Confederazione Generale
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Roma, 24 giugno 2002
Circolare n.85/2002
Oggetto: Trasporti internazionali – Accordo UE Svizzera
sul trasporto di merci su strada e per ferrovia – Nota ministeriale APC
prot.n.7944/040/17/12 del 14.6.2002.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha illustrato
alcuni aspetti dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul trasporto di merci su strada entrato in vigore l’1 giugno scorso.
Pesi massimi autorizzati – Fino al 31 dicembre 2004 il peso massimo
autorizzato in territorio svizzero è di 34 tonnellate a pieno carico per tutti
i tipi di trasporto; i trasporti fino a 40 tonnellate sono ammessi nel limite
di contingenti annuali.
Licenza comunitaria – Per poter effettuare i trasporti internazionali con
destinazione o in transito fra la Comunità europea e la Svizzera è necessario
essere in possesso della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE
n.81/1992.
Trasporti triangolari – Continua a trovare applicazione l’accordo già
vigente tra Italia e Svizzera sul traffico triangolare; in particolare il
traffico triangolare propriamente detto è consentito senza necessità di
autorizzazione (ferma restando la necessità dell’autorizzazione del paese terzo
interessato); per il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza
transitare in territorio italiano) permane l’obbligo della specifica
autorizzazione.
Divieto di cabotaggio – Il cabotaggio all’interno della Svizzera è
vietato.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.167 e 88/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO
PERSONE E COSE
Ex APC3 ‑ Autotrasporto
internazionale di cose
Roma, 14 giugno 2002
Prot. n. 7944/040/17/12
Al Ministero dell’interno
D.C.
Polizia stradale, di frontiera,
Ferroviaria
e Postale - Div. Polizia Stradale
Div.
Polizia di frontiera
ROMA
All'Agenzia
delle Dogane
Gestione
tributi e rapporti con gli utenti
Indirizzi
di politica doganale e fiscale - Ufficio II
ROMA
Alla
Direzioni compartimentali doganali
LORO SEDI
Alle
Associazioni di categoria del
trasporto
di merci
LORO SEDI
OGGETTO: Entrata in vigore
dell’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera in materia di trasporto.
Autotrasporto Internazionale di merci.
In data primo giugno 2002 è
entrato in vigore l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione
svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (G.U.
C.E. n. L 114 del 30.4.2002).
Con la presente, al fine di agevolare
in generale la corretta esecuzione dei trasporti di cui all'Accordo ed
assicurare in territorio italiano i necessari controlli, si forniscono elementi
utili sui principali contenuti di tale Accordo, in relazione al trasporto di
merci su strada.
Per poter effettuare i trasporti
internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per
spostare veicoli a vuoto fra la Comunità europea e la Svizzera i vettori
comunitari debbono essere in possesso della licenza comunitaria prevista dal
regolamento CEE n. 881/92 del 26.3.1992.
Per poter effettuare i trasporti
internazionali di merci per conto di terzi con destinazione o in transito o per
spostare veicoli a vuoto fra la Svizzera e la Comunità Europea i vettori
svizzeri debbono essere in possesso di una autorizzazione analoga alla licenza
comunitaria rilasciata dalle Autorità Svizzere.
Trovano applicazione le ipotesi
di liberalizzazione previste dal regolamento CEE n. 881/92, che ha introdotto
la licenza comunitaria.
Resta comunque fermo il regime
dei pesi ammessi in territorio svizzero, con le corrispondenti autorizzazioni
distribuite agli Stati membri sulla base del regolamento CE n. 2888/2000, del
18.12.2000, per cui:
a) Il peso massimo autorizzato
in territorio svizzero, fino al 31.12.2004, è di 34 tonnellate a pieno carico
per tutti i tipi di trasporto.
Per i tragitti in transito in
territorio elvetico eseguiti a vuoto o con carichi leggeri con veicoli fino a
28 tonn. di peso totale effettivo a pieno carico del veicolo è comunque possibile
munirsi della specifica autorizzazione;
per i trasporti eseguiti con
veicoli il cui peso effettivo a pieno carico superi la 34 tonn., ma non superi
la 40 tonn., effettuati con partenza dalla Comunità e destinazione situata
oltre la zona svizzera vicina alla frontiera o eseguiti transitando attraverso
la Svizzera è necessario munirsi della prescritta autorizzazione.
Per la disciplina del rilascio
delle autorizzazioni indicate al punto 4) si rimanda ai decreti e alle
circolari emanate in materia dalla Direzione Generale dell'Autotrasporto di persone
e cose.
I vettori svizzeri dotati di autorizzazione
svizzera analoga alla licenza comunitaria possono effettuare il “gran
cabotaggio”, che si sostanzia in qualunque trasporto di merci per conto di
terzi eseguito con partenza dal territorio di uno stato membro della Comunità
verso un altro stato membro con un veicolo immatricolato in Svizzera. Il gran
cabotaggio è però limitato ad una operazione di trasporto sulla via del ritorno
successiva ad un trasporto di merci tra la Svizzera e uno Stato membro della
Comunità;
I trasporti di cabotaggio
all'interno degli Stati membri della Comunità o della Svizzera non sono invece
autorizzati dall’Accordo in questione.
In attesa che la Comunità e la
Svizzera stipulino accordi con Paesi terzi il regime dei cosiddetti “trasporti
triangolari” già vigente fra la Confederazione elvetica e i singoli Stati
membri continua a trovare applicazione; pertanto, fermo rimanendo tutto quanto
sopra detto, nei rapporti con l’Italia vige il seguente regime:
a) Trasportatori svizzeri: per
effettuare trasporti triangolari da e verso paesi terzi rispetto all’accordo in
oggetto gli stessi vettori debbono essere in possesso dell’autorizzazione
triangolare. Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza
transitare in territorio svizzero) è vietato.
b) Trasportatori italiani: il
traffico triangolare propriamente detto è consentito senza necessità di autorizzazione
(ma permane ovviamente l'onere di munirsi dell'autorizzazione del Paese terzo interessato).
Il traffico triangolare impropriamente detto (cioè senza transitare in
territorio italiano) necessita della specifica autorizzazione.
Nel fare riserva di fornire, ove
necessario, ulteriori elementi, si invitano i destinatari in indirizzo, ciascuno
per quanto di competenza, di assicurare la diffusione della presente presso i
dipendenti uffici e presso i vettori
interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Clara Ricozzi)