Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 7 agosto 2002
Circolare n.106/2002
Oggetto: Ambiente – Individuazione
dei rifiuti pericolosi ammessi alle procedure semplificate – D.M. 12.6.2002, n.161, su G.U, n.177 del 30.7.2002.
Come è noto, il decreto legislativo n.22/97 (cosiddetto decreto
Ronchi) ha previsto un regime di favore per quelle tipologie di rifiuti
suscettibili di essere recuperati (ex materie
secondarie). In virtù di tale regime l’attività di recupero dei rifiuti in
questione può essere svolta con una semplice comunicazione di
inizio attività anziché previo rilascio di autorizzazione regionale.
Come già avvenuto per i rifiuti non
pericolosi (D.M. 5.2.1998), il decreto in oggetto ha ora individuato i rifiuti
pericolosi ammessi alle procedure semplificate precisando per ognuno di essi le norme tecniche
per l’esercizio dell’attività di recupero in sostituzione di quelle
precedentemente previste dal D.M. 5.9.1994. Al riguardo si richiama
l’attenzione sulla disposizione transitoria in base alla quale le imprese che
già svolgono il recupero di rifiuti pericolosi non contemplati dal nuovo
provvedimento per poter proseguire l’attività devono presentare entro il 13 settembre 2002 apposita domanda di
autorizzazione alla regione territorialmente competente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.r conf.li
n.141/94, 75/97 e 131/98
|
|
Causa la sua voluminosità il D.M. 12.6.02
si riporta senza gli allegati |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 177 del 30.7.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 12 giugno 2002, n. 161
Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti
pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
1. Il presente regolamento individua i rifiuti pericolosi e
disciplina le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure semplificate di ciascuna delle tipologie di rifiuti
pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire
un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
b) causare inconvenienti da rumori e odori;
c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti
dove si intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate
dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi'
come previsto dall'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
4. In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3, comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano
i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per ogni attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attivita' e'
sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni.
5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e i metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata
dal presente regolamento devono rispettare le norme vigenti in
materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, industrie
insalubri, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti
rilevanti. In particolare:
a) devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di
cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni;
b) devono essere rispettate le norme in materia di tutela della
qualita' dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
6. Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e
sottoposti alle suddette attivita' di recupero in impianti o
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende
per:
a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
speciali pericolosi destinati ad attivita' di recupero;
b) quantita' impiegabile: la quantita' massima annua di rifiuti
pericolosi, determinata ai sensi dell'articolo 5, che puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in un impianto o in uno
stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
c) quantita' di rifiuti messi in riserva: quantita' massima di
rifiuti che non puo' mai essere superata nell'esercizio delle
operazioni di messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 3.
Recupero di materia
1. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
pericolosi disciplinati ed individuati dal presente regolamento
devono garantire l'ottenimento di prodotti con caratteristiche
merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore ed in ogni
caso nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i
prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi non devono
presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei
prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
2. Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei rifiuti
pericolosi disciplinate ed individuati dal presente regolamento
devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni,
con i limiti piu' restrittivi previsti per categorie di impianti
industriali, da emanarsi, nel rispetto della normativa comunitaria
vigente in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni, salvo, in ogni caso, il potere delle regioni di
stabilire limiti piu' restrittivi in relazione agli obiettivi dei
piani regionali in materia di qualita' dell'aria.
3. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti pericolosi,
individuati ai sensi del presente regolamento, non devono venire a
contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
4. Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, ai rifiuti pericolosi che, seppur individuati nel
presente regolamento, non vengono avviati e sottoposti in modo
effettivo ed oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal
regolamento medesimo.
5. Restano altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i
beni e i prodotti ottenuti dalle attivita' di recupero che non
presentano le caratteristiche precisate negli allegati al presente
regolamento o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo
effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di
produzione.
Art. 4.
Messa in riserva
1. La messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati
nell'allegato 1 e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo
33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, qualora vengano rispettate tutte le seguenti
condizioni:
a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti
o gli stabilimenti in effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei
principi e delle disposizioni del presente regolamento, i rifiuti
sono riciclati o recuperati;
b) la quantita' di rifiuti messi in riserva presso ciascun
impianto o stabilimento non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, puo' essere
sottoposta ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto o nello
stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima
unita' locale;
c) i rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero
con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due
mesi qualora ricorrano motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione dell'impianto delle quali deve essere data tempestiva
notizia alla provincia;
d) la messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle
norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
Art. 5.
Quantita' impiegabile
1. La quantita' impiegabile e' individuata nell'allegato 2 in
relazione alle diverse operazioni di recupero ammesse a procedura
semplificata.
2. Oltre a dover rispettare il limite fissato al comma 1, la
quantita' impiegabile non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti
che l'impianto o gli impianti effettivamente in esercizio,
localizzati in un medesimo stabilimento, possono sottoporre ad
attivita' di recupero in un anno, tenuto anche conto della materia
prima utilizzata. A tali fini, la quantita' impiegabile che puo'
essere sottoposta ad attivita' di recupero deve tenere conto della
materia prima utilizzata ed e' determinata dalla capacita'
dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure
al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni; qualora l'autorizzazione
rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacita'
autorizzata, la quantita' impiegabile e' determinata dalla
potenzialita' degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello
stabilimento.
Art. 6.
Comunicazione d'inizio d'attivita'
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo
21, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio
d'attivita' deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) la tipologia, le caratteristiche, la provenienza e la
quantita' annua dei rifiuti pericolosi che, nel rispetto della
capacita' autorizzata o della potenzialita' dell'impianto, si
intendono sottoporre ad attivita' di recupero;
b) i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attivita' di
recupero;
c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in
particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, comma 2, e, nella fase transitoria,
dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
d) dichiarazione di rispetto delle norme tecniche stabilite dal
presente regolamento;
e) la capacita' autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non
debba essere determinata in base alla normativa vigente, la
potenzialita' dell'impianto;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'area che all'interno
dell'unita' produttiva e' utilizzata per la messa in riserva dei
rifiuti destinati alle attivita' di recupero ai sensi del presente
regolamento;
g) gli estremi del provvedimento di approvazione del progetto e
di autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti
devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal
presente regolamento.
Art. 7.
Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro
caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale
da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802,
"Campionamento, analisi, metodiche standard - Rifiuti liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
2. Le analisi sui campioni di cui al comma 1, ai fini della
caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo
metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
3. Il campionamento e le analisi di cui ai commi 1 e 2 devono
essere effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti
sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto
di recupero e, successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni
volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
4. Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita' del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle
condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la
specifica attivita' svolta.
5. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in
atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto nei
decreti emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive modificazioni. Per i sistemi di monitoraggio in continuo
delle emissioni si applica quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1996, n. 5.
Art. 8.
Requisiti soggettivi
1. In attesa delle norme per la determinazione dei requisiti
soggettivi per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
2. Ai fini dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, i soci
amministratori delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, in tutti gli altri casi, e gli amministratori di
societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati
membri della Unione europea ovvero a Stati che concedano il
trattamento di reciprocita':
a) devono essere cittadini italiani, cittadini di Stati membri
della Unione europea oppure cittadini residenti in Italia, di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
b) devono essere domiciliati, residenti ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
c) devono essere iscritti nel registro delle imprese, ad
eccezione delle imprese individuali;
d) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
e) non devono aver riportato condanne con sentenza passata in
giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
g) non devono essere sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
h) non devono essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del
presente articolo.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3, comma 2, gli impianti che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento effettuano operazioni di recupero dei rifiuti
individuati nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori
limite per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub
allegato 2, entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3, comma 2, gli impianti che avviano operazioni di recupero dei
rifiuti, disciplinate ed individuate dal presente regolamento, in
data successiva all'entrata in vigore del regolamento medesimo,
devono garantire il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite
per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato
2.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le operazioni di
recupero di rifiuti individuati nell'allegato 1, in esercizio ai
sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, devono adeguarsi alle
disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in
vigore dello stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme
tecniche del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
10 settembre 1994, n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di
recupero dei rifiuti pericolosi.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano
esclusivamente agli impianti ed alle attivita' di recupero dei
rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua
entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.
6. La prosecuzione delle attivita' di recupero di rifiuti
pericolosi individuati negli allegati al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994 che non rientrano nell'allegato 1 al
presente regolamento e' subordinata alla presentazione alla regione
di apposita domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, salva in ogni caso la conformita' dell'impianto alle
norme urbanistiche ed a quelle che disciplinano l'approvazione dei
progetti e la costruzione di impianti produttivi. La domanda deve
essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa
entro i successivi novanta giorni ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. I titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare
alla provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivita'
alle scadenze rispettivamente previste dai commi 1 e 2, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 12 giugno 2002
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro della salute
Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 336