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Confederazione Generale
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Roma, 25 giugno 2002
Circolare n.88/2002
Con il decreto legge
indicato in oggetto sono state introdotte norme sulla sicurezza stradale in
vista dell’incremento del traffico estivo.
Uso dei fari – E’ stata anticipata l’entrata
in vigore di due modifiche al Codice della Strada la cui efficacia era prevista
a decorrere dal gennaio 2003: l’obbligo per gli autoveicoli di circolare sulle
autostrade con i fari anabbaglianti accesi oltrechè
di notte, anche durante il giorno e l’obbligo per i veicoli a due ruote di
circolare sempre con i fari accesi.
Telefoni cellulari – L’uso dei telefoni cellulari durante la guida è consentito esclusivamente tramite l’apparecchio del “viva
voce” e quello auricolare.
Stato di ebbrezza – E’ stato ridotto da 0,8 a 0,5
grammi/litro il tasso alcolemico per l’individuazione
dello stato di ebbrezza al volante.
Controllo elettronico della velocità – E’ stato potenziato il sistema di
controllo della velocità su strade e autostrade con gli apparecchi di
rilevazione automatica (autovelox).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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D/d |
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DECRETO-LEGGE
20 giugno 2002, n. 121
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazionestradale. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data dientrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. 1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di
auricolare". Art. 3. 1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limitistabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Art. 4. 1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonche'sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai
sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare odinstallare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285. 2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e suconforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al
comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le
quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del
traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti
controllati. Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversionein legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustiziaVisto, il Guardasigilli: Castelli
FINE TESTO DECRETO LEGGE