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Roma, 25 luglio 2002
Circolare n. 101/2002
Oggetto: Tributi – Credito d’imposta nelle aree
depresse – Istanza di prenotazione – D.D. n.II/141179 del 18.7.2002 –
Circolare ministeriale n.59/E del 24.7.2002.
Con il decreto
indicato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità
per l’invio telematico delle istanze di prenotazione
del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse di cui alla
legge 388/2000.
Com’è noto, in base
alle modifiche apportate con il decreto legge 138/2002, per poter fruire del
credito d’imposta le imprese interessate devono prenotarlo in via telematica
presso l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Pescara) e attendere il responso. L’invio può essere effettuato,
oltrechè direttamente, tramite i soggetti abilitati
all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi
(professionisti, Caf, associazioni di categoria). Il
programma informatico è disponibile sul sito Internet all’indirizzo
www.agenziaentrate.it/comunicare/provvedimenti/indexvis.htm
La prenotazione è
stata introdotta per evitare lo splafonamento delle
risorse messe a disposizione dallo Stato per il credito d’imposta, risorse pari
a 1.740 milioni di Euro all’anno (per il 2002 lo
stanziamento è pro quota, pari a 570 milioni di Euro).
Come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate con la circolare indicata in oggetto, la prenotazione
del credito d’imposta si applica a partire dagli investimenti realizzati dall’8
luglio 2002, data di entrata in vigore del decreto
legge 138.
Si rammenta che il
beneficio non è più applicabile al settore dei trasporti terrestri, ferroviari,
marittimi e aerei, di merci e di persone. Sull’illogicità dell’esclusione, che
penalizza in particolare l’autotrasporto merci impegnato nella delicata
vertenza della restituzione dei bonus fiscali degli anni ’90, la Confetra è già intervenuta nei confronti del capo del Governo e dei
Ministri competenti.
Il credito d’imposta
è comunque operativo per le imprese di spedizione e di
logistica classificate col codice Istat 63, già
ammesse ai regimi di sostegno per gli investimenti nelle aree depresse ai sensi
del D.M. 8 maggio 2000.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.100/02
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Allegati tre |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Lettera del 24.7.2002 del Presidente Confetra al Presidente del
Consiglio dei Ministri Berlusconi, al Ministro
dell’Economia e delle Finanze Tremonti, al Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti Lunardi, al
Ministro delle Attività Produttive Marzano, al
Ministro per le Politiche Comunitarie Buttiglione.
La Confetra
giudica inopportuno e del tutto ingiustificato il recente decreto legge
138/2002 laddove esclude, insieme ad altri, il settore
dei trasporti dal regime di sostegno per gli investimenti nelle aree depresse
di cui alla legge 388/2000.
Com’è
noto, anche a seguito delle ripetute istanze della scrivente,
la Commissione UE - confermando che la concessione di aiuti di Stato al settore
dei trasporti deve essere valutata analogamente a quanto avviene per la generalità
dei settori economici – ha ammesso i trasporti ai benefici del credito
d’imposta per gli investimenti nelle aree depresse (Decisione UE 1600 fin. del 7 maggio 2002).
L’esclusione
ora operata col decreto legge 138, oltre ad essere iniqua, risulta
particolarmente odiosa per il mondo dell’autotrasporto merci impegnato nella
delicata vertenza della restituzione dei bonus fiscali degli anni ’90.
Ciò
stante, la Confetra chiede al Governo di rivedere una volta
per tutte il proprio orientamento ammettendo definitivamente
l’autotrasporto merci, oltrechè al regime della legge
388, alle grandi leggi di incentivazione per gli investimenti, quali la legge
488/1992 e la legge 341/1995. Questa impostazione sarebbe perfettamente
compatibile con le disposizioni comunitarie, secondo le quali il solo divieto
nei confronti dell’autotrasporto merci in materia di aiuti
riguarda l’acquisto dei veicoli.
Distinti saluti
f.to Aldo Gatti
Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Provvedimento
del 18.7.2002 – Definizione delle specifiche della trasmissione telematica
delle istanze prese dalle imprese per l’ammissione al credito.
IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento:
Dispone:
1.
Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle istanze presentate per l’ammissione
del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e in
agricoltura.
1.
Per fruire del contributo
nella forma del credito d’imposta nei limiti massimi di spesa previsti dal
comma 1 dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo
modificato dall’art. 10 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nonché
nei limiti stabiliti per le imprese agricole dal comma 5 dell’art. 11, del
medesimo D.L. n. 138 del 2002, le imprese che operano nei settori previsti
dalle citate disposizioni devono trasmettere
all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente o tramite gli
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dell’art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, a pena di
disconoscimento del beneficio, un’istanza contenente i dati indicati nell’Allegato A) al presente
provvedimento, nella sequenza ivi prevista e tenendo conto delle relative istruzioni
.
2.
I dati di cui al punto 1.1
devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico
secondo le specifiche descritte nell’Allegato
B) al presente provvedimento ed utilizzando il "Prodotto di
gestione delle istanze di ammissione al credito d’imposta
per le aree svantaggiate" denominato "CREDITO388", che sará reso
disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
3.
I soggetti incaricati della
trasmissione telematica rilasciano alle imprese che hanno fatto richiesta di
concessione del credito d’imposta di cui al punto 1.1, un esemplare cartaceo
dell’istanza predisposta dal prodotto informatico di
cui al punto 1.2, contenente anche la data dell’impegno alla trasmissione
telematica e la sottoscrizione dell’intermediario incaricato; tale istanza dovrá essere conservata a cura del richiedente, previa sua
sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti ed oggetto della successiva
trasmissione.
2.
Definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nelle comunicazioni di ammissione o di
diniego del credito d’imposta effettuate dall’Agenzia delle Entrate.
1.
Il Centro Operativo di
Pescara, esamina con procedure automatiche le istanze
nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione certificato dal servizio telematico dell’Agenzia delle entrate e comunica tempestivamente
in via telematica, al soggetto richiedente che ha effettuato la trasmissione
dei dati ovvero al soggetto incaricato della trasmissione telematica presso il
quale il richiedente ha eletto domicilio ai fini delle comunicazioni connesse
alla presente procedura, la ricezione della istanza e l’ammissione o il diniego
del credito d’imposta nei casi previsti dal comma 1-ter del D.L. n. 138 del
2002. Nella comunicazione sono riportati i dati indicati nell’Allegato C) al presente
provvedimento.
2.
Gli incaricati della
trasmissione telematica rilasciano ai soggetti nei cui confronti hanno assunto
l’impegno della trasmissione dei dati contenuti nell’istanza,
la comunicazione di cui al punto 2.1 di ricezione della predetta istanza,
nonché di ammissione o di diniego del credito d’imposta.
3.
Con successivo provvedimento verranno stabilite le specifiche tecniche per la
trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni previste dal comma 1- quater, del D.L. n. 138 del 2002, da trasmettere entro il secondo
mese successivo alla chiusura dell’esercizio nonché le
ulteriori specifiche tecniche, ad esse connesse, concernenti la gestione delle
istanze da parte dei soggetti che predispongono programmi automatici di
compilazione.
Motivazioni
Con gli articoli 10 e 11 del
decreto legge 8 luglio 2002, n.138
sono state introdotte sostanziali modifiche alla disciplina dei
contributi per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura, erogabili
nella forma di crediti d’imposta compensabili ai sensi del D.Lgs.
n. 241 del 1997, prevista dall’art. 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 . In particolare con i commi 1-bis,
1-ter, 1-quater, del citato art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, è stata
prevista la predisposizione di una speciale procedura di ammissione
al beneficio finalizzata al monitoraggio dell’agevolazione, per garantire il
controllo preventivo del rispetto degli stanziamenti di spesa fissati per gli
anni dal 2002 al 2006 nei limiti massimi indicati nel comma 1 dell’art.10 e, per le imprese agricole, nel comma 5 dell’art. 11
del predetto decreto legge.
La nuova normativa prevede,
per l’ammissione alla fruizione del credito d’imposta,
l’invio all’Agenzia delle Entrate di una istanza contenente alcuni dati
essenziali, a pena di disconoscimento del beneficio, quali l’impegno ad avviare
la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione
della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data. Per le modalità di invio, le citate disposizioni prevedono l’
utilizzo, in via esclusiva, del servizio telematico
dell’Agenzia delle entrate, mediante invio diretto, ( via Entratel,
per i soggetti già abilitati o via Internet per tutti gli altri), ovvero
tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica di cui all’art.3 del DPR.n.322 del 1998 e
successive modificazioni.
Le istanze
verranno poi esaminate con procedure automatiche dall’Amministrazione
finanziaria secondo l’ordine cronologico di ricezione telematica delle istanze,
predisposto dal servizio informativo centrale; successivamente verrà
tempestivamente effettuata, con la stessa modalità telematica adottata dal
contribuente, la comunicazione all’impresa richiedente, o all’intermediario
abilitato del quale essa si è avvalsa per la relativa trasmissione, della
ricezione dell’istanza, unitamente alla comunicazione di diniego o di
ammissione del credito d’imposta, conseguente ad un preliminare riscontro formale,
nel rigoroso rispetto del limite di spesa previsto.
Con il presente
provvedimento, vengono pertanto definite, in attuazione
di quanto previsto dal comma 1-quinquies del richiamato art. 10 del D.L. n. 138
del 2002, le specifiche tecniche per l’invio telematico
dei dati contenuti nelle istanze presentate dai
contribuenti e nelle comunicazioni di ricezione delle istanze medesime e di
conferma o di diniego della ammissione alla fruizione del credito d’imposta.
In particolare, al fine di
consentire in tempi brevi l’operativitá delle nuove
disposizioni e tenendo conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione
delle connesse procedure informatiche, viene reso
gratuitamente disponibile dall’Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it, a partire dal 25 luglio 2002, un prodotto informatico denominato
"CREDITO388" per la gestione completa dei dati contenuti nelle
istanze ed elencati nello schema di cui all’Allegato A) al presente provvedimento; per la loro trasmissione
telematica dovranno invece essere seguite le specifiche contenute nell’Allegato B). Il citato prodotto
informatico consente altresí la gestione delle ricevute
e delle comunicazioni di risposta dell’Agenzia sulla
base delle specifiche contenute nell’Allegato
C) al presente provvedimento.
Nel punto 2.3 del provvedimento si fa, infine, rinvio ad un successivo atto
per definire le specifiche tecniche relative all’invio telematico
dei dati che saranno contenuti nelle dichiarazioni da inviare all’Agenzia delle
Entrate, entro il secondo mese successivo dalla chiusura dell’esercizio, ai
sensi del comma 1-quater del medesimo art. 10 del D.L. n. 138 del 2002, per
consentire la verifica dei crediti d’imposta effettivamente spettanti in relazione agli investimenti effettuati, dei crediti
utilizzati in compensazione, nonché del rispetto dei requisiti e delle
condizioni richiesti dalla legge per fruire dell'agevolazione. In tale sede
saranno definite anche le specifiche tecniche necessarie alla gestione delle istanze, destinate agli operatori che predispongono
programmi informatici di elaborazione, con successiva predisposizione dei
connessi programmi di controllo da parte dell’ Agenzia delle Entrate.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57;
art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4);
Statuto
dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1;
art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del
ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a
norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze
24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero
delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2001);Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, concernente interventi
urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Il presente provvedimento
sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2002
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Raffaele Ferrara