Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 12 giugno 2002
Oggetto: Tributi – Credito
d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Estensione
all’autotrasporto – Decisione UE C(2002) 1600fin del 7.5.2002.
La Commissione Europea ha finalmente dato il via libera per la
concessione al settore dei trasporti del credito d’imposta ex articolo 8 della
legge 388/2000.
Trattasi, com’è noto, di un regime di sostegno per le imprese che
investono nelle aree svantaggiate del Paese (Mezzogiorno e zone in declino
industriale del Centro Nord) la cui applicazione nei confronti delle imprese di
trasporto – stradale, marittimo, ferroviario e aereo - era rimasta sospesa in
attesa del pronunciamento di Bruxelles.
La decisione della Commissione riveste particolare importanza perché,
dimostrando che i finanziamenti al settore dei trasporti devono essere valutati
alla luce dei principi del Trattato validi per la generalità dei settori
economici, rende d’ora in poi ingiustificata l’esclusione a priori dei
trasporti dalle leggi nazionali di finanziamento alle imprese.
Permane peraltro il divieto di finanziare l’acquisto dei veicoli e
delle attrezzature di trasporto, stante il vincolo comunitario di non
incentivare l’aumento di offerta del servizio.
Per la concreta operatività del beneficio è ora necessario che il
Ministero delle Finanze rimuova formalmente la sospensione introdotta per i
trasporti con la circolare n.41/E/2001; circa la decorrenza del beneficio,
l’orientamento del Ministero sarebbe quello di ritenere agevolabili gli
investimenti effettuati a decorrere dalla data della decisione comunitaria,
ossia dal 7 maggio 2002; su questo aspetto la Confetra è intervenuta sul Governo
chiedendo viceversa che la decorrenza sia fissata dal 13 marzo 2001, come per
gli altri settori economici, tenuto conto che la Commissione non ha sollevato rilievi
specifici e che i tempi dell’esame da parte di Bruxelles sono stati oltremodo
dilatati.
Ad avviso della scrivente, già formalizzato nei confronti dei Ministri
competenti, il problema della decorrenza non riguarda comunque le imprese
inquadrate nel codice ISTAT 63 (spedizione, deposito, logistica delle merci)
per le quali l’agevolazione di cui trattasi è stata operante fin dall’origine.
Con riserva di tornare sull’argomento non appena sarà emanata la
circolare ministeriale si riepilogano di seguito gli aspetti salienti del
regime agevolato, rammentando che fino ad oggi sulla materia sono state emanate
le circolari nn.41/E e 42/E del 2001 e la n.38/E del 2002, i cui testi sono
disponibili sul sito Internet Confetra all’indirizzo http://www.confetra.com/it/prontuari/normative.htm.
Investimenti agevolabili –
L’agevolazione si applica sugli acquisti di beni strumentali nuovi, materiali e
immateriali, ad eccezione dei veicoli e delle attrezzature di trasporto; i beni
devono essere nuovi e l’acquisto deve essere legato ad un incremento della
capacità produttiva, non ad una mera sostituzione.
Ambito territoriale – Il
regime opera su tutto il territorio delle regioni Campania, Abruzzo, Molise,
Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; al Centro Nord è operativo
nelle cosiddette aree a declino industriale, sostanzialmente le stesse dove è
operativa la legge 488 (l’elenco completo dei comuni è disponibile sul sito
della Confetra al citato indirizzo).
Misura del beneficio – Il
credito d’imposta è pari ad una percentuale dell’investimento effettuato,
percentuale variabile in funzione della dimensione dell’impresa e della zona di
ubicazione degli investimenti. Si sottolinea come l’ammontare dell’investimento
agevolabile è determinato decurtando dal costo complessivo dei nuovi
investimenti il costo non ammortizzato dei beni ceduti e dismessi, nonché
l’ammontare degli ammortamenti dei beni appartenenti alla stessa struttura
produttiva, ossia degli ammortamenti che hanno concorso alla determinazione del
reddito, siano essi ordinari, ridotti, anticipati o accelerati (v. punto 9.2
della circolare ministeriale n.38/E/2002)
Utilizzo del beneficio – Il
credito d’imposta può essere usufruito esclusivamente in compensazione dei
versamenti effettuati tramite il modello fiscale F24; una volta effettuato
l’investimento agevolabile, il beneficiario deve calcolare l’importo a credito
e compensarlo alla prima scadenza utile; il riepilogo dei crediti usufruiti
sarà esposto sulla dichiarazione dei redditi; si richiama l’attenzione
sull’obbligo di annotare sulle fatture di acquisto dei beni agevolati la
dicitura: “Bene acquistato con il credito
di imposta di cui all’articolo 8 della legge 388/2000, esposto mediante il
modello F24 del mese di ……”
ZONA
|
DIMENSIONE
IMPRESA |
% CREDITO D’IMPOSTA |
Calabria |
PMI Grandi imprese |
65 50 |
Campania-Basilicata-Puglia Sicilia-Sardegna |
PMI Grandi imprese |
50 35 |
Abruzzo-Molise |
PMI Grandi imprese |
30 20 |
Comuni
del Centro-Nord |
Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese |
18 14 8 |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.80/2001
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D/d |