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Roma, 3 dicembre
2002
Circolare n.138/2002
Oggetto: Autotrasporto – Albo -
Contributi anno 2003 – Delibera CCAA n.34/2002 su
G.U. n.256 del 31.10.2002.
Si rammenta la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle
imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2003 in
misura analoga a quella dovuta per il corrente anno. 
Come
è noto,
l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della
quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’impresa
e della ulteriore quota a veicolo. 
ALBO AUTOTRASPORTATORI – QUOTE ANNO
2003 (in euro)
| QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE € 20,66 | |||||
| QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO
  DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’ | |||||
| Da 2 a 5 € 5,16 | Da 6 a 10 € 10,33 | Da 11 a 50 € 25,82 | Da 51 a 100 € 103,29 | Da 101 a 200 € 258,23 | Oltre 200 € 516,46 | 
| ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE IN FUNZIONE AL PESO
  COMPLESSIVO DEI VEICOLI | |||||
| Oltre
  6 e fino a 11,5 ton € 5,16 a veicolo | Oltre 11,5 e fino a 26 ton € 7,75 a veicolo | Oltre 26 ton € 10,33 a veicolo | |||
I contributi devono
essere versati mediante il bollettino di c/c postale prestampato che il
Comitato provvede a recapitare direttamente al
domicilio degli interessati. In caso di mancato recapito, o qualora l’importo
indicato non corrisponda a quello calcolato dall’impresa, gli interessati devono
provvedere al pagamento utilizzando un bollettino di c/c in bianco intestandolo
a: Comitato Centrale per l’Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi – c/c n.34171009 – causale : contributi anno 2003. Nel caso di non corrispondenza
dell’importo prestampato, dovrà inoltre essere rinviato al Comitato Centrale il
modulo di modifica dati.
Entro il 31 gennaio
2003 le imprese dovranno fornire copia della ricevuta di c/c postale alle
amministrazioni provinciali, alle quali com’è sono state trasferite le funzioni
di tenuta degli albi provinciali (solo nelle regioni a statuto speciale sono
ancora operanti i comitati provinciali).
Si rammenta che
l’articolo 19 punto 3 della legge n.298/1974 la
sospensione dall’Albo prevede per le imprese che non versino i contributi entro
il 31 dicembre.
| f.to dr. Piero M. Luzzati | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/2002 | 
|  | Allegato uno | 
|  | D/d | 
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G.U. n. 256 del 31.10.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2002
Misura  delle 
quote da versare, per l'anno 2003, dalle imprese degli
autotrasportatori 
di  cose  per 
conto  di terzi. (Deliberazione n.
34/02).
              IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO
NAZIONALE
          DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO
             L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO
DI TERZI
 
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
 
Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
 
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1994,
n.   681,  recante 
norme  sul  sistema 
delle  spese  derivanti 
dal
funzionamento    del    Comitato   
centrale    per    l'albo  
degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 
Considerato  che  occorre 
stabilire  la  misura delle quote dovute
dagli  autotrasportatori  in 
rapporto  al  numero, 
al  tipo ed alla
portata  dei  veicoli, 
al  fine di sopperire alle spese da
sostenere
durante  l'anno  2003 
per  il  funzionamento dei comitati centrale e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche'
per la tenuta
degli albi provinciali;
 
Considerate  le  necessita'  occorrenti per garantire un corretto e
produttivo  funzionamento  delle 
strutture  dei  comitati centrale e
provinciali,  nonche'  per l'integrale adempimento da parte di
questi
di  tutte  le 
competenze  e  funzioni loro attribuite dalla legge n.
298/1974,  dal 
decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e
dalla legge n. 454/1997;
 
Tenuto  conto  delle 
proposte  formulate e discusse
nella predetta
seduta  del  Comitato 
centrale  del  25 ottobre 2002 e riportate nel
relativo verbale;
 
Rilevato  che  il numero dei veicoli destinati al trasporto
di cose
per  conto di terzi,
attualmente in circolazione nel Paese risulta di
circa 472.000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
 
Le  imprese  iscritte 
all'albo  alla  data 
del  31 dicembre 2002,
debbono  corrispondere  entro 
la  stessa  data 
 
Al  fine di agevolare il
versamento della quota sara'
recapitato, a
cura  del  Comitato 
centrale,  presso  la 
sede  di ciascuna impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia'
stampato e compilato.
 
In  caso  di 
mancato  recapito del bollettino
entro la data del 15
dicembre   2002,  l'impresa 
e'  comunque  tenuta 
ad  effettuare  il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2002, sulla base di
quanto  indicato  all'art. 
2,  utilizzando  un normale bollettino di
versamento sul quale dovra' essere indicato il
conto corrente postale
n.  34171009  intestato 
al  Comitato  centrale 
per l'albo nazionale
autotrasportatori  di  cose 
per conto di terzi ed a retro il proprio
numero  di  iscrizione 
all'albo  ed  il 
riferimento  alla  quota di
iscrizione per l'anno 2003.
 
Qualora  non venga
effettuato il versamento entro il termine di cui
al  primo comma,
l'iscrizione all'albo sara' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
                               Art. 2.
 
La  quota  da 
versare  per l'anno 2003 e'
stabilita nelle seguenti
misure:
   
1)  quota  fissa  di  iscrizione  da versare da parte di tutte le
imprese comunque iscritte all'albo, Euro 20,66;
   
2)  ulteriore  quota 
(in  aggiunta a quella di cui al
precedente
punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica
del  proprio  parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con
cui esercitano l'attivita' di
autotrasporto:
     
a) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 2 a 5, Euro 5,16;
     
b) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 6 a 10, Euro 10,33;
     
c) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 11 a 50, Euro 25,82;
     
d) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 51 a 100, Euro 103,29;
     
e) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 101 a 200, Euro 258,23;
     
f) imprese  iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli superiore a 200, Euro 516,46;
   
3)  ulteriore  quota 
(in  aggiunta a quelle di cui ai
precedenti
punti  1)  e 
2)  dovuta  dall'impresa 
per  ogni  veicolo 
di  massa
complessiva  superiore  a  6.000 
chilogrammi  di  cui 
la  stessa e'
titolare:
     
a) per  ogni  veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva  da 6.001 a 11.500
chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Euro 5,16;
     
b) per  ogni  veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche'
per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, Euro 7,75;
     
c) per  ogni  veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche'
per ogni trattore con
peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, Euro 10,33.
                               Art. 3.
 
La  prova  dell'avvenuto 
pagamento  della  quota relativa all'anno
2003, 
deve  essere  fornita, nelle regioni a statuto ordinario,
alle
competenti  amministrazioni  provinciali, 
ovvero,  nelle  regioni 
a
statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'albo entro
il 30 gennaio 2003.
   
Roma, 25 ottobre 2002
                                             Il
presidente: De Lipsis