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Roma, 8 marzo 2002

 

Circolare n.43/2002

 

Oggetto: Tributi – Insegne sui veicoli – Soppressione dell’imposta sulla pubblicità – Legge 27.2.2002, n.16, su G.U. n.49 del 27.2.2002.

 

Recependo il protocollo d’intesa sottoscritto dal Governo con le associazioni dell’autotrasporto il 6 novembre 2001, la legge indicata in oggetto ha integrato la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n.507/1993.

 

In particolare, è stato previsto che l’imposta non è dovuta per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo dell’impresa sui veicoli da trasporto, indipendentemente dalla estensione delle scritte.

 

Com’è noto, l’articolo 13 del citato decreto 507 già prevedeva l’esonero dall’imposta di pubblicità per l’indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, ma a condizione che le iscrizioni non fossero ripetute più di due volte e che ciascuna scritta non superasse mezzo metro quadrato. In mancanza anche di una sola di quelle condizioni il tributo era dovuto per intero, tenuto conto che la tariffa per la pubblicità effettuata per mezzo di veicoli è determinata in misura fissa e non proporzionale alla superficie esposta.

 

Fermo restando il chiaro intento agevolativo della disposizione ora introdotta, si ritiene opportuno che l’Agenzia delle Entrate ne chiarisca l’esatta portata, al fine di evitare comportamenti difformi da parte dei comuni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.160/2001 e n.42/1994

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.49 del 27.02.2002 (fonte Guritel)

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Testo  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n. 452 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato

con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in questa stessa

Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti in

tema  di  accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli

usati,  di  giochi  e  scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA, sulla

pubblicita'  effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui

generi  di  monopolio,  sul  trasferimento  di  beni demaniali, sulla

giustizia  tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della

riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".

 

Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate

in grassetto.

                                Capo I
  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE,  DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
   VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO
 

                               Art. 1.

                           *** OMISSIS ***

                             Art. 5-bis.

    Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli

    1.  All'articolo  10  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

      "b-bis)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  4,  e' inserito il

seguente:

        4-bis.  L'imposta  non  e' dovuta altresi' per l'indicazione,

sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo

dell'impresa  che  effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto

terzi,  limitatamente  alla  sola  superficie  utile occupata da tali

indicazioni";

    b) al comma 3:

       1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite

le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";

      2)  la  parola:  "introdotto"  e'  sostituita  dalla  seguente:

"introdotti".

                             Art. 5-ter.

                           *** OMISSIS ***

 

FINE TESTO COORDINATO

 

 

Decreto legislativo 15 novembre 1993 n.507

Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a normadell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.421, concernente il riordino della finanza territoriale.

CAPO I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Articolo 1

 

*** OMISWSIS ***

Articolo 13

Pubblicità effettuata con veicoli

(Testo aggiornato)

*** OMISWSIS ***

3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg         L. 144.000

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg         L. 96.000

c) per motoveicoli o veicoli non ricompresi nelle due

precedenti categorie                                        L. 48.000

       Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

 

4 bis. L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

 

5. E’ fatto obbligo di conservare l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 14

*** OMISWSIS ***

FINE TESTO DECRETO