Confederazione Generale
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Roma, 19 giugno 2002
Circolare n.79/2002
Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare –
Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.110 del
13.06.2002.
Con la circolare
indicata in oggetto l’INPS ha comunicato le nuove
fasce di reddito valevoli dall’1 luglio 2002 al 30 giugno 2003 ai fini della
corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge
n.153/88.
Si rammenta che gli
assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con
l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite
conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive
mensili. Si sottolinea come gli assegni non siano
imponibili ne’ fiscalmente ne’ previdenzialmente.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re
conf.le n.91/2001
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Coordinamento
Generale
STATISTICO
ATTUARIALE
Direzione
Centrale
Prestazioni
a Sostegno del Reddito
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
|
Ai |
Direttori
delle Agenzie |
|
Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
Roma, 13 Giugno 2002 |
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periferici dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale e |
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|
Dirigenti
Medici |
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Circolare n. 110 |
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e, per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri
di Amministrazione |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al |
Presidente
e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al |
Magistrato
della Corte dei Conti delegato |
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all’esercizio del controllo |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al |
Presidente
della Commissione centrale |
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per l’accertamento e la
riscossione |
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dei contributi agricoli
unificati |
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Ai |
Presidenti dei Comitati regionali |
Allegati 3 |
Ai |
Presidenti dei Comitati provinciali |
OGGETTO: |
Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo
1° luglio 2002-30 giugno 2003. |
SOMMARIO: |
A decorrere dal 1° luglio 2002 sono stati rivalutati i
livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno
nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli. |
Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito,
con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di
reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun
anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT,
intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2000
e l'anno 2001 è risultata pari al 2,7 %.
In relazione a quanto
sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1°
luglio 2001 - 30 giugno 2002 con il predetto indice.
Si allegano pertanto i prospetti A
e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare
dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, rispettivamente ai nuclei senza figli e
ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle
con le fasce suddette e i corrispondenti importi
mensili della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza
dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti
del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il
contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita
unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.
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f.to IL
DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
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