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Roma, 6 maggio 2002
Circolare n.63/2002
Oggetto: Tributi – Insegne
sui veicoli – Esenzione dall’imposta sulla pubblicità – Circolare Ministeriale
n.2/DPF del 18.4.2002.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito l’ambito applicativo
dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità introdotta con l’articolo 5 bis
della legge n.16/2002.
Com’è noto, quella disposizione, integrando l’articolo 13 del d.lgvo
n.507/1993 (Pubblicità effettuata con veicoli), ha previsto l’esenzione
dall’imposta di cui trattasi per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo sui
veicoli delle imprese di trasporto, indipendentemente dalla superficie esposta.
La circolare in oggetto ha ora fornito un’interpretazione estensiva
della norma, sottolineando in particolare che non sono assoggettate a
tassazione:
·
l’indicazione dell’indirizzo anche qualora comprenda,
oltre alla via e alla località, qualsiasi altro tipo di recapito atto a
identificare l’impresa, quale il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il
numero di telefono, di fax e simili;
·
l’apposizione del marchio, quale segno distintivo
dell’impresa;
·
l’indicazione della ragione sociale per esteso o sotto
forma di sigla.
Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare afferma che l’esenzione è
applicabile per l’indicazione dei dati riferiti all’impresa proprietaria del
veicolo.
Peraltro per le imprese che svolgono l’attività tramite cooperative e
consorzi, stante il particolare vincolo che lega i singoli trasportatori
all’organismo associativo, le indicazioni riferite alla cooperativa e al
consorzio beneficiano dell’esenzione dall’imposta in esame sebbene siano
apposte su veicoli di proprietà individuale.
Nella circolare non viene affrontata la fattispecie, frequente per il
settore collettamistico, delle scritte sui veicoli dei subvettori riferite
alle imprese committenti. Su questo punto la scrivente formulerà un apposito
quesito.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/2002
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Allegato
uno |
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D/d |
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDipartimento per le Politiche FiscaliCircolre n.2 del 18 aprile 2002 Oggetto: Chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla
pubblicita' effettuata con veicoli. Modificazioni al decreto legislativo15 novembre 1993, n. 507. L'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione
del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema diaccise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochie scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata conveicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sultrasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sulfunzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e sucontributi ad enti ed associazioni", ha introdotto significativemodificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' effettuata con veicoli. Talemodificazione e' intervenuta attraverso l'inserimento nel comma 1 dell'art.10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), dellalettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all'art. 13 del D. Lgs. n.507 del 1993, con cui si dispone che "L'imposta non e' dovuta altresi' perl'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta edell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche perconto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da taliindicazioni". Per comprendere l'esatta portata della norma e' opportunorammentare che l'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3"la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto" individuando il soggettotenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie.Il successivo comma 4 dispone espressamente che "Per i veicoli di cui alcomma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragionesociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di duevolte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metroquadrato". La lettura coordinata delle norme appena descritte induce,innanzitutto, ad escludere l'esistenza di un contrasto tra il dettato delcomma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra glistessi un rapporto di complementarieta'. Invero, il comma 4-bis ha lafunzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per leindicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibiliall'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, rendendo inoltre nonoperante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma4. Piu' in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certal'esenzione dall'imposta delle suddette indicazioni senza vincolo disuperficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuanotrasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo diapplicazione del comma 4. La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fattoche non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per lemenzionate indicazioni, che e' invece ragionevole che permanga nel comma 4,vale a dire in una norma che e' strutturalmente destinata a trovareapplicazione in situazioni in cui l'indicazione dei segni distintividell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e proprimessaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di benitrasportati. Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzionerientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella: ● indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprieta'; ● indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo, relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto proprio utilizzando veicoli di loro proprieta', trattandosi in questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che tuttavia effettuano, come attivita' meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti. Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti"padroncini", vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasportoviene effettuato con veicoli integralmente di loro proprieta', l'esenzioneopera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo,in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando iltrasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili diproprieta' delle imprese committenti che effettuano, come attivita'meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restandol'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione sirealizza altresi' relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzodelle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers esimili, in quanto essendo gli stessi di proprieta' di dette imprese,l'ipotesi e' sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprioad opera delle imprese committenti. Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorreesaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiestichiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati. Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprieta'di un soggetto che esercita l'attivita' di autotrasporto quale socio dicooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo siprecisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega ilsingolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimentodell'attivita' di autotrasporto, comporta che beneficiano dell'esenzionedall'imposta sulla pubblicita' le indicazioni della ditta e dell'indirizzodella cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo,sebbene quest'ultimo sia di proprieta' individuale. Altra problematica attiene all'"indirizzo" dell'impresa, se cioe'in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispettoa quella tradizionale che individua la strada e la localita' ove e' situatal'impresa. Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozionedi "indirizzo", soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, hasubi'to nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essaanche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l'indirizzo di postaelettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi,essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati adindicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa e che,oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenutopubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993. Infine, e' opportuno sottolineare che tra gli elementiidentificativi della "ditta" esenti dall'imposta sulla pubblicita', virientra, non solo la ragione sociale della societa' (sia per esteso chesotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo nonsoltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attivita' ditrasporto. E' bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchionon opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio noncontraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca ancheil segno distintivo dell'impresa. Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l'art.5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1dell'art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, e'intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attualeformulazione comporta pertanto che le minori entrate derivantidall'attuazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis,primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate
dallo Stato a ciascun comune.
f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Giorgio Tino