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Roma, 13 giugno 2002
 
Circolare n. 76/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Calendario dei divieti di circolazione 2002 – Integrazioni – D.M. 28.3.2002 su
G.U. n.130 del 5.6.2002.
 
Il decreto indicato in oggetto, nel riscrivere il calendario dei
divieti di circolazione 2002, ha recepito le istanze delle associazioni di
categoria dell’autotrasporto in materia di deroghe per il trasporto delle merci
deperibili.
 
Veicoli ATP (art.3
comma 1 lettera q) – Tutti i veicoli per il trasporto di derrate alimentare in
regime ATP sono stati esclusi dai divieti di circolazione (in precedenza erano
stati esclusi solo quelli con peso complessivo fino a 14 tonnellate);
 
Merci
deperibili (art.3 comma 1 lettera r) – I veicoli adibiti al
trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni, pesci, latticini,
fiori recisi, ecc.) sono stati esclusi dai divieti di circolazione anche quando
viaggiano scarichi; i veicoli in questione devono essere contraddistinti dal
cartello distintivo verde con impressa la lettera “d”.
 
Lo stesso decreto, inoltre, ha previsto che per i veicoli traghettati
tra Sicilia e Calabria l’orario di inizio e di termine di tutti i divieti č
rispettivamente posticipato e anticipato di due ore.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n 183/2001. | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
 
G.U.
n.130 del 5.06.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO
28 marzo 2002 
Modifica  al  decreto  ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nellaGazzetta  Ufficiale  n.  301  del  29 dicembre  2001)  concernente ledirettive  ed  il  calendario  per  le  limitazioni alla circolazionestradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002.           IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI                              Decreta:                               Art. 1.  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, dimassa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giornifestivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguitoelencati:    a) tutte          le          domeniche          dei         mesidi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre   e  dicembre,dalle ore 8 alle ore 22;    b) tutte  le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agostoe settembre, dalle ore 7 alle ore 24;    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;    d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo;    e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo;    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile;    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;    h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;    i) dalle  ore  7  alle  ore  24 del 20 maggio, limitatamente alleprovince frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicolidiretti  all'estero; per la provincia di Udine, il divieto si applicaper i soli veicoli diretti in Austria;    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;    k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio;    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;    n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio;    o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio;    p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto;    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto;    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto;    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;    t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto;    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto;    v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto;    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre;    x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed unsemirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, illimite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferitounicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso incui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dellostesso.                               Art. 2.  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, munitidi  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orariodi inizio del divieto e' posticipato di ore quattro.  2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idoneadocumentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario ditermine del divieto e' anticipato di ore due.  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli direttiagli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e ParmaFontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, MilanoRogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti diidonea   documentazione   (ordine   di   spedizione)   attestante  ladestinazione delle merci.  4.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o direttiverso  la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti diidonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  ladestinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'rispettivamente  posticipato  e anticipato di ore quattro. Al fine difavorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  le stesse deroghe orariesono  accordate  ai  veicoli  che circolano in Sicilia, provenienti odiretti  verso  la  rimanente  parte  del territorio nazionale che siavvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione di quello proveniente odiretto   in   Calabria,  purche'  muniti  di  idonea  documentazioneattestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.  5.  Salvo  quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere contodelle  difficolta'  di  circolazione  in  presenza  dei  cantieri perl'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' diquelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per laCalabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  ladestinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'posticipato  di  ore  due  e  l'orario  di  termine  del  divieto  e'anticipato di due ore.  6.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoliprovenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' delVaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoliprovenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.                               Art. 3.  1.  Il  divieto  di  cui  all'art.  1  non trova applicazione per iveicoli  e  per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche secircolano scarichi:    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e diemergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forzedi polizia;    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio;    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delleamministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  "smaltimentorifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciatadall'amministrazione comunale;    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Posteitaliane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o conl'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibitiai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dalMinistero delle comunicazioni;    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti ecomprovate ragioni di servizio;    g) adibiti  al  trasporto di carburanti o combustibili, liquidi ogassosi, destinati alla distribuzione e consumo;    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati agareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsiod effettuate nelle quarantotto ore;    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degliaeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  diaeromobili;    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri serviziindispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti diidonea documentazione;    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:      m1) giornali, quotidiani e periodici;      m2) prodotti per uso medico;      m3) latte,  escluso  quello  a  lunga  conservazione, o liquidialimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportinolatte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicolidevono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delledimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa innero  la  lettera  "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati inmodo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 deldecreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successivemodificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su stradenon  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui aldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;    o) costituite  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua peruso domestico;    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regimeATP;    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta eortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vividestinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, latticinifreschi,  derivati  del  latte  freschi e sementi vive. Detti veicolidevono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delledimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa innero  la  lettera  "d"  minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati inmodo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.                               Art. 4.  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti diautorizzazione prefettizia:    a) i  veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quellidi  cui  all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura oper  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapidodeperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimentodai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;    b) i  veicoli  ed  i  complessi di veicoli, classificati macchineagricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su stradecomprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 461;    c) i  veicoli  adibiti al trasporto di cose, per casi di assolutanecessita' ed urgenza.  2.  I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1, autorizzati allacircolazione  in  deroga, devono essere muniti di cartelli indicatoridi  colore  verde,  delle  dimensioni  di  0,50 m di base e 0,40 m dialtezza,  con  impressa  in  nero la lettera "a" minuscola di altezzapari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancatee sul retro.                               Art. 5.  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, lerichieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essereinoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede dipoter   circolare,  di  norma  alla  prefettura  della  provincia  dipartenza,   la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di  quantorichiesto  ai  requisiti  di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,ove  non  sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimentoautorizzativo sul quale sara' indicato:    a) l'arco temporale di validita', non superiore a quattro mesi;    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possonoessere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessanecessita';    c) le  localita'  di  partenza  e  di  arrivo, nonche' i percorsiconsentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazioneinveste  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'areaterritoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando leeventuali strade sulle quali permanga il divieto;    d) il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto  dei quali e'consentita la circolazione;    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sulveicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  lecaratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.  2.  Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b) delcomma  1  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare inderoga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della datain  cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provinciainteressata  che  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul qualesara' indicato:    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla duratadella  campagna  di produzione agricola, che in casi particolari puo'essere esteso all'intero anno solare;    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi diveicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature ditipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;    c) l'area   territoriale   ove  e'  consentita  la  circolazione,specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.  3.  Per  le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art.4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza dieffettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime dideroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'ammessa  la  facolta', da parte della prefettura, di rinnovare, anchepiu'  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell'annosolare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un vistodi  convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggettointeressato.                               Art. 6.  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, lerichieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essereinoltrate,  in  tempo utile, di norma alla prefettura della provinciadi   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita'  e  le  urgenzeprospettate,  in  relazione  alle  condizioni locali e generali dellacircolazione,  puo'  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sulquale sara' indicato:    a) il  giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessasolo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhee'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere iltrasporto in piu' parti;    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorsoconsentito in base alle situazioni di traffico;    d) il prodotto oggetto del trasporto;    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono esserefissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'gia' specificate all'art. 4, comma 2.  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c),limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere emercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature perspettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per lastessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati, le prefetture, ove nonsussistano  motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazionedi  validita'  temporale  non  superiore  a quattro mesi, sulla qualepossono  essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa lacircolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorsoconsentito, le eventuali prescrizioni.                               Art. 7.  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,puo'  essere  rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio dicompetenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunqueinteressata  all'esecuzione  del trasporto. In tal caso la prefetturanel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che vieneeffettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivobenestare.  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  diautorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  allaprefettura  della  provincia di confine, dove ha inizio il viaggio interritorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario dellemerci  o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati.In  tali  casi,  per  la  concessione delle autorizzazioni, i signoriprefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  deicomprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anchedella  distanza  della  localita'  di  arrivo, del tipo di percorso edella situazione dei servizi presso le localita' di confine.  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, isignori   prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delleautorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anchedelle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geograficadella  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazionidi traghettamento.  4.  Durante  i  periodi  di  divieto i prefetti, nel cui territorioricadano posti di confine, dovranno autorizzare, in via permanente, iveicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per lasosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.                               Art. 8.  1.  Per  i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali ilcalendario  dei  divieti  di  circolazione,  di  cui  all'art.  1, e'integrato   con   i   seguenti   ulteriori   periodi:  dal  21 giugnoall'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi' edalle  ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1oal  16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ognisabato  alle  ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni nonsi  applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolanonei  limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legalidi  massa  fissati  dall'art.  10,  comma  8, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.                               Art. 9.  1.  Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art.8,  non  si  applica  per  i veicoli eccezionali e per i complessi diveicoli eccezionali:    a) adibiti  a  servizio  pubblico  per  interventi  urgenti  e diemergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forzedi polizia;    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio;    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delleamministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciatadall'amministrazione comunale;    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle PosteItaliane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o conl'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibitiai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dalMinistero delle comunicazioni;    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti ecomprovate ragioni di servizio;    g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi ogassosi destinati alla distribuzione e consumo;    h) macchine  agricole,  eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma8,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successivemodificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella retestradale  di  interesse  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo29 ottobre 1999, n. 461.                              Art. 10.  1.  Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, leprefetture  possono  dare  autorizzazioni  alla  circolazione,  fermorestando  l'assenso  degli  enti  proprietari  e  concessionari dellestrade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate,documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia'fissate agli articoli 5, 6 e 7.  2.  Il  suddetto  assenso puo' essere richiesto dagli interessati erilasciato  dagli  enti  proprietari  e  concessionari  delle  stradecontestualmente  all'autorizzazione  alla  circolazione rilasciata aisensi  dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni.                              Art. 11.  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1della   classifica   di  cui  all'art.  168,  comma  1,  del  decretolegislativo  30 aprile  1992,  n. 285, e successive modificazioni, e'vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massimadel  veicolo,  oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1dal  1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'alle ore 24 della domenica successiva.  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettiziealla  circolazione,  ad eccezione del trasporto di fuochi artificialirientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A alregolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto6 maggio  1940,  n.  635,  a  condizione  che  lo  stesso avvenga nelrispetto  di  tutte  le  normative vigenti, lungo gli itinerari e neiperiodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con leesigenze della sicurezza della circolazione stradale.  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essererilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' edurgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per lequali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti inmodo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specificadocumentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione aciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazionipotranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradaliinteressati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata aicomuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioniche  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  dellacircolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  sarannoindicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessiprefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delleesigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazionestradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali siritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolareturistico nella zona interessata dalla deroga.                              Art. 12.  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sonoestendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel casoin  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclolavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersinel corso della stessa giornata lavorativa.                              Art. 13.  1.  Le  prefetture  attueranno,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, delnuovo   codice   della  strada,  approvato  con  decreto  legislativo30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni le direttivecontenute  nel  presente  decreto  e provvederanno a darne conoscenzaalle  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, nonche' adogni altro ente od associazione interessati.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica  italiana e sostituisce le disposizioni gia' contenute neldecreto  ministeriale  del  5 dicembre  2001,  n. 7536, e nel decretoministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918.    Roma, 28 marzo 2002                                                 Il Ministro: LunardiRegistrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257
FINE TESTO DECRETO