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Roma, 23 maggio 2002
Circolare n.69/2002
Oggetto: Ambiente – Nuovo Catalogo
Europeo dei Rifiuti – Direttiva Min. Ambiente 9.4.2002, su S.O. alla G.U.
n. 108 del 10.05.2002.
Sia pure con alcuni mesi di ritardo il Ministero dell’Ambiente ha
fornito le prime indicazioni per la corretta applicazione del nuovo Catalogo
Europeo dei Rifiuti (regolamento UE 2557/2001) che, come è noto, è entrato
in vigore dall’1 gennaio 2002.
Tra gli aspetti più significativi della direttiva ministeriale si
segnala la previsione di uno schema di trasposizione dal vecchio al nuovo
Catalogo; ciò agevolerà l’adeguamento degli operatori alla diversa nomenclatura
facilitando lo svolgimento dei vari adempimenti in materia di rifiuti
(compilazione di registri e formulari, richieste di autorizzazioni, iscrizioni
all’Albo gestori rifiuti, ecc.).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.28/2002
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U. n.108 del
10.05.2002 S.O. n.102 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIRETTIVA
9 aprile 2002
Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamentocomunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazioneal nuovo elenco dei rifiuti. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO D'INTESA CON I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI EMANA la presente direttiva: Premessa. La seguente direttiva e' finalizzata a fornire indicazioni per lacorretta e piena applicazione del regolamento della Commissione n.2557/2001 sulle spedizioni dei rifiuti ed in relazione al nuovoElenco dei rifiuti. Le indicazioni sono necessarie affinche' ognirifiuto fin dalla sua produzione ed in ogni successiva fase digestione, incluso il trasporto, sia correttamente identificato con icodici del nuovo elenco dei rifiuti di cui alla decisione dellaCommissione 2000/532 modificata da ultimo con decisione 2001/573.Cio' in vista di una eventuale movimentazione dei rifiuti stessisoggetta al regolamento 2557/2001, la cui adozione ha effetti direttisulla normativa vigente in materia di rifiuti in diversi punti. 1. Modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al DecretoLegislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed ai Decreti Ministeriali 141/98,145/98, 148/98 e 219/2000. A. L'allegato A alla presente direttiva contiene la decisionedella Commissione 2000/532, modificata da ultimo con decisione2001/573 e, in particolare, l'elenco europeo dei rifiuti sostitutivodell'allegato D del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ogniriferimento alla Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) delDecreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 contenuto nella normativavigente, si intende relativo all'elenco dei rifiuti di cuiall'allegato A della presente direttiva. B. Nell'elenco dei rifiuti indicati nell'Allegato A alla presentedirettiva sono classificati pericolosi - anche ai sensi e per glieffetti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5febbraio 1997, n. 22 - i rifiuti contrassegnati con un asterisco (*),nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ecomunitaria vigenti. C. La Sezione A. 2 (catalogo europeo dei rifiuti) del DecretoLegislativo 5 febbraio 1997, n. 22 risulta soppressa. Ogniriferimento ai rifiuti pericolosi di cui alla normativa vigente siintende relativo ai rifiuti precisati con asterisco nell'elenco deirifiuti di cui all'allegato A alla presente direttiva. D. L'Allegato II del Decreto Ministeriale 11 marzo 1998, n. 141,l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 145,l'Allegato E del Decreto Ministeriale 1 aprile 1998, n. 148 risultanosoppressi. E. Conseguentemente, nel decreto ministeriale 141/1998all'articolo 1, comma 2, il rinvio agli Allegati I e II relativirispettivamente all'elenco dei rifiuti e a quello dei rifiuti nonpericolosi, considerato il nuovo sistema di classificazione ecodificazione disposto dalla decisione comunitaria, richiamato dalregolamento 2557/2001, deve intendersi riferito all'Allegato A dellapresente direttiva. F. Analogamente nel decreto ministeriale 145/1998, allegato C,punto V, lettera a, terzo trattino, le parole "individuate sulla basedell'allegato E al presente decreto," perdono significatoconsiderando il nuovo sistema di classificazione e codificazionedisposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento2557/2001. G. Anche nel decreto ministeriale 148/1998, allegati C/1, C/2,punto III, lettera b quarto trattino, le parole "individuate sullabase dell'allegato E al presente decreto" perdono significatoconsiderando il nuovo sistema di classificazione e codificazionedisposto dalla decisione comunitaria, richiamato dal Regolamento2557/2001. H. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2, del DecretoMinisteriale 26 giugno 2000 n. 219, le parole "tra i rifiuti" devonointendersi "tra i rifiuti pericolosi". Gli allegati 1 e 2 del DecretoMinisteriale 26 giugno 2000, n. 219, per quanto riguarda lacodificazione riportata, hanno perso significato. Una guida perl'individuazione dei nuovi codici applicabili e' riportata negliallegati D ed E alla presente direttiva. 2. Registri, formulari e MUD. A. Nella compilazione dei registri e dei formulari di cui agliarticoli 12 e 15 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 glioperatori dovranno utilizzare i codici di cui all'allegato A allapresente direttiva. Ai fini della compilazione del Modello Unico didichiarazione (MUD) di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, icodici di cui all'allegato A alla presente direttiva, dovranno essereinseriti a partire dalla comunicazione in scadenza il 30 aprile 2003,relativa ai dati riferiti al 2002. B. Si ricorda che per i rifiuti che hanno acquisito laclassificazione di pericolosita', gli operatori interessati hannodato applicazione al disposto di cui all'art. 1 comma 15 della legge6 dicembre 2001 n. 443. C. I codici dei rifiuti da utilizzare ai fini della lettera a sonoindividuati da parte dei soggetti interessati nell'allegato B "Schemadi trasposizione" della presente direttiva. Nelle ipotesi in cui loschema di trasposizione non contenga adeguati elementi perl'individuazione del codice in relazione alla singola fattispecie dirifiuti, gli operatori interessati possono utilizzare codici diversida quelli individuati nello schema in parola previa autorizzazionedella Provincia territorialmente competente, da rilasciarsi entro 30giorni dalla richiesta, e previa comunicazione ai Ministeridell'Ambiente e della tutela del territorio e delle Attivita'produttive nonche' all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, anche aifini dell'eventuale revisione dell'Allegato B. 3. Autorizzazioni di gestione dei rifiuti ex articoli 28 e 30 deldecreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A. Gli operatori interessati utilizzano lo schema di trasposizionedi cui all'allegato B per l'individuazione dei codici dei rifiutigestiti, con le procedure indicate al punto 1, in attesa che leAutorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni all'eserciziodelle operazioni di recupero e di smaltimento di cui all'articolo 28del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, ovvero alle iscrizionidi cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22,provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, adaggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelleiscrizioni, B. Per i rifiuti che, per effetto delle decisioni di cui al punto1, acquisiscono la classificazione di rifiuti pericolosi, si applical'articolo 1 comma 15 della legge 6 dicembre 2001 n. 443. 4. D.M. 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosisottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degliartt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22": A. I codici dei rifiuti non pericolosi relativi alle tipologie deirifiuti di cui agli allegati 1 suballegato 1 e 2 suballegato 1 delDecreto Ministeriale 5 febbraio 1998, si conformano alla Decisione CEdi cui al punto 1 secondo quanto indicato nell'allegato C allapresente direttiva. Le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti nonpericolosi descritte negli allegati in parola rimangono immodificate. B. Fermo restando le indicazioni di cui al punto 2 lettera c, lecomunicazioni relative ad attivita' di recupero in corso mantengonola propria validita' ed efficacia fino alla scadenza desunta ai sensidell'articolo 33 comma 5 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22. 5. Materiali da costruzione contenenti amianto. A. Si ricorda che, per quanto riguarda lo smaltimento in discaricadei rifiuti costituiti da materiali di costruzione contenenti amiantodi cui al codice 170605, continuano ad applicarsi le disposizionivigenti fino al 16 luglio 2002, conformemente a quanto previsto dallaDecisione 2001/573/CE. Roma. 9 aprile 2002 Il Ministro: MATTEOLI Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastruttureed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 197
N.B. Le tabelle allegate alla presente direttiva sono a disposizione
degli interessati che ne faranno richiesta alla Confetra.
FINE TESTO DIRETTIVA