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Roma, 17 settembre 
    2002
Circolare n.115/2002
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise – Scadenza del 30 settembre.
Si rammenta che il
30 settembre 2002 scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle dichiarazioni dei consumi di gasolio
del primo semestre 2002 per poter beneficiare della riduzione delle accise.
Come per il passato,
le dichiarazioni devono essere presentate all’Ufficio Tecnico di Finanza
provinciale utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile
sul sito Internet www.agenziadogane.it/italiano/dcpc/benefici.htm;
decorsi 60 giorni senza che l’ufficio finanziario abbia sollevato obiezioni, la
riduzione - pari a 43,27908 euro per ogni 1.000 litri di gasolio utilizzato con
veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate - potrà essere recuperata
direttamente sotto forma di credito d’imposta nei versamenti effettuati col modello fiscale F24.
Si fa presente che
con la legge 178/2002, di conversione del decreto legge 178/2002,
l’applicazione del beneficio è stata estesa al secondo semestre 2002 nella
stessa misura riconosciuta per il primo semestre, salvo intervengano significative variazioni del prezzo del gasolio; le
dichiarazioni dei consumi per l’ottenimento del beneficio dovranno essere
presentate entro il 31 marzo 2003.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per
  riferimenti confronta circ.re conf.le
  n.4/2002 | 
|  | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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G.U. del 10 agosto 2002, n.187
TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.138 
    Testo 
del  decreto-legge  8 luglio 
2002,  n.  138  , coordinato
con  la 
legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, recante: "Inter-
venti urgenti in materia  tributaria, 
di privatizzazioni, di conteni-
mento  della spesa farmaceutica  e 
per  il  sostegno 
dell'economia  
anche  nelle 
aree svantaggiate".
                              
Art. 1.
              Proroghe di termini in materia di accise
                     e
in materia finanziaria
                         
***OMISSIS***
    4-bis.  Le 
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5
del   decreto-legge   28 
dicembre  2001,  n. 
452,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con
le  medesime 
modalita'. anche per
il periodo dal 1 luglio 2002 al 31
dicembre  2002. Per tale periodo, i termini e i
riferimenti temporali
contenuti nel predetto
articolo 5 sono cosi' rideterminati:
    a) la  riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1
dell'articolo
5  del  predetto 
decreto-legge  n.  452 
del  2001  e' 
fissata  con
riferimento al 30 giugno
2002;
    b) il  decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3
dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001
deve  essere 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio
2003,  per  il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre
2002, facendo
riferimento al prezzo
rilevato nella prima settimana di luglio 2002;
    c) la  domanda 
di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del
predetto  decreto-legge 
n.  452  del 
2001  deve essere presentata a
decorrere dal 1 gennaio
2003 ed entro il 31 marzo 2003. 
                        ***OMISSIS***
FINE TESTO COORDINATO