Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 aprile 2002

 

Circolare n.59/2002

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Austria - Ecopunti per il II quadrimestre 2002 – D.M. 12.4.2002 su G.U. n.91 del 18.4.2002.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per il rilascio degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio austriaco nel periodo da maggio a fine agosto.

 

In particolare è stato confermato un contingente di 1.133.895 ecopunti, ripartito tra rinnovi di assegnazioni per il conto terzi (95,1%), nuovi rilasci per il conto terzi (1,8%), assegnazioni al fondo nazionale ecopunti conto proprio (3%) e riserva per i trasporti eccezionali (0,1%).

 

Rinnovi – Le imprese che hanno ottenuto ecopunti nel primo quadrimestre del 2002 otterranno d’ufficio il rinnovo dell’assegnazione senza necessità di presentare la richiesta; i criteri di calcolo dell’assegnazione e di rilascio degli ecopunti sono i medesimi del quadrimestre in corso (accredito di un acconto del 40% dell’assegnazione e accredito del saldo al raggiungimento dell’utilizzo del 90% dell’assegnazione del 2002).

 

Nuove assegnazioni – Le imprese interessate a ricevere ecopunti, non essendo state assegnatarie di permessi in precedenza, devono presentare la richiesta entro il termine perentorio del 18 maggio 2002; i requisiti per ottenere il rilascio di ecopunti sono il possesso della licenza comunitaria, il possesso di veicoli con consumo di ecopunti non superiore a 6, e l’effettuazione nei primi tre mesi dell’anno di almeno dieci transiti in Austria mediante trasporto combinato accompagnato (autostrada viaggiante), ovvero viaggi con destinazione verso la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, l’Ungheria o la Polonia; contestualmente alla richiesta di assegnazione le imprese devono presentare la domanda di abilitazione dei veicoli.

 

Trasporti eccezionali – Come in precedenza, le imprese che effettuano trasporti eccezionali non titolari di ecopunti, possono ottenerne presentando richiesta almeno dieci giorni prima del passaggio “a pieno carico” in Austria.

 

Imprese in conto proprio – La richiesta di ecopunti da parte delle imprese in conto proprio può avvenire in qualunque periodo, essendo aperto un apposito fondo nazionale.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.91 del 18 aprile 2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 aprile 2002

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul
territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2
quadrimestre dell'anno 2002.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                per l'autotrasporto di persone e cose
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
2 quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
  2.  Alle  imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'
riservata,  per  il  2  quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200
ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).
  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e'  riservata,  per  il  2 quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016

ecopunti  (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce

nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio.
  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che  non  hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001
e'  riservata,  per  il  2 quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679
ecopunti  (1,8%  dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850
ecopunti  sono  destinati  alle  imprese  che,  non  assegnatarie  di
ecopunti  nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di
50 ecopunti per il 1 quadrimestre 2002.
  5.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per  il  2  quadrimestre  2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1%
dell'assegnazione quadrimestrale).
    Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese vecchie)
 
                               Art. 2.
                Criteri di calcolo dell'assegnazione
  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento
del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di
merci  in  conto  terzi  indicate  all'art.  1  comma  2 del presente
decreto,  viene  calcolata,  a  favore  di ciascuna impresa, per il 2
quadrimestre   dell'anno   2002,  sommando  il  numero  dei  transiti
effettuati dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno 2000
e  dell'anno  2001;  la  cifra  cosi' ottenuta viene divisa per due e
moltiplicata per 6,61.
  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di  quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti
i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).
  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai
precedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli
ecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuati
dall'impresa  nel  2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestre
dell'anno  2001.  La riduzione non potra', comunque, essere superiore
al  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti  effettuati da ciascuna impresa nel 2 quadrimestre dell'anno
2000  e  nel 2 quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel
sistema informativo della Kapsch.
  5.  Le  imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrimestre 2002, una
quota  di  50  ecopunti  ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D.
28 novembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 283 del
5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre
2002  una  ulteriore  quota  di  50 ecopunti, nell'ambito della quota
indicata   al   comma   4   del   precedente   art.   1,  al  momento
dell'esaurimento degli ecopunti gia' assegnati.
  6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 
                               Art. 3.
  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di
ecopunti  alle  imprese  indicate  all'art.  1,  comma 2 del presente
decreto  superi,  per  il  2  quadrimestre  dell'anno 2002, il numero
totale  degli  ecopunti  ad  esse  riservati,  la  quota  di ecopunti
spettante  a  ciascuna  impresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002,
calcolata  in  base  ai  criteri esposti nel precedente art. 2, viene
ridotta  di  un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la
somma  totale  delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero
degli ecopunti riservati.
  2.  Le  imprese,  che  in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel
comma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiore
a  50  ecopunti,  si  vedranno  attribuire,  secondo  le modalita' di
rilascio  indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a
50,  nel  caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico
di  rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprenda
esclusivamente  veicoli  aventi un Cop-dokument attestante un consumo
pari o inferiore a 7 ecopunti.
  3.  Le  imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registrati
al  sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un
Cop-dokument  che  attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che
quindi  non  usufruiscono  di  quanto  indicato  al  comma precedente
possono     presentare,     successivamente     alla    comunicazione
dell'assegnazione  loro spettante per il 2 quadrimestre 2002, domanda
di  cancellazione  dei  veicoli in questione secondo l'allegato 6 del
presente decreto.
  4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoli
ai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo, verra' attribuita,
secondo  le  modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, una
quota pari a 50 ecopunti.
 
                               Art. 4.
                       Modalita' di richiesta
  1.  Le  imprese  indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto
che  hanno  presentato  domanda  per  l'assegnazione  della  quota di
ecopunti  loro  spettante  per  il  1  quadrimestre 2002 e le imprese
indicate   all'art.  2,  comma  5  del  presente  decreto  otterranno
automaticamente,   secondo  le  modalita'  di  rilascio  indicate  al
successivo  art.  5,  la  quota  di  ecopunti loro spettante per il 2
quadrimestre 2002.
  2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che
non  hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1
quadrimestre  2002  o  l'hanno  presentata  oltre i termini stabiliti
dall'art.  5  del  D.D.  28 novembre  2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domanda
redatta   secondo   l'allegato   1  al  presente  decreto,  corredata
dell'attestazione  di  un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028
(imposta  di  bollo).  Tale  domanda deve essere inviata al Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasporti
terrestri  -  Direzione  generale  autotrasporto  di persone e cose -
APC3,  via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  3.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla
data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
vedranno  ridotta  la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002
di una quota pari al 30%.
  4.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
comma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimo
giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta  Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2
quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.
  5.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal
comma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla data
di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale si
vedranno  rifiutata  l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per
il 2 quadrimestre 2002.
 
                               Art. 5.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli  articoli  2  e  3  del  presente  decreto, attribuita per il 2
quadrimestre  2002  alle  imprese  indicate  all'art.  4, comma 1 del
presente  decreto  ed  alle  imprese  che presentano domanda ai sensi
dell'art.  4,  commi  2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata in
due  parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazione
spettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una
percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nel
corso  dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore
raggiungimento  di  una  percentuale  di  utilizzo  pari al 90% degli
ecopunti  gia'  assegnati  nel  corso  dell'anno  2002  e,  comunque,
nell'ambito   dei   tempi   tecnici   necessari  per  l'effettuazione
dell'operazione di assegnazione.
  2.  In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione
della quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra' in un'unica
soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita'
di ecopunti pari o inferiore a 250.
  3.  Le  imprese  che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto la
seconda  parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre
2002,  la  riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazione
per  il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma
2  del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2
quadrimestre  2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo
degli ecopunti gia' ricevuti.
  4.  L'effettuazione  delle  operazioni  di attribuzione indicate ai
commi  precedenti  verra'  resa  nota  a  ciascuna  impresa  mediante
apposita comunicazione.
 
                               Art. 6.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
n.  9001  (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.
La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in  propria  disponibilita'  da parte delle imprese che rientrano tra
quelle  indicate  all'art.  1,  comma  2  del  presente  decreto,  e'
possibile,  unicamente  per  veicoli  che abbiano un Cop-dokument che
attesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorio
austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta un
consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
  4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2
del  presente decreto, che per il 2 quadrimestre dell'anno 2002 hanno
titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono
essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.
  5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al
momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di
registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument
non   superiore  a  7  ecopunti,  previa  cancellazione  dal  sistema
informativo  di  un  numero  pari  di  veicoli in disponibilita' alla
stessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.
  6.  E'  consentita,  per  le imprese di cui al comma 4 del presente
articolo,  che  al momento della domanda risultano essere titolari di
piu'  di  tre  certificati  di  registrazione,  la  registrazione  di
ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa
cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
  7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.
  9.  Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi
degli  articoli  10,  11  e  12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 283 del 5 dicembre 2001 possono essere
titolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi a
veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.
  10.  E'  consentita,  per  le  imprese  di cui al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
               Autotrasporto di merci in conto proprio
 
                               Art. 7.
                Modalita' di richiesta e di rilascio
  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate  ad  attraversare il territorio austriaco e che alla data
del  presente  decreto  non  hanno ancora presentato domanda ai sensi
dell'art.  8  del  D.D.  28 novembre  2001  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  283  del  5 dicembre 2001, possono presentare domanda,
senza  alcun  termine  temporale,  per  accedere  al  Fondo nazionale
ecopunti conto proprio.
  2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato
2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento
di  Euro  10,33  sul  c.c.p.  n.  4028 (imposta di bollo) deve essere
inviata   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento   dei   trasporti   terrestri   -   Direzione   generale
autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi
del   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenente
l'autorizzazione  ad  utilizzare  il  Fondo  nazionale ecopunti conto
proprio  fino  al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del
Fondo  indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre 2002, all'art.
1, comma 3 del presente decreto.
  4.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistema
informativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente alla
richiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  ai  sensi  del
successivo  art.  8,  comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2
dello stesso articolo.
 
                               Art. 8.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
n.  9001  (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.
La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano
trasporto  di  merci  in  conto  proprio e' possibile, unicamente per
veicoli  che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni
transito   attraverso   il  territorio  austriaco,  non  superiore  a
6 ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta un
consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.
     Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese nuove)
 
                               Art. 9.
                 Modalita' di richiesta e requisiti
  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano  tra  quelle  indicate  all'art.  1,  comma  4 del presente
decreto  e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il  2  quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro il
termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
    a) licenza comunitaria;
    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto di
almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
    c) aver  effettuato  nel  corso dei primi tre mesi dell'anno 2002
viaggi  di  transito  attraverso  il  territorio austriaco secondo il
sistema  del  trasporto  combinato  accompagnato e/o viaggi, mediante
autorizzazioni  a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito
verso  o  attraverso  i  seguenti  Paesi: Repubblica ceca, Repubblica
slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.
  2.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di  un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-   Dipartimento   dei   trasporti  terrestri  -  Direzione  generale
autotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3.  L'effettuazione  del trasporto combinato accompagnato di cui al
punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per
un  massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazione
dell'effettuazione  dei  viaggi comprovata dal soggetto erogatore del
servizio in questione.
  4.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente  comma  3,  deve  presentare  una  domanda  per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di  Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si
chiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di due
veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari
o inferiore a 6.
 
                              Art. 10.
               Criteri di attribuzione degli ecopunti
  1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e
5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati
al  comma  2  dello  stesso articolo otterranno per il 2 quadrimestre
2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti
riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente
decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un
minimo di 30 ecopunti.
  2.  Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi
del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,
si  procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30
ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine
di protocollazione delle domande.
  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa
l'esaurimento   degli  ecopunti  della  quota  riservata,  di  quanto
previsto al comma precedente.
 
                              Art. 11.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10
spettante   alle  imprese  che  hanno  presentato  domanda  ai  sensi
dell'art.   9   verra'  rilasciata  in  un'unica  soluzione  e  sara'
disponibile  a  partire dal trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande.
  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti
verra'  inviata  alle  imprese  interessate insieme ai certificati di
registrazione  dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai
sensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto.
                              Art. 12.
                    Certificati di registrazione
  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli  9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  6 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
                        Trasporti eccezionali
 
                              Art. 13.
  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasporti
eccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hanno
ottenuto  una  quota  di  ecopunti  per il 2 quadrimestre 2002 o che,
avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.
  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasporto
eccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  di
Euro 10,33  sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta  di  bollo),  deve essere
inviata,  almeno  dieci  giorni prima della data di effettuazione del
transito,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento   dei   trasporti   terrestri   -   Direzione   generale
autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione,
l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alla
domanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   per
l'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 al
presente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di
Euro 10,33  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).
  4.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio   competente   dell'unita'   operativa   APC3   provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso il
territorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivi
alla  data  indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche
se  non  utilizzati.  L'impresa  interessata  ricevera' comunicazione
dell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di
registrazione del veicolo.
  5.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giorni
dall'effettuazione  del  transito, all'ufficio competente dell'unita'
operativa  APC3,  al  fine  di comprovare l'effettivo svolgimento del
trasporto  eccezionale,  una  copia  dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
  6.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dal
precedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ogni
altra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  per
l'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
                           Norme generali
 
                              Art. 14.
                             Infrazioni
  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto
ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate
conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
                              Art. 15.
  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale
18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito del
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it.  Sullo  stesso sito e' disponibile anche
la  circolare  n.  11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e
della  navigazione  -  Dipartimento  trasporti  terrestri - Direzione
generale  autotrasporto  persone e cose, riguardante i certificati di
registrazione.
    Roma, 12 aprile 2002
                                       Il direttore generale: Ricozzi

ALLEGATO 1

 

(Carta intestata)

 

IMPRESA CONTO TERZI

 

 

  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma

 

Numero Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________               

 

         La sottoscritta impresa ___            ___________________________________

con sede legale in ______________________________________________________

 

chiede l’assegnazione degli ecopunti spettanti per l’anno 2002.

 

Ai fini dell’eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l’impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell’impresa stessa.

 

 

 

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

 

 

         Il sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione della presente domanda ......................., che accetta.

 

 

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

 

All.:    - attestazione c/c 4028 di € 10.33

 - fotocopia documento identità legale rappresentante


ALLEGATO 2
 
(carta intestata)
 
IMPRESA CONTO PROPRIO
 
 
 
 
 
 
 
  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma
Numero trasportatori conto proprio              Codice Austria.         
 
 
 
 
            La sottoscritta impresa.                                                          
sede legale in                                                                                          
 
 
chiede l'autorizzazione  all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
 

Il sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione della presente domanda ......................., che accetta.

 

 

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

 

All.:    - attestazione c/c 4028 di € 10.33

 - fotocopia documento identità legale rappresentante


ALLEGATO 3

 

(Carta intestata)

 

NUOVA IMPRESA

 

                                                       

  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma

 

Numero Albo trasportatori _________________          

 

         Il  sottoscritto ________________________________ quale legale rappresentante dell’impresa ____________________________            __________________________

con sede legale in _____________________         _________________________________

chiede l’assegnazione di una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre dell’anno 2002.

 

A tal fine dichiara:

a)     Di essere in possesso di licenza comunitaria;

b)     Di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

c)     Di aver effettuato nei primi 3 mesi dell’anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio rilasciate da _____________(indicare l’Ufficio del Dipartimento trasporti terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell’emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

         Il sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione della presente domanda ......................., che accetta.

 

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

All.:    - attestazione c/c 4028 di € 10.33

 - fotocopia documento identità legale rappresentante


ALLEGATO 4

 

(carta intestata)

 

certificati di registrazione

 

  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma

 

NUMERO ISCRIZIONE ALBO ______________________ Cod.Austria___________                                                                                           (se impresa già registrata)

 

         La sottoscritta impresa____________________________________________ sede legale in____________________________         ______________________________

CHIEDE il rilascio  dei certificati di registrazione necessari per l’inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli : (1) (2)

 

targa.....................                            targa.....................

targa.....................                            targa.....................

targa.....................                            targa.....................

targa.....................                            targa.....................

targa.....................                            targa.....................

 

                                                                                     Firma

                                                                  (del titolare o legale rappresentante)      

 

Il sottoscritto __________________ quale titolare/legale rappresentante della ditta, incarica per la trattazione della presente domanda                    , che accetta.

         Distinti saluti.

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

All. :   c/c 4028 di euro 10,33 (per la domanda)

         c/c 9001 di euro 5,16 (per ciascuna targa)

 

(1)  il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l’ex Ufficio provinciale MCTC competente per territorio.

(2)  allegare copia della carta provvisoria di circolazione ( “foglio di via”) ove questo fosse                ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva (libretto del veicolo)

 


ALLEGATO 5

 

(Carta intestata)

 

TRASPORTI  ECCEZIONALI

 

 

 

 

  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma

 

 

 

 

Numero Albo trasportatori _____________CODICE AUSTRIA__________________

                                                                                     (se impresa già registrata)

 

         La sottoscritta impresa_________________         ___________________________

con sede legale in ____________________ Via _________         _____________________

CHIEDE l’assegnazione degli ecopunti necessari per l’effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.

 

A tal fine dichiara:

 

a)     che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente:___________;

b)     che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente:_________________

 

 

 

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

         Il sottoscritto________________________________ ha incaricato per la trattazione della presente domanda .............., che accetta.

 

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

All.:    - attestazione c/c 4028 di euro 10,33

          - fotocopia documento identità legale rappresentante


ALLEGATO 6

 

(Carta intestata)

 

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

 

 

 

  Al Ministero dei trasporti
 

Dipartimento trasporti terrestri

  Unità di gestione A.P.C.
  A.P.C. 3
  Via Caraci n. 36
  00157  Roma

 

 

 

Numero Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________

 

 

         La sottoscritta impresa ____________                  __________________________

con sede legale in _____________________________         _________________________

 

 

AUTORIZZA, ai fini dell’eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un  Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell’impresa stessa.

 

 

 

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

         Il sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione della presente domanda ........................, che accetta.

 

 

 

Firma

(per accettazione)

Firma

(del titolare o legale rappresentante)

 

 

 

 

 

All.:    - attestazione c/c 4028 di € 10.33

 - fotocopia documento identità legale rappresentante