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Roma, 7 agosto 2002

 

Circolare n.106/2002

Oggetto: Ambiente – Individuazione dei rifiuti pericolosi ammessi alle procedure semplificate – D.M. 12.6.2002, n.161, su G.U, n.177 del 30.7.2002.

 

Come è noto, il decreto legislativo n.22/97 (cosiddetto decreto Ronchi) ha previsto un regime di favore per quelle tipologie di rifiuti suscettibili di essere recuperati (ex materie secondarie). In virtù di tale regime l’attività di recupero dei rifiuti in questione può essere svolta con una semplice comunicazione di inizio attività anziché previo rilascio di autorizzazione regionale.

 

Come già avvenuto per i rifiuti non pericolosi (D.M. 5.2.1998), il decreto in oggetto ha ora individuato i rifiuti pericolosi ammessi alle procedure semplificate precisando per ognuno di essi le norme tecniche per l’esercizio dell’attività di recupero in sostituzione di quelle precedentemente previste dal D.M. 5.9.1994. Al riguardo si richiama l’attenzione sulla disposizione transitoria in base alla quale le imprese che già svolgono il recupero di rifiuti pericolosi non contemplati dal nuovo provvedimento per poter proseguire l’attività devono presentare entro il 13 settembre 2002 apposita domanda di autorizzazione alla regione territorialmente competente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.r conf.li n.141/94, 75/97 e 131/98

 

Causa la sua voluminosità il D.M. 12.6.02 si riporta senza gli allegati

 

M/n

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G.U. n. 177 del 30.7.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2002, n. 161

Regolamento  attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22,  relativo  all'individuazione  dei rifiuti
pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.  Il  presente  regolamento  individua  i  rifiuti  pericolosi  e
disciplina  le relative attivita' di recupero ai sensi degli articoli
31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  2. Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero ammessi alle
procedure   semplificate  di  ciascuna  delle  tipologie  di  rifiuti
pericolosi individuati dal presente regolamento non devono costituire
un   pericolo   per   la   salute   dell'uomo  e  recare  pregiudizio
all'ambiente, e in particolare non devono:
    a) creare  rischi  per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
    b) causare inconvenienti da rumori e odori;
    c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
  3.  I progetti e la costruzione degli impianti o degli stabilimenti
dove  si  intendono effettuare le operazioni di recupero disciplinate
dal presente regolamento devono essere approvati ed autorizzati cosi'
come  previsto  dall'articolo  31,  comma  6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
  4.  In attesa dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma 2, l'allegato 1 definisce le norme tecniche che individuano
i tipi di rifiuti pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e
per  ogni  attivita' e metodo di recupero degli stessi, le condizioni
specifiche  in  base  alle  quali  l'esercizio  di  tali attivita' e'
sottoposto  alle  procedure  semplificate  di cui all'articolo 33 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni.
  5. Le operazioni di messa in riserva e le attivita', i procedimenti
e  i  metodi di recupero di ciascuna tipologia di rifiuto individuata
dal  presente  regolamento  devono  rispettare  le  norme  vigenti in
materia  di  disciplina  urbanistica, tutela della salute dell'uomo e
dell'ambiente,  rumore,  igiene  degli  ambienti di lavoro, industrie
insalubri,  sicurezza,  prevenzione  incendi  e  rischi  di incidenti
rilevanti. In particolare:
    a) devono  essere rispettate le norme sulla tutela delle acque di
cui  al  decreto  legislativo  11  maggio  1999, n. 152, e successive
modifiche e integrazioni;
    b) devono  essere  rispettate le norme in materia di tutela della
qualita'  dell'aria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche e integrazioni;
    c) devono essere rispettate le norme in materia di etichettatura,
imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.
  6.  Le procedure semplificate disciplinate dal presente regolamento
si applicano esclusivamente alle attivita' di recupero specificate ed
ai  rifiuti pericolosi, individuati dai rispettivi codici e descritti
negli  allegati, che vengono avviati in modo effettivo ed oggettivo e
sottoposti   alle  suddette  attivita'  di  recupero  in  impianti  o
stabilimenti autorizzati ai sensi del comma 3.
 
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1.  Ai  fini  dell'applicazione del presente regolamento si intende
per:
    a) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omogenee di rifiuti
speciali pericolosi destinati ad attivita' di recupero;
    b) quantita'  impiegabile:  la quantita' massima annua di rifiuti
pericolosi,  determinata  ai  sensi  dell'articolo 5, che puo' essere
sottoposta  ad  attivita'  di  recupero  in  un  impianto  o  in  uno
stabilimento autorizzato ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
    c) quantita'  di  rifiuti  messi in riserva: quantita' massima di
rifiuti  che  non  puo'  mai  essere  superata  nell'esercizio  delle
operazioni  di  messa in riserva di cui alla voce R13 dell'allegato C
al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
 
                               Art. 3.
                         Recupero di materia
  1.  Le attivita', i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti
pericolosi  disciplinati  ed  individuati  dal  presente  regolamento
devono   garantire  l'ottenimento  di  prodotti  con  caratteristiche
merceologiche  conformi  alla normativa tecnica di settore ed in ogni
caso  nelle  forme  usualmente  commercializzate.  In  particolare, i
prodotti  ottenuti  dal  recupero  dei  rifiuti pericolosi non devono
presentare   caratteristiche  di  pericolo  superiori  a  quelle  dei
prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini.
  2.  Le attivita' di recupero con procedura semplificata dei rifiuti
pericolosi  disciplinate  ed  individuati  dal  presente  regolamento
devono rispettare le linee guida per il contenimento delle emissioni,
con  i  limiti  piu'  restrittivi  previsti per categorie di impianti
industriali,  da  emanarsi,  nel rispetto della normativa comunitaria
vigente  in  materia,  ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive
modificazioni,  salvo,  in  ogni  caso,  il  potere  delle regioni di
stabilire  limiti  piu'  restrittivi  in relazione agli obiettivi dei
piani regionali in materia di qualita' dell'aria.
  3.  I  prodotti  ottenuti  dal  recupero  dei  rifiuti  pericolosi,
individuati  ai  sensi  del presente regolamento, non devono venire a
contatto con alimenti per il consumo umano e animale.
  4.  Non si applicano le procedure semplificate di cui agli articoli
31  e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni,  ai  rifiuti  pericolosi  che,  seppur individuati nel
presente  regolamento,  non  vengono  avviati  e  sottoposti  in modo
effettivo  ed  oggettivo alle operazioni di recupero disciplinate dal
regolamento medesimo.
  5.  Restano  altresi' sottoposti al regime dei rifiuti pericolosi i
beni  e  i  prodotti  ottenuti  dalle  attivita'  di recupero che non
presentano  le  caratteristiche  precisate negli allegati al presente
regolamento  o,  in  ogni  caso,  che  non  vengano destinati in modo
effettivo  ed  oggettivo  all'utilizzo  nei  cicli  di  consumo  o di
produzione.
 
                               Art. 4.
                          Messa in riserva
  1.   La   messa  in  riserva  dei  rifiuti  pericolosi  individuati
nell'allegato  1  e' sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo
33  del  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive
modificazioni,   qualora   vengano   rispettate   tutte  le  seguenti
condizioni:
    a) la messa in riserva deve essere effettuata presso gli impianti
o  gli  stabilimenti  in  effettivo esercizio, dove, nel rispetto dei
principi  e  delle  disposizioni  del presente regolamento, i rifiuti
sono riciclati o recuperati;
    b) la  quantita'  di  rifiuti  messi  in  riserva  presso ciascun
impianto  o stabilimento non puo' eccedere mai il cinquanta per cento
della quantita' di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 5, puo' essere
sottoposta  ad attivita' di recupero in un anno nell'impianto o nello
stabilimento o negli impianti localizzati all'interno di una medesima
unita' locale;
    c) i  rifiuti devono essere sottoposti alle attivita' di recupero
con cadenza almeno semestrale che puo' essere estesa di ulteriori due
mesi  qualora  ricorrano  motivate situazioni tecniche riguardanti la
gestione  dell'impianto  delle  quali  deve  essere  data  tempestiva
notizia alla provincia;
    d) la  messa in riserva deve essere effettuata nel rispetto delle
norme tecniche individuate nell'allegato 3 al presente regolamento.
 
                               Art. 5.
                        Quantita' impiegabile
  1.  La  quantita'  impiegabile  e'  individuata  nell'allegato 2 in
relazione  alle  diverse  operazioni  di recupero ammesse a procedura
semplificata.
  2.  Oltre  a  dover  rispettare  il  limite  fissato al comma 1, la
quantita'  impiegabile  non deve mai eccedere la quantita' di rifiuti
che   l'impianto   o   gli   impianti  effettivamente  in  esercizio,
localizzati  in  un  medesimo  stabilimento,  possono  sottoporre  ad
attivita'  di  recupero  in un anno, tenuto anche conto della materia
prima  utilizzata.  A  tali  fini,  la quantita' impiegabile che puo'
essere  sottoposta  ad  attivita' di recupero deve tenere conto della
materia   prima   utilizzata   ed   e'  determinata  dalla  capacita'
dell'impianto  autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, oppure
al  sensi  degli  articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive modificazioni; qualora l'autorizzazione
rilasciata  in base alla normativa vigente non contempli la capacita'
autorizzata,   la   quantita'   impiegabile   e'   determinata  dalla
potenzialita' degli impianti in effettivo esercizio all'interno dello
stabilimento.
 
                               Art. 6.
                 Comunicazione d'inizio d'attivita'
  1.  Ai  sensi  degli  articoli  31  e  33  del  decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n. 22, e successive modificazioni, e dell'articolo
21,  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, la comunicazione di inizio
d'attivita' deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) la   tipologia,   le  caratteristiche,  la  provenienza  e  la
quantita'  annua  dei  rifiuti  pericolosi  che,  nel  rispetto della
capacita'   autorizzata   o  della  potenzialita'  dell'impianto,  si
intendono sottoporre ad attivita' di recupero;
    b) i  prodotti  e  le  materie  prime ottenuti dalle attivita' di
recupero;
    c) le condizioni di esercizio delle operazioni di recupero, ed in
particolare l'individuazione del limite alle emissioni secondo quanto
stabilito  dall'articolo  3,  comma  2,  e,  nella  fase transitoria,
dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente regolamento;
    d) dichiarazione  di  rispetto delle norme tecniche stabilite dal
presente regolamento;
    e) la  capacita' autorizzata dell'impianto oppure, ove questa non
debba   essere   determinata  in  base  alla  normativa  vigente,  la
potenzialita' dell'impianto;
    f) l'ubicazione   e   l'estensione   dell'area   che  all'interno
dell'unita'  produttiva  e'  utilizzata  per  la messa in riserva dei
rifiuti  destinati  alle  attivita' di recupero ai sensi del presente
regolamento;
    g) gli  estremi  del provvedimento di approvazione del progetto e
di  autorizzazione alla costruzione dell'impianto nel quale i rifiuti
devono essere sottoposti alle operazioni di recupero disciplinate dal
presente regolamento.
 
                               Art. 7.
                       Campionamenti e analisi
  1.   Il   campionamento   dei   rifiuti,   ai   fini   della   loro
caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale
da  ottenere  un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802,
"Campionamento,   analisi,  metodiche  standard  -  Rifiuti  liquidi,
granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed
analisi degli eluati".
  2.  Le  analisi  sui  campioni  di  cui  al  comma 1, ai fini della
caratterizzazione  del  rifiuto,  devono  essere  effettuate  secondo
metodiche  standardizzate  o riconosciute valide a livello nazionale,
comunitario o internazionale.
  3.  Il  campionamento  e  le  analisi  di cui ai commi 1 e 2 devono
essere  effettuate  a  cura  del titolare dell'impianto ove i rifiuti
sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto
di  recupero  e,  successivamente, ogni dodici mesi e, comunque, ogni
volta  che  intervengano  delle modifiche sostanziali nel processo di
produzione.
  4.  Il titolare dell'impianto di recupero e' tenuto a verificare la
conformita'   del   rifiuto   conferito  alle  prescrizioni  ed  alle
condizioni  di  esercizio  stabilite  dal presente regolamento per la
specifica attivita' svolta.
  5.  Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in
atmosfera  devono  essere  effettuate  secondo  quanto  previsto  nei
decreti  emanati e da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e
successive  modificazioni.  Per i sistemi di monitoraggio in continuo
delle  emissioni  si applica quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1996, n. 5.
 
                               Art. 8.
                        Requisiti soggettivi
  1.  In  attesa  delle  norme  per  la  determinazione dei requisiti
soggettivi  per  l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti,
adottate  ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.
  2.  Ai  fini  dell'applicazione della procedura semplificata di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, alle attivita' di recupero disciplinate dal presente regolamento,
il  titolare  dell'impresa,  nel  caso di impresa individuale, i soci
amministratori  delle societa' in nome collettivo e gli accomandatari
delle  societa' in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza,  in  tutti  gli  altri  casi, e gli amministratori di
societa'  commerciali  legalmente  costituite  appartenenti  a  Stati
membri   della  Unione  europea  ovvero  a  Stati  che  concedano  il
trattamento di reciprocita':
    a) devono  essere  cittadini  italiani, cittadini di Stati membri
della  Unione  europea  oppure  cittadini  residenti in Italia, di un
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
    b) devono  essere  domiciliati,  residenti  ovvero con sede o una
stabile organizzazione in Italia;
    c) devono   essere   iscritti  nel  registro  delle  imprese,  ad
eccezione delle imprese individuali;
    d) non  devono  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione,
di  cessazione di attivita' o di concordato preventivo e in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
    e) non  devono  aver  riportato  condanne con sentenza passata in
giudicato,  salvi  gli  effetti  della  riabilitazione, nonche' della
sospensione della pena:
      1) a  pena  detentiva  per  reati previsti dalle norme a tutela
dell'ambiente;
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un
delitto  contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro  il  patrimonio,  contro  l'ordine pubblico, contro l'economia
pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo;
    f) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori,
secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
    g) non  devono  essere  sottoposti a misure di prevenzione di cui
all'articolo  3  della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
    h) non  devono  essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire  informazioni  che  possono  essere  richieste  ai  sensi del
presente articolo.
 
                               Art. 9.
                          Norme transitorie
  1. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma  2,  gli  impianti  che  alla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  effettuano  operazioni di recupero dei rifiuti
individuati  nell'allegato 1, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del
decreto   legislativo   5 febbraio   1997,   n.   22,   e  successive
modificazioni,  devono essere adeguati alle prescrizioni ed ai valori
limite  per  le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub
allegato  2,  entro  sedici  mesi dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  2. Nelle more dell'emanazione delle linee guida di cui all'articolo
3,  comma  2,  gli  impianti  che  avviano operazioni di recupero dei
rifiuti,  disciplinate  ed  individuate  dal presente regolamento, in
data  successiva  all'entrata  in  vigore  del  regolamento medesimo,
devono  garantire  il rispetto delle prescrizioni e dei valori limite
per le emissioni in atmosfera stabiliti nell'allegato 1, sub allegato
2.
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al  comma  1,  le operazioni di
recupero  di  rifiuti  individuati  nell'allegato  1, in esercizio ai
sensi  dell'articolo  33, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  e  successive  modificazioni,  devono  adeguarsi alle
disposizioni  del presente regolamento entro sei mesi dall'entrata in
vigore dello stesso.
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  33,  comma 6, del decreto legislativo
5 febbraio  1997,  n.  22,  e successive modificazioni, dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente regolamento sono abrogate le norme
tecniche  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale
10 settembre  1994,  n. 212, e del decreto del Ministro dell'ambiente
16 gennaio  1995,  pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  30  gennaio  1995, n. 24, che disciplinano le attivita' di
recupero dei rifiuti pericolosi.
  5.   Le   disposizioni   di  cui  ai  commi  1  e  3  si  applicano
esclusivamente  agli  impianti  ed  alle  attivita'  di  recupero dei
rifiuti individuati dal presente regolamento che, alla data della sua
entrata in vigore, erano in esercizio nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994.
  6.   La   prosecuzione  delle  attivita'  di  recupero  di  rifiuti
pericolosi   individuati  negli  allegati  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente  5 settembre  1994 che non rientrano nell'allegato 1 al
presente  regolamento  e' subordinata alla presentazione alla regione
di  apposita  domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni,  salva  in ogni caso la conformita' dell'impianto alle
norme  urbanistiche  ed  a quelle che disciplinano l'approvazione dei
progetti  e  la  costruzione  di impianti produttivi. La domanda deve
essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del  presente  regolamento alla regione che si pronuncia sulla stessa
entro  i  successivi  novanta giorni ai sensi e per gli effetti della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  7.  I  titolari degli impianti di recupero sono tenuti a comunicare
alla  provincia l'avvenuto adeguamento o la cessazione dell'attivita'
alle  scadenze  rispettivamente  previste dai commi 1 e 2, ai sensi e
per  gli  effetti  degli  articoli  31 e 33 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 12 giugno 2002
 
                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli
 
               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano
 
                      Il Ministro della salute
                               Sirchia
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2002
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture

  ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 336