro, dovrà trovare
congrua esposizione nella parte motivazionale del provvedimento.
Resta da precisare, infine, che qualora la rettifica riguardi periodi
anteriori al 1° gennaio 2000, il relativo riferimento classificativo deve
essere ovviamente individuato nella Tariffa dei premi vigente nel periodo
stesso, e cioè nella Tariffa unica del 1988.
7.e Voci di nuova
istituzione.
Alla luce delle suddette disposizioni, si segnala che la decorrenza
del provvedimento di rettifica della classificazione delle lavorazioni che
comporti l’applicazione di voci di nuova istituzione (non operata in sede di
prima applicazione delle nuove Tariffe) deve essere così determinata:
a) nel caso
di rettifica d’ufficio (art. 16, comma 2, Modalità):
· dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento,
se sfavorevole al Datore di Lavoro;
·
dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere
applicata (trattandosi di nuova voce, dal 1°gennaio 2000), se favorevole al
Datore di Lavoro;
b) nel caso
di rettifica a domanda (art. 17, comma 2, Modalità):
· dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, se
sfavorevole al Datore di Lavoro;
· dalla
data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata (trattandosi di
nuova voce, dal 1°gennaio 2000), se favorevole al Datore di Lavoro.
Considerata l’irretroattività dell’eventuale rettifica sfavorevole al
Datore di Lavoro (irretroattività che rende peraltro inverosimile la specifica
domanda di rettifica da parte del Datore di Lavoro), si raccomanda l’urgente
adozione di tutte le iniziative finalizzate alla rettifica d’ufficio delle
classificazioni errate.
Per i particolari aspetti riguardanti le oscillazioni del tasso medio,
si rimanda alle istruzioni impartite nel successivo punto 7.f, nn. 1, 2 e 3,
rilevando che anche nelle ipotesi in esame non si ha alcuna variazione del
rischio assicurato.
7.f Ricalcolo del tasso applicabile.
Ai sensi delle disposizioni in esame, la
rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa
decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell’oscillazione del
relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25. Per i casi in cui la
rettifica della classificazione derivi dalla rettifica dell’inquadramento
settoriale, si rimanda al precedente punto 6.e.
In linea generale, considerato che il
provvedimento di rettifica è determinato, nei casi in esame, da un precedente
errore di classificazione, e non dalla variazione di elementi influenti sulla
natura del rischio assicurato, la
rideterminazione delle oscillazioni deve essere effettuata tenendo
conto sia della pregressa situazione
dell’azienda in materia di sicurezza e prevenzione (ai fini delle oscillazioni
di cui agli artt. 19-21 e 24) sia dell’esperienza statistica concernente la
classificazione precedentemente in vigore (ai fini dell’oscillazione di cui
all’art. 22).
Sul piano operativo, si fa presente quanto
segue.
1. Nei casi in cui in sede di rettifica sia
individuata una nuova voce in sostituzione di altra voce in precedenza
applicata:
· l’oscillazione
per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale
relativo alla voce applicata in sede di rettifica tenendo però conto
dell’esperienza statistica pregressa;
· l’eventuale
oscillazione per prevenzione dovrà essere applicata, nella misura già
riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, sul nuovo tasso medio
nazionale, a meno che la rettifica comporti la classificazione in un diverso
Grande Gruppo e – in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4,
lett. b), delle Modalità – una dimensione aziendale per la quale è prevista una
diversa misura di riduzione. In tale caso, la riduzione è concessa, sempre sul
nuovo tasso medio nazionale, nella misura prevista in rapporto alla
rideterminata dimensione aziendale.
2. Nei casi in cui in sede di rettifica siano
individuate due o più voci in sostituzione della voce in precedenza applicata:
· l’oscillazione
per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata, per ciascuna voce applicata
in sede di rettifica, sui relativi tassi medi nazionali tenendo conto
dell’esperienza statistica pregressa e della conseguente ripartizione della
massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci stesse;
· l’impresa
conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione post-biennio eventualmente
riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, ma le relative misure
dovranno essere ricalcolate tenendo conto della conseguente ripartizione della
massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci stesse;
· l’impresa
conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione del primo biennio
eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica: la relativa
misura si applica a tutte le voci applicate in sede di rettifica.
3. Nei casi in cui in sede di rettifica sia
individuata un’unica voce in sostituzione di una o più voci in precedenza
applicate:
· l’oscillazione
per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale
della voce individuata in sede di rettifica tenendo conto dell’esperienza
statistica pregressa e della conseguente confluenza nell’unica voce delle
relative masse salariali e degli eventi indennizzati;
· l’impresa
conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione post-biennio eventualmente
riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, ma la relativa misura dovrà
essere ricalcolata tenendo conto della conseguente confluenza nell’unica voce
delle relative masse salariali e degli eventi indennizzati;
· l’impresa
conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione del primo biennio
eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica: la relativa
misura si applica alla sola voce applicata in sede di rettifica.
7.g Istruzioni operative.
Le nuove disposizioni trovano applicazione dal
1° gennaio 2000. Alla luce di ciò, richiamate le istruzioni di cui al precedente
punto 6.f, si dispone che gli eventuali provvedimenti di rettifica emessi a
decorrere da tale data ma prima della data di pubblicazione sulla G.U. del D.M.
12 dicembre 2000 siano tempestivamente rivisitati e, se necessario, riformulati
ai sensi delle nuove disposizioni.
Considerata la generale irretroattività dei
provvedimenti, si ribadisce l’esigenza di pervenire alla tempestiva adozione
degli eventuali provvedimenti di rettifica.
8. Oscillazione dei tassi (Artt.
19-25 Modalità).
Le nuove Modalità introducono un sistema di oscillazione dei tassi
aziendali parzialmente innovativo rispetto a quello previgente. Le principali novità
riguardano le oscillazioni successive al primo biennio di attività che, in
armonia con i principi ed i criteri generali indicati nella legislazione di riforma,
risultano finalizzate a conferire specifico ed autonomo risalto alle iniziative
assunte dal Datore di Lavoro in tema di sicurezza e prevenzione.
Nel rinviare alle istruzioni impartite con lettera di questa Direzione Generale
del 12 febbraio 2000, si procede, di seguito, alla esposizione degli aspetti
più significativi del nuovo sistema.
8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività
(Artt. 19, 20, 21, 25 Modalità).
Per il primo biennio di attività le Modalità confermano la previsione
di una oscillazione in riduzione o in aumento, in misura fissa del quindici per
cento, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l’osservanza
delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
8.a.1 Oscillazione in riduzione.
La riduzione è riconosciuta al Datore di Lavoro che sia in regola con
le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene
del lavoro.
Le nuove Modalità prevedono la presentazione di motivata istanza
corredata degli elementi, notizie ed indicazioni definiti a tal fine
dall’I.N.A.I.L.
La domanda deve essere formulata utilizzando gli appositi moduli,
differenziati per tipologia di attività (“Mod. OT/20/01”, per le aziende in
generale o “Mod. OT/20/02”, per gli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante), da compilare secondo le istruzioni contenute nelle relative
“Guide”.
Se contestuale alla denuncia dei lavori, la domanda deve essere
presentata alla Sede dell’Istituto presso cui è presentata la denuncia dei lavori.
Se formulata successivamente, ma non oltre il primo biennio di attività, la
domanda deve essere spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
alla Sede dell’I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente.
L’istruttoria e la definizione delle domande compete alla Sede nel cui
territorio è ubicata l’azienda richiedente. Nel caso di azienda con più Unità
produttive ricadenti in diversi ambiti, la competenza è determinata, per
ciascuna domanda, seguendo il predetto criterio territoriale. Nel caso di
P.A.T. accentrata (anche di fatto), è competente la Sede “accentrante”.
Il requisito in parola s’intenderà comprovato – salva successiva
verifica - qualora nel modulo di domanda risulti resa la relativa dichiarazione
e contrassegnate, in particolare, tutte le caselle attestanti la realizzazione
degli adempimenti elencati.
In caso di accoglimento la riduzione decorre:
· dalla
data di inizio dei lavori, in caso di presentazione contestuale ad una denuncia
dei lavori presentata nei termini;
· dal primo
giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, negli altri casi (la relativa data dovrà essere
indicata, in questi casi, a pag. 2 del Modulo di domanda, aggiungendo nello
spazio sottostante alla parola DICHIARA la seguente dicitura “che a far data
dal _______________”).
La riduzione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si
completa il primo biennio di attività, per cui la domanda non deve essere
ripetuta entro il predetto periodo di vigenza.
Qualora, successivamente, risulti la mancanza del suddetto requisito,
le Modalità prevedono l’annullamento della riduzione e l’applicazione
dell’aumento previsto dall’articolo 21, nonché la richiesta delle integrazioni
dei premi dovuti e l’applicazione delle vigenti sanzioni.
Si ritiene utile rammentare che la mancanza del requisito in parola
deve risultare da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia.
Va precisato che i relativi provvedimenti, sia di accoglimento sia di
rigetto della domanda, sia di successivo annullamento, devono essere
debitamente motivati e devono essere tempestivamente comunicati al Datore di
Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Inoltre, va richiamato l’obbligo di ciascuna Sede I.N.A.I.L. di
trasmettere agli Organi di vigilanza competenti (Direzioni Provinciali del
Lavoro, AA.SS.LL. e Vigili del fuoco), a cadenza semestrale, l’elenco delle
aziende alle quali sia stata applicata la riduzione in parola.
Si segnala che, in mancanza di espresse previsioni nella norma in
esame, il termine per la definizione della istanza rimane fissato in “30 giorni
dalla data di ricezione della domanda”, termine già previsto dalle “Norme di
attuazione per i servizi agli utenti”, approvate ai sensi della Legge
n.241/1990, diffuse con circolare n. 26 del 21 maggio 1992.
Nel caso d’inutile decorso del suddetto termine, si ritiene
applicabile l’articolo 7 della Legge n. 533/1973, secondo il quale la istanza
deve intendersi respinta ad ogni effetto di Legge (silenzio-rifiuto).
Sul piano del contenzioso, si rileva che, alla luce del citato D.P.R.
n. 314/2001, sia in caso di provvedimento espresso di rigetto sia in caso di
silenzio-rifiuto, è ammissibile il ricorso alla Sede dell’I.N.A.I.L. nel
termine di 30 giorni decorrenti:
· dalla
piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel caso di provvedimento
espresso;
· dalla
inutile scadenza del termine per decidere la istanza, nel caso di
silenzio-rifiuto.
Alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della
Legge n. 241/1990, illustrate nella succitata circolare n. 26/1992, si
ribadisce infine l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo di cui
al presente punto con l’adozione di un provvedimento espresso,
indipendentemente dalla scadenza del termine per la configurazione del
silenzio-rifiuto.
8.a.2 Oscillazione in aumento.
L’oscillazione in aumento, sempre nella misura fissa del quindici per
cento, è applicata d’ufficio qualora da provvedimenti degli Organismi pubblici
competenti in materia risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro.
Anche per tali casi, si richiama l’obbligo di trasmettere agli Organi
di vigilanza competenti, a cadenza semestrale, l’elenco delle aziende alle
quali sia stato applicato l’aumento in parola.
8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di
attività (Artt. 22, 23, 24).
Per il periodo successivo al primo biennio di attività il nuovo
sistema prevede due distinte oscillazioni.
8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.
La prima oscillazione è legata all’andamento infortunistico e
determina l’aumento o la riduzione del tasso medio di Tariffa in percentuale
variabile in relazione al tasso specifico e alla dimensione della singola azienda
(articoli 22 e 23).
L’oscillazione in parola opera sostanzialmente come nel sistema
previgente, rispetto al quale va però segnalata l’intervenuta abrogazione delle
disposizioni che consentivano – comunque - il riconoscimento della riduzione
massima del 15% in caso di totale assenza di infortuni nel periodo di
osservazione e di osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.
In merito ai criteri di calcolo del tasso specifico aziendale, va
evidenziato peraltro che, nell’ambito del terzo comma dell’articolo 22, è stato
espressamente chiarito che gli oneri presunti - c.d. riserva sinistri – “sono
calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni
assicurative con criterio statistico attuariale”.
Tale nuova formulazione consente di superare il dubbio interpretativo
sorto nella vigenza delle precedenti Tariffe, risolvendo in senso affermativo
la questione se la riserva sinistri debba essere inclusa nel calcolo del tasso
specifico aziendale anche nell’ipotesi in cui nell’azienda e nel periodo
considerato non siano stati denunciati infortuni o malattie professionali.
Al riguardo, si ritiene infine utile segnalare che la questione in
parola è stata recentemente definita in senso positivo dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (sentenza n. 7853 dell’11 giugno 2001) anche in relazione
al periodo precedente all’entrata in vigore delle nuove Modalità.
8.b.2 Oscillazione per prevenzione.
La seconda oscillazione prevede la riduzione del tasso medio di
Tariffa in misura fissa pari al:
q 10 per
cento per le aziende fino a 500 lavoratori/anno;
q 5 per
cento per le altre.
L’accesso è riservato ai Datori di Lavoro che:
· al 31
dicembre dell’anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda siano
in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le
disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei
luoghi di lavoro (c.d. “pre-requisiti”);
· nell’anno
solare precedente quello cui si riferisce la domanda abbiano effettuato almeno
tre interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro, di cui almeno uno relativo alla informazione e formazione
dei lavoratori.
Anche per la riduzione in parola, deve essere presentata specifica
domanda, da formulare utilizzando gli appositi moduli (“Mod. OT/24/01”, per le
aziende fino a dieci addetti; “Mod. OT/24/02”, per le aziende con più di dieci
addetti; “Mod. OT/24/03”, per i cantieri temporanei o mobili; “Mod. OT/24/04”,
per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) compilati secondo le
istruzioni contenute nelle relative “Guide”.
La domanda deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, alla Sede
dell’I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente entro il 31
gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Si ritiene, comunque,
possa considerarsi valida la domanda presentata o comunque pervenuta entro il
predetto termine presso qualsiasi Unità operativa dell’Istituto. In tal caso,
l’Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda
stessa alla Sede territorialmente competente. Nel caso di domanda spedita a
mezzo del servizio postale, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
All’istruttoria e alla definizione della domanda di riduzione provvede
la Sede territorialmente competente (v. precedente punto 8.a.1), secondo i
criteri e le modalità indicati nella succitata lettera d’istruzioni del 12
febbraio 2001, che – in linea di principio e salva verifica - prevedono la
validità delle dichiarazioni rese dal Datore di Lavoro nell’ambito del modulo
di domanda.
Il relativo provvedimento, sia di accoglimento sia di rigetto della
domanda, debitamente motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data
della domanda e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere
proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v.
successivo punto n. 9).
L’eventuale riduzione avrà effetto per l’anno in corso alla data di
presentazione della domanda e potrà essere applicata in sede di regolazione del
premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (ad esempio, per l’anno 2002 la
domanda è presentata entro il 31 gennaio 2002 in relazione agli interventi di
miglioramento effettuati nel 200l; in caso di accoglimento della domanda, la
riduzione spettante sarà applicata in sede di regolazione del premio 2002, e
quindi in sede di autoliquidazione 2002-2003).
Si ricorda, infine, che, qualora successivamente all’accoglimento
della domanda di riduzione risulti la mancanza dei presupposti stabiliti per il
relativo riconoscimento, dovrà procedersi all’annullamento della riduzione
concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché
all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Il termine per la definizione della istanza di riduzione ex art. 24
delle nuove Modalità è fissato dallo stesso articolo in 120 giorni dalla data
di ricezione della domanda, a conferma del termine già previsto dalle succitate
“Norme di attuazione per i servizi agli utenti”.
Nel caso d’inutile decorso del suddetto termine, si ritiene anche in
questo caso applicabile il citato art. 7 della Legge n. 533/1973, secondo il
quale la istanza deve intendersi respinta ad ogni effetto di Legge (silenzio-rifiuto).
In caso di provvedimento espresso di rigetto e in caso di
silenzio-rifiuto, è ammissibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione
dell’I.N.A.I.L., oggi disciplinato dal
menzionato D.P.R. n. 314/2001, nel termine di 30 giorni decorrenti:
· dalla
piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel caso di provvedimento
espresso;
· dalla
inutile scadenza del termine per decidere la istanza, nel caso di
silenzio-rifiuto.
Anche per tali ipotesi, si richiamano le disposizioni contenute negli
articoli 2 e 3 della Legge n. 241/1990, illustrate nella circolare n. 26 del 21
maggio 1992, per ribadire l’obbligo di concludere il procedimento
amministrativo di cui al presente punto con l’adozione di un provvedimento
espresso, indipendentemente dalla scadenza del termine per la configurazione
del silenzio-rifiuto.
8.c Questioni particolari.
In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si ritengono
opportune le seguenti precisazioni.
a) La regolarità contributiva ed assicurativa, richiesta per accedere
alla riduzione prevista dall’articolo 24 delle Modalità, si riferisce agli
adempimenti contributivi e assicurativi verso l’I.N.A.I.L. e non anche verso
l’I.N.P.S..
b) Il requisito della regolarità contributiva e assicurativa deve
sussistere alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce la domanda (ad es., 31 dicembre 2000 per la domanda 2001). Esso,
pertanto, si intende realizzato se il Datore di Lavoro ha sanato, entro l’anno
precedente a quello in cui presenta la domanda di riduzione, le irregolarità
accertate per gli anni precedenti, nel limite della prescrizione quinquennale
(quelle relative a periodi precedenti, non sanabili per l’intervenuta prescrizione,
non assumono ovviamente alcuna rilevanza). Pertanto, ad es. per le domande
presentate nel 2001, la eventuale irregolarità deve essere stata sanata entro
il 31 dicembre 2000, sempre che sia stata trasmessa regolare richiesta da parte
dell’Istituto.
c) Nel caso di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 45 del T.U. n.
1124/1965 e, attualmente, del D.P.R. n. 314/2001, il requisito della regolarità
contributiva e assicurativa deve intendersi sussistente per il Datore di Lavoro
che:
v abbia
presentato, nel termine e con le modalità previste dalle succitate
disposizioni, ricorso alla Sede o al Consiglio di Amministrazione
dell’I.N.A.I.L.;
v abbia
provveduto al versamento dei premi di assicurazione nella misura stabilita
dall’art. 45, comma 2, del citato T.U. n. 1124/1965 ( … il Datore di lavoro deve
effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima
applicazione, in base al tasso medio di Tariffa e, negli altri casi, in base al
tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso …).
Va inoltre precisato che, in caso di esito sfavorevole del
contenzioso:
v il
versamento del relativo conguaglio e delle dovute maggiorazioni nel termine
prescritto non determina l’insorgere di alcuna “irregolarità”;
v il
mancato versamento del relativo conguaglio e delle dovute maggiorazioni
determina “irregolarità” soltanto dalla data di infruttuosa scadenza del
termine prescritto per tale pagamento, ma non retroagisce al periodo
precedente.
Nelle ipotesi in esame, infatti, è la norma stessa a stabilire che,
prima dell’eventuale decisione sfavorevole, il versamento dei premi di
assicurazione deve essere effettuato, nel caso di prima applicazione, in base
al tasso medio di Tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla
data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per
l’eventuale differenza maggiorata ai sensi di legge.
d) Con riferimento alla presentazione delle domande di oscillazione,
si precisa che, se la ditta presenta, nei termini, domanda su modello errato,
va considerata presentata nei termini la nuova istanza su modello corretto.
e) Nel caso di domande di
riduzione debitamente compilate ma mancanti della “contrassegnazione”,
nell’ambito degli appositi Moduli, di una o più caselle relative agli
interventi obbligatori (c.d. requisito ex art. 20 Modalità e “pre-requisito” ex
art. 24 Modalità), si richiamano le istruzioni impartite da questa Direzione
Generale, Direzione Centrale Rischi - con lettera in data 1° ottobre 2001.
f) La misura della riduzione
applicabile ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 delle Modalità (10% o 5%) deve essere individuata per singola voce, sulla base del
numero di lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più
voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna
delle voci inserite all’interno della P.A.T., considerando soltanto il numero
di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è
pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in
misura pari al 5% per una voce con oltre 500 lavoratori-anno ed in misura pari
al 10% per una voce con numero di lavoratori-anno non superiore a 500. Nel caso
di posizioni assicurative “migrate” con tasso ponderato, il numero dei
lavoratori –anno è ovviamente quello relativo alla P.A.T.
g) Con riferimento alle domande di riduzione ai
sensi dell’articolo 24 delle
Modalità, poiché l’articolazione dei moduli in forma di questionari non sempre
consente la precisa individuazione dell’intervento effettuato, è possibile
che, a fronte di interventi ripetuti o analoghi nel corso di anni consecutivi,
le aziende contrassegnino le medesime caselle del questionario con riferimento
ad interventi differenti da quelli effettuati nel corso dell’anno precedente
(interventi formativi specifici su maestranze afferenti a reparti diversi;
miglioramento di macchinari diversi). In tali casi l’istanza è da considerarsi
comunque ammissibile in linea di principio, fermo restando l’eventuale
riscontro in sede tecnica.
h) Sempre con riferimento alle domande di
riduzione ai sensi dell’articolo 24 delle
Modalità, nel ribadire che il numero complessivo di caselle da
contrassegnare annualmente rimane invariato (tre di cui almeno una nella
sezione Informazione e Formazione), si riporta di seguito un elenco delle
fattispecie che, assicurando di per sé un elevato livello di attenzione alle
problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il permanere negli
anni successivi dell’effetto positivo degli interventi attuati, consentono al
datore di lavoro di contrassegnare la stessa casella per un numero di anni
superiore ad uno:
1. interventi di sostituzione
globale degli impianti o delle macchine o delle attrezzature di un’unità
operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto o comunque
ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;
2. interventi di
miglioramento, ai fini della sicurezza e dell’igiene (ad es. insonorizzazione,
abbattimento polveri, fumi, gas e vapori, ecc.), di tutti gli impianti o di
tutte le macchine o di tutte le attrezzature di un’unità operativa aziendale o
di un reparto produttivo fisicamente distinto o comunque ben caratterizzabile
sotto il profilo del rischio;
3. interventi di
miglioramento, ai fini della sicurezza e dell’igiene, di tutti gli ambienti di
lavoro di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente
distinto o comunque ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio (ad es.
microclima, illuminazione, ecc.);
4. interventi per il
mantenimento del sistema di gestione della sicurezza o di gestione ambientale
di cui l’azienda si è dotata negli anni precedenti.
Le istruzioni impartite nei punti g) ed h)
integrano quelle contenute nella lettera di questa Direzione Generale -
Direzione Centrale Rischi - del 13 dicembre 2001.
9.
Contenzioso amministrativo (Art. 26 e
27 Modalità D.P.R. 14 maggio 2001, N. 314).
Con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3
agosto 2001, è stato approvato il nuovo Regolamento per la trattazione e la
decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle Tariffe dei premi.
Il succitato decreto – finalizzato in primo luogo a semplificare,
nell’ottica indicata dalla Legge n. 59/1997, la normativa previgente - ha
introdotto rilevanti e significative innovazioni nella materia di cui trattasi.
Tali innovazioni sono state illustrate con lettera di questa Direzione Generale
- Direzione Centrale Rischi - del 17 settembre 2001, con la quale, pur con
riserva di successivi approfondimenti, sono state altresì impartite le prime
istruzioni finalizzate alla puntuale applicazione del decreto in parola.
A seguito di un più approfondito esame di taluni aspetti problematici
della nuova normativa, che ha coinvolto sia l’Avvocatura Generale dell’Istituto
sia il Ministero del Lavoro, ed a scioglimento della precedente riserva, si
richiamano di seguito gli aspetti salienti della nuova normativa e si forniscono
le seguenti istruzioni operative.
9.a Ambito di applicazione.
Il succitato Regolamento, in vigore dal 18 agosto 2001, prevede espressamente
l’abrogazione dell’articolo 26 delle Modalità, contenente la disciplina del
contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti di applicazione delle
Tariffe dei premi, nonché di alcune disposizioni del T.U. n. 1124/1965 afferenti
la medesima materia (v. art. 5 D.P.R. n. 314/2001).
Le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti notificati a far
data dall’entrata in vigore del Regolamento. Per quelli notificati e gravati di
impugnativa anteriormente a tale data vigono, evidentemente, le disposizioni
previste e richiamate dall’articolo 26 delle Modalità.
9.b Competenza a decidere.
Il nuovo Regolamento introduce, in proposito, disposizioni innovative,
prevedendo la ripartizione della competenza decisoria tra la Sede e il
Consiglio di Amministrazione.
In particolare, è stabilito che contro i provvedimenti riguardanti
l’applicazione delle Tariffe dei premi, il Datore di Lavoro può presentare
ricorso:
· alla Sede
territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso di provvedimenti
concernenti:
a) l'oscillazione del tasso
medio di Tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro nel
primo biennio di attività (artt. 19 – 21 delle Modalità);
b) l’oscillazione per andamento
infortunistico dopo il primo biennio di attività (art. 22 delle Modalità);
c) l'oscillazione del tasso
supplementare di Tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.
· al
Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Direzione Regionale
competente per territorio, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli
inquadramenti nelle Gestioni Tariffarie adottati direttamente dall'I.N.A.I.L. .
9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.
Il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni
dalla piena conoscenza degli atti impugnati mediante:
¨ consegna
diretta alla Sede territoriale adita o, nel caso di ricorso al Consiglio di
Amministrazione, alla Direzione Regionale competente per territorio;
ovvero
¨ spedizione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede territoriale adita o,
nel caso di ricorso al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Regionale
competente per territorio; va annotato che, in tali casi, il Regolamento
individua quale data di presentazione del ricorso quella di spedizione;
ovvero
¨ notifica
a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Il ricorso deve specificare per quali elementi contenuti nel
provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni
stesse.
In proposito, considerato l’esplicito riferimento alla “piena
conoscenza” del provvedimento, finalizzato ad assicurare il diritto alla difesa
del Datore di Lavoro, si conferma l’esigenza che i provvedimenti notificati
siano sempre completi degli elementi essenziali e adeguatamente motivati.
In merito alla natura del suddetto termine, infine, va segnalato che
il Ministero del Lavoro ne ha recentemente affermato la natura ordinatoria.
Tuttavia, è da ritenersi che, come nella vigenza della precedente disciplina,
l’osservanza di detto termine sia essenziale agli effetti previsti
dall’articolo 45, comma 2, del T.U. n. 1124/1965, espressamente richiamati
dall’articolo 3, comma 2, del nuovo Regolamento, illustrati nel successivo
punto 9.d.
9.d Effetti del ricorso.
Il nuovo Regolamento ha esteso esplicitamente al ricorso proposto alla
Sede l’efficacia sospensiva del provvedimento già prevista dall’articolo 45,
comma 2, del T.U. n. 1124/1965 per i ricorsi azionati innanzi al Consiglio di
Amministrazione.
Conseguentemente, il Datore di Lavoro che abbia proposto gravame alla
Sede o al Consiglio di Amministrazione deve effettuare il versamento dei premi,
nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della Tariffa relativa
alla Gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso
di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso,
salvo conguaglio per l’eventuale differenza maggiorata degli interessi di
differimento.
Si ribadisce che l’efficacia sospensiva non è configurabile qualora il
ricorso sia proposto oltre il suddetto termine di 30 giorni.
9.e Termini per decidere.
La decisione del ricorso deve essere comunicata al Datore di Lavoro
entro il termine di:
¨ centoventi
giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla Sede;
¨ centottanta
giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Consiglio di
Amministrazione.
In caso di presentazione a mezzo posta, vale quale data di
presentazione del ricorso la data di spedizione del ricorso stesso.
Nel caso di mancata comunicazione della decisione nei termini
suddetti, il ricorso è da ritenersi respinto, senza ovviamente alcun onere di
comunicazione (silenzio - rigetto).
L’inutile decorso dei termini in parola, infine, non impedisce che,
nell’esplicazione del potere di autotutela, si possa provvedere d’ufficio
all’annullamento dell’atto, anche se eventualmente già gravato di impugnativa
dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (v. successivo punto 9.i).
I termini in questione sono sospesi nei casi previsti nel successivo
punto 9.f.
9.f Sospensione del procedimento.
Il nuovo Regolamento prevede la sospensione dei procedimenti in parola
qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia
pendente tra le stesse parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria ed avente ad
oggetto azioni di rivalsa.
La sospensione è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con
provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento.
Durante il periodo di sospensione del procedimento resta comunque
fermo l’effetto sospensivo indicato nel precedente punto 9.d.
La prosecuzione del procedimento è disposta, d'ufficio o su istanza di
parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la
controversia. Ai fini del computo del termine per decidere, il periodo
trascorso prima della sospensione va sommato a quello successivo alla
prosecuzione stessa.
9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O.
La decisione del ricorso da parte dell’organo competente per materia individuato
al punto 9.b ha carattere definitivo e, pertanto, non è impugnabile in sede
gerarchico – amministrativa presso altri organi dell’Istituto.
Le eventuali doglianze contro la decisione sfavorevole dovranno essere
pertanto rivolte all’Autorità giudiziaria ordinaria ex articoli 442 e seguenti
del codice di procedura civile.
9.h Norme
abrogate.
Il nuovo Regolamento ha abrogato espressamente l’articolo 26 delle
nuove Modalità, nonché le disposizioni del T.U. n.1124/1965 (artt. 39, commi 3,
4 e 5, 45, comma 1, 46, 47, 48 e 49) non più compatibili dopo l’entrata in
vigore dell’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, N.
479.
9.i Questioni particolari.
a) A decorrere dal 18 agosto 2001, data di entrata in vigore del nuovo
Regolamento, deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare opposizione
alla Sede, ad eccezione dei ricorsi concernenti le materie indicate al punto
9.b, lett. a), b) e c).
A riguardo, si ritiene tuttavia possibile che, alla luce dei principi
generali vigenti in materia di contenzioso amministrativo (D.P.R. n.
1199/1971), le opposizioni proposte alla Sede dopo l’entrata in vigore del
D.P.R. n. 314/2001, secondo le disposizioni dell’abrogato articolo 26 delle
Modalità, siano considerate come ricorsi presentati ai sensi delle nuove
disposizioni dettate dal D.P.R n. 314/2001, purché ne contengano gli elementi
essenziali previsti, ferma restando – ovviamente - la competenza per materia
definita dalla normativa sopravvenuta, illustrata al precedente punto 9.b.
In tale ottica, al fine di assicurare la tempestiva trattazione e
decisione dei ricorsi in parola, le Sedi adite dovranno:
1. procedere
immediatamente, secondo le nuove norme del Regolamento, alla trattazione e
decisione dei ricorsi avverso
provvedimenti che rientrino nella competenza decisoria della Sede ai sensi del
Regolamento stesso;
2. trasmettere
con ogni urgenza alla Direzione Regionale, per il seguito di competenza, i
ricorsi avverso provvedimenti che, secondo le nuove norme del Regolamento,
rientrino nella competenza decisoria del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto. In questo caso, dovrà essere contestualmente avviata l’attività
istruttoria di competenza, valutando inoltre l’opportunità, ricorrendone i
presupposti, di provvedere alla rettifica d’ufficio del provvedimento
impugnato, secondo le previsioni degli articoli 14 (rettifica
dell’inquadramento settoriale) e 16 delle Modalità (rettifica della
classificazione delle lavorazioni).
b) Nel caso di ricorso presentato ad Organo incompetente ai sensi
delle nuova normativa, si ritiene che, sempre alla luce dei citati principi
generali, il ricorso debba essere trasmesso dalla Struttura ricevente
all’Organo competente per la conseguente trattazione e decisione (nella ipotesi
di acclarata competenza del Consiglio di Amministrazione, tramite la Direzione
Regionale).
Tenuto conto della sopraggiunta ripartizione della competenza
decisoria, si ribadisce l’obbligo di indicare espressamente in sede di notifica
di ogni provvedimento l’Organo innanzi al quale è proponibile il ricorso (Sede
che ha emesso il provvedimento ovvero Consiglio di Amministrazione, tramite la
Direzione Regionale competente) e il relativo termine.
Si ritiene utile, infine, rammentare che, nel caso d’inquadramento
settoriale disposto conformemente alla classificazione aziendale dell’I.N.P.S.,
l’eventuale ricorso deve essere proposto all’I.N.P.S. stesso, secondo la
normativa vigente per tali ricorsi. In tale caso, la Direzione Regionale o la
Sede ricevente provvederà a comunicare direttamente al Datore di Lavoro
l’incompetenza dell’organo adito a decidere sul ricorso da lui proposto e ad
acquisire l’eventuale rinuncia al ricorso da parte del Datore di Lavoro. Nella
stessa comunicazione il Datore di Lavoro deve essere informato che la mancata
rinuncia comporta comunque l’inoltro della pratica per la decisione all’organo
adito che in precedenti casi analoghi si è pronunciato per la inammissibilità
del ricorso per incompetenza.
Resta fermo che, in caso di mancata rinuncia del Datore di Lavoro, il
ricorso dovrà essere istruito secondo le ordinarie modalità per la
dichiarazione di inammissibilità da parte del Consiglio di Amministrazione.
c) La sentenza di merito pronunciata dall’Autorità Giudiziaria
Ordinaria a conclusione del procedimento giudiziario promosso dal Datore di
Lavoro dopo la proposizione del ricorso amministrativo (ai sensi sia della
normativa previgente, sia del nuovo Regolamento) ha effetti diretti ed
assorbenti di quelli delle eventuali decisioni difformi emesse in sede amministrativa.
Tanto premesso, fermo restando quanto disposto dall’articolo 443
c.p.c. in tema di rilevanza del procedimento amministrativo, si dispone che,
qualora le fattispecie oggetto di ricorso amministrativo risultino
successivamente sottoposte all’esame dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e
risolte con sentenza di merito di primo grado, si proceda all’archiviazione
d’ufficio del relativo ricorso amministrativo, a meno che dette pronunce non
abbiano ad oggetto azioni di rivalsa, in riferimento alle quali il nuovo
Regolamento prevede espressamente la sospensione del procedimento contenzioso
in sede amministrativa sino al passaggio in giudicato della sentenza che
definisce la controversia.
Ai fini di cui sopra le Direzioni Regionali dovranno fare pervenire
con urgenza copia delle pronunce giudiziarie nonché i necessari dati
identificativi dei ricorsi amministrativi che risultino definiti con sentenza
di merito anche solo di I° grado.
Nel caso di procedimento ancora pendente in primo grado, si segnala
l’opportunità di procedere a nuovo esame della questione controversa,
finalizzando tale esame all’eventuale emanazione - qualora ne siano ravvisati i
presupposti di legge – degli atti amministrativi idonei a risolvere la controversia
e ad evitare l’inutile e dispendiosa prosecuzione del contenzioso in corso.
quanto riguarda i ricorsi in materia di obbligo assicurativo e di
imponibile retributivo impropriamente indirizzati al Consiglio di
Amministrazione ovvero alla Sede, si dispone che - laddove non si ritenga di
rivedere il provvedimento nell’ambito dei poteri di autotutela amministrativa
riconosciuti dall’ordinamento - gli stessi siano definiti direttamente dalle
Direzioni Regionali (qualora indirizzati al Consiglio di Amministrazione)
ovvero dalla Sede, comunicando al ricorrente, al fine di acquisire l’eventuale
rinuncia al ricorso, l’incompetenza dell’organo adito a decidere sul ricorso da
lui proposto in quanto il gravame sulle questioni attinenti l’obbligo
assicurativo e l’imponibile retributivo va presentato, rispettivamente, alla
Direzione Provinciale del Lavoro o all’A.G.O.
Nella stessa comunicazione il Datore di Lavoro deve essere informato che
la mancata rinuncia comporta comunque l’inoltro della pratica per la decisione
all’organo adito che in precedenti casi analoghi si è pronunciato per la
inammissibilità del ricorso per incompetenza.
Resta fermo che, in caso di mancata rinuncia del Datore di Lavoro, il
ricorso dovrà essere istruito per la dichiarazione di inammissibilità da parte
del Consiglio di Amministrazione.
e) Va confermato che i provvedimenti sostitutivi di precedenti
provvedimenti annullati, riformati o comunque dichiarati illegittimi in sede di
contenzioso amministrativo o giurisdizionale devono essere emanati nel rispetto
della disciplina vigente all’epoca del provvedimento impugnato.
A titolo esemplificativo, quindi:
¨ il
provvedimento da adottare in attuazione di una decisione emessa il 5 dicembre
2001 che disponga l’annullamento di un provvedimento di riclassificazione
emanato il 1° settembre 1999 deve fare applicazione del D.M. 18 giugno 1988,
all’epoca vigente;
¨ il
provvedimento da adottare in attuazione di una decisione emessa il 5 dicembre
2001 che disponga l’annullamento di un provvedimento di riclassificazione
emanato il 1° settembre 2000 deve fare applicazione del D.M. 12 dicembre 2000,
vigente a decorrere dal 1° gennaio 2000.
10. Denuncia dei lavori (Art. 10
Modalità).
10.a Principi generali.
La denuncia dei lavori deve essere effettuata per ogni singola sede di
lavoro mediante presentazione, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1,
del T.U. n. 1124/1965, di apposito modulo predisposto dall’I.N.A.I.L.
debitamente compilato in ogni sua parte.
In armonia con la struttura del nuovo sistema di “Gestione dei
Rapporti Assicurativi” (GRA), il modulo di denuncia può essere presentato
presso qualsiasi Sede dell’Istituto.
Qualora presso la stessa sede di lavoro siano svolte più lavorazioni
riconducibili a diversi riferimenti tariffari (voci, sottogruppi o gruppi con
tasso), deve essere presentata un’unica denuncia, ma nel relativo modulo devono
essere fornite, distintamente per ciascuna lavorazione, tutte le informazioni
richieste, compresa - nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 6 delle
Modalità (v. precedente punto 3.c) - la presumibile ripartizione delle
retribuzioni tra le diverse lavorazioni.
Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni fornite dal
Datore di Lavoro, la Sede ricevente istituisce il rapporto assicurativo e, per
ogni sede di lavoro, la relativa posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).
Una volta istituito il rapporto assicurativo, la stessa Sede
territoriale comunica al Datore di Lavoro:
· il
“Codice Ditta”;
· il numero
di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.);
e, per ciascuna P.A.T.,
· l’inquadramento
settoriale, effettuato secondo le disposizioni illustrate al punto 2;
· la voce e
il corrispondente tasso di premio applicati (nel caso di attività complesse
svolte nella stessa sede di lavoro, l’indicazione va distinta per ciascuna
lavorazione denunciata).
10.b Sede di lavoro.
Per “sede di lavoro” deve intendersi la struttura o lo stabilimento in
cui si svolge la produzione dei beni o dei servizi oggetto dell’attività
aziendale.
Nel caso di aziende che svolgano la propria attività in più strutture
o stabilimenti fisicamente separati, per “sede di lavoro” va intesa ogni
singola “unità produttiva” così come definita dall’articolo 2, comma 1, lett.
i), D. Lgs.n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè ogni
stabilimento ed ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Sul piano operativo, si segnala che, in caso di
azienda articolata in più strutture (uffici, stabilimenti, ecc.), va
considerata quale “unità produttiva” autonoma - e, quindi, quale autonoma “sede
di lavoro” - ogni struttura fisicamente separata dall’unità produttiva
centrale, dovendosi presumere realizzata, in tale caso, la condizione
dell’autonomia finanziaria e tecnico - funzionale dall’unità produttiva
centrale.
La presunzione in parola dovrà intendersi
superata solo in presenza di concordanti elementi oggettivi idonei a
configurare la diversa struttura (ai fini degli adempimenti previsti dal già
citato D. Lgs. n. 626/1994) non quale autonoma unità produttiva ma quale
semplice dipendenza dell’unità produttiva centrale o, comunque, di altra unità
produttiva.
10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.
L’apertura di una nuova sede di lavoro deve essere denunciata
all’I.N.A.I.L. nel termine previsto dal terzo comma dell’articolo 12 del T.U.
n. 1124/1965, e cioè entro l’ottavo giorno dall’apertura della nuova sede di
lavoro.
Anche la denuncia in parola può essere presentata presso qualsiasi
Sede dell’I.N.A.I.L. Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni
fornite dal Datore di Lavoro, tale Unità provvede, salvo quanto previsto
nell’ultimo capoverso del precedente punto 10.b, alla istituzione della nuova
P.A.T. nonché a comunicare al Datore di Lavoro:
· il numero
della nuova P.A.T.;
· la voce
ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.
10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.
Le nuove Modalità confermano la possibilità di ottenere la dispensa
dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una
delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l’impiego di non più di cinque
persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori
edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in
cui se ne ravvisi l’opportunità.
11. Denunce dei lavori a
carattere temporaneo (Art. 12 Modalità).
Sono lavori a carattere temporaneo i lavori il
cui svolgimento è limitato nel tempo. Si tratta, in sostanza, di lavori, anche
a lungo termine, la cui data di cessazione è prevista sin dall’inizio dei
lavori stessi (in genere lavori edili, anche se di lunga durata).
Tali lavori devono essere sempre denunciati
singolarmente, con le modalità e nei termini illustrati nel precedente punto
10. Le relative denunce possono essere presentate presso ogni Sede
dell’Istituto.
Sul piano gestionale, le nuove Modalità
prevedono l’accentramento d’ufficio di tutti i lavori temporanei, svolti in
qualsiasi luogo, classificabili alla stessa voce di Tariffa presso un’unica
P.A.T. gestita dalla Sede dell’Istituto nella cui circoscrizione è ubicata la
sede legale del Datore di Lavoro.
In riferimento a tale previsione va precisato
che, alla luce della nuova architettura informatica (GRA):
·
qualora presso la citata Sede
dell’Istituto il Datore di Lavoro abbia in corso una P.A.T. (anche se relativa
a lavori non temporanei) tutti i lavori temporanei devono essere ricondotti a
tale P.A.T., anche se classificabili a diverse voci di Tariffa;
·
nell’ambito di tale P.A.T. devono
essere istituiti, quindi, se non già previsti, tanti riferimenti classificativi
per quante sono le lavorazioni svolte dal Datore di Lavoro nelle varie sedi
lavoro;
·
nel caso d’inizio di nuovi lavori
temporanei, gli stessi devono essere ricondotti alla suddetta P.A.T.,
nell’ambito dello specifico riferimento classificativo corrispondente alla
lavorazione svolta, se già esistente; in mancanza, tale riferimento deve essere
istituito ex novo;
·
qualora, invece, presso la citata
Sede dell’Istituto il Datore di Lavoro non abbia in corso alcuna P.A.T., si
dovrà procedere alla istituzione di un’apposita P.A.T. finalizzata alla
Gestione accentrata, secondo i suddetti criteri, di tutti i lavori temporanei
svolti dallo stesso Datore di Lavoro, in qualsiasi luogo, anche se
classificabili a diverse voci di Tariffa;
·
i suddetti adempimenti gestionali
possono essere effettuati direttamente dalla Sede presso la quale la denuncia è
presentata, in veste di Unità trattante.
Le modalità di gestione di queste P.A.T. nell’ambito della procedura
G.R.A. sono del tutto uguali alle P.A.T. ordinarie in quanto queste ultime
possono comprendere contemporaneamente, a parità di rischio, lavori temporanei
e lavori continuativi. L’unica particolarità consiste nella gestione degli
indirizzi dei vari cantieri utilizzando a tal fine l’apposita funzione
informatica.
12. Accentramento delle posizioni
assicurative (Art. 13 Modalità).
12.a Premessa.
L’attuale sistema di Gestione dei rapporti assicurativi (GRA) ha previsto
l’unificazione per “cliente” di alcuni rilevanti adempimenti (dichiarazione
salari ed autoliquidazione) che nel precedente sistema erano invece unificati
solo in caso di “accentramento contributivo” autorizzato ai sensi dell’articolo
12 delle Modalità di applicazione della Tariffa 1988.
La nuova impostazione ha comportato, seppure
parzialmente, il superamento delle ragioni poste a fondamento delle
richieste di accentramento (semplificazione degli adempimenti, sia per l’Istituto
sia per il Datore di Lavoro), determinando l’esigenza di ridefinire, in termini
più restrittivi, i criteri per l’eventuale autorizzazione, anche al fine di
garantire quanto più possibile la rispondenza tra il tasso applicato e il rischio
infortunistico della singola unità produttiva.
In tale ottica, con lettera d’istruzioni di questa Direzione Generale
– Direzione Centrale Rischi - del 18 giugno 2001, sono state fornite ulteriori
direttive ed istruzioni operative per la trattazione e la definizione delle
istanze di accentramento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2000 e non ancora
definite, confermando, per quanto in esse non previsto, le direttive ed
istruzioni impartite con precedenti circolari riguardanti la materia (v., da
ultimo, circolare n. 47/1998).
Nel rinviare, per una più approfondita disamina, alla succitata
lettera d’istruzioni, successivamente integrata con lettera della stessa
Direzione in data 11 settembre 2001, si ritiene utile richiamare di seguito gli
aspetti di maggior rilievo.
12.b Criteri per la definizione delle domande di
accentramento.
L’accentramento può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali,
caratterizzati dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni:
1. elevato
numero di unità produttive riconducibili al medesimo Datore di Lavoro;
2. capillare
diffusione di esse sul territorio:
· di più di
una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale;
· di più
province ubicate nella stessa regione, per gli accentramenti a carattere
regionale;
· della
stessa provincia in cui siano operative più Sedi I.N.A.I.L., per gli
accentramenti a carattere provinciale.
Trattasi, in sostanza, dei cosiddetti “grandi utenti”, quali, ad
esempio, le Società derivanti dalla scissione delle ex F.S., delle Poste, gli
enti creditizi e finanziari, ecc. .
Si rammenta che, al fine di garantire l’uniforme trattazione sul
territorio nazionale, sulle domande di accentramento a carattere nazionale ed
interregionale favorevolmente esaminate dalle Direzioni Regionali deve essere
acquisito, prima del provvedimento definitivo, il parere di questa Direzione
Generale – Direzione Centrale Rischi.
12.c Provvedimento.
Il provvedimento definitivo deve essere comunicato tempestivamente al
Datore di Lavoro, sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento
dell’istanza. Nel caso di rigetto, la comunicazione deve contenere i relativi
motivi, nonché l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo
e del termine per il ricorso stesso (v. precedente punto n. 9). Si ricorda che
il termine massimo per l’emissione del provvedimento è di 120 giorni dalla
ricezione della domanda (art. 7 della Legge n. 533/1973, richiamato dalle Norme
di attuazione per i servizi agli utenti diramate con circolare n. 26/1992).
12.d Adempimenti operativi.
Sul piano amministrativo l’autorizzazione all’accentramento comporta:
¨ l’emissione
di un’unica P.A.T. “accentrante” nell’ambito del “codice ditta” intestato
all’azienda;
¨ la
gestione, all’interno della P.A.T. “accentrante” e nell’ambito di un’unica
polizza dipendenti, di tutti i rischi (voci) relativi alle attività svolte nei
diversi luoghi di lavoro oggetto di accentramento;
¨ l’inserimento
all’interno della P.A.T. “accentrante” di tutti gli infortuni relativi alle
situazioni accentrate.
Sul piano operativo, si comunica che è in corso l’aggiornamento della
procedura “G.R.A.” per rendere operative alcune specifiche funzioni finalizzate
a consentire la gestione automatizzata degli accentramenti a domanda
nell’ambito della procedura stessa.
13. Calcolo del premio di
assicurazione (Art. 18 Modalità).
Per il calcolo del premio assicurativo sono confermati i criteri
generali già vigenti. In sintesi, il calcolo è effettuato per le singole
lavorazioni assicurate, applicando il tasso medio nazionale fissato nella
Tariffa dei premi per la voce corrispondente, eventualmente “oscillato” ai
sensi degli articoli da 19 a 25, sopra illustrati. Ovviamente, per “Tariffa dei
premi” s’intende la Tariffa dei premi relativa alla Gestione nella quale il
Datore di Lavoro è inquadrato.
14.
Modalità di pagamento (Art. 28 Modalità).
L’articolo 28 disciplina il pagamento dei premi
e delle eventuali somme accessorie, rinviando espressamente, in virtù della
normativa sopravvenuta, alle modalità e ai termini previsti dal Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dai
relativi decreti ministeriali di attuazione.
Per le somme non riscuotibili secondo le modalità previste dal citato
Decreto Legislativo n. 241/1997, il secondo comma dello stesso articolo
conferma le modalità di versamento previgenti.
In riferimento a tali ultimi casi, si ritiene
necessario rammentare che, nel caso in cui il versamento dei premi venga
effettuato presso banche non indicate dall’I.N.A.I.L., ai fini
dell'identificazione del giorno dell'adempimento dovrà aversi riguardo, oltre
ai dati desumibili dalla ricevuta rilasciata dalla banca non convenzionata,
anche al giorno della valuta attribuita all’Istituto dalla banca convenzionata.
Pari rilevanza assume la data della valuta
riconosciuta all'I.N.A.I.L. dall'ente esattore, nei casi di accredito in
postagiro o giroconto bancario.
Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa
osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr Alberigo RICCIOTTI