Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 24 dicembre 2002

 

Circolare n. 143/2002

Oggetto: Lavoro – Orario personale non viaggiante – Negoziato per il recepimento della direttiva UE 93/104/CE – Punto della situazione.

 

Il 18 dicembre si sono interrotte le trattative tra le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori e i sindacati per il recepimento della direttiva in oggetto. Stante l’impossibilità di raggiungere un’intesa è stato infatti deciso di trasferire la questione al Ministro del Lavoro, intenzionato ad attuare la direttiva in tempi brevi per evitare le sanzioni comunitarie, essendo l’Italia già stata condannata dalla Corte di Giustizia per il mancato recepimento.

 

Tra i nodi irrisolti si segnalano le disposizioni sullo straordinario a fronte della richiesta sindacale di estendere a tutti i settori gli obblighi di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro attualmente a carico delle sole imprese industriali. Tale obbligo, secondo la posizione datoriale, andrebbe viceversa soppresso del tutto, trattandosi di un adempimento burocratico che nulla aggiunge alla tutela della sicurezza del lavoratore rispetto alla disciplina dello straordinario contenuta nei singoli contratti collettivi.

Altra questione rimasta aperta è quella relativa alla efficacia delle disposizioni contrattuali che prevedono un limite alla durata massima giornaliera dell’orario di lavoro (tra cui l’art.9 del CCNL trasporto merci). Secondo lo schieramento datoriale l’ultrattività di tali disposizioni sostenuta dai sindacati vanificherebbe uno degli aspetti più innovativi della direttiva, impedendo il calcolo dell’orario di lavoro su base plurisettimanale.

 

Per indirizzare l’attività del Ministero del Lavoro, da parte di tutte le organizzazioni imprenditoriali è stata comunque formalizzata una proposta di recepimento della direttiva.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per segnalare gli ulteriori sviluppi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.127/2002

 

Allegato uno

 

M/cp

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

Lettera del 20.12.2002 della Confetra al Sottosegretario del Ministero del Lavoro on. Sacconi.

 

Facendo seguito alla riunione del 18 dicembre scorso si trasmette il documento comune delle Confederazioni datoriali per il recepimento delle direttive europee in materia di orario di lavoro. Tale documento tiene conto del confronto sviluppatosi con CGIL, CISL e UIL fino al momento in cui le stesse organizzazioni sindacali hanno ritenuto di interrompere il negoziato.

Tra i nodi irrisolti si segnalano le disposizioni sullo straordinario a fronte della richiesta sindacale di estendere a tutti i settori (tra cui i servizi e i trasporti in particolare) gli obblighi di comunicazione agli Ispettorati del Lavoro attualmente a carico delle sole imprese industriali. Tale obbligo, secondo la posizione datoriale, andrebbe viceversa soppresso del tutto trattandosi di un adempimento burocratico che nulla aggiunge alla tutela della sicurezza del lavoratore rispetto alla disciplina dello straordinario contenuta nei  contratti collettivi dei singoli settori.

Altra questione rimasta aperta è quella relativa alla efficacia delle disposizioni contrattuali che prevedono un limite alla durata massima giornaliera dell’orario di lavoro. Secondo lo schieramento datoriale l’ultrattività di tali disposizioni sostenuta dai sindacati vanificherebbe uno degli aspetti più innovativi della direttiva, impedendo il calcolo dell’orario di lavoro su base plurisettimanale.

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono i migliori saluti

Il Direttore Generale

f.to dr. Piero Luzzati

 

Documento comune delle Confederazioni dei datori di lavoro per il recepimento delle direttive europee in materia di orario di lavoro

19 dicembre 2002

 

Art. 1

Campo di applicazione

1.   Le disposizioni del presente decreto, fatte salve le deroghe e le discipline specifiche ivi contenute, si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati.

2         Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori mobili il cui orario di lavoro è disciplinato dalla direttiva 2002/15/CE e alla gente di mare il cui orario di lavoro è disciplinato dalla direttiva 1999/63/CE. Per i lavoratori a bordo di navi da pesca si applica la disciplina di cui all’art.11.

 

Art. 2

Orario normale di lavoro

1.       L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.

2.       I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

3.       I criteri di computo dell’orario rimangono quelli attuati dalla contrattazione ai sensi degli artt. 1 e 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, dell’art. 5 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dell’art. 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.

4.       Sono abrogate le disposizioni di legge che quantificano la durata massima giornaliera dell’orario di lavoro.

 

Art. 3

Riposo giornaliero

1.        Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionato durante la giornata, nonché ogni diversa disposizione contrattuale collettiva.

 

Art. 4

Pause

1.        Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2.        Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti – fermo restando quanto previsto per ragioni di sicurezza e per i lavori faticosi - e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3.        Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all’art. 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955 e successive applicazioni e dell’art. 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive integrazioni.

 

Art. 5

Lavoro straordinario

1.        E’ lavoro straordinario la prestazione resa in eccedenza all’orario normale, come definito all’art. 2.

2.        Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive e/o gli eventuali riposi compensativi previsti dalla contrattazione collettiva.

3.        I contratti collettivi di lavoro stabiliscono eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.

4.        Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. La disciplina del lavoro straordinario è affidata alla contrattazione collettiva. In mancanza di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, per un periodo che non superi le 250 ore annue e le 80 trimestrali.

5.        Il ricorso al lavoro straordinario è inoltre ammesso, salva diversa disposizione del contratto collettivo, in relazione a:

a)      casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;

b)      casi di forza maggiore o casi in cui la cessazione del lavoro ad orario normale costituisca un pericolo o un danno alle persone o alla produzione (es. cambio turno);

c)       per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva o esercita, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della l. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della l. 24 dicembre 1993, n. 537 e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in azienda.

6.         Sono abrogate le disposizioni legislative sulla durata massima giornaliera e settimanale dello straordinario e l’art. 5 bis del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692.

7.         La disciplina del presente articolo si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

 

Art. 6

Deroghe alla disciplina sulla durata settimanale dell’orario

1.        Fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali, sono escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell’orario di cui all’art. 2:

a)      le fattispecie previste dall’art. 4 del R.D. n. 692/1923 e successive modifiche;

b)      le fattispecie di cui al R.D. n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del  R.D. n. 1955/1923;

c)       le prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre persone aventi potere di decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo comunque conto di eventuali limiti fissati dalla contrattazione collettiva;

d)      le prestazioni rese nell’ambito di rapporti di lavoro a domicilio;

e)      le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di condotte ed installazione in mare;

f)        le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;

g)      i commessi viaggiatori o piazzisti;

h)      il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, nonché il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;

i)        gli operai agricoli a tempo determinato;

j)        i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;

k)      il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;

l)        il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

m)    i lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13.7.1966, n. 559;

n)      le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio, nei settori appresso indicati:

-          personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle telecomunicazioni, delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto;

-          personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;

-          personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;

-          personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza;

o)      personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradali;

p)      personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.

2.       Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a p) del comma precedente verranno aggiornate mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.

 

Art. 7

Ferie annuali

1.        Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.

2.        Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3.    Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del presente decreto, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

 

Art. 8

Lavoro notturno

1.       Per lavoro notturno si intende quello effettuato nel corso di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e cioè dalle 22 alle 5, oppure dalle 23 alle 6 oppure dalle 24 alle 7, salvo condizioni contrattuali migliorative.

2.       Per lavoratore notturno si intende :

-  qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero,impiegato in modo normale;

-    qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno una certa parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolge un lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno. Il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

3.       L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,  aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa; in mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell’Associazione cui l’azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di almeno sette giorni.

4.       Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma che precede.

5.       L'inidoneità al lavoro notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche.

6.    I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. Sono comunque esclusi i lavoratori dichiarati inidonei ai sensi del comma 5.

7.    E’ vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

8.   Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:

a)      la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;

b)      la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c)       la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni.

9.       L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva la individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.

10.   E’ affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione delle riduzioni dell’orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.

11.   Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di otto ore nel corso di ogni periodo di ventiquattro ore.

12.   Il periodo minimo di riposo settimanale di cui all’articolo 10 del presente decreto non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 9.

13.   La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi.

14.   Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili. In caso contrario, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in altre mansioni, anche inferiori, se esistenti e disponibili, con l’applicazione del trattamento economico e normativo previsto per le stesse.

15. Durante  il lavoro notturno  il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui al comma 3, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.

16. Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui al comma 3, dispone, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all’elenco definito ai sensi del comma 11, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

17    I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

18.   La disciplina del presente articolo si applica anche agli apprendisti maggiorenni.

 

Art. 9

Lavoro a turni

1.   Si intende per lavoro a turni qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

2.   Sono fatte salve le vigenti disposizioni dei contratti collettivi in materia di modalità e criteri di effettuazione.

 

Art. 10

Riposo settimanale

1.        Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, da cumulare con le undici ore di riposo giornaliero.

2.        Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma che precede:

a)      le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

b)      le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;

c)   per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;

 d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse.

3.        Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in qualsiasi giorno della settimana e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

a)      operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;

b)      attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;

c)       industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;

d)      servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche, soddisfi interessi rilevanti della collettività o sia di pubblica utilità;

e)      attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

f)        attività di cui all’articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

g)      attività indicate agli articoli 11, 12, 13 del D.lgs. n. 114/1998.

4.    Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5.    Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché quelle che escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 370 del 1934.

6.    Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22.6.1935, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12.7.1935 e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui al comma 2 lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all’aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2 lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a, b e c, l’integrazione avrà senz’altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

 

Art. 11

Gente di mare

1.    Per i lavoratori marittimi a bordo di navi da pesca l’orario di lavoro è disciplinato dall’art. 11 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e la durata dell’orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno.

2.    Le modalità di concessione delle ferie annuali, nonché le modalità di pagamento delle stesse sono regolate dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il settore della pesca.

 

Art. 12

Disposizioni per il trasporto aereo

1.       Per il personale di volo nell’aviazione civile, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta, troveranno applicazione, con emanazione di uno specifico decreto delegato, le disposizioni di recepimento della Direttiva 2000/79/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2.       Per il personale di terra, i criteri della direttiva 93/104/CE, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, verranno recepiti mediante emanazione di uno specifico decreto delegato, tenendo conto delle peculiarità dell’organizzazione del lavoro del settore.

 

Art. 13

Servizi di trasporto delle aziende autoferrotranviarie e di noleggio

1.    Per i lavoratori mobili che svolgono servizi di trasporto esercitati da aziende autoferrotranviarie e di noleggio trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente legislazione speciale in materia di orario di lavoro nonché quelle degli articoli 7, 8 (commi 1-8 e 13-18) e 9 del presente decreto.

2.    Per lavoratore "mobile" s'intende qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante presso un'azienda che effettui i servizi di trasporto.

3.  Per i lavoratori che svolgono attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la regolarità e la sicurezza dei servizi di trasporto esercitati da aziende autoferrotranviarie e di noleggio, trovano applicazione le disposizioni contenute nella vigente legislazione speciale in materia di orario di lavoro nonché quelle degli articoli 5 (commi 5-7), 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

4.  Per i lavoratori di cui al comma 3 l’orario medio normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali calcolato su un periodo di riferimento di 4 mesi.

 

Art. 14

Deroghe

 

1.        Ai sensi dell’art. 17 della direttiva 93/104/CE, come modificato dalla direttiva 200/34/CE, le deroghe al disposto degli articoli 3, 4, 8 del presente decreto legislativo sono affidate ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.

2.        In mancanza di disciplina collettiva, nelle ipotesi previste dall’art. 17 della direttiva 93/104/CE, come modificato dalla direttiva 2000/34/CE, il Ministero del lavoro, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti.

3.       Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 8 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:

a)      di dirigenti, di personale con funzioni direttive o di altre persone aventi potere di decisione autonomo sul proprio orario di lavoro;

b)      di manodopera familiare;

c)   di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.

 

Art. 15

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative, amministrative, regolamentari in contrasto con quelle del presente decreto legislativo, salvo le disposizioni legislative espressamente richiamate.

FINE TESTO