|
Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 6 agosto 2002
Circolare n.104/2002
Oggetto: Finanziamenti - Trasporto combinato e trasporto ferroviario merci pericolose – Magazzini generali – Articoli
37 e 38 della legge n.166 dell’1.8.2002 su S.O.
n.158 alla G.U. n.181 del
3.8.2002.
Il 17 luglio u.s. è
stata approvata la legge sui temi in oggetto.
Si tratta della
prima disposizione legislativa che interviene significativamente (487,5 milioni
di euro) per favorire lo sviluppo del trasporto
combinato strada-rotaia e del trasporto ferroviario di merci pericolose.
La legge prevede,
per il triennio 2002 – 2004, un contributo a favore delle imprese che si impegnano (con il Ministero dei trasporti e con
un’impresa ferroviaria) a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose. Per trasporto combinato si intende quello definito dalla legge 454/97 (trasporto
merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicoli
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale del
tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia). Per trasporto di merci
pericolose si intende il trasporto, anche in carri
tradizionali, delle merci classificate tali dal RID.
Anche per le imprese
ferroviarie, per lo stesso triennio, è previsto un contributo in funzione dei
treni-chilometro da esse realizzati sul territorio
italiano per i due tipi di trasporto.
Una parte dei fondi
a disposizione sono, infine, destinati ad “investimenti per lo sviluppo del
trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato
e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti”.
La ripartizione dei
contributi, le condizioni per l’impegno e le modalità
per l’erogazione della contribuzione saranno definite dal Governo tramite un
regolamento che dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge.
L’insieme di questi
interventi dovrebbe consentire, quando l’erogazione sarà ben definita,
l’adozione di politiche tariffarie favorevoli all’espansione del trasporto combinato
strada - rotaia (oltreché del trasporto ferroviario
di merci pericolose).
Con lo stesso
provvedimento legislativo, si conferma delega al Governo, da esercitare entro
il 31 dicembre 2002, per il riordino della normativa in
materia di procedure, soggetti e strutture costituenti la rete
interportuale nazionale.
Il decreto delegato
dovrà definire le modalità ed i requisiti per
l’ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali anche diverse dagli
interporti. Inoltre dovrà includere nell’ambito degli
interventi da ammettere a finanziamento:
Ø
i centri merci
Ø
i magazzini generali
Ø
le piattaforme logistiche, comprese quelle intermodali nonché quelle
dedicate al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a
trenta giorni, delle merci pericolose.
Si rammenta che gli
interventi sulla rete infrastrutturale citata debbono essere indicati – secondo quanto prevede la legge
delega (57/2001) “senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”.
Gli oneri, cioè, debbono essere sostenuti con i finanziamenti
già previsti o da prevedere con leggi future.
|
f.to ing. Antonio Giacoma |
Allegato
uno
|
|
|
|
|
|
|
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. n.181
del 3.8.2002 – Suppl. Ordinario n.158
(fonte Guuritel)
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasportiLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. *** OMISSIS *** Art. 37. (Disposizioni sugli interporti) 1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002. 2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale integrato dei trasporti". 3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all'intermodalita'. 4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile e' abrogata. Art. 38. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci) 1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti. 2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. 3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la continuita' del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la societa' Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le compensazioni spettanti alla medesima societa' in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti. 4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili. 5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, e' riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6. 6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5. 7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del triennio, e' finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali. 8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure. 9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvedera' attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie. 10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 39. *** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE