Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 12 giugno 2002

 

Circolare n.74/2002

Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Estensione all’autotrasporto – Decisione UE C(2002) 1600fin del 7.5.2002.

 

La Commissione Europea ha finalmente dato il via libera per la concessione al settore dei trasporti del credito d’imposta ex articolo 8 della legge 388/2000.

Trattasi, com’è noto, di un regime di sostegno per le imprese che investono nelle aree svantaggiate del Paese (Mezzogiorno e zone in declino industriale del Centro Nord) la cui applicazione nei confronti delle imprese di trasporto – stradale, marittimo, ferroviario e aereo - era rimasta sospesa in attesa del pronunciamento di Bruxelles.

La decisione della Commissione riveste particolare importanza perché, dimostrando che i finanziamenti al settore dei trasporti devono essere valutati alla luce dei principi del Trattato validi per la generalità dei settori economici, rende d’ora in poi ingiustificata l’esclusione a priori dei trasporti dalle leggi nazionali di finanziamento alle imprese.

Permane peraltro il divieto di finanziare l’acquisto dei veicoli e delle attrezzature di trasporto, stante il vincolo comunitario di non incentivare l’aumento di offerta del servizio.

Per la concreta operatività del beneficio è ora necessario che il Ministero delle Finanze rimuova formalmente la sospensione introdotta per i trasporti con la circolare n.41/E/2001; circa la decorrenza del beneficio, l’orientamento del Ministero sarebbe quello di ritenere agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dalla data della decisione comunitaria, ossia dal 7 maggio 2002; su questo aspetto la Confetra è intervenuta sul Governo chiedendo viceversa che la decorrenza sia fissata dal 13 marzo 2001, come per gli altri settori economici, tenuto conto che la Commissione non ha sollevato rilievi specifici e che i tempi dell’esame da parte di Bruxelles sono stati oltremodo dilatati.

Ad avviso della scrivente, già formalizzato nei confronti dei Ministri competenti, il problema della decorrenza non riguarda comunque le imprese inquadrate nel codice ISTAT 63 (spedizione, deposito, logistica delle merci) per le quali l’agevolazione di cui trattasi è stata operante fin dall’origine.

Con riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanata la circolare ministeriale si riepilogano di seguito gli aspetti salienti del regime agevolato, rammentando che fino ad oggi sulla materia sono state emanate le circolari nn.41/E e 42/E del 2001 e la n.38/E del 2002, i cui testi sono disponibili sul sito Internet Confetra all’indirizzo http://www.confetra.com/it/prontuari/normative.htm.

Investimenti agevolabili – L’agevolazione si applica sugli acquisti di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ad eccezione dei veicoli e delle attrezzature di trasporto; i beni devono essere nuovi e l’acquisto deve essere legato ad un incremento della capacità produttiva, non ad una mera sostituzione.

Ambito territoriale – Il regime opera su tutto il territorio delle regioni Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; al Centro Nord è operativo nelle cosiddette aree a declino industriale, sostanzialmente le stesse dove è operativa la legge 488 (l’elenco completo dei comuni è disponibile sul sito della Confetra al citato indirizzo).

Misura del beneficio – Il credito d’imposta è pari ad una percentuale dell’investimento effettuato, percentuale variabile in funzione della dimensione dell’impresa e della zona di ubicazione degli investimenti. Si sottolinea come l’ammontare dell’investimento agevolabile è determinato decurtando dal costo complessivo dei nuovi investimenti il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché l’ammontare degli ammortamenti dei beni appartenenti alla stessa struttura produttiva, ossia degli ammortamenti che hanno concorso alla determinazione del reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati (v. punto 9.2 della circolare ministeriale n.38/E/2002)

Utilizzo del beneficio – Il credito d’imposta può essere usufruito esclusivamente in compensazione dei versamenti effettuati tramite il modello fiscale F24; una volta effettuato l’investimento agevolabile, il beneficiario deve calcolare l’importo a credito e compensarlo alla prima scadenza utile; il riepilogo dei crediti usufruiti sarà esposto sulla dichiarazione dei redditi; si richiama l’attenzione sull’obbligo di annotare sulle fatture di acquisto dei beni agevolati la dicitura: “Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’articolo 8 della legge 388/2000, esposto mediante il modello F24 del mese di ……”

 

ZONA

 

DIMENSIONE IMPRESA

 

% CREDITO D’IMPOSTA

 

Calabria

 

     PMI

     Grandi imprese

 

 

65

50

 

Campania-Basilicata-Puglia

Sicilia-Sardegna

 

 

     PMI

     Grandi imprese

 

50

35

 

Abruzzo-Molise

 

 

     PMI

     Grandi imprese

 

 

30

20

 

 

Comuni del Centro-Nord

 

     Piccole imprese

     Medie imprese

     Grandi imprese

 

 

18

14

8

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.80/2001

 

Allegato uno

 

D/d