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Roma, 20 agosto 2002

 

Circolare n. 107/2002

Oggetto: Lavoro – Istituzione del Comitato aziendale europeo (Cae) – D.Lgvo 2.4.2002, n.74, su G.U. n.96 del 24.4.2002.

 

E’ stata recepita la direttiva 94/45 concernente l’istituzione del Comitato aziendale europeo (Cae) per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese a dimensione comunitaria, cioè con oltre 1000 dipendenti in Europa di cui minimo 150 per Stato in almeno due Stati.

 

Sino ad oggi la legislazione europea aveva limitato il riconoscimento dei diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori ai casi di licenziamenti collettivi e di trasferimento di azienda. Ora, la finalità che ispira il provvedimento in esame è lo sviluppo, nelle imprese multinazionali, di un sistema stabile di relazioni che prescindano dal verificarsi di eventi particolari.

Giova subito sottolineare come, nelle more del suo recepimento, la direttiva 94/45 risulti già ampiamente superata dalla recente direttiva 2002/14 che rafforza enormemente il sistema dei diritti di cui trattasi, estendendone tra l’altro il campo di applicazione a tutte le imprese, anche non multinazionali, purché con più di 50 dipendenti in uno stesso Stato membro; quest’ultima direttiva dovrà essere recepita nell’ordinamento italiano entro il 23 marzo 2005.

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti dei costituendi Cae.

 

Caratteristiche generali (artt.8, 9, 10 e 16) – L’istituzione del Cae e la determinazione della relativa disciplina (composizione, attribuzioni, contenuti delle informazioni e delle consultazioni, durata, frequenza delle riunioni, risorse) è rimessa completamente all’autonomia collettiva attraverso un accordo tra l’azienda e una rappresentanza dei lavoratori (“delegazione speciale di negoziazione”) in cui sia presente almeno una persona per ciascun Paese in cui l’azienda stessa abbia una sede. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo dopo tre anni dall’inizio dei negoziati scattano le prescrizioni accessorie di cui all’art.16 che fissano le regole minime per il funzionamento dell’organismo.

 

Procedura (artt da 4 a 7) – L’azienda è tenuta ad avviare la procedura per l’istituzione del Cae qualora ciò sia richiesto direttamente dai lavoratori (almeno 100) o dalle relative rappresentanze sindacali; l’obbligo riguarda anche le imprese che hanno la sede principale in un Paese extracomunitario semprechè occupino in Europa almeno 1000 dipendenti.

 

Riservatezza (artt. 11 e 17) – Ai componenti del Cae è vietato divulgare notizie e informazioni ricevute in via riservata dall’azienda; in caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa da 1.033 a 6.198 euro.

 

Permessi (art.13) – Ai componenti del Cae e della delegazione speciale di negoziazione  devono essere riconosciute almeno 8 ore trimestrali di permessi retribuiti; tali ore si aggiungono ai permessi sindacali stabiliti in via generale dalla legge 300/70 (Statuto dei lavoratori).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

M/n

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G.U. n.96 del 24.4.2002 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. 74

Attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  del  22 settembre 1994,
94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o
di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                              Titolo I
                      Disposizioni generali

                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  e'  inteso  a migliorare il
diritto  all'informazione  e  alla consultazione dei lavoratori nelle
imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
  2.   E'   istituito  un  Comitato  aziendale  europeo  (di  seguito
denominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazione
dei  lavoratori  in  ogni  impresa  o in ciascun gruppo di imprese di
dimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la procedura
prevista  dall'articolo  5  e  seguenti  al  fine  di  informare e di
consultare  i  lavoratori  nei  termini,  con  le modalita' e con gli
effetti previsti dal presente decreto.
  3.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo di
imprese  di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera  d),  comprenda  una  o  piu' imprese o gruppi di imprese che
hanno   dimensioni  comunitarie  ai  sensi  dell'articolo  2,comma 1,
lettere  b)  o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvo
disposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.
  4.  Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degli
accordi  di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e la
portata  delle  procedure  per  l'informazione e la consultazione dei
lavoratori,  istituiti  per realizzare l'obiettivo indicato nel comma
1,  riguardano,  nel  caso  di  un'impresa di dimensioni comunitarie,
tutti  gli  stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di un
gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facenti
parte  del  gruppo,  ivi  situate,  secondo  le  definizioni  di  cui
all'articolo 2.
  5.  Il presente decreto non si applica al personale navigante della
marina mercantile.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) "stabilimento", l'unita' produttiva;
    b) "impresa  di  dimensioni  comunitarie", un'impresa che impiega
almeno  1.000  lavoratori  negli Stati membri e almeno 150 lavoratori
per Stato membro in almeno due Stati membri;
    c) "gruppo  di  imprese",  un  gruppo  costituito  da  un'impresa
controllante e dalle imprese da questa controllate;
    d) "gruppo  di  imprese  di dimensioni comunitarie", un gruppo di
imprese che soddisfa le condizioni seguenti:
      1)  il  gruppo  impiega  almeno  1.000  lavoratori  negli Stati
membri;
      2)  almeno  due  imprese  del gruppo si trovano in Stati membri
diversi;
      3)  almeno  un'impresa  del  gruppo  impiega  non  meno  di 150
lavoratori  in  uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo
impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;
    e) "rappresentanti   dei   lavoratori",   i   rappresentanti  dei
lavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;
    f) "direzione  centrale",  la  direzione centrale dell'impresa di
dimensioni  comunitarie  o,  nel  caso  di  un  gruppo  di imprese di
dimensioni  comunitarie,  dell'impresa  controllante,  o il dirigente
cui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4
le relative attribuzioni e competenze;
    g) "informazione   e   consultazione",   la  fornitura  di  dati,
elementi,  notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazione
di  un  dialogo  tra  i  rappresentanti dei lavoratori e la direzione
centrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato;
    h) "comitato    aziendale   europeo",   il   comitato   istituito
conformemente  all'articolo  1,  comma  2, all'articolo 9, comma 6, o
alle  disposizioni  dell'articolo  16,  e  costituito  da  dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori;
    i) "delegazione   speciale   di   negoziazione",  la  delegazione
istituita   conformemente   all'articolo  5,  per  negoziare  con  la
direzione  centrale  l'istituzione  di un Cae ovvero di una procedura
per   l'informazione   e   consultazione   dei  lavoratori  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  limiti  prescritti  per  i
dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori
impiegati  negli  ultimi  due  anni.  I  lavoratori  con  contratto a
termine,  con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sono
computati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta'
dei  dipendenti  interessati  impiegati  negli  ultimi  due  anni.  I
lavoratori   a   tempo   parziale  sono  computati  proporzionalmente
all'attivita'  svolta  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo  25  febbraio  2000,  n.  61, come modificato dal decreto
legislativo  26  febbraio  2001,  n.  100. Sono esclusi dal computo i
lavoratori in prova e a domicilio.
                               Art. 3.
                 Definizione di impresa controllante
  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  si intende per "impresa
controllante"  un'impresa  che puo' esercitare un'influenza dominante
su un'altra impresa denominata "impresa controllata".
  2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,
salvo  prova  contraria,  se un'impresa direttamente o indirettamente
nei confronti di un'altra impresa alternativamente:
    a) puo'  nominare  piu'  della  meta' dei membri del consiglio di
amministrazione;
    b) dispone   della   maggioranza   dei   voti  in  rapporto  alle
partecipazioni al capitale dell'impresa;
    c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.
  3.  Quando  due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' dei
criteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quella
che  soddisfa  il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quella
che  soddisfa  il  criterio  b),  o,  infine,  quella che soddisfa il
criterio c).
  4.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di
nomina  dell'impresa  controllante comprendono i diritti di qualsiasi
altra  impresa  controllata,  nonche'  delle persone o degli enti che
agiscono  a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di
un'altra impresa controllata.
  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e'
considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cui
possiede pacchetti azionari nei seguenti casi:
    a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa
o  finanziaria  in  modo  professionale,  compresa la negoziazione di
valori   mobiliari   per   conto   proprio   o   di   terzi,  detiene
temporaneamente,  a  qualsiasi  titolo, partecipazioni al capitale di
un'impresa,  purche'  non  eserciti  i  diritti di voto inerenti alle
partecipazioni  stesse,  ovvero  purche'  eserciti i predetti diritti
soltanto   per  favorire  la  vendita  delle  partecipazioni  stesse,
dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o
di  elementi  del  suo  patrimonio. La vendita deve avvenire entro un
anno  dalla  data  della registrazione della partecipazione sul libro
dei  soci  della  societa'  in  cui ha acquisito una partecipazione o
entro  un  periodo  maggiore  stabilito  dal Ministro dell'economia e
delle finanze o da altre autorita' competenti;
    b) quando  una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce,
direttamente  o  indirettamente,  il  controllo  di  un'impresa,  sia
tramite   acquisto   di  partecipazioni  del  capitale,  sia  tramite
qualsiasi  altro  mezzo,  purche'  i  diritti  di  voto inerenti alle
partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri
del  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio sindacale, o di
organi  equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni,
unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai
fini   della   presente   lettera,  per  societa'  di  partecipazione
finanziaria  si  intendono  le  societa'  la cui attivita' prevalente
consiste   nell'acquisizione  di  partecipazioni  in  altre  imprese,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.
  6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera
nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.
  7.   Nel   caso  in  cui  un'impresa  non  sia  disciplinata  dalla
legislazione  di  uno  Stato membro, si applica la legislazione dello
Stato  membro  nel  cui  territorio  sono  situati  il rappresentante
dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro
nel  cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del
gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.

                           Titolo II
              Istituzione di un comitato aziendale
                europeo ovvero di una procedura
        per l'informazione e la consultazione dei lavoratori

                               Art. 4.
           Responsabilita' dell'istituzione di un comitato
              aziendale europeo ovvero di una procedura
        per l'informazione e la consultazione dei lavoratori
  1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate le
relative   attribuzioni   e   competenze,   e'   responsabile   della
realizzazione   delle   condizioni   e   degli   strumenti  necessari
all'istituzione  del Cae ovvero di una procedura per l'informazione e
la  consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa o
il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
  2.  Se  la  direzione centrale non e' situata nel territorio di uno
Stato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Stato
membro,  espressamente  designato  dalla  direzione stessa, assume la
responsabilita'   di   cui   al   comma   1.  In  mancanza  di  detto
rappresentante,  la  responsabilita'  di  cui al comma 1 ricade sulla
direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega il
maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
  3.   Ai   fini   del   presente   decreto  il  rappresentante  o  i
rappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma
2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.
                               Art. 5.
                Delegazione speciale di negoziazione
  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, la
direzione  centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Cae
ovvero  di  una  procedura  per l'informazione e la consultazione, di
propria   iniziativa   o  previa  richiesta  scritta  di  almeno  100
lavoratori,  o  dei  loro  rappresentanti,  di  almeno  due imprese o
stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa
richiesta  delle  organizzazioni  sindacali  che abbiano stipulato il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nel
gruppo di imprese interessate.
  2.  La  richiesta  di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anche
disgiuntamente,    alla    direzione    centrale    ovvero,   qualora
preventivamente  designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma
1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo
che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.
                               Art. 6.
              Modalita' di formazione della delegazione
                      speciale di negoziazione
  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e'
istituita una delegazione speciale di negoziazione.
  2.  I  membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni
sindacali  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, congiuntamente con le
rappresentanze  sindacali  unitarie  dell'impresa  o  del  gruppo  di
imprese.
  3.  Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistente
forma  di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo   5,  comma  1,  convengono  con  la  direzione  di  cui
all'articolo  4  le  modalita'  di  concorso  dei lavoratori di detto
stabilimento  o  detta  impresa  alla designazione dei rappresentanti
della delegazione.
  4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tutte
le elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.
                               Art. 7.
                   Costituzione della delegazione
                      speciale di negoziazione
  1.  La  delegazione  speciale  di negoziazione e' costituita da una
persona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di imprese
abbia  almeno  uno  stabilimento  o  impresa  e, comunque, nel limite
minimo di tre e massimo di diciotto unita'.
  2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma
1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:
    a) un  seggio  supplementare per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  25  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
    b) due  seggi  supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  50  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;
    c) tre  seggi  supplementari per ciascuno Stato membro in cui sia
impiegato  almeno  il  75  per  cento dei lavoratori dipendenti negli
Stati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.
  3.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,
comma  1,  e  le  direzioni  locali sono informate della composizione
della  delegazione  speciale  di  negoziazione, con lettera congiunta
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.
                               Art. 8.
                      Compiti della delegazione
                      speciale di negoziazione
  1.  La  delegazione  speciale  di  negoziazione  ha  il  compito di
determinare,  con  la  direzione  centrale  o con il dirigente di cui
all'articolo  4,  comma  1,  e  tramite  accordo  scritto,  il  campo
d'azione,  la  composizione,  le attribuzioni e la durata del mandato
del  Cae,  ovvero  le  modalita'  di  attuazione  della procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
  2.  Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9,
la  direzione  centrale  convoca  una  riunione  con  la  delegazione
speciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.
  3.  Ai  fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazione
puo' essere assistita da esperti di sua scelta.
  4.  La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo' decidere, con
almeno  due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita'
ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso.
  5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura volta
a   stipulare   l'accordo   di   cui   all'articolo 9.   Per  effetto
dell'adozione  della  decisione, le disposizioni dell'articolo 16 non
sono piu' applicabili.
  6.  Una  nuova  richiesta  per convocare la delegazione speciale di
negoziazione  puo'  essere  avanzata  non  prima  di due anni dopo la
decisione  di  cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu'
breve con accordo tra le parti.
  7.  Le  spese  relative  ai  negoziati  di  cui ai commi 1 e 2 sono
sostenute  dalla  direzione  centrale,  in  modo  da  consentire alla
delegazione  speciale  di  negoziazione di espletare adeguatamente il
proprio  mandato  e,  comunque,  in  misura e termini non superiori a
quanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo fra
le parti.
  8.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  7, la direzione
centrale  sostiene  le  spese  relative  agli  esperti. Salvo diverso
accordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per un
solo esperto.
                               Art. 9.
                       Contenuto dell'accordo
  1.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,
comma  1,  e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziare
con spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' di
attuazione  dell'informazione  e  della  consultazione dei lavoratori
previste dall'articolo 1, comma 1.
  2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  parti, l'accordo previsto dal
comma  1,  stipulato  per  iscritto  tra  la  direzione centrale e la
delegazione speciale di negoziazione, determina:
    a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni
comunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarie
interessati  dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo
2;
    b) la   composizione   del   Cae,   il   numero  dei  membri,  la
distribuzione dei seggi e la durata del mandato;
    c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazione
del Cae;
    d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;
    e) le  risorse  finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivi
comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
    f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;
    g) contenuto dell'informazione e della consultazione.
  3.  La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione
possono  decidere  per iscritto di istituire una o piu' procedure per
l'informazione  e  la  consultazione  in aggiunta o in alternativa al
Cae.   L'accordo   deve   stabilire   secondo   quali   modalita'   i
rappresentanti  dei  lavoratori esercitano il diritto di riunirsi per
procedere  a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sono
loro  comunicate.  In  particolare,  queste  informazioni  riguardano
questioni  transnazionali  che  incidono notevolmente sugli interessi
dei lavoratori.
  4.  Gli  accordi  di  cui al presente articolo non sono sottoposti,
tranne   disposizione   contraria   contenuta   negli   stessi,  alle
prescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.
  5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione speciale
di negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.
  6.  I  componenti  italiani del Cae o i titolari della procedura di
informazione  e  consultazione  sono  designati  per  un  terzo dalle
organizzazioni  sindacali  di  cui all'articolo 5, comma 1, e per due
terzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero del
gruppo  di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendo
conto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).
  7.  Negli  stabilimenti,  nelle imprese e nei gruppi di imprese nei
quali  non  siano  costituite  rappresentanze  sindacali unitarie, la
direzione  e  le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di
lavoro   applicati  agli  stessi  definiscono  procedure,  criteri  e
modalita'  di costituzione della delegazione speciale di negoziazione
e  del  Cae  ovvero  dei  titolari  della procedura di informazione e
consultazione,  in  conformita'  a  quelli  definiti  rispettivamente
all'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.
                              Art. 10.
                       Prescrizioni accessorie
  1.  Al  fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicato
dall'articolo  1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie di
cui  all'articolo  16, qualora la direzione centrale e la delegazione
speciale  di  negoziazione  decidano  in tal senso, ovvero qualora la
direzione  centrale  rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo di
sei  mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1,
ovvero  qualora,  entro  tre  anni  a decorrere da tale richiesta, le
parti  in  causa  non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi
dell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non
abbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4.
 
                              Art. 11.
                       Informazioni riservate
  1.  I  membri  della delegazione speciale di negoziazione, i membri
del   Cae,   gli   esperti   che  eventualmente  li  assistono  ed  i
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
per  l'informazione  e la consultazione, non possono rivelare a terzi
notizie  ricevute  in  via  riservata  e  qualificate come tali dalla
direzione  centrale  o  dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1.
Tale  divieto  permane  per  un  periodo  di tre anni successivo alla
scadenza  del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del
divieto,  fatta  salva  la  responsabilita'  civile e quanto previsto
dall'articolo  17, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai
contratti collettivi applicati.
  2.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,
comma  1,  non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste,
qualora  l'oggetto  di  tali  informazioni sia suscettibile di creare
notevoli  difficolta'  al  funzionamento  o  all'attivita' esercitata
dalle  imprese  interessate  o  di  arrecare  loro danno o realizzare
turbativa dei mercati.
  3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissione
tecnica  di  conciliazione  per le contestazioni relative alla natura
riservata  delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' per
la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione
delle  informazioni  suscettibili  di  creare notevoli difficolta' al
funzionamento  o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate o
di arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.
  4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamente
designati:
    a) dal  Cae  o  dalla  delegazione speciale di negoziazione o dai
rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della procedura
di informazione e consultazione;
    b) dalla direzione centrale;
    c) dalle parti di comune accordo.
  La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalla
data di ricezione del ricorso proposto dal Cae.
                              Art. 12.
               Osservanza dei diritti e degli obblighi
  1.  La  direzione  centrale,  o il dirigente di cui all'articolo 4,
comma   1,   e   il   Cae  operano  con  spirito  di  col-laborazione
nell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.
  2.  Il  comma  1  si  applica  anche  per  la collaborazione tra la
direzione  centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, e
i  rappresentanti  dei  lavoratori,  nell'ambito  della procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori.
                              Art. 13.
                             T u t e l a
  1.  I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendenti
dall'impresa  o  dal  gruppo  di imprese di dimensioni comunitarie, i
membri  del  Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operano
nell'ambito  della  procedura  per l'informazione e la consultazione,
hanno  diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamento
del  loro  mandato,  a permessi retribuiti, in misura non inferiore a
otto  ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenza
in caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favore
rispetto  a  quanto  previsto  dalla  legge  vigente.  Agli stessi si
applicano  altresi'  le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
  2.  In  considerazione  della  durata  prevedibile  degli incontri,
dell'oggetto   e   del   luogo   delle  riunioni,  l'accordo  di  cui
all'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali.
                              Art. 14.
             Rapporti con altre disposizioni particolari
  1.  Il  presente  decreto  fa salve le norme di cui all'articolo 47
della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge
23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'  i  diritti  di  informazione  e
consultazione  regolati  dai  contratti  collettivi  e  dagli accordi
vigenti.
                              Art. 15.
                          Accordi in vigore
  1.  Sono  fatti  salvi  gli accordi stipulati entro il 22 settembre
1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,
che  prevedano  l'informazione  e la consultazione transnazionali dei
lavoratori   e  che  siano  applicabili  all'insieme  dei  lavoratori
dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.
  2.  Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possono
concordare di prorogarli.
  3.   In  caso  contrario,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 16.
                              Art. 16.
                       Prescrizioni accessorie
  1.  Qualora,  entro tre anni dalla richiesta di cui all'articolo 5,
non  sia  stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9, e comunque
nei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppo
di  imprese  di  dimensioni  comunitarie  ai sensi dell'articolo 2 e'
istituito  un  Cae  la  cui  composizione  e  le  cui competenze sono
disciplinate dalle seguenti disposizioni.
  2.  Le  competenze  del  Cae  si  limitano,  per  le imprese di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettere b) e d), all'informazione e alla
consultazione  sulle  questioni che riguardano l'insieme dell'impresa
di  dimensioni  comunitarie  o  del  gruppo  di imprese di dimensioni
comunitarie,  oppure  almeno  due  stabilimenti o imprese del gruppo,
situati in Stati membri diversi.
  3.  Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi
6 e 7.
  4.   Nella   composizione   del   Cae   deve  essere  prevista  una
rappresentanza  specifica  per  i  lavoratori  ad alta qualificazione
tramite  l'assegnazione  di  un  seggio supplementare, con elettorato
attivo  e  passivo  separato,  per  ciascuno  Stato membro in cui sia
impiegato   almeno   il   15   per   cento  dei  lavoratori  ad  alta
qualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese.
  5.  Il  Cae e' composto da un minimo di tre ad un massimo di trenta
membri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso elegge
al  suo  interno  un  comitato  ristretto  composto al massimo da tre
membri. Esso adotta un regolamento interno.
  6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primo
luogo,  la  rappresentanza  di  una  persona  per Stato membro in cui
l'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o piu' stabilimenti,
oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiede
l'impresa  controllante  o una o piu' imprese controllate; in secondo
luogo,  la  rappresentanza  di  un  numero  di  membri  supplementari
proporzionale  al  numero  di lavoratori occupati negli stabilimenti,
nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7, comma 2.
  7.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,
comma  1,  sono informati della composizione del Cae su comunicazione
delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2.
  8.  Il  Cae  ha  diritto  di  riunirsi  una  volta  all'anno con la
direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, nei
limiti  di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato, in
base  a  una  relazione  elaborata dalla direzione centrale, riguardo
all'evoluzione  delle  attivita' dell'impresa o del gruppo di imprese
di  dimensioni  comunitarie  e  delle  loro prospettive. Le direzioni
locali ne sono informate.
  9.  La  riunione  verte,  in  particolare,  sui  seguenti  aspetti:
situazione   economica  e  finanziaria,  evoluzione  probabile  delle
attivita',  produzione  e vendite, situazione ed evoluzione probabile
dell'occupazione,  anche  con  riferimento  alle  pari  opportunita',
investimenti  e cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione
e  l'introduzione  di  nuovi  metodi  di  lavoro  e di nuovi processi
produttivi  e  conseguenti  attivita'  di  formazione  relative  agli
addetti    interessati,   trasferimenti   di   produzione,   fusione,
diminuzione   delle   dimensioni  o  chiusura  delle  imprese,  degli
stabilimenti  o  di  parti  importanti  degli  stessi e licenziamenti
collettivi.
  10.  Qualora  si  verifichino  circostanze eccezionali che incidano
notevolmente  sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel caso
di  delocalizzazione,  chiusura  di imprese o di stabilimenti, oppure
licenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, il
Cae  ha  il  diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto di
riunirsi  su  sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigente
di cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppo
di  imprese  di  dimensioni  comunitarie,  avente  la  competenza  di
prendere  decisioni  proprie, per essere informato e consultato sulle
misure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.
  11.  Alla  riunione  organizzata  con  il  comitato ristretto hanno
diritto  di  partecipare  i  membri  del Cae eletti o designati dagli
stabilimenti  ovvero  dalle  imprese  direttamente  interessati dalle
misure  in  questione. La riunione di informazione e di consultazione
si  effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cui
al  comma  10,  in  base  a  una  relazione elaborata dalla direzione
centrale,   o   dal   dirigente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
dell'impresa  di  dimensioni  comunitarie  o del gruppo di imprese di
dimensioni  comunitarie,  su  cui  puo' essere formulato un parere al
termine della riunione o entro sette giorni.
  12.  Prima  delle  riunioni  con  la direzione centrale il Cae o il
comitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11,
puo'  riunirsi  nei  limiti  di  cui  all'articolo  13,  senza che la
direzione interessata sia presente.
  13.  Fatte  salve  le  disposizioni dell'articolo 11 e del presente
articolo,  i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratori
degli  stabilimenti  o  delle  imprese  di  un  gruppo  di imprese di
dimensioni  comunitarie  o,  in  mancanza  di  questi,  l'insieme dei
lavoratori,  riguardo  al  genere  e ai risultati della procedura per
l'informazione  e  la  consultazione  posta  in atto conformemente al
presente articolo.
  14.  Il  Cae,  o  il  comitato  ristretto,  puo' farsi assistere da
esperti  di  sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento dei
suoi  compiti.  Le  riunioni  di  cui  al  presente articolo lasciano
impregiudicate le prerogative della direzione centrale.
  15.  Le  spese  di  funzionamento  del  Cae  sono  sostenute  dalla
direzione  centrale.  La direzione interessata fornisce ai membri del
Cae   le   risorse   finanziarie   e  materiali  necessarie  ai  fini
dell'adeguato  svolgimento  delle  sue  funzioni.  In particolare, la
direzione  centrale  prende a proprio carico, salvo che non sia stato
diversamente   convenuto,   le   spese   di   organizzazione   e   di
interpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,
vitto  e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali
spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.
  16.  Quattro  anni  dopo  la  sua  costituzione, il Cae delibera in
merito  all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo
9  oppure  di  mantenere  l'applicazione delle prescrizioni di cui al
presente articolo.
                              Art. 17.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, per la violazione della
disposizione  di  cui  all'articolo  11  il  direttore generale della
direzione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentite le parti
interessate,  valutati  i  lavori  della  commissione  tecnica di cui
all'articolo  11, applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.
  2.  Qualora  sorgano  questioni  in ordine all'obbligo del preposto
alla  direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4, comma
1,  di  rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratori
di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli obblighi di
informazione   e   consultazione   stabiliti   nell'accordo   di  cui
all'articolo  9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11, e'
costituita  una  commissione  di  conciliazione  composta  da  membri
nominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominato
dalle  parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo fra
le  parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, il
direttore  generale  della  direzione  generale  della  tutela  delle
condizioni  di  lavoro  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali,  sentite  le  parti  medesime  in  contraddittorio tra loro,
accerta   l'eventuale   inadempienza  e  ordina  l'adempimento  degli
obblighi  stessi.  Qualora  non venga ottemperato all'ordine entro il
termine  di trenta giorni, il direttore generale applica a carico del
soggetto  inadempiente  la  sanzione  amministrativa  da 5.165 euro a
30.988 euro.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 2 aprile 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri,  e  ad interim, Ministro
                              degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                             Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

G.U. della Comunità europee n. L 080 del 23.03.2002

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1

Oggetto e principi

1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o stabilimenti situati nella Comunità.

2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da garantire l'efficacia dell'iniziativa.

3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "imprese", le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio degli Stati membri;

b) "stabilimento", una unità di attività definita conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con l'ausilio di risorse umane e materiali;

c) "datore di lavoro", la persona fisica o giuridica parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle leggi e prassi nazionali;

d) "lavoratore", ogni persona che nello Stato membro interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;

e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali;

f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;

g) "consultazione", lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta fatta dagli Stati membri:

a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50 addetti o

b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20 addetti.

Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie di lavoratori impiegati.

2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in deroga alla presente direttiva, disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi d'alto mare.

Articolo 4

Modalità dell'informazione e della consultazione

1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo.

2. L'informazione e la consultazione riguardano:

a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;

b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;

c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni comunitarie citate all'articolo 9, paragrafo 1.

3. L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare, se del caso, la consultazione.

4. La consultazione avviene:

a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;

b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;

c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro, in conformità dell'articolo 2, lettera f), e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;

d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta motivata al loro eventuale parere;

e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).

Articolo 5

Informazione e consultazione che derivano da un accordo

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento, il compito di definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri, disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Informazioni riservate

1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza.

2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare loro danno.

3. Fatte salve le procedure nazionali esistenti gli Stati membri prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso qualora il datore di lavoro esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei paragrafi 1 e 2. Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.

Articolo 7

Protezione dei rappresentanti dei lavoratori

Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.

Articolo 8

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi che derivano dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 9

Relazione tra la presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali

1. La presente direttiva non pregiudica le procedure specifiche di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.

2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.

3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.

4. L'applicazione della presente direttiva non costituisce una ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.

Articolo 10

Misure transitorie

Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale, generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente direttiva:

a) alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo 2007; e

b) alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nell'anno successivo alla data di cui alla lettera a).

Articolo 11

Recepimento della direttiva

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 12

Verifica da parte della Commissione

Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario, l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

 

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Piqué i Camps