Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 24 dicembre 2002
Circolare n. 143/2002
Oggetto: Lavoro – Orario personale
non viaggiante – Negoziato per il recepimento della direttiva UE 93/104/CE –
Punto della situazione.
Il 18 dicembre si
sono interrotte le trattative tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari
settori e i sindacati per il recepimento della direttiva in oggetto. Stante l’impossibilità di raggiungere un’intesa è stato infatti
deciso di trasferire la questione al Ministro del Lavoro, intenzionato ad
attuare la direttiva in tempi brevi per evitare le sanzioni comunitarie,
essendo l’Italia già stata condannata dalla Corte di Giustizia per il mancato
recepimento.
Tra i nodi irrisolti
si segnalano le disposizioni sullo straordinario a fronte della richiesta
sindacale di estendere a tutti i settori gli obblighi
di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro attualmente a carico delle sole
imprese industriali. Tale obbligo, secondo la posizione datoriale,
andrebbe viceversa soppresso del tutto, trattandosi di un adempimento
burocratico che nulla aggiunge alla tutela della sicurezza del lavoratore
rispetto alla disciplina dello straordinario contenuta nei singoli contratti
collettivi.
Altra questione
rimasta aperta è quella relativa alla efficacia delle
disposizioni contrattuali che prevedono un limite alla durata massima
giornaliera dell’orario di lavoro (tra cui l’art.9
del CCNL trasporto merci). Secondo lo schieramento datoriale
l’ultrattività di tali disposizioni sostenuta dai
sindacati vanificherebbe uno degli aspetti più innovativi della direttiva,
impedendo il calcolo dell’orario di lavoro su base plurisettimanale.
Per indirizzare
l’attività del Ministero del Lavoro, da parte di tutte le organizzazioni
imprenditoriali è stata comunque formalizzata una
proposta di recepimento della direttiva.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento per segnalare gli ulteriori
sviluppi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n.127/2002 |
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Allegato uno |
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M/cp |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Lettera del 20.12.2002 della Confetra al
Sottosegretario del Ministero del Lavoro on. Sacconi.
Facendo seguito alla riunione del 18 dicembre
scorso si trasmette il documento comune delle Confederazioni datoriali
per il recepimento delle direttive europee in materia di orario di lavoro. Tale
documento tiene conto del confronto sviluppatosi con CGIL, CISL e UIL fino al
momento in cui le stesse organizzazioni sindacali hanno ritenuto di
interrompere il negoziato.
Tra i nodi irrisolti si segnalano le disposizioni
sullo straordinario a fronte della richiesta sindacale di estendere a tutti i
settori (tra cui i servizi e i trasporti in particolare) gli obblighi di
comunicazione agli Ispettorati del Lavoro attualmente
a carico delle sole imprese industriali. Tale obbligo, secondo la posizione datoriale, andrebbe viceversa soppresso del tutto
trattandosi di un adempimento burocratico che nulla aggiunge alla tutela della
sicurezza del lavoratore rispetto alla disciplina dello straordinario contenuta
nei contratti collettivi dei singoli
settori.
Altra questione rimasta aperta è quella relativa alla efficacia delle disposizioni contrattuali che
prevedono un limite alla durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.
Secondo lo schieramento datoriale l’ultrattività di tali disposizioni sostenuta dai sindacati
vanificherebbe uno degli aspetti più innovativi della direttiva, impedendo il
calcolo dell’orario di lavoro su base plurisettimanale.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento si
rendesse necessario, si porgono i migliori saluti
Il Direttore Generale
f.to dr. Piero Luzzati
Documento comune delle
Confederazioni dei datori di lavoro per il recepimento delle direttive europee
in materia di orario di lavoro
19 dicembre 2002
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto, fatte
salve le deroghe e le discipline specifiche ivi contenute, si applicano a tutti
i settori di attività pubblici e privati.
2
Le disposizioni del presente decreto non si
applicano ai lavoratori mobili il cui orario di lavoro è disciplinato dalla direttiva 2002/15/CE e alla gente di mare il cui
orario di lavoro è disciplinato dalla direttiva 1999/63/CE. Per i lavoratori a
bordo di navi da pesca si applica la disciplina di cui all’art.11.
Art. 2
1.
L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali.
2.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire,
ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata
media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.
3. I criteri di computo dell’orario rimangono quelli attuati
dalla contrattazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, dell’art. 5 del R.D. 10
settembre 1923, n. 1955 e dell’art. 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.
4. Sono abrogate le disposizioni di legge che quantificano la
durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.
Art. 3
Riposo giornaliero
1.
Ferma restando la durata normale dell’orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionato durante la giornata, nonché ogni
diversa disposizione contrattuale collettiva.
1.
Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche
e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro
monotono e ripetitivo.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in
difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni
periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti – fermo
restando quanto previsto per ragioni di sicurezza e per i lavori faticosi - e
la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo
lavorativo.
3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti
collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata i periodi di cui
all’art. 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955 e successive applicazioni e dell’art. 4 del
R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.
Art. 5
Lavoro straordinario
1.
E’ lavoro straordinario la prestazione resa in
eccedenza all’orario normale, come definito all’art. 2.
2.
Il lavoro straordinario deve essere computato a
parte e compensato con le maggiorazioni retributive e/o gli eventuali riposi
compensativi previsti dalla contrattazione collettiva.
3.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono
eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di
lavoro straordinario.
4.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere
contenuto. La disciplina del lavoro straordinario è affidata alla
contrattazione collettiva. In mancanza di disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto
previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un
periodo che non superi le 250 ore annue e le 80 trimestrali.
5.
Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salva diversa disposizione del contratto collettivo,
in relazione a:
a)
casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive
e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri
lavoratori;
b)
casi di forza maggiore o casi in cui la
cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo o un danno alle
persone o alla produzione (es. cambio turno);
c)
per eventi particolari, come mostre, fiere e
manifestazioni collegate alla attività produttiva o esercita, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente
comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della l. 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della l. 24 dicembre 1993, n.
537 e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda.
6. Sono abrogate le disposizioni
legislative sulla durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario
e l’art. 5 bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.
7. La
disciplina del presente articolo si applica anche agli
apprendisti maggiorenni.
Art. 6
Deroghe alla disciplina sulla durata settimanale
dell’orario
1.
Fatte salve le condizioni di miglior favore
stabilite dai contratti collettivi nazionali, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale
dell’orario di cui all’art. 2:
a)
le
fattispecie previste dall’art. 4 del R.D. n. 692/1923 e successive modifiche;
b)
le
fattispecie di cui al R.D. n. 1957/1923 e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del
R.D. n. 1955/1923;
c)
le
prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre persone aventi
potere di decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo comunque
conto di eventuali limiti fissati dalla contrattazione collettiva;
d)
le
prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio;
e)
le
industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra,
di posa di condotte ed installazione in mare;
f)
le
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e
successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
g)
i
commessi viaggiatori o piazzisti;
h)
il
personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna,
nonché il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
i)
gli operai
agricoli a tempo determinato;
j)
i
giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende
editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti
da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
k)
il
personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali
e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
l)
il
personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende
pubbliche e private;
m)
i lavori
di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2 della legge
13.7.1966, n. 559;
n)
le
prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la
continuità del servizio, nei settori appresso indicati:
-
personale
dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle telecomunicazioni,
delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale
dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;
-
personale
dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;
-
personale
dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti
solidi urbani;
-
personale
addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il
servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza;
o)
personale
dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;
p)
personale non
impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
Art. 7
Ferie annuali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109
del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a
un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I
contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non
può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il
caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel
caso di orario espresso come media ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, i contratti collettivi
stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Art. 8
Lavoro notturno
1.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
cinque del mattino e cioè dalle 22 alle 5, oppure dalle 23 alle 6 oppure dalle
24 alle 7, salvo condizioni contrattuali migliorative.
2.
Per lavoratore notturno si intende :
- qualsiasi lavoratore che, durante il periodo
notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero,impiegato in modo normale;
- qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro secondo le
norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In
difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi
lavoratore che svolge un lavoro notturno per un minimo di ottanta
giorni lavorativi all’anno. Il suddetto limite minimo è riproporzionato
in caso di lavoro a tempo parziale.
3. L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta,
secondo i criteri e con le modalità previsti dai
contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in
azienda, se costituite, aderenti alle
organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa; in
mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali
dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’Associazione cui
l’azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata
e conclusa entro un periodo di almeno sette giorni.
4. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’Associazione
cui aderisca o conferisca mandato, informa per
iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente
per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che
esso sia disposto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle
organizzazioni sindacali di cui al comma che precede.
5.
L'inidoneità al lavoro notturno può essere
accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.
6. I
contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere
esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno.
Sono comunque esclusi i lavoratori dichiarati inidonei
ai sensi del comma 5.
7. E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
8. Non sono obbligati a prestare lavoro
notturno:
a)
la
lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa,
il lavoratore padre convivente con la stessa;
b)
la
lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario
di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
c)
la
lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive
modificazioni.
9.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni
non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva la individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite.
10.
E’ affidata alla contrattazione collettiva
l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di
lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei
confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a
titolo specifico.
11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e
delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco
delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni
fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di
ventiquattro ore.
12.
Il periodo minimo di riposo settimanale
di cui all’articolo 10 del presente decreto non viene
preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 9.
13. La
valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno
deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio
cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni
previste dalla legge e dai contratti collettivi.
14. Qualora
sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla
prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle
strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà
assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e
disponibili. In caso contrario, il lavoratore verrà
assegnato al lavoro diurno in altre mansioni, anche inferiori, se esistenti e disponibili,
con l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto per le
stesse.
15.
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa
informativa alle rappresentanze sindacali di cui al comma 3, un livello di
servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a
quello previsto per il turno diurno.
16.
Il datore di lavoro, previa consultazione
con le rappresentanze sindacali di cui al comma 3, dispone, per i lavoratori
notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all’elenco definito ai sensi del comma 11,
appropriate misure di protezione personale e collettiva.
17 I
contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità
e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro
notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con
riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n.
162.
18. La
disciplina del presente articolo si applica anche agli
apprendisti maggiorenni.
Art. 9
Lavoro a turni
1. Si intende per lavoro a turni qualsiasi metodo di
organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano
successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato
ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un
lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.
2. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di modalità e criteri di effettuazione.
Art. 10
Riposo settimanale
1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive,
da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero.
2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma
che precede:
a)
le attività di lavoro a turni ogni volta che
il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di
una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b)
le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei
treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che assicurano
la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
d) i
contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse.
3.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può
essere fissato in qualsiasi giorno della settimana e può essere attuato
mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti
caratteristiche:
a)
operazioni industriali per le
quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed
operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di
energia elettrica ed operazioni collegate;
b)
attività industriali il cui
processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
tecniche;
c)
industrie stagionali per le quali
si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal
punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa
azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività
con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d)
servizi ed attività il cui
funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche, soddisfi interessi
rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità;
e)
attività che richiedano
l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia;
f)
attività di cui all’articolo 7
della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g)
attività indicate agli articoli
11, 12, 13 del D.lgs. n. 114/1998.
4. Restano
ferme le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Sono
fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione
del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché quelle che
escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 370 del 1934.
6. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere
da a) ad e) del comma 3, che non siano già ricomprese
nel decreto ministeriale 22.6.1935, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12.7.1935
e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle
di cui al comma 2 lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).
Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle predette
attività. Nel caso di cui al comma 2 lett. d), e salve le eccezioni di cui alle
lettere a, b e c, l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi trenta giorni
dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.
Art. 11
Gente di mare
1. Per i
lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca l’orario
di lavoro è disciplinato dall’art. 11 del Decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271 e la durata dell’orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è
stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di
riferimento di un anno.
2. Le modalità di concessione delle ferie annuali, nonché le
modalità di pagamento delle stesse sono regolate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro vigenti per il settore della pesca.
Art. 12
Disposizioni per il trasporto aereo
1.
Per il personale di volo nell’aviazione civile, in
considerazione della peculiarità dell’attività svolta, troveranno applicazione,
con emanazione di uno specifico decreto delegato, le disposizioni di recepimento
della Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association
of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2.
Per il personale di terra, i criteri della
direttiva 93/104/CE, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE,
verranno recepiti mediante emanazione di uno specifico decreto delegato,
tenendo conto delle peculiarità dell’organizzazione del lavoro del settore.
Art. 13
Servizi di trasporto delle aziende
autoferrotranviarie e di noleggio
1. Per i
lavoratori mobili che svolgono servizi di trasporto esercitati da aziende
autoferrotranviarie e di noleggio trovano applicazione le disposizioni
contenute nella vigente legislazione speciale in materia di orario
di lavoro nonché quelle degli articoli 7, 8 (commi 1-8 e 13-18) e 9 del
presente decreto.
2. Per
lavoratore "mobile" s'intende qualsiasi lavoratore impiegato quale
membro del personale viaggiante presso un'azienda che effettui
i servizi di trasporto.
3. Per i
lavoratori che svolgono attività caratterizzate dalla necessità di assicurare
la regolarità e la sicurezza dei servizi di trasporto esercitati da aziende
autoferrotranviarie e di noleggio, trovano applicazione le disposizioni
contenute nella vigente legislazione speciale in materia di orario
di lavoro nonché quelle degli articoli 5 (commi 5-7), 7, 8, 9 e 10 del presente
decreto.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 l’orario medio normale di
lavoro è fissato in 40 ore settimanali calcolato su un periodo di riferimento
di 4 mesi.
Deroghe
1.
Ai sensi dell’art. 17
della direttiva 93/104/CE, come modificato dalla direttiva 200/34/CE, le deroghe
al disposto degli articoli 3, 4, 8 del presente decreto
legislativo sono affidate ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più
rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate
nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al
secondo livello di contrattazione.
2.
In mancanza di disciplina collettiva, nelle ipotesi
previste dall’art. 17 della direttiva 93/104/CE, come modificato dalla
direttiva 2000/34/CE, il Ministero del lavoro, su
richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di
categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di
lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti.
3.
Nel rispetto dei principi generali della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni
di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del presente decreto legislativo non si
applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può
essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a)
di dirigenti, di personale con funzioni
direttive o di altre persone aventi potere di decisione autonomo sul proprio
orario di lavoro;
b)
di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle
chiese e delle comunità religiose.
Abrogazioni
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, amministrative,
regolamentari in contrasto con quelle del presente decreto legislativo, salvo
le disposizioni legislative espressamente richiamate.
FINE TESTO