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Roma, 24 luglio 2002
Circolare n. 100/2002
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta
per investimenti nelle aree svantaggiate – Esclusione dell’autotrasporto -
Articolo 10 D.L. 8.7.2002 su G.U. n.158 dell’8.7.2002.
Il campo di applicazione
del beneficio del “credito d’imposta per
gli investimenti nelle aree svantaggiate”, introdotto con la legge
388/2000, è stato fortemente ridimensionato.
In particolare è stata limitata la
platea delle imprese che potranno continuare a fruire del credito: il decreto
legge in esame ha infatti individuato le attività
economiche beneficiarie, includendo solo quelle già ammesse ai finanziamenti
della legge 488.
Con la nuova normativa rimane pertanto fuori dall’agevolazione il settore dei trasporti (terrestri,
ferroviari, marittimi e aerei) per il quale, com’è noto, la legge 488/92 era
preclusa. L’esclusione appare ingiustificata dal momento che il settore era stato di recente ammesso al beneficio a seguito del
parere positivo espresso dalla Commissione Europea.
Le imprese di spedizione e di logistica
classificate col codice Istat 63, rientrando nel
regime di sostegno della 488 in base al decreto ministeriale 8 maggio 2000, potranno
viceversa continuare ad avvalersi del credito d’imposta.
Riguardo all’ambito territoriale non sono intervenute modifiche rispetto alla previgente
normativa: nonostante col decreto legge sia stata introdotta la limitazione del
beneficio agli investimenti effettuati nelle regioni meridionali, lo stesso
Governo, con un emendamento già approvato dalla Camera dei Deputati, ha
riammesso al beneficio gli investimenti realizzati nelle aree svantaggiate del
Centro Nord.
In base alle nuove disposizioni
l’utilizzo del credito d’imposta non potrà più avvenire in maniera automatica
da parte dei beneficiari, bensì le imprese dovranno prenotare il credito presso
l’Agenzia delle Entrate, la quale rilascerà il benestare fino ad esaurimento
delle risorse disponibili (pari a 1.740 milioni di Euro
all’anno fino al 2006).
Le nuove disposizioni si applicano agli
investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002; allo stato attuale il
beneficio non è peraltro operativo perché devono ancora essere definite, con
decreto ministeriale, le modalità per l’invio
all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di prenotazione, invio da effettuarsi
esclusivamente in via telematica.
Si fa riserva di tornare in argomento
non appena sarà emanato il predetto decreto attuativo.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2002 | 
|  | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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G.U. n.158 del 8.7.2002 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.138 
Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della
spesa farmaceutica e per il sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
                                  E m a n a
                         il
seguente decreto-legge:
                                   Art. 1.
                               ** OMISSIS **
                                   Art. 10.
           Contributi per gli investimenti
nelle aree svantaggiate
      1. 
All'articolo  8  della 
legge  23  dicembre 
2000,  n.  388,  e
    successive  modificazioni ed integrazioni, sono apportate
le seguenti
    modificazioni:
        a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: "Agevolazione per gli
    investimenti nelle
aree svantaggiate";
        b) il comma 1 e' sostituito dai
seguenti:
      "1. Alle imprese che operano nei
settori delle attivita' estrattive
    e  manifatturiere,  dei 
servizi,  del  turismo, del commercio, delle
    costruzioni,  della 
produzione e distribuzione di energia elettrica,
    vapore  ed acqua calda, della trasformazione dei
prodotti della pesca
    e dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato che
istituisce
    la  Comunita'  europea, 
e successive modifiche ed integrazioni, che,
    fino  alla 
chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31
    dicembre  2006, 
effettuano nuovi investimenti nelle aree ammissibili
    alla  deroga 
prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
    citato  Trattato, 
nonche' 
nelle aree delle Regioni Abruzzo e Molise
    ammissibili  alla 
deroga  prevista  dall'articolo 
87,  paragrafo 3,
    lettera  c), 
dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
    degli  aiuti 
a  finalita'  regionale 
per  il  periodo 2000-2006, e'
    attribuito un
contributo nella forma di credito di imposta nei limiti
    massimi  di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002 e pari a
    1740 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Per le
    aree  ammissibili 
alla  deroga  ai 
sensi  del  citato 
articolo 87,
    paragrafo  3, 
lettera a), il credito compete entro la misura dell'85
    per  cento 
delle  intensita'  di aiuto previste dalla Carta italiana
    degli  aiuti 
a  finalita'  regionale 
per  il periodo 2000-2006. Per
    quelle  ammissibili 
alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
    3, 
lettera  c),  delle 
Regioni Abruzzo e Molise, il credito compete
    nella misura
massima dell'intensita' di aiuto prevista dalla
predetta
    Carta. 
Il  credito  d'imposta 
non  e' cumulabile con altri aiuti
di
    Stato 
a finalita' regionale o con altri aiuti che
abbiano ad oggetto
    i medesimi beni
che fruiscono del credito di imposta.
      1-bis. 
Per  fruire  del 
contributo  le  imprese inoltrano, in via
    telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia
delle entrate
    un'istanza   contenente 
gli  elementi  identificativi  dell'impresa,
    l'ammontare  complessivo 
dei  nuovi  investimenti 
e la ripartizione
    regionale  degli stessi, nonche'
l'impegno, a pena di disconoscimento
    del   beneficio, 
ad  avviare  la 
realizzazione  degli  investimenti
    successivamente  alla 
data di presentazione della medesima istanza e
    comunque  entro 
sei  mesi  dalla 
predetta  data.  Per 
avvio  della
    realizzazione   dell'investimento  s'intende 
l'emissione  del  buono
    d'ordine ovvero,
l'inizio delle attivita' da realizzare in economia.
      1-ter. 
L'Agenzia  delle entrate esamina
le istanze di cui al comma
    1-bis 
secondo  l'ordine  cronologico 
di  presentazione  e, entro 15
    giorni dalla
presentazione delle stesse, comunica, in via telematica,
    il  diniego 
del  contributo per la mancanza di
uno degli elementi di
    cui  al comma 1-bis, ovvero per l'esaurimento dei
fondi stanziati. Il
    beneficio  si 
intende concesso decorsi 15 giorni dalla presentazione
    dell'istanza  e 
senza comunicazione di diniego da parte dell'Agenzia
    delle entrate.
      1-quater. 
Entro  il  secondo mese successivo alla data di chiusura
    dell'esercizio  in cui e' presentata l'istanza di cui al
comma 1-bis,
    le  imprese 
trasmettono  in  via 
telematica, al Centro operativo di
    Pescara 
dell'Agenzia  delle  entrate una dichiarazione contenente il
    settore   di  
appartenenza,   l'ammontare   dei 
nuovi  investimenti
    effettuati   alla  
predetta   data   suddivisi 
per  area  regionale
    interessata,  l'ammontare 
del contributo utilizzato in compensazione
    alla medesima data
e il limite di intensita' di aiuto utilizzabile.
      1-quinquies.  Con 
provvedimento  del  Direttore dell'Agenzia delle
    entrate sono
stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei
    dati di cui ai
commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
      1-sexies. 
Per le modalita' delle trasmissioni telematiche
previste
    dal   presente  
articolo  si  applicano 
le  disposizioni  contenute
    nell'articolo 3
del regolamento emanato con il decreto del Presidente
    della   Repubblica  
22 luglio   1998,   n.  
322,   come  sostituito
    dall'articolo 3
del regolamento emanato con il decreto del Presidente
    della Repubblica 7
dicembre 2001, n. 435.";
        c) il comma 3 e' abrogato.
      2. 
L'articolo  5, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n. 383, e'
    abrogato.
      3. 
Le  disposizioni  di 
cui  alle  lettere a) e b) del comma 1 si
    applicano  agli 
investimenti da avviare successivamente alla data di
    entrata in vigore
del presente decreto.
      4. 
Gli  stanziamenti  autorizzati 
dalla  tabella D della legge 23
    dicembre  2000, n. 388, in favore della legge 30 giugno
1998, n. 208,
    sono ridotti per
l'anno 2003 di 2.317 milioni di euro. A tale fine le
    risorse  preordinate 
al  finanziamento  del credito di imposta dalla
    delibera  CIPE 
n. 48 del 4 aprile 2001 sono ridotte di pari importo.
    Una 
quota  delle  stesse 
risorse,  pari a 1.760 milioni di euro, e'
    versata,   nell'ultimo  
bimestre  dell'anno  2003, 
all'entrata  del
    bilancio  dello 
Stato  per  essere 
riassegnata 
nell'esercizio 2004
    all'unita'  previsionale  di base 6.1.2.7 "Devoluzione di
proventi" -
    capitolo 3860
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
    delle finanze.
      5. Agli oneri derivanti
dal comma 1, lettera b), si provvede:
        a) quanto  a  870
milioni di euro per l'anno 2002 e 1.183 milioni
    di  euro 
per  l'anno 2003, a valere sulle
risorse preordinate per le
    medesime  finalita'  ed 
iscritte  sull'unita'  previsionale  di base
    6.1.2.7 
"Devoluzioni  di  proventi"  - 
capitolo 3860 dello stato di
    previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
        b) 
quanto  a 557 milioni di euro per l'anno 2003 e 1.740 milioni
    di   euro 
per  il  2004, 
mediante  utilizzo  delle 
risorse  resesi
    disponibili  dalla 
riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui al
    comma  4.  Per
gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo
    11,  comma 
3,  lettera  f), 
della  legge  5 
agosto 1978, n. 468, e
    successive
modificazioni ed integrazioni.
      6. 
Il  Ministro  dell'economia 
e  delle finanze e' autorizzato ad
    apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              ** OMISSIS **
                                  Art. 16.
                              Entrata in vigore
      1. 
Il  presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua
    pubblicazione  nella 
Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana e
    sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
      Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta 
ufficiale  degli  atti 
normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
    osservare.
        Dato a Roma, addi'
8 luglio 2002
                                   CIAMPI
                                  Berlusconi, 
Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  Tremonti,  
Ministro  del-l'economia  e
                                  delle finanze
                                  Sirchia, Ministro della salute
                                  Urbani,   Ministro  per 
i  beni  e  le
                                  attivita' culturali
                                  Marzano,  
Ministro   delle   attivita'
                                  produttive
                                  La  Loggia, 
Ministro  per  gli 
affari
                                  regionali
    Visto, il Guardasigilli: Castelli
FINE
TESTO DECRETO LEGGE