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Roma, 3 dicembre 2002

 

Circolare n.136/2002

Oggetto: Diritto Civile – Termini di pagamento - Nuove disposizioni – D.Lgvo 9.10.2002, n.231, su G.U. n.249 del 23.10.2002.

 

Il decreto legislativo n.231/2002 ha recepito la direttiva comunitaria n.35/2002 concernente i termini di pagamento nelle transazioni commerciali. L’intento dell’UE è stato di introdurre termini di pagamento omogenei all’interno del Mercato Unico, con particolare attenzione agli interessi delle imprese fornitrici di piccola e media dimensione. La nuova normativa non si applica solo ai rapporti tra imprese, ma anche tra queste e la Pubblica Amministrazione.

 

L’aspetto maggiormente innovativo introdotto dal decreto, rispetto ai principi contenuti nel Codice Civile, riguarda l’automaticità della mora del debitore: mentre in base alle disposizioni civilistiche generali il creditore deve costituire in mora il debitore mediante richiesta scritta (articolo 1219 CC), in virtù delle nuove disposizioni, nelle transazioni commerciali, i debitori sono in mora ex lege dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento (articolo 4 del decreto).

 

Inoltre:

 

1.       è stato introdotto un termine legale di pagamento - pari a 30 giorni - in tutti i casi in cui una diversa scadenza non sia stata espressamente pattuita (articolo 4 comma 2); si ritiene che l’indicazione unilaterale in fattura di un termine di pagamento più favorevole al debitore equivalga a rinuncia da parte del fornitore al termine legale di 30 giorni;

2.       è stato innalzato il tasso degli interessi moratori (attualmente pari al tasso degli interessi legali), prevedendo che lo stesso sia determinato semestralmente dal Ministero dell’Economia sulla base dei tassi applicati dalla Banca Centrale Europea (articolo 5);

3.       è stata prevista la nullità dei termini di pagamento “gravemente iniqui” per il creditore (articolo 7);

4.       le associazioni di categoria presenti nel Cnel sono state legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi dei settori rappresentati (ad esempio per gravi iniquità nelle condizioni di pagamento imposte dalla grande committenza pubblica e privata);

5.       è stato accelerato il procedimento di emissione da parte del giudice del decreto ingiuntivo di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile, prevedendo un termine (ordinatorio) di 30 giorni dal deposito del ricorso.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

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DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231

Attuazione  della  direttiva  2000/35/CE relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1. Le  disposizioni  contenute nel presente decreto si applicano ad

ogni   pagamento   effettuato   a  titolo  di  corrispettivo  in  una

transazione commerciale.

  2. Le  disposizioni  del  presente decreto non trovano applicazione

per:

    a) debiti  oggetto  di  procedure concorsuali aperte a carico del

debitore;

    b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

    c) pagamenti  effettuati  a  titolo di risarcimento del danno ivi

compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

 

                               Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) "transazioni  commerciali",  i contratti, comunque denominati,

tra  imprese  ovvero  tra  imprese  e  pubbliche amministrazioni, che

comportano,  in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la

prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo;

    b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le

regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, gli enti

pubblici  territoriali  e  le  loro  unioni,  gli  enti  pubblici non

economici,  ogni  altro  organismo  dotato di personalita' giuridica,

istituito  per  soddisfare  specifiche finalita' d'interesse generale

non  aventi  carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e'

finanziata  in  modo  maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli

enti  locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico,

o  la  cui  gestione  e'  sottoposta al loro controllo o i cui organi

d'amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza  sono costituiti,

almeno  per  la  meta', da componenti designati dai medesimi soggetti

pubblici;

    c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica

organizzata o una libera professione;

    d) "ritardi   di   pagamento",   l'inosservanza  dei  termini  di

pagamento contrattuali o legali;

    e) "saggio  di  interesse  applicato dalla Banca centrale europea

alle  sue  principali  operazioni  di  rifinanziamento", il saggio di

interesse  applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio

fisso.  Nel  caso  in cui un'operazione di rifinanziamento principale

sia  stata  effettuata  secondo  una  procedura  di  appalto a saggio

variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse

marginale  che  risulta  da  tale  appalto.  Esso  riguarda  anche le

aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile;

    f) "prodotti  alimentari  deteriorabili"  quelli definiti tali da

apposito  decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di

prima  applicazione  delle  disposizioni  di cui al presente comma, e

comunque  fino  alla data di entrata in vigore del citato decreto del

Ministro   delle   attivita'   produttive,  per  prodotti  alimentari

deteriorabili  si  intendono  quelli  come  tali  definibili ai sensi

dell'articolo  1  del  decreto  del  Ministro  della  sanita' in data

16 dicembre  1993,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del

28 dicembre 1993.

                               Art. 3.

                    Responsabilita' del debitore

  1. Il  creditore  ha  diritto  alla  corresponsione degli interessi

moratori,  ai  sensi  degli  articoli  4  e  5, salvo che il debitore

dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato

dall'impossibilita'  della  prestazione  derivante da causa a lui non

imputabile.

                               Art. 4.

                 Decorrenza degli interessi moratori

  1. Gli  interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo

alla scadenza del termine per il pagamento.

  2. Salvo  il  disposto  dei  commi  3  e  4,  se  il termine per il

pagamento  non  e'  stabilito nel contratto, gli interessi decorrono,

automaticamente,  senza  che  sia necessaria la costituzione in mora,

alla scadenza del seguente termine legale:

    a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte

del   debitore   o   di  una  richiesta  di  pagamento  di  contenuto

equivalente;

    b) trenta  giorni  dalla  data di ricevimento delle merci o dalla

data  di  prestazione  dei  servizi,  quando  non e' certa la data di

ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

    c) trenta  giorni  dalla  data di ricevimento delle merci o dalla

prestazione  dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la

fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella

del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

    d) trenta  giorni  dalla  data dell'accettazione o della verifica

eventualmente   previste   dalla   legge  o  dal  contratto  ai  fini

dell'accertamento  della  conformita'  della merce o dei servizi alle

previsioni  contrattuali,  qualora il debitore riceva la fattura o la

richiesta  equivalente  di  pagamento  in epoca non successiva a tale

data.

  3. Per  i  contratti  aventi  ad  oggetto  la  cessione di prodotti

alimentari  deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere

effettuato  entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna

o  dal  ritiro  dei  prodotti  medesimi  e  gli  interessi  decorrono

automaticamente  dal  giorno successivo alla scadenza del termine. In

questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1,

e' maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed e' inderogabile.

  4. Le parti, nella propria liberta' contrattuale, possono stabilire

un  termine  superiore  rispetto  a quello legale di cui al comma 3 a

condizione  che le diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e

rispettino  i  limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti,

presso  il Ministero delle attivita' produttive, dalle organizzazioni

maggiormente  rappresentative  a  livello nazionale della produzione,

della  trasformazione e della distribuzione per categorie di prodotti

deteriorabili specifici.

                               Art. 5.

                       Saggio degli interessi

  1. Salvo  diverso  accordo tra le parti, il saggio degli interessi,

ai fini del presente decreto, e' determinato in misura pari al saggio

d'interesse  del  principale strumento di rifinanziamento della Banca

centrale  europea  applicato  alla  sua  piu'  recente  operazione di

rifinanziamento  principale  effettuata il primo giorno di calendario

del  semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il

saggio  di  riferimento  in  vigore  il primo giorno lavorativo della

Banca  centrale  europea  del  semestre in questione si applica per i

successivi sei mesi.

  2. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da' notizia del

saggio  di cui al comma 1, al netto della maggiorazione ivi prevista,

curandone  la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

                               Art. 6.

                 Risarcimento dei costi di recupero

  1. Il  creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per

il  recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la

prova  del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo

non sia a lui imputabile.

  2. I  costi,  comunque  rispondenti  a principi di trasparenza e di

proporzionalita',   possono  essere  determinati  anche  in  base  ad

elementi  presuntivi  e tenuto conto delle tariffe forensi in materia

stragiudiziale.

                               Art. 7.

                              Nullita'

  1. L'accordo  sulla  data  del  pagamento,  o sulle conseguenze del

ritardato pagamento, e' nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi

commerciale,  alla  natura  della  merce  o  dei  servizi oggetto del

contratto,  alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali

tra i medesimi, nonche' ad ogni altra circostanza, risulti gravemente

iniquo in danno del creditore.

  2. Si  considera,  in particolare, gravemente iniquo l'accordo che,

senza  essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo

principale  quello  di  procurare al debitore liquidita' aggiuntiva a

spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il

subfornitore  principale  imponga  ai propri fornitori o subfornitori

termini  di  pagamento  ingiustificatamente  piu'  lunghi rispetto ai

termini di pagamento ad esso concessi.

  3. Il  giudice,  anche d'ufficio, dichiara la nullita' dell'accordo

e,  avuto  riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi

commerciale  ed  alle  altre circostanze di cui al comma 1, applica i

termini  legali ovvero riconduce ad equita' il contenuto dell'accordo

medesimo.

                               Art. 8.

                  Tutela degli interessi collettivi

  1. Le  associazioni  di  categoria  degli imprenditori presenti nel

Consiglio    nazionale    dell'economia    e   del   lavoro   (CNEL),

prevalentemente  in  rappresentanza  delle piccole e medie imprese di

tutti  i  settori  produttivi  e degli artigiani, sono legittimate ad

agire,  a  tutela  degli interessi collettivi, richiedendo al giudice

competente:

    a) di  accertare  la  grave  iniquita', ai sensi dell'articolo 7,

delle  condizioni  generali  concernenti  la  data del pagamento o le

conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

    b) di  adottare  le  misure  idonee  a correggere o eliminare gli

effetti dannosi delle violazioni accertate;

    c) di  ordinare  la pubblicazione del provvedimento su uno o piu'

quotidiani  a  diffusione  nazionale oppure locale nei casi in cui la

pubblicita'  del  provvedimento  possa  contribuire  a  correggere  o

eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

  2. L'inibitoria  e'  concessa,  quando  ricorrono  giusti motivi di

urgenza,  ai  sensi  degli  articoli 669-bis e seguenti del codice di

procedura civile.

  3. In   caso   di   inadempimento   degli  obblighi  stabiliti  dal

provvedimento  reso  nel  giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice,

anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento

di  una somma di denaro, da Euro 500 a Euro 1.100, per ogni giorno di

ritardo, tenuto conto della gravita' del fatto.

                               Art. 9.

               Modifiche al codice di procedura civile

  1. L'ultimo  comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile

e' abrogato.

  2. All'articolo  641  del codice di procedura civile sono apportate

le seguenti modifiche:

    a) nel  primo  periodo,  dopo  le parole "decreto motivato", sono

aggiunte  le  seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito

del ricorso";

    b) il  secondo periodo del secondo comma e' cosi' sostituito: "Se

l'intimato  risiede  in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il

termine  e'  di  cinquanta  giorni e puo' essere ridotto fino a venti

giorni.  Se  l'intimato  risiede  in  altri  Stati,  il termine e' di

sessanta  giorni  e, comunque, non puo' essere inferiore a trenta ne'

superiore a centoventi".

  3. All'articolo  648,  primo comma, del codice di procedura civile,

e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Il giudice concede

l'esecuzione  provvisoria  parziale  del  decreto  ingiuntivo opposto

limitatamente  alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia

proposta per vizi procedurali".

                              Art. 10.

             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

  1. All'articolo  3,  della legge 18 giugno 1998, n. 192, il comma 3

e'  cosi'  sostituito:  "In  caso  di mancato rispetto del termine di

pagamento  il  committente  deve  al  subfornitore,  senza bisogno di

costituzione  in  mora,  un  interesse  determinato in misura pari al

saggio  d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della

Banca  centrale europea applicato alla sua piu' recente operazione di

rifinanziamento  principale  effettuata il primo giorno di calendario

del  semestre  in  questione,  maggiorato di sette punti percentuali,

salva  la  pattuizione  tra  le parti di interessi moratori in misura

superiore  e  salva  la  prova  del  danno  ulteriore.  Il  saggio di

riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale

europea  del  semestre  in  questione si applica per i successivi sei

mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine

convenuto,  il  committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5

per  cento  dell'importo  in  relazione  al quale non ha rispettato i

termini.".

                              Art. 11.

                      Norme transitorie finali

  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai

contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002.

  2. Sono  fatte  salve  le  vigenti disposizioni del codice civile e

delle  leggi  speciali  che contengono una disciplina piu' favorevole

per il creditore.

  3. La  riserva della proprieta' di cui all'articolo 1523 del codice

civile,  preventivamente  concordata per iscritto tra l'acquirente ed

il  venditore,  e'  opponibile  ai  creditori  del  compratore  se e'

confermata  nelle  singole  fatture delle successive forniture aventi

data  certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle

scritture contabili.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Buttiglione,  Ministro per le politiche

                              comunitarie

                              Castelli, Ministro della giustizia

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                              delle finanze

                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione

                              pubblica

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'

                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli