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Roma, 16 ottobre 2002

 

Circolare n.124/2002

Oggetto: Autoscuole – Chiarimenti sul rapporto di lavoro degli insegnanti – Circolare INPS n.152 del 26.9.2002.

 

Uniformandosi sia pure a distanza di tempo a quanto previsto dal D.M. 317/95 (concernente la nuova disciplina delle autoscuole), l’INPS ha confermato che il rapporto di lavoro degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida può essere di natura subordinata o autonoma. Vengono in tal modo riviste le precedenti istruzioni dello stesso Istituto (circolare n.74/90) che escludevano la possibilità per le autoscuole di avvalersi di lavoratori autonomi per le suddette attività.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.139/1995

 

Allegato uno

 

M/n

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INPS

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Circolare n.152 del 26.09.2002

 

OGGETTO: Lavoratori autonomi. Chiarimenti.

SOMMARIO Precisazioni in materia di rapporto di lavoro degli insegnanti di scuola guida e di attività di somministrazione di alimenti e bevande

 In considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine alla natura del rapporto ed alla sussistenza dell’obbligo contributivo, in talune specifiche fattispecie, si forniscono le precisazioni   che seguono.

 1.      Insegnanti e istruttori di scuola guida.

 Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 dispone, all’art.123, che l’autorizzazione all’esercizio delle scuole guida è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di guida.

  Il Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, regolamento recante la disciplina delle autoscuole, in attuazione del citato decreto legislativo a sua volta dispone, all’art.8, che le autoscuole o i centri di istruzione devono avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all’abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati (comma 1).

 Il successivo comma 4 prevede che l’autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati.  

 Rilevato che per effetto delle disposizioni richiamate le autoscuole possono legittimamente avvalersi, per l’insegnamento e l’istruzione, anche delle prestazioni di lavoratori autonomi, devono ritenersi in tal senso modificate le direttive a suo tempo impartite con circolare n.74 del 23 marzo 1990, in base alle quali, in attuazione delle norme all’epoca vigenti, i lavoratori in argomento dovevano essere assicurati, in ogni caso, come lavoratori dipendenti.

 Non appare superfluo sottolineare che la volontà delle parti di porre in essere un rapporto di natura autonoma, in particolare di collaborazione coordinata  continuativa, non è di per se sufficiente ai fini del trattamento previdenziale del rapporto stesso, rendendosi necessari puntuali accertamenti, da parte delle Sedi, sulla scorta dei noti criteri, circa la reale natura del rapporto di fatto intercorrente tra l’autoscuola e gli insegnanti ed istruttori.  

 

OMISSIS

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to TRIZZINO