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Roma, 4 luglio 2002

 

Circolare n.92/2002

Oggetto: Lavoro – Indennitŕ di vacanza contrattuale – Nuovi importi in vigore da luglio.

 

Si rammenta che, in applicazione dei criteri di calcolo previsti dal Protocollo di Palazzo Chigi del 23/7/1993, dal mese di luglio scattano i nuovi importi dell’indennitŕ di vacanza contrattuale (50% del tasso di inflazione programmata) sia per il CCNL trasporto merci che per quello dei CCNL magazzini generali.

A decorrere dallo stesso mese scatta anche la prima rata di IVC (30% del tasso di inflazione programmata) per il CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

 

In particolare gli importi mensili di IVC da corrispondere con la prossima busta paga sono i seguenti:

 

CCNL trasporto merci

livelli

euro

quadri

12,68

11,92

10,95

3° super

9,89

9,62

9,16

8,73

8,15

 

 

CCNL magazzini generali

livelli

euro

quadri

12,65

11,90

10,94

9,89

9,62

9,15

8,73

8,14

 

 

CCNL autoscuole

livelli

euro

quadri

6,18

5,29

4,84

4,69

4,57

4,19

 

Come č noto, l’IVC deve ritenersi a tutti gli effetti un elemento retributivo, assoggettabile quindi agli ordinari oneri previdenziali e  fiscali e rientrante nel computo dei vari istituti contrattuali ad eccezione del TFR. Gli importi dell’IVC, che verranno assorbiti al momento del rinnovo del contratto, devono essere evidenziati in busta paga separatamente dagli altri elementi economici.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.64/2002

 

M/f

 

 

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