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Roma, 3 maggio 2002
Circolare
n.61/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Orario di lavoro degli autisti – Direttiva CE 11/3/2002, n. 15, su G.U. n. L80
del 23/3/2002.
Nonostante le resistenze di alcuni Stati membri (tra cui Italia, Spagna,
Gran Bretagna, Danimarca, Portogallo e Irlanda) e l’assenza di un accordo tra
le parti sociali a livello europeo, è stata varata la direttiva sull’orario di
lavoro nel settore dell’autotrasporto (sia di merci che di persone). Il
recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 23 marzo 2005; inizialmente si applicherà ai soli lavoratori dipendenti mentre per
quelli autonomi decorrerà dal 23 marzo 2009, subordinatamente al parere
favorevole della Commissione UE che potrà anche decidere ulteriori slittamenti.
L’aspetto fondamentale della nuova regolamentazione consiste
nell’estensione agli autisti, nel quadro di prescrizioni specifiche miranti
ad assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle
persone interessate, del limite massimo delle 48 ore settimanali
(comprensive degli straordinari) già previsto per la generalità dei lavoratori
(direttiva 104/93).
Siffatta estensione segna la conclusione di un processo iniziato circa un
decennio fa con la citata direttiva 104 sull’orario di lavoro (peraltro non
ancora recepita nell’ordinamento italiano), da cui erano stati inizialmente
esclusi alcuni settori (tra cui appunto il trasporto su strada) per i quali
sarebbero dovute intervenire discipline ad hoc. Visto il prolungarsi dei tempi
di approvazione delle discipline specifiche,
la Commissione UE con successiva direttiva 34/2000 ne aveva anticipato i
contenuti principali disponendo l’applicazione generalizzata delle 48 ore
settimanali senza peraltro prendere in considerazione le peculiarità dei
singoli settori; quella direttiva è stata ora sostituita per l’autotrasporto
dal provvedimento in esame, le cui disposizioni prevalgono su tutte le precedenti.
Si evidenziano di seguito gli aspetti principali della direttiva 15/2002,
con riserva di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti.
Campo di applicazione (art.2) - I nuovi limiti di orario integrano le disposizioni del
regolamento 3820/85 che fissa norme comuni relative ai tempi di guida e di riposo
dei conducenti e non ha per oggetto gli altri aspetti dell’orario di lavoro.
Come è noto, quel regolamento è attualmente interessato da una proposta di
modifica volta a semplificare e ad aggiornare la disciplina vigente senza
peraltro modificare la durata dei periodi di guida.
Durata (art.4) - La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa
sino a 60 ore purché su un periodo di 4 mesi (elevabili a 6 dalla
contrattazione collettiva) la durata media della stessa non superi comunque 48
ore; questa elasticità della prestazione lavorativa non appare certo
sufficiente a colmare il divario tra i nuovi limiti di orario e le disposizioni
legislative e collettive attualmente in vigore in Italia.
Definizione (art.3) - Ai fini del calcolo delle 48 ore la direttiva in esame
considera come orario di lavoro tutti i periodi durante i quali l’autista è a
disposizione sul posto di lavoro per svolgere le proprie funzioni (guida,
carico e scarico, pulizia e manutenzione del veicolo, disbrigo di formalità
amministrative, ecc.) e non può disporre liberamente del proprio tempo. Non
devono invece essere computati nell’orario di lavoro i cosiddetti tempi di
disponibilità, ossia i periodi diversi dai riposi intermedi e dai
periodi di riposo durante i quali il lavoratore, pur non dovendo
rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad
eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida
o di eseguire altri lavori. In particolare rientrano tra tali tempi i
periodi trascorsi in nave o in treno per accompagnare il veicolo nonché, in
caso di equipaggio composto da due autisti, il tempo trascorso a fianco del conducente
o in cuccetta durante la marcia del veicolo.
I criteri cui fa riferimento la direttiva per definire l’orario di
lavoro non sembrano discostarsi da quelli attualmente previsti dal CCNL
trasporto merci con riferimento ai lavoratori considerati discontinui. Anche in
questo caso infatti, fermi restando ovviamente i diversi limiti settimanali,
sono computati nell’orario di lavoro sia i tempi di lavoro effettivo che quelli
di semplice presenza a disposizione; il dettaglio di entrambi è stato precisato
in occasione dell’ultimo rinnovo con un’elencazione sostanzialmente simile a
quella della direttiva.
Si fa osservare come, ai fini della definizione dell’orario di lavoro
per il calcolo delle 48 ore, l’ultimo periodo del punto 1) dell’art. 3) faccia
rinvio “alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali e/o definite
dalla normativa degli Stati membri.”
Riposi (artt.5 e 6) - In aggiunta a tutti i tipi di riposo
(giornalieri e settimanali) previsti dal regolamento 3820/85, dovrà essere
osservato dagli autisti un riposo intermedio obbligatorio di almeno 30 minuti
dopo 6 ore consecutive di lavoro.
Lavoro notturno (art.7) – Qualora venga svolto lavoro notturno
l’orario giornaliero non potrà superare le 10 ore. Per il lavoro notturno
inoltre dovrà essere prevista dai contratti collettivi una specifica indennità sempreché
il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da non compromettere la
sicurezza stradale.
Registri (art.9) - L’orario di lavoro degli autisti dovrà
essere annotato dalle imprese su appositi registri da conservarsi per almeno
due anni dalla fine del periodo coperto.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.129/2000 e 65/1999
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. delle Comunità Europee n. L 080 del 23.03.2002
DIRETTIVA 2002/15/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2002
concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 71 e l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
previa consultazione del
Comitato delle regioni,
deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del
trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il
16 gennaio 2002,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre
1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada fissa le norme comuni relative ai tempi di guida
e di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggetto gli altri aspetti
dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.
(2) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, consente
di adottare prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro. Tenuto conto del suo carattere settoriale le
disposizioni della presente direttiva prevalgono sulla direttiva 93/104/CE, in
applicazione dell'articolo 14 di quest'ultima.
(3) Malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è
raggiunta un'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto.
(4) È quindi necessario prevedere un insieme di prescrizioni più
specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad
assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle
persone interessate.
(5) Poiché gli scopi dell'azione prevista non possono essere
realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa
delle dimensioni e degli effetti dell'azione prevista, essere realizzati meglio
a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si
limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo.
(6) Il campo di applicazione della presente direttiva comprende
soltanto i lavoratori mobili alle dipendenze di un'impresa di trasporto
stabilita in uno Stato membro che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto
disciplinate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dall'accordo
europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli
addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).
(7) Va precisato che i lavoratori mobili esclusi dal campo di
applicazione della presente direttiva diversi dagli autotrasportatori autonomi
beneficiano di un grado minimo di tutela previsto dalla direttiva 93/104/CE.
Tale tutela di base comprende le vigenti norme in materia di riposo
sufficiente, di durata massima media settimanale della prestazione di lavoro,
di ferie annuali, nonché talune disposizioni fondamentali applicabili ai
lavoratori notturni, in particolare gli esami medici.
(8) Dato che gli autotrasportatori autonomi sono inclusi nel campo di
applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di
applicazione della direttiva 93/104/CE, è opportuno escluderli provvisoriamente
dal campo di applicazione della presente direttiva in conformità delle
disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.
(9) Le definizioni di cui alla presente direttiva non devono
costituire un precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di
lavoro.
(10) Al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni
di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili
oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione,
da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che
sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono
esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o
tempi di disponibilità. Questi lavoratori dovrebbero aver diritto a riposi
minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. È
altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
(11) Dalla ricerca emerge che di notte l'organismo umano è più
sensibile ai fattori di disturbo dell'ambiente circostante e a talune forme di
organizzazione del lavoro particolarmente faticose, e che periodi prolungati di
lavoro notturno possono nuocere alla salute dei lavoratori e compromettere la
loro sicurezza, nonché la sicurezza stradale in generale.
(12) È pertanto necessario limitare la durata della prestazione di
lavoro notturno e prevedere che i conducenti professionisti che prestano lavoro
notturno siano adeguatamente compensati per la loro attività e non siano
svantaggiati in termini di opportunità di formazione.
(13) È opportuno che i datori di lavoro conservino documentazione dei
casi di superamento della durata massima media settimanale della prestazione di
lavoro applicabile ai lavoratori mobili.
(14) Occorre poter continuare ad applicare le disposizioni del
regolamento (CEE) n. 3820/85 concernenti il tempo di guida per i trasporti
internazionali e nazionali di viaggiatori, diversi dai servizi di linea.
(15) È opportuno che la Commissione controlli l'applicazione della
presente direttiva e segua l'evoluzione del settore nei vari Stati membri,
nonché sottoponga al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della
normativa, nonché sulle conseguenze delle disposizioni relative al lavoro
notturno.
(16) È necessario prevedere la possibilità di deroghe a talune
disposizioni, applicabili a seconda dei casi dagli Stati membri o dalle parti
sociali. In presenza di tali deroghe i lavoratori interessati dovrebbero in
generale poter beneficiare di equivalenti periodi di riposo compensativo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Scopo
Scopo della presente direttiva è stabilire prescrizioni minime in
materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della
salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente
le condizioni di concorrenza.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle
dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività
di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in
difetto, dall'accordo AETR.
Senza pregiudizio delle disposizioni del comma seguente, la presente
direttiva si applica agli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo
2009.
Al più tardi due anni prima di
tale data la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Tale relazione analizza le conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori
autonomi dal campo di applicazione della direttiva sulla sicurezza stradale,
sulle condizioni di concorrenza, sulla struttura della professione nonché sugli
aspetti sociali. Le circostanze, in ogni Stato membro, relative alla struttura
dell'industria dei trasporti e all'ambiente di lavoro della professione del
trasporto su strada saranno prese in considerazione. Sulla base di questa
relazione la Commissione presenterà una proposta intesa, a seconda del caso:
- a stabilire le modalità di inclusione degli autotrasportatori
autonomi nel campo di applicazione della direttiva per quanto attiene a talune
categorie di autotrasportatori autonomi che non partecipano ad attività di
autotrasporto in altri Stati membri e che sono soggetti a vincoli locali per
motivi oggettivi, quali la posizione periferica, le lunghe distanze interne e
un ambiente concorrenziale particolare, oppure
- a non includere gli autotrasportatori autonomi nel campo di
applicazione della direttiva.
2. Ai lavoratori mobili esclusi dal campo d'applicazione della
presente direttiva si applica la direttiva 93/104/CE.
3. Laddove la presente direttiva contiene prescrizioni più specifiche
per i lavoratori mobili che effettuano operazioni di autotrasporto, essa
prevale sulle pertinenti disposizioni della direttiva 93/104/CE ai sensi del
suo articolo 14.
4. La presente direttiva integra le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR, che prevalgono su quelle della
presente direttiva.
Articolo 3
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) orario di lavoro:
1) nel caso dei lavoratori mobili: ogni periodo compreso fra l'inizio
e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di
lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o
attività, ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In
particolare tali operazioni comprendono:
i) la guida;
ii) il carico e lo scarico;
iii) la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo;
iv) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo;
v) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo,
del carico e dei passeggeri o ad adempiere gli obblighi legali o regolamentari
direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza
delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia,
di dogana, di immigrazione ecc.;
- i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre
liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a
svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di
servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non
se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della
partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
conformemente alle condizioni generali negoziate fra le parti sociali e/o
definite dalla normativa degli Stati membri;
2) nel caso degli autotrasportatori autonomi, questa stessa definizione
si applica al periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il
quale l'autotrasportatore autonomo è sul posto di lavoro, a disposizione del
cliente ed esercita le sue funzioni o attività, ad eccezione delle mansioni
amministrative generali non direttamente legate al trasporto specifico in
corso.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi di
cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le
clausole di indennizzazione o limitazione di tali periodi previste dalla
normativa nazionale degli Stati membri o dai contratti di categoria, i tempi di
disponibilità di cui alla lettera b) del presente articolo;
b) tempi di disponibilità:
- i periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo,
durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di
lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le
quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri
lavori. In particolare, sono considerati tempi di disponibilità i periodi
durante i quali il lavoratore mobile accompagna un veicolo trasportato a bordo
di una nave traghetto o di un treno e i periodi di attesa alle frontiere e
quelli dovuti a divieti di circolazione.
Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati al lavoratore
mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco prima
dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le condizioni generali
negoziate fra le parti sociali e/o definite dalla normativa degli Stati membri;
- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a
fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
c) posto di lavoro:
- il luogo in cui si trova lo
stabilimento principale dell'impresa per la quale il lavoratore mobile svolge
determinate mansioni, nonché i suoi vari stabilimenti secondari, a prescindere
dal fatto che la loro ubicazione corrisponda o meno alla sede sociale o allo
stabilimento principale dell'impresa,
- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di
autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con
l'esecuzione del trasporto;
d) "lavoratore mobile": un lavoratore facente parte del
personale che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti,
che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o di
merci per conto proprio o di terzi;
e) "autotrasportatore autonomo": una persona la cui attività
professionale principale consiste nel trasporto su strada di passeggeri o merci
dietro remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una
licenza comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il
suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è
legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto
di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in
questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra
autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti.
Ai fini della presente direttiva, gli autotrasportatori che non
rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi obblighi e beneficiano
degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili dalla presente direttiva;
f) "persona che effettua operazioni mobili di
autotrasporto": un lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che
effettua tali operazioni;
g) "settimana": il periodo compreso fra le ore 00.00 del
lunedì e le ore 24.00 della domenica;
h) "notte": un periodo di almeno quattro ore consecutive, secondo
la definizione della legislazione nazionale tra le ore 0.00 e le ore 7.00;
i)
"lavoro notturno": ogni prestazione
espletata durante la notte.
Articolo 4
Durata massima settimanale della prestazione di
lavoro
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) la durata media della settimana lavorativa non superi le
quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa
a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di
lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali. L'articolo 6,
paragrafo 1, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del
caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR, prevalgono
sulle disposizioni della presente direttiva, purché il personale interessato
non superi la media di quarantotto ore di lavoro settimanali su un periodo di
quattro mesi;
b) la durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro
sia pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro
chiede per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad
un altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile fornisce tali informazioni per
iscritto.
Articolo 5
Riposi intermedi
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché,
fermo restando il livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85
ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto, senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, non
lavorino in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un riposo
intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di
almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove
ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
2. I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non
inferiori a quindici minuti ciascuno.
Articolo 6
Periodi di riposo
Ai fini della presente direttiva, gli apprendisti e i tirocinanti sono
soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di
cui beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del regolamento
(CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
Articolo 7
Lavoro notturno
1. Gli Stati membri provvedono affinché:
- qualora sia svolto lavoro notturno l'orario di lavoro giornaliero
non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore,
- il lavoro notturno sia indennizzato conformemente alla normativa
nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle
consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzazione prescelto sia
tale da non compromettere la sicurezza stradale.
2. Entro il 23 marzo 2007 la Commissione valuta, nell'ambito della
relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, le conseguenze delle
disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione correda
eventualmente la relazione di opportune proposte.
3. La Commissione presenterà una proposta di direttiva contenente le
disposizioni relative alla formazione dei conducenti professionisti, compresi
quelli che prestano lavoro notturno, e i principi generali di tale formazione.
Articolo 8
Deroghe
1. È possibile, per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti
l'organizzazione del lavoro, derogare agli articoli 4 e 7 per mezzo di accordi
collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia
possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa
consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo
tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee.
2. La deroga all'articolo 4 non può in nessun caso estendere oltre i
sei mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media
di quarantotto ore al massimo.
Articolo 9
Informazione e registri
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) i lavoratori mobili siano informati delle pertinenti disposizioni
nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti
sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti
aziendali stipulati sulla base della presente direttiva, senza pregiudizio
della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa
all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro;
b) senza pregiudizio dell'articolo 2, paragrafo 1, l'orario di lavoro
delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto sia registrato.
I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del periodo
coperto. I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario
di lavoro dei lavoratori mobili. Se il lavoratore lo richiede, il datore di
lavoro rilascia copia della registrazione delle ore prestate.
Articolo 10
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
applicare o di adottare disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute delle
persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o
consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati
tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza
e della salute di tali lavoratori. L'attuazione della presente direttiva non
costituisce una giustificazione per il regresso del livello generale di
protezione dei lavoratori di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 11
Sanzioni
Gli Stati membri decidono un regime di sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente
direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne
l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e
dissuasive.
Articolo 12
Negoziati con paesi terzi
Per applicare ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese
stabilite in un paese terzo una normativa equivalente a quella prevista dalla
presente direttiva, la Comunità avvierà negoziati con i paesi terzi interessati
non appena la presente direttiva sarà entrata in vigore.
Articolo 13
Relazione
1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione sull'attuazione della presente direttiva, indicando la posizione
delle parti sociali in proposito. La relazione deve pervenire alla Commissione
entro il 30 settembre successivo alla fine del biennio cui essa si riferisce.
Il biennio coincide con quello di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 3820/85.
2. Ogni due anni la Commissione elabora una relazione sull'attuazione
della presente direttiva da parte degli Stati membri e sull'evoluzione del
settore. Essa comunica la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.
Articolo 14
Disposizioni finali
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 23 marzo 2005 ovvero provvedono affinché entro tale data le
parti sociali abbiano stabilito consensualmente le disposizioni necessarie,
fermo restando che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure
necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire
i risultati imposti dalla presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo
comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
3. Gli Stati membri provvedono a che speditori, caricatori,
spedizionieri, capifila, subappaltatori e imprese che occupano lavoratori
mobili rispettino le disposizioni pertinenti della presente direttiva.
Articolo 15
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee.
Articolo 16
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps