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Roma, 19 settembre 2002

 

Circolare n.117/2002

Oggetto: Previdenza – Assunzione di lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti – Proroga agevolazioni per il 2002 – Legge 31.7.2002, n.172, su G.U. n.184 del 7.8.2002.

 

E’ stato converito il D.L. 108/2002 concernente disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza. E’ stata in particolare confermata la disposizione che consente anche per il 2002, ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, di iscriversi nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 così come stabilito in via permanente per i lavoratori licenziati da aziende più grandi.

 

Tale iscrizione ha la finalità di facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione dando modo alle aziende che li assumono di beneficiare della fiscalizzazione pressoché totale dei contributi previdenziali per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/2002

 

Allegato uno

 

M/n

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(GU n. 184 del 7.8.2002 (fonte Guritel)

Testo del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, coordinato con la legge

di conversione 31 luglio 2002, n. 172, recante: "Disposizioni urgenti in

materia di occupazione e previdenza".

 
                                Art. 1.

            Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

                             ***OMISSIS***

 
                                Art. 2. 
             Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita'
          per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti
1.  All'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2002"  e dopo le parole:
"1999,  2000  e  2001"  sono  inserite  le seguenti: "nonche' di 60,4
milioni di euro per l'anno 2002". 
    1-bis. I termini per l'iscrizione nelle liste di mobilita' di cui
all'articolo 4  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, non si
applicano  ai  licenziamenti avvenuti dal 1 gennaio 2002 alla data di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. I
lavoratori  interessati da tali licenziamenti sono iscritti d'ufficio
nella lista di mobilita' con decorrenza dalla data del licenziamento.
 
                              Art. 2-bis.
           Disposizioni in materia di lavoratori impegnati
                     in lavori socialmente utili

                              ***OMISSIS***

 

FINE TESTO COORDINATO