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Roma, 3 dicembre 2002
Circolare n.136/2002
Oggetto:
Diritto Civile – Termini di pagamento - Nuove disposizioni – D.Lgvo 9.10.2002, n.231, su G.U.
n.249 del 23.10.2002.
Il decreto legislativo n.231/2002
ha recepito la direttiva comunitaria n.35/2002 concernente i termini di pagamento nelle
transazioni commerciali. L’intento dell’UE è stato di introdurre termini di pagamento
omogenei all’interno del Mercato Unico, con particolare attenzione agli
interessi delle imprese fornitrici di piccola e media dimensione. La nuova
normativa non si applica solo ai rapporti tra imprese, ma anche tra queste e la
Pubblica Amministrazione.
L’aspetto maggiormente innovativo introdotto dal
decreto, rispetto ai principi contenuti nel Codice Civile, riguarda l’automaticità
della mora del debitore: mentre in base alle disposizioni civilistiche generali il creditore deve costituire in mora
il debitore mediante richiesta scritta (articolo 1219 CC), in virtù delle nuove
disposizioni, nelle transazioni commerciali, i debitori sono in mora ex lege dal giorno successivo alla scadenza
del termine di pagamento (articolo 4 del decreto).
Inoltre:
1.
è stato introdotto un termine legale di pagamento - pari
a 30 giorni - in tutti i casi in cui una diversa scadenza non sia stata
espressamente pattuita (articolo 4 comma 2); si ritiene che l’indicazione
unilaterale in fattura di un termine di pagamento più favorevole al debitore
equivalga a rinuncia da parte del fornitore al termine legale di 30 giorni;
2.
è stato innalzato il tasso degli interessi moratori
(attualmente pari al tasso degli interessi legali), prevedendo che lo stesso
sia determinato semestralmente dal Ministero dell’Economia sulla base dei tassi
applicati dalla Banca Centrale Europea (articolo 5);
3.
è stata prevista la nullità dei termini di pagamento “gravemente iniqui” per il creditore
(articolo 7);
4.
le associazioni di categoria presenti nel Cnel sono state legittimate ad agire per la tutela degli
interessi collettivi dei settori rappresentati (ad esempio per gravi iniquità
nelle condizioni di pagamento imposte dalla grande committenza pubblica e
privata);
5.
è stato accelerato il procedimento di emissione da parte
del giudice del decreto ingiuntivo di cui all’articolo 641 del codice di
procedura civile, prevedendo un termine (ordinatorio) di 30 giorni dal deposito
del ricorso.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre
2002, n. 231
Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa
alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto si applicano ad
ogni pagamento
effettuato a titolo
di corrispettivo in una
transazione commerciale.
2. Le disposizioni
del presente decreto non trovano applicazione
per:
a) debiti oggetto di
procedure concorsuali aperte a carico del
debitore;
b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;
c) pagamenti effettuati
a titolo di risarcimento del
danno ivi
compresi i pagamenti
effettuati a tale titolo da un assicuratore.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a)
"transazioni
commerciali", i contratti, comunque denominati,
tra imprese
ovvero tra imprese
e pubbliche amministrazioni, che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di
merci o la
prestazione di servizi,
contro il pagamento di un prezzo;
b) "pubblica
amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le
province autonome di
Trento e di Bolzano, gli enti
pubblici territoriali
e le loro
unioni, gli enti
pubblici non
economici, ogni
altro organismo dotato di personalita'
giuridica,
istituito per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale
non aventi
carattere industriale o commerciale, la cui attivita'
e'
finanziata in
modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di
diritto pubblico,
o la
cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di
direzione o di
vigilanza sono costituiti,
almeno per
la meta',
da componenti designati dai medesimi soggetti
pubblici;
c)
"imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita'
economica
organizzata o una libera
professione;
d) "ritardi di
pagamento",
l'inosservanza dei termini
di
pagamento contrattuali o
legali;
e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea
alle sue
principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di
interesse applicato a simili operazioni nei casi di
appalti a saggio
fisso. Nel caso
in cui un'operazione di rifinanziamento principale
sia stata
effettuata secondo una
procedura di appalto a saggio
variabile, il saggio di
interesse si riferisce al saggio di interesse
marginale che risulta da
tale appalto. Esso
riguarda anche le
aggiudicazioni a saggio unico
e le aggiudicazioni a saggio variabile;
f) "prodotti alimentari
deteriorabili" quelli definiti
tali da
apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di
prima applicazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e
comunque fino
alla data di entrata in vigore del citato decreto del
Ministro delle attivita' produttive,
per prodotti alimentari
deteriorabili si
intendono quelli come
tali definibili ai sensi
dell'articolo 1
del decreto del
Ministro della sanita' in data
16 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del
28 dicembre 1993.
Art. 3.
Responsabilita'
del debitore
1. Il creditore
ha diritto alla
corresponsione degli interessi
moratori, ai
sensi degli articoli
4 e 5, salvo che il debitore
dimostri che il ritardo
nel pagamento del prezzo e' stato determinato
dall'impossibilita' della
prestazione derivante da causa a
lui non
imputabile.
Art. 4.
Decorrenza degli interessi
moratori
1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal
giorno successivo
alla scadenza del
termine per il pagamento.
2. Salvo il
disposto dei commi
3 e 4,
se il termine per il
pagamento non
e' stabilito nel contratto, gli
interessi decorrono,
automaticamente, senza che
sia necessaria la costituzione in mora,
alla scadenza del
seguente termine legale:
a) trenta giorni dalla
data di ricevimento della fattura da parte
del debitore
o di una
richiesta di pagamento
di contenuto
equivalente;
b) trenta giorni
dalla data di ricevimento delle
merci o dalla
data di
prestazione dei servizi,
quando non e' certa la data di
ricevimento della fattura
o della richiesta equivalente di pagamento;
c) trenta giorni
dalla data di ricevimento delle
merci o dalla
prestazione dei servizi, quando la data in cui il
debitore riceve la
fattura o la richiesta
equivalente di pagamento e' anteriore a quella
del ricevimento
delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni
dalla data dell'accettazione o della
verifica
eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini
dell'accertamento della conformita' della
merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali,
qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente
di pagamento in epoca non successiva a tale
data.
3. Per i
contratti aventi ad
oggetto la cessione di prodotti
alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo
deve essere
effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla
consegna
o dal
ritiro dei prodotti
medesimi e gli
interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.
In
questi casi il saggio
degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1,
e' maggiorato di
ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.
4. Le parti, nella
propria liberta' contrattuale, possono stabilire
un termine
superiore rispetto a quello legale di cui al comma 3 a
condizione che le diverse pattuizioni siano stabilite
per iscritto e
rispettino i
limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti,
presso il Ministero delle attivita'
produttive, dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative a
livello nazionale della produzione,
della trasformazione e della distribuzione per
categorie di prodotti
deteriorabili specifici.
Art. 5.
Saggio degli interessi
1. Salvo diverso
accordo tra le parti, il saggio degli interessi,
ai fini del
presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio
d'interesse del
principale strumento di rifinanziamento della
Banca
centrale europea
applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario
del semestre in questione, maggiorato di sette
punti percentuali. Il
saggio di
riferimento in vigore
il primo giorno lavorativo della
Banca centrale europea
del semestre in questione si applica
per i
successivi sei mesi.
2. Il Ministero
dell'economia e delle
finanze da'
notizia del
saggio di cui al comma 1, al netto della
maggiorazione ivi prevista,
curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana nel quinto
giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Art. 6.
Risarcimento dei costi di
recupero
1. Il creditore ha diritto al risarcimento dei
costi sostenuti per
il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salva la
prova del maggior danno, ove il debitore non
dimostri che il ritardo
non sia a lui
imputabile.
2. I costi,
comunque
rispondenti a principi di trasparenza
e di
proporzionalita', possono essere
determinati anche in
base ad
elementi presuntivi
e tenuto conto delle tariffe forensi in materia
stragiudiziale.
Art. 7.
Nullita'
1. L'accordo sulla
data del pagamento,
o sulle conseguenze del
ritardato pagamento, e'
nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi
commerciale, alla
natura della merce
o dei servizi oggetto del
contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti
commerciali
tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente
iniquo in danno del
creditore.
2. Si considera,
in particolare, gravemente iniquo l'accordo che,
senza essere giustificato da ragioni oggettive,
abbia come obiettivo
principale quello
di procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a
spese del creditore,
ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il
subfornitore principale imponga
ai propri fornitori o subfornitori
termini di
pagamento
ingiustificatamente piu' lunghi rispetto
ai
termini di pagamento
ad esso concessi.
3. Il giudice,
anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo
e, avuto
riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi
commerciale ed
alle altre circostanze di cui al
comma 1, applica i
termini legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo
medesimo.
Art. 8.
Tutela degli interessi
collettivi
1. Le associazioni
di categoria degli imprenditori presenti nel
Consiglio
nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL),
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di
tutti i
settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad
agire, a
tutela degli interessi
collettivi, richiedendo al giudice
competente:
a) di accertare
la grave iniquita', ai sensi
dell'articolo 7,
delle condizioni
generali concernenti la
data del pagamento o le
conseguenze del relativo
ritardo e di inibirne l'uso;
b) di adottare
le misure idonee
a correggere o eliminare gli
effetti dannosi delle
violazioni accertate;
c) di ordinare
la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'
quotidiani a
diffusione nazionale oppure
locale nei casi in cui la
pubblicita' del provvedimento
possa contribuire a
correggere o
eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. L'inibitoria e'
concessa, quando ricorrono
giusti motivi di
urgenza, ai
sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
3. In caso di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal
provvedimento reso
nel giudizio di cui ai commi 1 e
2, il giudice,
anche su domanda
dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento
di una somma di denaro, da Euro 500 a Euro
1.100, per ogni giorno di
ritardo, tenuto conto
della gravita' del fatto.
Art. 9.
Modifiche al codice di procedura
civile
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di
procedura civile
e' abrogato.
2. All'articolo 641
del codice di procedura civile sono apportate
le seguenti
modifiche:
a) nel primo
periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono
aggiunte le
seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito
del ricorso";
b) il secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se
l'intimato risiede
in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il
termine e'
di cinquanta giorni e puo'
essere ridotto fino a venti
giorni. Se l'intimato
risiede in altri
Stati, il termine e' di
sessanta giorni
e, comunque, non puo' essere inferiore a
trenta ne'
superiore a
centoventi".
3. All'articolo 648,
primo comma, del codice di procedura civile,
e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: "Il giudice concede
l'esecuzione provvisoria
parziale del decreto
ingiuntivo opposto
limitatamente alle somme non contestate, salvo che
l'opposizione sia
proposta per vizi
procedurali".
Art. 10.
Modifiche alla legge 18 giugno
1998, n. 192
1. All'articolo 3,
della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3
e' cosi' sostituito:
"In caso di mancato rispetto del termine di
pagamento il
committente deve al subfornitore, senza
bisogno di
costituzione in
mora, un interesse
determinato in misura pari al
saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della
Banca centrale europea
applicato alla sua piu' recente operazione di
rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario
del semestre
in questione, maggiorato di sette punti percentuali,
salva la
pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura
superiore e
salva la prova
del danno ulteriore.
Il saggio di
riferimento in vigore il
primo giorno lavorativo della Banca centrale
europea del
semestre in questione si applica per i successivi sei
mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine
convenuto, il
committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5
per cento
dell'importo in relazione
al quale non ha rispettato i
termini.".
Art. 11.
Norme transitorie finali
1. Le disposizioni
del presente decreto
non si applicano
ai
contratti conclusi prima
dell'8 agosto 2002.
2. Sono fatte
salve le vigenti disposizioni del codice civile e
delle leggi
speciali che contengono una
disciplina piu' favorevole
per il creditore.
3. La riserva della proprieta'
di cui all'articolo 1523 del codice
civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed
il venditore,
e' opponibile ai
creditori del compratore
se e'
confermata nelle
singole fatture delle successive
forniture aventi
data certa anteriore al pignoramento e
regolarmente registrate nelle
scritture contabili.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti,
Ministro dell'economia e
delle finanze
Frattini,
Ministro per la
funzione
pubblica
Marzano, Ministro delle
attivita'
produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli