Confederazione Generale
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Roma, 9 luglio 2002
Circolare n.95/2002
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività
di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M.
18/4/2002, su G.U. n.138 del 14/6/2002 – Circolare INPS n.116 del 21/6/2002
A distanza di alcuni mesi rispetto alla scadenza (31 dicembre 2001),
sono state prorogate per tutto il 2002 la cassa integrazione straordinaria e la
mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese con
oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente del regime degli
ammortizzatori sociali).
La proroga interessa
anche le imprese esercenti attività di logistica le quali,
come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare
n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.
La riapertura dei
termini comporta per le imprese interessate la ripresa, con effetto dall’1
gennaio 2002, degli obblighi contributivi per le CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a
carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori
di lavoro); il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato
entro il 16 settembre prossimo.
Si rammenta infine
che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica
o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni
dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori
sociali le imprese interessate devono aprire presso l’INPS una separata
posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione
3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re
conf.le n.27/2002
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Allegati due |
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M/f |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.138 del 14.06.2002
(Fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 aprile 2002
Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della
proroga dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2002, per le
imprese esercenti attivita' commerciali con organico superiore a
cinquanta addetti. (Decreto n. 30956).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, per le imprese esercenti attivita' commerciali con organico
superiore a cinquanta addetti e' autorizzata la proroga dell'accesso
ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente all'anno 2002.
Art. 2.
La misura dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del venti per cento.
Art. 3.
In considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione
salariale straordinario e del trattamento di mobilita', riscontrato
negli anni dal 1996 al 2001 per le sole imprese esercenti attivita'
commerciali con piu' di cinquanta addetti, il limite di spesa per
l'anno 2002 e' fissato in complessivi 18.075.991,46 euro (pari a
L. 35.000.000.000) cosi' ripartiti:
12.911.422,47 euro (pari a L. 25.000.000.000) per il trattamento
di mobilita';
5.164.568,99 euro (pari a L. 10.000.000.000) per i trattamenti
straordinari di integrazione salariale.
Art. 4.
1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
2. Hanno diritto al trattamento di mobilita' i lavoratori
licenziati entro la data del 31 dicembre 2002. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
Art. 5.
1. Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa da
ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della
prestazione, di cui al precedente art. 2, e' fatto obbligo alle
direzioni provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro, di
rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure
di cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero
dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 6.
1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si
applicano le disposizioni vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale il criterio di priorita' viene individuato nell'ordine
cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese
appartenenti ai settori interessati presso la divisione V della
Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale si rileva dalla relativa data di protocollo della divisione
stessa. Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la sua articolazione sul territorio, si considera la data di
protocollo della prima istanza.
Art. 7.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base
delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi
corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero
dell'economia e delle finanze l'andamento dei flussi di spesa,
afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine
di consentire, ove necessario, nuove ripartizioni delle risorse
finanziarie stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Sulla base di tale comunicazione, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati,
ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2002
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314
FINE TESTO DECRETO
INPS - Direzione Centrale
delle Entrate
Contributive
Circolare n. 116
Roma, 21 Giugno 2002
OGGETTO:
Decreti n. 30956 e n. 30968 del 18 aprile 2002. Proroghe in alcuni settori dei
contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale e di mobilità. D.L. 11 giugno 2002, n.108.
Iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.
SOMMARIO: Proroga
del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200
dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici,
e le imprese di vigilanza.Proroga della possibilità della iscrizione
nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.
Premessa.
Sulla
G.U. n. 138 del 14/6/2002 sono stati pubblicati i Decreti 18 aprile 2002 n.
30956 e 30968, recanti “Proroghe dei trattamenti di integrazione
salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità”.
Gli
interventi legislativiprevedono, tra l’altro, la
proroga, fino al 31 dicembre 2002, dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i
lavoratori dipendenti da:
- imprese
esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;
- aziende operanti nei settori
delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle
imprese di vigilanza.
Nei
confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra richiamati trattamenti ed
i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati,
da ultimo, fino a tutto il 31/12/2001, rispettivamente dall’art. 78, c. 15
lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 3 del Decreto 6 giugno 2001.
1.
Contenuto della norma.
I Decreti
18 aprile 2002, nella premessa, richiamano il disposto di cui all'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Quest’ultimo
prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da
disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.
La
tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie
dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9 della
legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n.
223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga “gennaio
2002”, senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme
in precedenza citate.
Nel
richiamare, pertanto, le disposizioni contenute nella circolare n. 53 del 6
marzo 2001 e nella circolare n. 201 del 14 novembre 2001, si ribadisce
che la proroga trova applicazione per le:
a) imprese commerciali, comprese
quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200
unità (1);
b) agenzie
di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;
c) imprese
di vigilanza (art. 4, c. 15, D.L. 1/2/1996, n. 39, successivamente
reiterato e da ultimo legge 28/11/1996, n. 608).
Relativamente
a tali ultime aziende, si rammenta – come peraltro più
volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 1, della
legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con
forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente,
computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2.
Regolarizzazione dei periodi pregressi.
Le
aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2002”, non avessero assolto alla contribuzione per Cigs
e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.
In materia,
trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.
Peraltro,
in forza del disposto di cui all'art.116, comma 13 della legge 23/12/2000 n.
388 (2), le regolarizzazioni intervenute entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi.
A
tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- per il versamento della
contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla
dicitura "Vers. Cigs
2002" e dal previsto codice "M210";
- per il versamento della
contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla
dicitura "Vers. Mob.
2002” e dal previsto codice "M211".
In
entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero
dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
Eventuali
note di rettifica emesse dalla procedura di controllo delle denunce contributive
di mod. DM10/2 al titolo di cui sopra, dovranno essere definite dalle Sedi secondo modalità che saranno successivamente comunicate.
3.
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno
di 15 dipendenti.
Sulla
G.U. n. 135 del 11/6/2002, è stato pubblicato il D.L. 11 giugno 2002, n.108.
Il
provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,
reca “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza”.
In
particolare l’articolo 2 (allegato 1), ai fini dei benefici contributivi in
caso di assunzione, proroga al 31/12/2002 la
possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15
dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle
procedure di mobilità.
Il
disposto, nella sua formulazione, introduce modifiche all’originario testo
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000.
Da ciò
discende che la possibilità di iscrizione nelle liste
debba intendersi protratta al 31/12/2002, senza soluzione di continuità
rispetto alle precedenti disposizioni di legge.
La previsione della copertura degli oneri relativi al beneficio contemplato per le assunzioni dalle
predette liste - contenuta nel medesimo articolo – consente,
quindi, di superare le disposizioni contenute al punto 2.2 della circolare n.
24 del 23 gennaio 2002.
Si annota, infine, che, come già precisato in più occasioni, ai sensi
della legge 19 luglio 1993, n. 236, l'iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo
al relativo trattamento.
3.1
Modalità operative.
Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991
(riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti), i datori
di lavoro, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai
sensi della disposizione sopra descritta, si atterranno alle modalità riportate
al punto 1.1) della circolare n. 19 del 31/1/2000.
Per il
recupero delle eventuali agevolazioni non operate relativamente ad assunzioni
intervenute successivamente al 31/12/2001, i datori di
lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno
l’ammontare del beneficio spettante al netto della quota di
contribuzione a loro carico;
-
riporteranno il
relativo importo in uno dei righi in bianco dl quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo
precedere dalla dicitura “Rec. ex
art. 2 DL108/2002” e dal codice di nuova istituzione “L461”.
|
IL DIRETTORE
GENERALE TRIZZINO |
|
1) Le
imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono
destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art.
12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la circolare
n. 211 del 9/8/1991).
2)
Il comma 13 dell’articolo 116 della legge n.
388/2000 stabilisce che, nei casi di tardivo pagamento dei
contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli
interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti
dall’articolo 1282 del codice civile (ved. circolare n. 110/2001, punto 1.6).
Allegato
1
DECRETO-LEGGE
11 giugno 2002, n.108 (GU n. 135 del 11-6-2002)
Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e previdenza
(…)
Art. 2
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per
i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.
1.All'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole:
"e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".
FINE TESTO CIRCOLARE