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Roma, 17 giugno 2002
Circolare n.77/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione bonus fiscali ’92 – ’94 – Legge 17.5.2002, n.96, su G.U. n.115 del
18.5.2002.
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.36/2002, ha
confermato il termine del 15 ottobre 2002 per la richiesta da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della restituzione dei bonus
fiscali ’92 – ’94.
Attualmente l’Amministrazione è al lavoro per predisporre gli elenchi
delle imprese debitrici; in media l’ammontare dovuto, compresi gli interessi,
dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di lire a veicolo.
Ricevuta la richiesta di restituzione, le imprese avranno 60 giorni di
tempo per provvedere al pagamento.
Una modifica introdotta dalla legge di conversione riguarda la
modalità di opposizione da parte delle imprese. In particolare è stato previsto
che, decorso il termine di versamento senza che l’impresa abbia regolarizzato
il debito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa proporre
all’autorità giudiziaria una domanda- ingiunzione ai sensi degli
articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile, anziché un’ordinanza-ingiunzione
com’era stato disposto nel testo del decreto legge n.36. La nuova disposizione
dà la possibilità all’impresa debitrice che presenta opposizione contro il
Ministero di ottenere la sospensione del pagamento fino alla definizione del
giudizio.
Circa l’individuazione di misure compensative, è tuttora in atto la
trattativa tra Governo e associazioni dell’autotrasporto.
Si sottolinea che sono escluse dalla restituzione le imprese che:
-
abbiano
cessato l’attività e siano state cancellate dall’Albo entro il 20 marzo 2002;
-
siano
acquirenti di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale
vendita per atti stipulati entro la data del 20 marzo 2002;
-
abbiano
acquisito entro il 20 marzo 2002 rami di aziende che abbiano proseguito
l’attività, fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti
limitatamente alla quota parte di competenza.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.51/2002
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n.115 del 18.5.2002(fonte Guritel)
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, coordinato con la legge diconversione 17 maggio 2002, n.96, recante: "Disposizioni urgenti perottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto". Avvertenza: le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con carattere grassetto. Art. 1. Ambito di applicazione e disposizioni generali 1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita'per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nellaforma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguentidisposizioni: a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162; c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459; d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84; e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. 2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decretocostituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni dellaCommissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze dellaCorte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del19 maggio 1999. 3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisionied alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme resedisponibili a favore degli autotrasportatori a parziale coperturadell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta pergli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predettesomme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 2. Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero 1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1,maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cuiall'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei lorobeneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alladata di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota neiconfronti dei loro aventi causa. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua isoggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando unapposito piano straordinario di attivita', anche con il supporto delcomitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativiprovvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti isoggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma1, e che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi,da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando iltitolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione leimprese che abbiano provveduto alla cessazione definitivadell'attivita', oltre che alla cancellazione dall'albo degliautotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sonoparimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbianocessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulatientro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data,abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita',fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedentilimitatamente alla quota parte di competenza. Con decretodirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, ancheinformatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazionedegli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite lemodalita' per il pagamento di cui al comma 6.
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascunnominativo, sono indicati gli importi da recuperare conspecificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno diriferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' conl'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che haoriginariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi ilrecupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma,anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere
per procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme dicui e' stato normativamente previsto il riconoscimento conriferimento agli anni 1992, 1993 e 1994 con riferimento alla parteeccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni afavore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unioneeuropea, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari
di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e' altresi'ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno caricosuperiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto,in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto ilriconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenutoconto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1,comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, conmodificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati glielenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, arendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei datiricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di sessantagiorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti.
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensidel comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richiestedi pagamento di cui al comma 6.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento neiriguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essereeffettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termineper il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti la rateizzazione in non piu' di quarantotto mesi dellesomme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Art. 3. Recupero 1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti propone all'autorita' giudiziariadomanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 delcodice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte delmancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporredomanda di ingiunzione. Art. 3-bis. Maggiori entrate 1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimentoaffluiscono in apposita unita' previsionale di base dell'entrata delbilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.
Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge
FINE
TESTO COORDINATO