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Confederazione Generale
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Roma, 22 marzo 2002
Circolare n.51/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione del bonus fiscale – D.L. 20.3.2002, n.36, su G.U. n.67 del 20.3.2002.
Come preannunciato, per evitare un’ulteriore condanna dall’Unione
Europea, il Governo ha emanato un provvedimento d’urgenza che stabilisce le
modalità per la restituzione dei crediti d’imposta concessi alle imprese di
autotrasporto nel triennio ’92 – ’94.
Il recupero avverrà tramite una procedura gestita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare il Ministero dovrà individuare
entro la fine del mese di maggio l’elenco delle imprese debitrici. Nel caso di
imprese beneficiarie oggi non più esistenti, è stato previsto che il recupero
debba avvenire nei confronti degli eredi e degli acquirenti. La Confetra ha già
segnalato al Governo come la richiesta di restituzione nei confronti degli
acquirenti appaia di dubbia equità e ha chiesto di emendare il decreto in sede
di conversione in legge.
L’importo individuale del debito sarà calcolato sulla base delle somme
stanziate dai provvedimenti di concessione maggiorate degli interessi e
ripartite in funzione degli autoveicoli esistenti all’epoca suddivisi per le
classi di peso. Le imprese avranno la possibilità eventualmente di confutare la
ricostruzione effettuata dal Ministero.
La richiesta di restituzione sarà formulata entro il termine ultimo
del 15 ottobre 2002. Il termine di versamento è stato fissato in quindici
giorni. In caso di inadempimento il Ministero provvederà al recupero mediante
ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n.689/1981. E’ ammesso il
versamento rateizzato fino a un massimo di ventiquattro mesi con la maggiorazione
degli interessi legali.
Il decreto dovrà ora essere convertito in legge entro il 19 maggio
prossimo.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2001 e 14/1996 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 67 del 20.03.2002 (Fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari inmateria di autotrasporto. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita'per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nellaforma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguentidisposizioni: a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459; d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84; e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. 2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decretocostituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni dellaCommissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze dellaCorte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del19 maggio 1999. 3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2,
corrispondente alle somme rese
disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale coperturadell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta pergli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predettesomme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2.Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1,maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cuiall'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei lorobeneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alladata di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota neiconfronti dei loro aventi causa. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua isoggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessarioavviando un apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine,utilizzando i dati disponibili, previo riscontro con quelli deicompetenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e dellefinanze, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hannoconseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancoraesistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli chene sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo dellarelativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite lemodalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita'di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decretosono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma6. 3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascunnominativo, sono indicati gli importi da recuperare conspecificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno diriferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' conl'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che haoriginariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi ilrecupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma,anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere perprocedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e'stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento aglianni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negliatti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importoe' altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pienocarico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti altrasporto, in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto ilriconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenutoconto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1,comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati glielenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, arendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei datiricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni pereventuali osservazioni e produzione di documenti. 5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi delcomma 4, sono valutate dai competentiuffici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti ufficifinanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, per lapredisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6. 6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento neiriguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essereeffettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termineper il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi dellesomme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Art. 3.Recupero
1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovutoda ciascun soggetto interessato mediante ordinanze-ingiunzioneemanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso dirateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola dellerate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per ilrecupero degli import residui. Art. 4.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiVisto, il Guardasigilli: Castelli