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Roma, 6 maggio 2002
 Circolare n.63/2002
 
Oggetto: Tributi – Insegne
sui veicoli – Esenzione dall’imposta sulla pubblicità – Circolare Ministeriale
n.2/DPF del 18.4.2002.
 
 
Il Ministero delle Finanze ha chiarito l’ambito applicativo
dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità introdotta con l’articolo 5 bis
della legge n.16/2002.
 
Com’è noto, quella disposizione, integrando l’articolo 13 del d.lgvo
n.507/1993 (Pubblicità effettuata con veicoli), ha previsto l’esenzione
dall’imposta di cui trattasi per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo sui
veicoli delle imprese di trasporto, indipendentemente dalla superficie esposta.
 
La circolare in oggetto ha ora fornito un’interpretazione estensiva
della norma, sottolineando in particolare che non sono assoggettate a
tassazione:
 
·         
l’indicazione dell’indirizzo anche qualora comprenda,
oltre alla via e alla località, qualsiasi altro tipo di recapito atto a
identificare l’impresa, quale il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il
numero di telefono, di fax e simili;
 
·         
l’apposizione del marchio, quale segno distintivo
dell’impresa;
 
·         
l’indicazione della ragione sociale per esteso o sotto
forma di sigla.
 
Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare afferma che l’esenzione è
applicabile per l’indicazione dei dati riferiti all’impresa proprietaria del
veicolo.
 
Peraltro per le imprese che svolgono l’attività tramite cooperative e
consorzi, stante il particolare vincolo che lega i singoli trasportatori
all’organismo associativo, le indicazioni riferite alla cooperativa e al
consorzio beneficiano dell’esenzione dall’imposta in esame sebbene siano
apposte su veicoli di proprietà individuale.
 
Nella circolare non viene affrontata la fattispecie, frequente per il
settore collettamistico, delle scritte sui veicoli dei subvettori riferite
alle imprese committenti. Su questo punto la scrivente formulerà un apposito
quesito.
 
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/2002 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZEDipartimento per le Politiche FiscaliCircolre n.2 del 18 aprile 2002 Oggetto: Chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla
pubblicita' effettuata con  veicoli.  Modificazioni  al  decreto  legislativo15 novembre 1993, n. 507. L'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione
del d.l.  28  dicembre  2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema diaccise, di  gasolio  per  autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochie scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla  pubblicita'  effettuata conveicoli, sulle   contabilita'   speciali,   sui   generi   di  monopolio,  sultrasferimento di    beni    demaniali,   sulla   giustizia   tributaria,   sulfunzionamento del  servizio  nazionale  della  riscossione  dei  tributi  e sucontributi ad    enti    ed   associazioni",   ha   introdotto   significativemodificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che
disciplina l'imposta  comunale  sulla pubblicita' effettuata con veicoli. Talemodificazione e'  intervenuta  attraverso  l'inserimento nel comma 1 dell'art.10 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (legge finanziaria 2002), dellalettera b-bis),  che  ha  aggiunto  il comma 4-bis, all'art. 13 del D. Lgs. n.507 del  1993,  con  cui  si dispone che "L'imposta non e' dovuta altresi' perl'indicazione, sui   veicoli  utilizzati  per  il  trasporto,  della  ditta  edell'indirizzo dell'impresa  che  effettua l'attivita' di trasporto, anche perconto terzi,  limitatamente  alla  sola  superficie  utile  occupata  da  taliindicazioni".                                                                                                                                                          Per comprendere   l'esatta   portata   della   norma  e'  opportunorammentare che  l'art.  13  del  D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3"la pubblicita'  effettuata  per  conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o  adibiti  ai  trasporti  per  suo  conto"  individuando  il soggettotenuto al  pagamento  del  tributo  e la tariffa applicabile alla fattispecie.Il successivo  comma  4  dispone  espressamente  che  "Per i veicoli di cui alcomma 3  non  e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragionesociale e  dell'indirizzo  dell'impresa,  purche'  sia apposta non piu' di duevolte e  ciascuna  iscrizione  non  sia  di superficie superiore a mezzo metroquadrato".                                                                                                                                                             La lettura   coordinata   delle   norme  appena  descritte  induce,innanzitutto, ad  escludere  l'esistenza  di  un  contrasto tra il dettato delcomma 4  e  quello  del  comma  4-bis,  quanto  piuttosto  a ravvisare tra glistessi un  rapporto  di  complementarieta'.  Invero,  il  comma  4-bis  ha  lafunzione di  disciplinare  in  modo  specifico l'esenzione dall'imposta per leindicazioni ivi  previste,  nel  caso  in  cui  queste ultime siano riferibiliall'impresa che  effettua  l'attivita'  di  trasporto,  rendendo  inoltre  nonoperante il  limite  di  superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma4.                                                                                       Piu' in   particolare,   il   comma  4-bis  vale  a  rendere  certal'esenzione dall'imposta   delle   suddette   indicazioni   senza  vincolo  disuperficie, anche  nel  caso  in  cui siano riferite ad imprese che effettuanotrasporto per  conto  terzi,  che  in  precedenza  erano  escluse dal campo diapplicazione del comma 4.                                                                                                                                              La specifica  funzione  della norma in esame emerge anche dal fattoche non   contempla  un  tetto  massimo  di  superficie  utilizzabile  per  lemenzionate indicazioni,  che  e'  invece ragionevole che permanga nel comma 4,vale a   dire  in  una  norma  che  e'  strutturalmente  destinata  a  trovareapplicazione in   situazioni   in   cui  l'indicazione  dei  segni  distintividell'impresa si  accompagna  o  addirittura  si  sovrappone  a  veri  e proprimessaggi pubblicitari    riferibili   alle   imprese   produttrici   di   benitrasportati.                                                                                                                                                          Da quanto   esposto   consegue  che  le  fattispecie  di  esenzionerientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:                                                                                         ● indicazione   della   propria   ditta  e  del  proprio  indirizzo,            relativamente alle   imprese   di   autotrasporto  che  effettuano            trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprieta';                                                                                         ● indicazione   della   propria   ditta  e  del  proprio  indirizzo,            relativamente alle  imprese  che  effettuano  trasporti  per conto            proprio utilizzando  veicoli  di  loro  proprieta', trattandosi in            questo caso,  di  imprese  di  produzione  di  beni e servizi, che            tuttavia effettuano,  come  attivita'  meramente  strumentale,  il            trasporto dei beni prodotti.                                                                                                                               Nell'ipotesi in  cui  il  trasporto  venga  eseguito dai cosiddetti"padroncini", vale  a  dire  dai  piccoli  trasportatori,  quando il trasportoviene effettuato  con  veicoli  integralmente  di loro proprieta', l'esenzioneopera relativamente  all'indicazione  della  loro  ditta e del loro indirizzo,in quanto  si  rientra  nell'ipotesi  di  trasporto per conto terzi; quando iltrasporto viene  effettuato  con l'impiego di rimorchi, containers e simili diproprieta' delle   imprese   committenti   che   effettuano,   come  attivita'meramente strumentale,   il   trasporto  dei  beni  prodotti,  ferma  restandol'esenzione per   le   indicazioni  presenti  sulla  motrice,  l'esenzione  sirealizza altresi'  relativamente  all'indicazione della ditta e dell'indirizzodelle stesse  imprese  committenti  apposte  sui  rimorchi,  sui  containers esimili, in   quanto  essendo  gli  stessi  di  proprieta'  di  dette  imprese,l'ipotesi e'  sostanzialmente  riconducibile ad un trasporto per conto proprioad opera delle imprese committenti.                                                                                                                                    Una volta    inquadrate   le   fattispecie   esonerative,   occorreesaminare una  serie  di  questioni  pratiche sulle quali sono stati richiestichiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.                                                                                                             Una di  queste  attiene al caso in cui il veicolo sia di proprieta'di un  soggetto  che  esercita  l'attivita'  di  autotrasporto  quale socio dicooperativa o  membro  di  un  consorzio  di  autotrasporto.  Al  riguardo  siprecisa che  il  particolare  vincolo  associativo  o  consortile  che lega ilsingolo alla  cooperativa  o  al  consorzio, proprio al fine dello svolgimentodell'attivita' di   autotrasporto,  comporta  che  beneficiano  dell'esenzionedall'imposta sulla  pubblicita'  le  indicazioni  della ditta e dell'indirizzodella cooperativa  o  del  consorzio  di  autotrasporto  apposte  sul veicolo,sebbene quest'ultimo sia di proprieta' individuale.                                                                                                                    Altra problematica  attiene  all'"indirizzo" dell'impresa, se cioe'in tale  concetto  rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispettoa quella  tradizionale  che  individua la strada e la localita' ove e' situatal'impresa.                                                                                                                                                             Relativamente a  tale  questione,  occorre precisare che la nozionedi "indirizzo",   soprattutto  in  funzione  dello  sviluppo  tecnologico,  hasubi'to nel  tempo  una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essaanche i  nuovi  tipi  di  recapito,  quali  il  sito web, l'indirizzo di postaelettronica, il  numero  di  telefono,  di  fax  e simili, che devono, quindi,essere tutti  inclusi  nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati adindicare elementi   utili  all'esatta  identificazione   dell'impresa  e  che,oltretutto, risultano   essere  indicazioni  sicuramente  prive  di  contenutopubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.                                                                                                        Infine, e'    opportuno   sottolineare   che   tra   gli   elementiidentificativi della   "ditta"   esenti  dall'imposta  sulla  pubblicita',  virientra, non  solo  la  ragione  sociale  della  societa'  (sia per esteso chesotto forma  di  sigla),  ma  anche  il  marchio  che  sia  identificativo nonsoltanto del  prodotto,  ma  anche  dell'impresa  che  effettua l'attivita' ditrasporto. E'  bene  precisare,  infatti,  che l'esenzione relativa al marchionon opera  in  via  generale,  ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio noncontraddistingue esclusivamente  un  bene  o un servizio, ma costituisca ancheil segno distintivo dell'impresa.                                                                                                                                      Appare infine  opportuno  soffermarsi  sulla circostanza che l'art.5-bis della  legge  27  febbraio  2002,  n.  16, oltre a modificare il comma 1dell'art. 10  della  legge  n.  448 del 2001, nei termini innanzi espressi, e'intervenuto anche   sul   comma   3  dello  stesso  articolo  la  cui  attualeformulazione comporta    pertanto    che    le    minori   entrate   derivantidall'attuazione dell'art.  13,  comma  4-bis,  e  dell'art.  17,  comma 1-bis,primo periodo,  del  D.  Lgs.  n.  507 del 1993, sono integralmente rimborsate
dallo Stato a ciascun comune.                                                
f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Giorgio Tino