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Roma, 13maggio 2002
Circolare n.65/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Riduzione accise – Risoluzione ministeriale n.36 del 30.4.2002.
Con la risoluzione indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha
ribadito l’esenzione fiscale degli sconti accise per caro gasolio riconosciuti
alle imprese di autotrasporto dal settembre 2000.
In particolare l’Agenzia ha confermato che il trattamento fiscale previsto
dall’articolo 2 del DPR 277/2000 per lo sconto della carbon tax è applicabile anche agli sconti accise.
Con l’occasione si fa presente che gli sconti accise hanno definitivamente superato il vaglio dell’Unione Europea. Il Consiglio Ecofin del 3 maggio scorso ha dichiarato all’unanimità la legittimità delle agevolazioni riconosciute agli autotrasportatori da Italia, Francia e Olanda. La decisione del Consiglio ha bloccato definitivamente la procedura di infrazione attivata dalla Commissione e i tre Paesi potranno continuare ad applicare il regime agevolativo fino alla fine del 2002 (in Olanda fino a ottobre 2002).
L’appoggio da parte degli altri Stati membri ha avuto peraltro un
prezzo: in particolare l’Austria ha voluto garanzie sul prolungamento del sistema
ecopunti oltre il 2003.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.139/2001
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Allegati
due |
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D/d |
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Ministero dell’Economia e delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Direzione centrale Normativa e Contenzioso
Oggetto: Articolo 8 D.L. 1 ottobre 2001, n. 356. Credito d'imposta rico
nosciuto ex D.L. 26 settembre 2000, n. 265, ad alcune categorie esercenti
attivita' di trasporto di persone e merci.
Testo: Come noto, l'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito
con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 dispone il
riconoscimento di un credito di imposta, rapportato ai consumi di gasolio
per autotrazione, a favore di:
a) esercenti attivita' di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) enti pubblici ed imprese pubbliche locali per il trasporto
di persone;
c) imprese esercenti autoservizi;
d) titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di
taxi;
e) enti pubblici ed imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto persone.
L'agevolazione in esame, originariamente concessa per il periodo dal
1 settembre al 31 dicembre 2000 e, limitatamente ai soggetti di cui alla
precedente lettera e), dal 1 ottobre al 31 dicembre 2000, e' stata
successivamente riproposta:
. per il periodo 1 gennaio - 30 giugno 2001 dall'art. 25,
comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
. per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2001 dall'art. 1,
comma 5 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come
modificato dall'art. 8, comma 4, lettera a) del D.L. 1 ottobre
2001, n.
356.
Le richiamate leggi non recano disposizioni sul trattamento, ai fini
delle imposte sui redditi, del credito di imposta.
Cio' a differenza del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, concernente la
disciplina di attuazione del credito di imposta riconosciuto ad alcune
categorie di autotrasportatori dall'art. 8, comma 10, lett. e) della legge
23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede espressamente all'articolo 2 che
il credito d'imposta ivi menzionato "non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui
all'articolo 63 del TUIR".
L'art. 8 del citato D.L. n. 356/2001 e' inoltre intervenuto sulla
disciplina del credito d'imposta, modificando di conseguenza:
. l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 265/2000;
. l'art. 25, comma 4 della legge n. 388/2000;
. l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 246/2001.
Per effetto delle intervenute modifiche, le parole "con l'osservanza
delle modalita' stabilite dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277", recate dai
menzionati articoli, sono state sostituite dalle seguenti: "secondo le
modalita' e con gli effetti previsti dal D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277".
L'agevolazione in esame, infine, e' stata ulteriormente riproposta
dall'art. 5, comma 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 6, per il periodo 1 gennaio
- 30 giugno 2002. Il comma 4 di tale articolo, conformemente alle modifiche
introdotte dal D.L. n. 356 del 2001, rinvia alle modalita' ed agli effetti
previsti dal citato D.P.R. n. 277 del 2000.
Dall'esame delle norme citate si evince che la disciplina del D.P.R.
n. 277/2000 trova integrale applicazione relativamente all'agevolazione
introdotta dal D.L. n. 265/2000, nonche' alle successive riproposizioni
della stessa per opera della legge n. 388/2000 e del D.L. n. 246/2001, come
modificati dal D.L. n. 356/2001, nonche' del D.L. n. 452 del 2001 anche per
le disposizioni riguardanti il trattamento del credito d'imposta ai fini
delle imposte sui redditi.
Quanto sopra premesso, deve ritenersi che il credito di imposta in
oggetto, per tutto il periodo compreso tra il 1 settembre 2000 ed il 30
giugno 2002, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 277/2000, non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto
di cui all'articolo 63 del TUIR.
Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle
presenti istruzioni
FINE TESTO CIRCOLARE
NOTA CLECAT
The ECOFIN Council:
The EU Council reached an unanimous decision on Friday to declare that
aid granted by France, Italy and the Netherlands to their road hauliers at the
end of 2000 is compatible with the rules of the internal market. Austria was
the last Member State to lift its reserve. The procedure was begun end
February by France, Italy and the Netherlands under Article 88§2 of the Treaty,
which allows the Council to declare aid compatible with the rules of the
internal market independently of the Commission's opinion. This decision
therefore definitively blocks a decision by the Commission, which was preparing
to condemn tax exemptions on professional diesel fuel granted to hauliers by these
three countries during the rise in oil prices end 2000. The decision, however,
is only valid within the time limits fixed by the directive on excise, which
puts an end to the derogation for the Netherlands in October 2002, and at the
end of the year for Italy and France. The Commission, moreover, is to present a
proposal this summer for harmonising excise on professional diesel fuel (see
EUROPE of 17 April, p.12). Austria had to be pressed before it would
give its agreement, mainly calling on Italy for guarantees that the
"ecopoint system would extend beyond 2003. At the request of the Austrian
Chancellor at the Laeken Summit, the Commission proposed the system should be
extended. Before rallying to the decision, Germany had put pressure on France
to obtain guarantees that an aid scheme for coal, to which Paris is
opposed, would be prolonged.
FINE TESTO NOTA