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Roma, 24 luglio 2002
Circolare n. 100/2002
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta
per investimenti nelle aree svantaggiate – Esclusione dell’autotrasporto -
Articolo 10 D.L. 8.7.2002 su G.U. n.158 dell’8.7.2002.
Il campo di applicazione
del beneficio del “credito d’imposta per
gli investimenti nelle aree svantaggiate”, introdotto con la legge
388/2000, è stato fortemente ridimensionato.
In particolare è stata limitata la
platea delle imprese che potranno continuare a fruire del credito: il decreto
legge in esame ha infatti individuato le attività
economiche beneficiarie, includendo solo quelle già ammesse ai finanziamenti
della legge 488.
Con la nuova normativa rimane pertanto fuori dall’agevolazione il settore dei trasporti (terrestri,
ferroviari, marittimi e aerei) per il quale, com’è noto, la legge 488/92 era
preclusa. L’esclusione appare ingiustificata dal momento che il settore era stato di recente ammesso al beneficio a seguito del
parere positivo espresso dalla Commissione Europea.
Le imprese di spedizione e di logistica
classificate col codice Istat 63, rientrando nel
regime di sostegno della 488 in base al decreto ministeriale 8 maggio 2000, potranno
viceversa continuare ad avvalersi del credito d’imposta.
Riguardo all’ambito territoriale non sono intervenute modifiche rispetto alla previgente
normativa: nonostante col decreto legge sia stata introdotta la limitazione del
beneficio agli investimenti effettuati nelle regioni meridionali, lo stesso
Governo, con un emendamento già approvato dalla Camera dei Deputati, ha
riammesso al beneficio gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del
Centro Nord.
In base alle nuove disposizioni
l’utilizzo del credito d’imposta non potrà più avvenire in maniera automatica
da parte dei beneficiari, bensì le imprese dovranno prenotare il credito presso
l’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà il benestare fino ad esaurimento
delle risorse disponibili (pari a 1.740 milioni di Euro
all’anno fino al 2006).
Le nuove disposizioni si applicano agli
investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002; allo stato attuale il
beneficio non è peraltro operativo perché devono ancora essere definite, con
decreto ministeriale, le modalità per l’invio
all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di prenotazione, invio da effettuarsi
esclusivamente in via telematica.
Si fa riserva di tornare in argomento
non appena sarà emanato il predetto decreto attuativo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2002
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.158 del 8.7.2002 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.138
Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della
spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
E m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
** OMISSIS **
Art. 10.
Contributi per gli investimenti
nelle aree svantaggiate
1.
All'articolo 8 della
legge 23 dicembre
2000, n. 388, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Agevolazione per gli
investimenti nelle
aree svantaggiate";
b) il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
"1. Alle imprese che operano nei
settori delle attivita' estrattive
e manifatturiere, dei
servizi, del turismo, del commercio, delle
costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore ed acqua calda, della trasformazione dei
prodotti della pesca
e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che
istituisce
la Comunita' europea,
e successive modifiche ed integrazioni, che,
fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2006,
effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili
alla deroga
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
citato Trattato,
nonche'
nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo
87, paragrafo 3,
lettera c),
dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti
a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006, e'
attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002 e pari a
1740 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le
aree ammissibili
alla deroga ai
sensi del citato
articolo 87,
paragrafo 3,
lettera a), il credito compete entro la misura dell'85
per cento
delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana
degli aiuti
a finalita' regionale
per il periodo 2000-2006. Per
quelle ammissibili
alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3,
lettera c), delle
Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete
nella misura
massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla
predetta
Carta.
Il credito d'imposta
non e' cumulabile con altri aiuti
di
Stato
a finalita' regionale o con altri aiuti che
abbiano ad oggetto
i medesimi beni
che fruiscono del credito di imposta.
1-bis.
Per fruire del
contributo le imprese inoltrano, in via
telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate
un'istanza contenente
gli elementi identificativi dell'impresa,
l'ammontare complessivo
dei nuovi investimenti
e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche'
l'impegno, a pena di disconoscimento
del beneficio,
ad avviare la
realizzazione degli investimenti
successivamente alla
data di presentazione della medesima istanza e
comunque entro
sei mesi dalla
predetta data. Per
avvio della
realizzazione dell'investimento s'intende
l'emissione del buono
d'ordine ovvero,
l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
1-ter.
L'Agenzia delle entrate esamina
le istanze di cui al comma
1-bis
secondo l'ordine cronologico
di presentazione e, entro 15
giorni dalla
presentazione delle stesse, comunica, in via telematica,
il diniego
del contributo per la mancanza di
uno degli elementi di
cui al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei
fondi stanziati. Il
beneficio si
intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione
dell'istanza e
senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia
delle entrate.
1-quater.
Entro il secondo mese successivo alla data di chiusura
dell'esercizio in cui e' presentata l'istanza di cui al
comma 1-bis,
le imprese
trasmettono in via
telematica, al Centro operativo di
Pescara
dell'Agenzia delle entrate una dichiarazione contenente il
settore di
appartenenza, l'ammontare dei
nuovi investimenti
effettuati alla
predetta data suddivisi
per area regionale
interessata, l'ammontare
del contributo utilizzato in compensazione
alla medesima data
e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
1-quinquies. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono
stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei
dati di cui ai
commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies.
Per le modalita' delle trasmissioni telematiche
previste
dal presente
articolo si applicano
le disposizioni contenute
nell'articolo 3
del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica
22 luglio 1998, n.
322, come sostituito
dall'articolo 3
del regolamento emanato con il decreto del Presidente
della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435.";
c) il comma 3 e' abrogato.
2.
L'articolo 5, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
abrogato.
3.
Le disposizioni di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 si
applicano agli
investimenti da avviare successivamente alla data di
entrata in vigore
del presente decreto.
4.
Gli stanziamenti autorizzati
dalla tabella D della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno
1998, n. 208,
sono ridotti per
l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le
risorse preordinate
al finanziamento del credito di imposta dalla
delibera CIPE
n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo.
Una
quota delle stesse
risorse, pari a 1.760 milioni di euro, e'
versata, nell'ultimo
bimestre dell'anno 2003,
all'entrata del
bilancio dello
Stato per essere
riassegnata
nell'esercizio 2004
all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" -
capitolo 3860
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Agli oneri derivanti
dal comma 1, lettera b), si provvede:
a) quanto a 870
milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni
di euro
per l'anno 2003, a valere sulle
risorse preordinate per le
medesime finalita' ed
iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7
"Devoluzioni di proventi" -
capitolo 3860 dello stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
b)
quanto a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni
di euro
per il 2004,
mediante utilizzo delle
risorse resesi
disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al
comma 4. Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma
3, lettera f),
della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni ed integrazioni.
6.
Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
** OMISSIS **
Art. 16.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e
sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi'
8 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti,
Ministro del-l'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Urbani, Ministro per
i beni e le
attivita' culturali
Marzano,
Ministro delle attivita'
produttive
La Loggia,
Ministro per gli
affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
FINE
TESTO DECRETO LEGGE