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Roma, 22 marzo 2002
 
Circolare n.51/2002
 
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione del bonus fiscale – D.L. 20.3.2002, n.36, su G.U. n.67 del 20.3.2002.
 
Come preannunciato, per evitare un’ulteriore condanna dall’Unione
Europea, il Governo ha emanato un provvedimento d’urgenza che stabilisce le
modalità per la restituzione dei crediti d’imposta concessi alle imprese di
autotrasporto nel triennio ’92 – ’94.
 
Il recupero avverrà tramite una procedura gestita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare il Ministero dovrà individuare
entro la fine del mese di maggio l’elenco delle imprese debitrici. Nel caso di
imprese beneficiarie oggi non più esistenti, è stato previsto che il recupero
debba avvenire nei confronti degli eredi e degli acquirenti. La Confetra ha già
segnalato al Governo come la richiesta di restituzione nei confronti degli
acquirenti appaia di dubbia equità e ha chiesto di emendare il decreto in sede
di conversione in legge.
 
L’importo individuale del debito sarà calcolato sulla base delle somme
stanziate dai provvedimenti di concessione maggiorate degli interessi e
ripartite in funzione degli autoveicoli esistenti all’epoca suddivisi per le
classi di peso. Le imprese avranno la possibilità eventualmente di confutare la
ricostruzione effettuata dal Ministero.
 
La richiesta di restituzione sarà formulata entro il termine ultimo
del 15 ottobre 2002. Il termine di versamento è stato fissato in quindici
giorni. In caso di inadempimento il Ministero provvederà al recupero mediante
ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n.689/1981. E’ ammesso il
versamento rateizzato fino a un massimo di ventiquattro mesi con la maggiorazione
degli interessi legali.
 
Il decreto dovrà ora essere convertito in legge entro il 19 maggio
prossimo.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2001 e 14/1996 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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G.U. n. 67 del 20.03.2002 (Fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36 
Disposizioni  urgenti  per  ottemperare  ad  obblighi  comunitari  inmateria di autotrasporto.                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              E m a n a                     il seguente decreto-legge:                               Art. 1.Ambito di applicazione e disposizioni generali
  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nellaforma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguentidisposizioni:    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decretocostituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni dellaCommissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze dellaCorte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del19 maggio 1999.  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2,
corrispondente alle somme rese
disponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale coperturadell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta pergli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predettesomme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.                               Art. 2.Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
  1. Il  recupero  delle  somme  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cuiall'articolo  1,  comma  2,  e'  effettuata  nei  confronti  dei lorobeneficiari  ovvero,  se  i  beneficiari non sono piu' esistenti alladata  di  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2, pro quota neiconfronti dei loro aventi causa.  2. Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti individua isoggetti  di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessarioavviando  un  apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine,utilizzando  i  dati  disponibili,  previo  riscontro  con quelli deicompetenti  uffici  finanziari  del  Ministero  dell'economia e dellefinanze,  forma  appositi  elenchi  nominativi provvisori entro il 31maggio  2002.  Negli  elenchi  sono  distinti  i  soggetti  che hannoconseguito  le  somme  di  cui  all'articolo 1, comma 1, e che ancoraesistono  alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli chene  sono  gli  aventi  causa, per ciascuno precisando il titolo dellarelativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite lemodalita'  tecniche,  anche informatiche, necessarie per le attivita'di  riscontro  e  di redazione degli elenchi. Con il medesimo decretosono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma6.  3.  Negli  elenchi  di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascunnominativo,   sono   indicati   gli   importi   da   recuperare   conspecificazione  degli  importi  unitari dovuti, suddivisi per anno diriferimento   e   del   loro   ammontare   complessivo,  nonche'  conl'indicazione,  in  caso di non corrispondenza fra il soggetto che haoriginariamente  beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi ilrecupero  viene  effettuato,  dei criteri di imputazione della somma,anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere perprocedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e'stato  normativamente previsto il riconoscimento con riferimento aglianni  1992,  1993  e  1994, maggiorate degli interessi indicati negliatti  comunitari  di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importoe'  altresi'  ripartito  in funzione della tipologia di massa a pienocarico  superiore  a  3500  chilogrammi  degli autoveicoli adibiti altrasporto,  in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto ilriconoscimento  delle  somme  di  cui all'articolo 1, comma 1, tenutoconto  del  limite  numerico  dei veicoli introdotto dall'articolo 1,comma 3,  del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.  4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati glielenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, arendere   partecipi  i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  datiricostruiti  ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni pereventuali osservazioni e produzione di documenti.  5.  Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi delcomma  4,  sono  valutate  dai  competentiuffici  del Ministero delleinfrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con i competenti ufficifinanziari  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per lapredisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.  6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvede,entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento neiriguardi  di  ciascun  soggetto interessato. Il pagamento deve essereeffettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termineper  il  pagamento,  chiedere al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti  la  rateizzazione  in  non piu' di ventiquattro mesi dellesomme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.                               Art. 3.Recupero
  1.   Decorso  il  termine  per  il  pagamento  il  Ministero  delleinfrastrutture  e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovutoda   ciascun   soggetto  interessato  mediante  ordinanze-ingiunzioneemanate  ai  sensi  della  legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso dirateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola dellerate,  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede,senza  indugio,  alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per ilrecupero degli import residui.                               Art. 4.Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002                                CIAMPI                                  Berlusconi,      Presidente     del                                     Consiglio dei Ministri                                  Lunardi,       Ministro       delle                                     infrastrutture e dei trasportiVisto, il Guardasigilli: Castelli