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Roma, 25 luglio 2002

 

Circolare n. 101/2002

Oggetto: Tributi – Credito d’imposta nelle aree depresse – Istanza di prenotazione – D.D. n.II/141179 del 18.7.2002 – Circolare ministeriale n.59/E del 24.7.2002.

 

Con il decreto indicato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità per l’invio telematico delle istanze di prenotazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse di cui alla legge 388/2000.

 

Com’è noto, in base alle modifiche apportate con il decreto legge 138/2002, per poter fruire del credito d’imposta le imprese interessate devono prenotarlo in via telematica presso l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) e attendere il responso. L’invio può essere effettuato, oltrechè direttamente, tramite i soggetti abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi (professionisti, Caf, associazioni di categoria). Il programma informatico è disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.agenziaentrate.it/comunicare/provvedimenti/indexvis.htm

 

La prenotazione è stata introdotta per evitare lo splafonamento delle risorse messe a disposizione dallo Stato per il credito d’imposta, risorse pari a 1.740 milioni di Euro all’anno (per il 2002 lo stanziamento è pro quota, pari a 570 milioni di Euro).

 

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare indicata in oggetto, la prenotazione del credito d’imposta si applica a partire dagli investimenti realizzati dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto legge 138.

 

Si rammenta che il beneficio non è più applicabile al settore dei trasporti terrestri, ferroviari, marittimi e aerei, di merci e di persone. Sull’illogicità dell’esclusione, che penalizza in particolare l’autotrasporto merci impegnato nella delicata vertenza della restituzione dei bonus fiscali degli anni ’90, la Confetra è già intervenuta nei confronti del capo del Governo e dei Ministri competenti.

 

Il credito d’imposta è comunque operativo per le imprese di spedizione e di logistica classificate col codice Istat 63, già ammesse ai regimi di sostegno per gli investimenti nelle aree depresse ai sensi del D.M. 8 maggio 2000.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.100/02

 

Allegati tre

 

D/d

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Lettera del 24.7.2002 del Presidente Confetra al Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi, al Ministro dell’Economia e delle Finanze Tremonti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Lunardi, al Ministro delle Attività Produttive Marzano, al Ministro per le Politiche Comunitarie Buttiglione.

 

       La Confetra giudica inopportuno e del tutto ingiustificato il recente decreto legge 138/2002 laddove esclude, insieme ad altri, il settore dei trasporti dal regime di sostegno per gli investimenti nelle aree depresse di cui alla legge 388/2000.

       Com’è noto, anche a seguito delle ripetute istanze della scrivente, la Commissione UE - confermando che la concessione di aiuti di Stato al settore dei trasporti deve essere valutata analogamente a quanto avviene per la generalità dei settori economici – ha ammesso i trasporti ai benefici del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse (Decisione UE 1600 fin. del 7 maggio 2002).

       L’esclusione ora operata col decreto legge 138, oltre ad essere iniqua, risulta particolarmente odiosa per il mondo dell’autotrasporto merci impegnato nella delicata vertenza della restituzione dei bonus fiscali degli anni ’90.

       Ciò stante, la Confetra chiede al Governo di rivedere una volta per tutte il proprio orientamento ammettendo definitivamente l’autotrasporto merci, oltrechè al regime della legge 388, alle grandi leggi di incentivazione per gli investimenti, quali la legge 488/1992 e la legge 341/1995. Questa impostazione sarebbe perfettamente compatibile con le disposizioni comunitarie, secondo le quali il solo divieto nei confronti dell’autotrasporto merci in materia di aiuti riguarda l’acquisto dei veicoli.

       Distinti saluti

                                                            f.to Aldo Gatti

 

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Provvedimento del 18.7.2002 – Definizione delle specifiche della trasmissione telematica delle istanze prese dalle imprese per l’ammissione al credito.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

 

Dispone:

1. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze presentate per l’ammissione del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura.

1.        Per fruire del contributo nella forma del credito d’imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal comma 1 dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo modificato dall’art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nonché nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell’art. 11, del medesimo D.L. n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti dalle citate disposizioni devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di disconoscimento del beneficio, un’istanza contenente i dati indicati nell’Allegato A) al presente provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni .

2.        I dati di cui al punto 1.1 devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche descritte nell’Allegato B) al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto di gestione delle istanze di ammissione al credito d’imposta per le aree svantaggiate" denominato "CREDITO388", che sará reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.

3.        I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di concessione del credito d’imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo dell’istanza predisposta dal prodotto informatico di cui al punto 1.2, contenente anche la data dell’impegno alla trasmissione telematica e la sottoscrizione dell’intermediario incaricato; tale istanza dovrá essere conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva trasmissione.

2. Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di diniego del credito d’imposta effettuate dall’Agenzia delle Entrate.

1.        Il Centro Operativo di Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse alla presente procedura, la ricezione della istanza e l’ammissione o il diniego del credito d’imposta nei casi previsti dal comma 1-ter del D.L. n. 138 del 2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell’Allegato C) al presente provvedimento.

2.        Gli incaricati della trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto l’impegno della trasmissione dei dati contenuti nell’istanza, la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza, nonché di ammissione o di diniego del credito d’imposta.

3.        Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1- quater, del D.L. n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio nonché le ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di compilazione.

 

Motivazioni

Con gli articoli 10 e 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n.138 sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili nella forma di crediti d’imposta compensabili ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, prevista dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 . In particolare con i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, del citato art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, è stata prevista la predisposizione di una speciale procedura di ammissione al beneficio finalizzata al monitoraggio dell’agevolazione, per garantire il controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa fissati per gli anni dal 2002 al 2006 nei limiti massimi indicati nel comma 1 dell’art.10 e, per le imprese agricole, nel comma 5 dell’art. 11 del predetto decreto legge.

La nuova normativa prevede, per l’ammissione alla fruizione del credito d’imposta, l’invio all’Agenzia delle Entrate di una istanza contenente alcuni dati essenziali, a pena di disconoscimento del beneficio, quali l’impegno ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per le modalità di invio, le citate disposizioni prevedono l’ utilizzo, in via esclusiva, del servizio telematico dell’Agenzia delle entrate, mediante invio diretto, ( via Entratel, per i soggetti già abilitati o via Internet per tutti gli altri), ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all’art.3 del DPR.n.322 del 1998 e successive modificazioni.

Le istanze verranno poi esaminate con procedure automatiche dall’Amministrazione finanziaria secondo l’ordine cronologico di ricezione telematica delle istanze, predisposto dal servizio informativo centrale; successivamente verrà tempestivamente effettuata, con la stessa modalità telematica adottata dal contribuente, la comunicazione all’impresa richiedente, o all’intermediario abilitato del quale essa si è avvalsa per la relativa trasmissione, della ricezione dell’istanza, unitamente alla comunicazione di diniego o di ammissione del credito d’imposta, conseguente ad un preliminare riscontro formale, nel rigoroso rispetto del limite di spesa previsto.

Con il presente provvedimento, vengono pertanto definite, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-quinquies del richiamato art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati contenuti nelle istanze presentate dai contribuenti e nelle comunicazioni di ricezione delle istanze medesime e di conferma o di diniego della ammissione alla fruizione del credito d’imposta.

In particolare, al fine di consentire in tempi brevi l’operativitá delle nuove disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle connesse procedure informatiche, viene reso gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio 2002, un prodotto informatico denominato "CREDITO388" per la gestione completa dei dati contenuti nelle istanze ed elencati nello schema di cui all’Allegato A) al presente provvedimento; per la loro trasmissione telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell’Allegato B). Il citato prodotto informatico consente altresí la gestione delle ricevute e delle comunicazioni di risposta dell’Agenzia sulla base delle specifiche contenute nell’Allegato C) al presente provvedimento.

Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto per definire le specifiche tecniche relative all’invio telematico dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell’esercizio, ai sensi del comma 1-quater del medesimo art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, per consentire la verifica dei crediti d’imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti utilizzati in compensazione, nonché del rispetto dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei connessi programmi di controllo da parte dell’ Agenzia delle Entrate.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001);Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Raffaele Ferrara