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Roma, 20 agosto 2002
Circolare n. 107/2002
Oggetto: Lavoro – Istituzione del Comitato aziendale europeo (Cae)
– D.Lgvo 2.4.2002, n.74, su G.U. n.96 del 24.4.2002.
E’ stata recepita la
direttiva 94/45 concernente l’istituzione del
Comitato aziendale europeo (Cae) per l’informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese a dimensione
comunitaria, cioè con oltre 1000 dipendenti in Europa di cui minimo 150 per
Stato in almeno due Stati.
Sino ad oggi la
legislazione europea aveva limitato il riconoscimento dei diritti di informazione
e di consultazione dei lavoratori ai casi di licenziamenti collettivi e di trasferimento
di azienda. Ora, la finalità che ispira il provvedimento in esame è lo
sviluppo, nelle imprese multinazionali, di un sistema stabile di relazioni che
prescindano dal verificarsi di eventi particolari.
Giova subito
sottolineare come, nelle more del suo recepimento, la direttiva 94/45 risulti
già ampiamente superata dalla recente direttiva 2002/14 che rafforza enormemente
il sistema dei diritti di cui trattasi, estendendone tra l’altro il campo di applicazione
a tutte le imprese, anche non multinazionali, purché con più di 50 dipendenti
in uno stesso Stato membro; quest’ultima direttiva dovrà essere recepita
nell’ordinamento italiano entro il 23 marzo 2005.
Si evidenziano di
seguito i principali aspetti dei costituendi Cae.
Caratteristiche generali (artt.8, 9, 10 e 16) – L’istituzione del Cae e la
determinazione della relativa disciplina (composizione, attribuzioni, contenuti
delle informazioni e delle consultazioni, durata, frequenza delle riunioni, risorse)
è rimessa completamente all’autonomia collettiva attraverso un accordo tra l’azienda
e una rappresentanza dei lavoratori (“delegazione
speciale di negoziazione”) in cui sia presente almeno una persona per
ciascun Paese in cui l’azienda stessa abbia una sede. Nel caso in cui non si
raggiunga un accordo dopo tre anni dall’inizio dei negoziati scattano le prescrizioni accessorie di cui
all’art.16 che fissano le regole minime per il funzionamento dell’organismo.
Procedura (artt da 4 a 7) – L’azienda è tenuta ad avviare la
procedura per l’istituzione del Cae qualora ciò sia richiesto direttamente dai
lavoratori (almeno 100) o dalle relative rappresentanze sindacali; l’obbligo
riguarda anche le imprese che hanno la sede principale in un Paese
extracomunitario semprechè occupino in Europa almeno 1000 dipendenti.
Riservatezza (artt. 11 e 17) – Ai componenti del Cae è vietato
divulgare notizie e informazioni ricevute in via riservata dall’azienda; in
caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa da 1.033
a 6.198 euro.
Permessi (art.13) – Ai componenti del Cae e della delegazione
speciale di negoziazione devono essere
riconosciute almeno 8 ore trimestrali di permessi retribuiti; tali ore si
aggiungono ai permessi sindacali stabiliti in via generale dalla legge 300/70
(Statuto dei lavoratori).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.96 del 24.4.2002 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. 74
Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994,
94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni
generali
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto legislativo e' inteso a migliorare il
diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. E' istituito un Comitato aziendale europeo (di seguito
denominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la procedura
prevista dall'articolo 5 e seguenti al fine di informare e di
consultare i lavoratori nei termini, con le modalita' e con gli
effetti previsti dal presente decreto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo di
imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera d), comprenda una o piu' imprese o gruppi di imprese che
hanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2,comma 1,
lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo
disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.
4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degli
accordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la
portata delle procedure per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma
1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie,
tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti
parte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cui
all'articolo 2.
5. Il presente decreto non si applica al personale navigante della
marina mercantile.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "stabilimento", l'unita' produttiva;
b) "impresa di dimensioni comunitarie", un'impresa che impiega
almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori
per Stato membro in almeno due Stati membri;
c) "gruppo di imprese", un gruppo costituito da un'impresa
controllante e dalle imprese da questa controllate;
d) "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie", un gruppo di
imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati
membri;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri
diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150
lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo
impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei
lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;
f) "direzione centrale", la direzione centrale dell'impresa di
dimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigente
cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4
le relative attribuzioni e competenze;
g) "informazione e consultazione", la fornitura di dati,
elementi, notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazione
di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione
centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato;
h) "comitato aziendale europeo", il comitato istituito
conformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 6, o
alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori;
i) "delegazione speciale di negoziazione", la delegazione
istituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con la
direzione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura
per l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 1, comma 2.
2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per i
dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori
impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a
termine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono
computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta'
dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I
lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente
all'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i
lavoratori in prova e a domicilio.
Art. 3.
Definizione di impresa controllante
1. Ai soli fini del presente decreto si intende per "impresa
controllante" un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante
su un'altra impresa denominata "impresa controllata".
2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,
salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente
nei confronti di un'altra impresa alternativamente:
a) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di
amministrazione;
b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle
partecipazioni al capitale dell'impresa;
c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.
3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei
criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella
che soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella
che soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa il
criterio c).
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di
nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi
altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che
agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di
un'altra impresa controllata.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e'
considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cui
possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa
o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di
valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene
temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di
un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle
partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti
soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse,
dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o
di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un
anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro
dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o
entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da altre autorita' competenti;
b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce,
direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia
tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite
qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle
partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di
organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni,
unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai
fini della presente lettera, per societa' di partecipazione
finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente
consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera
nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dalla
legislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione dello
Stato membro nel cui territorio sono situati il rappresentante
dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro
nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del
gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
Titolo II
Istituzione di un comitato
aziendale
europeo ovvero di una
procedura
per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori
Art. 4.
Responsabilita' dell'istituzione di un comitato
aziendale europeo ovvero di una procedura
per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le
relative attribuzioni e competenze, e' responsabile della
realizzazione delle condizioni e degli strumenti necessari
all'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione e
la consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa o
il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Se la direzione centrale non e' situata nel territorio di uno
Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato
membro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume la
responsabilita' di cui al comma 1. In mancanza di detto
rappresentante, la responsabilita' di cui al comma 1 ricade sulla
direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il
maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o i
rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma
2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
Art. 5.
Delegazione speciale di negoziazione
1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la
direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Cae
ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione, di
propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100
lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o
stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa
richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel
gruppo di imprese interessate.
2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche
disgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualora
preventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma
1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo
che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
Art. 6.
Modalita' di formazione della delegazione
speciale di negoziazione
1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e'
istituita una delegazione speciale di negoziazione.
2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, congiuntamente con le
rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo di
imprese.
3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente
forma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cui
all'articolo 4 le modalita' di concorso dei lavoratori di detto
stabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentanti
della delegazione.
4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte
le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
Art. 7.
Costituzione della delegazione
speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione e' costituita da una
persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese
abbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limite
minimo di tre e massimo di diciotto unita'.
2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma
1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.
3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizione
della delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiunta
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.
Art. 8.
Compiti della delegazione
speciale di negoziazione
1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di
determinare, con la direzione centrale o con il dirigente di cui
all'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campo
d'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato
del Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9,
la direzione centrale convoca una riunione con la delegazione
speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione
puo' essere assistita da esperti di sua scelta.
4. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, con
almeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita'
ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso.
5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta
a stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effetto
dell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non
sono piu' applicabili.
6. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale di
negoziazione puo' essere avanzata non prima di due anni dopo la
decisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu'
breve con accordo tra le parti.
7. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono
sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla
delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il
proprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra
le parti.
8. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzione
centrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un
solo esperto.
Art. 9.
Contenuto dell'accordo
1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare
con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' di
attuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratori
previste dall'articolo 1, comma 1.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dal
comma 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e la
delegazione speciale di negoziazione, determina:
a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie
interessati dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo
2;
b) la composizione del Cae, il numero dei membri, la
distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione
del Cae;
d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;
e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi
comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;
g) contenuto dell'informazione e della consultazione.
3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione
possono decidere per iscritto di istituire una o piu' procedure per
l'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa al
Cae. L'accordo deve stabilire secondo quali modalita' i
rappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per
procedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono
loro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardano
questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi
dei lavoratori.
4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti,
tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alle
prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.
5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale
di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura di
informazione e consultazione sono designati per un terzo dalle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e per due
terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del
gruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo
conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese nei
quali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, la
direzione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di
lavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri e
modalita' di costituzione della delegazione speciale di negoziazione
e del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione e
consultazione, in conformita' a quelli definiti rispettivamente
all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.
Art. 10.
Prescrizioni accessorie
1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato
dall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di
cui all'articolo 16, qualora la direzione centrale e la delegazione
speciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora la
direzione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di
sei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, le
parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi
dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non
abbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4.
Art. 11.
Informazioni riservate
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri
del Cae, gli esperti che eventualmente li assistono ed i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
per l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzi
notizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalla
direzione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1.
Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla
scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previsto
dall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
contratti collettivi applicati.
2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste,
qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di creare
notevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitata
dalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzare
turbativa dei mercati.
3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione
tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura
riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per
la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' al
funzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o
di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamente
designati:
a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dai
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
di informazione e consultazione;
b) dalla direzione centrale;
c) dalle parti di comune accordo.
La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla
data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.
Art. 12.
Osservanza dei diritti e degli obblighi
1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma 1, e il Cae operano con spirito di col-laborazione
nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione tra la
direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e
i rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
Art. 13.
T u t e l a
1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, i
membri del Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operano
nell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione,
hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore a
otto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza
in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore
rispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi si
applicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri,
dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cui
all'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali.
Art. 14.
Rapporti con altre disposizioni particolari
1. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47
della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nonche' i diritti di informazione e
consultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordi
vigenti.
Art. 15.
Accordi in vigore
1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre
1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,
che prevedano l'informazione e la consultazione transnazionali dei
lavoratori e che siano applicabili all'insieme dei lavoratori
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possono
concordare di prorogarli.
3. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16.
Art. 16.
Prescrizioni accessorie
1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta di cui all'articolo 5,
non sia stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9, e comunque
nei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2 e'
istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sono
disciplinate dalle seguenti disposizioni.
2. Le competenze del Cae si limitano, per le imprese di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), all'informazione e alla
consultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresa
di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo,
situati in Stati membri diversi.
3. Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi
6 e 7.
4. Nella composizione del Cae deve essere prevista una
rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione
tramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettorato
attivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori ad alta
qualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese.
5. Il Cae e' composto da un minimo di tre ad un massimo di trenta
membri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso elegge
al suo interno un comitato ristretto composto al massimo da tre
membri. Esso adotta un regolamento interno.
6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primo
luogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cui
l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o piu' stabilimenti,
oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede
l'impresa controllante o una o piu' imprese controllate; in secondo
luogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementari
proporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti,
nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2.
7. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma 1, sono informati della composizione del Cae su comunicazione
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2.
8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta all'anno con la
direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nei
limiti di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato, in
base a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo
all'evoluzione delle attivita' dell'impresa o del gruppo di imprese
di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni
locali ne sono informate.
9. La riunione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:
situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delle
attivita', produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabile
dell'occupazione, anche con riferimento alle pari opportunita',
investimenti e cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione
e l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processi
produttivi e conseguenti attivita' di formazione relative agli
addetti interessati, trasferimenti di produzione, fusione,
diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, degli
stabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenti
collettivi.
10. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidano
notevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso
di delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppure
licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il
Cae ha il diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto di
riunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente
di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo
di imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza di
prendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sulle
misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.
11. Alla riunione organizzata con il comitato ristretto hanno
diritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati dagli
stabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dalle
misure in questione. La riunione di informazione e di consultazione
si effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cui
al comma 10, in base a una relazione elaborata dalla direzione
centrale, o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1,
dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie, su cui puo' essere formulato un parere al
termine della riunione o entro sette giorni.
12. Prima delle riunioni con la direzione centrale il Cae o il
comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11,
puo' riunirsi nei limiti di cui all'articolo 13, senza che la
direzione interessata sia presente.
13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e del presente
articolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori
degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme dei
lavoratori, riguardo al genere e ai risultati della procedura per
l'informazione e la consultazione posta in atto conformemente al
presente articolo.
14. Il Cae, o il comitato ristretto, puo' farsi assistere da
esperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento dei
suoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lasciano
impregiudicate le prerogative della direzione centrale.
15. Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalla
direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri del
Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini
dell'adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la
direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia stato
diversamente convenuto, le spese di organizzazione e di
interpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,
vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali
spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
16. Quattro anni dopo la sua costituzione, il Cae delibera in
merito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo
9 oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni di cui al
presente articolo.
Art. 17.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione della
disposizione di cui all'articolo 11 il direttore generale della
direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti
interessate, valutati i lavori della commissione tecnica di cui
all'articolo 11, applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.
2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo del preposto
alla direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4, comma
1, di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli obblighi di
informazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cui
all'articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11, e'
costituita una commissione di conciliazione composta da membri
nominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato
dalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo fra
le parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore generale della direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro,
accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degli
obblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro il
termine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del
soggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a
30.988 euro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri, e ad interim, Ministro
degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
G.U. della Comunità europee n. L 080 del 23.03.2002
Direttiva 2002/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e principi
1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro
generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o
stabilimenti situati nella Comunità.
2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite
e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in
materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da
garantire l'efficacia dell'iniziativa.
3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle
modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i
rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel
rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo
degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "imprese", le imprese pubbliche o private che
esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate
sul territorio degli Stati membri;
b) "stabilimento", una unità di attività definita
conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato
membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con
l'ausilio di risorse umane e materiali;
c) "datore di lavoro", la persona fisica o giuridica
parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle
leggi e prassi nazionali;
d) "lavoratore", ogni persona che nello Stato membro
interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale
del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti
dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali;
f) "informazione", la trasmissione di dati da parte
del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di
prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;
g) "consultazione", lo scambio di opinioni e
l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore
di lavoro.
Articolo 3
Campo di
applicazione
1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta
fatta dagli Stati membri:
a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50
addetti o
b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20
addetti.
Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie
di lavoratori impiegati.
2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla
presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche
applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e
principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,
benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o
espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della
presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in deroga alla presente
direttiva, disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi
d'alto mare.
Articolo 4
Modalità
dell'informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte
salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli
Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione
e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo.
2. L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile
delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura
e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello
stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste,
segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili
di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro,
nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni
comunitarie citate all'articolo 9, paragrafo 1.
3. L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e
con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare,
se del caso, la consultazione.
4. La consultazione avviene:
a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il
contenuto siano appropriati;
b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in
funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore
di lavoro, in conformità dell'articolo 2, lettera f), e del parere che i
rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori
di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta
motivata al loro eventuale parere;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono
dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 5
Informazione e
consultazione che derivano da un accordo
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello
adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento, il compito di
definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le
modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché
gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali
proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati
all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri,
disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Informazioni
riservate
1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori,
nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a
rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o
dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a
prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare
i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza.
2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle
condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro
non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà
al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare
loro danno.
3. Fatte salve le procedure nazionali esistenti gli Stati membri
prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso qualora il datore
di lavoro esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei
paragrafi 1 e 2. Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a
salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
Articolo 7
Protezione dei rappresentanti
dei lavoratori
Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei
lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di
garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti
che sono stati loro affidati.
Articolo 8
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di
inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei
rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano
procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi
che derivano dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del
datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9
Relazione tra la
presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali
1. La presente direttiva non pregiudica le procedure specifiche
di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE
e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.
2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati
in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.
3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia
di informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.
4. L'applicazione della presente direttiva non costituisce una
ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione
esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di
protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
Articolo 10
Misure transitorie
Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data
dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale,
generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un
regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo
di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può
limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente
direttiva:
a) alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo 2007; e
b) alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nell'anno successivo alla data di
cui alla lettera a).
Articolo 11
Recepimento della
direttiva
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro
tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati
membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di
essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
Verifica da parte
della Commissione
Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in
consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario,
l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le
necessarie modifiche.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps