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Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 aprile 2002
Circolare n.59/2002
Oggetto: Trasporti
internazionali – Austria - Ecopunti per il II quadrimestre 2002 – D.M.
12.4.2002 su G.U. n.91 del 18.4.2002.
Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per il
rilascio degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio
austriaco nel periodo da maggio a fine agosto.
In particolare è stato confermato un contingente di 1.133.895
ecopunti, ripartito tra rinnovi di assegnazioni per il conto terzi (95,1%),
nuovi rilasci per il conto terzi (1,8%), assegnazioni al fondo nazionale
ecopunti conto proprio (3%) e riserva per i trasporti eccezionali (0,1%).
Rinnovi – Le
imprese che hanno ottenuto ecopunti nel primo quadrimestre del 2002 otterranno
d’ufficio il rinnovo dell’assegnazione senza necessità di presentare la richiesta;
i criteri di calcolo dell’assegnazione e di rilascio degli ecopunti sono i medesimi
del quadrimestre in corso (accredito di un acconto del 40% dell’assegnazione e
accredito del saldo al raggiungimento dell’utilizzo del 90% dell’assegnazione
del 2002).
Nuove assegnazioni – Le
imprese interessate a ricevere ecopunti, non essendo state assegnatarie di
permessi in precedenza, devono presentare la richiesta entro il termine
perentorio del 18 maggio 2002; i requisiti per ottenere il rilascio di ecopunti
sono il possesso della licenza comunitaria, il possesso di veicoli con consumo
di ecopunti non superiore a 6, e l’effettuazione nei primi tre mesi dell’anno
di almeno dieci transiti in Austria mediante trasporto combinato accompagnato
(autostrada viaggiante), ovvero viaggi con destinazione verso la Repubblica
Ceca, la Repubblica Slovacca, l’Ungheria o la Polonia; contestualmente alla
richiesta di assegnazione le imprese devono presentare la domanda di
abilitazione dei veicoli.
Trasporti eccezionali – Come in
precedenza, le imprese che effettuano trasporti eccezionali non titolari di
ecopunti, possono ottenerne presentando richiesta almeno dieci giorni prima del
passaggio “a pieno carico” in Austria.
Imprese in conto proprio – La
richiesta di ecopunti da parte delle imprese in conto proprio può avvenire in
qualunque periodo, essendo aperto un apposito fondo nazionale.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
n.91 del 18 aprile 2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
12 aprile 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sulterritorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2quadrimestre dell'anno 2002. IL DIRETTORE GENERALE per l'autotrasporto di persone e cose Decreta: Art. 1. 1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italianeinteressate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il2 quadrimestre 2002, pari a 1.133.895. 2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale). 3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprioe' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale
quota affluisce
nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio. 4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terziche non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001e' riservata, per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie diecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di50 ecopunti per il 1 quadrimestre 2002. 5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,per il 2 quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1%dell'assegnazione quadrimestrale). Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese vecchie) Art. 2. Criteri di calcolo dell'assegnazione 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamentodel territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto dimerci in conto terzi indicate all'art. 1 comma 2 del presentedecreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 2quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transitieffettuati dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno 2000e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due emoltiplicata per 6,61. 2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai finidi quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tuttii viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese neiperiodi indicati con esclusione: a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza ilversamento, per intero, degli ecopunti dovuti; b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che ilposto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita sitrovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali). 3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati aiprecedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degliecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuatidall'impresa nel 2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestredell'anno 2001. La riduzione non potra', comunque, essere superioreal 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presentearticolo. 4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero deitransiti effettuati da ciascuna impresa nel 2 quadrimestre dell'anno2000 e nel 2 quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nelsistema informativo della Kapsch. 5. Le imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrimestre 2002, unaquota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D.28 novembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito della quotaindicata al comma 4 del precedente art. 1, al momentodell'esaurimento degli ecopunti gia' assegnati. 6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifichesul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso discarso o irregolare utilizzo degli ecopunti. Art. 3. 1. Nell'eventualita' che la somma totale delle assegnazioni diecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presentedecreto superi, per il 2 quadrimestre dell'anno 2002, il numerototale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopuntispettante a ciascuna impresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002,calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, vieneridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra lasomma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numerodegli ecopunti riservati. 2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nelcomma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiorea 50 ecopunti, si vedranno attribuire, secondo le modalita' dirilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a50, nel caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronicodi rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprendaesclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumopari o inferiore a 7 ecopunti. 3. Le imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registratial sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi unCop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e chequindi non usufruiscono di quanto indicato al comma precedentepossono presentare, successivamente alla comunicazionedell'assegnazione loro spettante per il 2 quadrimestre 2002, domandadi cancellazione dei veicoli in questione secondo l'allegato 6 delpresente decreto. 4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoliai sensi del comma 3 del presente articolo, verra' attribuita,secondo le modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, unaquota pari a 50 ecopunti. Art. 4. Modalita' di richiesta 1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decretoche hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota diecopunti loro spettante per il 1 quadrimestre 2002 e le impreseindicate all'art. 2, comma 5 del presente decreto otterrannoautomaticamente, secondo le modalita' di rilascio indicate alsuccessivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2quadrimestre 2002. 2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, chenon hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1quadrimestre 2002 o l'hanno presentata oltre i termini stabilitidall'art. 5 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domandaredatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredatadell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028(imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasportiterrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose -APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data dipubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. 3. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalprecedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalladata di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialevedranno ridotta la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002di una quota pari al 30%. 4. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalcomma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimogiorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nellaGazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%. 5. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalcomma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla datadi pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale sivedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante peril 2 quadrimestre 2002. Art. 5. Modalita' di rilascio 1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenutinegli articoli 2 e 3 del presente decreto, attribuita per il 2quadrimestre 2002 alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 delpresente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensidell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata indue parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazionespettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di unapercentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nelcorso dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulterioreraggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degliecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2002 e, comunque,nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazionedell'operazione di assegnazione. 2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazionedella quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra' in un'unicasoluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita'di ecopunti pari o inferiore a 250. 3. Le imprese che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto laseconda parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre2002, la riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazioneper il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma2 del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2quadrimestre 2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzodegli ecopunti gia' ricevuti. 4. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate aicommi precedenti verra' resa nota a ciascuna impresa medianteapposita comunicazione. Art. 6. Certificati di registrazione 1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazionenecessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli cheeffettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commidel presente articolo. 2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoliin propria disponibilita' da parte delle imprese che rientrano traquelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, e'possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument cheattesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorioaustriaco, non superiore a 6 ecopunti. 3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta unconsumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dalsistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7. 4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2del presente decreto, che per il 2 quadrimestre dell'anno 2002 hannotitolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possonoessere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione. 5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che almomento della domanda risultano essere titolari di tre certificati diregistrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokumentnon superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistemainformativo di un numero pari di veicoli in disponibilita' allastessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati. 6. E' consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presentearticolo, che al momento della domanda risultano essere titolari dipiu' di tre certificati di registrazione, la registrazione diulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoliin disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati. 7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base alsistema informativo del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicataall'impresa interessata. 9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensidegli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2001 possono esseretitolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi aveicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6. 10. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente,nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulterioriveicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati. Autotrasporto di merci in conto proprio Art. 7. Modalita' di richiesta e di rilascio 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla datadel presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensidell'art. 8 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, possono presentare domanda,senza alcun termine temporale, per accedere al Fondo nazionaleecopunti conto proprio. 2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamentodi Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essereinviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generaleautotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commidel presente articolo riceveranno una comunicazione contenentel'autorizzazione ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti contoproprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza delFondo indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre 2002, all'art.1, comma 3 del presente decreto. 4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistemainformativo della Kapsch devono presentare, contestualmente allarichiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere icertificati di registrazione necessari per l'installazionedell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi delsuccessivo art. 8, comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2dello stesso articolo. Art. 8. Certificati di registrazione 1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazionenecessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli cheeffettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commidel presente articolo. 2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoliin propria disponibilita' da parte delle imprese che effettuanotrasporto di merci in conto proprio e' possibile, unicamente perveicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ognitransito attraverso il territorio austriaco, non superiore a6 ecopunti. 3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta unconsumo di ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dalsistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilita'alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7. 4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base alsistema informativo del Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate. 5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione,secondo quanto indicato al comma precedente verra' comunicataall'impresa interessata. Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese nuove) Art. 9. Modalita' di richiesta e requisiti 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi cherientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presentedecreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti peril 2 quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro iltermine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione delpresente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono: a) licenza comunitaria; b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto dialmeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6; c) aver effettuato nel corso dei primi tre mesi dell'anno 2002viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo ilsistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, medianteautorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transitoverso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblicaslovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci. 2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redattasecondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazionedi un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generaleautotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui alpunto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, perun massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazionedell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore delservizio in questione. 4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui alprecedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere icertificati di registrazione necessari per l'installazionedell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamentodi Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui sichiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di dueveicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pario inferiore a 6. Art. 10. Criteri di attribuzione degli ecopunti 1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicatial comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2 quadrimestre2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopuntiriservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presentedecreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed unminimo di 30 ecopunti. 2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensidel precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,si procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordinedi protocollazione delle domande. 3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazionenell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causal'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quantoprevisto al comma precedente. Art. 11. Modalita' di rilascio 1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensidell'art. 9 verra' rilasciata in un'unica soluzione e sara'disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data discadenza della presentazione delle domande. 2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopuntiverra' inviata alle imprese interessate insieme ai certificati diregistrazione dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda aisensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto. Art. 12. Certificati di registrazione 1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degliarticoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolaridi piu' di due certificati di registrazione. 2. E' consentita per le imprese di cui al comma precedente,nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulterioriveicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati. Trasporti eccezionali Art. 13. 1. Le imprese che hanno necessita' di effettuare trasportieccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hannoottenuto una quota di ecopunti per il 2 quadrimestre 2002 o che,avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto. 2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata interritorio austriaco del veicolo che effettua il trasportoeccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essereinviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione deltransito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generaleautotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. 3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con unveicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione,l'impresa interessata dovra' provvedere, contemporaneamente alladomanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per ilrilascio del certificato di registrazione necessario perl'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 alpresente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamentodi Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti). 4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,l'ufficio competente dell'unita' operativa APC3 provvedera'all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero diecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso ilterritorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuatacon il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazionedel transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivialla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anchese non utilizzati. L'impresa interessata ricevera' comunicazionedell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendopresentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato diregistrazione del veicolo. 5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione deltrasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giornidall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unita'operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento deltrasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasportoeccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dalconcessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio. 6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dalprecedente comma, l'impresa in questione si vedra' rifiutata ognialtra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti perl'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorioaustriaco. Norme generali Art. 14. Infrazioni 1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunticostituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzionedell'autotrasporto internazionale di merci che puo' comportarel'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decretoministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportareanche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificateconformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che haeffettuato i transiti irregolari. Art. 15. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza delDipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redattenelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, ledomande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati alpresente decreto, verranno archiviate. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana e sara' disponibile anche sul sito delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo:www.trasportinavigazione.it. Sullo stesso sito e' disponibile anchela circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti edella navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzionegenerale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati diregistrazione. Roma, 12 aprile 2002 Il direttore generale: RicozziALLEGATO 1
(Carta intestata)
IMPRESA CONTO TERZI
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
|
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________
La sottoscritta impresa ___ ___________________________________
con
sede legale in ______________________________________________________
Ai fini dell’eventuale elevazione alla quota di 50
ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese
che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l’impresa
sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
|
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO 2 (carta intestata) IMPRESA CONTO PROPRIO
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
|
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
Numero trasportatori conto proprio Codice Austria. La sottoscritta impresa. sede legale in chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002. Firma(del titolare o del legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
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Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO 3
(Carta intestata)
NUOVA IMPRESA
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
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| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
Numero Albo trasportatori
_________________
Il sottoscritto
________________________________ quale legale rappresentante dell’impresa
____________________________ __________________________
con
sede legale in _____________________ _________________________________
A tal fine dichiara:
a) Di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) Di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un
consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) Di aver effettuato nei primi 3 mesi dell’anno 2002 viaggi di transito
attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato
accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a
viaggio rilasciate da _____________(indicare l’Ufficio del Dipartimento
trasporti terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o
attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e
Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla
sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
dell’emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il sottoscritto..................................
ha incaricato per la trattazione della presente domanda
......................., che accetta.
|
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO
4
(carta intestata)
certificati
di registrazione
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
|
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
NUMERO
ISCRIZIONE ALBO ______________________ Cod.Austria___________ (se
impresa già registrata)
La sottoscritta impresa____________________________________________
sede legale in____________________________ ______________________________
CHIEDE il
rilascio dei certificati di registrazione necessari per
l’inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli : (1) (2)
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
targa..................... targa.....................
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto __________________ quale titolare/legale rappresentante della
ditta, incarica per la trattazione della presente domanda , che accetta.
Distinti saluti.
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Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
All. : c/c 4028 di euro 10,33 (per la domanda)
c/c 9001 di euro 5,16 (per ciascuna targa)
(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument
da richiedersi presso l’ex Ufficio provinciale MCTC competente per territorio.
(2) allegare copia della carta provvisoria di
circolazione ( “foglio di via”) ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione
definitiva (libretto del veicolo)
ALLEGATO
5
(Carta intestata)
TRASPORTI ECCEZIONALI
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
|
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
(se impresa già registrata)
La sottoscritta impresa_________________ ___________________________
con sede legale in
____________________ Via _________ _____________________
A tal fine dichiara:
a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente:___________;
b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente:_________________
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il sottoscritto________________________________ ha
incaricato per la trattazione della presente domanda .............., che
accetta.
|
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO
6
(Carta intestata)
CANCELLAZIONE CERTIFICATI
| Al
Ministero dei trasporti |
|
|
Dipartimento
trasporti terrestri |
|
| Unità di gestione A.P.C. |
|
| A.P.C.
3 |
|
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157
Roma |
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________
La sottoscritta impresa ____________ __________________________
con
sede legale in _____________________________ _________________________
AUTORIZZA, ai fini dell’eventuale elevazione alla
quota di 50 ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista
per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un Cop-dokument superiore a 7 che
risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ........................, che accetta.
|
Firma (per accettazione) |
Firma (del titolare o legale rappresentante) |
- fotocopia documento identità legale
rappresentante