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Roma, 11 giugno 2002

 

Circolare n.73/2002

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione pedaggi autostradali – Delibere C.C.A.A. n.13,14,15 e 16/2002.

 

Con le delibere indicate in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha definito le modalità per la riduzione dei pedaggi autostradali relativi all’anno 2001.

 

Come in precedenza, lo sconto è riconosciuto in misura crescente in funzione dell’aumentare della spesa annua per pedaggi; al di sotto della spesa minima di 40 milioni l’agevolazione non spetta.

 

Ammontare annuo dei pedaggi in milioni di lire

Ammontare annuo dei pedaggi in migliaia di euro

 

% di riduzione

     Da 40 a 100

      Da 20,7 a 51,6

5

     Da 100 a 400

      Da 51,6 a 206,6

10

     Da 400 a 1.000

      Da 206,6 a 516,5

15

     Da 1.000 a 2.000

      Da 516,5 a 1.032,9

20

     Da 2.000 a 4.000

      Da 1.032,9 a 2.065,8

25

     Oltre 4.000

      Oltre 2.065,8

30

 

Com’è noto, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, nonché loro cooperative e consorzi, per i pedaggi riferiti ai veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri e autoarticolati) pagati con sistemi di riscossione differita mediante fatturazione.

 

Per richiedere l’agevolazione, le imprese interessate devono redigere la domanda secondo il fac-simile approvato dall’Albo reperibile su Internet (agli indirizzi www.infrastrutturetrasporti.it e www.alboautotrasporto.it) e inviarla entro il 15 luglio 2002 al Comitato Centrale dell’Albo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

Le imprese che nel periodo estivo hanno dovuto percorrere le deviazioni obbligatorie sulle tratte autostradali della A12 e della A14 possono chiedere il rimborso dei pedaggi pagati. In particolare i rimborsi sono dovuti per i seguenti transiti:

·          dalle ore 00,00 alle 24,00 nel periodo compreso tra il 2 luglio ed il 30 agosto 2001 sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

·          dalle ore 19,00 alle 5,00 nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 30 settembre 2001 sulla tratta della A14 compresa tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli.

I rimborsi competono esclusivamente per i pedaggi pagati attraverso il sistema Telepass; le relative domande, redatte secondo il fac simile approvato dall’Albo, vanno presentate entro il 15 luglio 2002.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.114/2001

 

Allegati quattro

 

D/d

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G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Deliberazione 17 aprile 2002

Riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose a partire dall’1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001 (Deliberazione n.13/02)

IL COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto  l'art.  2,  comma  3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451,  convertito  nella  legge  n.40/1999, che assegna al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.488, che destina la somma di L.90.000.000.000  (Euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;

Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,  n.  488, elevando la predetta somma di L. 90.000.000.000 (Euro 46.481.120,92) a L.130.000.000.000 (Euro 67.139.396,88);

Vista   la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  del 2 novembre 2001, cosi' come modificata dalla direttiva del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle risorse ad esso assegnate;

Vista  la  delibera  n. 30/01 con la quale il Comitato centrale per l'Albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per realizzare  interventi di riduzione dei pedaggi autotradali in favore delle imprese  di autotrasporto per l'anno 2001, il 90% dell'importo di  L. 130.000.000.000  (Euro  67.139.396,88)  stanziato dalla citata legge  n.  229/2000  oltre  agli  eventuali  ulteriori  fondi  che si rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 30/01;

Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti risulta   attualmente   disponibile  un  importo  complessivo  di  L.117.000.000.000   (Euro  60.425.457,19)  dal  quale  andra'  detratto  l'importo che il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori dovra'  erogare  per rendere operativa la presente delibera, che puo' indicativamente  preventivarsi  in  L. 550.000.000 (Euro 284.051,29), nonche' l'importo che puo'   indicativamente   stimarsi  in  L. 1.000.000.000  (Euro  516.456,90),  da  destinarsi  alla  definizione dell'eventuale contenzioso;

Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le misure  rivolte  a favorire l'uso delle infrastutture autostradali da parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo   di   lire  115.450.000.000  (Euro  59.624.949,00),  salvo  ulteriori  importi  che  dovessero  residuare  dalla  sopra  indicata  complessiva  somma di L. 1.550.000.000 (Euro 800.508,19) preventivata  per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;

Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 3, 4 e 5 sono soggetti  ad  una  riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001  fino al 31 dicembre 2001, commisurata al volume del fatturato annuale  in pedaggi.

2. Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle  imprese  iscritte  all'Albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di  cui  all'art.  1  della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle  cooperative  aventi  i  requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle  societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo  II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative, i consorzi  e  le  societa'  consortili  iscritte all'Albo nazionale successivamente  a  tale data, possono richiedere la riduzione di cui  sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.

4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea   ed   in   regola  con  le  norme  sull'accesso  al  mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

5. Le  riduzioni si applicano altresi' alle imprese aventi sede in Italia,  che  esercitano attivita' di autotrasporto in conto proprio, titolari  di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno  1974,  nonche'  alle  imprese  aventi  sede  in altro Paese dell'Unione  europea,  che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto  proprio,  secondo  quanto previsto dalla delibera n. 15/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale.

6.  La  riduzione  compensata  si  applica alle classi di fatturato realizzate  da  ciascun  soggetto,  avente titolo secondo la seguente tabella:

 

Fatturato annuo in lire dei pedaggi

Fatturato annuo in euro dei pedaggi

% di riduzione

da 40.000.000 fino a 100.000.000

da 20.658,27 a 51.645,6899

5

 

da 100.000.001 fino a 400.000.000

da 51.645,6900 a 206.582,7596

10

 

da 400.000.001 fino a 1.000.000.000

da 206.582,7597 a 516.456,8991

15

 

da 1.000.000.001 fino a 2.000.000.000

da 516.456,8992 a 1.032.913,7982

20

 

da 2.000.000.001 fino a 4.000.000.000      

da 1.032.913,7983 a 2.065.827,5964

25

 

oltre 4.000.000.001

oltre 2.065.827,5965

30

 

 

7.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  società concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle  domande  presentate,  calcolato  come  da  tabella  di  cui  al precedente  punto 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale  coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

8.   Il   Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelle convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine criteri  e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di autostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

9.  La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis

 

 

 

G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)

DELIBERAZIONE 17 APRILE 2002

Modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2001 (Deliberazione n.14/02).

IL COMITATO CENTRALE per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

 

                                  Delibera:

1.  A  tutti  i  soggetti iscritti all'Albo degli autotrasportatori alla  data del 31 dicembre 2000, ovvero nel corso dell'anno 2001, che si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre

2001.  La  riduzione  del  pedaggio sara' applicata solo a favore dei soggetti,  iscritti  all'Albo  degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno  2001  abbiano  realizzato  un fatturato pari o superiore a L. 40.000.000 (Euro 20.658,27).

2.  Per  i  richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1 gennaio 2001, la riduzione del pedaggio e' applicata dalla data  a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

3.  A  tal  fine  ciascun  soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  15  luglio  2002, a mezzo raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi, in Roma, via G.Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo,  utilizzando  tassativamente  un  modulo conforme all'allegato alla  presente  delibera,  di  cui  forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile a partire dal 20 maggio 2002, presso l'indirizzo Internet   www.infrastrutturetrasporti.it   e  presso  l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it Presso  gli  stessi  siti  e'  altresi' scaricabile il programma da utilizzare  qualora  la  copia  della  domanda e degli annessi quadriallegati  vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb).  In  quest'ultimo  caso  rimane  l'obbligo  di allegare la copia cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

4.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:

  a) denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;

  b)  generalita'  del  titolare,  del  rappresentante legale o del

procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;

  c)  firma  autenticata  di  colui  che sottoscrive la domanda; in alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che  sottoscrive la domanda;

  d)  le  imprese  aventi  sede in altro Paese della Unione europea devono  allegare  copia  della  licenza  comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.

5.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 6 a 10 della presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti benefici.

6. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

a)   numero,   data  di  iscrizione  e  di  eventuale  cessazione dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che richiede  il  beneficio;  le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

b)  societa'  autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre.

7. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2001.

 Le  imprese iscritte all'Albo nel corso del 2001 devono riempire il quadro  A,  indicando  se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli  articoli  12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

In  questi  ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il  numero, completo di tutta la sequenza alfanumerica, di iscrizione all'Albo  del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

8.  Impresa  avente  sede  in  altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2001.

Le  imprese  aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano   prodotto  una  licenza  comunitaria  rilasciata  nel  corso dell'anno  2001 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di licenza  ottenuta  per  la  prima  volta  ovvero  di  rinnovo  di una precedente  licenza.  In tale ultimo caso devono indicare il numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.

9.  Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile) italiano:

a) i   raggruppamenti   devono   sempre  riempire  il  quadro  C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare, nell'apposito   spazio   del   quadro   C,  la  parte  del  fatturato autostradale  del  raggruppamento  relativo  ai viaggi effettuati dai veicoli   appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti,  affinche'  tale fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del beneficio  richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nell'apposito quadro  D,  per  tutte  le  imprese  socie  iscritte  all'Albo  degli autotrasportatori  in  Italia,  denominazione, sede, numero e data di iscrizione  e  di  eventuale  cessazione  dell'iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede  in  altro  Paese  U.E.,  denominazione,  sede, numero e data di rilascio  della  licenza  comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari;

c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria,  devono indicare, nell'apposito quadro D, denominazione, sede,   numero  e  data  di  iscrizione  e  di  eventuale  cessazione dell'iscrizione  all'albo  di  detti  soci,  ovvero  numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia;

d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto    l'iscrizione   all'Albo   degli autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   2001   devono  indicare  nell'apposito  quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art.  15 della stessa legge o per trasferimento di sede da altra provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero  e  la  data  di  iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto  all'Albo  antecedentemente  al  2001,  dal  quale deriva il soggetto richiedente il beneficio;

e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto  c)  siano  titolari  di una licenza comunitaria rilasciata nel corso  dell'anno  2001,  devono  indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta, ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.

10.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea:

a) i  raggruppamenti  di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati in detto quadro;

b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per contodi terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi effettuati   dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi  soggetti, affinche'   tale   fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede  di quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare   nell'apposito   quadro   D,   per   tutte  le  imprese  di autotrasporto  socie aventi sede in altro Paese della Unione europea, denominazione,   sede,  numero  e  data  di  rilascio  della  licenza comunitaria,  allegandone  copia,  di  cui queste risultino titolari; ovvero per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori in  Italia,  denominazione,  sede,  numero  e data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto Albo;

c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente imprese  titolari  di  licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'Albo  degli  autotrasportatori,  devono  indicare,  nell'apposito quadro  D,  denominazione,  sede,  numero  e  data  di rilascio della licenza  comunitaria,  che  deve  essere  allegata  in  copia, ovvero denominazione,  sede,  numero  e  data  di  iscrizione e di eventuale cessazione   dell'iscrizione   all'Albo  degli  autotrasportatori  in  Italia;

d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto  c)  abbiano ottenuto il rilascio della licenza comunitaria nel corso  dell'anno  2001  devono  indicare  nell'apposito quadro UE1 se trattasi  di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza;

e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di cui al precedente punto c) abbiano ottenuto    l'iscrizione   all'Albo   degli autotrasportatori   nel   corso   dell'anno   2001,  devono  indicare nell'apposito  quadro  UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art.  15  della  stessa  legge  o  per  trasferimento  da  altra provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il numero  e  la  data  di  iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto  all'Albo  antecedentemente  al  2001,  dal  quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.

11.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o cessato di aderire a forme associate  nel  corso dell'anno 2001, debbono presentare una distinta domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

12. La riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per  i  quali  risulta  adottato,  alla  data  del 1 gennaio 2001, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

13.  Il  fatturato  annuale  a  cui  va  commisurata  la  riduzione compensata dei pedaggi, di cui al punto 6 della delibera n. 13/02 del Comitato  centrale,  e'  calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo  dei  pedaggi  relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli  appartenenti  alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2001 e per i quali  le  societa'  concessionarie  abbiano  emesso fattura entro il 30 aprile 2002.

14.  Le  societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.

15. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis

 

 

 

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002

Modalita', criteri e termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio, della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 15/02).

 

IL COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO  NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE  CHE  ESERCITANO  L'AUTOTRASPORTO  DI COSE PER CONTO DI TERZI

                                  Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono soggetti  ad  una  riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001, commisurata al volume del fatturato annuale

    in pedaggi.

2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle  imprese  iscritte  all'albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di  apposita  licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle societa'  consortili  costituiti  a  norma  del  libro  V,  titolo X, capo II,  sez.  II  e  II-bis  del  codice civile aventi nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto albo nazionale  o  titolari  di  licenza  in  conto  proprio alla data del 31 dicembre  2000.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa' consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per  conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione  di  cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data  di  iscrizione  all'albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.

4. Qualora  di  una  cooperativa,  consorzio o societa' consortile facciano  parte,  in  qualita'  di  associate  sia  imprese  iscritte all'albo  che  imprese  titolari  di  licenza  in  conto  proprio, la procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la seguente:

a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio o  la societa' consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da tali imprese. Inoltre  dovra'  indicare  nell'apposita  casella  del quadro C del modulo  domanda allegato alla delibera n. 14/02 del Comitato centrale il  fatturato  complessivo  maturato  dalle  imprese non iscritte che dovra' essere detratto dal fatturato totale;

b) per  le  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio: la cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa' consortile avra' cura di inoltrare  al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in conformita' del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  ai  punti  7,  8, 9 e 10 della presente delibera medesima.

La  cooperativa,  il  consorzio  o  la  societa'  consortile dovra' altresi'  trasmettere  compilando  il  quadro  F  del  modulo domanda allegato alla presente delibera, al Comitato centrale un elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2001, sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Dovra'  inoltre  allegare  le  autorizzazioni rilasciate alla forma associata, alla cooperativa, consorzio o societa' consortile, da ogni impresa per la riscossione del rimborso spettantele.

5.  Le  forme  associate  costituite esclusivamente tra imprese che svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno trasmettere  al Comitato centrale le domande delle imprese associate, redatte  e  sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla presente  delibera  e  nel  rispetto  dei  punti  7,  8, 9 e 10 della presente  delibera  medesima, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero  il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e societa' concessionaria/e. La  forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del quadro  G  del  modulo  allegato  alla presente delibera, fornendo un elenco  delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato da  ciascuna  di  esse  nell'anno  2001,  sulla  base del quale sara' riconosciuto  l'ammontare  del  rimborso,  per  ogni singola impresa. Dovra' inoltre  allegare  l'autorizzazione  rilasciata  alla  forma  associata   da  ogni  impresa  per  la  riscossione  della  riduzione spettantele.

6.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno  riempire  il  quadro  H  del  modulo allegato alla presente delibera   fornendo   l'elenco   dei  veicoli  che  hanno  effettuato percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il  termine ultimo del 15 luglio 2002 a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36  -  c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un  modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

8.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:

a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede il beneficio;

b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;

c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle  autostrade  italiane nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

9.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli ulteriori  elementi  indicati  nel successivo punto 10 della presente delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti benefici.

10.  Elementi  che  tutti  i  richiedenti  debbono  indicare  nella domanda:

a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio;

b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il   codice/i   di   fatturazione   ovvero  il/i  codice/i  cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.

11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis

 

 

 

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002.

Determinazione dei criteri, modalita' e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2001 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 16/02).

 

IL PRESIDENTE DEL  COMITATO  CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il  Comitato  centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto  il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.488, che destina  la  somma  di  lire  90.000.000.000  (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;

Visto  l'art.  2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  elevando  la  predetta  somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);

Vista la  direttiva  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  del 2 novembre 2001, cosi' come modificata dalla direttiva del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 21 dicembre 2001,  relativa  all'utilizzo  delle  risorse  assegnate  al Comitato centrale;

Vista  la  delibera n. 30/01, con la quale il Comitato centrale per l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della protezione ambientale  e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro   67.139.396,88) pari a lire 13.000.000.000  (euro  6.713.939,69)  stanziato dalla citata legge n.229/2000;

Considerato  che con la stessa delibera n. 30/01 e' stato deciso di utilizzare  prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese  di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per  l'utilizzo  obbligatorio  delle  tratte autostradali di cui agli accordi  di  programma sottoscritti in data 10 aprile 2001 ed in data 25 giugno 2001 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli  enti  interessati  per  il  dirottamento,  nell'anno  2001,  del traffico dalla SS16 alla A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12;

Visti  i  predetti  accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

1)  il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra il 20 giugno  ed  il  30 settembre  2001,  dalle  ore 19 alle ore 5, del transito  dei  veicoli a quattro o piu' assi dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

2)  il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra il 2 luglio  ed il 30 agosto 2001, per l'intero arco della giornata, del transito  dei  veicoli  appartenenti  alle  classi  3,  4  e  5, con esclusione  di  autobus  e  caravan,  dalle  SS1  e SS206, nei tratti compresi  nel  territorio  della  provincia  di  Livorno, alla A12 in corrispondenza delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

Considerato  che  in virtu' di tali accordi e' posta a carico delle imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;

Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono  le  predette  tratte  autostradali, - tenendo conto delle valutazioni  effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12  e  del  volume  di  traffico  rilevato  sulla  A16  in occasione dall'analogo  provvedimento  preso  nell'anno 2000, e' presumibile un volume  di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L.  1.500.000.000  (euro  774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico delle imprese di autotrasporto;

Ritenuto  che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata alle  imprese  di  autotrasporto,  utilizzando  parte  dei fondi lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69), resi disponibili per le finalita' indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;

Ritenuto  comunque  di  dover  ristorare  completamente la quota di pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente necessario  di  lire  600.000.000  (euro 309.874,14), laddove cio' si rendesse  necessario  a seguito di una maggiore complessiva richiesta di  rimborso  derivante  dalla  valutazione delle domande presentate, utilizzando  parte  dei  sopraindicati  fondi resi disponibili per la finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;

Delibera:

1.  La  quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di  cose  per  conto  di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti  deviati  obbligatoriamente  sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2.  I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni,  dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo compreso tra il 2 luglio ed  il 30 agosto 2001, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui  al  successivo  punto 4 ed appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione  degli  autobus  e  dei  caravan,  sulla  tratta della A12 compresa  tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonche'  effettuati dalle ore 19 alle ore 5, nel periodo compreso tra il  20 giugno  ed  il 30 settembre 2001, dai veicoli a quattro o piu' assi,  in  disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla  tratta  della  A14  compresa  tra  i  comuni di Gabicce Mare e Termoli.

3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione  differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il sistema  telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa' che gestisce  tale  sistema  di  pagamento  differito  del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene  richiesto  il  rimborso  della  quota di pedaggio. Qualora una cooperativa,  un  consorzio  o  una  societa'  consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia  imprese  iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5.  I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di terzi aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione  europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa'  consortile, entro il termine ultimo del 15 luglio 2002 pena l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello  di  cui  all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel  caso  che  il  soggetto  richiedente  sia  una  cooperativa,  un consorzio  o  una  societa'  consortile  tra  imprese, che le singole imprese  aderenti, che esercitano l'attivita' di autotrasporto, siano anch'esse  iscritte  a  detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato,  a  pena  di  esclusione  dal diritto, il codice o i codici d'identificazione,  cioe'  il codice o codici cliente, assegnati allo stesso  soggetto giuridico dalla societa' concessionaria autostradale che  emette  le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche  soggetti  iscritti  al  registro  delle  imprese per attivita' diverse   dall'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi  devono indicare,  a  pena  di  esclusione  dal diritto, nell'apposito spazio della  terza  pagina  del modulo, la parte del fatturato autostradale del   raggruppamento   relativo  ai  viaggi  effettuati  dai  veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti   potranno,   unitamente   alla   domanda   ed   alla documentazione   allegata  di  cui  sopra,  trasmettere  al  Comitato centrale  per  l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo  le  specifiche  tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

7. Per  le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le societa' consortili  che,  nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente  punto  2,  si  sono  avvalse  di  sistemi di pagamento di pedaggi  a  riscossione  differita,  il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato il sistema telepass.

8.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa' consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto associativo.

9.  Per  le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio  di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla  copia  della  licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n.881/92  del  26 marzo  1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli  altri  requisiti,  condizioni e termini richiesti per le imprese italiane.  Qualora tale documentazione sia stata gia' precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2001, sara' sufficiente  indicare  tale  circostanza attraverso una dichiarazione resa  nel  corpo  della  domanda,  nella  quale  deve essere altresi' dichiarato  di  essere  tuttora titolare di tale licenza. Il Comitato centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori,  dopo  l'esame delle domande  pervenute, trasmette su supporto magnetico alla societa' che gestisce  il  sistema  telepass  i  dati necessari per il calcolo dei rimborsi  da  effettuare  a favore di ciascuna impresa avente titolo.

Tali  dati  verranno sottoposti a controllo della stessa societa', al fine  di  ottenere  una  situazione  congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.

10. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la societa' che gestisce  il  sistema  telepass invia al Comitato centrale per l'albo degli  autotrasportatori,  entro  quarantacinque  giorni, un supporto magnetico   contenente  il  rendiconto  riepilogativo  degli  importi relativi  ai  transiti  per  i  quali  e' prevista l'applicazione del rimborso.  Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la societa' consortile, alla quale e' stato fatturato il pedaggio, e la societa'.

11.  L'importo  corrispondente  ai minori introiti conseguenti alla erogazione  dei  rimborsi  e'  corrisposto  in  unica  soluzione  dal Comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori alla societa' che   gestisce   il  sistema  telepass  per  le  tratte  autostradali interessate dalla presente delibera.

12.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale.

13. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis