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Roma, 6 agosto 2002

 

Circolare n.104/2002

 

Oggetto: Finanziamenti - Trasporto combinato e trasporto ferroviario merci pericolose – Magazzini generali – Articoli 37 e 38 della legge n.166 dell’1.8.2002 su S.O. n.158 alla G.U. n.181 del 3.8.2002.

 

Il 17 luglio u.s. è stata approvata la legge sui temi in oggetto.

 

Si tratta della prima disposizione legislativa che interviene significativamente (487,5 milioni di euro) per favorire lo sviluppo del trasporto combinato strada-rotaia e del trasporto ferroviario di merci pericolose.

 

La legge prevede, per il triennio 2002 – 2004, un contributo a favore delle imprese che si impegnano (con il Ministero dei trasporti e con un’impresa ferroviaria) a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose. Per trasporto combinato si intende quello definito dalla legge 454/97 (trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicoli trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia). Per trasporto di merci pericolose si intende il trasporto, anche in carri tradizionali, delle merci classificate tali dal RID.

Anche per le imprese ferroviarie, per lo stesso triennio, è previsto un contributo in funzione dei treni-chilometro da esse realizzati sul territorio italiano per i due tipi di trasporto.

Una parte dei fondi a disposizione sono, infine, destinati ad “investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti”.

La ripartizione dei contributi, le condizioni per l’impegno e le modalità per l’erogazione della contribuzione saranno definite dal Governo tramite un regolamento che dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

L’insieme di questi interventi dovrebbe consentire, quando l’erogazione sarà ben definita, l’adozione di politiche tariffarie favorevoli all’espansione del trasporto combinato strada - rotaia (oltreché del trasporto ferroviario di merci pericolose).

 

Con lo stesso provvedimento legislativo, si conferma delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2002, per il riordino della normativa in materia di procedure, soggetti e strutture costituenti la rete interportuale nazionale.

Il decreto delegato dovrà definire le modalità ed i requisiti per l’ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali anche diverse dagli interporti. Inoltre dovrà includere nell’ambito degli interventi da ammettere a finanziamento:

Ø        i centri merci

Ø        i magazzini generali

Ø        le piattaforme logistiche, comprese quelle intermodali nonché quelle dedicate al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose.

 

Si rammenta che gli interventi sulla rete infrastrutturale citata debbono essere indicati – secondo quanto prevede la legge delega (57/2001) “senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”. Gli oneri, cioè, debbono essere sostenuti con i finanziamenti già previsti o da prevedere con leggi future.

 

f.to ing. Antonio Giacoma

Allegato uno

 

 

 

 

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G.U. n.181 del 3.8.2002 – Suppl. Ordinario n.158 (fonte Guuritel)

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                          la seguente legge:
                                 Art. 1.
                            *** OMISSIS ***
                                 Art. 37.
                       (Disposizioni sugli interporti)
       1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24,
    comma  1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della
    rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
       2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la
    lettera e) e' sostituita dalla seguente:
       "e)   includere   nell'ambito  degli  interventi  da  ammettere  a
    finanziamento  i  centri merci, i magazzini generali e le piattaforme
    logistiche,  compresi  quelli  multimodali,  i  terminali intermodali
    nonche'  quelli  dedicati  al  transito ed allo stazionamento, per un
    periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove
    necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati
    e   ammessi   al  finanziamento  nell'ambito  del  Sistema  nazionale
    integrato dei trasporti".
       3.  L'articolo  5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17
    marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel
    settore   dei   trasporti   le  opere  strettamente  funzionali  alla
    realizzazione   dei   sistemi   trasportistici,  quali  le  strutture
    finalizzate all'intermodalita'.
       4.  Alle  attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
    di   cui   al  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  158;  ogni
    disposizione incompatibile e' abrogata.
                                  Art. 38.
    (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo
                sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
       1.  Per  l'anno  2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in
    relazione   agli  obblighi  di  servizio  pubblico  nel  settore  dei
    trasporti  per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del
    Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della
    direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
    disciplina  della modalita' della fornitura e commercializzazione dei
    servizi,  in  attesa della stipula del contratto di servizio pubblico
    per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
    conguagli,  in  misura pari a quella complessivamente prevista per lo
    stesso  anno  e  per  lo  stesso contratto dal bilancio di previsione
    dello   Stato.   Il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
    autorizzato  a  corrispondere  alla  societa'  Trenitalia  spa,  alle
    singole scadenze, le somme spettanti.
       2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse
    nazionale   da  sottoporre  al  regime  degli  obblighi  di  servizio
    pubblico,   con   particolare  riferimento  al  trasporto  passeggeri
    notturno  e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti
    in   agevolazioni   tariffarie   che   saranno  disciplinati  con  il
    regolamento  di  cui  al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e
    dei  trasporti  provvede,  allo  scopo  di incentivare il superamento
    degli   assetti   monopolistici   e   di   introdurre  condizioni  di
    concorrenzialita'   dei   servizi   stessi,   ad   avviare  procedure
    concorsuali  per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione
    del  servizio  sulla  base  dei  principi  stabiliti  con  il decreto
    legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
       3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma
    2  ed  all'espletamento  delle  procedure di cui al medesimo comma, e
    comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2003, al fine di garantire la
    continuita'  del  servizio  e  tenuto conto degli attuali assetti del
    mercato,  con  contratto  di  servizio,  da stipulare con la societa'
    Trenitalia  spa  sono  definiti  gli obblighi di servizio pubblico, i
    relativi  oneri  a  carico  dello  Stato,  nonche'  le  compensazioni
    spettanti  alla  medesima  societa'  in  ragione  degli  obblighi  di
    servizio previsti dalle norme vigenti.
       4.  Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il
    Governo,   su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
    della  presente  legge,  un  regolamento,  ai sensi dell'articolo 17,
    comma  2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli
    interventi  di  cui  al  comma  5  del  presente articolo, nonche' la
    materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e
    a  criteri  e modalita' per l'erogazione della connessa contribuzione
    pubblica.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del regolamento sono
    abrogate   le   disposizioni   vigenti,  anche  di  legge,  con  esso
    incompatibili.
       5.  Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio
    con   il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  con
    un'impresa  ferroviaria  a realizzare un quantitativo minimo annuo di
    treni  completi  di  trasporto  combinato  o  di merci pericolose, e'
    riconosciuto   un   contributo   in   funzione  dei  treni-chilometro
    effettuati  sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a
    consuntivo  l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90
    per   cento,   il   diritto   di   percepire   il  contributo  decade
    automaticamente.  Per  trasporto  combinato  si  intende il trasporto
    merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
    il  veicolo  trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
    parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
    ferrovia  senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci
    pericolose,  anche  in  carri  tradizionali,  si intende il trasporto
    delle  merci  classificate  dal  regolamento  internazionale  per  il
    trasporto  di  merci  pericolose  (RID).  La misura del contributo e'
    stabilita  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
    trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
    in  funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai
    sensi del comma 6.
       6.  Nell'ambito  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle
    infrastrutture  e  dei  trasporti,  e'  istituito un fondo denominato
    "Fondo  per  la  contribuzione  agli investimenti per lo sviluppo del
    trasporto   merci   per  ferrovia,  con  particolare  riferimento  al
    trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
    autostrade  viaggianti",  per  il  quale  sono  autorizzati limiti di
    impegno   quindicennali  di  14.500.000  euro  per  l'anno  2002,  di
    5.000.000  di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno
    2004,  quale  concorso  dello  Stato  agli oneri derivanti da mutui o
    altre  operazioni  finanziarie che i soggetti individuati con decreto
    del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
    effettuare.  Almeno  il  30  per cento e non oltre il 75 per cento di
    tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui
    al comma 5.
       7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui
    al  comma  6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del
    triennio,   e'  finalizzato  al  rilascio  di  un  contributo  per  i
    treni-chilometri  effettuati  nel territorio nazionale a favore delle
    imprese  ferroviarie  che  si impegnano a sottoscrivere un accordo di
    programma  con  i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
    di  settore,  per  il trasporto combinato e accompagnato delle merci.
    Per  trasporto  combinato si intende il trasporto di merci effettuato
    con  le  modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si
    intende  il  trasporto  di  merci,  caricate  su  veicoli  adibiti al
    trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
       8.  A  valere  sul  Fondo  di  cui  al comma 6, il Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di
    consulenza   per   elaborare   studi  di  settore  a  supporto  della
    definizione  degli  interventi  dello Stato disciplinati dal presente
    articolo  e  per  l'assistenza tecnica per la gestione delle relative
    procedure.
       9.  Il  comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
    388,   e'  abrogato.  Le  infrastrutture  ferroviarie  per  le  quali
    risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui
    all'articolo  8,  comma  6-bis,  del  decreto legislativo 19 novembre
    1997,  n.  422, e successive modificazioni, previa integrazione degli
    accordi  di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
    del  medesimo  decreto  legislativo  19  novembre  1997,  n.  422,  e
    ratificati  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
    novembre  2000,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
    Ufficiale  n.  303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni
    territorialmente  competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8,
    comma  4,  del  citato  decreto  legislativo  n.  422  del 1997. Alla
    realizzazione  degli  interventi  funzionali  al  potenziamento delle
    infrastrutture    ferroviarie    delle    linee    Parma-Suzzara    e
    Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse
    nell'ambito  di  itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si
    provvedera'  attraverso  una  intesa  generale  quadro,  con la quale
    saranno individuate le risorse necessarie.
       10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  6,  pari a
    14.500.000  euro  per  l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e
    32.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2004, si provvede mediante
    corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
    bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
    base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
    Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
    parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti.
                                  Art. 39.
                             *** OMISSIS ***

   FINE TESTO LEGGE