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Roma, 4 giugno 2002
Circolare n.71/2002
Oggetto: Finanziamenti – Progetti di collaborazioni con Paesi dell’Europa Centrale e Orientale – Scadenza del 15 giugno – D.M. 9/5/2002, SU G.U. n. 117 del 21/5/2002.
È’ stato riaperto sino al 15 giugno p.v. il termine (che, come ogni
anno, sarebbe scaduto il 30 aprile) per richiedere i contributi previsti dalla
legge n.212/92 per il finanziamento di iniziative realizzate in collaborazione
con imprese dell’Europa Centrale e Orientale.
Come è noto, finalità di quella legge, le cui modalità applicative
sono state fissate dal D.M. n.171/2001, è quella di sostenere le iniziative
realizzate da soggetti italiani (tra cui imprese di qualsiasi settore con
particolare riferimento alle piccole e medie, associazioni di categoria e loro
aziende di servizi, enti pubblici e privati) in collaborazione con analoghi
soggetti dei suddetti Paesi. Le azioni finanziabili sono, tra le altre, quelle
concernenti la formazione professionale, gli studi e le progettazioni nel
settore dei trasporti, gli studi di fattibilità per la costituzione di joint-venture
o per la ristrutturazione di imprese con partecipazione di capitale italiano.
L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse fino ad
un massimo di 413,165 euro (800 milioni di lire).
Si rammenta che ai fini della concessione dei contributi in questione
è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di interesse alla
realizzazione dell’iniziativa rilasciata dall’autorità governativa del Paese
straniero. Il facsimile della domanda con le istruzioni per la compilazione
sono riportati nella circolare del Ministero delle Attività Produttive n.603072
del 28 maggio scorso che può essere consultata sul sito internet dello stesso Ministero
(www.mincomes.it).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.54/2000
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.117 del 21.05.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO
9 maggio 2002
Proroga
dei termini per la presentazione delle domande di contributo,
ai
sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE
Visto
l'art. 2, comma
6, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212,
concernente la
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale, secondo
il quale una
quota delle disponibilita'
finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1,
lettera a),
dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b)
ed e) dell'art. 3,
e' attribuita
al Ministero del
commercio con l'estero,
per le
iniziative di
supporto agli interventi
effettuati ai sensi della
legge 24 aprile
1990, n. 100,
ed ad altre iniziative di
propria
competenza, rispondenti
alle finalita' della legge stessa,
nonche'
dell'art.
2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
143, secondo
il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui
alla citata
legge n. 212 del 1992 sono
individuati annualmente con
delibera
del CIPE;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in
particolare, l'art. 12,
in
base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi
economici di qualunque
genere e' subordinata
alla
predeterminazione ed
alla pubblicazione da
parte delle
amministrazioni procedenti,
nelle forme previste
dai rispettivi
ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Vista
la circolare 28 marzo
2002, n. 603072 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la
quale sono state
fissate le
modalita' per la
presentazione delle domande
di
contributo, a
seguito della delibera adottata dalla V Commissione
CIPE
in data 28 marzo 2002;
Visto
il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante
criteri e
modalita' per la concessione di contributi finanziari a
fronte di
progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
comma 1,
della legge 26 febbraio
1992, n. 212, ed in particolare
l'art.
4, comma 2, relativo al termine di presentazione delle domande
di
ammissione al contributo;
Tenuto
conto che il
termine posto a disposizione dei potenziali
interessati per
la predisposizione dei
progetti e l'acquisizione
della
documentazione necessaria per la presentazione delle domande di
contributo appare oggi insufficiente e penalizzante;
alla luce delle
ripercussioni sui
mercati delle note vicende che hanno recentemente
colpito
la comunita' internazionale;
Valutato,
altresi', che la
concessione di un periodo
ulteriore
consentirebbe
la presentazione di domande da parte di una platea piu'
vasta
di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande
presentate con
documentazione incompleta a
causa del poco tempo
disponibile;
Considerato
che il semplice spostamento del
termine di scadenza
costituisca
una misura tecnica di interesse generale;
Ritenuta,
pertanto l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso
il
termine del 30 aprile, stabilito dall'art. 4 del decreto 19 aprile
2001,
n. 171;
Decreta:
Art. 1.
Il
termine per la
presentazione delle domande di
contributo, a
valere sulla
legge 26 febbraio 1992,
n. 212, fissato dal decreto
19
aprile 2001, n. 171, al 30 aprile 2002,
e' prorogato al 15 giugno
2002. Conseguentemente il termine per la
presentazione delle domande
di contributo,
indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002
(Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 19 aprile 2002)
deve intendersi
anch'esso
prorogato al 15 giugno 2002.
Art. 2.
Le
domande gia' presentate
sono considerate valide a tutti
gli
effetti e
possono essere oggetto
di eventuale integrazione di
documentazione
entro il nuovo termine del 15 giugno 2002.
Art. 3.
Il
presente decreto verra'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 9 maggio 2002
Il Ministro: Marzano