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Roma, 20 agosto 2002
Circolare n. 107/2002
Oggetto: Lavoro – Istituzione del Comitato aziendale europeo (Cae)
– D.Lgvo 2.4.2002, n.74, su G.U. n.96 del 24.4.2002.
E’ stata recepita la
direttiva 94/45 concernente l’istituzione del
Comitato aziendale europeo (Cae) per l’informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese a dimensione
comunitaria, cioè con oltre 1000 dipendenti in Europa di cui minimo 150 per
Stato in almeno due Stati.
Sino ad oggi la
legislazione europea aveva limitato il riconoscimento dei diritti di informazione
e di consultazione dei lavoratori ai casi di licenziamenti collettivi e di trasferimento
di azienda. Ora, la finalità che ispira il provvedimento in esame è lo
sviluppo, nelle imprese multinazionali, di un sistema stabile di relazioni che
prescindano dal verificarsi di eventi particolari.
Giova subito
sottolineare come, nelle more del suo recepimento, la direttiva 94/45 risulti
già ampiamente superata dalla recente direttiva 2002/14 che rafforza enormemente
il sistema dei diritti di cui trattasi, estendendone tra l’altro il campo di applicazione
a tutte le imprese, anche non multinazionali, purché con più di 50 dipendenti
in uno stesso Stato membro; quest’ultima direttiva dovrà essere recepita
nell’ordinamento italiano entro il 23 marzo 2005.
Si evidenziano di
seguito i principali aspetti dei costituendi Cae.
Caratteristiche generali (artt.8, 9, 10 e 16) – L’istituzione del Cae e la
determinazione della relativa disciplina (composizione, attribuzioni, contenuti
delle informazioni e delle consultazioni, durata, frequenza delle riunioni, risorse)
è rimessa completamente all’autonomia collettiva attraverso un accordo tra l’azienda
e una rappresentanza dei lavoratori (“delegazione
speciale di negoziazione”) in cui sia presente almeno una persona per
ciascun Paese in cui l’azienda stessa abbia una sede. Nel caso in cui non si
raggiunga un accordo dopo tre anni dall’inizio dei negoziati scattano le prescrizioni accessorie di cui
all’art.16 che fissano le regole minime per il funzionamento dell’organismo.
Procedura (artt da 4 a 7) – L’azienda è tenuta ad avviare la
procedura per l’istituzione del Cae qualora ciò sia richiesto direttamente dai
lavoratori (almeno 100) o dalle relative rappresentanze sindacali; l’obbligo
riguarda anche le imprese che hanno la sede principale in un Paese
extracomunitario semprechè occupino in Europa almeno 1000 dipendenti.
Riservatezza (artt. 11 e 17) – Ai componenti del Cae è vietato
divulgare notizie e informazioni ricevute in via riservata dall’azienda; in
caso di violazione del divieto è prevista una sanzione amministrativa da 1.033
a 6.198 euro.
Permessi (art.13) – Ai componenti del Cae e della delegazione
speciale di negoziazione devono essere
riconosciute almeno 8 ore trimestrali di permessi retribuiti; tali ore si
aggiungono ai permessi sindacali stabiliti in via generale dalla legge 300/70
(Statuto dei lavoratori).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati due |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.96 del 24.4.2002 (fonte
Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 2002, n. 74
Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994,94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo odi una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratorinelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni
generali
Art. 1. Oggetto 1. Il presente decreto legislativo e' inteso a migliorare ildiritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelleimprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. 2. E' istituito un Comitato aziendale europeo (di seguitodenominato Cae) o una procedura per l'informazione e la consultazionedei lavoratori in ogni impresa o in ciascun gruppo di imprese didimensioni comunitarie in cui cio' sia richiesto secondo la proceduraprevista dall'articolo 5 e seguenti al fine di informare e diconsultare i lavoratori nei termini, con le modalita' e con glieffetti previsti dal presente decreto. 3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, allorche' un gruppo diimprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1,lettera d), comprenda una o piu' imprese o gruppi di imprese chehanno dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2,comma 1,lettere b) o d), il Cae viene istituito a livello del gruppo, salvodisposizioni contrarie degli accordi di cui all'articolo 9. 4. Fatto salvo un campo di applicazione piu' ampio in virtu' degliaccordi di cui all'articolo 9, i poteri e le competenze dei Cae e laportata delle procedure per l'informazione e la consultazione deilavoratori, istituiti per realizzare l'obiettivo indicato nel comma1, riguardano, nel caso di un'impresa di dimensioni comunitarie,tutti gli stabilimenti situati negli Stati membri e, nel caso di ungruppo di imprese di dimensioni comunitarie, tutte le imprese facentiparte del gruppo, ivi situate, secondo le definizioni di cuiall'articolo 2. 5. Il presente decreto non si applica al personale navigante dellamarina mercantile. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "stabilimento", l'unita' produttiva; b) "impresa di dimensioni comunitarie", un'impresa che impiegaalmeno 1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratoriper Stato membro in almeno due Stati membri; c) "gruppo di imprese", un gruppo costituito da un'impresacontrollante e dalle imprese da questa controllate; d) "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie", un gruppo diimprese che soddisfa le condizioni seguenti: 1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Statimembri; 2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membridiversi; 3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppoimpiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti deilavoratori ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti; f) "direzione centrale", la direzione centrale dell'impresa didimensioni comunitarie o, nel caso di un gruppo di imprese didimensioni comunitarie, dell'impresa controllante, o il dirigentecui, in entrambi i casi, siano state delegate a norma dell'articolo 4le relative attribuzioni e competenze; g) "informazione e consultazione", la fornitura di dati,elementi, notizie, nonche' lo scambio di opinioni e la instaurazionedi un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzionecentrale o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato; h) "comitato aziendale europeo", il comitato istituitoconformemente all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 6, oalle disposizioni dell'articolo 16, e costituito da dipendentidall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cuiall'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e laconsultazione dei lavoratori; i) "delegazione speciale di negoziazione", la delegazioneistituita conformemente all'articolo 5, per negoziare con ladirezione centrale l'istituzione di un Cae ovvero di una proceduraper l'informazione e consultazione dei lavoratori ai sensidell'articolo 1, comma 2. 2. Ai fini del presente decreto i limiti prescritti per idipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratoriimpiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto atermine, con contratto di formazione e lavoro, e apprendistato, sonocomputati nella misura del numero medio ponderato mensile della meta'dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. Ilavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmenteall'attivita' svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decretolegislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decretolegislativo 26 febbraio 2001, n. 100. Sono esclusi dal computo ilavoratori in prova e a domicilio. Art. 3. Definizione di impresa controllante 1. Ai soli fini del presente decreto si intende per "impresacontrollante" un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominantesu un'altra impresa denominata "impresa controllata". 2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamentenei confronti di un'altra impresa alternativamente: a) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio diamministrazione; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto allepartecipazioni al capitale dell'impresa; c) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa. 3. Quando due o piu' imprese del gruppo soddisfano uno o piu' deicriteri di cui al comma 2, si intende per impresa controllante quellache soddisfa il criterio a) o, in mancanza di tale criterio, quellache soddisfa il criterio b), o, infine, quella che soddisfa ilcriterio c). 4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e dinomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasialtra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti cheagiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o diun'altra impresa controllata. 5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e'considerata "impresa controllante" rispetto a un'altra impresa di cuipossiede pacchetti azionari nei seguenti casi: a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativao finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione divalori mobiliari per conto proprio o di terzi, detienetemporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale diun'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti allepartecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti dirittisoltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse,dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, odi elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro unanno dalla data della registrazione della partecipazione sul librodei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione oentro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia edelle finanze o da altre autorita' competenti; b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce,direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, siatramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramitequalsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti allepartecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membridel consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o diorgani equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni,unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Aifini della presente lettera, per societa' di partecipazionefinanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalenteconsiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese,nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 6. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non operanei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 7. Nel caso in cui un'impresa non sia disciplinata dallalegislazione di uno Stato membro, si applica la legislazione delloStato membro nel cui territorio sono situati il rappresentantedell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membronel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa delgruppo che impiega il maggior numero di lavoratori.
Titolo II
Istituzione di un comitato
aziendale
europeo ovvero di una
procedura
per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori
Art. 4. Responsabilita' dell'istituzione di un comitato aziendale europeo ovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori 1. La direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate lerelative attribuzioni e competenze, e' responsabile dellarealizzazione delle condizioni e degli strumenti necessariall'istituzione del Cae ovvero di una procedura per l'informazione ela consultazione, previsti dall'articolo 1, comma 2, per l'impresa oil gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 2. Se la direzione centrale non e' situata nel territorio di unoStato membro, il rappresentante della direzione centrale in uno Statomembro, espressamente designato dalla direzione stessa, assume laresponsabilita' di cui al comma 1. In mancanza di dettorappresentante, la responsabilita' di cui al comma 1 ricade sulladirezione dello stabilimento o dell'impresa del gruppo che impiega ilmaggior numero di lavoratori in uno Stato membro. 3. Ai fini del presente decreto il rappresentante o irappresentanti o, in mancanza di questi, la direzione di cui al comma2, secondo periodo, sono considerati come direzione centrale. Art. 5. Delegazione speciale di negoziazione 1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, ladirezione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un Caeovvero di una procedura per l'informazione e la consultazione, dipropria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese ostabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previarichiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato ilcontratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa o nelgruppo di imprese interessate. 2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere indirizzata, anchedisgiuntamente, alla direzione centrale ovvero, qualorapreventivamente designato, al dirigente di cui all'articolo 4, comma1, ovvero alla direzione dello stabilimento o dell'impresa del gruppoche impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro. Art. 6. Modalita' di formazione della delegazione speciale di negoziazione 1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, comma 1, e'istituita una delegazione speciale di negoziazione. 2. I membri della delegazione sono designati dalle organizzazionisindacali di cui all'articolo 5, comma 1, congiuntamente con lerappresentanze sindacali unitarie dell'impresa o del gruppo diimprese. 3. Ove in uno stabilimento o in un'impresa manchi una preesistenteforma di rappresentanza sindacale le organizzazioni sindacali di cuiall'articolo 5, comma 1, convengono con la direzione di cuiall'articolo 4 le modalita' di concorso dei lavoratori di dettostabilimento o detta impresa alla designazione dei rappresentantidella delegazione. 4. Le procedure indicate nel presente articolo si applicano a tuttele elezioni ovvero designazioni che si svolgono in Italia. Art. 7. Costituzione della delegazione speciale di negoziazione 1. La delegazione speciale di negoziazione e' costituita da unapersona per ogni Stato membro in cui l'impresa o il gruppo di impreseabbia almeno uno stabilimento o impresa e, comunque, nel limiteminimo di tre e massimo di diciotto unita'. 2. Ulteriori unita', nell'ambito del numero massimo di cui al comma1, debbono essere ripartite secondo il seguente criterio: a) un seggio supplementare per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato almeno il 25 per cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese; b) due seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese; c) tre seggi supplementari per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato almeno il 75 per cento dei lavoratori dipendenti negliStati membri dell'impresa o del gruppo di imprese. 3. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,comma 1, e le direzioni locali sono informate della composizionedella delegazione speciale di negoziazione, con lettera congiuntadelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1. Art. 8. Compiti della delegazione speciale di negoziazione 1. La delegazione speciale di negoziazione ha il compito dideterminare, con la direzione centrale o con il dirigente di cuiall'articolo 4, comma 1, e tramite accordo scritto, il campod'azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandatodel Cae, ovvero le modalita' di attuazione della procedura perl'informazione e la consultazione dei lavoratori. 2. Al fine di concludere un accordo in conformita' all'articolo 9,la direzione centrale convoca una riunione con la delegazionespeciale di negoziazione e ne informa le direzioni locali. 3. Ai fini del negoziato, la delegazione speciale di negoziazionepuo' essere assistita da esperti di sua scelta. 4. La delegazione speciale di negoziazione puo' decidere, conalmeno due terzi dei voti, di non avviare i negoziati in conformita'ai commi 2 e 3, o di annullare i negoziati gia' in corso. 5. La decisione di cui al comma 4 pone termine alla procedura voltaa stipulare l'accordo di cui all'articolo 9. Per effettodell'adozione della decisione, le disposizioni dell'articolo 16 nonsono piu' applicabili. 6. Una nuova richiesta per convocare la delegazione speciale dinegoziazione puo' essere avanzata non prima di due anni dopo ladecisione di cui al comma 5, salva la fissazione di un termine piu'breve con accordo tra le parti. 7. Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sonosostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alladelegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente ilproprio mandato e, comunque, in misura e termini non superiori aquanto disposto dall'articolo 16, comma 15, salvo diverso accordo frale parti. 8. Nel rispetto di quanto previsto al comma 7, la direzionecentrale sostiene le spese relative agli esperti. Salvo diversoaccordo fra le parti, la direzione centrale sosterra' le spese per unsolo esperto. Art. 9. Contenuto dell'accordo 1. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,comma 1, e la delegazione speciale di negoziazione devono negoziarecon spirito costruttivo per raggiungere un accordo sulle modalita' diattuazione dell'informazione e della consultazione dei lavoratoripreviste dall'articolo 1, comma 1. 2. Fatta salva l'autonomia delle parti, l'accordo previsto dalcomma 1, stipulato per iscritto tra la direzione centrale e ladelegazione speciale di negoziazione, determina: a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensionicomunitarie o gli stabilimenti dell'impresa di dimensioni comunitarieinteressati dall'accordo, secondo le definizioni di cui all'articolo2; b) la composizione del Cae, il numero dei membri, ladistribuzione dei seggi e la durata del mandato; c) le competenze e la procedura d'informazione e di consultazionedel Cae; d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del Cae; e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al Cae, ivicomprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato; f) la durata dell'accordo e la procedura per rinegoziarlo; g) contenuto dell'informazione e della consultazione. 3. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazionepossono decidere per iscritto di istituire una o piu' procedure perl'informazione e la consultazione in aggiunta o in alternativa alCae. L'accordo deve stabilire secondo quali modalita' irappresentanti dei lavoratori esercitano il diritto di riunirsi perprocedere a uno scambio di idee in merito alle informazioni che sonoloro comunicate. In particolare, queste informazioni riguardanoquestioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessidei lavoratori. 4. Gli accordi di cui al presente articolo non sono sottoposti,tranne disposizione contraria contenuta negli stessi, alleprescrizioni accessorie previste dagli articoli 10 e 16. 5. Ai fini della conclusione degli accordi, la delegazione specialedi negoziazione delibera a maggioranza dei suoi membri. 6. I componenti italiani del Cae o i titolari della procedura diinformazione e consultazione sono designati per un terzo dalleorganizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1, e per dueterzi dalle rappresentanze sindacali unitarie dell'impresa ovvero delgruppo di imprese nell'ambito delle medesime rappresentanze, tenendoconto della composizione categoriale (quadri, impiegati e operai). 7. Negli stabilimenti, nelle imprese e nei gruppi di imprese neiquali non siano costituite rappresentanze sindacali unitarie, ladirezione e le parti stipulanti i contratti collettivi nazionali dilavoro applicati agli stessi definiscono procedure, criteri emodalita' di costituzione della delegazione speciale di negoziazionee del Cae ovvero dei titolari della procedura di informazione econsultazione, in conformita' a quelli definiti rispettivamenteall'articolo 6, comma 2, e 9, comma 6, del presente decreto. Art. 10. Prescrizioni accessorie 1. Al fine di assicurare la realizzazione dell'obiettivo indicatodall'articolo 1, comma 1, si applicano le prescrizioni accessorie dicui all'articolo 16, qualora la direzione centrale e la delegazionespeciale di negoziazione decidano in tal senso, ovvero qualora ladirezione centrale rifiuti l'apertura di negoziati in un periodo disei mesi a decorrere dalla richiesta di cui all'articolo 5, comma 1,ovvero qualora, entro tre anni a decorrere da tale richiesta, leparti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensidell'articolo 9 e qualora la delegazione speciale di negoziazione nonabbia preso la decisione prevista dall'articolo 8, comma 4. Art. 11. Informazioni riservate 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, i membridel Cae, gli esperti che eventualmente li assistono ed irappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della proceduraper l'informazione e la consultazione, non possono rivelare a terzinotizie ricevute in via riservata e qualificate come tali dalladirezione centrale o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1.Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo allascadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione deldivieto, fatta salva la responsabilita' civile e quanto previstodall'articolo 17, si applicano le sanzioni disciplinari previste daicontratti collettivi applicati. 2. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,comma 1, non sono obbligati a comunicare le informazioni richieste,qualora l'oggetto di tali informazioni sia suscettibile di crearenotevoli difficolta' al funzionamento o all'attivita' esercitatadalle imprese interessate o di arrecare loro danno o realizzareturbativa dei mercati. 3. Le parti stipulanti prevedono la costituzione di una commissionetecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla naturariservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonche' perla concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazionedelle informazioni suscettibili di creare notevoli difficolta' alfunzionamento o all'attivita' esercitata dalle imprese interessate odi arrecare loro danno o realizzare turbativa dei mercati. 4. La commissione e' composta da tre membri rispettivamentedesignati: a) dal Cae o dalla delegazione speciale di negoziazione o dairappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito della proceduradi informazione e consultazione; b) dalla direzione centrale; c) dalle parti di comune accordo. La commissione conclude i propri lavori entro quindici giorni dalladata di ricezione del ricorso proposto dal Cae. Art. 12. Osservanza dei diritti e degli obblighi 1. La direzione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4,comma 1, e il Cae operano con spirito di col-laborazionenell'osservanza dei loro diritti e obblighi reciproci. 2. Il comma 1 si applica anche per la collaborazione tra ladirezione centrale, o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, ei rappresentanti dei lavoratori, nell'ambito della procedura perl'informazione e la consultazione dei lavoratori. Art. 13. T u t e l a 1. I membri della delegazione speciale di negoziazione, dipendentidall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, imembri del Cae, nonche' i rappresentanti dei lavoratori che operanonell'ambito della procedura per l'informazione e la consultazione,hanno diritto, se dipendenti dalla sede italiana, per l'espletamentodel loro mandato, a permessi retribuiti, in misura non inferiore aotto ore trimestrali, consensualmente assorbibili fino a concorrenzain caso di accordi che abbiano stabilito condizioni di miglior favorerispetto a quanto previsto dalla legge vigente. Agli stessi siapplicano altresi' le disposizioni contenute negli articoli 22 e 24della legge 20 maggio 1970, n. 300. 2. In considerazione della durata prevedibile degli incontri,dell'oggetto e del luogo delle riunioni, l'accordo di cuiall'articolo 9 puo' prevedere ulteriori otto ore annuali. Art. 14. Rapporti con altre disposizioni particolari 1. Il presente decreto fa salve le norme di cui all'articolo 47della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e all'articolo 24 della legge23 luglio 1991, n. 223, nonche' i diritti di informazione econsultazione regolati dai contratti collettivi e dagli accordivigenti. Art. 15. Accordi in vigore 1. Sono fatti salvi gli accordi stipulati entro il 22 settembre1996, con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 5, comma 1,che prevedano l'informazione e la consultazione transnazionali deilavoratori e che siano applicabili all'insieme dei lavoratoridell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. 2. Alla scadenza degli accordi di cui al comma 1, le parti possonoconcordare di prorogarli. 3. In caso contrario, si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 16. Art. 16. Prescrizioni accessorie 1. Qualora, entro tre anni dalla richiesta di cui all'articolo 5,non sia stato raggiunto l'accordo di cui all'articolo 9, e comunquenei casi previsti all'articolo 15, comma 3, nell'impresa o nel gruppodi imprese di dimensioni comunitarie ai sensi dell'articolo 2 e'istituito un Cae la cui composizione e le cui competenze sonodisciplinate dalle seguenti disposizioni. 2. Le competenze del Cae si limitano, per le imprese di cuiall'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), all'informazione e allaconsultazione sulle questioni che riguardano l'insieme dell'impresadi dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensionicomunitarie, oppure almeno due stabilimenti o imprese del gruppo,situati in Stati membri diversi. 3. Il Cae e' composto per l'Italia ai sensi dell'articolo 9, commi6 e 7. 4. Nella composizione del Cae deve essere prevista unarappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazionetramite l'assegnazione di un seggio supplementare, con elettoratoattivo e passivo separato, per ciascuno Stato membro in cui siaimpiegato almeno il 15 per cento dei lavoratori ad altaqualificazione dell'impresa o del gruppo di imprese. 5. Il Cae e' composto da un minimo di tre ad un massimo di trentamembri. Qualora il Cae sia composto da almeno nove membri esso eleggeal suo interno un comitato ristretto composto al massimo da tremembri. Esso adotta un regolamento interno. 6. Nell'elezione dei membri del Cae deve essere garantita, in primoluogo, la rappresentanza di una persona per Stato membro in cuil'impresa di dimensioni comunitarie possiede uno o piu' stabilimenti,oppure in cui il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possiedel'impresa controllante o una o piu' imprese controllate; in secondoluogo, la rappresentanza di un numero di membri supplementariproporzionale al numero di lavoratori occupati negli stabilimenti,nell'impresa controllante o nelle imprese controllate, secondo quantoprevisto dall'articolo 7, comma 2. 7. La direzione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4,comma 1, sono informati della composizione del Cae su comunicazionedelle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 6, comma 2. 8. Il Cae ha diritto di riunirsi una volta all'anno con ladirezione centrale o il dirigente di cui all'articolo 4, comma 1, neilimiti di cui all'articolo 13, per essere informato o consultato, inbase a una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardoall'evoluzione delle attivita' dell'impresa o del gruppo di impresedi dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzionilocali ne sono informate. 9. La riunione verte, in particolare, sui seguenti aspetti:situazione economica e finanziaria, evoluzione probabile delleattivita', produzione e vendite, situazione ed evoluzione probabiledell'occupazione, anche con riferimento alle pari opportunita',investimenti e cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazionee l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e di nuovi processiproduttivi e conseguenti attivita' di formazione relative agliaddetti interessati, trasferimenti di produzione, fusione,diminuzione delle dimensioni o chiusura delle imprese, deglistabilimenti o di parti importanti degli stessi e licenziamenticollettivi. 10. Qualora si verifichino circostanze eccezionali che incidanonotevolmente sugli interessi dei lavoratori, in particolare nel casodi delocalizzazione, chiusura di imprese o di stabilimenti, oppurelicenziamenti collettivi, il comitato ristretto o, ove non esista, ilCae ha il diritto di esserne informato. Quest'ultimo ha diritto diriunirsi su sua richiesta, con la direzione centrale o il dirigentedi cui all'articolo 4, comma 1, nell'ambito dell'impresa o del gruppodi imprese di dimensioni comunitarie, avente la competenza diprendere decisioni proprie, per essere informato e consultato sullemisure che incidono considerevolmente sugli interessi dei lavoratori. 11. Alla riunione organizzata con il comitato ristretto hannodiritto di partecipare i membri del Cae eletti o designati daglistabilimenti ovvero dalle imprese direttamente interessati dallemisure in questione. La riunione di informazione e di consultazionesi effettua quanto prima rispetto all'attuazione delle misure di cuial comma 10, in base a una relazione elaborata dalla direzionecentrale, o dal dirigente di cui all'articolo 4, comma 1,dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese didimensioni comunitarie, su cui puo' essere formulato un parere altermine della riunione o entro sette giorni. 12. Prima delle riunioni con la direzione centrale il Cae o ilcomitato ristretto eventualmente allargato conformemente al comma 11,puo' riunirsi nei limiti di cui all'articolo 13, senza che ladirezione interessata sia presente. 13. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e del presentearticolo, i membri del Cae informano i rappresentanti dei lavoratoridegli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese didimensioni comunitarie o, in mancanza di questi, l'insieme deilavoratori, riguardo al genere e ai risultati della procedura perl'informazione e la consultazione posta in atto conformemente alpresente articolo. 14. Il Cae, o il comitato ristretto, puo' farsi assistere daesperti di sua scelta, nella misura necessaria allo svolgimento deisuoi compiti. Le riunioni di cui al presente articolo lascianoimpregiudicate le prerogative della direzione centrale. 15. Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalladirezione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri delCae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai finidell'adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, ladirezione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia statodiversamente convenuto, le spese di organizzazione e diinterpretariato relative alle riunioni, nonche' le spese di alloggio,vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Talispese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto. 16. Quattro anni dopo la sua costituzione, il Cae delibera inmerito all'opportunita' di rinegoziare l'accordo di cui all'articolo9 oppure di mantenere l'applicazione delle prescrizioni di cui alpresente articolo. Art. 17. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delladisposizione di cui all'articolo 11 il direttore generale delladirezione generale della tutela delle condizioni di lavoro delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le partiinteressate, valutati i lavori della commissione tecnica di cuiall'articolo 11, applica la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma di danaro da 1.033 euro a 6.198 euro. 2. Qualora sorgano questioni in ordine all'obbligo del prepostoalla direzione centrale o del dirigente di cui all'articolo 4, comma1, di rendere disponibili le informazioni sul numero dei lavoratoridi cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) o d), o agli obblighi diinformazione e consultazione stabiliti nell'accordo di cuiall'articolo 9, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 11, e'costituita una commissione di conciliazione composta da membrinominati dalle parti interessate e presieduta da un soggetto nominatodalle parti stesse di comune accordo. In caso di mancato accordo frale parti entro trenta giorni circa la sussistenza degli obblighi, ildirettore generale della direzione generale della tutela dellecondizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politichesociali, sentite le parti medesime in contraddittorio tra loro,accerta l'eventuale inadempienza e ordina l'adempimento degliobblighi stessi. Qualora non venga ottemperato all'ordine entro iltermine di trenta giorni, il direttore generale applica a carico delsoggetto inadempiente la sanzione amministrativa da 5.165 euro a30.988 euro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 2 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, e ad interim, Ministro degli affari esteri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
G.U. della Comunità europee n. L 080 del 23.03.2002
Direttiva 2002/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002 che istituisce un
quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e principi
1. La presente direttiva si prefigge di istituire un quadro
generale che stabilisca prescrizioni minime riguardo al diritto
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese o
stabilimenti situati nella Comunità.
2. Le modalità di informazione e di consultazione sono definite
e applicate, in conformità della legislazione nazionale e delle prassi in
materia di rapporti di lavoro vigenti nei singoli Stati membri, in modo tale da
garantire l'efficacia dell'iniziativa.
3. In occasione della definizione o dell'applicazione delle
modalità di informazione e di consultazione, il datore di lavoro e i
rappresentanti dei lavoratori operano in uno spirito di cooperazione nel
rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo
degli interessi dell'impresa o dello stabilimento e di quelli dei lavoratori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a) "imprese", le imprese pubbliche o private che
esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate
sul territorio degli Stati membri;
b) "stabilimento", una unità di attività definita
conformemente alle leggi e prassi nazionali situata sul territorio di uno Stato
membro e nella quale l'attività economica è svolta in modo stabile con
l'ausilio di risorse umane e materiali;
c) "datore di lavoro", la persona fisica o giuridica
parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle
leggi e prassi nazionali;
d) "lavoratore", ogni persona che nello Stato membro
interessato, è tutelata come un lavoratore nell'ambito del diritto nazionale
del lavoro e conformemente alle prassi nazionali;
e) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti
dei lavoratori previsti dalle leggi e/o prassi nazionali;
f) "informazione", la trasmissione di dati da parte
del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di
prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;
g) "consultazione", lo scambio di opinioni e
l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore
di lavoro.
Articolo 3
Campo di
applicazione
1. La presente direttiva si applica, a seconda della scelta
fatta dagli Stati membri:
a) alle imprese che impiegano in uno Stato membro almeno 50
addetti o
b) agli stabilimenti che impiegano in uno Stato membro almeno 20
addetti.
Gli Stati membri determinano le modalità di calcolo delle soglie
di lavoratori impiegati.
2. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui alla
presente direttiva, gli Stati membri possono prevedere disposizioni specifiche
applicabili alle imprese o agli stabilimenti che perseguono direttamente e
principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali,
benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o
espressione di opinioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della
presente direttiva, tali disposizioni particolari esistano già nel diritto nazionale.
3. Gli Stati membri possono prevedere, in deroga alla presente
direttiva, disposizioni particolari applicabili agli equipaggi delle navi
d'alto mare.
Articolo 4
Modalità
dell'informazione e della consultazione
1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e fatte
salve le disposizioni e/o prassi in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli
Stati membri determinano le modalità di esercizio del diritto all'informazione
e alla consultazione al livello adeguato in conformità del presente articolo.
2. L'informazione e la consultazione riguardano:
a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile
delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica;
b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura
e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa o dello
stabilimento, nonché sulle eventuali misure anticipatrici previste,
segnatamente in caso di minaccia per l'occupazione;
c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili
di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro,
nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle disposizioni
comunitarie citate all'articolo 9, paragrafo 1.
3. L'informazione avviene ad un dato momento, secondo modalità e
con un contenuto appropriati, suscettibili in particolare di permettere ai
rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adeguato e di preparare,
se del caso, la consultazione.
4. La consultazione avviene:
a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il
contenuto siano appropriati;
b) al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in
funzione dell'argomento trattato;
c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore
di lavoro, in conformità dell'articolo 2, lettera f), e del parere che i
rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori
di avere un incontro con il datore di lavoro e di ottenere una risposta
motivata al loro eventuale parere;
e) al fine di ricercare un accordo sulle decisioni che dipendono
dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al paragrafo 2, lettera c).
Articolo 5
Informazione e
consultazione che derivano da un accordo
Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali al livello
adeguato, anche a livello dell'impresa o dello stabilimento, il compito di
definire liberamente e in qualsiasi momento mediante accordo negoziato le
modalità di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali accordi nonché
gli accordi esistenti alla data di cui all'articolo 11 così come le eventuali
proroghe dei medesimi, possono prevedere, nel rispetto dei principi enunciati
all'articolo 1 e alle condizioni e nei limiti definiti dagli Stati membri,
disposizioni diverse da quelle di cui all'articolo 4.
Articolo 6
Informazioni
riservate
1. Gli Stati membri dispongono che, nelle condizioni e nei
limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, i rappresentanti dei lavoratori,
nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non siano autorizzati a
rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata, nel legittimo interesse dell'impresa o
dello stabilimento. Tale obbligo sussiste anche al termine del loro mandato, a
prescindere dal luogo in cui si trovino. Uno Stato membro può tuttavia autorizzare
i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere
informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di
riservatezza.
2. Gli Stati membri dispongono che, in casi specifici e nelle
condizioni e limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, il datore di lavoro
non sia obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che,
secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà
al funzionamento delle imprese o degli stabilimenti interessati o da arrecare
loro danno.
3. Fatte salve le procedure nazionali esistenti gli Stati membri
prevedono procedure amministrative o giudiziarie di ricorso qualora il datore
di lavoro esiga la riservatezza o non fornisca informazioni in conformità dei
paragrafi 1 e 2. Essi possono prevedere inoltre procedure destinate a
salvaguardare la riservatezza delle informazioni in questione.
Articolo 7
Protezione dei rappresentanti
dei lavoratori
Gli Stati membri provvedono affinché i rappresentanti dei
lavoratori godano, nell'esercizio delle loro funzioni, di una protezione e di
garanzie sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti
che sono stati loro affidati.
Articolo 8
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri dispongono misure idonee in caso di
inosservanza della presente direttiva da parte del datore di lavoro o dei
rappresentanti dei lavoratori. In particolare, essi si adoperano affinché sussistano
procedure amministrative o giudiziarie intese a fare rispettare gli obblighi
che derivano dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri dispongono sanzioni adeguate applicabili in
caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva da parte del
datore di lavoro o dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 9
Relazione tra la
presente direttiva e altre disposizioni comunitarie e nazionali
1. La presente direttiva non pregiudica le procedure specifiche
di informazione e consultazione di cui all'articolo 2 della direttiva 98/59/CE
e all'articolo 7 della direttiva 2001/23/CE.
2. La presente direttiva non pregiudica i provvedimenti adottati
in base alle direttive 94/45/CE e 97/74/CE.
3. La presente direttiva non pregiudica altri diritti in materia
di informazione, consultazione e partecipazione vigenti negli ordinamenti nazionali.
4. L'applicazione della presente direttiva non costituisce una
ragione sufficiente a giustificare un regresso rispetto alla situazione
esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di
protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
Articolo 10
Misure transitorie
Fatto salvo l'articolo 3 uno Stato membro in cui, alla data
dell'entrata in vigore della presente direttiva, non esiste un regime legale,
generale e permanente di informazione e consultazione dei lavoratori, né un
regime legale, generale e permanente di rappresentanza dei lavoratori sul luogo
di lavoro che consenta ai lavoratori di essere rappresentati a tale scopo, può
limitare l'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano la presente
direttiva:
a) alle imprese che impiegano almeno 150 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 100 addetti fino al 23 marzo 2007; e
b) alle imprese che impiegano almeno 100 addetti o agli
stabilimenti che impiegano almeno 50 addetti nell'anno successivo alla data di
cui alla lettera a).
Articolo 11
Recepimento della
direttiva
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro il 23 marzo 2005, o si accertano che le parti sociali entro
tale data mettano in atto di comune accordo le disposizioni necessarie. Gli Stati
membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che permettano loro di
essere in qualsiasi momento in grado di garantire i risultati imposti dalla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di
tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 12
Verifica da parte
della Commissione
Entro il 23 marzo 2007, la Commissione riesamina, in
consultazione con gli Stati membri e le parti sociali a livello comunitario,
l'applicazione della presente direttiva e propone al Consiglio, se del caso, le
necessarie modifiche.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
J. Piqué i Camps