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Roma, 20 agosto 2002
Circolare n. 107/2002
Oggetto: Lavoro – Istituzione del Comitato aziendale europeo (Cae)
– D.Lgvo 2.4.2002, n.74, su G.U. n.96 del 24.4.2002.
E’ stata recepita la
direttiva 94/45 concernente l’istituzione del
Comitato aziendale europeo (Cae) per l’informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese a dimensione
comunitaria, cioè con oltre 1000 dipendenti in Europa di cui minimo 150 per
Stato in almeno due Stati.
Sino ad oggi la
legislazione europea aveva limitato il riconoscimento dei diritti di informazione
e di consultazione dei lavoratori ai casi di licenziamenti collettivi e di trasferimento
di azienda. Ora, la finalità che ispira il provvedimento in esame è lo
sviluppo, nelle imprese multinazionali, di un sistema stabile di relazioni che
prescindano dal verificarsi di eventi particolari.
Giova subito
sottolineare come, nelle more del suo recepimento, la direttiva 94/45 risulti
già ampiamente superata dalla recente direttiva 2002/14 che rafforza enormemente
il sistema dei diritti di cui trattasi, estendendone tra l’altro il campo di applicazione
a tutte le imprese, anche non multinazionali, purché con più di 50 dipendenti
in uno stesso Stato membro; quest’ultima direttiva dovrà essere recepita
nell’ordinamento italiano entro il 23 marzo 2005.
Si evidenziano di
seguito i principali aspetti dei costituendi Cae.
Caratteristiche generali (artt.8, 9, 10 e 16) – L’istituzione del Cae e la
determinazione della relativa disciplina (composizione, attribuzioni, contenuti
delle informazioni e delle consultazioni, durata, frequenza delle riunioni, risorse)
è rimessa completamente all’autonomia collettiva attraverso un accordo tra l’azienda
e una rappresentanza dei lavoratori (“delegazione
speciale di negoziazione”) in cui sia presente almeno una persona per
ciascun Paese in cui l’azienda stessa abbia una sede. Nel caso in cui non si
raggiunga un accordo dopo tre anni dall’inizio dei negoziati scattano le prescrizioni accessorie di cui
all’art.16 che fissano le regole minime per il funzionamento dell’organismo.
Procedura (artt da 4 a 7) – L’azienda è tenuta ad avviare la
procedura per l’istituzione del Cae qualora ciò sia richiesto direttamente dai
lavoratori (almeno 100) o dalle relative rappresentanze sindacali; l’obbligo
riguarda anche le imprese che hanno la sede principale in un Paese
extracomunitario semprechè occupino in Europa almeno 1000 dipendenti.
Riservatezza (artt. 11 e 17) – Ai componenti del Cae è vietato
divulgare notizie e informazioni ricevute in via riservata dall’azienda; in
caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa da 1.033
a 6.198 euro.
Permessi (art.13) – Ai componenti del Cae e della delegazione
speciale di negoziazione  devono essere
riconosciute almeno 8 ore trimestrali di permessi retribuiti; tali ore si
aggiungono ai permessi sindacali stabiliti in via generale dalla legge 300/70
(Statuto dei lavoratori).
| f.to
  dr. Piero M. Luzzati | Allegati due | 
|  | M/n | 
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G.U. n.96 del 24.4.2002 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. 74 
Attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  del  22 settembre 1994,94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo odi una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratorinelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                              E m a n a                  il seguente decreto legislativo:
                              Titolo I 
                      Disposizioni
generali 
                               Art. 1.                               Oggetto  1.  Il  presente  decreto  legislativo  e'  inteso  a migliorare ildiritto  all'informazione  e  alla consultazione dei lavoratori nelleimprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.  2.   E'   istituito  un  Comitato  aziendale  europeo  (di  seguitodenominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazionedei  lavoratori  in  ogni  impresa  o in ciascun gruppo di imprese didimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la proceduraprevista  dall'articolo  5  e  seguenti  al  fine  di  informare e diconsultare  i  lavoratori  nei  termini,  con  le modalita' e con glieffetti previsti dal presente decreto.  3.  In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo diimprese  di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1,lettera  d),  comprenda  una  o  piu' imprese o gruppi di imprese chehanno   dimensioni  comunitarie  ai  sensi  dell'articolo  2,comma 1,lettere  b)  o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvodisposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9.  4.  Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degliaccordi  di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e laportata  delle  procedure  per  l'informazione e la consultazione deilavoratori,  istituiti  per realizzare l'obiettivo indicato nel comma1,  riguardano,  nel  caso  di  un'impresa di dimensioni comunitarie,tutti  gli  stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di ungruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facentiparte  del  gruppo,  ivi  situate,  secondo  le  definizioni  di  cuiall'articolo 2.  5.  Il presente decreto non si applica al personale navigante dellamarina mercantile.                               Art. 2.                             Definizioni  1. Ai fini del presente decreto si intende per:    a) "stabilimento", l'unita' produttiva;    b) "impresa  di  dimensioni  comunitarie", un'impresa che impiegaalmeno  1.000  lavoratori  negli Stati membri e almeno 150 lavoratoriper Stato membro in almeno due Stati membri;    c) "gruppo  di  imprese",  un  gruppo  costituito  da  un'impresacontrollante e dalle imprese da questa controllate;    d) "gruppo  di  imprese  di dimensioni comunitarie", un gruppo diimprese che soddisfa le condizioni seguenti:      1)  il  gruppo  impiega  almeno  1.000  lavoratori  negli Statimembri;      2)  almeno  due  imprese  del gruppo si trovano in Stati membridiversi;      3)  almeno  un'impresa  del  gruppo  impiega  non  meno  di 150lavoratori  in  uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppoimpiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro;    e) "rappresentanti   dei   lavoratori",   i   rappresentanti  deilavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti;    f) "direzione  centrale",  la  direzione centrale dell'impresa didimensioni  comunitarie  o,  nel  caso  di  un  gruppo  di imprese didimensioni  comunitarie,  dell'impresa  controllante,  o il dirigentecui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4le relative attribuzioni e competenze;    g) "informazione   e   consultazione",   la  fornitura  di  dati,elementi,  notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazionedi  un  dialogo  tra  i  rappresentanti dei lavoratori e la direzionecentrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato;    h) "comitato    aziendale   europeo",   il   comitato   istituitoconformemente  all'articolo  1,  comma  2, all'articolo 9, comma 6, oalle  disposizioni  dell'articolo  16,  e  costituito  da  dipendentidall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cuiall'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e laconsultazione dei lavoratori;    i) "delegazione   speciale   di   negoziazione",  la  delegazioneistituita   conformemente   all'articolo  5,  per  negoziare  con  ladirezione  centrale  l'istituzione  di un Cae ovvero di una proceduraper   l'informazione   e   consultazione   dei  lavoratori  ai  sensidell'articolo 1, comma 2.  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  i  limiti  prescritti  per  idipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratoriimpiegati  negli  ultimi  due  anni.  I  lavoratori  con  contratto atermine,  con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sonocomputati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta'dei  dipendenti  interessati  impiegati  negli  ultimi  due  anni.  Ilavoratori   a   tempo   parziale  sono  computati  proporzionalmenteall'attivita'  svolta  ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decretolegislativo  25  febbraio  2000,  n.  61, come modificato dal decretolegislativo  26  febbraio  2001,  n.  100. Sono esclusi dal computo ilavoratori in prova e a domicilio.                               Art. 3.                 Definizione di impresa controllante  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  si intende per "impresacontrollante"  un'impresa  che puo' esercitare un'influenza dominantesu un'altra impresa denominata "impresa controllata".  2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,salvo  prova  contraria,  se un'impresa direttamente o indirettamentenei confronti di un'altra impresa alternativamente:    a) puo'  nominare  piu'  della  meta' dei membri del consiglio diamministrazione;    b) dispone   della   maggioranza   dei   voti  in  rapporto  allepartecipazioni al capitale dell'impresa;    c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa.  3.  Quando  due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' deicriteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quellache  soddisfa  il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quellache  soddisfa  il  criterio  b),  o,  infine,  quella che soddisfa ilcriterio c).  4.  Ai  fini  dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e dinomina  dell'impresa  controllante comprendono i diritti di qualsiasialtra  impresa  controllata,  nonche'  delle persone o degli enti cheagiscono  a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o diun'altra impresa controllata.  5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e'considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cuipossiede pacchetti azionari nei seguenti casi:    a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativao  finanziaria  in  modo  professionale,  compresa la negoziazione divalori   mobiliari   per   conto   proprio   o   di   terzi,  detienetemporaneamente,  a  qualsiasi  titolo, partecipazioni al capitale diun'impresa,  purche'  non  eserciti  i  diritti di voto inerenti allepartecipazioni  stesse,  ovvero  purche'  eserciti i predetti dirittisoltanto   per  favorire  la  vendita  delle  partecipazioni  stesse,dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, odi  elementi  del  suo  patrimonio. La vendita deve avvenire entro unanno  dalla  data  della registrazione della partecipazione sul librodei  soci  della  societa'  in  cui ha acquisito una partecipazione oentro  un  periodo  maggiore  stabilito  dal Ministro dell'economia edelle finanze o da altre autorita' competenti;    b) quando  una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce,direttamente  o  indirettamente,  il  controllo  di  un'impresa,  siatramite   acquisto   di  partecipazioni  del  capitale,  sia  tramitequalsiasi  altro  mezzo,  purche'  i  diritti  di  voto inerenti allepartecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membridel  consiglio  di  amministrazione  e  del  collegio sindacale, o diorgani  equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni,unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Aifini   della   presente   lettera,  per  societa'  di  partecipazionefinanziaria  si  intendono  le  societa'  la cui attivita' prevalenteconsiste   nell'acquisizione  di  partecipazioni  in  altre  imprese,nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni.  6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non operanei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali.  7.   Nel   caso  in  cui  un'impresa  non  sia  disciplinata  dallalegislazione  di  uno  Stato membro, si applica la legislazione delloStato  membro  nel  cui  territorio  sono  situati  il rappresentantedell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membronel  cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa delgruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
                           Titolo II 
              Istituzione di un comitato
aziendale 
                europeo ovvero di una
procedura 
        per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori 
                               Art. 4.           Responsabilita' dell'istituzione di un comitato              aziendale europeo ovvero di una procedura        per l'informazione e la consultazione dei lavoratori  1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate lerelative   attribuzioni   e   competenze,   e'   responsabile   dellarealizzazione   delle   condizioni   e   degli   strumenti  necessariall'istituzione  del Cae ovvero di una procedura per l'informazione ela  consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa oil gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.  2.  Se  la  direzione centrale non e' situata nel territorio di unoStato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Statomembro,  espressamente  designato  dalla  direzione stessa, assume laresponsabilita'   di   cui   al   comma   1.  In  mancanza  di  dettorappresentante,  la  responsabilita'  di  cui al comma 1 ricade sulladirezione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega ilmaggior numero di lavoratori in uno Stato membro.  3.   Ai   fini   del   presente   decreto  il  rappresentante  o  irappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale.                               Art. 5.                Delegazione speciale di negoziazione  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, ladirezione  centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Caeovvero  di  una  procedura  per l'informazione e la consultazione, dipropria   iniziativa   o  previa  richiesta  scritta  di  almeno  100lavoratori,  o  dei  loro  rappresentanti,  di  almeno  due imprese ostabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previarichiesta  delle  organizzazioni  sindacali  che abbiano stipulato ilcontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nelgruppo di imprese interessate.  2.  La  richiesta  di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anchedisgiuntamente,    alla    direzione    centrale    ovvero,   qualorapreventivamente  designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppoche impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro.                               Art. 6.              Modalita' di formazione della delegazione                      speciale di negoziazione  1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e'istituita una delegazione speciale di negoziazione.  2.  I  membri della delegazione sono designati dalle organizzazionisindacali  di  cui  all'articolo  5,  comma  1, congiuntamente con lerappresentanze  sindacali  unitarie  dell'impresa  o  del  gruppo  diimprese.  3.  Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistenteforma  di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cuiall'articolo   5,  comma  1,  convengono  con  la  direzione  di  cuiall'articolo  4  le  modalita'  di  concorso  dei lavoratori di dettostabilimento  o  detta  impresa  alla designazione dei rappresentantidella delegazione.  4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tuttele elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia.                               Art. 7.                   Costituzione della delegazione                      speciale di negoziazione  1.  La  delegazione  speciale  di negoziazione e' costituita da unapersona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di impreseabbia  almeno  uno  stabilimento  o  impresa  e, comunque, nel limiteminimo di tre e massimo di diciotto unita'.  2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio:    a) un  seggio  supplementare per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato  almeno  il  25  per  cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;    b) due  seggi  supplementari per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato  almeno  il  50  per  cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese;    c) tre  seggi  supplementari per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato  almeno  il  75  per  cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese.  3.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,comma  1,  e  le  direzioni  locali sono informate della composizionedella  delegazione  speciale  di  negoziazione, con lettera congiuntadelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1.                               Art. 8.                      Compiti della delegazione                      speciale di negoziazione  1.  La  delegazione  speciale  di  negoziazione  ha  il  compito dideterminare,  con  la  direzione  centrale  o con il dirigente di cuiall'articolo  4,  comma  1,  e  tramite  accordo  scritto,  il  campod'azione,  la  composizione,  le attribuzioni e la durata del mandatodel  Cae,  ovvero  le  modalita'  di  attuazione  della procedura perl'informazione e la consultazione dei lavoratori.  2.  Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9,la  direzione  centrale  convoca  una  riunione  con  la  delegazionespeciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali.  3.  Ai  fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazionepuo' essere assistita da esperti di sua scelta.  4.  La  delegazione  speciale  di  negoziazione  puo' decidere, conalmeno  due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita'ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso.  5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura voltaa   stipulare   l'accordo   di   cui   all'articolo 9.   Per  effettodell'adozione  della  decisione, le disposizioni dell'articolo 16 nonsono piu' applicabili.  6.  Una  nuova  richiesta  per convocare la delegazione speciale dinegoziazione  puo'  essere  avanzata  non  prima  di due anni dopo ladecisione  di  cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu'breve con accordo tra le parti.  7.  Le  spese  relative  ai  negoziati  di  cui ai commi 1 e 2 sonosostenute  dalla  direzione  centrale,  in  modo  da  consentire alladelegazione  speciale  di  negoziazione di espletare adeguatamente ilproprio  mandato  e,  comunque,  in  misura e termini non superiori aquanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo frale parti.  8.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  al  comma  7, la direzionecentrale  sostiene  le  spese  relative  agli  esperti. Salvo diversoaccordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per unsolo esperto.                               Art. 9.                       Contenuto dell'accordo  1.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,comma  1,  e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziarecon spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' diattuazione  dell'informazione  e  della  consultazione dei lavoratoripreviste dall'articolo 1, comma 1.  2.  Fatta  salva  l'autonomia  delle  parti, l'accordo previsto dalcomma  1,  stipulato  per  iscritto  tra  la  direzione centrale e ladelegazione speciale di negoziazione, determina:    a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensionicomunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarieinteressati  dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo2;    b) la   composizione   del   Cae,   il   numero  dei  membri,  ladistribuzione dei seggi e la durata del mandato;    c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazionedel Cae;    d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae;    e) le  risorse  finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivicomprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;    f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo;    g) contenuto dell'informazione e della consultazione.  3.  La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazionepossono  decidere  per iscritto di istituire una o piu' procedure perl'informazione  e  la  consultazione  in aggiunta o in alternativa alCae.   L'accordo   deve   stabilire   secondo   quali   modalita'   irappresentanti  dei  lavoratori esercitano il diritto di riunirsi perprocedere  a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sonoloro  comunicate.  In  particolare,  queste  informazioni  riguardanoquestioni  transnazionali  che  incidono notevolmente sugli interessidei lavoratori.  4.  Gli  accordi  di  cui al presente articolo non sono sottoposti,tranne   disposizione   contraria   contenuta   negli   stessi,  alleprescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16.  5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione specialedi negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri.  6.  I  componenti  italiani del Cae o i titolari della procedura diinformazione  e  consultazione  sono  designati  per  un  terzo dalleorganizzazioni  sindacali  di  cui all'articolo 5, comma 1, e per dueterzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero delgruppo  di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendoconto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai).  7.  Negli  stabilimenti,  nelle imprese e nei gruppi di imprese neiquali  non  siano  costituite  rappresentanze  sindacali unitarie, ladirezione  e  le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali dilavoro   applicati  agli  stessi  definiscono  procedure,  criteri  emodalita'  di costituzione della delegazione speciale di negoziazionee  del  Cae  ovvero  dei  titolari  della procedura di informazione econsultazione,  in  conformita'  a  quelli  definiti  rispettivamenteall'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto.                              Art. 10.                       Prescrizioni accessorie  1.  Al  fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicatodall'articolo  1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie dicui  all'articolo  16, qualora la direzione centrale e la delegazionespeciale  di  negoziazione  decidano  in tal senso, ovvero qualora ladirezione  centrale  rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo disei  mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1,ovvero  qualora,  entro  tre  anni  a decorrere da tale richiesta, leparti  in  causa  non siano in grado di stipulare un accordo ai sensidell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione nonabbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4.                                Art. 11.                       Informazioni riservate  1.  I  membri  della delegazione speciale di negoziazione, i membridel   Cae,   gli   esperti   che  eventualmente  li  assistono  ed  irappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della proceduraper  l'informazione  e la consultazione, non possono rivelare a terzinotizie  ricevute  in  via  riservata  e  qualificate come tali dalladirezione  centrale  o  dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1.Tale  divieto  permane  per  un  periodo  di tre anni successivo allascadenza  del termine previsto dal mandato. In caso di violazione deldivieto,  fatta  salva  la  responsabilita'  civile e quanto previstodall'articolo  17, si applicano le sanzioni disciplinari previste daicontratti collettivi applicati.  2.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,comma  1,  non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste,qualora  l'oggetto  di  tali  informazioni sia suscettibile di crearenotevoli  difficolta'  al  funzionamento  o  all'attivita' esercitatadalle  imprese  interessate  o  di  arrecare  loro danno o realizzareturbativa dei mercati.  3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissionetecnica  di  conciliazione  per le contestazioni relative alla naturariservata  delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' perla concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazionedelle  informazioni  suscettibili  di  creare notevoli difficolta' alfunzionamento  o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate odi arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati.  4.  La  commissione  e'  composta  da  tre  membri  rispettivamentedesignati:    a) dal  Cae  o  dalla  delegazione speciale di negoziazione o dairappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della proceduradi informazione e consultazione;    b) dalla direzione centrale;    c) dalle parti di comune accordo.  La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalladata di ricezione del ricorso proposto dal Cae.                              Art. 12.               Osservanza dei diritti e degli obblighi  1.  La  direzione  centrale,  o il dirigente di cui all'articolo 4,comma   1,   e   il   Cae  operano  con  spirito  di  col-laborazionenell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci.  2.  Il  comma  1  si  applica  anche  per  la collaborazione tra ladirezione  centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, ei  rappresentanti  dei  lavoratori,  nell'ambito  della procedura perl'informazione e la consultazione dei lavoratori.                              Art. 13.                             T u t e l a  1.  I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendentidall'impresa  o  dal  gruppo  di imprese di dimensioni comunitarie, imembri  del  Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operanonell'ambito  della  procedura  per l'informazione e la consultazione,hanno  diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamentodel  loro  mandato,  a permessi retribuiti, in misura non inferiore aotto  ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenzain caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favorerispetto  a  quanto  previsto  dalla  legge  vigente.  Agli stessi siapplicano  altresi'  le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24della legge 20 maggio 1970, n. 300.  2.  In  considerazione  della  durata  prevedibile  degli incontri,dell'oggetto   e   del   luogo   delle  riunioni,  l'accordo  di  cuiall'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali.                              Art. 14.             Rapporti con altre disposizioni particolari  1.  Il  presente  decreto  fa salve le norme di cui all'articolo 47della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge23  luglio  1991,  n.  223,  nonche'  i  diritti  di  informazione  econsultazione  regolati  dai  contratti  collettivi  e  dagli accordivigenti.                              Art. 15.                          Accordi in vigore  1.  Sono  fatti  salvi  gli accordi stipulati entro il 22 settembre1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,che  prevedano  l'informazione  e la consultazione transnazionali deilavoratori   e  che  siano  applicabili  all'insieme  dei  lavoratoridell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.  2.  Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possonoconcordare di prorogarli.  3.   In  caso  contrario,  si  applicano  le  disposizioni  di  cuiall'articolo 16.                              Art. 16.                       Prescrizioni accessorie  1.  Qualora,  entro tre anni dalla richiesta di cui all'articolo 5,non  sia  stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9, e comunquenei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppodi  imprese  di  dimensioni  comunitarie  ai sensi dell'articolo 2 e'istituito  un  Cae  la  cui  composizione  e  le  cui competenze sonodisciplinate dalle seguenti disposizioni.  2.  Le  competenze  del  Cae  si  limitano,  per  le imprese di cuiall'articolo  2,  comma  1,  lettere b) e d), all'informazione e allaconsultazione  sulle  questioni che riguardano l'insieme dell'impresadi  dimensioni  comunitarie  o  del  gruppo  di imprese di dimensionicomunitarie,  oppure  almeno  due  stabilimenti o imprese del gruppo,situati in Stati membri diversi.  3.  Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi6 e 7.  4.   Nella   composizione   del   Cae   deve  essere  prevista  unarappresentanza  specifica  per  i  lavoratori  ad alta qualificazionetramite  l'assegnazione  di  un  seggio supplementare, con elettoratoattivo  e  passivo  separato,  per  ciascuno  Stato membro in cui siaimpiegato   almeno   il   15   per   cento  dei  lavoratori  ad  altaqualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese.  5.  Il  Cae e' composto da un minimo di tre ad un massimo di trentamembri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso eleggeal  suo  interno  un  comitato  ristretto  composto al massimo da tremembri. Esso adotta un regolamento interno.  6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primoluogo,  la  rappresentanza  di  una  persona  per Stato membro in cuil'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o piu' stabilimenti,oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiedel'impresa  controllante  o una o piu' imprese controllate; in secondoluogo,  la  rappresentanza  di  un  numero  di  membri  supplementariproporzionale  al  numero  di lavoratori occupati negli stabilimenti,nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quantoprevisto dall'articolo 7, comma 2.  7.  La  direzione  centrale  o  il dirigente di cui all'articolo 4,comma  1,  sono informati della composizione del Cae su comunicazionedelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2.  8.  Il  Cae  ha  diritto  di  riunirsi  una  volta  all'anno con ladirezione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, neilimiti  di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato, inbase  a  una  relazione  elaborata dalla direzione centrale, riguardoall'evoluzione  delle  attivita' dell'impresa o del gruppo di impresedi  dimensioni  comunitarie  e  delle  loro prospettive. Le direzionilocali ne sono informate.  9.  La  riunione  verte,  in  particolare,  sui  seguenti  aspetti:situazione   economica  e  finanziaria,  evoluzione  probabile  delleattivita',  produzione  e vendite, situazione ed evoluzione probabiledell'occupazione,  anche  con  riferimento  alle  pari  opportunita',investimenti  e cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazionee  l'introduzione  di  nuovi  metodi  di  lavoro  e di nuovi processiproduttivi  e  conseguenti  attivita'  di  formazione  relative  agliaddetti    interessati,   trasferimenti   di   produzione,   fusione,diminuzione   delle   dimensioni  o  chiusura  delle  imprese,  deglistabilimenti  o  di  parti  importanti  degli  stessi e licenziamenticollettivi.  10.  Qualora  si  verifichino  circostanze eccezionali che incidanonotevolmente  sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel casodi  delocalizzazione,  chiusura  di imprese o di stabilimenti, oppurelicenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, ilCae  ha  il  diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto diriunirsi  su  sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigentedi cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppodi  imprese  di  dimensioni  comunitarie,  avente  la  competenza  diprendere  decisioni  proprie, per essere informato e consultato sullemisure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori.  11.  Alla  riunione  organizzata  con  il  comitato ristretto hannodiritto  di  partecipare  i  membri  del Cae eletti o designati daglistabilimenti  ovvero  dalle  imprese  direttamente  interessati dallemisure  in  questione. La riunione di informazione e di consultazionesi  effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cuial  comma  10,  in  base  a  una  relazione elaborata dalla direzionecentrale,   o   dal   dirigente  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,dell'impresa  di  dimensioni  comunitarie  o del gruppo di imprese didimensioni  comunitarie,  su  cui  puo' essere formulato un parere altermine della riunione o entro sette giorni.  12.  Prima  delle  riunioni  con  la direzione centrale il Cae o ilcomitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11,puo'  riunirsi  nei  limiti  di  cui  all'articolo  13,  senza che ladirezione interessata sia presente.  13.  Fatte  salve  le  disposizioni dell'articolo 11 e del presentearticolo,  i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratoridegli  stabilimenti  o  delle  imprese  di  un  gruppo  di imprese didimensioni  comunitarie  o,  in  mancanza  di  questi,  l'insieme deilavoratori,  riguardo  al  genere  e ai risultati della procedura perl'informazione  e  la  consultazione  posta  in atto conformemente alpresente articolo.  14.  Il  Cae,  o  il  comitato  ristretto,  puo' farsi assistere daesperti  di  sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento deisuoi  compiti.  Le  riunioni  di  cui  al  presente articolo lascianoimpregiudicate le prerogative della direzione centrale.  15.  Le  spese  di  funzionamento  del  Cae  sono  sostenute  dalladirezione  centrale.  La direzione interessata fornisce ai membri delCae   le   risorse   finanziarie   e  materiali  necessarie  ai  finidell'adeguato  svolgimento  delle  sue  funzioni.  In particolare, ladirezione  centrale  prende a proprio carico, salvo che non sia statodiversamente   convenuto,   le   spese   di   organizzazione   e   diinterpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,vitto  e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Talispese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto.  16.  Quattro  anni  dopo  la  sua  costituzione, il Cae delibera inmerito  all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo9  oppure  di  mantenere  l'applicazione delle prescrizioni di cui alpresente articolo.                              Art. 17.                              Sanzioni  1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, per la violazione delladisposizione  di  cui  all'articolo  11  il  direttore generale delladirezione  generale  della  tutela  delle  condizioni  di  lavoro delMinistero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentite le partiinteressate,  valutati  i  lavori  della  commissione  tecnica di cuiall'articolo  11, applica la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro.  2.  Qualora  sorgano  questioni  in ordine all'obbligo del prepostoalla  direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4, comma1,  di  rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratoridi  cui  all'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli obblighi diinformazione   e   consultazione   stabiliti   nell'accordo   di  cuiall'articolo  9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11, e'costituita  una  commissione  di  conciliazione  composta  da  membrinominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominatodalle  parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo frale  parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, ildirettore  generale  della  direzione  generale  della  tutela  dellecondizioni  di  lavoro  del  Ministero  del  lavoro e delle politichesociali,  sentite  le  parti  medesime  in  contraddittorio tra loro,accerta   l'eventuale   inadempienza  e  ordina  l'adempimento  degliobblighi  stessi.  Qualora  non venga ottemperato all'ordine entro iltermine  di trenta giorni, il direttore generale applica a carico delsoggetto  inadempiente  la  sanzione  amministrativa  da 5.165 euro a30.988 euro.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.    Dato a Roma, addi' 2 aprile 2002                               CIAMPI                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio                              dei  Ministri,  e  ad interim, Ministro                              degli affari esteri                              Buttiglione,  Ministro per le politiche                              comunitarie                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle                              politiche sociali                              Castelli, Ministro della giustizia                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e                              delle finanze                             Visto, il Guardasigilli: Castelli
G.U. della Comunità europee n. L 080 del 23.03.2002 
Direttiva 2002/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e principi
1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro
generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o
stabilimenti situati nella Comunità.
2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite
e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in
materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da
garantire l'efficacia dell'iniziativa.
3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle
modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i
rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel
rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo
degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "imprese", le imprese pubbliche o private che
esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate
sul territorio degli Stati membri; 
b) "stabilimento", una unità di attività definita
conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato
membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con
l'ausilio di risorse umane e materiali; 
c) "datore di lavoro", la persona fisica o giuridica
parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle
leggi e prassi nazionali; 
d) "lavoratore", ogni persona che nello Stato membro
interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale
del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti
dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali; 
f) "informazione", la trasmissione di dati da parte
del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di
prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla; 
g) "consultazione", lo scambio di opinioni e
l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore
di lavoro.
Articolo 3
Campo di
applicazione
1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta
fatta dagli Stati membri:
a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50
addetti o
b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20
addetti.
Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie
di lavoratori impiegati.
2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla
presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche
applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e
principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,
benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o
espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della
presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in deroga alla presente
direttiva, disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi
d'alto mare.
Articolo 4
Modalità
dell'informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte
salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli
Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione
e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo.
2. L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile
delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica; 
b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura
e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello
stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste,
segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili
di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro,
nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni
comunitarie citate all'articolo 9, paragrafo 1.
3. L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e
con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare,
se del caso, la consultazione.
4. La consultazione avviene:
a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il
contenuto siano appropriati; 
b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in
funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore
di lavoro, in conformità dell'articolo 2, lettera f), e del parere che i
rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare; 
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori
di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta
motivata al loro eventuale parere; 
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono
dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 5
Informazione e
consultazione che derivano da un accordo
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello
adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento, il compito di
definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le
modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché
gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali
proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati
all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri,
disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Informazioni
riservate
1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori,
nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a
rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o
dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a
prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare
i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza.
2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle
condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro
non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà
al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare
loro danno.
3. Fatte salve le procedure nazionali esistenti gli Stati membri
prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso qualora il datore
di lavoro esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei
paragrafi 1 e 2. Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a
salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
Articolo 7
Protezione dei rappresentanti
dei lavoratori
Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei
lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di
garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti
che sono stati loro affidati.
Articolo 8
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di
inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei
rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano
procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi
che derivano dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del
datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9
Relazione tra la
presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali
1. La presente direttiva non pregiudica le procedure specifiche
di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE
e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.
2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati
in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.
3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia
di informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.
4. L'applicazione della presente direttiva non costituisce una
ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione
esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di
protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
Articolo 10
Misure transitorie
Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data
dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale,
generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un
regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo
di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può
limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente
direttiva:
a) alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo 2007; e
b) alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nell'anno successivo alla data di
cui alla lettera a).
Articolo 11
Recepimento della
direttiva
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro
tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati
membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di
essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
Verifica da parte
della Commissione
Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in
consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario,
l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le
necessarie modifiche.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps