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Roma, 17 settembre 2002

 

Circolare n.115/2002

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accise – Scadenza del 30 settembre.

 

Si rammenta che il 30 settembre 2002 scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle dichiarazioni dei consumi di gasolio del primo semestre 2002 per poter beneficiare della riduzione delle accise.

 

Come per il passato, le dichiarazioni devono essere presentate all’Ufficio Tecnico di Finanza provinciale utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Dogane, disponibile sul sito Internet www.agenziadogane.it/italiano/dcpc/benefici.htm; decorsi 60 giorni senza che l’ufficio finanziario abbia sollevato obiezioni, la riduzione - pari a 43,27908 euro per ogni 1.000 litri di gasolio utilizzato con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate - potrà essere recuperata direttamente sotto forma di credito d’imposta nei versamenti effettuati col modello fiscale F24.

 

Si fa presente che con la legge 178/2002, di conversione del decreto legge 178/2002, l’applicazione del beneficio è stata estesa al secondo semestre 2002 nella stessa misura riconosciuta per il primo semestre, salvo intervengano significative variazioni del prezzo del gasolio; le dichiarazioni dei consumi per l’ottenimento del beneficio dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2003.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. del 10 agosto 2002, n.187

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 luglio 2002, n.138

    Testo  del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138  , coordinato

con  la  legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, recante: "Inter-

venti urgenti in materia  tributaria,  di privatizzazioni, di conteni-

mento  della spesa farmaceutica  e  per  il  sostegno  dell'economia  

anche  nelle  aree svantaggiate".

                               Art. 1.

              Proroghe di termini in materia di accise

                     e in materia finanziaria

                          ***OMISSIS***

    4-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5

del   decreto-legge   28  dicembre  2001,  n.  452,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applicano, con

le  medesime  modalita'. anche per il periodo dal 1 luglio 2002 al 31

dicembre  2002. Per tale periodo, i termini e i riferimenti temporali

contenuti nel predetto articolo 5 sono cosi' rideterminati:

    a) la  riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo

5  del  predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  e'  fissata  con

riferimento al 30 giugno 2002;

    b) il  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze di cui

al comma 3 dell'articolo 5 del predetto decreto-legge n. 452 del 2001

deve  essere  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio

2003,  per  il periodo dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2002, facendo

riferimento al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2002;

    c) la  domanda  di rimborso di cui al comma 4 dell'articolo 5 del

predetto  decreto-legge  n.  452  del  2001  deve essere presentata a

decorrere dal 1 gennaio 2003 ed entro il 31 marzo 2003.

                        ***OMISSIS***

FINE TESTO COORDINATO