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Roma, 17 giugno 2002
 
Circolare n.77/2002
 
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione bonus fiscali ’92 – ’94 – Legge 17.5.2002, n.96, su G.U. n.115 del
18.5.2002.
 
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.36/2002, ha
confermato il termine del 15 ottobre 2002 per la richiesta da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della restituzione dei bonus
fiscali ’92 – ’94.
 
Attualmente l’Amministrazione è al lavoro per predisporre gli elenchi
delle imprese debitrici; in media l’ammontare dovuto, compresi gli interessi,
dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di lire a veicolo.
 
Ricevuta la richiesta di restituzione, le imprese avranno 60 giorni di
tempo per provvedere al pagamento.
 
Una modifica introdotta dalla legge di conversione riguarda la
modalità di opposizione da parte delle imprese. In particolare è stato previsto
che, decorso il termine di versamento senza che l’impresa abbia regolarizzato
il debito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa proporre
all’autorità giudiziaria una domanda- ingiunzione ai sensi degli
articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile, anziché un’ordinanza-ingiunzione
com’era stato disposto nel testo del decreto legge n.36. La nuova disposizione
dà la possibilità all’impresa debitrice che presenta opposizione contro il
Ministero di ottenere la sospensione del pagamento fino alla definizione del
giudizio.
 
Circa l’individuazione di misure compensative, è tuttora in atto la
trattativa tra Governo e associazioni dell’autotrasporto.
 
Si sottolinea che sono escluse dalla restituzione le imprese che:
-         
abbiano
cessato l’attività e siano state cancellate dall’Albo entro il 20 marzo 2002;
-         
siano
acquirenti di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale
vendita per atti stipulati entro la data del 20 marzo 2002;
-         
abbiano
acquisito entro il 20 marzo 2002 rami di aziende che abbiano proseguito
l’attività, fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti
limitatamente alla quota parte di competenza.
 
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le n.51/2002 | 
|   | Allegato
  uno | 
|   | D/d | 
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G.U. n.115 del 18.5.2002(fonte Guritel)
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36  
Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, coordinato con la legge diconversione 17 maggio 2002, n.96, recante: "Disposizioni   urgenti  perottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto". Avvertenza:  le modifiche  apportate dalla  legge  di  conversione sono stampate con carattere grassetto.                                Art. 1.           Ambito di applicazione e disposizioni generali  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nellaforma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguentidisposizioni:    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decretocostituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni dellaCommissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze dellaCorte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del19 maggio 1999.  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisionied alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme resedisponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale coperturadell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta pergli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predettesomme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.                                Art. 2.   Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero  1. Il  recupero  delle  somme  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cuiall'articolo 1,  comma  2,  e'  effettuata  nei  confronti  dei  lorobeneficiari  ovvero,  se  i  beneficiari non sono piu' esistenti alladata  di  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2, pro quota neiconfronti dei loro aventi causa.    2. Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua isoggetti  di  cui  al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando unapposito  piano straordinario di attivita', anche con il supporto delcomitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,utilizzando  i  dati  disponibili,  forma appositi elenchi nominativiprovvisori  entro  il  31  maggio 2002. Negli elenchi sono distinti isoggetti  che  hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma1, e che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi,da  quelli  che  ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando iltitolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione leimprese   che   abbiano   provveduto   alla   cessazione   definitivadell'attivita',   oltre   che   alla  cancellazione  dall'albo  degliautotrasportatori,  anteriormente  alla  data del 20 marzo 2002. Sonoparimenti  escluse  le  imprese  acquirenti  di  aziende  che abbianocessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulatientro  il  20 marzo  2002,  e le imprese che, entro la medesima data,abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita',fermo  restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedentilimitatamente   alla   quota   parte   di   competenza.  Con  decretodirigenziale    sono   stabilite   le   modalita'   tecniche,   ancheinformatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazionedegli  elenchi.  Con  il  medesimo decreto sono altresi' stabilite lemodalita' per il pagamento di cui al comma 6.
  3.  Negli  elenchi  di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascunnominativo,   sono   indicati   gli   importi   da   recuperare   conspecificazione  degli  importi  unitari dovuti, suddivisi per anno diriferimento   e   del   loro   ammontare   complessivo,  nonche'  conl'indicazione,  in  caso di non corrispondenza fra il soggetto che haoriginariamente  beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi ilrecupero  viene  effettuato,  dei criteri di imputazione della somma,anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere
per  procedere  al  recupero individuale e' costituito dalle somme dicui   e'   stato   normativamente   previsto  il  riconoscimento  conriferimento  agli anni 1992, 1993 e 1994  con riferimento  alla parteeccedente  il  contributo  riconosciuto dalle medesime disposizioni afavore   degli   autotrasportatori   dei   Paesi  membri  dell'Unioneeuropea, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari
di  cui  all'articolo 1,  comma  2.  Il  predetto importo e' altresi'ripartito  in  funzione  della  tipologia  di  massa  a  pieno caricosuperiore  a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto,in   rapporto   ai   quali   e'  stato  originariamente  previsto  ilriconoscimento  delle  somme  di  cui all'articolo 1, comma 1, tenutoconto  del  limite  numerico  dei veicoli introdotto dall'articolo 1,comma 3,  del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.  4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati glielenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, arendere   partecipi  i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  datiricostruiti  ai  sensi  del  comma  3,  dando   termine  di  sessantagiorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti.
    5.  Le  osservazioni  formulate dai soggetti interessati ai sensidel  comma  4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richiestedi pagamento di cui al comma 6.
  6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvede,entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento neiriguardi  di  ciascun  soggetto interessato. Il pagamento deve essereeffettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.  7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termineper  il  pagamento,  chiedere al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti  la  rateizzazione  in  non  piu' di quarantotto mesi dellesomme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.                                Art. 3.                              Recupero    1.  Decorso  il  termine  per  il  pagamento,  il Ministero delleinfrastrutture  e  dei  trasporti  propone  all'autorita' giudiziariadomanda  di  ingiunzione,  ai  sensi  degli articoli da 633 a 656 delcodice  di  procedura  civile. In caso di rateizzazione, a fronte delmancato  pagamento  anche  di una sola delle rate, il Ministero delleinfrastrutture  e  dei  trasporti provvede, senza indugio, a proporredomanda di ingiunzione.                              Art. 3-bis.                          Maggiori entrate    1. Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  provvedimentoaffluiscono  in apposita unita' previsionale di base dell'entrata delbilancio  dello  Stato.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrentivariazioni di bilancio.
                                Art. 4.                          Entrata in vigore  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge
 
FINE
TESTO COORDINATO