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Roma, 29 aprile 2002
 
Circolare n.59/2002
 
Oggetto: Trasporti
internazionali – Austria - Ecopunti per il II quadrimestre 2002 – D.M.
12.4.2002 su G.U. n.91 del 18.4.2002.
 
Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per il
rilascio degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio
austriaco nel periodo da maggio a fine agosto.
 
In particolare è stato confermato un contingente di 1.133.895
ecopunti, ripartito tra rinnovi di assegnazioni per il conto terzi (95,1%),
nuovi rilasci per il conto terzi (1,8%), assegnazioni al fondo nazionale
ecopunti conto proprio (3%) e riserva per i trasporti eccezionali (0,1%).
 
Rinnovi – Le
imprese che hanno ottenuto ecopunti nel primo quadrimestre del 2002 otterranno
d’ufficio il rinnovo dell’assegnazione senza necessità di presentare la richiesta;
i criteri di calcolo dell’assegnazione e di rilascio degli ecopunti sono i medesimi
del quadrimestre in corso (accredito di un acconto del 40% dell’assegnazione e
accredito del saldo al raggiungimento dell’utilizzo del 90% dell’assegnazione
del 2002).
 
Nuove assegnazioni – Le
imprese interessate a ricevere ecopunti, non essendo state assegnatarie di
permessi in precedenza, devono presentare la richiesta entro il termine
perentorio del 18 maggio 2002; i requisiti per ottenere il rilascio di ecopunti
sono il possesso della licenza comunitaria, il possesso di veicoli con consumo
di ecopunti non superiore a 6, e l’effettuazione nei primi tre mesi dell’anno
di almeno dieci transiti in Austria mediante trasporto combinato accompagnato
(autostrada viaggiante), ovvero viaggi con destinazione verso la Repubblica
Ceca, la Repubblica Slovacca, l’Ungheria o la Polonia; contestualmente alla
richiesta di assegnazione le imprese devono presentare la domanda di
abilitazione dei veicoli.
 
Trasporti eccezionali – Come in
precedenza, le imprese che effettuano trasporti eccezionali non titolari di
ecopunti, possono ottenerne presentando richiesta almeno dieci giorni prima del
passaggio “a pieno carico” in Austria.
 
Imprese in conto proprio – La
richiesta di ecopunti da parte delle imprese in conto proprio può avvenire in
qualunque periodo, essendo aperto un apposito fondo nazionale.
 
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n.180/2001 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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G.U.
n.91 del 18 aprile 2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO
12 aprile 2002 
Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sulterritorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2quadrimestre dell'anno 2002.                        IL DIRETTORE GENERALE                per l'autotrasporto di persone e cose                              Decreta:                                Art. 1.  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italianeinteressate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il2 quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.  2.  Alle  imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'riservata,  per  il  2  quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprioe'  riservata,  per  il  2 quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti  (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale
quota affluisce
nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio.  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terziche  non  hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001e'  riservata,  per  il  2 quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679ecopunti  (1,8%  dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850ecopunti  sono  destinati  alle  imprese  che,  non  assegnatarie  diecopunti  nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di50 ecopunti per il 1 quadrimestre 2002.  5.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,per  il  2  quadrimestre  2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1%dell'assegnazione quadrimestrale).    Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese vecchie)                                Art. 2.                Criteri di calcolo dell'assegnazione  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamentodel  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto dimerci  in  conto  terzi  indicate  all'art.  1  comma  2 del presentedecreto,  viene  calcolata,  a  favore  di ciascuna impresa, per il 2quadrimestre   dell'anno   2002,  sommando  il  numero  dei  transitieffettuati dall'impresa interessata nel 2 quadrimestre dell'anno 2000e  dell'anno  2001;  la  cifra  cosi' ottenuta viene divisa per due emoltiplicata per 6,61.  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai finidi  quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tuttii  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese neiperiodi indicati con esclusione:    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  ilversamento, per intero, degli ecopunti dovuti;    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che ilposto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita sitrovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati aiprecedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degliecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuatidall'impresa  nel  2 quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2 quadrimestredell'anno  2001.  La riduzione non potra', comunque, essere superioreal  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presentearticolo.  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero deitransiti  effettuati da ciascuna impresa nel 2 quadrimestre dell'anno2000  e  nel 2 quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nelsistema informativo della Kapsch.  5.  Le  imprese che hanno ottenuto, per il 1 quadrimestre 2002, unaquota  di  50  ecopunti  ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D.28 novembre  2001  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 283 del5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2 quadrimestre2002  una  ulteriore  quota  di  50 ecopunti, nell'ambito della quotaindicata   al   comma   4   del   precedente   art.   1,  al  momentodell'esaurimento degli ecopunti gia' assegnati.  6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifichesul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso discarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.                                Art. 3.  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni diecopunti  alle  imprese  indicate  all'art.  1,  comma 2 del presentedecreto  superi,  per  il  2  quadrimestre  dell'anno 2002, il numerototale  degli  ecopunti  ad  esse  riservati,  la  quota  di ecopuntispettante  a  ciascuna  impresa per il 2 quadrimestre dell'anno 2002,calcolata  in  base  ai  criteri esposti nel precedente art. 2, vieneridotta  di  un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra lasomma  totale  delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numerodegli ecopunti riservati.  2.  Le  imprese,  che  in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nelcomma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiorea  50  ecopunti,  si  vedranno  attribuire,  secondo  le modalita' dirilascio  indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a50,  nel  caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronicodi  rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprendaesclusivamente  veicoli  aventi un Cop-dokument attestante un consumopari o inferiore a 7 ecopunti.  3.  Le  imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registratial  sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi unCop-dokument  che  attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e chequindi  non  usufruiscono  di  quanto  indicato  al  comma precedentepossono     presentare,     successivamente     alla    comunicazionedell'assegnazione  loro spettante per il 2 quadrimestre 2002, domandadi  cancellazione  dei  veicoli in questione secondo l'allegato 6 delpresente decreto.  4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoliai  sensi  del  comma  3  del  presente  articolo, verra' attribuita,secondo  le  modalita' di rilascio indicate nel presente decreto, unaquota pari a 50 ecopunti.                                Art. 4.                       Modalita' di richiesta  1.  Le  imprese  indicate all'art. 1, comma 2, del presente decretoche  hanno  presentato  domanda  per  l'assegnazione  della  quota diecopunti  loro  spettante  per  il  1  quadrimestre 2002 e le impreseindicate   all'art.  2,  comma  5  del  presente  decreto  otterrannoautomaticamente,   secondo  le  modalita'  di  rilascio  indicate  alsuccessivo  art.  5,  la  quota  di  ecopunti loro spettante per il 2quadrimestre 2002.  2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, chenon  hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1quadrimestre  2002  o  l'hanno  presentata  oltre i termini stabilitidall'art.  5  del  D.D.  28 novembre  2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domandaredatta   secondo   l'allegato   1  al  presente  decreto,  corredatadell'attestazione  di  un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028(imposta  di  bollo).  Tale  domanda deve essere inviata al Ministerodelle  infrastrutture  e  dei  trasporti - Dipartimento dei trasportiterrestri  -  Direzione  generale  autotrasporto  di persone e cose -APC3,  via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data dipubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.  3.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalprecedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalladata  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficialevedranno  ridotta  la propria assegnazione per il 2 quadrimestre 2002di una quota pari al 30%.  4.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalcomma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimogiorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nellaGazzetta  Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.  5.  Le  imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dalcomma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla datadi  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta Ufficiale sivedranno  rifiutata  l'assegnazione degli ecopunti loro spettante peril 2 quadrimestre 2002.                                Art. 5.                        Modalita' di rilascio  1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenutinegli  articoli  2  e  3  del  presente  decreto, attribuita per il 2quadrimestre  2002  alle  imprese  indicate  all'art.  4, comma 1 delpresente  decreto  ed  alle  imprese  che presentano domanda ai sensidell'art.  4,  commi  2 e 3 del presente decreto, sara' rilasciata indue  parti, la prima, per una quantita' pari al 40% dell'assegnazionespettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di unapercentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati nelcorso  dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulterioreraggiungimento  di  una  percentuale  di  utilizzo  pari al 90% degliecopunti  gia'  assegnati  nel  corso  dell'anno  2002  e,  comunque,nell'ambito   dei   tempi   tecnici   necessari  per  l'effettuazionedell'operazione di assegnazione.  2.  In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazionedella quota spettante per il 2 quadrimestre 2002 avverra' in un'unicasoluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantita'di ecopunti pari o inferiore a 250.  3.  Le  imprese  che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto laseconda  parte dell'assegnazione loro spettante per il 1 quadrimestre2002,  la  riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazioneper  il 2 quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma2  del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2quadrimestre  2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzodegli ecopunti gia' ricevuti.  4.  L'effettuazione  delle  operazioni  di attribuzione indicate aicommi  precedenti  verra'  resa  nota  a  ciascuna  impresa  medianteapposita comunicazione.                                Art. 6.                    Certificati di registrazione  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazionenecessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli cheeffettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.n.  9001  (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commidel presente articolo.  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoliin  propria  disponibilita'  da parte delle imprese che rientrano traquelle  indicate  all'art.  1,  comma  2  del  presente  decreto,  e'possibile,  unicamente  per  veicoli  che abbiano un Cop-dokument cheattesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorioaustriaco, non superiore a 6 ecopunti.  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta unconsumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dalsistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.  4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2del  presente decreto, che per il 2 quadrimestre dell'anno 2002 hannotitolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possonoessere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.  5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che almomento della domanda risultano essere titolari di tre certificati diregistrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokumentnon   superiore  a  7  ecopunti,  previa  cancellazione  dal  sistemainformativo  di  un  numero  pari  di  veicoli in disponibilita' allastessa impresa, gia' registrati e regolarmente inizializzati.  6.  E'  consentita,  per  le imprese di cui al comma 4 del presentearticolo,  che  al momento della domanda risultano essere titolari dipiu'  di  tre  certificati  di  registrazione,  la  registrazione  diulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previacancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoliin disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati.  7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base alsistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  deitrasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.  8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicataall'impresa interessata.  9.  Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensidegli  articoli  10,  11  e  12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicatonella  Gazzetta  Ufficiale  n. 283 del 5 dicembre 2001 possono esseretitolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi aveicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.  10.  E'  consentita,  per  le  imprese  di cui al comma precedente,nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulterioriveicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati.               Autotrasporto di merci in conto proprio                                Art. 7.                Modalita' di richiesta e di rilascio  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,interessate  ad  attraversare il territorio austriaco e che alla datadel  presente  decreto  non  hanno ancora presentato domanda ai sensidell'art.  8  del  D.D.  28 novembre  2001  pubblicato nella GazzettaUfficiale  n.  283  del  5 dicembre 2001, possono presentare domanda,senza  alcun  termine  temporale,  per  accedere  al  Fondo nazionaleecopunti conto proprio.  2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamentodi  Euro  10,33  sul  c.c.p.  n.  4028 (imposta di bollo) deve essereinviata   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -Dipartimento   dei   trasporti   terrestri   -   Direzione   generaleautotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commidel   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenentel'autorizzazione  ad  utilizzare  il  Fondo  nazionale ecopunti contoproprio  fino  al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza delFondo  indicati, per quanto riguarda il 2 quadrimestre 2002, all'art.1, comma 3 del presente decreto.  4.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistemainformativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente allarichiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere icertificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazionedell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  ai  sensi  delsuccessivo  art.  8,  comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2dello stesso articolo.                                Art. 8.                    Certificati di registrazione  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazionenecessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli cheeffettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriacodeve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.n.  9001  (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato.La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commidel presente articolo.  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoliin  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuanotrasporto  di  merci  in  conto  proprio e' possibile, unicamente perveicoli  che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ognitransito   attraverso   il  territorio  austriaco,  non  superiore  a6 ecopunti.  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta unconsumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dalsistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati eaventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base alsistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  deitrasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li haottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicataall'impresa interessata.     Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. imprese nuove)                                Art. 9.                 Modalita' di richiesta e requisiti  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi cherientrano  tra  quelle  indicate  all'art.  1,  comma  4 del presentedecreto  e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti peril  2  quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro iltermine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione delpresente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:    a) licenza comunitaria;    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto dialmeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;    c) aver  effettuato  nel  corso dei primi tre mesi dell'anno 2002viaggi  di  transito  attraverso  il  territorio austriaco secondo ilsistema  del  trasporto  combinato  accompagnato e/o viaggi, medianteautorizzazioni  a viaggio, per trasporti a destinazione o di transitoverso  o  attraverso  i  seguenti  Paesi: Repubblica ceca, Repubblicaslovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.  2.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redattasecondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazionedi  un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-   Dipartimento   dei   trasporti  terrestri  -  Direzione  generaleautotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.  3.  L'effettuazione  del trasporto combinato accompagnato di cui alpunto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, perun  massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazionedell'effettuazione  dei  viaggi comprovata dal soggetto erogatore delservizio in questione.  4.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui alprecedente  comma  3,  deve  presentare  una  domanda  per ottenere icertificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazionedell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento diEuro 10,33  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamentodi  Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui sichiede il certificato. La domanda potra' riguardare un massimo di dueveicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pario inferiore a 6.                               Art. 10.               Criteri di attribuzione degli ecopunti  1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicatial  comma  2  dello  stesso articolo otterranno per il 2 quadrimestre2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopuntiriservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presentedecreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed unminimo di 30 ecopunti.  2.  Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensidel precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,si  procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordinedi protocollazione delle domande.  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazionenell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causal'esaurimento   degli  ecopunti  della  quota  riservata,  di  quantoprevisto al comma precedente.                               Art. 11.                        Modalita' di rilascio  1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10spettante   alle  imprese  che  hanno  presentato  domanda  ai  sensidell'art.   9   verra'  rilasciata  in  un'unica  soluzione  e  sara'disponibile  a  partire dal trentesimo giorno successivo alla data discadenza della presentazione delle domande.  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopuntiverra'  inviata  alle  imprese  interessate insieme ai certificati diregistrazione  dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda aisensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto.                              Art. 12.                    Certificati di registrazione  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degliarticoli  9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolaridi piu' di due certificati di registrazione.  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente,nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulterioriveicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  6 ecopunti, previacancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli indisponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmenteinizializzati.                        Trasporti eccezionali                               Art. 13.  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasportieccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hannoottenuto  una  quota  di  ecopunti  per il 2 quadrimestre 2002 o che,avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata interritorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasportoeccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  diEuro 10,33  sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta  di  bollo),  deve essereinviata,  almeno  dieci  giorni prima della data di effettuazione deltransito,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -Dipartimento   dei   trasporti   terrestri   -   Direzione   generaleautotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.  3.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con unveicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione,l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alladomanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per ilrilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   perl'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 alpresente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento diEuro 10,33  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamentodi Euro 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).  4.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,l'ufficio   competente   dell'unita'   operativa   APC3   provvedera'all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero diecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso ilterritorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuatacon il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazionedel  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivialla  data  indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anchese  non  utilizzati.  L'impresa  interessata  ricevera' comunicazionedell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendopresentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato diregistrazione del veicolo.  5.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione deltrasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giornidall'effettuazione  del  transito, all'ufficio competente dell'unita'operativa  APC3,  al  fine  di comprovare l'effettivo svolgimento deltrasporto  eccezionale,  una  copia  dell'autorizzazione al trasportoeccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dalconcessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.  6.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dalprecedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ognialtra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  perl'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorioaustriaco.                           Norme generali                               Art. 14.                             Infrazioni  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunticostituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzionedell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportarel'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decretoministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportareanche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificateconformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che haeffettuato i transiti irregolari.                              Art. 15.  1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  decreto  ministeriale18 aprile  1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza delDipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redattenelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, ledomande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati alpresente decreto, verranno archiviate.  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito delMinistero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo:www.trasportinavigazione.it.  Sullo  stesso sito e' disponibile anchela  circolare  n.  11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti edella  navigazione  -  Dipartimento  trasporti  terrestri - Direzionegenerale  autotrasporto  persone e cose, riguardante i certificati diregistrazione.    Roma, 12 aprile 2002                                       Il direttore generale: RicozziALLEGATO 1
 
(Carta intestata)
 
IMPRESA CONTO TERZI
 
| Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
 
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________                
 
         La sottoscritta impresa ___            ___________________________________
con
sede legale in ______________________________________________________
 
 
Ai fini dell’eventuale elevazione alla quota di 50
ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese
che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l’impresa
sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
 
 
 
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
 
 
 
 
 
         Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
 
 
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
 
 
 
 - fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO 2 (carta intestata) IMPRESA CONTO PROPRIO       
  | Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
Numero trasportatori conto proprio              Codice Austria.                         La sottoscritta impresa.                                                          sede legale in                                                                                            chiede l'autorizzazione  all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.   Firma(del titolare o del legale rappresentante)     
Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ......................., che accetta.
 
 
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
 
 
 
 - fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO 3
 
(Carta intestata)
NUOVA IMPRESA
 
| Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
 
Numero Albo trasportatori
_________________           
 
         Il  sottoscritto
________________________________ quale legale rappresentante dell’impresa
____________________________            __________________________
con
sede legale in _____________________         _________________________________
 
A tal fine dichiara:
a)     Di essere in possesso di licenza comunitaria;
b)     Di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un
consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c)     Di aver effettuato nei primi 3 mesi dell’anno 2002 viaggi di transito
attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato
accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a
viaggio rilasciate da _____________(indicare l’Ufficio del Dipartimento
trasporti terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o
attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e
Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla
sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito
dell’emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non
veritiera.
 
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
 
 
         Il sottoscritto..................................
ha incaricato per la trattazione della presente domanda
......................., che accetta.
 
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
 
 - fotocopia documento identità legale
rappresentante
ALLEGATO
4 
 
(carta intestata)
 
certificati
di registrazione
 
| Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
 
NUMERO
ISCRIZIONE ALBO ______________________ Cod.Austria___________                                                                                           (se
impresa già registrata)
 
         La sottoscritta impresa____________________________________________
sede legale in____________________________         ______________________________
CHIEDE il
rilascio  dei certificati di registrazione necessari per
l’inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli : (1) (2)
 
targa.....................                            targa.....................
targa.....................                            targa.....................
targa.....................                            targa.....................
targa.....................                            targa.....................
targa.....................                            targa.....................
 
                                                                                     Firma
                                                                  (del titolare o legale rappresentante)       
 
Il
sottoscritto __________________ quale titolare/legale rappresentante della
ditta, incarica per la trattazione della presente domanda                    , che accetta.
         Distinti saluti.
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
 
 
All. :   c/c 4028 di euro 10,33 (per la domanda)
         c/c 9001 di euro 5,16 (per ciascuna targa)
 
(1)  il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument
da richiedersi presso l’ex Ufficio provinciale MCTC competente per territorio.
(2)  allegare copia della carta provvisoria di
circolazione ( “foglio di via”) ove questo fosse                ancora sprovvisto di carta di circolazione
definitiva (libretto del veicolo)
 
ALLEGATO
5
 
(Carta intestata)
TRASPORTI  ECCEZIONALI
 
 
 
| Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
 
 
 
 
                                                                                     (se impresa già registrata)
 
         La sottoscritta impresa_________________         ___________________________
con sede legale in
____________________ Via _________         _____________________
 
A tal fine dichiara:
 
a)     che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente:___________;
b)     che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente:_________________
 
 
 
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
 
 
 
         Il sottoscritto________________________________ ha
incaricato per la trattazione della presente domanda .............., che
accetta.
 
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
          - fotocopia documento identità legale rappresentante
ALLEGATO
6 
 
(Carta intestata)
CANCELLAZIONE CERTIFICATI
 
 
| Al 
        Ministero dei trasporti | |
| Dipartimento 
          trasporti terrestri | |
| Unità di gestione A.P.C. | |
| A.P.C. 
        3 | |
| Via Caraci n. 36 | |
| 00157  
        Roma | 
 
 
 
Numero
Albo trasportatori ________________ codice Austria____________________
 
 
         La sottoscritta impresa ____________                  __________________________
con
sede legale in _____________________________         _________________________
 
 
AUTORIZZA, ai fini dell’eventuale elevazione alla
quota di 50 ecopunti dell’assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista
per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi
un  Cop-dokument superiore a 7 che
risultano in disponibilità dell’impresa stessa.
 
 
 
Firma
(del titolare o legale rappresentante)
 
 
 
         Il
sottoscritto.................................. ha incaricato per la trattazione
della presente domanda ........................, che accetta.
 
 
 
| Firma (per accettazione) | Firma (del titolare o legale rappresentante) | 
 - fotocopia documento identità legale
rappresentante