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Roma, 4 novembre 2002
Circolare n. 131/2002
Oggetto: Tributi – Previdenza – Disegno di legge
finanziaria 2003.
Si evidenziano
alcuni aspetti della manovra finanziaria 2003 (disegno di legge 3200
bis/Camera) attualmente all’esame del Parlamento.
DISPOSIZIONI FISCALI
Riforma dell’Irpef (art.2) – In materia di imposta sul reddito delle
persone fisiche, sono state introdotte disposizioni in linea con la legge
delega di riforma fiscale attualmente all’esame del Parlamento; in particolare,
dal prossimo anno verranno modificati gli scaglioni di reddito e le relative
aliquote impositive e verrà introdotta una “deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione”; il nuovo adempimento, che per i lavoratori dipendenti
sarà a carico dei datori di lavoro, non sarà di poco conto dal momento che
l’ammontare della deduzione non è fisso, ma dovrà essere determinato con un
calcolo complesso.
Scaglioni di reddito (euro)
|
Aliquota fiscale
|
Fino
a 15 mila |
23
% |
Da
15 mila fino a 29 mila |
29
% |
Da
29 mila fino a 32.600 |
31
% |
Da
32.600 a 70 mila |
39
% |
Oltre
70 mila |
45 % |
Addizionali Irpef (art.3) – In attesa dell’emanazione delle disposizioni
sul federalismo fiscale attuative della legge che ha modificato
il titolo V della Costituzione, sono stati sospesi gli aumenti delle
addizionali Irpef deliberati dalle regioni e dai
comuni successivamente alla data del 29 settembre 2002.
Irpeg (art.4) – Dal periodo d’imposta 2003 verrà ridotta dal
35 al 34 per cento l’aliquota ordinaria sul reddito delle società.
Irap (art.5) – Sono state completamente esentate dall’Irap alcune voci del costo del lavoro, quali le somme
erogate a titolo di borse di studio e le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro; alle imprese di autotrasporto
in conto terzi è stata concessa la detassazione
dell’indennità di trasferta, entro gli stessi limiti giornalieri fissati per
l’esenzione dalle imposte sui redditi (90 mila delle vecchie lire, elevate a
150 mila per le trasferte all’estero).
Concordato preventivo (art.6) – E’ stato introdotto l’istituto
del “concordato preventivo”,
attraverso il quale i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, con
ricavi fino a 5 milioni di euro, potranno definire il
reddito imponibile per un triennio, secondo le modalità che verranno fissate
con un successivo regolamento.
Concordato per periodi pregressi
(art.7) – E’ stato inoltre previsto il concordato per i periodi pregressi:
i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi fino a 5,16
milioni di euro potranno definire con il Fisco i periodi d’imposta per i quali
sono aperti i termini dell’accertamento, versando le maggiori imposte proposte
dall’amministrazione finanziaria.
Chiusura delle liti pendenti (art.9) – E’ stata prevista la possibilità
di chiudere le liti fiscali di valore fino a 20 mila euro pendenti alla data
del 30 settembre 2002, attraverso il versamento di una somma pari al 10 per
cento del valore della lire, ovvero pari all’importo
forfetario di 150 euro per liti di importo inferiore a 2 mila euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA
PREVIDENZIALE
Confluenza dell’INPDAI nell’INPS
(art.29) – L’INPDAI sarà soppresso e tutti i suoi iscritti confluiranno
nell’INPS. A decorrere dall’1 gennaio 2003 i trattamenti pensionistici
dei dirigenti di aziende industriali saranno pertanto uniformati a quelli
valevoli per la generalità dei lavoratori. In particolare per i dirigenti già
assicurati presso l’INPDAI la pensione sarà calcolata secondo il criterio del pro-rata, e cioè
applicando le regole di tale Istituto per la quota di pensione corrispondente
all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2002 e le regole INPS
per la quota relativa all’anzianità maturata successivamente.
Cumulo pensione/reddito (art.30) – A decorrere dall’1
gennaio 2003 sarà estesa la piena cumulabilità tra
pensione di anzianità e redditi di lavoro (dipendente o autonomo) nei confronti
dei soggetti che potranno vantare al momento del pensionamento almeno 37 anni
di contributi e 58 anni di età. Come è noto,
attualmente il cumulo totale è ammesso solamente per i pensionati di vecchiaia
e per quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi (art.72, legge n.388/2000).
FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE
Fondo aree sottoutilizzate (art.37) – E’ prevista l’istituzione presso
il CIPE di un fondo unico per gli interventi nel Mezzogiorno e nelle aree in
ritardo di sviluppo del Centro Nord.
Finanziamenti (art.40) – Gli incentivi agli investimenti
oggi erogati alle imprese sotto forma di finanziamenti a fondo perduto verranno trasformati in prestiti agevolati di durata
decennale; a seguito delle aspre critiche sollevate su questa disposizione da
parte del mondo imprenditoriale, il Governo ha presentato un apposito
emendamento che ha escluso dalla norma di cui trattasi i finanziamenti della
legge 488 e delle altre leggi che utilizzano le modalità e le procedure della
legge 488 (es. legge 341/95 e legge 266/96).
OPERE INFRASTRUTTURALI
Fondo rotativo opere pubbliche (art.39) – E’
stato istituito un nuovo Fondo rotativo per le opere pubbliche, affidato alla
Cassa depositi e prestiti, per accelerare la realizzazione delle opere
infrastrutturali previste dalla Legge Obiettivo anche mediante apporto di
capitali privati.
Interventi ferroviari (art.41) – Sono state
fissate le condizioni di finanziamento per la realizzazione dell’infrastruttura
ferroviaria “Alta Velocità/Alta Capacità”.
Interventi stradali (art.42) – Sono state
previste disposizioni atte ad accelerare il processo di trasformazione
dell’ANAS in società per azioni, quali l’accollo da parte dello Stato del
debito Anas esistente al momento della
trasformazione.
Interventi ambientali (art.43) – Al fine di realizzare in tempi più
rapidi le grandi opere infrastrutturali, sono state introdotte modifiche
normative atte a snellire la procedura di rilascio del parere di compatibilità ambientale da parte del Ministero
dell’Ambiente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.12/2001
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Allegato uno |
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D/M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
FINANZIARIA 2003
PROGETTO DI LEGGE - N. 3200-bis-A
***omissis***
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche).
1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili
indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il
seguente:
"Art. 10-bis.
(Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del
credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di
cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 47, comma 1,
lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la
deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4,
rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo
pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al
comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da
quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile
con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.
6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle
deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui
all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di
cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il
predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se
lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi,
ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre
decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla
determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis,
le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1
è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro,
redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello
dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni
previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500
euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito
complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13 (Altre
detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi
di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma
non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma
non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma
non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma
non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione
dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a
25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili
tra loro".
2. All'articolo
23, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "i corrispondenti scaglioni annui di
reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di
cui all'articolo 10-bis del
medesimo testo unico,".
3. La deduzione di
cui all'articolo 10-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai
fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque,
quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. La detrazione
fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno
2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota
pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno
2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati successivamente al 1^ gennaio 1998, ai fini del computo del limite
massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
Art. 3.
(Sospensione
degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).
1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della
Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in
vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del
federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane
stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per la
definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei princìpi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è
definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le
disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di
inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31
gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua
relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30
aprile 2003 una
relazione nella quale viene dato conto degli
interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione
all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di
supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa
con decorrenza dalla predetta data.
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche).
1. Al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da
società ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo
91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo
105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione
dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta
sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata
nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è
ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta
regionale sulle attività produttive).
1. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis,
comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i
contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le
spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal
seguente:
"2) i
compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro auto-nomo non
esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché
le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81;";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le
indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre
a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla
generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle
seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori";
d) il comma 4-bis è
sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91";
e) dopo il comma 4-bis
sono inseriti i seguenti:
caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo
di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori
dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si
tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a
dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base
imponibile di cui al comma 4-bis
e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare";
f) al comma 4-ter,
le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui ai commi 4-bis
e 4-bis.1".
3. La disposizione
contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla
determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista
l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
Art. 6.
(Concordato preventivo).
1. E' istituito il
concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere
i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale
sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che
immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del
concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il
concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle
imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali
maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono
soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per
gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole
categorie di contribuenti nei cui riguardi
progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere
dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative
norme di attuazione.
Art. 7.
(Concordato per gli anni pregressi).
1. I soggetti
titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di
lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi
ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31
dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base
di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per
ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di
ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di
redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte
sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può
altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al
primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi
dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
2. La definizione
automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo
superiore a 10.000.000 di euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore
aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero
l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a
conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia
all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o
risulta essere stata avviata l'azione penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a
redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento
di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione
è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le
somme derivanti dall'accertamento parziale.
4. La definizione
automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle
maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate.
Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere
inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri
soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per
l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre
1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo.
Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione
automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone
fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000
euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 1^ luglio 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della
definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle
predette scadenze si applicano le disposizioni
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà
in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili
anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la
definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per
ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.
5. Qualora il
contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver
determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla
per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la
formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante
autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora
la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo
stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui
circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal
caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta
stessa, sempreché non ricorrano condizioni
ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante
autocertificazione della dichiarazione presentata.
6. La definizione
automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del
codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa
e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e
39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli
articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le
presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal
contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.
7. I contribuenti
che effettuano la definizione automatica non sono
tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti
contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola
esclusione dei registri IVA.
8. La definizione
automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione
e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non
rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.
9. La definizione
automatica, limitatamente a ciascuna annualità
definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla
dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni
indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi
gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base
rispettivamente all'articolo 36-bis
ed all'articolo 36-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai
fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al
comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali,
dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
10. La definizione
automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a
qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E'
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a
nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa
riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è
intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta
l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
11. La definizione
automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella
misura del 60 per cento per la parte eccedente il
minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e
sanzioni.
12. L'intervenuta
definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte
del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce
titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche
che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i
termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono
prorogati di due anni.
13. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione
degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle
relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.
14. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti
anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione
delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da
effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
***omissis***
Art. 9.
(Chiusura delle liti fiscali
pendenti).
1. Le liti fiscali
di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano
parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29
settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio,
anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di
accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di
imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali
di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di
imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento
della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute
ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003
secondo le ordinarie modalità previste per il
versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato
entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati
gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per
il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le
modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto
importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del
presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la
contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di
sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa
all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
b) per lite pendente si intende quella per
la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della
sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente
anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto
inammissibile dall'ufficio;
c) per valore della lite si intende
l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in
caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se
irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del
valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun
atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai
tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta
sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce
autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di
commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a
base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque
il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In
mancanza di avviso di accertamento e quando i processi
verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione
necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.
4. Il reddito
definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il
Servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna
lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento
ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in
carta libera, secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui
pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica
dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte
a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non
iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate
secondo le modalità e nei termini specificati al comma
2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui
al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non dà comunque luogo alla
restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003;
tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel
suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che
dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è
stata presentata istanza di definizione alle
commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi
fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene
dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della
domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro
il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui
al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione
prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
9. Limitatamente
alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di
constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma
ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla
notifica dell'avviso di accertamento.
10. In caso di
pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione
del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
relativa comunicazione dell'ufficio.
***omissis***
Art. 29.
(Confluenza dell'INPDAI
nell'INPS).
1. Con effetto
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le
strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi
rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di
posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai
superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è
effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di
cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le
attività e le passività, quali risultano dal predetto
bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal
predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1^ gennaio 2003. In
particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo
della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della
retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità
contributive acquisite a decorrere dal 1^ gennaio 2003, applicando, per il
calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo
della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le
norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori
dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano
ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso
Istituto.
4. Al fine di
favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è
costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione
composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso,
nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto,
che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro
il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in
servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS
e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino
alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di
cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante
dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria,
limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7. E' autorizzato
il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041
milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di
euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per
l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai
fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta
evidenza contabile.
Art. 30.
(Abolizione del divieto i cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).
1. A decorrere dal
1^ gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra
redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto
dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai
casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il
lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono
sussistere all'atto del pensionamento.
2. E' consentito a
coloro che sono stati rimborsati dei contributi
versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi
vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo
1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini
della ricongiunzione o della totalizzazione,
restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con
l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere
dalla data dell'avvenuto rimborso.
3. Gli enti
previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente
articolo nel rispetto dei princìpi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
***omissis***
Art. 39.
(Fondo rotativo per opere
pubbliche).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è
istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una
dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del
Fondo.
3. Il Fondo è
finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento
unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al
fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in
favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione
o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo
equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto
limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie
e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera
e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze può essere
disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale
garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 40.
(Fondi rotativi per le
imprese).
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme
iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti
alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad
appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di cui al comma 1
avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente,
sulla base dei seguenti princìpi:
a) l'ammontare della quota di
contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento
dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione
contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per
cento annuo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e
di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni
di cui al presente articolo.
Art. 41.
(Interventi ferroviari).
1. Infrastrutture Spa finanzia
prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati,
gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il
"Sistema alta velocità/alta capacità", anche al fine di ridurre la
quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono
reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali
secondo criteri di trasparenza ed economicità.
Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di
In frastrutture Spa
è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte
del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che
non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del
"Sistema alta velocità/alta capacità".
2. Nei casi di
decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche
solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocità/alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione
del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme
eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo
dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli
stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso
del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al
rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di
vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2
per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta
velocità/alta capacità".
4. I crediti e i
proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocità/alta
capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti
concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi
da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del
relativo debito.
5. Il gestore
dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima
anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo
43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 42.
(Interventi stradali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la
trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito
denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale
sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse
nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e
successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico,
previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni
demaniali trasferiti. Modalità e valori di
trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli
2254, 2342 e seguenti del codice civile.
1-ter. Il Ministro
dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa,
con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in
parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze viene quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire,
a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed
autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa
società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed
autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente
alla copertura degli oneri di ammortamento ed al
mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla
copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono
attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale
sociale di ANAS Spa in base
agli importi di cui ai commi 1-bis e
1-ter, nonché in base al netto
patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese
per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello
Stato nell'esercizio 2003";
e) al comma 6, il primo periodo
è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili ed attribuite al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
f) il comma 10 è sostituito dal
seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse
alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina
tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75";
g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo
all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti
debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalità per l'ammortamento del
debito".
Art. 43.
(Interventi ambientali).
1. Ai fini dell'accelerazione
dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di
competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui
all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di
euro.
3. Sono soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività
industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie
elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le
regioni interessate.
5. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità
competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle
emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a
carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
***omissis***
FINE TESTO PROGETTO DI LEGGE