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Roma, 10 gennaio 2003
Circolare
n.1/2003
Oggetto: Lavoro
– Libri paga e matricola – Nuove modalità di tenuta –
D.M. 30.10.2002, su G.U. n.282 del 2.12.2002.
Come è noto, l’art.119 della legge
388/2000 (finanziaria per il 2001) ha stabilito che la tenuta dei libri paga e
matricola da parte dei datori di lavoro può avvenire anche tramite fogli mobili le cui modalità di impiego
avrebbero dovuto essere disciplinate con decreto ministeriale.
A distanza di due anni il decreto in oggetto ha ora
reso operativa tale semplificazione disciplinandone condizioni e modalità di utilizzo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.12/2001 |
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Allegato uno |
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M/n |
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G.U.n.282 del 2.12.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 30 ottobre 2002
Modalita' applicative per la tenuta dei libri paga e matricola.
Visto l'art. 134 del
regio decreto del 28 agosto 1924, n. 1422, che
disciplina la tenuta dei
libri paga e matricola da parte di datori di
lavoro che abbiano alle proprie dipendenze persone
non soggette alla
assicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro
gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.);
Visti gli
articoli da 20 a
26 del decreto del Presidente della
Repubblica del 30
giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la
tenuta
dei libri
paga e matricola per i datori di
lavoro che abbiano alle
proprie dipendenze
persone soggette alla assicurazione I.N.A.I.L.;
Visti gli
articoli l e 5 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, che
consentono ai consulenti del lavoro ed agli altri
soggetti abilitati
di tenere
presso il loro studio ovvero la
loro sede i libri paga e
matricola avvalendosi
anche di sistemi alternativi;
Visto il
decreto del Presidente
della Repubblica del 20 aprile
1994, n. 350, recante il
regolamento di semplificazione della tenuta
del libri
paga e matricola
di cui all'art.
20 del decreto del
Presidente della Repubblica
del 30 giugno
1965, n. 1124, ed, in
particolare, l'art. 2 ai sensi del quale e' stato abrogato
l'art. 22
del citato
decreto n. 1124
del 1965, che prevedeva la preventiva
autorizzazione dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di
libri paga
e matricola
con sistemi alternativi
meccanici e cartacei, e sono
state individuate le
modalita' per l'adozione di supporti elettronici
e magnetici;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di
conferimento di
funzioni e
compiti alle regioni
ed enti locali
e per la
semplificazione amministrativa, che,
all'art. 15, comma 2, prevede
che gli
atti, i dati
ed i documenti
formati dalla pubblica
amministrazione e dai
privati, con strumenti
informatici o
telematici, nonche' la
loro archiviazione o
trasmissione con
strumenti informatici o telematici,
siano validi e rilevanti a tutti
gli effetti di
legge;
Visto il
decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 8
febbraio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 87 del 15 aprile 1997, recante le regole
tecniche per la
formazione, la
trasmissione, la conservazione,
la duplicazione, la
riproduzione e
la validazione, anche
temporale, dei documenti
informatici;
Visto l'art. 5 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che
ha esteso
l'obbligo dell'assicurazione contro
gli infortuni sul
lavoro ai lavoratori
parasubordinati;
Visto l'art.
119, comma 4, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
che prevede
che la tenuta dei libri paga e matricola possa avvenire
mediante l'utilizzo di
fogli mobili secondo condizioni e modalita' da
stabilire con
apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000,
n. 445,
recante il testo
unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in
materia di documentazione amministrativa ed, in
particolare, gli articoli
6 ed 8, comma 2;
Visto
il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione espresso con nota n. 7988 del 12 dicembre 2001;
Decreta:
Art. 1.
1. La
tenuta e la conservazione dei libri
di matricola e di paga
possono essere
effettuate mediante l'utiliz-zazione di:
a) fogli
mobili ad elaborazione
manuale o meccanografica nel
rispetto delle
procedure stabilite nel presente decreto;
b) supporti magnetici
- sui quali
ogni singola scrittura
costituisca documento informatico e sia collegata alle
registrazioni
in precedenza
effettuate garantendo, cosi', oltre la consultabilita',
in ogni
momento, anche l'inalterabilita' e l'integrita' dei
dati
nonche' la sequenzialita'
cronologica delle operazioni eseguite, nel
rispetto delle regole tecniche di cui agli articoli 6
ed 8, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
- i quali secondo le modalita'
previste dalla normativa in materia,
sono sottratti ad
obblighi di vidimazione ed autorizzazione.
2. I
sistemi di cui al comma l
devono essere comunque idonei ad
eseguire tutte le
registrazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 2.
1. Per la sostituzione
del libro matricola e di paga con il sistema
di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), i datori di lavoro
devono
presentare i
fogli alla sede
territorialmente competente
dell'Istituto assicuratore
che provvede, anche attraverso soggetti
convenzionati, alla
vidimazione dei fogli ed a contrassegnare gli
stessi con un numero
d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli
ai soggetti
richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su
apposito modulo
con l'indicazione della pratica da intestare agli
stessi soggetti.
2. Nei
casi di stampa
laser dei dati retributivi, i
datori di
lavoro sono esonerati dalla preventiva vidimazione e
numerazione dei
fogli paga alle
condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.
Art. 3.
1. In caso di accentramento
della elaborazione dei libri matricola
e paga,
mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e
b), il datore di lavoro
deve richiedere apposita autorizzazione alla
direzione provinciale
del lavoro - servizio ispezione del lavoro,
specificando il tipo di
sistema adottato.
Art. 4.
1. I
consulenti del lavoro
e gli altri soggetti abilitati, al
momento della
richiesta della vidimazione e della numerazione unica
dei fogli
di matricola e
di paga all'Istituto
assicuratore, che
provvede anche
attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le
deleghe all'uopo
rilasciate dai datori di lavoro, e:
a) presentare i
fogli di matricola
e di paga
alla sede,
territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede
alla vidimazione
dei fogli ed a
contrassegnare gli stessi con un
numero d'ordine
progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti
richiedenti ed
alla registrazione di tale
attribuzione su apposito
modulo con
l'indicazione della pratica
da intestare agli stessi
soggetti;
b) inviare, a mezzo
raccomandata, alla sede
dell'Istituto
assicuratore di cui
alla lettera a), l'elenco di tutte le ditte che
si avvalgono
di tale sistema,
con indicazione dei numeri delle
relative posizioni assicurative e della data di inizio
di tenuta dei
libri di matricola e
di paga secondo il sistema adottato;
c) segnalare tempestivamente, mediante
raccomandata alla sede
dell'Istituto assicuratore
di cui alla
lettera a), le ditte che
richiedano l'adozione
di tale sistema di tenuta dei
libri e quelle
che cessino di
avvalersene;
d) inviare, entro
il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di
riferimento, alla sede
dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera
a), ed in
qualsiasi momento su richiesta della stessa
ovvero della
direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente, un
tabulato contenente:
1) l'elencazione delle aziende recante, in
ordine progressivo,
il numero
di posizione assicurativa e con l'indicazione distinta, a
fianco di
ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per
tutto il territorio
interessato all'accentramento da n. ... a n. ...,
compresi quelli
annullati o deteriorati;
2) il
numero, comprensivo di
quello dei fogli annullati o
deteriorati, dei
fogli matricola utilizzati per
ciascuna provincia
dal n.
... al n. ..., e nell'ambito di
questa per ciascuna azienda
dal n. ... al n.
...;
3)
il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli
annullati o deteriorati,
utilizzati per ciascuna provincia dal n. ...
al n. ... e nell'ambito di questa per ciascuna
azienda dal n. ... al
n. ...;
4) l'indicazione del periodo di paga;
e) inviare alle
singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello di
paga:
1) un
tabulato contenente l'indicazione
del periodo di paga,
del numero
dei fogli di
paga e di
matricola, distintamente
utilizzati, da
n. ... a
n. ..., compresi
quelli annullati o
deteriorati, e del numero
dei fogli di paga e di matricola utilizzati
distintamente in
tutto il territorio interessato all'accentramento,
da n. ... a n.
... e nel territorio provinciale da n. ... a n. ...;
2) i
fogli matricola e di paga utilizzati,
per il mese di
competenza, completi di
tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in
ordine progressivo,
costituiscono,
rispettivamente, il libro
di
matricola ed
il libro di
paga, aggiornati al mese immediatamente
precedente, che
il datore di
lavoro dovra' tenere sul luogo di
lavoro. Resta fermo
l'obbligo del datore di lavoro di tenere, al
corrente, sul
posto di lavoro
il sistema utilizzato
per la
rilevazione delle presenze
giornaliere.
2. I consulenti e gli
altri soggetti abilitati sono esonerati dalla
preventiva vidimazione e numerazione dei fogli paga nei
casi e nelle
condizioni di cui
all'art. 2, comma 2.
Art.
5.
1. Le
registrazioni relative ai
contratti di collaborazione
coordinata e
continuativa, per i
soggetti assicurati contro gli
infortuni sul
lavoro, anche nel
caso di tenuta,
distinta od
unificata, dei libri, mediante i sistemi di cui all'art.
1, comma 1,
lettere a) e b),
devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali
del collaboratore, gli
estremi del contratto
(data e compenso
pattuito) e
relativamente al solo
libro paga, l'ammontare
del
compenso erogato,
gli oneri contributivi
e fiscali a carico del
lavoratore e le
detrazioni fiscali applicate.
2. La
tenuta unificata dei
libri di matricola e di paga deve,
comunque, permettere,
su richiesta degli
organi ispettivi, il
riepilogo, in ordine cronologico, delle assunzioni e
degli incarichi
di collaborazione
coordinata e continuativa.
Art. 6.
1. La disciplina della tenuta e della
conservazione dei libri paga
e matricola,
per quanto non previsto nel presente decreto, rimane
contenuta negli articoli da 20 a 26 del decreto del
Presidente della
Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Ministro: Maroni