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Roma, 29 aprile 2002
Circolare n.59/2002
Oggetto: Trasporti
internazionali – Austria - Ecopunti per il II quadrimestre 2002 – D.M.
12.4.2002 su G.U. n.91 del 18.4.2002.
Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per il
rilascio degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio
austriaco nel periodo da maggio a fine agosto.
In particolare è stato confermato un contingente di 1.133.895
ecopunti, ripartito tra rinnovi di assegnazioni per il conto terzi (95,1%),
nuovi rilasci per il conto terzi (1,8%), assegnazioni al fondo nazionale
ecopunti conto proprio (3%) e riserva per i trasporti eccezionali (0,1%).
Rinnovi – Le
imprese che hanno ottenuto ecopunti nel primo quadrimestre del 2002 otterranno
d’ufficio il rinnovo dell’assegnazione senza necessità di presentare la richiesta;
i criteri di calcolo dell’assegnazione e di rilascio degli ecopunti sono i medesimi
del quadrimestre in corso (accredito di un acconto del 40% dell’assegnazione e
accredito del saldo al raggiungimento dell’utilizzo del 90% dell’assegnazione
del 2002).
Nuove assegnazioni – Le
imprese interessate a ricevere ecopunti, non essendo state assegnatarie di
permessi in precedenza, devono presentare la richiesta entro il termine
perentorio del 18 maggio 2002; i requisiti per ottenere il rilascio di ecopunti
sono il possesso della licenza comunitaria, il possesso di veicoli con consumo
di ecopunti non superiore a 6, e l’effettuazione nei primi tre mesi dell’anno
di almeno dieci transiti in Austria mediante trasporto combinato accompagnato
(autostrada viaggiante), ovvero viaggi con destinazione verso la Repubblica
Ceca, la Repubblica Slovacca, l’Ungheria o la Polonia; contestualmente alla
richiesta di assegnazione le imprese devono presentare la domanda di
abilitazione dei veicoli.
Trasporti eccezionali – Come in
precedenza, le imprese che effettuano trasporti eccezionali non titolari di
ecopunti, possono ottenerne presentando richiesta almeno dieci giorni prima del
passaggio “a pieno carico” in Austria.
Imprese in conto proprio – La
richiesta di ecopunti da parte delle imprese in conto proprio può avvenire in
qualunque periodo, essendo aperto un apposito fondo nazionale.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.91 del 18 aprile 2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
12 aprile 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul
territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2
quadrimestre dell'anno 2002.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
2 quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'
riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200
ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).
3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale
quota affluisce
nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001
e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679
ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850
ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie di
ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di
50 ecopunti per il 1 quadrimestre 2002.
5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1%
dell'assegnazione quadrimestrale).
Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese vecchie)
Art. 2.
Criteri di calcolo dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di
merci in conto terzi indicate all'art. 1 comma 2 del presente
decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 2
quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti
effettuati dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno 2000
e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e
moltiplicata per 6,61.
2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti
i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).
3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai
precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli
ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati
dall'impresa nel 2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestre
dell'anno 2001. La riduzione non potra', comunque, essere superiore
al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da ciascuna impresa nel 2 quadrimestre dell'anno
2000 e nel 2 quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel
sistema informativo della Kapsch.
5. Le imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrimestre 2002, una
quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D.
28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del
5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre
2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito della quota
indicata al comma 4 del precedente art. 1, al momento
dell'esaurimento degli ecopunti gia' assegnati.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
Art. 3.
1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente
decreto superi, per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, il numero
totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti
spettante a ciascuna impresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002,
calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene
ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la
somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero
degli ecopunti riservati.
2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel
comma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiore
a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, secondo le modalita' di
rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a
50, nel caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico
di rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprenda
esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo
pari o inferiore a 7 ecopunti.
3. Le imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registrati
al sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un
Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che
quindi non usufruiscono di quanto indicato al comma precedente
possono presentare, successivamente alla comunicazione
dell'assegnazione loro spettante per il 2 quadrimestre 2002, domanda
di cancellazione dei veicoli in questione secondo l'allegato 6 del
presente decreto.
4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoli
ai sensi del comma 3 del presente articolo, verra' attribuita,
secondo le modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, una
quota pari a 50 ecopunti.
Art. 4.
Modalita' di richiesta
1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto
che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di
ecopunti loro spettante per il 1 quadrimestre 2002 e le imprese
indicate all'art. 2, comma 5 del presente decreto otterranno
automaticamente, secondo le modalita' di rilascio indicate al
successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2
quadrimestre 2002.
2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che
non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1
quadrimestre 2002 o l'hanno presentata oltre i termini stabiliti
dall'art. 5 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domanda
redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata
dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028
(imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose -
APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002
di una quota pari al 30%.
4. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
comma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2
quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.
5. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale si
vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per
il 2 quadrimestre 2002.
Art. 5.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli articoli 2 e 3 del presente decreto, attribuita per il 2
quadrimestre 2002 alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del
presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi
dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata in
due parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazione
spettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una
percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel
corso dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore
raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli
ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2002 e, comunque,
nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione
dell'operazione di assegnazione.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione
della quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra' in un'unica
soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita'
di ecopunti pari o inferiore a 250.
3. Le imprese che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto la
seconda parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre
2002, la riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazione
per il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma
2 del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2
quadrimestre 2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo
degli ecopunti gia' ricevuti.
4. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai
commi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa mediante
apposita comunicazione.
Art. 6.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.
La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in propria disponibilita' da parte delle imprese che rientrano tra
quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, e'
possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che
attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio
austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un
consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2
del presente decreto, che per il 2 quadrimestre dell'anno 2002 hanno
titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono
essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.
5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al
momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di
registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument
non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema
informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' alla
stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente
articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di
piu' di tre certificati di registrazione, la registrazione di
ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi
degli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 possono essere
titolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi a
veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.
10. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
Autotrasporto di merci in conto proprio
Art. 7.
Modalita' di richiesta e di rilascio
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data
del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi
dell'art. 8 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, possono presentare domanda,
senza alcun termine temporale, per accedere al Fondo nazionale
ecopunti conto proprio.
2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato
2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento
di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere
inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi
del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente
l'autorizzazione ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti conto
proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del
Fondo indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre 2002, all'art.
1, comma 3 del presente decreto.
4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema
informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla
richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del
successivo art. 8, comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2
dello stesso articolo.
Art. 8.
Certificati di registrazione
1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione
necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che
effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.
La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio e' possibile, unicamente per
veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni
transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a
6 ecopunti.
3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un
consumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al
sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,
secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicata
all'impresa interessata.
Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese nuove)
Art. 9.
Modalita' di richiesta e requisiti
1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presente
decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il 2 quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
a) licenza comunitaria;
b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di
almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
c) aver effettuato nel corso dei primi tre mesi dell'anno 2002
viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il
sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante
autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito
verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica
slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.
2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al
punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per
un massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazione
dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del
servizio in questione.
4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i
certificati di registrazione necessari per l'installazione
dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si
chiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di due
veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari
o inferiore a 6.
Art. 10.
Criteri di attribuzione degli ecopunti
1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e
5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati
al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2 quadrimestre
2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti
riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente
decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un
minimo di 30 ecopunti.
2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi
del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,
si procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30
ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine
di protocollazione delle domande.
3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto
previsto al comma precedente.
Art. 11.
Modalita' di rilascio
1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10
spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi
dell'art. 9 verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara'
disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande.
2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti
verra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di
registrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai
sensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto.
Art. 12.
Certificati di registrazione
1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente,
nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
Trasporti eccezionali
Art. 13.
1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasporti
eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno
ottenuto una quota di ecopunti per il 2 quadrimestre 2002 o che,
avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.
2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto
eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere
inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del
transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione,
l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alla
domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio del certificato di registrazione necessario per
l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al
presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).
4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio competente dell'unita' operativa APC3 provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il
territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi
alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche
se non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazione
dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di
registrazione del veicolo.
5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni
dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unita'
operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del
trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal
precedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ogni
altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per
l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
Norme generali
Art. 14.
Infrazioni
1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportare
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto
ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate
conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
Art. 15.
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte
nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it. Sullo stesso sito e' disponibile anche
la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e
della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione
generale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati di
registrazione.
Roma, 12 aprile 2002
Il direttore generale: Ricozzi
ALLEGATO 1
(Carta intestata)
IMPRESA CONTO TERZI
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________
La sottoscritta impresa ___ ___________________________________
con
sede legale in ______________________________________________________
Ai fini dell’eventuale elevazione alla quota di 50
ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese
che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l’impresa
sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO 2
(carta intestata)
IMPRESA CONTO PROPRIO
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
Numero trasportatori conto proprio Codice Austria.
La sottoscritta impresa.
sede legale in
chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO 3
(Carta intestata)
NUOVA IMPRESA
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
Numero Albo trasportatori
_________________
Il sottoscritto
________________________________ quale legale rappresentante dell’impresa
____________________________ __________________________
con
sede legale in _____________________ _________________________________
A tal fine dichiara:
a) Di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) Di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un
consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) Di aver effettuato nei primi 3 mesi dell’anno 2002 viaggi di transito
attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato
accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a
viaggio rilasciate da _____________(indicare l’Ufficio del Dipartimento
trasporti terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o
attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e
Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla
sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
dell’emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il sottoscritto..................................
ha incaricato per la trattazione della presente domanda
......................., che accetta.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO
4
(carta intestata)
certificati
di registrazione
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
NUMERO
ISCRIZIONE ALBO ______________________ Cod.Austria___________ (se
impresa già registrata)
La sottoscritta impresa____________________________________________
sede legale in____________________________ ______________________________
CHIEDE il
rilascio dei certificati di registrazione necessari per
l’inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli : (1) (2)
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto __________________ quale titolare/legale rappresentante della
ditta, incarica per la trattazione della presente domanda , che accetta.
Distinti saluti.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
All. : c/c 4028 di euro 10,33 (per la domanda)
c/c 9001 di euro 5,16 (per ciascuna targa)
(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument
da richiedersi presso l’ex Ufficio provinciale MCTC competente per territorio.
(2) allegare copia della carta provvisoria di
circolazione ( “foglio di via”) ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione
definitiva (libretto del veicolo)
ALLEGATO
5
(Carta intestata)
TRASPORTI ECCEZIONALI
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
(se impresa già registrata)
La sottoscritta impresa_________________ ___________________________
con sede legale in
____________________ Via _________ _____________________
A tal fine dichiara:
a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente:___________;
b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente:_________________
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il sottoscritto________________________________ ha
incaricato per la trattazione della presente domanda .............., che
accetta.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO
6
(Carta intestata)
CANCELLAZIONE CERTIFICATI
Al
Ministero dei trasporti |
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
Unità di gestione A.P.C. |
|
A.P.C.
3 |
|
Via Caraci n. 36 | |
00157
Roma |
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________
La sottoscritta impresa ____________ __________________________
con
sede legale in _____________________________ _________________________
AUTORIZZA, ai fini dell’eventuale elevazione alla
quota di 50 ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista
per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un Cop-dokument superiore a 7 che
risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ........................, che accetta.
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante