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Roma, 11 giugno 2002
 
Circolare n.73/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Riduzione pedaggi autostradali – Delibere C.C.A.A. n.13,14,15 e 16/2002.
 
Con le delibere indicate in oggetto il Comitato Centrale dell’Albo
Autotrasportatori ha definito le modalità per la riduzione dei pedaggi
autostradali relativi all’anno 2001.
 
Come in precedenza, lo sconto è riconosciuto in misura crescente in
funzione dell’aumentare della spesa annua per pedaggi; al di sotto della spesa
minima di 40 milioni l’agevolazione non spetta.
 
| Ammontare
  annuo dei pedaggi in milioni di lire | Ammontare
  annuo dei pedaggi in migliaia di euro |   % di
  riduzione | 
|      Da 40 a 100 |       Da 20,7 a 51,6 | 5 | 
|      Da 100 a 400 |       Da 51,6 a 206,6 | 10 | 
|      Da 400 a 1.000 |       Da 206,6 a 516,5 | 15 | 
|      Da 1.000 a 2.000 |       Da 516,5 a 1.032,9 | 20 | 
|      Da 2.000 a 4.000 |       Da 1.032,9 a 2.065,8 | 25 | 
|      Oltre 4.000 |       Oltre 2.065,8 | 30 | 
 
Com’è noto, possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di
autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, nonché loro cooperative e
consorzi, per i pedaggi riferiti ai veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e
5 (furgoni, autocarri e autoarticolati) pagati con sistemi di riscossione
differita mediante fatturazione.
 
Per richiedere l’agevolazione, le imprese interessate devono redigere
la domanda secondo il fac-simile approvato dall’Albo reperibile su Internet
(agli indirizzi www.infrastrutturetrasporti.it e www.alboautotrasporto.it) e inviarla entro il 15 luglio 2002 al Comitato Centrale
dell’Albo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
Le imprese che nel periodo
estivo hanno dovuto percorrere le deviazioni obbligatorie sulle tratte
autostradali della A12 e della A14 possono chiedere il rimborso dei pedaggi
pagati. In particolare i rimborsi sono dovuti per i seguenti transiti:
·         
dalle ore 00,00 alle 24,00 nel periodo compreso tra il 2
luglio ed il 30 agosto 2001 sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di
Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
·         
dalle ore 19,00 alle 5,00 nel periodo compreso tra il 20
giugno ed il 30 settembre 2001 sulla tratta della A14 compresa tra i comuni di
Gabicce Mare e Termoli.
I rimborsi competono esclusivamente per i pedaggi pagati attraverso il
sistema Telepass; le relative domande, redatte secondo il fac simile approvato
dall’Albo, vanno presentate entro il 15 luglio 2002.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n.114/2001 | 
|   | Allegati
  quattro | 
|   | D/d | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
 
 
G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Deliberazione 17 aprile 2002
Riduzione compensata dei pedaggi
autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere
servizi di autotrasporto di cose a partire dall’1 gennaio 2001 fino al 31
dicembre 2001 (Deliberazione n.13/02)
IL
COMITATO CENTRALE PER L’ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE
ESERCITANO L’AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi
nella seduta del 17 aprile 2002;
Visto  l'art. 
2,  comma  3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n.451,  convertito  nella 
legge  n.40/1999, che assegna al
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per
la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con  riferimento 
all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori
delle stesse;
Visto
l'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.488, che
destina la somma di L.90.000.000.000 
(Euro 46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;
Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n.
229, che ha modificato  l'art.  45, 
comma  1, lettera c) della legge
23 dicembre 1999,  n.  488, elevando la predetta somma di L.
90.000.000.000 (Euro 46.481.120,92) a L.130.000.000.000 (Euro 67.139.396,88);
Vista   la 
direttiva  del  Ministro 
delle  infrastrutture  e 
dei trasporti  del 2 novembre
2001, cosi' come modificata dalla direttiva del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle
risorse ad esso assegnate;
Vista  la 
delibera  n. 30/01 con la quale il
Comitato centrale per l'Albo  
degli  autotrasportatori  ha 
disposto  di  utilizzare, 
per realizzare  interventi di
riduzione dei pedaggi autotradali in favore delle imprese  di autotrasporto per l'anno 2001, il 90% dell'importo
di  L. 130.000.000.000  (Euro 
67.139.396,88)  stanziato dalla
citata legge  n.  229/2000 
oltre  agli  eventuali 
ulteriori  fondi  che si rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 30/01;
Considerato  pertanto 
che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti risulta   attualmente   disponibile  un  importo 
complessivo  di  L.117.000.000.000   (Euro 
60.425.457,19)  dal  quale 
andra'  detratto  l'importo che il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori dovra' 
erogare  per rendere operativa la
presente delibera, che puo' indicativamente 
preventivarsi  in  L. 550.000.000 (Euro 284.051,29), nonche'
l'importo che puo'  
indicativamente   stimarsi  in 
L. 1.000.000.000  (Euro  516.456,90),  da  destinarsi  alla 
definizione dell'eventuale contenzioso;
Considerato  che risulta, pertanto, attualmente
utilizzabile per le misure  rivolte  a favorire l'uso delle infrastutture
autostradali da parte  delle imprese
italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, l'importo   di  
lire  115.450.000.000  (Euro 
59.624.949,00),  salvo  ulteriori 
importi  che  dovessero 
residuare  dalla  sopra 
indicata  complessiva  somma di L. 1.550.000.000 (Euro 800.508,19)
preventivata  per le spese necessarie a
rendere operativa la presente delibera;
Considerata  la 
necessita'  di stabilire
l'entita' percentuale dei rimborsi  dei  pedaggi 
autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;
Delibera:
1.
I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5,
adibiti  a svolgere servizi di
autotrasporto di cose in disponibilita' delle imprese di cui ai successivi
punti 3, 4 e 5 sono soggetti  ad  una 
riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001  fino al 31 dicembre 2001, commisurata al
volume del fatturato annuale  in
pedaggi.
2.
Le  predette riduzioni compensate sono
apportate esclusivamente per  i  pedaggi 
a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate
direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate
ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3.  Le 
riduzioni  compensate dei pedaggi
autostradali si applicano alle  imprese  iscritte 
all'Albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi di  cui  all'art. 
1  della legge 6 giugno 1974, n.
298, nonche' alle  cooperative  aventi 
i  requisiti mutualistici di cui
all'art. 26 del decreto 
legislativo  del  Capo 
provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive 
modificazioni,  ai  consorzi ed alle  societa'  consortili  costituiti 
a norma del Libro V, titolo X, capo 
II,   sez.  II 
e  II-bis  del 
codice  civile,  aventi 
nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al
predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative,
i consorzi  e  le  societa'  consortili 
iscritte all'Albo nazionale successivamente  a  tale data, possono
richiedere la riduzione di cui  sopra
per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo
nazionale.
4.
Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto di  merci per conto di terzi aventi sede in uno
dei Paesi dell'Unione europea   ed   in  
regola  con  le 
norme  sull'accesso  al 
mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
5.
Le  riduzioni si applicano altresi' alle
imprese aventi sede in Italia,  che  esercitano attivita' di autotrasporto in
conto proprio, titolari  di apposita
licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno  1974, 
nonche'  alle  imprese 
aventi  sede  in altro Paese dell'Unione  europea, 
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto  proprio, 
secondo  quanto previsto dalla
delibera n. 15/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale.
6.  La 
riduzione  compensata  si 
applica alle classi di fatturato realizzate  da  ciascun  soggetto, 
avente titolo secondo la seguente tabella:
 
| Fatturato annuo in lire dei
  pedaggi | Fatturato annuo in euro dei
  pedaggi | %
  di riduzione | 
| da 40.000.000 fino a 100.000.000 | da 20.658,27 a 51.645,6899 | 5   | 
| da 100.000.001 fino a 400.000.000 | da 51.645,6900 a 206.582,7596 | 10   | 
| da 400.000.001 fino a
  1.000.000.000 | da 206.582,7597 a 516.456,8991 | 15   | 
| da 1.000.000.001 fino a
  2.000.000.000 | da 516.456,8992 a 1.032.913,7982 | 20   | 
| da 2.000.000.001 fino a
  4.000.000.000        | da 1.032.913,7983 a 2.065.827,5964 | 25   | 
| oltre 4.000.000.001 | oltre 2.065.827,5965 | 30   | 
 
7.  Nel 
caso  in  cui 
l'ammontare  complessivo delle
riduzioni da applicare,   risultante   dai 
rendiconti  trasmessi  dalle 
società concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo  
degli autotrasportatori, 
superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e 
la  somma  complessiva 
delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei
coefficienti di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle
riduzioni relative alle  domande  presentate, 
calcolato  come  da 
tabella  di  cui 
al precedente  punto 6, non
pervenga a saturare l'ammontare disponibile. Tale  coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
8.
  Il  
Comitato  centrale  per 
l'Albo  degli  autotrasportatori provvede,  con 
successiva  delibera,  a definire le modalita' con le quali  i 
soggetti  aventi  titolo 
procedono ad avanzare domanda, la documentazione   da  
allegare  a  dette 
domande,  le  modalita' 
di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico.  La stessa delibera
disciplina le modalita' di istruttoria delle 
domande  avanzate  anche 
in relazione a quanto definito nelle convenzioni  con 
le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione  differita  del 
pedaggio.  La delibera disciplina
infine criteri  e modalita' di
erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle 
societa'  concessionarie  di autostrade  dei  minori introiti
derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi 
titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste
ultime ai soggetti aventi titolo.
9.  La presente delibera verra' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis
 
 
 
G.U. n.105 del 7.5.2002 (fonte Guritel)
DELIBERAZIONE 17 APRILE 2002
Modalità, criteri e termini per la presentazione
delle domande, da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali per l’anno 2001 (Deliberazione n.14/02).
IL COMITATO
CENTRALE per   l'Albo   nazionale 
delle  persone  fisiche 
e  giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
                                  Delibera:
1.  A 
tutti  i  soggetti iscritti all'Albo degli
autotrasportatori alla  data del 31
dicembre 2000, ovvero nel corso dell'anno 2001, che si  sono avvalsi di sistemi automatizzati di
pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata
la riduzione del  pedaggio  per 
tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2001.  La 
riduzione  del  pedaggio sara' applicata solo a favore dei
soggetti,  iscritti  all'Albo 
degli autotrasportatori, che nel corso dell'anno  2001 
abbiano  realizzato  un fatturato pari o superiore a L.
40.000.000 (Euro 20.658,27).
2.  Per 
i  richiedenti che si sono
avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione
differita successivamente alla data del 1 gennaio 2001, la riduzione del
pedaggio e' applicata dalla data  a
partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.
3.  A 
tal  fine  ciascun 
soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette  entro 
il  termine  ultimo 
del  15  luglio  2002, a mezzo
raccomandata  con  avviso 
di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale  per 
l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di terzi, in Roma, via G.Caraci n. 36, c.a.p.
00157, una domanda in bollo, 
utilizzando  tassativamente  un 
modulo conforme all'allegato alla 
presente  delibera,  di 
cui  forma parte integrante.
Copia dei moduli e' reperibile a partire dal 20 maggio 2002, presso l'indirizzo
Internet  
www.infrastrutturetrasporti.it  
e  presso  l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it
Presso  gli  stessi  siti  e' 
altresi' scaricabile il programma da utilizzare  qualora 
la  copia  della 
domanda e degli annessi quadriallegati 
vengano trasmessi su supporto magnetico (floppy disk HD 1,5 Mb).  In 
quest'ultimo  caso  rimane 
l'obbligo  di allegare la copia
cartacea della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta.La  domanda e gli eventuali quadri allegati
devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
4.  La domanda deve contenere a pena di
inammissibilita' i seguenti elementi:
  a) denominazione e sede del soggetto
giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
  b) 
generalita'  del  titolare, 
del  rappresentante legale o del
procuratore che
sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
  c) 
firma  autenticata  di 
colui  che sottoscrive la
domanda; in alternativa  all'autenticazione  della 
firma  deve  essere 
allegata fotocopia 
leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui
che  sottoscrive la domanda;
  d) 
le  imprese  aventi 
sede in altro Paese della Unione europea devono  allegare 
copia  della  licenza 
comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del
regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.
5.  Nella 
domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per 
ciascuna  fattispecie  che 
interessa,  gli ulteriori  elementi 
indicati  nei  successivi 
punti da 6 a 10 della presente 
delibera.  La  mancanza 
dei  dati richiesti ovvero la
loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere  alla  definizione 
dell'istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale 
o  totale  dai 
suddetti benefici.
6. Elementi che
tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
a)   numero,  
data  di  iscrizione 
e  di  eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli 
autotrasportatori  del soggetto
che richiede  il  beneficio; 
le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono
indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;
b)  societa' 
autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema  automatizzato  di  pagamento  a 
riscossione differita ed il relativo/i 
codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che richiede  il 
beneficio.  Il codice o i codici
di fatturazione devono essere  indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre.
7. Impresa
italiana iscritta all'Albo nel corso del 2001.
 Le 
imprese iscritte all'Albo nel corso del 2001 devono riempire il
quadro  A,  indicando  se tale iscrizione
sia stata ottenuta ai sensi degli 
articoli  12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.
In  questi 
ultimi due casi deve essere indicata la denominazione e il  numero, completo di tutta la sequenza
alfanumerica, di iscrizione all'Albo 
del precedente soggetto, iscritto all'Albo antecedentemente al 2001, dal
quale deriva il soggetto richiedente il beneficio.
8.  Impresa 
avente  sede  in 
altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel
corso del 2001.
Le  imprese 
aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano   prodotto 
una  licenza  comunitaria 
rilasciata  nel  corso dell'anno  2001 devono riempire il quadro B, indicando se trattasi di
licenza  ottenuta  per 
la  prima  volta 
ovvero  di  rinnovo 
di una precedente  licenza.  In tale ultimo caso devono indicare il
numero e le date di rilascio e di scadenza di tale precedente licenza.
9.  Raggruppamento  (cooperativa, 
consorzio,  societa' consortile)
italiano:
a) i   raggruppamenti   devono   sempre  riempire 
il  quadro  C, specificando quale caso ricorra dei tre
elencati in detto quadro;
b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri
soci anche soggetti iscritti   al   registro  
delle   imprese   per 
 attivita'  diverse dall'autotrasporto  di 
cose  per  conto 
di  terzi  devono indicare, nell'apposito   spazio  
del   quadro   C, 
la  parte  del 
fatturato autostradale  del  raggruppamento  relativo  ai viaggi
effettuati dai veicoli  
appartenenti  a  questi 
ultimi  soggetti,  affinche' 
tale fatturato  possa  essere 
scorporato  in  sede di quantificazione del beneficio  richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare
nell'apposito quadro  D,  per 
tutte  le  imprese 
socie  iscritte  all'Albo 
degli autotrasportatori  in  Italia, 
denominazione, sede, numero e data di iscrizione  e 
di  eventuale  cessazione 
dell'iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di
autotrasporto socie aventi sede  in  altro 
Paese  U.E.,  denominazione,  sede, numero e data di rilascio 
della  licenza  comunitaria, di cui queste ultime risultino
titolari;
c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri
soci esclusivamente imprese  che  siano iscritte all'Albo degli
autotrasportatori ovvero, qualora 
aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di
licenza comunitaria,  devono indicare,
nell'apposito quadro D, denominazione, sede,  
numero  e  data 
di  iscrizione  e 
di  eventuale  cessazione dell'iscrizione  all'albo 
di  detti  soci, 
ovvero  numero e data di rilascio
della licenza comunitaria, allegandone copia;
d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) abbiano ottenuto   
l'iscrizione   all'Albo   degli autotrasportatori   nel  
corso   dell'anno   2001  
devono  indicare  nell'apposito  quadro IT1, se tale iscrizione sia stata rilasciata ai sensi
degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art.  15 della stessa legge o per trasferimento di
sede da altra provincia,  indicando in
questi ultimi due casi, la denominazione, il numero  e  la  data 
di  iscrizione all'Albo del
precedente soggetto, iscritto 
all'Albo  antecedentemente  al 
2001,  dal  quale deriva il soggetto richiedente il
beneficio;
e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto  c)  siano 
titolari  di una licenza
comunitaria rilasciata nel corso 
dell'anno  2001,  devono 
indicare nell'apposito quadro IT2 se trattasi di licenza ottenuta per la
prima volta, ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo
caso il numero e la data di rilascio della precedente licenza.
10.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa,
societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea:
a) i  raggruppamenti  di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono
sempre riempire il quadro C, specificando quale caso ricorra dei tre elencati
in detto quadro;
b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri
soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose
per contodi terzi devono indicare, nell'apposito spazio del quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi effettuati  
dai  veicoli  appartenenti  a  questi  ultimi 
soggetti, affinche'   tale   fatturato 
possa  essere  scorporato 
in  sede  di quantificazione  del  beneficio  richiesto. 
Resta fermo l'obbligo di indicare  
nell'apposito   quadro   D,  
per   tutte  le 
imprese  di autotrasporto  socie aventi sede in altro Paese della Unione
europea, denominazione,   sede,  numero 
e  data  di  rilascio  della 
licenza comunitaria, 
allegandone  copia,  di 
cui queste risultino titolari; ovvero per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori in 
Italia,  denominazione,  sede, 
numero  e data di iscrizione e di
eventuale cessazione dell'iscrizione al predetto Albo;
c) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri
soci esclusivamente imprese  titolari  di 
licenza comunitaria, ovvero iscritte in Italia all'Albo  degli 
autotrasportatori,  devono  indicare, 
nell'apposito quadro  D,  denominazione,  sede,  numero  e 
data  di rilascio della
licenza  comunitaria,  che 
deve  essere  allegata 
in  copia, ovvero denominazione,  sede, 
numero  e  data 
di  iscrizione e di eventuale
cessazione   dell'iscrizione   all'Albo 
degli  autotrasportatori  in 
Italia;
d) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto  c)  abbiano ottenuto il rilascio della licenza
comunitaria nel corso  dell'anno  2001 
devono  indicare  nell'apposito quadro UE1 se trattasi  di licenza ottenuta per la prima volta
ovvero di rinnovo di precedente licenza, indicando in tale ultimo caso il
numero e la data di rilascio della precedente licenza;
e) i  raggruppamenti, nel caso in cui i soci di
cui al precedente punto c) abbiano ottenuto   
l'iscrizione   all'Albo   degli autotrasportatori   nel  
corso   dell'anno   2001, 
devono  indicare
nell'apposito  quadro  UE2 se tale iscrizione sia stata rilasciata
ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974, ovvero ai sensi dell'art.
 15 
della  stessa  legge 
o  per  trasferimento  da  altra provincia,  indicando in questi ultimi due casi, la denominazione, il
numero  e  la  data  di 
iscrizione all'Albo del precedente soggetto, iscritto  all'Albo 
antecedentemente  al  2001, 
dal  quale deriva il soggetto
richiedente il beneficio.
11.  Le 
imprese  che  hanno 
aderito  o cessato di aderire a
forme associate  nel  corso dell'anno 2001, debbono presentare una
distinta domanda   a   loro 
nome,  per  i 
transiti  effettuati  nei 
periodi rispettivamente, 
antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al  consorzio 
od  alla  societa' 
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.
12. La
riduzione dei pedaggi si applica per i percorsi autostradali per  i  quali  risulta 
adottato,  alla  data 
del 1 gennaio 2001, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul
numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
13.  Il 
fatturato  annuale  a 
cui  va  commisurata  la  riduzione compensata dei pedaggi, di cui al
punto 6 della delibera n. 13/02 del Comitato 
centrale,  e'  calcolato unicamente sulla base dell'importo
lordo  dei  pedaggi  relativi ai
transiti autostradali effettuati con veicoli 
appartenenti  alle classi B, 3, 4
e 5 nell'anno 2001 e per i quali 
le  societa'  concessionarie  abbiano  emesso fattura
entro il 30 aprile 2002.
14.  Le 
societa'  concessionarie  danno 
seguito  ai  rimborsi 
ai soggetti   aventi   titolo,  
secondo  le  modalita' 
previste  dalle convenzioni stipulate
tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
15. La presente
delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis
 
 
 
DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002
Modalita', criteri e
termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attivita' di
autotrasporto di cose in conto proprio, della domanda per la riduzione compensata
dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 15/02).
 
IL COMITATO  CENTRALE  PER 
L'ALBO  NAZIONALE DELLE PERSONE
FISICHE E GIURIDICHE  CHE  ESERCITANO 
L'AUTOTRASPORTO  DI COSE PER
CONTO DI TERZI
                                  Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli
appartenenti alle classi B, 3,  4  e 
5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose
in disponibilita'  delle  imprese 
di  cui  al  successivo punto 3,
sono soggetti  ad  una 
riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2001 fino al 31 dicembre
2001, commisurata al volume del fatturato annuale
    in
pedaggi.
2. 
Le  predette riduzioni compensate
sono apportate esclusivamente per 
i  pedaggi  a riscossione differita mediante
fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i
sistemi di pagamento  differito del
pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
3. 
Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle  imprese  iscritte 
all'albo  nazionale  delle persone fisiche e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per
conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle
imprese che svolgono attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio titolari
di  apposita  licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonche' alle  cooperative 
aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947,  n.  1577, 
e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle societa'  consortili 
costituiti  a  norma 
del  libro  V, 
titolo X, capo II,  sez.  II 
e  II-bis  del 
codice civile aventi nell'oggetto l'attivita'  di  autotrasporto,  che 
siano iscritti al predetto albo nazionale  o  titolari  di 
licenza  in  conto 
proprio alla data del 31 dicembre 
2000.  Le  imprese, 
le  cooperative,  i 
consorzi  e le societa'
consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per  conto proprio successivamente a tale data,
possono richiedere la riduzione  di  cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data  di  iscrizione 
all'albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.
4. Qualora 
di  una  cooperativa,  consorzio o
societa' consortile facciano 
parte,  in  qualita' 
di  associate  sia 
imprese  iscritte all'albo  che 
imprese  titolari  di 
licenza  in  conto 
proprio, la procedura cui tale forma associata dovra' attenersi e' la
seguente:
a) per le imprese iscritte all'albo: la
cooperativa, il consorzio o  la societa'
consortile puo' chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da
tali imprese. Inoltre  dovra'  indicare 
nell'apposita  casella  del quadro C del modulo  domanda allegato alla delibera n. 14/02 del
Comitato centrale il  fatturato  complessivo 
maturato  dalle  imprese non iscritte che dovra' essere
detratto dal fatturato totale;
b) per 
le  imprese  titolari 
di  licenza  in 
conto proprio: la cooperativa, 
il  consorzio  o 
la  societa' consortile avra'
cura di inoltrare  al Comitato centrale
le domande di tali imprese redatte in conformita' del modulo allegato alla
presente delibera e nel rispetto delle 
disposizioni  di  cui 
ai  punti  7, 
8, 9 e 10 della presente delibera medesima.
La 
cooperativa,  il  consorzio 
o  la  societa'  consortile
dovra' altresi'  trasmettere  compilando 
il  quadro  F 
del  modulo domanda allegato alla
presente delibera, al Comitato centrale un elenco delle imprese associate
titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna  di 
esse  il  fatturato 
maturato nel corso dell'anno 2001, sulla  base  del quale sara'
riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Dovra' 
inoltre  allegare  le 
autorizzazioni rilasciate alla forma associata, alla cooperativa,
consorzio o societa' consortile, da ogni impresa per la riscossione del rimborso
spettantele.
5. 
Le  forme  associate 
costituite esclusivamente tra imprese che svolgono   attivita' 
di  autotrasporto  in 
conto  proprio  dovranno trasmettere  al Comitato centrale le domande delle
imprese associate, redatte  e  sottoscritte dalle stesse secondo il modulo
allegato alla presente  delibera  e 
nel  rispetto  dei 
punti  7,  8, 9 e 10 della presente  delibera 
medesima, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero  il codice/i cliente rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e. La  forma associata dovra' altresi' procedere alla compilazione del
quadro  G  del  modulo  allegato 
alla presente delibera, fornendo un elenco  delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato
da  ciascuna  di  esse  nell'anno 
2001,  sulla  base del quale sara' riconosciuto  l'ammontare 
del  rimborso,  per 
ogni singola impresa. Dovra' inoltre 
allegare  l'autorizzazione  rilasciata 
alla  forma  associata  
da  ogni  impresa 
per  la  riscossione  della  riduzione spettantele.
6. 
Le  riduzioni  spettano 
altresi'  alle  imprese 
che  svolgono attivita'  di 
autotrasporto  in conto proprio
aventi sede in uno dei Paesi 
dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  riempire  il 
quadro  H  del 
modulo allegato alla presente delibera  
fornendo   l'elenco   dei 
veicoli  che  hanno 
effettuato percorrenze 
sulle  autostrade italiane
nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal
diritto, trasmette entro il  termine
ultimo del 15 luglio 2002 a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma,
via G. Caraci, 36  -  c.a.p. 00157, una domanda in bollo,
utilizzando tassativamente un  modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.
La 
domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a
macchina oppure in carattere stampatello.
8.  La
domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:
a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
b) generalita'  del  titolare,  del 
rappresentante  legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma 
autenticata  di  colui 
che  sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della 
firma  deve  essere 
allegata fotocopia 
leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le 
imprese  aventi  sede 
in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato percorrenze sulle 
autostrade  italiane nell'anno
2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
9. 
Nella  domanda  e 
nei relativi quadri allegati devono altresi' essere   riportati, 
per  ciascuna  fattispecie 
che  interessa,  gli ulteriori  elementi  indicati  nel successivo punto 10 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati 
richiesti  ovvero  la loro errata indicazione,  qualora 
cio'  non  consenta 
al  Comitato  centrale di procedere  alla 
definizione della istruttoria della domanda, ai fini della  liquidazione  dei  benefici richiesti,
comporta, a seconda del caso  che  ricorra, 
l'esclusione  parziale  o 
totale  dai  suddetti benefici.
10.  Elementi  che 
tutti  i  richiedenti 
debbono  indicare  nella domanda:
a) numero 
e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di cui e' titolare il
soggetto che richiede il beneficio;
b) societa' 
autostradale/i  concessionaria/e
che gestisce/ono il sistema 
automatizzato  di  pagamento 
a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di 
fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente intestato/i al
soggetto che richiede il beneficio. Il  
codice/i   di   fatturazione   ovvero  il/i  codice/i 
cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la
Societa' Autostrade e' costituita da nove cifre.
11. La presente delibera verra' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis
 
 
 
DELIBERAZIONE 17 aprile 2002 su G.U. n.106 dell’8.5.2002.
Determinazione dei criteri, modalita' e termini per la presentazione
delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti
deviati obbligatoriamente nell'anno 2001 su tratte della A12 e della A14.
(Deliberazione n. 16/02).
 
IL PRESIDENTE DEL  COMITATO  CENTRALE  PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Il 
Comitato  centrale per l'albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche 
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi
nella seduta del 17 aprile 2002;
Visto 
il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26
febbraio 1999, n. 40, recante "Disposizioni urgenti" per gli addetti
ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto 
l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999, n.488, che
destina  la  somma  di  lire 
90.000.000.000  (euro
46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;
Visto 
l'art.  2, comma 2 del
decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,convertito, con modifiche, nella legge 10
agosto 2000, n. 229, che ha modificato 
l'art.  45,  comma 
1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  elevando 
la  predetta  somma di lire 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92), a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);
Vista la 
direttiva  del  Ministro 
delle  infrastrutture  e 
dei trasporti  del 2 novembre
2001, cosi' come modificata dalla direttiva del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti del 21 dicembre 2001,  relativa 
all'utilizzo  delle  risorse 
assegnate  al Comitato centrale;
Vista 
la  delibera n. 30/01, con la
quale il Comitato centrale per l'albo  
degli  autotrasportatori  ha 
disposto  di  utilizzare, 
per realizzare  interventi  finalizzati al miglioramento della
protezione ambientale  e della sicurezza
della circolazione, il 10% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro   67.139.396,88) pari a lire
13.000.000.000  (euro  6.713.939,69)  stanziato dalla citata legge n.229/2000;
Considerato 
che con la stessa delibera n. 30/01 e' stato deciso di utilizzare  prioritariamente parte di detto importo per
rimborsare le imprese  di autotrasporto
delle quote di pedaggio poste a loro carico per  l'utilizzo  obbligatorio  delle 
tratte autostradali di cui agli accordi 
di  programma sottoscritti in
data 10 aprile 2001 ed in data 25 giugno 2001 dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con gli 
enti  interessati  per 
il  dirottamento,  nell'anno 
2001,  del traffico dalla SS16
alla A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12;
Visti 
i  predetti  accordi di programma e le conseguenti
ordinanze prefettizie che prevedono:
1) 
il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra
il 20 giugno  ed  il 
30 settembre  2001,  dalle 
ore 19 alle ore 5, del transito 
dei  veicoli a quattro o piu'
assi dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e
Termoli;
2) 
il  dirottamento  obbligatorio,  nel  periodo compreso tra
il 2 luglio  ed il 30 agosto 2001, per
l'intero arco della giornata, del transito 
dei  veicoli  appartenenti  alle  classi  3, 
4  e  5, con esclusione  di  autobus 
e  caravan,  dalle 
SS1  e SS206, nei tratti
compresi  nel  territorio  della  provincia 
di  Livorno, alla A12 in corrispondenza
delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;
Considerato 
che  in virtu' di tali accordi e'
posta a carico delle imprese  di  autotrasporto  una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti
dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle indicazioni
fornite dagli enti che gestiscono 
le  predette  tratte 
autostradali, - tenendo conto delle valutazioni  effettuate tramite il rilevamento di
campionatura per la A12  e  del 
volume  di  traffico 
rilevato  sulla  A16 
in occasione dall'analogo 
provvedimento  preso  nell'anno 2000, e' presumibile un
volume  di fatturato complessivo, per il
transito dirottato, di circa L. 
1.500.000.000  (euro  774.685,35) di cui il 40% e' posto a carico
delle imprese di autotrasporto;
Ritenuto 
che  detta  quota di pedaggio, per un presumibile
importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata
alle  imprese  di  autotrasporto,  utilizzando 
parte  dei fondi lire
13.000.000.000 (euro 6.713.939,69), resi disponibili per le finalita' indicate
ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;
Ritenuto 
comunque  di  dover 
ristorare  completamente la quota
di pedaggio  posta  a carico delle imprese di autotrasporto,
provvedendo all'eventuale   integrazione  dell'importo  ritenuto  presuntivamente
necessario  di  lire  600.000.000  (euro 309.874,14), laddove cio' si
rendesse  necessario  a seguito di una maggiore complessiva
richiesta di  rimborso  derivante 
dalla  valutazione delle domande
presentate, utilizzando  parte  dei 
sopraindicati  fondi resi
disponibili per la finalita' di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;
Delibera:
1. 
La  quota del 40% posta a carico
delle imprese di autotrasporto di 
cose  per  conto 
di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti  deviati 
obbligatoriamente  sulle tratte
autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. 
I  rimborsi  sono dovuti per i soli transiti effettuati
tutti i giorni,  dalla ore 0 alle ore 24
nel periodo compreso tra il 2 luglio ed 
il 30 agosto 2001, dai veicoli in disponibilita' delle imprese di cui  al 
successivo  punto 4 ed
appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione  degli  autobus  e 
dei  caravan,  sulla 
tratta della A12 compresa 
tra  le  stazioni  di  Collesalvetti e Rosignano Marittimo,
nonche'  effettuati dalle ore 19 alle
ore 5, nel periodo compreso tra il  20
giugno  ed  il 30 settembre 2001, dai veicoli a quattro o piu' assi,  in 
disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla  tratta 
della  A14  compresa 
tra  i  comuni di Gabicce Mare e Termoli.
3. 
I  predetti rimborsi sono dovuti
esclusivamente per i pedaggi a riscossione 
differita  mediante  fatturazione  gestiti attraverso il sistema 
telepass  e  sono effettuati direttamente dalla societa'
che gestisce  tale  sistema 
di  pagamento  differito 
del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al
rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano
a favore delle imprese iscritte  
all'albo   nazionale  delle 
persone  fisiche  e giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui
all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici
di cui all'art. 26 del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,  n. 
1577,  e  successive 
modificazioni,  dei consorzi e
delle societa'  consortili  costituiti 
a norma del libro V, titolo X, capo II,   Sez.  II  e 
II-bis  del  codice 
civile,  aventi  nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto,
che risultino iscritti al predetto albo nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene  richiesto 
il  rimborso  della 
quota di pedaggio. Qualora una cooperativa,  un  consorzio  o 
una  societa'  consortile abbia fra i propri associati sia
imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia  imprese  iscritte, il
rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.
5.  I
rimborsi sono, altresi', effettuati a favore delle imprese di
autotrasporto  di  merci 
per  conto  di terzi aventi sede in uno dei Paesi  dell'Unione 
europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
6.  Ai
fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e societa'  consortile, entro il termine ultimo del 15
luglio 2002 pena l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori  di  cose 
per  conto  di 
terzi,  con  sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157
Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello  di  cui  all'allegato 1 alla presente delibera, che
oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di
cui  all'art.  1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresi', nel  caso 
che  il  soggetto  richiedente  sia 
una  cooperativa,  un consorzio  o  una  societa' 
consortile  tra  imprese, che le singole imprese  aderenti, che esercitano l'attivita' di
autotrasporto, siano anch'esse 
iscritte  a  detto albo. Nella domanda deve inoltre
essere indicato,  a  pena 
di  esclusione  dal diritto, il codice o i codici
d'identificazione,  cioe'  il codice o codici cliente, assegnati allo
stesso  soggetto giuridico dalla
societa' concessionaria autostradale che 
emette  le fatture. I raggruppamenti
che hanno tra i propri soci anche 
soggetti  iscritti  al 
registro  delle  imprese per attivita' diverse   dall'autotrasporto  di 
cose  per  conto 
di  terzi  devono indicare,  a  pena  di 
esclusione  dal diritto, nell'apposito
spazio della  terza  pagina 
del modulo, la parte del fatturato autostradale del   raggruppamento   relativo  ai  viaggi 
effettuati  dai  veicoli appartenenti a questi ultimi
soggetti, affinche' tale fatturato possa essere scorporato in sede di
quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti   potranno,  
unitamente   alla   domanda  
ed   alla documentazione   allegata 
di  cui  sopra,  trasmettere  al 
Comitato centrale  per  l'albo degli autotrasportatori, su supporto
magnetico, secondo  le  specifiche 
tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari
per l'istruttoria dell'istanza.
7. Per 
le  imprese,  le 
cooperative,  i  consorzi 
e le societa' consortili 
che,  nelle tratte e nei periodi
di riferimento di cui al precedente 
punto  2,  si 
sono  avvalse  di 
sistemi di pagamento di pedaggi 
a  riscossione  differita, 
il rimborso e' dovuto solo per i pedaggi per i quali e' stato utilizzato
il sistema telepass.
8. 
Le  imprese  che 
hanno  aderito  o 
cessato di aderire a forme associate 
nel  corso dei periodi di
riferimento di cui al precedente punto 
2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome
per i transiti  effettuati  nei 
periodi  rispettivamente,
antecedenti alla data  di  adesione 
alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del 
rapporto associativo.
9. 
Per  le imprese aventi sede in
altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio 
di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla  copia 
della  licenza comunitaria di cui
al regolamento CEE n.881/92  del  26 marzo 
1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli  altri 
requisiti,  condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. 
Qualora tale documentazione sia stata gia' precedentemente allegata alla
domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2001, sara' sufficiente  indicare 
tale  circostanza attraverso una
dichiarazione resa  nel  corpo 
della  domanda,  nella 
quale  deve essere altresi'
dichiarato  di  essere  tuttora titolare
di tale licenza. Il Comitato centrale 
per  l'albo  degli 
autotrasportatori,  dopo  l'esame delle domande  pervenute, trasmette su supporto magnetico
alla societa' che gestisce  il  sistema 
telepass  i  dati necessari per il calcolo dei
rimborsi  da  effettuare  a favore di
ciascuna impresa avente titolo.
Tali 
dati  verranno sottoposti a
controllo della stessa societa', al fine 
di  ottenere  una 
situazione  congruente per il
buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.
10. Conclusa la fase di cui al precedente
punto 11, la societa' che gestisce 
il  sistema  telepass invia al Comitato centrale per
l'albo degli  autotrasportatori,  entro 
quarantacinque  giorni, un
supporto magnetico   contenente  il 
rendiconto  riepilogativo  degli 
importi relativi  ai  transiti 
per  i  quali  e' prevista
l'applicazione del rimborso.  Il
rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la
cooperativa, il consorzio e la societa' consortile, alla quale e' stato
fatturato il pedaggio, e la societa'.
11. 
L'importo  corrispondente  ai minori introiti conseguenti alla
erogazione  dei  rimborsi 
e'  corrisposto  in 
unica  soluzione  dal Comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori alla societa'
che   gestisce   il  sistema  telepass 
per  le  tratte  autostradali
interessate dalla presente delibera.
12.  La
societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo  le 
modalita'  previste  dalla 
convenzione stipulata tra la stessa societa' ed il Comitato centrale.
13. La presente delibera verra' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2002                          Il presidente: De Lipsis