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Roma, 16 ottobre 2002
Circolare n.124/2002
Oggetto: Autoscuole – Chiarimenti
sul rapporto di lavoro degli insegnanti – Circolare INPS n.152
del 26.9.2002.
Uniformandosi sia
pure a distanza di tempo a quanto previsto dal D.M. 317/95 (concernente la
nuova disciplina delle autoscuole), l’INPS ha confermato che il rapporto di
lavoro degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida può essere di natura subordinata o autonoma. Vengono in tal
modo riviste le precedenti istruzioni dello stesso Istituto (circolare n.74/90) che escludevano la possibilità per le autoscuole di
avvalersi di lavoratori autonomi per le suddette attività.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.139/1995 |
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n.152
del 26.09.2002
OGGETTO: Lavoratori autonomi.
Chiarimenti.
SOMMARIO Precisazioni in materia di rapporto di lavoro degli insegnanti di
scuola guida e di attività di somministrazione di alimenti e bevande
In considerazione delle richieste
di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione in ordine
alla natura del rapporto ed alla sussistenza dell’obbligo contributivo,
in talune specifiche fattispecie, si forniscono le precisazioni che
seguono.
1. Insegnanti e
istruttori di scuola guida.
Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 dispone, all’art.123, che
l’autorizzazione all’esercizio delle scuole guida è rilasciata a chi abbia
compiuto gli anni 21, risulti di buona condotta e sia
in possesso di adeguata capacità finanziaria, di diploma di istruzione di
secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di
guida.
Il Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n.
317, regolamento recante la disciplina delle autoscuole, in attuazione del
citato decreto legislativo a sua volta dispone, all’art.8,
che le autoscuole o i centri di istruzione devono
avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di guida oppure uno
o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione
all’abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio
amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se
abilitati (comma 1).
Il successivo comma 4 prevede che l’autoscuola può
utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente
abilitati.
Rilevato che per effetto delle disposizioni
richiamate le autoscuole possono legittimamente avvalersi, per l’insegnamento e
l’istruzione, anche delle prestazioni di lavoratori autonomi, devono ritenersi in tal senso modificate le direttive a suo tempo impartite
con circolare n.74 del 23 marzo 1990, in base alle
quali, in attuazione delle norme all’epoca vigenti, i lavoratori in argomento
dovevano essere assicurati, in ogni caso, come lavoratori dipendenti.
Non appare superfluo sottolineare
che la volontà delle parti di porre in essere un rapporto di natura autonoma,
in particolare di collaborazione coordinata continuativa, non è di per se
sufficiente ai fini del trattamento previdenziale del rapporto stesso,
rendendosi necessari puntuali accertamenti, da parte delle Sedi, sulla scorta
dei noti criteri, circa la reale natura del rapporto di fatto intercorrente tra
l’autoscuola e gli insegnanti ed istruttori.
OMISSIS
IL DIRETTORE GENERALE
f.to TRIZZINO