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Roma, 3 dicembre
2002
Circolare n.138/2002
Oggetto: Autotrasporto – Albo -
Contributi anno 2003 – Delibera CCAA n.34/2002 su
G.U. n.256 del 31.10.2002.
Si rammenta la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle
imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2003 in
misura analoga a quella dovuta per il corrente anno.
Come
è noto,
l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della
quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’impresa
e della ulteriore quota a veicolo.
ALBO AUTOTRASPORTATORI – QUOTE ANNO
2003 (in euro)
QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE € 20,66 |
|||||
QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO
DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’ |
|||||
Da 2 a 5 € 5,16 |
Da 6 a 10 € 10,33 |
Da 11 a 50 € 25,82 |
Da 51 a 100 € 103,29 |
Da 101 a 200 € 258,23 |
Oltre 200 € 516,46 |
ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA VARIABILE IN FUNZIONE AL PESO
COMPLESSIVO DEI VEICOLI |
|||||
Oltre
6 e fino a 11,5 ton € 5,16 a veicolo |
Oltre 11,5 e fino a 26 ton € 7,75 a veicolo |
Oltre 26 ton € 10,33 a veicolo |
I contributi devono
essere versati mediante il bollettino di c/c postale prestampato che il
Comitato provvede a recapitare direttamente al
domicilio degli interessati. In caso di mancato recapito, o qualora l’importo
indicato non corrisponda a quello calcolato dall’impresa, gli interessati devono
provvedere al pagamento utilizzando un bollettino di c/c in bianco intestandolo
a: Comitato Centrale per l’Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per
conto di terzi – c/c n.34171009 – causale : contributi anno 2003. Nel caso di non corrispondenza
dell’importo prestampato, dovrà inoltre essere rinviato al Comitato Centrale il
modulo di modifica dati.
Entro il 31 gennaio
2003 le imprese dovranno fornire copia della ricevuta di c/c postale alle
amministrazioni provinciali, alle quali com’è sono state trasferite le funzioni
di tenuta degli albi provinciali (solo nelle regioni a statuto speciale sono
ancora operanti i comitati provinciali).
Si rammenta che
l’articolo 19 punto 3 della legge n.298/1974 la
sospensione dall’Albo prevede per le imprese che non versino i contributi entro
il 31 dicembre.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/2002 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 256 del 31.10.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 25 ottobre 2002
Misura delle
quote da versare, per l'anno 2003, dalle imprese degli
autotrasportatori
di cose per
conto di terzi. (Deliberazione n.
34/02).
IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO
NAZIONALE
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO
DI TERZI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;
Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1994,
n. 681, recante
norme sul sistema
delle spese derivanti
dal
funzionamento del Comitato
centrale per l'albo
degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
Considerato che occorre
stabilire la misura delle quote dovute
dagli autotrasportatori in
rapporto al numero,
al tipo ed alla
portata dei veicoli,
al fine di sopperire alle spese da
sostenere
durante l'anno 2003
per il funzionamento dei comitati centrale e
provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche'
per la tenuta
degli albi provinciali;
Considerate le necessita' occorrenti per garantire un corretto e
produttivo funzionamento delle
strutture dei comitati centrale e
provinciali, nonche' per l'integrale adempimento da parte di
questi
di tutte le
competenze e funzioni loro attribuite dalla legge n.
298/1974, dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e
dalla legge n. 454/1997;
Tenuto conto delle
proposte formulate e discusse
nella predetta
seduta del Comitato
centrale del 25 ottobre 2002 e riportate nel
relativo verbale;
Rilevato che il numero dei veicoli destinati al trasporto
di cose
per conto di terzi,
attualmente in circolazione nel Paese risulta di
circa 472.000;
Delibera:
Art. 1.
Le imprese iscritte
all'albo alla data
del 31 dicembre 2002,
debbono corrispondere entro
la stessa data
Al fine di agevolare il
versamento della quota sara'
recapitato, a
cura del Comitato
centrale, presso la
sede di ciascuna impresa
iscritta, il bollettino di versamento gia'
stampato e compilato.
In caso di
mancato recapito del bollettino
entro la data del 15
dicembre 2002, l'impresa
e' comunque tenuta
ad effettuare il
versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2002, sulla base di
quanto indicato all'art.
2, utilizzando un normale bollettino di
versamento sul quale dovra' essere indicato il
conto corrente postale
n. 34171009 intestato
al Comitato centrale
per l'albo nazionale
autotrasportatori di cose
per conto di terzi ed a retro il proprio
numero di iscrizione
all'albo ed il
riferimento alla quota di
iscrizione per l'anno 2003.
Qualora non venga
effettuato il versamento entro il termine di cui
al primo comma,
l'iscrizione all'albo sara' sospesa con la procedura
prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.
Art. 2.
La quota da
versare per l'anno 2003 e'
stabilita nelle seguenti
misure:
1) quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le
imprese comunque iscritte all'albo, Euro 20,66;
2) ulteriore quota
(in aggiunta a quella di cui al
precedente
punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica
del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei
veicoli con
cui esercitano l'attivita' di
autotrasporto:
a) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 2 a 5, Euro 5,16;
b) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 6 a 10, Euro 10,33;
c) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 11 a 50, Euro 25,82;
d) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 51 a 100, Euro 103,29;
e) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli da 101 a 200, Euro 258,23;
f) imprese iscritte all'albo che
esercitano l'attivita' con un
numero di veicoli superiore a 200, Euro 516,46;
3) ulteriore quota
(in aggiunta a quelle di cui ai
precedenti
punti 1) e
2) dovuta dall'impresa
per ogni veicolo
di massa
complessiva superiore a 6.000
chilogrammi di cui
la stessa e'
titolare:
a) per ogni veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva da 6.001 a 11.500
chilogrammi, nonche' per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Euro 5,16;
b) per ogni veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche'
per ogni trattore
con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, Euro 7,75;
c) per ogni veicolo, dotato di capacita'
di carico, con massa
complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche'
per ogni trattore con
peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, Euro 10,33.
Art. 3.
La prova dell'avvenuto
pagamento della quota relativa all'anno
2003,
deve essere fornita, nelle regioni a statuto ordinario,
alle
competenti amministrazioni provinciali,
ovvero, nelle regioni
a
statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'albo entro
il 30 gennaio 2003.
Roma, 25 ottobre 2002
Il
presidente: De Lipsis