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Roma, 17 gennaio 2003
Circolare n.3/2003
Oggetto:
Previdenza – Manovra finanziaria 2003 – Legge 27.12.2002, n.289,
su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare
INPDAI prot. n.146061
del 27.12.2002.
Si evidenziano di seguito le principali disposizioni in
materia previdenziale e di lavoro contenute nella legge finanziaria
2003.
Confluenza
dell’INPDAI nell’INPS (art.42) – E’ stata sancita, con effetto dall’1
gennaio 2003, la soppressione dell’INPDAI i cui iscritti confluiscono
automaticamente nell’INPS. A decorrere dalla stessa data pertanto il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è stato
uniformato a quello della generalità dei lavoratori. In particolare per i
dirigenti già assicurati presso l’INPDAI la pensione sarà calcolata secondo il
criterio del pro-rata, e cioè applicando le regole di tale Istituto per la quota di
pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre
2002 e le regole INPS per la quota relativa all’anzianità maturata successivamente.
Con la circolare in oggetto, elaborata congiuntamente
dai due Istituti, sono state impartite le prime istruzioni per gli adempimenti
contributivi delle aziende durante la fase di transizione.
Cumulo
pensione/reddito (art.44, commi da 1 a 5) – Come è noto, sino ad oggi la piena
cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro
(dipendente o autonomo) è stata limitata ai pensionati di vecchiaia e a quelli
di anzianità con almeno 40 anni di contributi. La norma in esame ha ora esteso la
cumulabilità totale ai soggetti che al momento del
pensionamento di anzianità possono vantare almeno 37
anni di contributi e 58 anni di età. Il beneficio del cumulo totale potrà
essere goduto anche da chi, alla data dell’1 dicembre 2002, è già titolare di
pensione di anzianità ma non possiede i suddetti
requisiti a condizione che versi all’INPS una somma una tantum (massimo tre volte la pensione percepita); il versamento
dovrà essere effettuato entro il 16 marzo 2003 secondo modalità che saranno
definite dallo stesso Istituto.
E’ stato inoltre previsto un condono speciale per i
pensionati che nel passato hanno indebitamente beneficiato del cumulo; gli
interessati potranno mettersi in regola versando, sempre entro il 16 marzo, una
somma pari al 70% della pensione percepita moltiplicato per il numero di anni da sanare (in ogni caso la somma da versare non potrà
essere superiore a quattro volte la pensione).
Si segnala infine che dall’1
aprile prossimo l’anagrafe tributaria e gli enti previdenziali daranno inizio a
controlli incrociati mirati specificatamente ad accertare eventuali violazioni
della disciplina del cumulo.
Mobilità (art.41, comma 2) – E’
stato prorogato di un anno, e quindi sino al 31 dicembre 2003, il diritto di iscrizione nelle liste
di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sino a 15 dipendenti, così
come stabilito in via permanente per il lavoratori licenziati da aziende più
grandi. L’iscrizione ha la finalità di facilitare la ricollocazione dei
lavoratori in questione dando modo alle aziende che li assumono di beneficiare
della fiscalizzazione pressoché totale dei contributi previdenziali
per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a
tempo indeterminato o a termine.
Contratti di solidarietà (art.41, comma 3) – E’ stata parimenti prorogata sino al 31 dicembre 2003
(in precedenza 31 dicembre 2002) la possibilità per le imprese con oltre 15
dipendenti escluse dalla CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà di cui all’art.5
della legge 236/93. Come è noto, tali contratti sono
finalizzati ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le imprese, soluzioni
alternative ai licenziamenti. Le imprese interessate infatti
possono concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione
di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo
a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della
riduzione di orario; uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore.
Contribuzione
INPS sui redditi da lavoro autonomo (art.44, comma 6) – E’ stato previsto un
aumento del contributo previdenziale dovuto dai pensionati sui compensi per
collaborazioni coordinate e continuative (art.2,
comma 26 della legge 335/95). La nuova aliquota sarà pari al 12,50% (in
precedenza 10%) dall’1 gennaio 2003 e al 15,00% dall’ 1
gennaio 2004 e continuerà ad essere ripartita per un terzo a carico del
pensionato e per due terzi a carico del soggetto che ha erogato il compenso.
Finanziamenti
per asili nido (art.91)– Sono stati previsti finanziamenti a favore delle
imprese che realizzino asili nido nei luoghi di
lavoro. Le modalità attuative
di tale disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro del Lavoro.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n. 131/2002, 117/2002,
180/1995 e 142/1993 |
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Allegato due |
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M/n |
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CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente
alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 (fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2002, n.
289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
*** OMISSIS ***
Art. 41
(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
contratti di solidarieta)
*** OMISSIS ***
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31
dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e
dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per l'anno 2002"
sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma
70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003". All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per
la medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20
milioni di euro.
*** OMISSIS ***
Art. 42
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967,
e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite
all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con
effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata
con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso
di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte
le attivita' e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio
consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per
quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni
individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni
non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e'
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1º
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla
somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita'
contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel
calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita'
contributive acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando,
per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si
applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e
le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il
soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato
di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del
31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni
di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore
generale di tale ultimo Istituto, che dovra' pervenire alla
unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31
dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di
soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime
previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il
trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di
approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle
adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali.
7. e' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui
al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di
1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto
dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie
della predetta evidenza contabile.
Art. 43
(Norme in materia di ENPALS)
*** OMISSIS ***
Art. 44
(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e redditi
da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale
cumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima,
previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai
37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di
eta'. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del
pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia'
pensionati di anzianita' alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui
confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale
di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui
al comma 1 a decorrere dal 1º gennaio 2003 versando un importo pari
al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio
2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero
risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita'
contributiva e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la
somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento
di anzianita'.
Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono
arrotondate al primo decimale e la loro somma e' arrotondata
all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20
per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e'
nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati
raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque
versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento
massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.
La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato
i requisiti per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il
rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30
novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la
pensione di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima
rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio
2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio,
procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione
definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di
reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto
parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli
adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le
penalita' e le trattenute previste, con i relativi interessi e
sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo
2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento
della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per
ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato
l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate
all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari
a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento
relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita
all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma
2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un
versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi
dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16
marzo 2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di
appartenenza.
L'interessato puo' comunque optare per il versamento entro tale
data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque
rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per
i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre
2002, il versamento puo' avvenire successivamente al 16 marzo 2003,
purche' entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una
base di calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda
erogata prima dell'inizio della attivita' lavorativa, con la
maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati
applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al
penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro
sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione.
Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo
periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due
mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati
dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe
tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti
pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e
previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute
dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei
regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro,
anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota
di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli
iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26
e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale
diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003
e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra
committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per
cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di
iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle
relative risorse.
*** OMISSIS ***
Art. 45
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
*** OMISSIS ***
Art. 91
(Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito
dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori
di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido
e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro
presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al
finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le
relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31
marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo
conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione
delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo
nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in
favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da
destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto
Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le
politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di
partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di
lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con
riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
INPDAI - DIREZIONE CENTRALE DELLA PREVIDENZA
Circolare prot.
n. 146061 del 27 dicembre 2002
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS. LEGGE FINANZIARIA 2003
ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALL’INPS PER I DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI
PREMESSA
L’articolo 42 del disegno di legge n.2300-bis
- Legge Finanziaria 2003 - prevede la confluenza delle strutture e delle
funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di
Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) con effetto dal 1.1.2003.
A decorrere dalla medesima data l’INPS subentrerà nei rapporti attivi e
passivi già facenti capo all’INPDAI ed i dirigenti titolari di posizioni
assicurative nonché i titolari di trattamenti
pensionistici risulteranno automaticamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (F.P.L.D.).
Al fine di assicurare la più agevole modalità
di svolgimento della transizione l’INPDAI e l’INPS hanno convenuto di adottare
le iniziative che vengono di seguito precisate e che avranno valenza a
decorrere dal 1.1.2003 fino a nuove disposizioni.
Si tratta, infatti, di prime istruzioni operative volte a garantire
continuità all’azione amministrativa.
POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIRIGENTI
1. NUOVE ISCRIZIONI
A decorrere dal 1° gennaio 2003 le aziende industriali che assumeranno
dirigenti dovranno denunciarne il rapporto di lavoro secondo le modalità proprie dell’INPS.
La disposizione deve intendersi riferita non solamente ai dirigenti di
prima nomina ma anche a quei soggetti che, già titolari di posizione
assicurativa presso l’INPDAI in quanto dirigenti
presso aziende industriali, cessino il rapporto di lavoro in corso presso
l’azienda ovvero instaurino un nuovo rapporto presso la stessa o altra azienda
industriale.
2. DIRIGENTI ISCRITTI
I dirigenti iscritti all’INPDAI al 31.12.2002 risulteranno
invece automaticamente assicurati alla gestione Fondo pensioni lavoratori
dipendenti con evidenza contabile separata e saranno contraddistinti da una
codifica informatica che ne individuerà la provenienza.
3. SOPPRESSIONE DEL MASSIMALE
CONTRIBUTIVO
Per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 42 dell’emananda Legge Finanziaria 2003 le
aziende dovranno determinare la misura dei contributi facendo
riferimento all’intera retribuzione
imponibile senza applicazione del massimale già previsto dall’art 3, comma7,
del D.lgs.181/97. Resta invece confermato il
massimale contributivo e pensionabile stabilito dall’art.2,
comma 18, della Legge 335/95.
Le aliquote contributive ai fini pensionistici
rimarranno invariate sia per la quota a carico del dirigente che per quella a
carico dell’azienda.
4. CONTRIBUTO AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO
Il comma 3, ultimo periodo, del citato articolo 42
conferma l’applicazione della normativa vigente presso l’INPDAI per le
prestazioni non pensionistiche. Pertanto,
per quanto riguarda gli aspetti contributivi, ciò comporta che il contributo dovuto al Fondo di Garanzia per
il TFR resta fissato nella misura dello 0,40% della retribuzione lorda
imponibile.
Tale disposizione opera nei confronti di tutti i dirigenti di aziende industriali compresi quelli che saranno assunti
dall’1.1.2003 per i quali la contribuzione pensionistica è dovuta al F.P.L.D.
VERSAMENTO E DENUNCIA DEI CONTRIBUTI
1. VERSAMENTI RELATIVI AL
PERIODO DI PAGA DICEMBRE 2002
I pagamenti dei contributi relativi al periodo
di paga dicembre 2002 e le relative denunce mensili dovranno essere effettuati
entro il 16 del mese di gennaio 2003 (per le aziende che si avvalgono della trasmissione
telematica del modello GV/EURO il termine di denuncia è spostato al 31 gennaio)
utilizzando la modulistica in uso per INPDAI ed in particolare, quanto al
versamento, il modello F24 - sezione
altri enti - riportando, come di consueto, il codice ente 0002, i codici
contributivi INPDAI, il codice di posizione INPDAI ed il periodo di
riferimento.
La denuncia mensile dovrà essere effettuata
mediante invio (per via telematica oppure alla casella postale dedicata) del
modello GV/EURO (che si ricorda essere solo modello di denuncia e non delega di
pagamento) avendo cura di seguire le istruzioni di compilazione note.
2. VERSAMENTI RELATIVI AL
PERIODO DI PAGA GENNAIO 2003 E SUCCESSIVI - PAGAMENTI CORRENTI
I versamenti dei contributi correnti relativi alle posizioni di tutti i
dirigenti in forza alle aziende industriali debbono
essere effettuati utilizzando il
modello F24 – sezione INPS – indicando il codice sede INPS e la matricola
azienda INPS già utilizzate per il versamento delle contribuzioni minori e
specificando come causale contributo “DM10”.
I contributi che devono essere versati con le modalità
sopra indicate sono quelli che nella sezione INPDAI dell’F24 erano
contraddistinti dai codici “SB e SC”.
La denuncia mensile dei dati retributivi e contributivi
relativa ai versamenti in argomento deve essere effettuata con modello
DM10/2 in sostituzione del modello GV/EURO.
MODALITA’ OPERATIVE:
A)- Dirigenti già iscritti all'INPDAI alla
data del 31.12.2002
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di
garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle
altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del previsto
codice qualifica "3";
tale procedura sarà seguita per tutti i dirigenti indipendentemente dalla
classe di appartenenza "CP", "CM" e "RP".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente
al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la
contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per
il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo
contribuzione "98" preceduto
dalla qualifica "3" (398).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del
dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione
"M960" da indicare nel
quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.3 ter L.438/92 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali
opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della
legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50%
dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà
essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica
"3" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (392), mentre lo sgravio del 50% sarà esposto
unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D del
modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi
di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10
punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere
esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica
"3", mentre lo sgravio dei 10 punti sarà esposto nel quadro D del modello
DM10/2 utilizzando il previsto codice S189.
Si precisa che dovrà essere utilizzata una apposita
posizione INPS contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse,
Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che
transitano tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M940" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo
579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10%
a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M941" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% Dlgs 579/95 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2%
a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M942" preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla
relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione
di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10%
a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il codice di nuova istituzione "M970" preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97 dirigenti ex
INPDAI" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa
contribuzione
B)- Dirigenti assunti dalle aziende
industriali a decorrere dal 01.01.2003.
I contributi I.V.S. (32,70%) e Fondo di
garanzia per il TFR (0,40%), dovranno essere aggiunti alle
altre contribuzioni minori e indicati in corrispondenza del nuovo codice
qualifica "9".
Si rammenta che per i dirigenti che anteriormente
al 1.1.1996 erano privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche
obbligatorie, al raggiungimento del massimale annuo di cui all'art. 2, comma
18, della legge 8.8.1995, n. 335, non è più dovuta la
contribuzione IVS (32,70%).
Per il versamento delle contribuzioni minori (compreso il contributo per
il Fondo di garanzia per il TFR) dovrà essere utilizzato il codice tipo
contribuzione "98" preceduto
dalla qualifica "9" (998).
Per l'esposizione del contributo aggiuntivo 1% IVS a carico del
dirigente sull'imponibile mensile eccedente il limite della prima fascia di
retribuzione pensionabile deve essere utilizzato il previsto codice "M950" da indicare nel
quadro B/C del mod. DM10/2 preceduto dalla dicitura "Art.
3 ter L. 438/92" e
seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Si rammenta che il contributo in questione, per i dirigenti per i quali
opera il massimale di cui all'art. 2 co. 18 della
legge 335/95 è dovuto entro il massimale stesso.
Dirigenti assunti ai sensi dell'art. 20 della legge 266 del 7 agosto 1997
Per i dirigenti in questione per i quali compete la riduzione del 50%
dei contributi a carico del datore di lavoro dovrà
essere esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica
"9" seguito dal codice tipo contribuzione "92" (992), mentre lo sgravio del 50% sarà
esposto unitamente a quello spettante sulle contribuzioni minori nel quadro D
del modello DM10/2 utilizzando il previsto "R410".
Dirigenti operanti all'estero nei Paesi con i quali non vigono accordi
di sicurezza sociale
Per i dirigenti in questione, per i quali compete la riduzione di 10
punti percentuali sull'aliquota IVS ai sensi della legge 398/97, dovrà essere
esposta la contribuzione in misura intera utilizzando il codice qualifica "9", mentre lo sgravio dei
10 punti sarà esposto nel quadro D del modello DM10/2 utilizzando il previsto
codice S189. Si precisa che
dovrà essere utilizzata una apposita posizione INPS
contrassegnata dal codice di autorizzazione 4C.
Contributo di solidarietà 10% su accantonamenti effettuati a Casse,
Fondi e Gestioni (compresi premi su polizze che
transitano tramite Casse)
L'importo deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il codice di nuova istituzione "M900" preceduto dalla dicitura "art.9bis l.1966/1991" e seguito dal numero dei dirigenti, dall'imponibile
e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà Decreto Legislativo
579/95
L'importo del contributo di solidarietà del 10%
a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il previsto codice "M920"
preceduto dalla dicitura "Ctr.10% Dlgs 579/95" e seguito dal numero dei dirigenti,
dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
L'importo del contributo di solidarietà del 2%
a carico del dirigente deve essere esposto nel quadro B/C del modello DM10/2
utilizzando il previsto codice "M921"
preceduto dalla dicitura "Ctr. 2% Dlgs 579/95" e seguito dal numero
dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione.
Contributo solidarietà sulle erogazioni oggetto di decontribuzione
di cui alla legge 135 del 23.5.97
L'importo del contributo di solidarietà del 10%
a carico del datore di lavoro deve essere esposto nel quadro B/C del modello
DM10/2 utilizzando il previsto codice "M930"
preceduto dalla dicitura "Ctr. 10% L.135/97" e seguito dal numero
dei dirigenti, dall'imponibile e dalla relativa contribuzione
3. VERSAMENTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI
I versamenti dei contributi relativi ad anni precedenti al periodo della
denuncia debbono essere effettuati utilizzando il modello F24 – sezione INPS indicando come
causale contributo “RC01” e come periodo di riferimento il mese e l’anno solare
di riferimento.
I contributi relativi a tale tipologia sono
quelli corrispondenti ai codici già INPDAI “SA” e “SC” con il relativo anno di
riferimento.
La denuncia dei dati retributivi e contributivi deve essere effettuata con modello DM10V in sostituzione del modello
GV/EURO.
Il modello DM10V va compilato secondo le indicazioni che seguono.
Per le retribuzioni relative ad anni pregressi,
e riguardanti la sezione già INPDAI "SA", devono essere indicati nei
quadri B-C:
nel primo rigo in bianco , il codice BQ25, seguito dal numero
dei dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo IVS e
dall'importo dei contributi dovuti;
nel secondo rigo in bianco, il codice BQ26, seguito dal numero dei
dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate a contributo dello
0,40% destinato al TFR e dall'importo dei contributi dovuti.
nel terzo rigo in bianco, il codice CC24, seguito dal numero dei
dipendenti, dai giorni, dalle retribuzioni assoggettate al contributo di
solidarietà, di cui alla sezione gia' INPDAI
"SC", e dall'importo dei contributi dovuti.
4. VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DI NATURA
PARTICOLARE
Per le sole contribuzioni di natura particolare, il versamento deve
ancora essere effettuato utilizzando la sezione INPDAI dell’F24,
mantenendo il codice 0002 per l’individuazione dell’Ente e il codice posizione
azienda INPDAI.
Le causali contributo sono
quelle utilizzate fino al 31/12/2002 corrispondenti ai codici usati nella
sezione “F” del modello GV/EURO.
Si precisa che il mantenimento della sezione INPDAI
nel modello F24 è provvisoria e che successivamente tutti i codici in
uso verranno inseriti nella sezione INPS. Per le disposizioni in tal senso si
rimanda a successiva circolare.
F.TO IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr.ssa M. Paola Di Giorgio)