Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 8 marzo 2002
Circolare n.43/2002
Oggetto: Tributi – Insegne
sui veicoli – Soppressione dell’imposta sulla pubblicità – Legge 27.2.2002,
n.16, su G.U. n.49 del 27.2.2002.
Recependo il protocollo d’intesa sottoscritto dal Governo con le
associazioni dell’autotrasporto il 6 novembre 2001, la legge indicata in
oggetto ha integrato la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di
cui al decreto legislativo n.507/1993.
In particolare, è stato previsto che l’imposta non è dovuta per
l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa sui veicoli da
trasporto, indipendentemente dalla estensione delle scritte.
Com’è noto, l’articolo 13 del citato decreto 507 già prevedeva
l’esonero dall’imposta di pubblicità per l’indicazione sui veicoli del marchio,
della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, ma a condizione che le
iscrizioni non fossero ripetute più di due volte e che ciascuna scritta non
superasse mezzo metro quadrato. In mancanza anche di una sola di quelle
condizioni il tributo era dovuto per intero, tenuto conto che la tariffa per la
pubblicità effettuata per mezzo di veicoli è determinata in misura fissa e non
proporzionale alla superficie esposta.
Fermo restando il chiaro intento agevolativo della disposizione ora
introdotta, si ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate ne chiarisca
l’esatta portata, al fine di evitare comportamenti difformi da parte dei
comuni.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li n.160/2001 e n.42/1994
|
|
Allegati
due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.49 del 27.02.2002 (fonte Guritel)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n.
452
Testo del
decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 452 (in Gazzetta
Ufficiale
- serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato
con
la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale
alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti in
tema di
accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di
giochi e scommesse,
nonche' sui rimborsi
IVA, sulla
pubblicita' effettuata con veicoli, sulle contabilita'
speciali, sui
generi di
monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla
giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio
nazionale della
riscossione
dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".
Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate
in
grassetto.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E
DI GENERI DI MONOPOLIO
Art. 1.
*** OMISSIS ***
Art. 5-bis.
Disposizioni
in materia di pubblicita' effettuata con veicoli
1.
All'articolo 10 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), e'
inserita la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo
il comma 4,
e' inserito il
seguente:
4-bis. L'imposta non
e' dovuta altresi' per l'indicazione,
sui
veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
dell'impresa che
effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto
terzi, limitatamente alla sola superficie
utile occupata da tali
indicazioni";
b) al comma 3:
1)
dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite
le
seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";
2)
la parola: "introdotto" e'
sostituita dalla seguente:
"introdotti".
Art. 5-ter.
*** OMISSIS ***
FINE
TESTO COORDINATO
Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507
Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a normadell’articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza
territoriale.
CAPO I
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni.
Articolo 1
*** OMISWSIS ***
Articolo 13
Pubblicità effettuata con veicoli
(Testo aggiornato)
*** OMISWSIS ***
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta
per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua
dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che
alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente
tariffa:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg L. 144.000
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg L. 96.000
c) per motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due
precedenti categorie L.
48.000
Per i veicoli
circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per
l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa,
purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo metro quadrato.
4 bis. L’imposta non è
dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto,
anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da
tali indicazioni.
5. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto
pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
Articolo 14
*** OMISWSIS ***
FINE
TESTO DECRETO