Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 11 giugno 2002
Circolare n.73/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Riduzione pedaggi autostradali – Delibere C.C.A.A. n.13,14,15 e 16/2002.
Con le delibere indicate in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha definito le modalità per la riduzione dei pedaggi
autostradali relativi all’anno 2001.
Come in precedenza, lo sconto è riconosciuto in misura crescente in
funzione dell’aumentare della spesa annua per pedaggi; al di sotto della spesa
minima di 40 milioni l’agevolazione non spetta.
Ammontare
annuo dei pedaggi in milioni di lire |
Ammontare
annuo dei pedaggi in migliaia di euro |
% di
riduzione |
Da 40 a 100 |
Da 20,7 a 51,6 |
5 |
Da 100 a 400 |
Da 51,6 a 206,6 |
10 |
Da 400 a 1.000 |
Da 206,6 a 516,5 |
15 |
Da 1.000 a 2.000 |
Da 516,5 a 1.032,9 |
20 |
Da 2.000 a 4.000 |
Da 1.032,9 a 2.065,8 |
25 |
Oltre 4.000 |
Oltre 2.065,8 |
30 |
Com’è noto, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di
autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, nonché loro cooperative e
consorzi, per i pedaggi riferiti ai veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e
5 (furgoni, autocarri e autoarticolati) pagati con sistemi di riscossione
differita mediante fatturazione.
Per richiedere l’agevolazione, le imprese interessate devono redigere
la domanda secondo il fac-simile approvato dall’Albo reperibile su Internet
(agli indirizzi www.infrastrutturetrasporti.it e www.alboautotrasporto.it) e inviarla entro il 15 luglio 2002 al Comitato Centrale
dell’Albo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Le imprese che nel periodo
estivo hanno dovuto percorrere le deviazioni obbligatorie sulle tratte
autostradali della A12 e della A14 possono chiedere il rimborso dei pedaggi
pagati. In particolare i rimborsi sono dovuti per i seguenti transiti:
·
dalle ore 00,00 alle 24,00 nel periodo compreso tra il 2
luglio ed il 30 agosto 2001 sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di
Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
·
dalle ore 19,00 alle 5,00 nel periodo compreso tra il 20
giugno ed il 30 settembre 2001 sulla tratta della A14 compresa tra i comuni di
Gabicce Mare e Termoli.
I rimborsi competono esclusivamente per i pedaggi pagati attraverso il
sistema Telepass; le relative domande, redatte secondo il fac simile approvato
dall’Albo, vanno presentate entro il 15 luglio 2002.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.114/2001
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Allegati
quattro |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Deliberazione 17 aprile 2002
Riduzione compensata dei pedaggi
autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose a partire dall’1 gennaio 2001 fino al 31
dicembre 2001 (Deliberazione n.13/02)
IL
COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE
ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi
nella seduta del 17 aprile 2002;
Visto l'art.
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n.451, convertito nella
legge n.40/1999, che assegna al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento
all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori
delle stesse;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.488, che
destina la somma di L.90.000.000.000
(Euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n.
229, che ha modificato l'art. 45,
comma 1, lettera c) della legge
23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di L.
90.000.000.000 (Euro 46.481.120,92) a L.130.000.000.000 (Euro 67.139.396,88);
Vista la
direttiva del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti del 2 novembre
2001, cosi' come modificata dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle
risorse ad esso assegnate;
Vista la
delibera n. 30/01 con la quale il
Comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori ha
disposto di utilizzare,
per realizzare interventi di
riduzione dei pedaggi autotradali in favore delle imprese di autotrasporto per l'anno 2001, il 90% dell'importo
di L. 130.000.000.000 (Euro
67.139.396,88) stanziato dalla
citata legge n. 229/2000
oltre agli eventuali
ulteriori fondi che si rendessero disponibili in quanto non utilizzati per gli interventi
indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 30/01;
Considerato pertanto
che in virtu' dei suddetti provvedimenti risulta attualmente disponibile un importo
complessivo di L.117.000.000.000 (Euro
60.425.457,19) dal quale
andra' detratto l'importo che il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori dovra'
erogare per rendere operativa la
presente delibera, che puo' indicativamente
preventivarsi in L. 550.000.000 (Euro 284.051,29), nonche'
l'importo che puo'
indicativamente stimarsi in
L. 1.000.000.000 (Euro 516.456,90), da destinarsi alla
definizione dell'eventuale contenzioso;
Considerato che risulta, pertanto, attualmente
utilizzabile per le misure rivolte a favorire l'uso delle infrastutture
autostradali da parte delle imprese
italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo di
lire 115.450.000.000 (Euro
59.624.949,00), salvo ulteriori
importi che dovessero
residuare dalla sopra
indicata complessiva somma di L. 1.550.000.000 (Euro 800.508,19)
preventivata per le spese necessarie a
rendere operativa la presente delibera;
Considerata la
necessita' di stabilire
l'entita' percentuale dei rimborsi dei pedaggi
autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Delibera:
1.
I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5,
adibiti a svolgere servizi di
autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi
punti 3, 4 e 5 sono soggetti ad una
riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001, commisurata al
volume del fatturato annuale in
pedaggi.
2.
Le predette riduzioni compensate sono
apportate esclusivamente per i pedaggi
a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate
direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate
ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3. Le
riduzioni compensate dei pedaggi
autostradali si applicano alle imprese iscritte
all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi di cui all'art.
1 della legge 6 giugno 1974, n.
298, nonche' alle cooperative aventi
i requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto
legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive
modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili costituiti
a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II
e II-bis del
codice civile, aventi
nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al
predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative,
i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere la riduzione di cui sopra
per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo
nazionale.
4.
Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno
dei Paesi dell'Unione europea ed in
regola con le
norme sull'accesso al
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
5.
Le riduzioni si applicano altresi' alle
imprese aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di autotrasporto in
conto proprio, titolari di apposita
licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974,
nonche' alle imprese
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio,
secondo quanto previsto dalla
delibera n. 15/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale.
6. La
riduzione compensata si
applica alle classi di fatturato realizzate da ciascun soggetto,
avente titolo secondo la seguente tabella:
Fatturato annuo in lire dei
pedaggi |
Fatturato annuo in euro dei
pedaggi |
%
di riduzione |
da 40.000.000 fino a 100.000.000 |
da 20.658,27 a 51.645,6899 |
5 |
da 100.000.001 fino a 400.000.000 |
da 51.645,6900 a 206.582,7596 |
10 |
da 400.000.001 fino a
1.000.000.000 |
da 206.582,7597 a 516.456,8991 |
15 |
da 1.000.000.001 fino a
2.000.000.000 |
da 516.456,8992 a 1.032.913,7982 |
20 |
da 2.000.000.001 fino a
4.000.000.000 |
da 1.032.913,7983 a 2.065.827,5964 |
25 |
oltre 4.000.000.001 |
oltre 2.065.827,5965 |
30 |
7. Nel
caso in cui
l'ammontare complessivo delle
riduzioni da applicare, risultante dai
rendiconti trasmessi dalle
società concessionarie al Comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori,
superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e
la somma complessiva
delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle
riduzioni relative alle domande presentate,
calcolato come da
tabella di cui
al precedente punto 6, non
pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
8.
Il
Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede, con
successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i
soggetti aventi titolo
procedono ad avanzare domanda, la documentazione da
allegare a dette
domande, le modalita'
di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico. La stessa delibera
disciplina le modalita' di istruttoria delle
domande avanzate anche
in relazione a quanto definito nelle convenzioni con
le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione differita del
pedaggio. La delibera disciplina
infine criteri e modalita' di
erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti
derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi
titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste
ultime ai soggetti aventi titolo.
9. La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: De Lipsis
G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)
DELIBERAZIONE 17 APRILE 2002
Modalità, criteri e termini per la presentazione
delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali per l’anno 2001 (Deliberazione n.14/02).
IL COMITATO
CENTRALE per l'Albo nazionale
delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. A
tutti i soggetti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori alla data del 31
dicembre 2000, ovvero nel corso dell'anno 2001, che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di
pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata
la riduzione del pedaggio per
tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2001. La
riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei
soggetti, iscritti all'Albo
degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno 2001
abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a L.
40.000.000 (Euro 20.658,27).
2. Per
i richiedenti che si sono
avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione
differita successivamente alla data del 1 gennaio 2001, la riduzione del
pedaggio e' applicata dalla data a
partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
3. A
tal fine ciascun
soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il termine ultimo
del 15 luglio 2002, a mezzo
raccomandata con avviso
di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G.Caraci n. 36, c.a.p.
00157, una domanda in bollo,
utilizzando tassativamente un
modulo conforme all'allegato alla
presente delibera, di
cui forma parte integrante.
Copia dei moduli e' reperibile a partire dal 20 maggio 2002, presso l'indirizzo
Internet
www.infrastrutturetrasporti.it
e presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
Presso gli stessi siti e'
altresi' scaricabile il programma da utilizzare qualora
la copia della
domanda e degli annessi quadriallegati
vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb). In
quest'ultimo caso rimane
l'obbligo di allegare la copia
cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.La domanda e gli eventuali quadri allegati
devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
4. La domanda deve contenere a pena di
inammissibilita' i seguenti elementi:
a) denominazione e sede del soggetto
giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
b)
generalita' del titolare,
del rappresentante legale o del
procuratore che
sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
c)
firma autenticata di
colui che sottoscrive la
domanda; in alternativa all'autenticazione della
firma deve essere
allegata fotocopia
leggibile di un documento di riconoscimento di colui
che sottoscrive la domanda;
d)
le imprese aventi
sede in altro Paese della Unione europea devono allegare
copia della licenza
comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del
regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.
5. Nella
domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per
ciascuna fattispecie che
interessa, gli ulteriori elementi
indicati nei successivi
punti da 6 a 10 della presente
delibera. La mancanza
dei dati richiesti ovvero la
loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione
dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale
o totale dai
suddetti benefici.
6. Elementi che
tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
a) numero,
data di iscrizione
e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli
autotrasportatori del soggetto
che richiede il beneficio;
le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono
indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
b) societa'
autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a
riscossione differita ed il relativo/i
codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il
beneficio. Il codice o i codici
di fatturazione devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre.
7. Impresa
italiana iscritta all'Albo nel corso del 2001.
Le
imprese iscritte all'Albo nel corso del 2001 devono riempire il
quadro A, indicando se tale iscrizione
sia stata ottenuta ai sensi degli
articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
In questi
ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il numero, completo di tutta la sequenza
alfanumerica, di iscrizione all'Albo
del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal
quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.
8. Impresa
avente sede in
altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel
corso del 2001.
Le imprese
aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto
una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2001 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di
licenza ottenuta per
la prima volta
ovvero di rinnovo
di una precedente licenza. In tale ultimo caso devono indicare il
numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.
9. Raggruppamento (cooperativa,
consorzio, societa' consortile)
italiano:
a) i raggruppamenti devono sempre riempire
il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre
elencati in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri
soci anche soggetti iscritti al registro
delle imprese per
attivita' diverse dall'autotrasporto di
cose per conto
di terzi devono indicare, nell'apposito spazio
del quadro C,
la parte del
fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli
appartenenti a questi
ultimi soggetti, affinche'
tale fatturato possa essere
scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare
nell'apposito quadro D, per
tutte le imprese
socie iscritte all'Albo
degli autotrasportatori in Italia,
denominazione, sede, numero e data di iscrizione e
di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di
autotrasporto socie aventi sede in altro
Paese U.E., denominazione, sede, numero e data di rilascio
della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino
titolari;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri
soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli
autotrasportatori ovvero, qualora
aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di
licenza comunitaria, devono indicare,
nell'apposito quadro D, denominazione, sede,
numero e data
di iscrizione e
di eventuale cessazione dell'iscrizione all'albo
di detti soci,
ovvero numero e data di rilascio
della licenza comunitaria, allegandone copia;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) abbiano ottenuto
l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori nel
corso dell'anno 2001
devono indicare nell'apposito quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art. 15 della stessa legge o per trasferimento di
sede da altra provincia, indicando in
questi ultimi due casi, la denominazione, il numero e la data
di iscrizione all'Albo del
precedente soggetto, iscritto
all'Albo antecedentemente al
2001, dal quale deriva il soggetto richiedente il
beneficio;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) siano
titolari di una licenza
comunitaria rilasciata nel corso
dell'anno 2001, devono
indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la
prima volta, ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo
caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.
10. Raggruppamento (consorzio, cooperativa,
societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono
sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati
in detto quadro;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri
soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose
per contodi terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati
dai veicoli appartenenti a questi ultimi
soggetti, affinche' tale fatturato
possa essere scorporato
in sede di quantificazione del beneficio richiesto.
Resta fermo l'obbligo di indicare
nell'apposito quadro D,
per tutte le
imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione
europea, denominazione, sede, numero
e data di rilascio della
licenza comunitaria,
allegandone copia, di
cui queste risultino titolari; ovvero per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori in
Italia, denominazione, sede,
numero e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto Albo;
c) i raggruppamenti che hanno tra i propri
soci esclusivamente imprese titolari di
licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'Albo degli
autotrasportatori, devono indicare,
nell'apposito quadro D, denominazione, sede, numero e
data di rilascio della
licenza comunitaria, che
deve essere allegata
in copia, ovvero denominazione, sede,
numero e data
di iscrizione e di eventuale
cessazione dell'iscrizione all'Albo
degli autotrasportatori in
Italia;
d) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) abbiano ottenuto il rilascio della licenza
comunitaria nel corso dell'anno 2001
devono indicare nell'apposito quadro UE1 se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta
ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il
numero e la data di rilascio della precedente licenza;
e) i raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) abbiano ottenuto
l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori nel
corso dell'anno 2001,
devono indicare
nell'apposito quadro UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata
ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art.
15
della stessa legge
o per trasferimento da altra provincia, indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero e la data di
iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto all'Albo
antecedentemente al 2001,
dal quale deriva il soggetto
richiedente il beneficio.
11. Le
imprese che hanno
aderito o cessato di aderire a
forme associate nel corso dell'anno 2001, debbono presentare una
distinta domanda a loro
nome, per i
transiti effettuati nei
periodi rispettivamente,
antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio
od alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
12. La
riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per i quali risulta
adottato, alla data
del 1 gennaio 2001, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul
numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
13. Il
fatturato annuale a
cui va commisurata la riduzione compensata dei pedaggi, di cui al
punto 6 della delibera n. 13/02 del Comitato
centrale, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo
lordo dei pedaggi relativi ai
transiti autostradali effettuati con veicoli
appartenenti alle classi B, 3, 4
e 5 nell'anno 2001 e per i quali
le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2002.
14. Le
societa' concessionarie danno
seguito ai rimborsi
ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita'
previste dalle convenzioni stipulate
tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
15. La presente
delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: De Lipsis
DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002
Modalita', criteri e
termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attivita' di
autotrasporto di cose in conto proprio, della domanda per la riduzione compensata
dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 15/02).
IL COMITATO CENTRALE PER
L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER
CONTO DI TERZI
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli
appartenenti alle classi B, 3, 4 e
5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose
in disponibilita' delle imprese
di cui al successivo punto 3,
sono soggetti ad una
riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre
2001, commisurata al volume del fatturato annuale
in
pedaggi.
2.
Le predette riduzioni compensate
sono apportate esclusivamente per
i pedaggi a riscossione differita mediante
fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i
sistemi di pagamento differito del
pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3.
Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte
all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle
imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari
di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle cooperative
aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
e successive modificazioni, ai consorzi ed alle societa' consortili
costituiti a norma
del libro V,
titolo X, capo II, sez. II
e II-bis del
codice civile aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, che
siano iscritti al predetto albo nazionale o titolari di
licenza in conto
proprio alla data del 31 dicembre
2000. Le imprese,
le cooperative, i
consorzi e le societa'
consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data,
possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione
all'albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.
4. Qualora
di una cooperativa, consorzio o
societa' consortile facciano
parte, in qualita'
di associate sia
imprese iscritte all'albo che
imprese titolari di
licenza in conto
proprio, la procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la
seguente:
a) per le imprese iscritte all'albo: la
cooperativa, il consorzio o la societa'
consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da
tali imprese. Inoltre dovra' indicare
nell'apposita casella del quadro C del modulo domanda allegato alla delibera n. 14/02 del
Comitato centrale il fatturato complessivo
maturato dalle imprese non iscritte che dovra' essere
detratto dal fatturato totale;
b) per
le imprese titolari
di licenza in
conto proprio: la cooperativa,
il consorzio o
la societa' consortile avra'
cura di inoltrare al Comitato centrale
le domande di tali imprese redatte in conformita' del modulo allegato alla
presente delibera e nel rispetto delle
disposizioni di cui
ai punti 7,
8, 9 e 10 della presente delibera medesima.
La
cooperativa, il consorzio
o la societa' consortile
dovra' altresi' trasmettere compilando
il quadro F
del modulo domanda allegato alla
presente delibera, al Comitato centrale un elenco delle imprese associate
titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di
esse il fatturato
maturato nel corso dell'anno 2001, sulla base del quale sara'
riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Dovra'
inoltre allegare le
autorizzazioni rilasciate alla forma associata, alla cooperativa,
consorzio o societa' consortile, da ogni impresa per la riscossione del rimborso
spettantele.
5.
Le forme associate
costituite esclusivamente tra imprese che svolgono attivita'
di autotrasporto in
conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale le domande delle
imprese associate, redatte e sottoscritte dalle stesse secondo il modulo
allegato alla presente delibera e
nel rispetto dei
punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera
medesima, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e. La forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del
quadro G del modulo allegato
alla presente delibera, fornendo un elenco delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato
da ciascuna di esse nell'anno
2001, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare
del rimborso, per
ogni singola impresa. Dovra' inoltre
allegare l'autorizzazione rilasciata
alla forma associata
da ogni impresa
per la riscossione della riduzione spettantele.
6.
Le riduzioni spettano
altresi' alle imprese
che svolgono attivita' di
autotrasporto in conto proprio
aventi sede in uno dei Paesi
dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno riempire il
quadro H del
modulo allegato alla presente delibera
fornendo l'elenco dei
veicoli che hanno
effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane
nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal
diritto, trasmette entro il termine
ultimo del 15 luglio 2002 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma,
via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo,
utilizzando tassativamente un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
La
domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a
macchina oppure in carattere stampatello.
8. La
domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
b) generalita' del titolare, del
rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma
autenticata di colui
che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della
firma deve essere
allegata fotocopia
leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le
imprese aventi sede
in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell'anno
2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
9.
Nella domanda e
nei relativi quadri allegati devono altresi' essere riportati,
per ciascuna fattispecie
che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 10 della presente
delibera. La mancanza dei dati
richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora
cio' non consenta
al Comitato centrale di procedere alla
definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti,
comporta, a seconda del caso che ricorra,
l'esclusione parziale o
totale dai suddetti benefici.
10. Elementi che
tutti i richiedenti
debbono indicare nella domanda:
a) numero
e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il
soggetto che richiede il beneficio;
b) societa'
autostradale/i concessionaria/e
che gestisce/ono il sistema
automatizzato di pagamento
a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al
soggetto che richiede il beneficio. Il
codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i
cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la
Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.
11. La presente delibera verra' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: De Lipsis
DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002.
Determinazione dei criteri, modalita' e termini per la presentazione
delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti
deviati obbligatoriamente nell'anno 2001 su tratte della A12 e della A14.
(Deliberazione n. 16/02).
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Il
Comitato centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi
nella seduta del 17 aprile 2002;
Visto
il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26
febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti
ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.488, che
destina la somma di lire
90.000.000.000 (euro
46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
Visto
l'art. 2, comma 2 del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10
agosto 2000, n. 229, che ha modificato
l'art. 45, comma
1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando
la predetta somma di lire 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92), a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);
Vista la
direttiva del Ministro
delle infrastrutture e
dei trasporti del 2 novembre
2001, cosi' come modificata dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa
all'utilizzo delle risorse
assegnate al Comitato centrale;
Vista
la delibera n. 30/01, con la
quale il Comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori ha
disposto di utilizzare,
per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della
protezione ambientale e della sicurezza
della circolazione, il 10% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) pari a lire
13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) stanziato dalla citata legge n.229/2000;
Considerato
che con la stessa delibera n. 30/01 e' stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per
rimborsare le imprese di autotrasporto
delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle
tratte autostradali di cui agli accordi
di programma sottoscritti in
data 10 aprile 2001 ed in data 25 giugno 2001 dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con gli
enti interessati per
il dirottamento, nell'anno
2001, del traffico dalla SS16
alla A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12;
Visti
i predetti accordi di programma e le conseguenti
ordinanze prefettizie che prevedono:
1)
il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra
il 20 giugno ed il
30 settembre 2001, dalle
ore 19 alle ore 5, del transito
dei veicoli a quattro o piu'
assi dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e
Termoli;
2)
il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra
il 2 luglio ed il 30 agosto 2001, per
l'intero arco della giornata, del transito
dei veicoli appartenenti alle classi 3,
4 e 5, con esclusione di autobus
e caravan, dalle
SS1 e SS206, nei tratti
compresi nel territorio della provincia
di Livorno, alla A12 in corrispondenza
delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Considerato
che in virtu' di tali accordi e'
posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti
dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle indicazioni
fornite dagli enti che gestiscono
le predette tratte
autostradali, - tenendo conto delle valutazioni effettuate tramite il rilevamento di
campionatura per la A12 e del
volume di traffico
rilevato sulla A16
in occasione dall'analogo
provvedimento preso nell'anno 2000, e' presumibile un
volume di fatturato complessivo, per il
transito dirottato, di circa L.
1.500.000.000 (euro 774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico
delle imprese di autotrasporto;
Ritenuto
che detta quota di pedaggio, per un presumibile
importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata
alle imprese di autotrasporto, utilizzando
parte dei fondi lire
13.000.000.000 (euro 6.713.939,69), resi disponibili per le finalita' indicate
ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;
Ritenuto
comunque di dover
ristorare completamente la quota
di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto,
provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente
necessario di lire 600.000.000 (euro 309.874,14), laddove cio' si
rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva
richiesta di rimborso derivante
dalla valutazione delle domande
presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi
disponibili per la finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;
Delibera:
1.
La quota del 40% posta a carico
delle imprese di autotrasporto di
cose per conto
di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati
obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2.
I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati
tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24
nel periodo compreso tra il 2 luglio ed
il 30 agosto 2001, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui al
successivo punto 4 ed
appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e
dei caravan, sulla
tratta della A12 compresa
tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche' effettuati dalle ore 19 alle
ore 5, nel periodo compreso tra il 20
giugno ed il 30 settembre 2001, dai veicoli a quattro o piu' assi, in
disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta
della A14 compresa
tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli.
3.
I predetti rimborsi sono dovuti
esclusivamente per i pedaggi a riscossione
differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema
telepass e sono effettuati direttamente dalla societa'
che gestisce tale sistema
di pagamento differito
del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al
rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano
a favore delle imprese iscritte
all'albo nazionale delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui
all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici
di cui all'art. 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive
modificazioni, dei consorzi e
delle societa' consortili costituiti
a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e
II-bis del codice
civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,
che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto
il rimborso della
quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o
una societa' consortile abbia fra i propri associati sia
imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il
rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5. I
rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto di merci
per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
6. Ai
fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa' consortile, entro il termine ultimo del 15
luglio 2002 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose
per conto di
terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157
Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che
oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel caso
che il soggetto richiedente sia
una cooperativa, un consorzio o una societa'
consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attivita' di
autotrasporto, siano anch'esse
iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre
essere indicato, a pena
di esclusione dal diritto, il codice o i codici
d'identificazione, cioe' il codice o codici cliente, assegnati allo
stesso soggetto giuridico dalla
societa' concessionaria autostradale che
emette le fatture. I raggruppamenti
che hanno tra i propri soci anche
soggetti iscritti al
registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di
cose per conto
di terzi devono indicare, a pena di
esclusione dal diritto, nell'apposito
spazio della terza pagina
del modulo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi
soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di
quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti potranno,
unitamente alla domanda
ed alla documentazione allegata
di cui sopra, trasmettere al
Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto
magnetico, secondo le specifiche
tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari
per l'istruttoria dell'istanza.
7. Per
le imprese, le
cooperative, i consorzi
e le societa' consortili
che, nelle tratte e nei periodi
di riferimento di cui al precedente
punto 2, si
sono avvalse di
sistemi di pagamento di pedaggi
a riscossione differita,
il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato
il sistema telepass.
8.
Le imprese che
hanno aderito o
cessato di aderire a forme associate
nel corso dei periodi di
riferimento di cui al precedente punto
2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome
per i transiti effettuati nei
periodi rispettivamente,
antecedenti alla data di adesione
alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del
rapporto associativo.
9.
Per le imprese aventi sede in
altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio
di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia
della licenza comunitaria di cui
al regolamento CEE n.881/92 del 26 marzo
1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri
requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane.
Qualora tale documentazione sia stata gia' precedentemente allegata alla
domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2001, sara' sufficiente indicare
tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo
della domanda, nella
quale deve essere altresi'
dichiarato di essere tuttora titolare
di tale licenza. Il Comitato centrale
per l'albo degli
autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico
alla societa' che gestisce il sistema
telepass i dati necessari per il calcolo dei
rimborsi da effettuare a favore di
ciascuna impresa avente titolo.
Tali
dati verranno sottoposti a
controllo della stessa societa', al fine
di ottenere una
situazione congruente per il
buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
10. Conclusa la fase di cui al precedente
punto 11, la societa' che gestisce
il sistema telepass invia al Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori, entro
quarantacinque giorni, un
supporto magnetico contenente il
rendiconto riepilogativo degli
importi relativi ai transiti
per i quali e' prevista
l'applicazione del rimborso. Il
rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la
cooperativa, il consorzio e la societa' consortile, alla quale e' stato
fatturato il pedaggio, e la societa'.
11.
L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla
erogazione dei rimborsi
e' corrisposto in
unica soluzione dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla societa'
che gestisce il sistema telepass
per le tratte autostradali
interessate dalla presente delibera.
12. La
societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le
modalita' previste dalla
convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale.
13. La presente delibera verra' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002 Il presidente: De Lipsis