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Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 13 giugno 2002
Circolare n. 76/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Calendario dei divieti di circolazione 2002 – Integrazioni – D.M. 28.3.2002 su
G.U. n.130 del 5.6.2002.
Il decreto indicato in oggetto, nel riscrivere il calendario dei
divieti di circolazione 2002, ha recepito le istanze delle associazioni di
categoria dell’autotrasporto in materia di deroghe per il trasporto delle merci
deperibili.
Veicoli ATP (art.3
comma 1 lettera q) – Tutti i veicoli per il trasporto di derrate alimentare in
regime ATP sono stati esclusi dai divieti di circolazione (in precedenza erano
stati esclusi solo quelli con peso complessivo fino a 14 tonnellate);
Merci
deperibili (art.3 comma 1 lettera r) – I veicoli adibiti al
trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni, pesci, latticini,
fiori recisi, ecc.) sono stati esclusi dai divieti di circolazione anche quando
viaggiano scarichi; i veicoli in questione devono essere contraddistinti dal
cartello distintivo verde con impressa la lettera “d”.
Lo stesso decreto, inoltre, ha previsto che per i veicoli traghettati
tra Sicilia e Calabria l’orario di inizio e di termine di tutti i divieti č
rispettivamente posticipato e anticipato di due ore.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n 183/2001.
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Allegato
uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale č
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U.
n.130 del 5.06.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO
28 marzo 2002
Modifica al decreto ministeriale 5 dicembre 2001 (pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001) concernente ledirettive ed il calendario per le limitazioni alla circolazionestradale fuori dai centri abitati per l'anno 2002. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, dimassa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giornifestivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2002 di seguitoelencati: a) tutte le domeniche dei mesidi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre,dalle ore 8 alle ore 22; b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agostoe settembre, dalle ore 7 alle ore 24; c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio; d) dalle ore 16 alle ore 22 del 29 marzo; e) dalle ore 8 alle ore 22 del 30 marzo; f) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 aprile; g) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile; h) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio; i) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 maggio, limitatamente alleprovince frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicolidiretti all'estero; per la provincia di Udine, il divieto si applicaper i soli veicoli diretti in Austria; j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno; k) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 luglio; l) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio; m) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio; n) dalle ore 16 alle ore 24 del 26 luglio; o) dalle ore 7 del 27 luglio alle ore 7 del 28 luglio; p) dalle ore 16 alle ore 24 del 2 agosto; q) dalle ore 7 alle ore 24 del 3 agosto; r) dalle ore 7 alle ore 24 del 10 agosto; s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto; t) dalle ore 7 del 17 agosto alle ore 7 del 18 agosto; u) dalle ore 7 alle ore 24 del 24 agosto; v) dalle ore7 alle ore 24 del 31 agosto; w) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 settembre; x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre; y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre; z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre; aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre. 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed unsemirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, illimite di massa di cui al comma precedente deve essere riferitounicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso incui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dellostesso. Art. 2. 1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, munitidi idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orariodi inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all'estero e in Sardegna, muniti di idoneadocumentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario ditermine del divieto e' anticipato di ore due. 3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli direttiagli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e ParmaFontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, MilanoRogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate,tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti diidonea documentazione (ordine di spedizione) attestante ladestinazione delle merci. 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o direttiverso la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti diidonea documentazione attestante rispettivamente l'origine o ladestinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine difavorire l'intermodalita' del trasporto, le stesse deroghe orariesono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti odiretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che siavvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente odiretto in Calabria, purche' muniti di idonea documentazioneattestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio. 5. Salvo quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere contodelle difficolta' di circolazione in presenza dei cantieri perl'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' diquelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per laCalabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purche'muniti di idonea documentazione attestante l'origine e ladestinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto e'posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto e'anticipato di due ore. 6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoliprovenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' delVaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoliprovenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. Art. 3. 1. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per iveicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche secircolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e diemergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forzedi polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che, per conto delleamministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimentorifiuti", purche' muniti di apposita documentazione rilasciatadall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Posteitaliane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o conl'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purche'muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibitiai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dalMinistero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti ecomprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi ogassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati agareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsiod effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degliaeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio diaeromobili; l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri serviziindispensabili destinati alla marina mercantile, purche' muniti diidonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m1) giornali, quotidiani e periodici; m2) prodotti per uso medico; m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o liquidialimentari, purche', in quest'ultimo caso, gli stessi trasportinolatte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicolidevono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delledimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa innero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati inmodo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su stradenon comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui aldecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituite da autocisterne adibite al trasporto di acqua peruso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regimeATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta eortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vividestinati alla macellazione o provenienti dall'estero, latticinifreschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicolidevono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delledimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa innero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati inmodo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Art. 4. 1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti diautorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quellidi cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura oper fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapidodeperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimentodai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchineagricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su stradecomprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decretolegislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assolutanecessita' ed urgenza. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1, autorizzati allacircolazione in deroga, devono essere muniti di cartelli indicatoridi colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m dialtezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezzapari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancatee sul retro. Art. 5. 1. Per i veicoli di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4, lerichieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essereinoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede dipoter circolare, di norma alla prefettura della provincia dipartenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quantorichiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 4,ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimentoautorizzativo sul quale sara' indicato: a) l'arco temporale di validita', non superiore a quattro mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possonoessere indicate le targhe di piu' veicoli se connessi alla stessanecessita'; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' i percorsiconsentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazioneinveste solo l'ambito di una provincia puo' essere indicata l'areaterritoriale ove e' consentita la circolazione, specificando leeventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali e'consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sulveicolo devono essere fissati cartelli indicatori con lecaratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) delcomma 1 dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare inderoga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della datain cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provinciainteressata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul qualesara' indicato: a) l'arco temporale di validita', corrispondente alla duratadella campagna di produzione agricola, che in casi particolari puo'essere esteso all'intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi diveicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature ditipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l'area territoriale ove e' consentita la circolazione,specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell'art.4, nel caso in cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza dieffettuare, da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime dideroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, e'ammessa la facolta', da parte della prefettura, di rinnovare, anchepiu' di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'annosolare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un vistodi convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggettointeressato. Art. 6. 1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, lerichieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essereinoltrate, in tempo utile, di norma alla prefettura della provinciadi partenza, la quale, valutate le necessita' e le urgenzeprospettate, in relazione alle condizioni locali e generali dellacircolazione, puo' rilasciare il provvedimento autorizzativo sulquale sara' indicato: a) il giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessasolo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhee' ammessa solo in relazione alla necessita' di suddividere iltrasporto in piu' parti; c) le localita' di partenza e di arrivo, nonche' il percorsoconsentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido soloper il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono esserefissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalita'gia' specificate all'art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c),limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere emercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature perspettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,l'esigenza di effettuare piu' viaggi in regime di deroga per lastessa tipologia dei prodotti trasportati, le prefetture, ove nonsussistano motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazionedi validita' temporale non superiore a quattro mesi, sulla qualepossono essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa lacircolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorsoconsentito, le eventuali prescrizioni. Art. 7. 1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,puo' essere rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio dicompetenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunqueinteressata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la prefetturanel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che vieneeffettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivobenestare. 2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda diautorizzazione alla circolazione puo' essere presentata allaprefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio interritorio italiano, anche dal committente o dal destinatario dellemerci o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati.In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni, i signoriprefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che deicomprovati motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anchedella distanza della localita' di arrivo, del tipo di percorso edella situazione dei servizi presso le localita' di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, isignori prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delleautorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anchedelle difficolta' derivanti dalla specifica posizione geograficadella Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazionidi traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i prefetti, nel cui territorioricadano posti di confine, dovranno autorizzare, in via permanente, iveicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per lasosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera. Art. 8. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali ilcalendario dei divieti di circolazione, di cui all'art. 1, e'integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugnoall'8 settembre compresi, dalle ore 16 alle ore 24 di ogni venerdi' edalle ore 7 del sabato alle ore 24 della domenica successiva; dal 1oal 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16 di ognisabato alle ore 24 della domenica successiva. Tali integrazioni nonsi applicano per i veicoli eccezionali "mezzi d'opera" che circolanonei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legalidi massa fissati dall'art. 10, comma 8, del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Art. 9. 1. Il calendario di cui all'art. 1, cosi' come integrato dall'art.8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi diveicoli eccezionali: a) adibiti a servizio pubblico per interventi urgenti e diemergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fineoccorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.); b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forzedi polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di stradeper motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura"Servizio nettezza urbana" nonche' quelli che per conto delleamministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"purche' muniti di apposita documentazione rilasciatadall'amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle PosteItaliane S.p.a., purche' contrassegnati con l'emblema "PT" o conl'emblema "Poste Italiane", nonche' quelli di supporto, purche'muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazionedelle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibitiai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,n. 261, in virtu' di licenze e autorizzazioni rilasciate dalMinistero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti ecomprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi ogassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, che circolano su strade non comprese nella retestradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 461. Art. 10. 1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, leprefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermorestando l'assenso degli enti proprietari e concessionari dellestrade interessate al transito, esclusivamente per esigenze motivate,documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalita' gia'fissate agli articoli 5, 6 e 7. 2. Il suddetto assenso puo' essere richiesto dagli interessati erilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle stradecontestualmente all'autorizzazione alla circolazione rilasciata aisensi dell'art. 10 o dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni. Art. 11. 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e'vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massimadel veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1dal 1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'alle ore 24 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettiziealla circolazione, ad eccezione del trasporto di fuochi artificialirientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A alregolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nelrispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e neiperiodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con leesigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essererilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessita' edurgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per lequali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti inmodo tale da rendere indispensabile, sulla base di specificadocumentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione aciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazionipotranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradaliinteressati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata aicomuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioniche possano costituire potenziale pericolo in dipendenza dellacircolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni sarannoindicati gli itinerari, gli orari e le modalita' che gli stessiprefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delleesigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazionestradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali siritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolareturistico nella zona interessata dalla deroga. Art. 12. 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sonoestendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel casoin cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclolavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersinel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 13. 1. Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, delnuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni le direttivecontenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenzaalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonche' adogni altro ente od associazione interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sostituisce le disposizioni gia' contenute neldecreto ministeriale del 5 dicembre 2001, n. 7536, e nel decretoministeriale del 10 gennaio 2002, n. 7918. Roma, 28 marzo 2002 Il Ministro: LunardiRegistrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2002Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 257
FINE TESTO DECRETO