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Roma, 7marzo 2002

 

Circolare n.42/2002

 

Oggetto: Previdenza - INAIL – Vademecum sulla nuova tariffa – Circolare n. 9 dell’11/2/2002.

 

Come è noto, dall’1 gennaio 2000 è in vigore la nuova tariffa INAIL (D.M. 12 dicembre 2000) che, rispetto al sistema precedente, ha modificato i criteri per la classificazione dei datori di lavoro e per il calcolo del premio aziendale ed ha inoltre abbreviato l’iter del contenzioso amministrativo.

 

Riunificando le istruzioni già impartite sui singoli temi, l’INAIL ha ora realizzato un vademecum in cui affronta in maniera sistematica tutte le novità introdotte.

 

Si rammenta che la nuova tariffa si articola su quattro distinte gestioni (industria, terziario, artigianato e altre attività) a cui le aziende vengono iscritte sulla base dell’inquadramento previdenziale disposto dall’INPS. Ogni gestione contiene un proprio elenco di lavorazioni soggette all’assicurazione infortuni ed indica per ciascuna di esse il relativo tasso di premio sulla base dell’andamento infortunistico della gestione stessa. Rispetto al passato, allorché il sistema tariffario si basava sull’unica gestione industria che accorpava al proprio interno tutte le lavorazioni, la novità più rilevante consiste quindi nella possibilità che per la medesima lavorazione risultino tassi diversi a seconda della classificazione dell’azienda (ad esempio il tasso di premio per gli autisti è pari al 110 o al 64 per mille, in caso di impresa classificata nel terziario, e al 130 o all’87 per mille in caso di impresa classificata nell’in­dustria).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.130/2001 e 31/2001

 

Allegato uno

 

M/n

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INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

 Circolare n. 09 dell’11 febbraio 2002

 Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione.

  

QUADRO NORMATIVO

 

Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P.R. del 30 giugno 1965, N. 1124.

 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, N. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, N. 144 ” Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

 

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, recante “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.”

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, N. 314, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni.”

 

A.C.

I.P. n. 278

 

S O M M A R I O

  

Premessa

  

1.      Nuove Tariffe dei premi (Art. 1 Modalità).

1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.

1.b Nomenclatori tariffari.

1.c Tassi medi nazionali.

  

2.      Inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).

2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S. .

2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S. .

2.c. Casi particolari.

2.d. Inquadramenti plurimi.

2.e Inquadramento provvisorio.

  

3.      Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).

3.a Lavorazione principale. Operazioni complementari e sussidiarie.

3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.

3.c Esercizio di attività complesse (Articolo 6 Modalità).

3.d Costruzione di parti di un prodotto.

3.e Lavorazione non prevista.

  

4.      Tasso medio nazionale. Calcolo degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).

  

5.      Denunce di variazione (Art. 11 Modalità).

5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.

5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.

5.c Determinazione dell’oscillazione.

5.d Provvedimenti d’ufficio.

5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.

5.f Motivazione e comunicazione del provvedimento.

6. Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalità).

6.a Premessa.

6.b Disposizioni generali.

6.c Avvio del procedimento.

6.d Provvedimento di rettifica.

6.d.1 Motivazione del provvedimento.

6.d.2 Decorrenza.

6.e Ricalcolo del tasso applicabile.

6.f Istruzioni operative.

  

7. Rettifica della classificazione delle lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).

7.a Disposizioni generali.

7.b Avvio del procedimento.

7.c Provvedimento.

7.d Decorrenza.

7.e Voci di nuova istituzione.

7.f Ricalcolo del tasso applicabile.

7.g Istruzioni operative.

  

8. Oscillazione dei tassi (Artt. 19-25 Modalità)

8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (Artt. 19, 20, 21, 25 Modalità).

8.a.1 Oscillazione in riduzione.

8.a.2 Oscillazione in aumento.

8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di attività (Artt. 22, 23, 24 Modalità).

8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.

8.b.2 Oscillazione per prevenzione.

8.c Questioni particolari.

  

9. Contenzioso amministrativo (ArtT. 26 e 27 Modalità - D.P.R. 14 maggio 2001, N. 314).

9.a Ambito di applicazione.

9.b Competenza a decidere.

9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.

9.d Effetti del ricorso.

9.e Termini per decidere.

9.f Sospensione del procedimento.

9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O. .

9.h  Norme abrogate.

9.i Questioni particolari.

 

10. Denuncia dei lavori (Art. 10 Modalità).

10.a Principi generali.

10.b Sede di lavoro.

10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.

10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.

 

11. Denunce dei lavori a carattere temporaneo (Art. 12 Modalità).

 

12. Accentramento delle posizioni assicurative (Art. 13 Modalità).

12.a Premessa.

12.b Criteri per la definizione delle domande di accentramento.

12.c Provvedimento.

12.d Adempimenti operativi.

 

13. Calcolo del premio di assicurazione (Art. 18 Modalità).

 

14. Modalità di pagamento (Art. 28 Modalità)

Premessa

  Con precedenti note informative diramate da questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - sono state illustrate le più significative innovazioni introdotte sul piano tariffario dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni per l’attuazione della riforma dell’assicurazione  “I.N.A.I.L.”  a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, concernente l’approvazione delle nuove Tariffe dei premi e delle relative modalità di applicazione (di seguito brevemente indicate come “Modalità”), pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001 (v. in proposito: lettera del 28 febbraio 2000; lettera del 20 dicembre 2000; lettera del 12 gennaio 2001; lettera del 25 gennaio 2001; lettera del 12 febbraio 2001; lettera dell’11 giugno 2001; lettera del 18 giugno 2001).

 

A tal riguardo, ravvisata l’esigenza di procedere ad una organica esposizione degli argomenti oggetto di precedente trattazione nonché di fornire ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune problematiche segnalate dalle Strutture Territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative.

1. Nuove Tariffe dei premi (Art. 1 Modalità).

1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.

Il sistema tariffario operativo a decorrere dal 1° gennaio 2000 si fonda sull’articolazione della “Gestione Industria”, disciplinata dal Tit. I del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nelle seguenti Gestioni Tariffarie – alle quali corrispondono altrettante Tariffe dei premi - individuate mutuando i criteri di classificazione delle attività dettati ai fini previdenziali ed assistenziali dall’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88:

 a) “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b)  “Artigianato”, per le attività di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) “Terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d)  “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della citata Legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per le prime tre Gestioni, denominate “Industria”, “Artigianato” e “Terziario”, è stata recepita l’elencazione delle attività contenuta per i corrispondenti settori, rispettivamente, nell’articolo 49, comma 1, lettere a), b) e d) della Legge n. 88/1989. Ciò posto, va ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 49, comma 1, lett. a), della Legge n. 88/1989 - da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lett. d), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - devono considerarsi incluse nella Gestione Tariffaria “Industria” anche le lavanderie industriali.

La quarta Gestione, denominata “Altre Attività”, comprende le attività non riconducibili alle prime tre gestioni, tra le quali le attività svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato (per le attività non rientranti nella “Gestione per conto”) e gli enti locali, nonché le attività previste dalla lettera e) dell’articolo 49, comma 1, della Legge n. 88/1989 (Credito, Assicurazione e Tributi).

Nella ripartizione delle attività non sono ovviamente considerate le attività di cui alla lettera c) dell’articolo 49, comma 1, sopra citato, in quanto rientranti nell’apposita “Gestione Agricoltura”, disciplinata dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000, sopra citato, le nuove Tariffe dei premi si applicano, a decorrere dal 1°gennaio 2000, anche alle attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari non convenzionati (Decreto  Legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398). Per quanto attiene agli aspetti retributivi, si rimanda alla circolare n. 54 del 19 luglio 2001.

Si puntualizza, infine, che la ripartizione della “Gestione Industria” opera ai soli fini tariffari, mentre deve intendersi confermata, per ogni altro aspetto, la relativa unitarietà disposta dal Tit. I del T.U. n. 1124/1965. Sul piano operativo, ciò comporta che l’eventuale riferimento alla “Gestione” o al “Settore” Industria contenuto nelle disposizioni di legge o nelle istruzioni precedenti alla riforma in questione deve ritenersi inteso, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, come riferito all’intera “Gestione Industria”, e non alla sola Gestione Tariffaria Industria, così come introdotta dalle nuove disposizioni. Analogamente, peraltro, dovrà essere interpretato l’eventuale riferimento contenuto nelle disposizioni o istruzioni successive, fatta salva la presenza di esplicite limitazioni nel senso sopra prospettato o, comunque, di univoci elementi idonei a giustificarla.

1.b Nomenclatori tariffari.

Alle suddette Gestioni corrispondono altrettante Tariffe dei premi, differenziate per quanto concerne sia la nomenclatura delle lavorazioni sia i relativi tassi medi nazionali.

I nuovi nomenclatori confermano l’impianto generale della Tariffa unica del 1988. In particolare, rimane attuale, per ognuna delle quattro Gestioni, la suddivisione delle lavorazioni in dieci grandi gruppi articolati, di norma, in gruppi, sottogruppi e voci che, data la trasversalità delle lavorazioni tra le diverse Gestioni Tariffarie e soprattutto l’esigenza di assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto, conservano analoga formulazione.

Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati dall’evoluzione tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente Tariffa, nonché, laddove condivisibili e praticabili, dalle particolari esigenze rappresentate dalle diverse Associazioni datoriali.

Si è proceduto, infine, all’aggregazione delle lavorazioni che, per effetto della “settorializzazione” del sistema tariffario, sono risultate di scarsa significatività statistica nell’ambito di singole gestioni. In tali casi, ricorrenti in particolare nelle Gestioni “Terziario” ed “Altre Attività”, la formulazione dei riferimenti classificativi è stata adeguatamente semplificata.

Per una più completa disamina delle modifiche introdotte, si rimanda all’edizione aggiornata delle “Istruzioni Tecniche” e dei relativi “Repertori Analitici”, allegate alla nota d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - l’11 giugno 2001 nonché alla lettera d’istruzioni del 20 dicembre 2000, e relativi allegati (tabella di correlazione e note).

1.c Tassi medi nazionali.

Il punto qualificante del nuovo sistema tariffario è la previsione di distinti tassi medi nazionali per le quattro Gestioni Tariffarie. Pertanto, anche a parità di lavorazione tra le diverse Gestioni, i relativi tassi medi sono essenzialmente rapportati all’andamento infortunistico registrato, per la lavorazione considerata, nell’ambito di ciascuna Gestione.

Per una più diffusa trattazione, si rinvia al successivo punto 4.

2. Inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).

L’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie (detto anche “inquadramento settoriale”) riguarda i datori di lavoro di cui all’articolo 9 del T.U. n. 1124/1965, e cioè tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni dettate dal Tit. I dello stesso T.U. (“Gestione Industria”), ed è finalizzato alla formazione ed alla applicazione delle Tariffe per la determinazione dei premi di assicurazione dovuti per i relativi dipendenti e per i lavoratori a questi assimilati.

Alla luce dei suindicati criteri di ripartizione, le nuove Modalità prevedono, in linea generale, che l’inquadramento deve essere effettuato secondo la classificazione disposta dall’I.N.P.S. ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi del più volte citato articolo 49 della Legge n. 88/1989, tenendo altresì conto, ai fini dell’inquadramento nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, delle succitate specificità previste dalla recente normativa di riforma.

In ipotesi residuali, e cioè quando il Datore di Lavoro non sia soggetto alla classificazione dell’I.N.P.S. o quando questa non sia utilizzabile ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, l’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie è effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., con i criteri indicati nei successivi punti 2.b e 2.c.

2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S.

Le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali, conferiscono efficacia vincolante alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.

Sul piano operativo, ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale I.N.P.S. devono essere inquadrati, ai fini I.N.A.I.L., nel modo seguente:

1.      nella Gestione Tariffaria “Industria”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Industria” (art. 49, comma 1, lett. a), Legge n. 88/1989);

2.      nella Gestione Tariffaria “Artigianato”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Artigianato” (art. 49, comma 1, lett. b), Legge n. 88/1989);

3.      nella Gestione Tariffaria “Terziario”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Terziario” (art. 49, comma 1, lett. d), Legge n. 88/1989);

4.      nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, se classificati dall’I.N.P.S.:

·           nel  “Settore Credito,  Assicurazione e Tributi”  (art.  49, comma 1,  lettera e),   Legge      n. 88/1989);

·           nel  “Settore Attività Varie”, comprendente le attività delle organizzazioni associative e gli enti pubblici, compreso lo Stato (art. 49, comma 2, Legge n. 88/1989).

Sotto il profilo applicativo, si rileva che, a partire dalla suddetta data, deve ritenersi esclusa la possibilità dell’Istituto di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S.

In  particolare, si ritiene opportuno precisare che la classificazione I.N.P.S. assume efficacia vincolante per l’I.N.A.I.L. anche in tema  di imprese agricole, le quali, se così classificate dall’I.N.P.S.,  a decorrere  dal 1° gennaio 2000,  devono essere  assoggettate al regime di

contribuzione previsto dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965, con conseguente cessazione, da tale data, delle posizioni assicurative   ordinarie istituite secondo le disposizioni del Tit. I  dello stesso T.U. n. 1124/1965.

In riferimento a tali ultime fattispecie, devono tuttavia considerarsi fatte salve le eccezionali ipotesi in cui, per espressa e specifica disposizione di Legge (ad esempio, art. 2 Legge n. 240/1984) o per ragioni comunque derivanti da speciali disposizioni di Legge, la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non possa essere utilizzata ai fini I.N.A.I.L. (ad es., impresa classificata come agricola dall’I.N.P.S., per il pagamento dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati), per le quali l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., secondo i criteri e le modalità illustrate al successivo punto n. 2.c.

Per quanto riguarda la complessa problematica dell’ “artigiano di fatto”, si fa riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni in esito al parere ministeriale già richiesto sull’argomento.

2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S.

Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., e quindi in ipotesi del tutto residuali (ad esempio, enti pubblici o amministrazioni statali non soggetti ad alcuna contribuzione I.N.P.S., e pertanto non classificati dall’I.N.P.S. stesso), l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L.. Allo stesso modo dovrà procedersi qualora la classificazione aziendale non sia utilizzabile ai fini I.N.A.I.L. (v. punto 2.c).

Va precisato che, anche nel caso d’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L., la normativa in parola prescrive l’utilizzo dei criteri di classificazione dettati dall’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ampiamente illustrati nella lettera d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - in data 28 febbraio 2000, alla quale si fa rinvio.

Sul piano operativo, ciò comporta che, anche nei casi in argomento, l’inquadramento del Datore di Lavoro deve essere effettuato dall’I.N.A.I.L. in armonia con la ripartizione delle attività per settori economici, contenuta nel “manuale di classificazione” diramato dall’I.N.P.S. in allegato alla circolare n. 65/1996, già trasmesso alle Strutture Territoriali, con gli aggiornamenti nel frattempo intervenuti, insieme alla lettera del 28 febbraio 2000.

In particolare, una volta individuata, caso per caso, l’attività concretamente svolta dal Datore di Lavoro, l’inquadramento deve essere effettuato nella Gestione Tariffaria corrispondente al settore economico nel quale l’attività stessa, alla luce del suddetto “manuale di classificazione”, risulta compresa.

2.c Casi particolari.

All’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L. dovrà procedersi anche qualora la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non sia utilizzabile ai fini I.N.A.I.L..

In tale casistica, ad esempio, rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricorrendo normalmente ed in modo continuativo, in quantità prevalente, a prodotti agricoli e zootecnici ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.

In verità, gli articoli 1 e 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, dispongono, ai fini previdenziali, la classificazione delle suddette imprese e loro consorzi nel Settore Agricoltura, prevedendo però che, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, si applicano, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le disposizioni del Settore Industriale.

In tali casi, considerata l’impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell’I.N.P.S., si ritiene corretto che, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese e i consorzi in argomento siano inquadrati nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, nell’ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).

Si fa presente che tale soluzione deve essere adottata in tutti i casi in cui l’impresa agricola (e cioè l’impresa come tale classificata dall’I.N.P.S.) sia eccezionalmente tenuta, ai fini I.N.A.I.L., al pagamento del premio assicurativo ordinario, il quale – a seguito della riforma del sistema tariffario – deve essere determinato previa individuazione della specifica Tariffa da applicare.

Sempre a titolo esemplificativo, nella casistica in esame rientrano altresì le imprese agricole committenti di lavoro “parasubordinato”, le quali, ai soli fini del pagamento del premio assicurativo dovuto per tali lavoratori ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, devono essere inquadrate nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”.

Data l’assoluta novità delle questioni trattate, si fa tuttavia riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni operative sul punto, in esito all’apposito parere ministeriale già richiesto.

2.d Inquadramenti plurimi.

Il sistema di classificazione di cui alla Legge N. 88/89 prevede, in via ordinaria, la classificazione aziendale del Datore di Lavoro in un solo settore economico, individuato secondo l’attività esercitata dallo stesso.

Il sistema in parola prevede tuttavia la possibilità di inquadramenti plurimi - in più settori di attività - qualora lo stesso Datore di Lavoro eserciti più attività aventi carattere autonomo e rientranti in più settori.

In tali casi, qualora si tratti di Datori di Lavoro classificati dall’I.N.P.S. in più settori economici, dovrà procedersi, anche ai fini I.N.A.I.L., all’inquadramento nelle corrispondenti Gestioni Tariffarie. Si precisa che, qualora la classificazione I.N.P.S. riguardi più settori economici rientranti nella Gestione Tariffaria “Altre Attività” (ad es., Settore “Credito, Assicurazione e Tributi” e Settore “Attività Varie” del sistema I.N.P.S.), l’inquadramento dovrà essere effettuato solo in tale Gestione.

Nel caso, invece, di Datori di Lavoro non soggetti alla classificazione dell’I.N.P.S. e svolgenti attività rientranti in più Gestioni Tariffarie, l’inquadramento dovrà essere effettuato nella sola Gestione Tariffaria da determinarsi con apposito decreto ministeriale di aggregazione su richiesta dell’I.N.A.I.L.

2.e Inquadramento provvisorio.

Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi, le disposizioni in esame attribuiscono all’I.N.A.I.L. il compito di provvedere in via provvisoria all’inquadramento dei Datori di Lavoro per i quali, alla data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta  la classificazione aziendale  da parte dell’I.N.P.S. ai sensi  dell’articolo  49  della  Legge n. 88/1989.

Sul piano operativo, si segnala che l’inquadramento provvisorio deve essere effettuato con i criteri e le modalità indicati nel precedente punto n. 2.a.

Si precisa peraltro che l’eventuale inquadramento provvisorio nella Gestione Tariffaria “Artigianato” può essere effettuato soltanto nei seguenti casi:

1.      il Datore di Lavoro abbia già presentato domanda d’iscrizione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ma la domanda non sia stata ancora definita dalla Commissione stessa;

ovvero

2.      il Datore di Lavoro dichiari la natura artigiana dell’impresa.

In tale ultima ipotesi, l’inquadramento provvisorio potrà essere accordato soltanto previa positiva valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo contestualmente a segnalare il Datore di Lavoro alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, per l’eventuale iscrizione d’ufficio.

In tutti i casi, si evidenzia che, qualora la classificazione aziendale successivamente disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989 risulti diversa dall’inquadramento provvisoriamente disposto dall’I.N.A.I.L., dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività.

Al fine di accertare tempestivamente le eventuali discordanze tra l’inquadramento provvisorio e la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., si dispone che, a partire dal trentesimo giorno successivo alla denuncia dei lavori, siano effettuati, almeno con cadenza mensile, accessi mirati negli archivi locali dell’I.N.P.S..

Per il conseguimento delle suddette finalità, si ritiene utile, quindi, che le Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali strutture dell’I.N.P.S. nonché rapporti di proficua collaborazione con i Consulenti del Lavoro, anche sulla base di accordi a livello regionale.

 3. Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).

La “classificazione delle lavorazioni” deve essere effettuata secondo i criteri generali, dettati dagli articoli da 4 a 7 delle Modalità, comuni alle quattro Gestioni e di seguito illustrati, nonché secondo le specifiche previsioni contenute nella Tariffa relativa alla Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, illustrate nelle “Istruzioni Tecniche” diramate con la succitata lettera d’istruzioni dell’11 giugno 2000, alle quali si fa rinvio.

Sul piano generale, la “classificazione delle lavorazioni” è effettuata in relazione alla “lavorazione principale” esercitata dal Datore di Lavoro che comprende - come si dirà appresso – anche le relative operazioni complementari e sussidiarie.

 3.a Lavorazione principale. Operazioni complementari e sussidiarie.

 La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa; per lavorazione principale si intende, in sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).

E’ operazione complementare, invece, quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la trasformazione dell’energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di qualità.

E’ operazione sussidiaria, infine, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc.

Tanto premesso, si rileva che il rapporto intercorrente tra lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria è stato puntualizzato nell’articolo 4 delle Modalità; in particolare, si è precisato che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino verificate le seguenti condizioni:

·        le operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso Datore di Lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale;

·     le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.

Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.

Allo scopo di prevenire dubbi sulla natura delle operazioni complementari e sussidiarie ed in particolare sul concetto di connessione operativa, si ricorda che queste si devono intendere in connessione operativa con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.

Pertanto, se i beni od i servizi prodotti con le operazioni complementari e sussidiarie dovessero comportare la realizzazione di beni o servizi di particolare rilevanza (quand’anche giustificata, ad esempio, dalla necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali) vanno considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate nelle specifiche voci di Tariffa.

Considerato, infine, che i sopra citati concetti informatori delle Tariffe dei premi (lavorazione principale; lavorazione complementare; lavorazione sussidiaria; connessione operativa) sono i medesimi per le quattro Gestioni, qualora le formulazioni dei gruppi, sottogruppi e voci di Tariffa relative ad una particolare Gestione non consentano di ricondurre alcune attività al corretto riferimento tariffario, la classificazione potrà essere effettuata utilizzando le eventuali e più specifiche indicazioni contenute nelle voci omologhe di altre Gestioni.

3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.

Qualora il Datore di Lavoro svolga un’attività espressamente prevista dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale egli è inquadrato, la classificazione è effettuata applicando la corrispondente voce e il relativo tasso medio, eventualmente oscillato ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle stesse Modalità.

 3.c Esercizio di attività complesse (Art. 6 Modalità).

Nel caso di esercizio di attività complesse, riconducibili cioè a più voci di Tariffa della Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di Tariffa e il relativo tasso medio, eventualmente oscillato come sopra.

Proprio in riferimento all’esercizio di attività complesse, la rilevante novità è rappresentata dalla eliminazione del “tasso medio ponderato”, disciplinato nel precedente sistema dall’articolo 8 delle Modalità di applicazione.

In particolare, l’articolo 6, comma 2, delle nuove Modalità prevede, anche in tali ipotesi, la classificazione a più voci, disponendo che, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione (ipotesi che, in passato, dava luogo all’applicazione di un tasso ponderato), la relativa ripartizione è effettuata dal Datore di Lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata.

La medesima disposizione, peraltro, prevede la possibilità che l’I.N.A.I.L. rettifichi, in forza di diverse valutazioni, le incidenze dichiarate dal Datore di Lavoro. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

Si segnala che la nuova disciplina è applicabile alle P.A.T. istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per le P.A.T. in corso alla predetta data rimangono in vigore i tassi ponderati prestabiliti, eventualmente modificabili secondo le disposizioni dettate dalle Modalità previgenti. Anche in tali ipotesi è dovuta, comunque, la dichiarazione delle retribuzioni distinta per singole voci, secondo le incidenze presunte dal Datore di Lavoro.

Sempre con riferimento alle P.A.T. da ultimo citate (e cioè per quelle in corso al 1° gennaio 2000), per il caso di voci di rischio relative a lavorazioni mai denunciate dall’azienda ed introdotte, con effetto retroattivo, in seguito ad accertamenti ispettivi, dovrà essere effettuata, in

luogo della ponderazione, una classificazione a più voci distinguendo le masse salariali relative a ciascuna lavorazione.

L’esercizio di attività complesse da riclassificare per il periodo precedente al 2000 comporterà dunque una classificazione plurima, restando esclusa, anche per il passato, la possibilità di applicare un tasso medio ponderato. Com’è noto, infatti, già nel vigore delle precedenti Modalità per l’applicazione della Tariffa dei premi (art.8 D.M. 18 giugno 1988), l’esercizio di attività complesse non necessariamente determinava l’applicazione di un tasso unico ponderato: qualora fosse possibile stabilire una demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse retributive, la classificazione veniva effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa.

3.d Costruzione di parti di un prodotto.

La produzione di singole parti componenti segue la classificazione del prodotto a condizione che:

·          nella voce di Tariffa sia indicato il prodotto (per es. autoveicoli nella voce 6411);

·          sia effettuata dallo stesso Datore di Lavoro costruttore del prodotto;

·          non sia effettuata a sé stante come lavorazione principale.

A tal riguardo, anche alla luce delle decisioni assunte negli anni passati in sede di contenzioso, si segnala che la produzione di parti componenti un prodotto indicato in Tariffa effettuata in stabilimenti ubicati in luoghi diversi non va sempre considerata come “lavorazione principale”, ma solamente qualora la relativa produzione non sia strettamente correlata alla costruzione del prodotto finale indicato nella voce di Tariffa (per es., produzione annua di 1000 motori a fronte di 100 autoveicoli nello stesso periodo); in caso contrario, la diversa ubicazione non è di ostacolo alla classificazione unitaria.

Qualora la produzione di parti componenti un prodotto finale indicato in una voce di Tariffa assuma rilevanza di “lavorazione principale”, la relativa classificazione deve essere invece riferita:

·        in presenza di voce di Tariffa che indica espressamente tali parti, a tale specifica voce. Così, ad esempio, la produzione di motori per autoveicoli effettuata come “lavorazione principale”, sia nello stesso stabilimento sia in uno stabilimento diverso da quello adibito alle lavorazioni indicate alla voce 6411, deve essere classificata alla voce 6311 specifica, appunto, per la produzione di motori;

·        in mancanza di voce di Tariffa che indica espressamente tali parti, alla voce di Tariffa individuata secondo il successivo punto 3.e.

3.e Lavorazione non prevista.

Qualora la lavorazione svolta non sia espressamente prevista dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, il riferimento classificativo da applicare deve essere individuato procedendo ad un esame analitico delle diverse operazioni fondamentali che compongono la lavorazione, in modo da poterla ricondurre a specifiche previsioni della Tariffa stessa.

Sul piano operativo, si ritiene utile segnalare che, nel caso di lavorazione non espressamente prevista nell’ambito di una specifica Gestione, in quanto ritenuta scarsamente significativa per effetto della “settorializzazione” del sistema tariffario, ma prevista in una o più delle altre Gestioni Tariffarie, il relativo riferimento classificativo deve essere individuato utilizzando la tabella di correlazione inviata da questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - in allegato alla lettera d’istruzioni del 20 dicembre 2000, alla quale si fa rinvio.

4. Tasso medio nazionale. Calcolo degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).

L’articolo 8 è stato riformulato alla luce del nuovo sistema tariffario ripartito per gestioni e prevede che i nuovi tassi medi nazionali si riferiscono a ciascuna lavorazione assicurata all’interno di ogni Gestione. In particolare, i predetti tassi medi tengono conto del rapporto oneri/retribuzioni registrato nel periodo di osservazione 1995/1997 in riferimento ai Datori di Lavoro inquadrati nella specifica Gestione e svolgenti la specifica lavorazione contraddistinta, all’interno di ogni Tariffa, come voce, gruppo o sottogruppo con tasso.

Per il calcolo degli oneri, le nuove Modalità confermano, in linea generale, i precedenti criteri. La nuova formulazione dell’articolo 9, tuttavia, tiene conto sia degli oneri conseguenti alla estensione della copertura assicurativa agli infortuni in itinere, disposta sul piano legislativo dal D. Lgs. N. 38/2000, sia dell’esigenza di uniformare la dizione alle più significative pronunce giurisprudenziali. Si è altresì precisato che sono esclusi dal computo degli oneri gli importi effettivamente recuperati dall’Istituto in via di surroga o di regresso, fino a concorrenza di quanto caricato.

5. Denunce di variazione (Art. 11 Modalità).

 L’articolo 11, comma 1, delle Modalità conferma l’obbligo del Datore di Lavoro di denunciare all’I.N.A.I.L. ogni variazione totale o parziale dell’attività già assicurata, compresa, in esecuzione delle disposizioni dettate dal D. Lgs. N. 38/2000 (v., in particolare, art. 2, comma 4), ogni variazione soggettiva ed oggettiva che determini la variazione dell’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.

Le denunce di variazione devono essere redatte sugli appositi Moduli predisposti dall’I.N.A.I.L. e presentate presso qualsiasi Sede dell’Istituto entro l’ottavo giorno da quello in cui è intervenuta la variazione.

5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.

Nel caso di variazioni oggettive e soggettive che comportino un diverso inquadramento nelle Gestioni Tariffarie, deve essere disposto il nuovo inquadramento nella Gestione di competenza nonché la nuova classificazione delle lavorazioni secondo le specifiche previsioni della Tariffa relativa alla Gestione stessa.

Il presupposto applicativo del provvedimento di nuovo inquadramento, previsto e disciplinato dall’articolo in esame, è il sopraggiungere di modifiche oggettive o soggettive che comportino, appunto, un diverso inquadramento nelle Gestioni Tariffarie. Tale provvedimento va pertanto tenuto distinto dal provvedimento di rettifica dell’inquadramento, previsto e disciplinato dai successivi articoli 14 e 15 delle Modalità, il cui comune presupposto applicativo è, invece, un precedente errore d’inquadramento.

Le variazioni che determinano il nuovo inquadramento possono consistere sia nella vera e propria modifica dell’attività assicurata (si pensi, ad esempio, all’impresa di produzione di capi d’abbigliamento, inquadrata nella Gestione Industria, che cessi tale attività per dedicarsi alla commercializzazione di capi d’abbigliamento prodotti da imprese terze, propria della Gestione Terziario) ma anche nella semplice modifica di altri elementi determinanti ai fini dell’inquadramento, ferma restando, in concreto, l’attività già assicurata (si pensi, ad esempio, all’impresa artigiana che, pur continuando a svolgere la medesima attività, venga a superare il limite dimensionale previsto dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni o venga ad assumere forme societarie non consentite dalle citate disposizioni).

Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L., il nuovo inquadramento deve essere disposto dall’I.N.A.I.L. stesso, secondo i criteri indicati nel precedente punto 2. Con lo stesso provvedimento deve essere adottata la nuova classificazione delle lavorazioni, applicando la Tariffa relativa alla nuova Gestione. L’inquadramento e la classificazione così disposti decorrono dalla data in cui la variazione è intervenuta.

Per i datori di lavoro inquadrati secondo la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., il nuovo inquadramento deve essere disposto solo in presenza di un provvedimento di riclassificazione adottato dall’I.N.P.S. stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

A tal fine, si segnala l’esigenza che la denuncia di variazione sia tempestivamente trasmessa alla competente Unità dell’I.N.P.S. (la quale, peraltro, dovrebbe esserne già direttamente informata) richiedendo, nella stessa nota di trasmissione, la comunicazione del provvedimento di riclassificazione. Va annotato che, in tali casi, il nuovo inquadramento ha sempre effetto (cioè, sia

se favorevole, sia se sfavorevole al Datore di Lavoro) dalla data di decorrenza del provvedimento di riclassificazione adottato dall’I.N.P.S.. Dalla stessa data deve essere applicata la nuova classificazione delle lavorazioni.

5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.

Il presupposto applicativo del provvedimento di nuova classificazione delle lavorazioni, previsto e disciplinato dall’articolo in esame, è il sopraggiungere di modifiche oggettive (variazione dell’attività aziendale già assicurata) che, pur non comportando la modifica dell’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie già disposto, determini l’applicazione di un diverso riferimento tariffario, corrispondente alla nuova attività.

Tale provvedimento va tenuto distinto dal provvedimento di rettifica della classificazione, previsto e disciplinato dai successivi articoli 16 e 17 delle Modalità, il cui comune presupposto applicativo è, invece, un precedente errore di classificazione.

Nei casi in esame, la nuova classificazione e la relativa tassazione decorrono dalla data di variazione dell’attività.

Va peraltro annotato che la variazione dell’attività può non comportare alcuna modifica classificativa qualora la nuova attività trovi riferimento nella medesima voce di quella svolta in precedenza.

5.c Determinazione dell’oscillazione.

In forza delle disposizioni dettate dall’articolo 11 in esame, qualora il nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie e la conseguente nuova classificazione delle lavorazioni siano determinati da una effettiva variazione dell’attività esercitata dall’azienda, dovrà procedersi, con la stessa decorrenza del provvedimento, alla nuova determinazione dell’oscillazione del tasso medio, ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle nuove Modalità, assumendo quale data d’inizio della nuova attività la data in cui è intervenuta la variazione. In tale caso, considerato che la variazione comporta la modifica del rischio assicurato, si terrà conto soltanto degli elementi relativi al nuovo inquadramento e della nuova classificazione delle lavorazioni.

Si precisa che, per i provvedimenti aventi decorrenza retroattiva anteriore al 1° gennaio 2000, la determinazione dell’oscillazione dovrà essere effettuata tenendo conto, per il periodo antecedente, delle disposizioni contenute nelle precedenti Modalità del 1988.

Qualora, invece, il nuovo inquadramento settoriale e la nuova classificazione tariffaria non siano dovuti ad effettive variazioni dell’attività esercitata dall’azienda (per cui, in effetti, non si ha alcuna variazione del rischio assicurato) il nuovo tasso applicato dovrà essere così determinato:

1.      se trattasi di attività iniziata da meno di un biennio, applicando al nuovo tasso medio nazionale (quello, cioè, relativo alla voce attribuita con il provvedimento di variazione) l’eventuale oscillazione (in aumento o in riduzione) in corso alla data della variazione stessa, fino al completamento del biennio;

2.      se trattasi di attività iniziata da oltre un biennio, bisogna ulteriormente distinguere tra:

·           l’oscillazione per andamento infortunistico, prevista dall’articolo 22 delle Modalità;

·           l’oscillazione per prevenzione, prevista dall’articolo 24 delle Modalità.

Ai fini dell’oscillazione per andamento infortunistico (art. 22 delle Modalità), dovrà procedersi al ricalcolo del tasso applicato tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa e del tasso medio nazionale relativo alla nuova voce.

L’oscillazione per prevenzione ex articolo 24 delle Modalità, invece, dovrà essere applicata nella misura già accordata fino al completamento dell’anno di riferimento.

Riguardo a tale ultima casistica, si ritiene utile fornire il seguente esempio.

Un’impresa artigiana, classificata quindi dall’I.N.P.S. nel Settore Artigianato, effettua “opere interessanti la sovrastruttura stradale” dal 1° gennaio 1998 (data d’inizio attività). Ai fini I.N.A.I.L., in attuazione del nuovo sistema tariffario l’impresa risulta conseguentemente inquadrata, con decorrenza 1° gennaio 2000, nella Gestione Artigianato e classificata alla voce 3322 (t.m. 80 per mille) della Tariffa Artigianato.

Con decorrenza 1° maggio 2001 l’impresa viene riclassificata dall’I.N.P.S. nel Settore Industria per avere assunto una forma societaria non compatibile con la natura d’impresa artigiana ai sensi della normativa vigente in materia di artigianato.

In questo caso, ai sensi delle succitate disposizioni l’I.N.A.I.L. è tenuto ad applicare, con decorrenza 1° maggio 2001, il nuovo inquadramento nella Gestione Tariffaria “Industria” e, con la stessa decorrenza, la voce 3322 della Tariffa Industria che, pur prevedendo la medesima attività della voce 3322 della Tariffa Artigianato, ha un tasso medio nazionale del 95 per mille (contro l’80 per mille della Tariffa Artigianato).

Tenuto conto che, per assunto, nell’ipotesi considerata l’attività in concreto esercitata dall’impresa non è variata (continua, cioè, a realizzare “opere interessanti la sovrastruttura stradale”), dovrà procedersi nel modo seguente:

·        l’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul nuovo tasso medio nazionale tenendo però conto dell’esperienza statistica pregressa, essendo rimasto invariato il rischio assicurato;

·      l’eventuale oscillazione per prevenzione in vigore al 30 aprile 2001 dovrà essere applicata, nella misura già riconosciuta, sul nuovo tasso medio nazionale (nell’ipotesi in esame, sul 95 per mille, invece che sull’80 per mille).

E’ necessario tuttavia avvertire che, per i particolari casi in cui l’attività esercitata dall’azienda sia da ricondurre in più voci della nuova Tariffa da applicare (ipotesi resa possibile dalla diversa struttura dei nomenclatori tariffari di settore), sarà necessario procedere al ricalcolo, oltre che dell’oscillazione per andamento infortunistico, dell’oscillazione per prevenzione, ove già accordata, considerato che la relativa misura - rapportata ai sensi dell’articolo 24 delle Modalità al numero dei lavoratori-anno - potrebbe risultare variata in dipendenza dello “scorporo” della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le diverse voci applicate. Per la trattazione di tali casi, si ritiene opportuno rinviare al successivo punto 6.e.

Si ritiene utile infine ribadire che, qualora l’attività dell’impresa sia invece iniziata da meno di un biennio, l’oscillazione eventualmente in vigore ai sensi degli articoli da 19 a 21 delle Modalità va sempre applicata in misura fissa del quindici per cento sul nuovo tasso medio nazionale individuato nel provvedimento di variazione. Nel caso di riferimento a più voci di Tariffa, l’eventuale oscillazione in vigore si applica su tutti i corrispondenti tassi medi.

5.d Provvedimenti d’ufficio.

I provvedimenti di nuovo inquadramento e di nuova classificazione devono essere adottati, con la decorrenza indicata nei precedenti punti, anche in assenza della relativa denuncia, previo accertamento dei presupposti applicativi sopra illustrati.

E’ utile rammentare che, nel caso di Datore di Lavoro inquadrato secondo la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., il nuovo inquadramento settoriale e la conseguente nuova classificazione possono essere disposti soltanto dietro conforme provvedimento di riclassificazione aziendale già adottato dall’I.N.P.S. ai sensi della succitata normativa.

Pertanto, qualora dagli accertamenti effettuati dall’I.N.A.I.L. risulti la probabile incongruità della classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. (e, quindi, del conseguente inquadramento I.N.A.I.L.), il caso dovrà essere tempestivamente segnalato alla competente Unità dell’I.N.P.S., nonché – se necessario – alla competente Commissione provinciale per l’Artigianato, per l’adozione dei provvedimenti di competenza. Con la medesima segnalazione dovrà essere richiesta la comunicazione dell’eventuale provvedimento di rettifica o, comunque, delle determinazioni assunte in merito.

Si ribadisce che, in mancanza del provvedimento di rettifica della classificazione aziendale formalmente adottato dall’I.N.P.S., non è consentito all’I.N.A.I.L. di effettuare alcuna modifica dell’inquadramento in essere.

5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.

L’articolo in esame prevede che, in caso di tardata o omessa presentazione della denuncia di variazione che abbia comportato la liquidazione ed il pagamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto, i relativi provvedimenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della denuncia di variazione. Sempre per il suddetto caso, si ritiene utile rammentare che l’eventuale provvedimento favorevole al Datore di Lavoro (nuovo inquadramento e /o nuova classificazione che comporti il pagamento di un minor premio) deve essere adottato anche d’ufficio qualora i relativi presupposti, in mancanza della relativa denuncia, emergano in sede di accertamenti ispettivi; il relativo provvedimento decorre dal primo giorno del mese successivo, considerato che tale atto rende inutile la successiva presentazione della denuncia del Datore di Lavoro.

Si rammenta peraltro che, qualora la tardata o omessa presentazione della denuncia abbia comportato, invece, la liquidazione ed il pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, i provvedimenti di nuovo inquadramento e/o di nuova classificazione decorrono dalla data della effettiva variazione, salvo il limite della prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, lett. b), della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nel caso, infine, di nuovo inquadramento e nuova classificazione disposti in forza di provvedimenti di riclassificazione aziendali emanati dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il nuovo inquadramento e la conseguente nuova classificazione hanno sempre effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’I.N.P.S. ai sensi delle citate disposizioni. Nel caso di decorrenza retroattiva, si applica il citato limite prescrizionale stabilito dall’art. 3, comma 9, lett. b), della Legge n. 335/1995.

5.f Motivazione e comunicazione del provvedimento.

Il provvedimento di nuovo inquadramento e/o di nuova classificazione deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e contenere:

·      la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto al nuovo inquadramento e/o alla nuova classificazione;

·      l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo nonché del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

6. Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalita’).

 6.a Premessa.

A seguito della introduzione del nuovo sistema tariffario articolato per Gestioni, l’eventuale inquadramento del Datore di Lavoro in una Gestione diversa da quella di competenza comporta, ai fini I.N.A.I.L., l’applicazione di una Tariffa diversa da quella effettivamente applicabile e, quindi, anche a parità di lavorazioni, una classificazione delle lavorazioni e relativa tassazione differenti da quelle effettivamente applicabili.

A rimedio, gli articoli 14 e 15 delle Modalità disciplinano la rettifica degli inquadramenti nelle Gestioni Tariffarie disposti in via definitiva dall’Istituto (sia direttamente sia in applicazione di provvedimenti di classificazione adottati dall’I.N.P.S.) prevedendo l’inquadramento nella pertinente Gestione Tariffaria e l’applicazione della classificazione delle lavorazioni (voce e relativo tasso medio) previsti dalla specifica Tariffa, con decorrenza dalla data di rettifica dell’inquadramento (v. punto 6.d.2).

6.b Disposizioni generali.

Il presupposto applicativo comune ai due articoli in esame è, quindi, il non esatto inquadramento disposto in via definitiva dall’I.N.A.I.L. . La sostanziale conseguenza della rettifica è, come sopra accennato, l’applicazione della classificazione delle lavorazioni e relativa tassazione previsti dalla specifica Tariffa della nuova Gestione d’inquadramento.

Ciò premesso, si ritiene utile chiarire che le disposizioni in parola non trovano pertanto applicazione:

·        qualora si debba procedere a rettifica di un precedente inquadramento provvisorio che risulti successivamente non conforme alla classificazione aziendale adottata dall’I.N.P.S.: in tale caso, si applicano le analoghe disposizioni contenute nell’articolo 3 delle Modalità (v. precedente punto 2.e);

·        qualora il nuovo inquadramento dipenda da variazioni oggettive o soggettive sopraggiunte all’inquadramento già disposto: in tale caso, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 delle Modalità (v. precedente punto 5).

6.c Avvio del procedimento.

Il procedimento di rettifica può essere avviato sia d’ufficio sia su domanda del Datore di Lavoro interessato.

Il procedimento d’ufficio è avviato ogni qualvolta risultino elementi tali da porre in dubbio la congruità dell’inquadramento già disposto.

Il procedimento a domanda è avviato su istanza presentata dal Datore di Lavoro, direttamente o a mezzo posta, alla Sede dell’I.N.A.I.L. territorialmente competente, intendendosi come tale esclusivamente la Sede dell’I.N.A.I.L. che gestisce la relativa P.A.T.

Nella istanza devono essere espressamente indicate le ragioni per le quali si ritiene errato l’inquadramento già disposto, fornendo, se necessario, la documentazione idonea a provare l'attività effettivamente eseguita. Nel caso di datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., la domanda deve indicare, a pena d’inammissibilità, la diversa classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989 o dell’articolo 3, comma 8, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Si evidenzia peraltro l’opportunità di provvedere, prima dell’eventuale definizione negativa della domanda, alla richiesta dei chiarimenti o delle integrazioni necessarie, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6.d Provvedimento di rettifica.

Il provvedimento di rettifica è adottato qualora sia accertato l’errore del precedente inquadramento definitivo.

Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L., l’accertamento del precedente errore d’inquadramento è rimesso alla esclusiva valutazione dell’I.N.A.I.L. e deve essere effettuato alla luce dei criteri d’inquadramento sopra illustrati (v. precedente punto 2).

Per i datori di lavoro inquadrati secondo la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., invece,  l’errore  d’inquadramento  deve  essere  comprovato da un provvedimento di classificazione aziendale emanato dall’I.N.P.S. ed incompatibile, secondo i criteri illustrati nel precedente punto 2.a, con l’inquadramento definitivo disposto dall’I.N.A.I.L..

Una volta accertato l’errore d’inquadramento, l’I.N.A.I.L. procede alla relativa rettifica, disponendo l’inquadramento del Datore di Lavoro nella pertinente Gestione Tariffaria e, di conseguenza, l’applicazione dei riferimenti classificativi previsti dalla specifica Tariffa e della relativa tassazione.

6.d.1 Motivazione del provvedimento.

Il provvedimento di rettifica deve essere adeguatamente motivato. La motivazione può ritenersi adeguata quando contenga la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alla rettifica (accertamenti effettuati; provvedimenti di classificazione o riclassificazione aziendale disposti dall’I.N.P.S., ecc.). L’obbligo in parola assume particolare rilievo in relazione ad eventuali impugnative di provvedimenti che, in ultima analisi, comportino una tassazione sfavorevole al Datore di Lavoro o il rigetto della domanda di rettifica.

Il provvedimento di rettifica deve essere tempestivamente comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo nonché del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

6.d.2 Decorrenza.

Per i datori di lavoro inquadrati direttamente dall’I.N.A.I.L. è stabilita la regola generale della irretroattività del provvedimento di rettifica, salvo casi eccezionali.

In particolare, il provvedimento di rettifica decorre:

·        dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al Datore di Lavoro, nel caso di provvedimento adottato d’ufficio;

·        dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata la domanda, nel caso di provvedimento adottato su domanda del Datore di Lavoro.

Sono però fatti salvi i seguenti casi, per i quali le Modalità prevedono la retrodatazione del provvedimento di rettifica alla data in cui l’esatto inquadramento doveva essere applicato:

a)      erronea o incompleta denuncia del Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)      erroneo inquadramento non addebitabile al Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In tali casi, è facoltà del Datore di Lavoro, ricorrendone i presupposti, di richiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile (si richiama, per tale ultimo aspetto, la circolare n. 13/99).

Nel caso di datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale dell’INPS, invece, il terzo comma degli articoli in esame stabilisce che il provvedimento di rettifica decorre sempre (e cioè sia nel caso di rettifica favorevole  al Datore di Lavoro, sia nel caso di rettifica  sfavorevole al

Datore di Lavoro stesso) dalla medesima data di decorrenza del provvedimento I.N.P.S. (adottato ai sensi dell’art. 49 Legge n. 88/1989 o dell’art. 8, comma 3, della Legge n. 335/1995) recepito in sede di rettifica dall’I.N.A.I.L. (artt.14, comma 3, e 15, comma 3). La disposizione in parola è finalizzata ad assicurare omogeneità di comportamenti tra i due Enti e ad evitare il possibile contenzioso derivante da valutazioni divergenti sul punto.

Nel richiamare  le precedenti direttive  ed istruzioni  in materia (v. tra  le altre le  circolari n. 32/1996, n. 1/1999 e n. 13/1999), si ritiene utile rammentare che in tutti i casi di decorrenza retroattiva della rettifica:

·        la richiesta dei maggiori premi dovuti non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale;

·        il rimborso dei maggiori premi versati non può oltrepassare il suddetto limite quinquennale, salvi i casi d’indebito oggettivo.

6.e Ricalcolo del tasso applicabile.

Come detto precedentemente, nei casi di rettifica dell’inquadramento settoriale, pur verificandosi sul piano formale una variazione della classificazione applicata, determinata dall’applicazione dei riferimenti classificativi della diversa Tariffa individuata in sede di rettifica, non si ha alcuna modifica del rischio assicurato in quanto la lavorazione effettivamente svolta dall’azienda è rimasta immutata nel tempo.

In tali casi, pertanto, il tasso applicato sarà determinato nel modo seguente:

1.      se trattasi di attività iniziata da meno di un biennio, applicando al tasso medio nazionale individuato in sede di rettifica l’eventuale oscillazione (in aumento o in riduzione) in vigore nel periodo oggetto di rettifica, fino al completamento del biennio;

2.      se trattasi di attività iniziata da oltre un biennio, bisogna ulteriormente distinguere tra:

§         l’oscillazione per andamento infortunistico, prevista dall’articolo 22 delle Modalità;

§         l’oscillazione per prevenzione, prevista dall’articolo 24 delle Modalità.

Ai fini dell’oscillazione per andamento infortunistico (art. 22 delle Modalità), dovrà procedersi al ricalcolo del tasso applicato tenendo conto sia dell’esperienza statistica pregressa (il rischio assicurato, infatti, non è variato) sia del tasso medio nazionale relativo alla voce individuata in sede di rettifica.

L’oscillazione per prevenzione ex articolo 24 delle Modalità, invece, dovrà essere applicata al nuovo tasso nella misura eventualmente già accordata per il periodo oggetto di rettifica qualora anche i parametri utili per la relativa determinazione (numero dei lavoratori-anno) siano rimasti immutati.

Al riguardo, si ritiene utile fornire il seguente esempio.

Un’impresa artigiana operante da oltre un biennio, classificata dall’I.N.P.S. nel Settore Artigianato già in data antecedente il 1° gennaio 2000, effettua “opere interessanti la sovrastruttura stradale”. In esito a successivi accertamenti, risulta che l’impresa è stata erroneamente inquadrata, ai fini I.N.A.I.L., nella Gestione Industria, alla voce 3322 (t.m. 95 per mille). Sulla base delle disposizioni in esame, l’I.N.A.I.L. è tenuto a disporre, con decorrenza 1° gennaio 2000, la rettifica dell’inquadramento nella Gestione Artigianato e, di conseguenza, ad applicare, con la stessa decorrenza, la voce 3322 della Tariffa Artigianato che, pur prevedendo la medesima attività della voce 3322 della Tariffa Industria, ha un tasso medio nazionale dell’80 per mille (contro il 95 per mille della Tariffa Industria).

Tenuto conto che, per assunto, l’attività svolta in concreto dall’impresa è rimasta immutata nel tempo (l’impresa, cioè, ha sempre realizzato “opere interessanti la sovrastruttura stradale”), si dovrà procedere nel modo seguente:

§         l’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale individuato in sede di rettifica, tenendo però conto dell’esperienza statistica pregressa, essendo rimasto invariato il rischio assicurato;

§         l’eventuale oscillazione per prevenzione in vigore nel periodo oggetto di rettifica dovrà essere applicata, nella misura già riconosciuta, sul tasso medio nazionale individuato in sede di rettifica (nell’ipotesi in esame, sull’80 per mille, invece che sul 95 per mille).

Fermo restando il succitato principio, finalizzato a conservare le oscillazioni già riconosciute all’impresa in relazione sia alle misure di sicurezza e prevenzione sia all’andamento infortunistico, va tuttavia precisato che, in particolari casi, e cioè qualora il passaggio da una Gestione ad un’altra comporti l’applicazione di più voci di Tariffa in sostituzione dell’unica voce precedentemente applicata dovrà procedersi nel modo seguente:

·        il ricalcolo dell’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere effettuato tenendo anche conto della ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci applicate in sede di rettifica;

·        la misura dell’eventuale oscillazione per prevenzione, variabile in relazione al numero dei lavoratori-anno, dovrà essere ricalcolata tenendo conto della ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci applicate in sede di rettifica.

A chiarimento di tale ultima casistica, si illustra il seguente esempio.

Un’impresa che effettua da oltre un biennio attività di conservazione e prima lavorazione del legno è stata inquadrata dall’I.N.A.I.L., con decorrenza 1° gennaio 2000, nella Gestione Terziario e classificata alla voce 5100 (t.m. 106 per mille).

In esito a successivi accertamenti, risulta che la stessa impresa è invece classificata dall’I.N.P.S., già in data antecedente al 1° gennaio 2000, nel Settore Industria.

Sulla base delle disposizioni in esame, l’I.N.A.I.L. è tenuto a disporre, con decorrenza 1° gennaio 2000, la rettifica dell’inquadramento nella Gestione Industria e, di conseguenza, ad applicare, con la stessa decorrenza, i riferimenti classificativi della Tariffa Industria.

In tale caso, considerato che, a seguito della settorializzazione del sistema tariffario, il succitato riferimento classificativo della Tariffa Terziario (gruppo 5100) è invece articolato, nella Tariffa Industria, in più voci, potrebbero verificarsi le due seguenti ipotesi:

1.      l’attività svolta dall’azienda rientra in un'unica voce della Tariffa Industria (ad esempio, voce 5111, t.m. 130 per mille);

2.      l’attività svolta dall’azienda comprende diverse lavorazioni principali previste in più voci della Tariffa Industria (ad esempio, 5111, t.m. 130 per mille, e 5112, t.m. 82 per mille).

La prima ipotesi ricade nella casistica sopra illustrata: pertanto, l’oscillazione per andamento infortunistico deve essere ricalcolata tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa e del nuovo tasso medio (nell’esempio di cui sopra, 130 per mille invece che 106 per mille); l’impresa conserva l’eventuale oscillazione per prevenzione nella misura spettante nel periodo oggetto di rettifica, oscillazione che deve essere però applicata sul tasso medio nazionale individuato in sede di rettifica (130 per mille invece che 106 per mille).

Nella seconda ipotesi, invece, l’oscillazione per andamento infortunistico deve essere ricalcolata, per ciascuna voce applicata in sede di rettifica, tenendo conto della conseguente ripartizione tra le voci applicate (nell’esempio sopra riportato tra le voci 5111 e 5112):

Ø      della massa salariale complessiva;

Ø      degli eventuali casi indennizzati.

Sempre nella suddetta seconda ipotesi, l’impresa conserva il diritto alla riduzione per prevenzione eventualmente già riconosciuta, ma le relative misure dovranno essere ricalcolate per ciascuna voce applicata in sede di rettifica tenendo conto del numero di lavoratori-anno derivante dalla ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le diverse voci.

E’ superfluo infine rammentare che, nell’esempio sopra riportato, qualora l’attività dell’impresa sia invece iniziata da meno di un biennio, il ricalcolo non va effettuato per l’oscillazione eventualmente in vigore ai sensi degli articoli da 19 a 21 delle Modalità, considerato che quest’ultima va sempre applicata in misura fissa del quindici per cento (nell’esempio sopra riportato, va quindi applicata sui tassi medi delle voci 5111 e 5112).

6.f Istruzioni operative.

Le nuove disposizioni in materia di rettifica trovano applicazione dal 1° gennaio 2000, data di entrata in vigore delle nuove Tariffe dei premi e delle relative Modalità.

Alla luce di ciò, tutti i provvedimenti di rettifica emanati dal 1° gennaio 2000 devono essere conformi alle disposizioni stesse, anche se relativi a periodi precedenti a detta data o susseguenti a verbali di accertamento anteriori alla data stessa.

Pertanto, gli eventuali provvedimenti di rettifica emessi a decorrere dalla data sopra indicata (1° gennaio 2000) ma prima della data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 12 dicembre 2000 dovranno essere rivisti secondo le nuove disposizioni. Allo stesso modo dovrà procedersi, ovviamente, nel caso di provvedimenti di rettifica emanati successivamente alla data di pubblicazione sulla G.U. del citato D.M. ma non conformi alle nuove disposizioni.

Considerata la generale irretroattività dei provvedimenti di rettifica, si raccomanda la tempestiva emanazione e comunicazione dei provvedimenti stessi, tenuto conto che l’eventuale ritardo comporterà la perdita definitiva delle maggiori somme spettanti all’Istituto.

7. Rettifica della classificazione delle lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).

7.a Disposizioni generali.

Gli articoli 16 e 17 delle Modalità disciplinano i casi in cui, fermo restando l’inquadramento tariffario già disposto, debba procedersi alla rettifica di un precedente errore di classificazione delle lavorazioni assicurate.

Le disposizioni in parola non trovano applicazione qualora debba invece procedersi a nuova classificazione delle lavorazioni, a seguito di variazioni sostanziali dell’attività assicurata sopraggiunte alla classificazione precedentemente disposta. In tali casi, si applicano infatti le disposizioni contenute nell’articolo 11 delle Modalità, illustrate al precedente punto 5.

Va precisato, peraltro, che qualora debba procedersi alla rettifica sia dell’inquadramento tariffario sia della classificazione delle lavorazioni trovano applicazione le disposizioni sub 6.

7.b Avvio del procedimento.

Il procedimento di rettifica può essere avviato sia d’ufficio sia su domanda del Datore di Lavoro interessato.

Il procedimento d’ufficio è avviato ogni qualvolta risultino elementi tali da porre in dubbio la congruità della classificazione delle lavorazioni già disposta.

Nel procedimento a domanda, l’istanza di rettifica deve essere presentata alla Sede dell’I.N.A.I.L. territorialmente competente, intendendosi come tale esclusivamente la Sede dell’I.N.A.I.L. che gestisce la relativa P.A.T..

Nella domanda devono essere espressamente indicate le ragioni per le quali si ritiene errata la classificazione già disposta, fornendo, se necessario, la documentazione idonea a comprovare l'errore classificativo.

La domanda non motivata deve essere respinta, salvo nelle ipotesi di particolare rilevanza, per le quali si ritenga di disporre accertamenti finalizzati all’eventuale rettifica d'ufficio.

7.c Provvedimento.

Una volta accertato il precedente errore classificativo, l’I.N.A.I.L. procede alla relativa rettifica disponendo l’applicazione della nuova voce  e della relativa tassazione.

Il provvedimento di rettifica deve essere adeguatamente motivato. La motivazione può ritenersi adeguata quando contenga la esauriente indicazione dei motivi per i quali si è proceduto alla rettifica. L’obbligo in parola assume particolare rilievo in relazione ad eventuali impugnative di provvedimenti che, in ultima analisi, comportino una tassazione sfavorevole al Datore di Lavoro o il rigetto della domanda di rettifica.

Il provvedimento di rettifica deve essere tempestivamente comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo  nonché del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

7.d Decorrenza.

A differenza del precedente sistema, le nuove Modalità introducono la regola generale della irretroattività del provvedimento di rettifica, salvo casi eccezionali.

In particolare, il provvedimento di rettifica decorre:

¨      dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento al Datore di Lavoro, nel caso di provvedimento adottato d’ufficio;

¨      dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata la domanda, nel caso di provvedimento adottato su domanda del Datore di Lavoro.

La retrodatazione del provvedimento alla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata è consentita solo nei seguenti casi:

a)      erronea o incompleta denuncia del Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto; si applicano in tali casi anche le sanzioni previste per l’erronea o incompleta denuncia;

b)      erronea classificazione non addebitabile al Datore di Lavoro che abbia comportato il versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. In tali casi, è facoltà del Datore di Lavoro, ricorrendone i presupposti, di richiedere l’applicazione dell’articolo 2033 del codice civile.

Nel richiamare le  precedenti direttive ed istruzioni sul  punto (v., tra le  altre,  circolari      n. 32/1996, n. 1/1999 e n. 13/1999), si rammenta che nel caso di decorrenza retroattiva del provvedimento:

¨      la richiesta dei maggiori premi dovuti non può oltrepassare il limite della prescrizione quinquennale;

¨      il rimborso dei maggiori premi versati non può oltrepassare il suddetto limite quinquennale, salvi i casi d’indebito oggettivo.

Data la valenza generale del principio della irretroattività del provvedimento, si ritiene utile precisare che la retrodatazione del provvedimento potrà essere applicata soltanto qualora risulti debitamente comprovata la ricorrenza dei presupposti indicati nelle succitate lettere a) e b).

La ricorrenza dei presupposti in parola, peraltro, dovrà trovare congrua esposizione nella parte motivazionale del provvedimento.

Resta da precisare, infine, che qualora la rettifica riguardi periodi anteriori al 1° gennaio 2000, il relativo riferimento classificativo deve essere ovviamente individuato nella Tariffa dei premi vigente nel periodo stesso, e cioè nella Tariffa unica del 1988.

7.e  Voci di nuova istituzione.

Alla luce delle suddette disposizioni, si segnala che la decorrenza del provvedimento di rettifica della classificazione delle lavorazioni che comporti l’applicazione di voci di nuova istituzione (non operata in sede di prima applicazione delle nuove Tariffe) deve essere così determinata:

a)      nel caso di rettifica d’ufficio (art. 16, comma 2, Modalità):

·        dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione del provvedimento, se   sfavorevole al Datore di Lavoro;

·            dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata (trattandosi di nuova voce, dal 1°gennaio 2000), se favorevole al Datore di Lavoro;

b)      nel caso di rettifica a domanda (art. 17, comma 2, Modalità):

·        dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza, se sfavorevole al Datore di Lavoro;

·        dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata (trattandosi di nuova voce, dal 1°gennaio 2000), se favorevole al Datore di Lavoro.

Considerata l’irretroattività dell’eventuale rettifica sfavorevole al Datore di Lavoro (irretroattività che rende peraltro inverosimile la specifica domanda di rettifica da parte del Datore di Lavoro), si raccomanda l’urgente adozione di tutte le iniziative finalizzate alla rettifica d’ufficio delle classificazioni errate.

Per i particolari aspetti riguardanti le oscillazioni del tasso medio, si rimanda alle istruzioni impartite nel successivo punto 7.f, nn. 1, 2 e 3, rilevando che anche nelle ipotesi in esame non si ha alcuna variazione del rischio assicurato.

7.f Ricalcolo del tasso applicabile.

Ai sensi delle disposizioni in esame, la rettifica della classificazione delle lavorazioni comporta, con la stessa decorrenza del provvedimento, la rideterminazione dell’oscillazione del relativo tasso medio ai sensi degli articoli da 19 a 25. Per i casi in cui la rettifica della classificazione derivi dalla rettifica dell’inquadramento settoriale, si rimanda al precedente punto 6.e.

In linea generale, considerato che il provvedimento di rettifica è determinato, nei casi in esame, da un precedente errore di classificazione, e non dalla variazione di elementi influenti sulla natura del rischio assicurato, la   rideterminazione delle oscillazioni deve  essere effettuata tenendo

conto sia della pregressa situazione dell’azienda in materia di sicurezza e prevenzione (ai fini delle oscillazioni di cui agli artt. 19-21 e 24) sia dell’esperienza statistica concernente la classificazione precedentemente in vigore (ai fini dell’oscillazione di cui all’art. 22).

Sul piano operativo, si fa presente quanto segue.

1. Nei casi in cui in sede di rettifica sia individuata una nuova voce in sostituzione di altra voce in precedenza applicata:

·        l’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale relativo alla voce applicata in sede di rettifica tenendo però conto dell’esperienza statistica pregressa;

·        l’eventuale oscillazione per prevenzione dovrà essere applicata, nella misura già riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, sul nuovo tasso medio nazionale, a meno che la rettifica comporti la classificazione in un diverso Grande Gruppo e – in conseguenza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 4, lett. b), delle Modalità – una dimensione aziendale per la quale è prevista una diversa misura di riduzione. In tale caso, la riduzione è concessa, sempre sul nuovo tasso medio nazionale, nella misura prevista in rapporto alla rideterminata dimensione aziendale.

2. Nei casi in cui in sede di rettifica siano individuate due o più voci in sostituzione della voce in precedenza applicata:

·        l’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata, per ciascuna voce applicata in sede di rettifica, sui relativi tassi medi nazionali tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa e della conseguente ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci stesse;

·        l’impresa conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione post-biennio eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, ma le relative misure dovranno essere ricalcolate tenendo conto della conseguente ripartizione della massa salariale complessiva e degli eventi indennizzati tra le voci stesse;

·        l’impresa conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione del primo biennio eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica: la relativa misura si applica a tutte le voci applicate in sede di rettifica.

3. Nei casi in cui in sede di rettifica sia individuata un’unica voce in sostituzione di una o più voci in precedenza applicate:

·        l’oscillazione per andamento infortunistico dovrà essere ricalcolata sul tasso medio nazionale della voce individuata in sede di rettifica tenendo conto dell’esperienza statistica pregressa e della conseguente confluenza nell’unica voce delle relative masse salariali e degli eventi indennizzati;

·        l’impresa conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione post-biennio eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica, ma la relativa misura dovrà essere ricalcolata tenendo conto della conseguente confluenza nell’unica voce delle relative masse salariali e degli eventi indennizzati;

·        l’impresa conserva il diritto all’oscillazione per prevenzione del primo biennio eventualmente riconosciuta per il periodo oggetto di rettifica: la relativa misura si applica alla sola voce applicata in sede di rettifica.

7.g Istruzioni operative.

Le nuove disposizioni trovano applicazione dal 1° gennaio 2000. Alla luce di ciò, richiamate le istruzioni di cui al precedente punto 6.f, si dispone che gli eventuali provvedimenti di rettifica emessi a decorrere da tale data ma prima della data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 12 dicembre 2000 siano tempestivamente rivisitati e, se necessario, riformulati ai sensi delle nuove disposizioni.

Considerata la generale irretroattività dei provvedimenti, si ribadisce l’esigenza di pervenire alla tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti di rettifica.

8. Oscillazione dei tassi (Artt. 19-25 Modalità).

Le nuove Modalità introducono un sistema di oscillazione dei tassi aziendali parzialmente innovativo  rispetto  a quello previgente. Le principali novità riguardano le oscillazioni successive al primo biennio di attività che, in armonia con i principi ed i criteri generali indicati nella legislazione di riforma, risultano finalizzate a conferire specifico ed autonomo risalto alle iniziative assunte dal Datore di Lavoro in tema di sicurezza e prevenzione.

Nel rinviare alle istruzioni impartite con lettera di questa Direzione Generale del 12 febbraio 2000, si procede, di seguito, alla esposizione degli aspetti più significativi del nuovo sistema.

8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (Artt. 19, 20, 21, 25 Modalità).

Per il primo biennio di attività le Modalità confermano la previsione di una oscillazione in riduzione o in aumento, in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione aziendale per quanto concerne l’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

8.a.1 Oscillazione in riduzione.

La riduzione è riconosciuta al Datore di Lavoro che sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Le nuove Modalità prevedono la presentazione di motivata istanza corredata degli elementi, notizie ed indicazioni definiti a tal fine dall’I.N.A.I.L.

La domanda deve essere formulata utilizzando gli appositi moduli, differenziati per tipologia di attività (“Mod. OT/20/01”, per le aziende in generale o “Mod. OT/20/02”, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante), da compilare secondo le istruzioni contenute nelle relative “Guide”.

Se contestuale alla denuncia dei lavori, la domanda deve essere presentata alla Sede dell’Istituto presso cui è presentata la denuncia dei lavori. Se formulata successivamente, ma non oltre il primo biennio di attività, la domanda deve essere spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede dell’I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente.

L’istruttoria e la definizione delle domande compete alla Sede nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente. Nel caso di azienda con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti, la competenza è determinata, per ciascuna domanda, seguendo il predetto criterio territoriale. Nel caso di P.A.T. accentrata (anche di fatto), è competente la Sede “accentrante”.

Il requisito in parola s’intenderà comprovato – salva successiva verifica - qualora nel modulo di domanda risulti resa la relativa dichiarazione e contrassegnate, in particolare, tutte le caselle attestanti la realizzazione degli adempimenti elencati.

In caso di accoglimento la riduzione decorre:

·        dalla data di inizio dei lavori, in caso di presentazione contestuale ad una denuncia dei lavori presentata nei termini;

·        dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, negli altri casi (la relativa data dovrà essere indicata, in questi casi, a pag. 2 del Modulo di domanda, aggiungendo nello spazio sottostante alla parola DICHIARA la seguente dicitura “che a far data dal _______________”).

La riduzione resta in vigore sino al 31 dicembre dell’anno in cui si completa il primo biennio di attività, per cui la domanda non deve essere ripetuta entro il predetto periodo di vigenza.

Qualora, successivamente, risulti la mancanza del suddetto requisito, le Modalità prevedono l’annullamento della riduzione e l’applicazione dell’aumento previsto dall’articolo 21, nonché la richiesta delle integrazioni dei premi dovuti e l’applicazione delle vigenti sanzioni.

Si ritiene utile rammentare che la mancanza del requisito in parola deve risultare da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia.

Va precisato che i relativi provvedimenti, sia di accoglimento sia di rigetto della domanda, sia di successivo annullamento, devono essere debitamente motivati e devono essere tempestivamente comunicati al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, va richiamato l’obbligo di ciascuna Sede I.N.A.I.L. di trasmettere agli Organi di vigilanza competenti (Direzioni Provinciali del Lavoro, AA.SS.LL. e Vigili del fuoco), a cadenza semestrale, l’elenco delle aziende alle quali sia stata applicata la riduzione in parola.

Si segnala che, in mancanza di espresse previsioni nella norma in esame, il termine per la definizione della istanza rimane fissato in “30 giorni dalla data di ricezione della domanda”, termine già previsto dalle “Norme di attuazione per i servizi agli utenti”, approvate ai sensi della Legge n.241/1990, diffuse con circolare n. 26 del 21 maggio 1992.

Nel caso d’inutile decorso del suddetto termine, si ritiene applicabile l’articolo 7 della Legge n. 533/1973, secondo il quale la istanza deve intendersi respinta ad ogni effetto di Legge (silenzio-rifiuto).

Sul piano del contenzioso, si rileva che, alla luce del citato D.P.R. n. 314/2001, sia in caso di provvedimento espresso di rigetto sia in caso di silenzio-rifiuto, è ammissibile il ricorso alla Sede dell’I.N.A.I.L. nel termine di 30 giorni decorrenti:

·        dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel caso di provvedimento espresso;

·        dalla inutile scadenza del termine per decidere la istanza, nel caso di silenzio-rifiuto.

Alla luce delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Legge n. 241/1990, illustrate nella succitata circolare n. 26/1992, si ribadisce infine l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo di cui al presente punto con l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dalla scadenza del termine per la configurazione del silenzio-rifiuto.

8.a.2 Oscillazione in aumento.

L’oscillazione in aumento, sempre nella misura fissa del quindici per cento, è applicata d’ufficio qualora da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia risulti la mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Anche per tali casi, si richiama l’obbligo di trasmettere agli Organi di vigilanza competenti, a cadenza semestrale, l’elenco delle aziende alle quali sia stato applicato l’aumento in parola.

8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di attività (Artt. 22, 23, 24).

Per il periodo successivo al primo biennio di attività il nuovo sistema prevede due distinte oscillazioni.

8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.

La prima oscillazione è legata all’andamento infortunistico e determina l’aumento o la riduzione del tasso medio di Tariffa in percentuale variabile in relazione al tasso specifico e alla dimensione della singola azienda (articoli 22 e 23).

L’oscillazione in parola opera sostanzialmente come nel sistema previgente, rispetto al quale va però segnalata l’intervenuta abrogazione delle disposizioni che consentivano – comunque - il riconoscimento della riduzione massima del 15% in caso di totale assenza di infortuni nel periodo di osservazione e di osservanza delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro.

In merito ai criteri di calcolo del tasso specifico aziendale, va evidenziato peraltro che, nell’ambito del terzo comma dell’articolo 22, è stato espressamente chiarito che gli oneri presunti - c.d. riserva sinistri – “sono calcolati a stima su base nazionale ed attribuiti alle singole posizioni assicurative con criterio statistico attuariale”.

Tale nuova formulazione consente di superare il dubbio interpretativo sorto nella vigenza delle precedenti Tariffe, risolvendo in senso affermativo la questione se la riserva sinistri debba essere inclusa nel calcolo del tasso specifico aziendale anche nell’ipotesi in cui nell’azienda e nel periodo considerato non siano stati denunciati infortuni o malattie professionali.

Al riguardo, si ritiene infine utile segnalare che la questione in parola è stata recentemente definita in senso positivo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 7853 dell’11 giugno 2001) anche in relazione al periodo precedente all’entrata in vigore delle nuove Modalità.

8.b.2 Oscillazione per prevenzione.

La seconda oscillazione prevede la riduzione del tasso medio di Tariffa in misura fissa pari al:

q       10 per cento per le aziende fino a 500 lavoratori/anno;

q       5 per cento per le altre.

L’accesso è riservato ai Datori di Lavoro che:

·        al 31 dicembre dell’anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda siano in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro (c.d. “pre-requisiti”);

·        nell’anno solare precedente quello cui si riferisce la domanda abbiano effettuato almeno tre interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, di cui almeno uno relativo alla informazione e formazione dei lavoratori.

Anche per la riduzione in parola, deve essere presentata specifica domanda, da formulare utilizzando gli appositi moduli (“Mod. OT/24/01”, per le aziende fino a dieci addetti; “Mod. OT/24/02”, per le aziende con più di dieci addetti; “Mod. OT/24/03”, per i cantieri temporanei o mobili; “Mod. OT/24/04”, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante) compilati secondo le istruzioni contenute nelle relative “Guide”.

La domanda deve essere presentata, a pena d’inammissibilità, alla Sede dell’I.N.A.I.L. nel cui territorio è ubicata l’azienda richiedente entro il 31 gennaio dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Si ritiene, comunque, possa considerarsi valida la domanda presentata o comunque pervenuta entro il predetto termine presso qualsiasi Unità operativa dell’Istituto. In tal caso, l’Unità ricevente provvederà nel più breve termine a trasmettere la domanda stessa alla Sede territorialmente competente. Nel caso di domanda spedita a mezzo del servizio postale, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

All’istruttoria e alla definizione della domanda di riduzione provvede la Sede territorialmente competente (v. precedente punto 8.a.1), secondo i criteri e le modalità indicati nella succitata lettera d’istruzioni del 12 febbraio 2001, che – in linea di principio e salva verifica - prevedono la validità delle dichiarazioni rese dal Datore di Lavoro nell’ambito del modulo di domanda.

Il relativo provvedimento, sia di accoglimento sia di rigetto della domanda, debitamente motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

L’eventuale riduzione avrà effetto per l’anno in corso alla data di presentazione della domanda e potrà essere applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno (ad esempio, per l’anno 2002 la domanda è presentata entro il 31 gennaio 2002 in relazione agli interventi di miglioramento effettuati nel 200l; in caso di accoglimento della domanda, la riduzione spettante sarà applicata in sede di regolazione del premio 2002, e quindi in sede di autoliquidazione 2002-2003).

Si ricorda, infine, che, qualora successivamente all’accoglimento della domanda di riduzione risulti la mancanza dei presupposti stabiliti per il relativo riconoscimento, dovrà procedersi all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

Il termine per la definizione della istanza di riduzione ex art. 24 delle nuove Modalità è fissato dallo stesso articolo in 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, a conferma del termine già previsto dalle succitate “Norme di attuazione per i servizi agli utenti”.

Nel caso d’inutile decorso del suddetto termine, si ritiene anche in questo caso applicabile il citato art. 7 della Legge n. 533/1973, secondo il quale la istanza deve intendersi respinta ad ogni effetto di Legge (silenzio-rifiuto).

In caso di provvedimento espresso di rigetto e in caso di silenzio-rifiuto, è ammissibile il ricorso al Consiglio di Amministrazione dell’I.N.A.I.L.,  oggi disciplinato dal menzionato D.P.R. n. 314/2001, nel termine di 30 giorni decorrenti:

·        dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel caso di provvedimento espresso;

·        dalla inutile scadenza del termine per decidere la istanza, nel caso di silenzio-rifiuto.

Anche per tali ipotesi, si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della Legge n. 241/1990, illustrate nella circolare n. 26 del 21 maggio 1992, per ribadire l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo di cui al presente punto con l’adozione di un provvedimento espresso, indipendentemente dalla scadenza del termine per la configurazione del silenzio-rifiuto.

8.c Questioni particolari.

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si ritengono opportune le seguenti precisazioni.

a) La regolarità contributiva ed assicurativa, richiesta per accedere alla riduzione prevista dall’articolo 24 delle Modalità, si riferisce agli adempimenti contributivi e assicurativi verso l’I.N.A.I.L. e non anche verso l’I.N.P.S..

b) Il requisito della regolarità contributiva e assicurativa deve sussistere alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda (ad es., 31 dicembre 2000 per la domanda 2001). Esso, pertanto, si intende realizzato se il Datore di Lavoro ha sanato, entro l’anno precedente a quello in cui presenta la domanda di riduzione, le irregolarità accertate per gli anni precedenti, nel limite della prescrizione quinquennale (quelle relative a periodi precedenti, non sanabili per l’intervenuta prescrizione, non assumono ovviamente alcuna rilevanza). Pertanto, ad es. per le domande presentate nel 2001, la eventuale irregolarità deve essere stata sanata entro il 31 dicembre 2000, sempre che sia stata trasmessa regolare richiesta da parte dell’Istituto.

c) Nel caso di ricorsi proposti ai sensi dell’articolo 45 del T.U. n. 1124/1965 e, attualmente, del D.P.R. n. 314/2001, il requisito della regolarità contributiva e assicurativa deve intendersi sussistente per il Datore di Lavoro che:

v     abbia presentato, nel termine e con le modalità previste dalle succitate disposizioni, ricorso alla Sede o al Consiglio di Amministrazione dell’I.N.A.I.L.;

v     abbia provveduto al versamento dei premi di assicurazione nella misura stabilita dall’art. 45, comma 2, del citato T.U. n. 1124/1965 ( … il Datore di lavoro deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di Tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso …).

Va inoltre precisato che, in caso di esito sfavorevole del contenzioso:

v     il versamento del relativo conguaglio e delle dovute maggiorazioni nel termine prescritto non determina l’insorgere di alcuna “irregolarità”;

v     il mancato versamento del relativo conguaglio e delle dovute maggiorazioni determina “irregolarità” soltanto dalla data di infruttuosa scadenza del termine prescritto per tale pagamento, ma non retroagisce al periodo precedente.

Nelle ipotesi in esame, infatti, è la norma stessa a stabilire che, prima dell’eventuale decisione sfavorevole, il versamento dei premi di assicurazione deve essere effettuato, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di Tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza maggiorata ai sensi di legge.

d) Con riferimento alla presentazione delle domande di oscillazione, si precisa che, se la ditta presenta, nei termini, domanda su modello errato, va considerata presentata nei termini la nuova istanza su modello corretto.

e) Nel caso di domande di riduzione debitamente compilate ma mancanti della “contrassegnazione”, nell’ambito degli appositi Moduli, di una o più caselle relative agli interventi obbligatori (c.d. requisito ex art. 20 Modalità e “pre-requisito” ex art. 24 Modalità), si richiamano le istruzioni impartite da questa Direzione Generale, Direzione Centrale Rischi - con lettera in data 1° ottobre 2001.

f) La misura della riduzione applicabile ai sensi del comma 1 dell’articolo 24 delle Modalità (10% o 5%) deve essere individuata per singola voce, sulla base del numero di lavoratori - anno relativi alla voce stessa. Nel caso di P.A.T. a più voci, quindi, la determinazione deve essere effettuata separatamente per ognuna delle voci inserite all’interno della P.A.T., considerando soltanto il numero di lavoratori - anno relativi a ciascuna voce. A titolo esemplificativo, è pertanto possibile che la medesima Azienda abbia diritto ad una riduzione in misura pari al 5% per una voce con oltre 500 lavoratori-anno ed in misura pari al 10% per una voce con numero di lavoratori-anno non superiore a 500. Nel caso di posizioni assicurative “migrate” con tasso ponderato, il numero dei lavoratori –anno è ovviamente quello relativo alla P.A.T.

g) Con riferimento alle domande di riduzione ai sensi dell’articolo 24 delle Modalità, poiché l’articolazione dei moduli in forma di questionari non sempre consente la precisa individuazione dell’intervento effettuato, è possibile che, a fronte di interventi ripetuti o analoghi nel corso di anni consecutivi, le aziende contrassegnino le medesime caselle del questionario con riferimento ad interventi differenti da quelli effettuati nel corso dell’anno precedente (interventi formativi specifici su maestranze afferenti a reparti diversi; miglioramento di macchinari diversi). In tali casi l’istanza è da considerarsi comunque ammissibile in linea di principio, fermo restando l’eventuale riscontro in sede tecnica.

h) Sempre con riferimento alle domande di riduzione ai sensi dell’articolo 24 delle Modalità, nel ribadire che il numero complessivo di caselle da contrassegnare annualmente rimane invariato (tre di cui almeno una nella sezione Informazione e Formazione), si riporta di seguito un elenco delle fattispecie che, assicurando di per sé un elevato livello di attenzione alle problematiche di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il permanere negli anni successivi dell’effetto positivo degli interventi attuati, consentono al datore di lavoro di contrassegnare la stessa casella per un numero di anni superiore ad uno:

1.    interventi di sostituzione globale degli impianti o delle macchine o delle attrezzature di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto o comunque ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;

2.    interventi di miglioramento, ai fini della sicurezza e dell’igiene (ad es. insonorizzazione, abbattimento polveri, fumi, gas e vapori, ecc.), di tutti gli impianti o di tutte le macchine o di tutte le attrezzature di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto o comunque ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio;

3.    interventi di miglioramento, ai fini della sicurezza e dell’igiene, di tutti gli ambienti di lavoro di un’unità operativa aziendale o di un reparto produttivo fisicamente distinto o comunque ben caratterizzabile sotto il profilo del rischio (ad es. microclima, illuminazione, ecc.);

4.    interventi per il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza o di gestione ambientale di cui l’azienda si è dotata negli anni precedenti.

Le istruzioni impartite nei punti g) ed h) integrano quelle contenute nella lettera di questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - del 13 dicembre 2001.

9. Contenzioso amministrativo (Art. 26 e 27 Modalità D.P.R. 14 maggio 2001, N. 314).

Con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 314, pubblicato sulla G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, è stato approvato il nuovo Regolamento per la trattazione e la decisione dei ricorsi in materia di applicazione delle Tariffe dei premi.

Il succitato decreto – finalizzato in primo luogo a semplificare, nell’ottica indicata dalla Legge n. 59/1997, la normativa previgente - ha introdotto rilevanti e significative innovazioni nella materia di cui trattasi. Tali innovazioni sono state illustrate con lettera di questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - del 17 settembre 2001, con la quale, pur con riserva di successivi approfondimenti, sono state altresì impartite le prime istruzioni finalizzate alla puntuale applicazione del decreto in parola.

A seguito di un più approfondito esame di taluni aspetti problematici della nuova normativa, che ha coinvolto sia l’Avvocatura Generale dell’Istituto sia il Ministero del Lavoro, ed a scioglimento della precedente riserva, si richiamano di seguito gli aspetti salienti della nuova normativa e si forniscono le seguenti istruzioni operative.

9.a Ambito di applicazione.

Il succitato Regolamento, in vigore dal 18 agosto 2001, prevede espressamente l’abrogazione dell’articolo 26 delle Modalità, contenente la disciplina del contenzioso amministrativo avverso i provvedimenti di applicazione delle Tariffe dei premi, nonché di alcune disposizioni del T.U. n. 1124/1965 afferenti la medesima materia (v. art. 5 D.P.R. n. 314/2001).

Le nuove disposizioni si applicano ai provvedimenti notificati a far data dall’entrata in vigore del Regolamento. Per quelli notificati e gravati di impugnativa anteriormente a tale data vigono, evidentemente, le disposizioni previste e richiamate dall’articolo 26 delle Modalità.

9.b Competenza a decidere.

Il nuovo Regolamento introduce, in proposito, disposizioni innovative, prevedendo la ripartizione della competenza decisoria tra la Sede e il Consiglio di Amministrazione.

In particolare, è stabilito che contro i provvedimenti riguardanti l’applicazione delle Tariffe dei premi, il Datore di Lavoro può presentare ricorso:

·      alla Sede territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato nel caso di provvedimenti concernenti:

a)    l'oscillazione del tasso medio di Tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro nel primo biennio di attività (artt. 19 – 21 delle Modalità);

b)   l’oscillazione per andamento infortunistico dopo il primo biennio di attività (art. 22 delle Modalità);

c)    l'oscillazione del tasso supplementare di Tariffa per l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi.

·        al Consiglio di Amministrazione, per il tramite della Direzione Regionale competente per territorio, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle Gestioni Tariffarie adottati direttamente dall'I.N.A.I.L. .

9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati mediante:

¨      consegna diretta alla Sede territoriale adita o, nel caso di ricorso al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Regionale competente per territorio;

ovvero

¨      spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Sede territoriale adita o, nel caso di ricorso al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Regionale competente per territorio; va annotato che, in tali casi, il Regolamento individua quale data di presentazione del ricorso quella di spedizione;

ovvero

¨      notifica a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Il ricorso deve specificare per quali elementi contenuti nel provvedimento impugnato vengono formulate eccezioni ed i motivi delle eccezioni stesse.

In proposito, considerato l’esplicito riferimento alla “piena conoscenza” del provvedimento, finalizzato ad assicurare il diritto alla difesa del Datore di Lavoro, si conferma l’esigenza che i provvedimenti notificati siano sempre completi degli elementi essenziali e adeguatamente motivati.

In merito alla natura del suddetto termine, infine, va segnalato che il Ministero del Lavoro ne ha recentemente affermato la natura ordinatoria. Tuttavia, è da ritenersi che, come nella vigenza della precedente disciplina, l’osservanza di detto termine sia essenziale agli effetti previsti dall’articolo 45, comma 2, del T.U. n. 1124/1965, espressamente richiamati dall’articolo 3, comma 2, del nuovo Regolamento, illustrati nel successivo punto 9.d.

9.d Effetti del ricorso.

Il nuovo Regolamento ha esteso esplicitamente al ricorso proposto alla Sede l’efficacia sospensiva del provvedimento già prevista dall’articolo 45, comma 2, del T.U. n. 1124/1965 per i ricorsi azionati innanzi al Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, il Datore di Lavoro che abbia proposto gravame alla Sede o al Consiglio di Amministrazione deve effettuare il versamento dei premi, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio della Tariffa relativa alla Gestione nella quale egli è inquadrato, negli altri casi in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso, salvo conguaglio per l’eventuale differenza maggiorata degli interessi di differimento.

Si ribadisce che l’efficacia sospensiva non è configurabile qualora il ricorso sia proposto oltre il suddetto termine di 30 giorni.

9.e Termini per decidere.

La decisione del ricorso deve essere comunicata al Datore di Lavoro entro il termine di:

¨      centoventi giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso alla Sede;

¨      centottanta giorni dalla data di presentazione, nel caso di ricorso al Consiglio di Amministrazione.

In caso di presentazione a mezzo posta, vale quale data di presentazione del ricorso la data di spedizione del ricorso stesso.

Nel caso di mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti, il ricorso è da ritenersi respinto, senza ovviamente alcun onere di comunicazione (silenzio - rigetto).

L’inutile decorso dei termini in parola, infine, non impedisce che, nell’esplicazione del potere di autotutela, si possa provvedere d’ufficio all’annullamento dell’atto, anche se eventualmente già gravato di impugnativa dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria (v. successivo punto 9.i).

I termini in questione sono sospesi nei casi previsti nel successivo punto 9.f.

9.f Sospensione del procedimento.

Il nuovo Regolamento prevede la sospensione dei procedimenti in parola qualora la loro decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia pendente tra le stesse parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria ed avente ad oggetto azioni di rivalsa.

La sospensione è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, con provvedimento motivato comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Durante il periodo di sospensione del procedimento resta comunque fermo l’effetto sospensivo indicato nel precedente punto 9.d.

La prosecuzione del procedimento è disposta, d'ufficio o su istanza di parte, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Ai fini del computo del termine per decidere, il periodo trascorso prima della sospensione va sommato a quello successivo alla prosecuzione stessa.

9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O.

La decisione del ricorso da parte dell’organo competente per materia individuato al punto 9.b ha carattere definitivo e, pertanto, non è impugnabile in sede gerarchico – amministrativa presso altri organi dell’Istituto.

Le eventuali doglianze contro la decisione sfavorevole dovranno essere pertanto rivolte all’Autorità giudiziaria ordinaria ex articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.

9.h  Norme abrogate.

Il nuovo Regolamento ha abrogato espressamente l’articolo 26 delle nuove Modalità, nonché le disposizioni del T.U. n.1124/1965 (artt. 39, commi 3, 4 e 5, 45, comma 1, 46, 47, 48 e 49) non più compatibili dopo l’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, N. 479.

9.i Questioni particolari.

a) A decorrere dal 18 agosto 2001, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare opposizione alla Sede, ad eccezione dei ricorsi concernenti le materie indicate al punto 9.b, lett. a), b) e c).

A riguardo, si ritiene tuttavia possibile che, alla luce dei principi generali vigenti in materia di contenzioso amministrativo (D.P.R. n. 1199/1971), le opposizioni proposte alla Sede dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 314/2001, secondo le disposizioni dell’abrogato articolo 26 delle Modalità, siano considerate come ricorsi presentati ai sensi delle nuove disposizioni dettate dal D.P.R n. 314/2001, purché ne contengano gli elementi essenziali previsti, ferma restando – ovviamente - la competenza per materia definita dalla normativa sopravvenuta, illustrata al precedente punto 9.b.

In tale ottica, al fine di assicurare la tempestiva trattazione e decisione dei ricorsi in parola, le Sedi adite dovranno:

1.      procedere immediatamente, secondo le nuove norme del Regolamento, alla trattazione e decisione dei ricorsi  avverso provvedimenti che rientrino nella competenza decisoria della Sede ai sensi del Regolamento stesso;

2.      trasmettere con ogni urgenza alla Direzione Regionale, per il seguito di competenza, i ricorsi avverso provvedimenti che, secondo le nuove norme del Regolamento, rientrino nella competenza decisoria del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto. In questo caso, dovrà essere contestualmente avviata l’attività istruttoria di competenza, valutando inoltre l’opportunità, ricorrendone i presupposti, di provvedere alla rettifica d’ufficio del provvedimento impugnato, secondo le previsioni degli articoli 14 (rettifica dell’inquadramento settoriale) e 16 delle Modalità (rettifica della classificazione delle lavorazioni).

b) Nel caso di ricorso presentato ad Organo incompetente ai sensi delle nuova normativa, si ritiene che, sempre alla luce dei citati principi generali, il ricorso debba essere trasmesso dalla Struttura ricevente all’Organo competente per la conseguente trattazione e decisione (nella ipotesi di acclarata competenza del Consiglio di Amministrazione, tramite la Direzione Regionale).

Tenuto conto della sopraggiunta ripartizione della competenza decisoria, si ribadisce l’obbligo di indicare espressamente in sede di notifica di ogni provvedimento l’Organo innanzi al quale è proponibile il ricorso (Sede che ha emesso il provvedimento ovvero Consiglio di Amministrazione, tramite la Direzione Regionale competente) e il relativo termine.

Si ritiene utile, infine, rammentare che, nel caso d’inquadramento settoriale disposto conformemente alla classificazione aziendale dell’I.N.P.S., l’eventuale ricorso deve essere proposto all’I.N.P.S. stesso, secondo la normativa vigente per tali ricorsi. In tale caso, la Direzione Regionale o la Sede ricevente provvederà a comunicare direttamente al Datore di Lavoro l’incompetenza dell’organo adito a decidere sul ricorso da lui proposto e ad acquisire l’eventuale rinuncia al ricorso da parte del Datore di Lavoro. Nella stessa comunicazione il Datore di Lavoro deve essere informato che la mancata rinuncia comporta comunque l’inoltro della pratica per la decisione all’organo adito che in precedenti casi analoghi si è pronunciato per la inammissibilità del ricorso per incompetenza.

Resta fermo che, in caso di mancata rinuncia del Datore di Lavoro, il ricorso dovrà essere istruito secondo le ordinarie modalità per la dichiarazione di inammissibilità da parte del Consiglio di Amministrazione.

c) La sentenza di merito pronunciata dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria a conclusione del procedimento giudiziario promosso dal Datore di Lavoro dopo la proposizione del ricorso amministrativo (ai sensi sia della normativa previgente, sia del nuovo Regolamento) ha effetti diretti ed assorbenti di quelli delle eventuali decisioni difformi emesse in sede amministrativa.

Tanto premesso, fermo restando quanto disposto dall’articolo 443 c.p.c. in tema di rilevanza del procedimento amministrativo, si dispone che, qualora le fattispecie oggetto di ricorso amministrativo risultino successivamente sottoposte all’esame dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e risolte con sentenza di merito di primo grado, si proceda all’archiviazione d’ufficio del relativo ricorso amministrativo, a meno che dette pronunce non abbiano ad oggetto azioni di rivalsa, in riferimento alle quali il nuovo Regolamento prevede espressamente la sospensione del procedimento contenzioso in sede amministrativa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

Ai fini di cui sopra le Direzioni Regionali dovranno fare pervenire con urgenza copia delle pronunce giudiziarie nonché i necessari dati identificativi dei ricorsi amministrativi che risultino definiti con sentenza di merito anche solo di I° grado.

Nel caso di procedimento ancora pendente in primo grado, si segnala l’opportunità di procedere a nuovo esame della questione controversa, finalizzando tale esame all’eventuale emanazione - qualora ne siano ravvisati i presupposti di legge – degli atti amministrativi idonei a risolvere la controversia e ad evitare l’inutile e dispendiosa prosecuzione del contenzioso in corso.

quanto riguarda i ricorsi in materia di obbligo assicurativo e di imponibile retributivo impropriamente indirizzati al Consiglio di Amministrazione ovvero alla Sede, si dispone che - laddove non si ritenga di rivedere il provvedimento nell’ambito dei poteri di autotutela amministrativa riconosciuti dall’ordinamento - gli stessi siano definiti direttamente dalle Direzioni Regionali (qualora indirizzati al Consiglio di Amministrazione) ovvero dalla Sede, comunicando al ricorrente, al fine di acquisire l’eventuale rinuncia al ricorso, l’incompetenza dell’organo adito a decidere sul ricorso da lui proposto in quanto il gravame sulle questioni attinenti l’obbligo assicurativo e l’imponibile retributivo va presentato, rispettivamente, alla Direzione Provinciale del Lavoro o all’A.G.O.  Nella stessa comunicazione il Datore di Lavoro deve essere informato che la mancata rinuncia comporta comunque l’inoltro della pratica per la decisione all’organo adito che in precedenti casi analoghi si è pronunciato per la inammissibilità del ricorso per incompetenza.

Resta fermo che, in caso di mancata rinuncia del Datore di Lavoro, il ricorso dovrà essere istruito per la dichiarazione di inammissibilità da parte del Consiglio di Amministrazione.

e) Va confermato che i provvedimenti sostitutivi di precedenti provvedimenti annullati, riformati o comunque dichiarati illegittimi in sede di contenzioso amministrativo o giurisdizionale devono essere emanati nel rispetto della disciplina vigente all’epoca del provvedimento impugnato.

A titolo esemplificativo, quindi:

¨      il provvedimento da adottare in attuazione di una decisione emessa il 5 dicembre 2001 che disponga l’annullamento di un provvedimento di riclassificazione emanato il 1° settembre 1999 deve fare applicazione del D.M. 18 giugno 1988, all’epoca vigente;

¨      il provvedimento da adottare in attuazione di una decisione emessa il 5 dicembre 2001 che disponga l’annullamento di un provvedimento di riclassificazione emanato il 1° settembre 2000 deve fare applicazione del D.M. 12 dicembre 2000, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2000.

10. Denuncia dei lavori (Art. 10 Modalità).

10.a Principi generali.

La denuncia dei lavori deve essere effettuata per ogni singola sede di lavoro mediante presentazione, nei termini previsti dall’articolo 12, comma 1, del T.U. n. 1124/1965, di apposito modulo predisposto dall’I.N.A.I.L. debitamente compilato in ogni sua parte.

In armonia con la struttura del nuovo sistema di “Gestione dei Rapporti Assicurativi” (GRA), il modulo di denuncia può essere presentato presso qualsiasi Sede dell’Istituto.

Qualora presso la stessa sede di lavoro siano svolte più lavorazioni riconducibili a diversi riferimenti tariffari (voci, sottogruppi o gruppi con tasso), deve essere presentata un’unica denuncia, ma nel relativo modulo devono essere fornite, distintamente per ciascuna lavorazione, tutte le informazioni richieste, compresa - nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 6 delle Modalità (v. precedente punto 3.c) - la presumibile ripartizione delle retribuzioni tra le diverse lavorazioni.

Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro, la Sede ricevente istituisce il rapporto assicurativo e, per ogni sede di lavoro, la relativa posizione assicurativa territoriale (P.A.T.).

Una volta istituito il rapporto assicurativo, la stessa Sede territoriale comunica al Datore di Lavoro:

·      il “Codice Ditta”;

·      il numero di posizione assicurativa territoriale (P.A.T.);

e, per ciascuna  P.A.T.,

·      l’inquadramento settoriale, effettuato secondo le disposizioni illustrate al punto 2;

·      la voce e il corrispondente tasso di premio applicati (nel caso di attività complesse svolte nella stessa sede di lavoro, l’indicazione va distinta per ciascuna lavorazione denunciata).

10.b Sede di lavoro.

Per “sede di lavoro” deve intendersi la struttura o lo stabilimento in cui si svolge la produzione dei beni o dei servizi oggetto dell’attività aziendale.

Nel caso di aziende che svolgano la propria attività in più strutture o stabilimenti fisicamente separati, per “sede di lavoro” va intesa ogni singola “unità produttiva” così come definita dall’articolo 2, comma 1, lett. i), D. Lgs.n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè ogni stabilimento ed ogni struttura facente capo alla medesima azienda e dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Sul piano operativo, si segnala che, in caso di azienda articolata in più strutture (uffici, stabilimenti, ecc.), va considerata quale “unità produttiva” autonoma - e, quindi, quale autonoma “sede di lavoro” - ogni struttura fisicamente separata dall’unità produttiva centrale, dovendosi presumere realizzata, in tale caso, la condizione dell’autonomia finanziaria e tecnico - funzionale dall’unità produttiva centrale.

La presunzione in parola dovrà intendersi superata solo in presenza di concordanti elementi oggettivi idonei a configurare la diversa struttura (ai fini degli adempimenti previsti dal già citato D. Lgs. n. 626/1994) non quale autonoma unità produttiva ma quale semplice dipendenza dell’unità produttiva centrale o, comunque, di altra unità produttiva.

10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.

L’apertura di una nuova sede di lavoro deve essere denunciata all’I.N.A.I.L. nel termine previsto dal terzo comma dell’articolo 12 del T.U. n. 1124/1965, e cioè entro l’ottavo giorno dall’apertura della nuova sede di lavoro.

Anche la denuncia in parola può essere presentata presso qualsiasi Sede dell’I.N.A.I.L. Sulla scorta degli elementi, dei dati e delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro, tale Unità provvede, salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso del precedente punto 10.b, alla istituzione della nuova P.A.T. nonché a comunicare al Datore di Lavoro:

·        il numero della nuova P.A.T.;

·        la voce ed il corrispondente tasso di premio applicati per ogni lavorazione denunciata.

10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.

Le nuove Modalità confermano la possibilità di ottenere la dispensa dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili ad una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui se ne ravvisi l’opportunità.

11. Denunce dei lavori a carattere temporaneo (Art. 12 Modalità).

Sono lavori a carattere temporaneo i lavori il cui svolgimento è limitato nel tempo. Si tratta, in sostanza, di lavori, anche a lungo termine, la cui data di cessazione è prevista sin dall’inizio dei lavori stessi (in genere lavori edili, anche se di lunga durata).

Tali lavori devono essere sempre denunciati singolarmente, con le modalità e nei termini illustrati nel precedente punto 10. Le relative denunce possono essere presentate presso ogni Sede dell’Istituto.

Sul piano gestionale, le nuove Modalità prevedono l’accentramento d’ufficio di tutti i lavori temporanei, svolti in qualsiasi luogo, classificabili alla stessa voce di Tariffa presso un’unica P.A.T. gestita dalla Sede dell’Istituto nella cui circoscrizione è ubicata la sede legale del Datore di Lavoro.

In riferimento a tale previsione va precisato che, alla luce della nuova architettura informatica (GRA):

·         qualora presso la citata Sede dell’Istituto il Datore di Lavoro abbia in corso una P.A.T. (anche se relativa a lavori non temporanei) tutti i lavori temporanei devono essere ricondotti a tale P.A.T., anche se classificabili a diverse voci di Tariffa;

·         nell’ambito di tale P.A.T. devono essere istituiti, quindi, se non già previsti, tanti riferimenti classificativi per quante sono le lavorazioni svolte dal Datore di Lavoro nelle varie sedi lavoro;

·         nel caso d’inizio di nuovi lavori temporanei, gli stessi devono essere ricondotti alla suddetta P.A.T., nell’ambito dello specifico riferimento classificativo corrispondente alla lavorazione svolta, se già esistente; in mancanza, tale riferimento deve essere istituito ex novo;

·         qualora, invece, presso la citata Sede dell’Istituto il Datore di Lavoro non abbia in corso alcuna P.A.T., si dovrà procedere alla istituzione di un’apposita P.A.T. finalizzata alla Gestione accentrata, secondo i suddetti criteri, di tutti i lavori temporanei svolti dallo stesso Datore di Lavoro, in qualsiasi luogo, anche se classificabili a diverse voci di Tariffa;

·         i suddetti adempimenti gestionali possono essere effettuati direttamente dalla Sede presso la quale la denuncia è presentata, in veste di Unità trattante.

Le modalità di gestione di queste P.A.T. nell’ambito della procedura G.R.A. sono del tutto uguali alle P.A.T. ordinarie in quanto queste ultime possono comprendere contemporaneamente, a parità di rischio, lavori temporanei e lavori continuativi. L’unica particolarità consiste nella gestione degli indirizzi dei vari cantieri utilizzando a tal fine l’apposita funzione informatica.

12. Accentramento delle posizioni assicurative (Art. 13 Modalità).

12.a Premessa.

L’attuale sistema di Gestione dei rapporti assicurativi (GRA) ha previsto l’unificazione per “cliente” di alcuni rilevanti adempimenti (dichiarazione salari ed autoliquidazione) che nel precedente sistema erano invece unificati solo in caso di “accentramento contributivo” autorizzato ai sensi dell’articolo 12 delle Modalità di applicazione della Tariffa 1988.

La nuova impostazione ha comportato, seppure parzialmente, il superamento delle ragioni poste a fondamento delle richieste di accentramento (semplificazione degli adempimenti, sia per l’Istituto sia per il Datore di Lavoro), determinando l’esigenza di ridefinire, in termini più restrittivi, i criteri per l’eventuale autorizzazione, anche al fine di garantire quanto più possibile la rispondenza tra il tasso applicato e il rischio infortunistico della singola unità produttiva.

In tale ottica, con lettera d’istruzioni di questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - del 18 giugno 2001, sono state fornite ulteriori direttive ed istruzioni operative per la trattazione e la definizione delle istanze di accentramento presentate a decorrere dal 1° gennaio 2000 e non ancora definite, confermando, per quanto in esse non previsto, le direttive ed istruzioni impartite con precedenti circolari riguardanti la materia (v., da ultimo, circolare n. 47/1998).

Nel rinviare, per una più approfondita disamina, alla succitata lettera d’istruzioni, successivamente integrata con lettera della stessa Direzione in data 11 settembre 2001, si ritiene utile richiamare di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

12.b Criteri per la definizione delle domande di accentramento.

L’accentramento può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali, caratterizzati dalla contestuale ricorrenza delle due seguenti condizioni:

1.      elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo Datore di Lavoro;

2.      capillare diffusione di esse sul territorio:

·      di più di una regione, per gli accentramenti a carattere nazionale ed interregionale;

·      di più province ubicate nella stessa regione, per gli accentramenti a carattere regionale;

·      della stessa provincia in cui siano operative più Sedi I.N.A.I.L., per gli accentramenti a carattere provinciale.

Trattasi, in sostanza, dei cosiddetti “grandi utenti”, quali, ad esempio, le Società derivanti dalla scissione delle ex F.S., delle Poste, gli enti creditizi e finanziari, ecc. .

Si rammenta che, al fine di garantire l’uniforme trattazione sul territorio nazionale, sulle domande di accentramento a carattere nazionale ed interregionale favorevolmente esaminate dalle Direzioni Regionali deve essere acquisito, prima del provvedimento definitivo, il parere di questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi.

12.c Provvedimento.

Il provvedimento definitivo deve essere comunicato tempestivamente al Datore di Lavoro, sia in caso di rigetto sia in caso di accoglimento dell’istanza. Nel caso di rigetto, la comunicazione deve contenere i relativi motivi, nonché l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v. precedente punto n. 9). Si ricorda che il termine massimo per l’emissione del provvedimento è di 120 giorni dalla ricezione della domanda (art. 7 della Legge n. 533/1973, richiamato dalle Norme di attuazione per i servizi agli utenti diramate con circolare n. 26/1992).

12.d Adempimenti operativi.

Sul piano amministrativo l’autorizzazione all’accentramento comporta:

¨      l’emissione di un’unica P.A.T. “accentrante” nell’ambito del “codice ditta” intestato all’azienda;

¨      la gestione, all’interno della P.A.T. “accentrante” e nell’ambito di un’unica polizza dipendenti, di tutti i rischi (voci) relativi alle attività svolte nei diversi luoghi di lavoro oggetto di accentramento;

¨      l’inserimento all’interno della P.A.T. “accentrante” di tutti gli infortuni relativi alle situazioni accentrate.

Sul piano operativo, si comunica che è in corso l’aggiornamento della procedura “G.R.A.” per rendere operative alcune specifiche funzioni finalizzate a consentire la gestione automatizzata degli accentramenti a domanda nell’ambito della procedura stessa.

13. Calcolo del premio di assicurazione (Art. 18 Modalità).

Per il calcolo del premio assicurativo sono confermati i criteri generali già vigenti. In sintesi, il calcolo è effettuato per le singole lavorazioni assicurate, applicando il tasso medio nazionale fissato nella Tariffa dei premi per la voce corrispondente, eventualmente “oscillato” ai sensi degli articoli da 19 a 25, sopra illustrati. Ovviamente, per “Tariffa dei premi” s’intende la Tariffa dei premi relativa alla Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato.

14. Modalità di pagamento (Art. 28 Modalità).

L’articolo 28 disciplina il pagamento dei premi e delle eventuali somme accessorie, rinviando espressamente, in virtù della normativa sopravvenuta, alle modalità e ai termini previsti dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Per le somme non riscuotibili secondo le modalità previste dal citato Decreto Legislativo n. 241/1997, il secondo comma dello stesso articolo conferma le modalità di versamento previgenti.

In riferimento a tali ultimi casi, si ritiene necessario rammentare che, nel caso in cui il versamento dei premi venga effettuato presso banche non indicate dall’I.N.A.I.L., ai fini dell'identificazione del giorno dell'adempimento dovrà aversi riguardo, oltre ai dati desumibili dalla ricevuta rilasciata dalla banca non convenzionata, anche al giorno della valuta attribuita all’Istituto dalla banca convenzionata.

Pari rilevanza assume la data della valuta riconosciuta all'I.N.A.I.L. dall'ente esattore, nei casi di accredito in postagiro o giroconto bancario.

Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.

  

IL DIRETTORE GENERALE

Dr Alberigo RICCIOTTI