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Roma, 25 giugno 2002

 

Circolare n.88/2002

Oggetto: Codice della Strada – Sicurezza della circolazione – D.L. 20.6.2002, n.121, su G.U. n.144 del 21.6.2002.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto sono state introdotte norme sulla sicurezza stradale in vista dell’incremento del traffico estivo.

 

Uso dei fari – E’ stata anticipata l’entrata in vigore di due modifiche al Codice della Strada la cui efficacia era prevista a decorrere dal gennaio 2003: l’obbligo per gli autoveicoli di circolare sulle autostrade con i fari anabbaglianti accesi oltrechè di notte, anche durante il giorno e l’obbligo per i veicoli a due ruote di circolare sempre con i fari accesi.

 

Telefoni cellulari – L’uso dei telefoni cellulari durante la guida è consentito esclusivamente tramite l’apparecchio del “viva voce” e quello auricolare.

 

Stato di ebbrezza – E’ stato ridotto da 0,8 a 0,5 grammi/litro il tasso alcolemico per l’individuazione dello stato di ebbrezza al volante.

 

Controllo elettronico della velocità – E’ stato potenziato il sistema di controllo della velocità su strade e autostrade con gli apparecchi di rilevazione automatica (autovelox).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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DECRETO-LEGGE 20 giugno 2002, n. 121

Disposizioni  urgenti  per  garantire la sicurezza nella circolazione
stradale.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
15  gennaio  2002,  n.  9,  hanno  effetto  a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 2.
  1.  Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo 173 del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
le  parole:  "viva  voce",  sono  inserite  le seguenti: "o dotati di
auricolare".
                               Art. 3.
  1.  Al  comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  come  modificato  dal decreto legislativo 15 gennaio
2002,  n.  9,  le  parole:  "tasso  alcolemico  superiore  ai  limiti
stabiliti  dal  regolamento",  sono sostituite dalle seguenti: "tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
                               Art. 4.
  1.  Sulle  autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonche'
sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai
sensi  del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1
dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
secondo  le  direttive  fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od
installare  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di controllo del traffico
finalizzati  al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento  stabilite  dall'articolo  142  del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al
comma  1, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le
quali   non  e'  possibile  il  fermo  di  un  veicolo  senza  recare
pregiudizio  alla  sicurezza  della  circolazione, alla fluidita' del
traffico  o  all'incolumita'  degli  agenti  operanti  e dei soggetti
controllati.
                               Art. 5.
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  2.  Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

FINE TESTO DECRETO LEGGE