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Roma, 19 settembre 2002
Circolare n.117/2002
Oggetto: Previdenza – Assunzione di lavoratori
licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti – Proroga agevolazioni per il
2002 – Legge 31.7.2002, n.172, su G.U. n.184 del 7.8.2002.
E’ stato converito il D.L. 108/2002 concernente disposizioni urgenti
in materia di occupazione e previdenza. E’ stata in particolare confermata la disposizione che consente anche
per il 2002, ai lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, di
iscriversi nelle liste di mobilità di
cui alla legge 223/91 così come stabilito in via permanente per i lavoratori
licenziati da aziende più grandi.
Tale iscrizione ha
la finalità di facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione dando
modo alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione
pressoché totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi,
rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a
termine.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.94/2002
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Allegato uno |
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M/n |
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(GU n. 184 del 7.8.2002
(fonte Guritel)
Testo
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge
di conversione 31
luglio 2002, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e previdenza".
Art. 1.
Interventi relativi a
situazioni di crisi aziendale
***OMISSIS***
Art. 2.
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e dopo le parole:
"1999, 2000 e 2001" sono inserite le seguenti: "nonche' di 60,4
milioni di euro per l'anno 2002".
1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, non si
applicano ai licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
lavoratori interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio
nella lista di mobilita' con decorrenza dalla data del licenziamento.
Art. 2-bis.
Disposizioni in materia di lavoratori impegnati
in lavori socialmente utili
***OMISSIS***
FINE TESTO COORDINATO