Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 24 luglio 2002

 

Circolare n. 100/2002

Oggetto: Tributi – Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Esclusione dell’autotrasporto - Articolo 10 D.L. 8.7.2002 su G.U. n.158 dell’8.7.2002.

 

Il campo di applicazione del beneficio del “credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate”, introdotto con la legge 388/2000, è stato fortemente ridimensionato.

 

In particolare è stata limitata la platea delle imprese che potranno continuare a fruire del credito: il decreto legge in esame ha infatti individuato le attività economiche beneficiarie, includendo solo quelle già ammesse ai finanziamenti della legge 488.

 

Con la nuova normativa rimane pertanto fuori dall’agevolazione il settore dei trasporti (terrestri, ferroviari, marittimi e aerei) per il quale, com’è noto, la legge 488/92 era preclusa. L’esclusione appare ingiustificata dal momento che il settore era stato di recente ammesso al beneficio a seguito del parere positivo espresso dalla Commissione Europea.

 

Le imprese di spedizione e di logistica classificate col codice Istat 63, rientrando nel regime di sostegno della 488 in base al decreto ministeriale 8 maggio 2000, potranno viceversa continuare ad avvalersi del credito d’imposta.

 

Riguardo all’ambito territoriale non sono intervenute modifiche rispetto alla previgente normativa: nonostante col decreto legge sia stata introdotta la limitazione del beneficio agli investimenti effettuati nelle regioni meridionali, lo stesso Governo, con un emendamento già approvato dalla Camera dei Deputati, ha riammesso al beneficio gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del Centro Nord.

 

In base alle nuove disposizioni l’utilizzo del credito d’imposta non potrà più avvenire in maniera automatica da parte dei beneficiari, bensì le imprese dovranno prenotare il credito presso l’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà il benestare fino ad esaurimento delle risorse disponibili (pari a 1.740 milioni di Euro all’anno fino al 2006).

 

Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002; allo stato attuale il beneficio non è peraltro operativo perché devono ancora essere definite, con decreto ministeriale, le modalità per l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di prenotazione, invio da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

 

Si fa riserva di tornare in argomento non appena sarà emanato il predetto decreto attuativo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.158 del 8.7.2002 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.138

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della

spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

 

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                  E m a n a

                         il seguente decreto-legge:

 

                                   Art. 1.

                               ** OMISSIS **

 

                                   Art. 10.

           Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate

      1.  All'articolo  8  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e

    successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti

    modificazioni:

        a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Agevolazione per gli

    investimenti nelle aree svantaggiate";

        b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

      "1. Alle imprese che operano nei settori delle attivita' estrattive

    e  manifatturiere,  dei  servizi,  del  turismo, del commercio, delle

    costruzioni,  della  produzione e distribuzione di energia elettrica,

    vapore  ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca

    e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che istituisce

    la  Comunita'  europea,  e successive modifiche ed integrazioni, che,

    fino  alla  chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31

    dicembre  2006,  effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili

    alla  deroga  prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del

    citato  Trattato,  nonche'  nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise

    ammissibili  alla  deroga  prevista  dall'articolo  87,  paragrafo 3,

    lettera  c),  dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana

    degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo 2000-2006, e'

    attribuito un contributo nella forma di credito di imposta nei limiti

    massimi  di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002 e pari a

    1740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le

    aree  ammissibili  alla  deroga  ai  sensi  del  citato  articolo 87,

    paragrafo  3,  lettera a), il credito compete entro la misura dell'85

    per  cento  delle  intensita'  di aiuto previste dalla Carta italiana

    degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il periodo 2000-2006. Per

    quelle  ammissibili  alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo

    3,  lettera  c),  delle  Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete

    nella misura massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla predetta

    Carta.  Il  credito  d'imposta  non  e' cumulabile con altri aiuti di

    Stato  a finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto

    i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta.

      1-bis.  Per  fruire  del  contributo  le  imprese inoltrano, in via

    telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate

    un'istanza   contenente  gli  elementi  identificativi  dell'impresa,

    l'ammontare  complessivo  dei  nuovi  investimenti  e la ripartizione

    regionale  degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di disconoscimento

    del   beneficio,  ad  avviare  la  realizzazione  degli  investimenti

    successivamente  alla  data di presentazione della medesima istanza e

    comunque  entro  sei  mesi  dalla  predetta  data.  Per  avvio  della

    realizzazione   dell'investimento  s'intende  l'emissione  del  buono

    d'ordine ovvero, l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.

      1-ter.  L'Agenzia  delle entrate esamina le istanze di cui al comma

    1-bis  secondo  l'ordine  cronologico  di  presentazione  e, entro 15

    giorni dalla presentazione delle stesse, comunica, in via telematica,

    il  diniego  del  contributo per la mancanza di uno degli elementi di

    cui  al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il

    beneficio  si  intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione

    dell'istanza  e  senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia

    delle entrate.

      1-quater.  Entro  il  secondo mese successivo alla data di chiusura

    dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di cui al comma 1-bis,

    le  imprese  trasmettono  in  via  telematica, al Centro operativo di

    Pescara  dell'Agenzia  delle  entrate una dichiarazione contenente il

    settore   di   appartenenza,   l'ammontare   dei  nuovi  investimenti

    effettuati   alla   predetta   data   suddivisi  per  area  regionale

    interessata,  l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione

    alla medesima data e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.

      1-quinquies.  Con  provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle

    entrate sono stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei

    dati di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

      1-sexies.  Per le modalita' delle trasmissioni telematiche previste

    dal   presente   articolo  si  applicano  le  disposizioni  contenute

    nell'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente

    della   Repubblica   22 luglio   1998,   n.   322,   come  sostituito

    dall'articolo 3 del regolamento emanato con il decreto del Presidente

    della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.";

        c) il comma 3 e' abrogato.

      2.  L'articolo  5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'

    abrogato.

      3.  Le  disposizioni  di  cui  alle  lettere a) e b) del comma 1 si

    applicano  agli  investimenti da avviare successivamente alla data di

    entrata in vigore del presente decreto.

      4.  Gli  stanziamenti  autorizzati  dalla  tabella D della legge 23

    dicembre  2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno 1998, n. 208,

    sono ridotti per l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le

    risorse  preordinate  al  finanziamento  del credito di imposta dalla

    delibera  CIPE  n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo.

    Una  quota  delle  stesse  risorse,  pari a 1.760 milioni di euro, e'

    versata,   nell'ultimo   bimestre  dell'anno  2003,  all'entrata  del

    bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnata  nell'esercizio 2004

    all'unita'  previsionale  di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" -

    capitolo 3860 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

    delle finanze.

      5. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), si provvede:

        a) quanto  a  870 milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni

    di  euro  per  l'anno 2003, a valere sulle risorse preordinate per le

    medesime  finalita'  ed  iscritte  sull'unita'  previsionale  di base

    6.1.2.7  "Devoluzioni  di  proventi"  -  capitolo 3860 dello stato di

    previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

        b)  quanto  a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni

    di   euro  per  il  2004,  mediante  utilizzo  delle  risorse  resesi

    disponibili  dalla  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui al

    comma  4.  Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo

    11,  comma  3,  lettera  f),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e

    successive modificazioni ed integrazioni.

      6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

    apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                              ** OMISSIS **

 

 

 

                                  Art. 16.

                              Entrata in vigore

      1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

    pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e

    sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

    osservare.

        Dato a Roma, addi' 8 luglio 2002

                                   CIAMPI

                                  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei Ministri

                                  Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e

                                  delle finanze

                                  Sirchia, Ministro della salute

                                  Urbani,   Ministro  per  i  beni  e  le

                                  attivita' culturali

                                  Marzano,   Ministro   delle   attivita'

                                  produttive

                                  La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari

                                  regionali

    Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

FINE TESTO DECRETO LEGGE