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Roma, 17 gennaio 2003
Circolare n. 5/2003
Oggetto: Tributi – Imposte Dirette –
Nuove disposizioni – Articoli da 2 a 5 Legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla
G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del
15.1.2003.
La legge finanziaria 2003 ha introdotto disposizioni
in materia di imposte dirette coerenti con i principi della riforma fiscale voluta
dalla maggioranza e attualmente all’esame del Parlamento come disegno di legge
delega in materia tributaria.
IRPEF
(articolo 2) - A
decorrere dal 2003 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina
Irpef, di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono
tener conto fin dal primo periodo di paga utile. Con la circolare indicata in
oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunque escluso l’applicazione di sanzioni
nei confronti dei sostituti che abbiano commesso irregolarità nella tassazione
dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003, tenuto conto che
le modifiche apportate hanno ingenerato una situazione di obiettiva incertezza
sulla interpretazione della norma.
In particolare, sono stati introdotti nuovi scaglioni
e aliquote dell’imposta.
SCAGLIONE
ANNUO IN € |
SCAGLIONE
MENSILE IN € |
ALIQUOTA |
Fino a 15.000,00 |
Fino a 1.250 |
23% |
Oltre 15.000 e
fino a 29.000 |
Oltre 1.250 e fino
a 2.416,67 |
29% |
Oltre 29.000 e
fino a 32.600 |
Oltre 2.416,67 e
fino a 2.716,67 |
31% |
Oltre 32.600 e
fino a 70.000 |
Oltre 2.716,67 e
fino a 5.833,33 |
39% |
Oltre 70.000 |
Oltre 5.833,33 |
45% |
Le detrazioni
d’imposta per carichi familiari sono rimaste invariate rispetto al passato,
mentre le ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono state
mantenute esclusivamente per la fascia di reddito tra 27.000 e 52.000 euro
annui, nelle seguenti nuove misure:
REDDITO
ANNUO IN € (lavoro
dipendente e assimilati) |
DETRAZIONE
EX ART.13 TUIR IN € |
Oltre 27.000 e
fino a 29.500 |
130,00 |
Oltre 29.500 e
fino a 36.500 |
235,00 |
Oltre 36.500 e
fino a 41.500 |
180,00 |
Oltre 41.500 e
fino a 46.700 |
130,00 |
Oltre 46.700 e
fino a 52.000 |
25,00 |
Come chiarito nella
circolare ministeriale n.2/2003, le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR
non devono più essere ragguagliate al periodo di lavoro nell’anno, ma spettano
sempre per l’intero ammontare anche nel caso di rapporti di lavoro inferiori
all’anno.
A decorrere dal 2003
è stata inoltre introdotta una deduzione dal reddito imponibile, denominata “deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione” (nuovo articolo 10 bis del TUIR). Per le persone fisiche
– a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto - l’importo massimo della
nuova deduzione è pari a 3.000 euro; tale importo è elevato a 7.500 euro per i
titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati (es.
collaboratori coordinati e continuativi), a 7.000 euro per i titolari di
pensione, a 4.500 euro per i lavoratori autonomi. I suddetti importi non sono
cumulabili: nel caso di titolarità di redditi di tipologia diversa, spetta la
deduzione più favorevole.
Per i lavoratori
dipendenti e i collaboratori la nuova deduzione deve essere determinata dai
datori di lavoro in base al reddito di lavoro che presumono di corrispondere
nel periodo d’imposta (comprensivo delle mensilità aggiuntive).
L’importo spettante
è quindi pari a 7.500 moltiplicato per il seguente rapporto (di cui si devono
considerare solo le prime quattro cifre decimali):
26.000
+ 7.500 – retribuzione imponibile
26.000
Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per l’importo massimo di
7.500 euro: è il caso dei redditi imponibili fino a 7.500 euro che restano
esenti da tassazione (c.d. no tax area);
se il rapporto è pari a zero o è negativo, la deduzione non compete: è il caso
delle fasce di reddito superiori a 33.500 che non vengono influenzate dalla
nuova deduzione.
La nuova deduzione
deve essere applicata nei singoli periodi di paga (ad esempio in caso di paghe
mensili, ogni mese va applicato un dodicesimo della deduzione complessivamente
spettante), fermo restando che in sede di conguaglio finale la deduzione stessa
dovrà essere ricalcolata in via definitiva.
Nella certificazione
annuale dei redditi corrisposti (modello CUD) i sostituti d’imposta dovranno
indicare l’ammontare della deduzione applicata, distinguendo la parte relativa
alla quota spettante a tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella
spettante ai redditi di lavoro dipendente (4.500 euro).
Al fine di evitare l’eventualità
che le nuove disposizioni possano comportare in qualche caso specifico una
maggiore tassazione, è stata prevista una clausola di salvaguardia (comma 3
dell’articolo in esame) che consentirà di applicare in sede di dichiarazione
dei redditi 2003 le precedenti regole di tassazione, se più favorevoli. Come
chiarito nella circolare ministeriale in oggetto, il sostituto d’imposta non
deve tener conto di tale disposizione né in corso d’anno, né in sede di
conguaglio fiscale.
Addizionali Irpef (articolo 3) - La nuova deduzione fiscale non
rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali
Irpef regionali e comunali. I contribuenti che per effetto della deduzione sono
esentati dall’Irpef, restano esentati anche dalle addizionali; peraltro se la
deduzione determina solo una minore tassazione Irpef le addizionali sono dovute
e la relativa base imponibile va determinata senza tener conto della deduzione
stessa. La legge in esame ha inoltre previsto che, nell’attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale – gli aumenti delle addizionali deliberati
successivamente al 29 settembre 2002 siano sospesi; si rammenta che l’elenco
delle aliquote delle addizionali Irpef, completo delle date di delibere delle
regioni e dei comuni, è disponibile sul sito internet www.finanze.it.
IRPEG
(articolo 4) -
A decorrere dal
periodo d’imposta in vigore all’1 gennaio 2003 è stata ridotta di un punto
percentuale (dal 35 al 34%) l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche; coerentemente è stata ridotta la misura del credito d’imposta
riconosciuto ai soci delle società di capitali per gli utili distribuiti a decorrere
dall’1 gennaio 2003 (l’ammontare del credito è sceso dal 53,85 al 51,51%).
IRAP – (articolo 5) - La legge finanziaria ha modificato
il d.lgvo n.446/1997 istitutivo dell’Irap introducendo disposizioni che
comportano un alleggerimento dell’imposta regionale a decorrere dal periodo
d’imposta 2003. In particolare, è stata prevista la completa esclusione dalla
base imponibile Irap delle spese relative al personale assunto con contratto di
formazione e lavoro (finora la deduzione di quelle spese era limitata al 70%).
Per le imprese con ricavi imponibili Irap fino a 400 mila euro è stata
introdotta una deduzione di 2 mila euro per ogni lavoratore alle dipendenze,
fino ad un massimo di cinque dipendenti. La deduzione deve essere ragguagliata
al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e, nel caso di lavoratori
a tempo parziale, deve essere riproporzionata.
A favore delle
imprese di autotrasporto merci è stata introdotta una disposizione attesa da
tempo: la detassazione ai fini Irap dell’indennità di trasferta negli stessi limiti
previsti ai fini delle imposte sui redditi (pari a 46,84 euro giornaliere per
le trasferte in Italia e 77,47 euro per le trasferte all’estero).
Sono state inoltre
elevate le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 4 bis del d.lgvo 446/1997,
applicabili solo qualora la base imponibile Irap sia inferiore a 180.984,91
euro.
Deduzione
in € |
Ammontare
base imponibile in € |
7.500,00 |
Fino a 180.759,91 |
5.625,00 |
Oltre 180.759,91 e
fino a 180.834,91 |
3.750,00 |
Oltre 180.834,91 e
fino a 180.909,91 |
1.875,00 |
Oltre 180.909,91 e
fino a 180.984,91 |
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.lie n.10/2002 e 16/2001 |
|
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.305 del
31.12.2002 (fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2002, n.
289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
***OMISSIS***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
FISCALE STATALE
Art. 2
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1,
dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati
nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito
il seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la
deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione
compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, la
deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10 e della deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime
condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione
sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito
dal seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di
cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro
ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro
ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro
ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le
parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio
1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettano
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente
le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In
caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio
fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto
dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la
detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre
quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole
paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la
diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito
prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2003".
Art. 3
Sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al
territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni,
previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di
cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per
la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede
legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.
In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo
37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le
modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta
Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il
31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione
all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua
attivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto
della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e'
soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
Commissione.
Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi
necessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le
risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della
soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi
agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di
personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle
Camere, d'intesa fra loro".
Art. 4
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione
degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
Art. 5
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo
10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31
dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste
contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito
del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalita' dei
dipendenti e dei collaboratori " sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di
durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto degli appren disti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o
superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione
dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui
al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. ";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono
sostituite dalle seguenti:
"di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti
negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui
redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi
istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Circolare
n. 2/E del 15.01.2003
Oggetto: Legge 27 dicembre
2002. n. 289 (legge finanziaria
per il 2003)
Articolo 2 Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di
riforma dell'IRPEF.
PREMESSA
1) LA RIFORMA
DELL'IRPEF
Articolo 2 della
legge finanziaria per il 2003
2) LA NUOVA
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Articolo 2, comma 1,
lettera a).
3) LA NUOVA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA'
DELL'IRPEF
3.1 La deduzione base
3.2 Le ulteriori
deduzioni dell'art. 10-bis del Tuir
3.3 Calcolo della
deduzione fruibile
4) REVISIONE DELLE
ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO
Articolo 2, comma 1,
lettera c)
5) REVISIONE DELLE
DETRAZIONI PER REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE,
DI
PENSIONE, DI LAVORO
AUTONOMO E D'IMPRESA
Articolo 2, comma 1,
lettera d
6) CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
Articolo 2, comma
3
7) EFFETTI SULLE
ADDIZIONALI ALL'IRPEF
Articolo 2, comma
4
8) ADEMPIMENTI DEI
SOSTITUTI D'IMPOSTA
9) DISCIPLINA FISCALE
APPLICABILE AI REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE
PRESTATO ALL'ESTERO
IN ZONE DI FRONTIERA
Articolo 2, comma
11
PREMESSA
Al fine di
facilitare l'applicazione delle
disposizioni contenute
nell'articolo 2
della legge n.
289 del 27
dicembre 2002, c. d. "legge
finanziaria per
l'anno 2003", pubblicata nel S. O. alla G. U. n. 305 del 31
dicembre 2002, si forniscono di seguito i primi chiarimenti
sulle principali
novita' in materia di riforma della disciplina dell'IRPEF.
1) LA RIFORMA DELL'IRPEF
Articolo 2 della legge
finanziaria per il 2003
L'articolo 2 della
legge finanziaria per
il 2003, ai commi 1 e 2,
avvia il processo di
riforma fiscale con
riferimento alla tassazione dei
redditi delle persone fisiche.
La riforma,
delineata nelle linee
generali dal D.D.L. governativo,
attualmente all'esame
del parlamento, prevede,
come e' noto, la graduale
sostituzione delle
detrazioni dall'imposta con le
deduzioni dal reddito al
fine di realizzare una
progressivita'
dell'imposizione IRPEF tale
da
bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di
aliquote dell'IRPEF.
La disposizione in
commento costituisce il
primo passo per la
realizzazione del nuovo assetto prefigurato.
Le novita'
introdotte dall'art.2 riguardano:
. una nuova tabella delle aliquote
d'imposta;
. l'introduzione di una nuova deduzione dal
reddito;
. una
nuova modalita' di
determinazione della base
imponibile;
. la previsione di nuove detrazioni
d'imposta.
L'art. 2
in commento modifica, inoltre, l'articolo 23 del decreto
del
Presidente della
Repubblica n. 600
del 1973, al
fine di specificare gli
adempimenti del
sostituto d'imposta. In
particolare, prevede che i sostituti
d'imposta debbano riconoscere le
deduzioni introdotte con l'articolo 10-bis
del TUIR,
ragguagliate al periodo
di paga dei
lavoratori dipendenti e
assimilati. Tali
deduzioni, come meglio
precisato ai successivi paragrafi,
sono dirette a garantire la progressivita' del prelievo
tributario.
Nell'art. 2 e'
inserita inoltre, al
comma 3, una
clausola di
salvaguardia diretta
ad assicurare che il
nuovo sistema non comporti per i
contribuenti il
pagamento di una
maggiore imposta rispetto
a quella che
sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel
2002.
2) LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Articolo 2, comma 1,
lettera a)
Il comma 1,
lettera a), apporta
modifiche all'articolo 3 del
TUIR,
relativo alla base imponibile.
La disposizione in
sostanza effettua il
coordinamento tra le
disposizioni vigenti
in tema di determinazione della base imponibile e il
nuovo articolo
10-bis del TUIR,
introdotto dalla lettera
b) della
disposizione in commento.
L'articolo 3 del
TUIR, nella nuova
formulazione, stabilisce che
l'imposta lorda e' determinata
applicando al reddito
complessivo, al netto
degli oneri
deducibili indicati nell'articolo
10 del TUIR, nonche' della
deduzione per
assicurare la progressivita' spettante ai sensi dell'articolo
10-bis del medesimo TUIR,
le aliquote corrispondenti ai vari scaglioni di
reddito.
E' previsto, quindi,
che ai fini
dell'applicazione dell'imposta si
debba tenere conto non
solo degli oneri deducibili di cui all'art. 10, ma
anche della nuova deduzione introdotta dall'articolo
10-bis.
3) LA NUOVA DEDUZIONE PER
ASSICURARE LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE
3.1 La deduzione base
L'art.2, comma 1,
lettera b), introduce, dopo
l'articolo 10 del TUIR,
relativo agli oneri deducibili,
l'articolo 10-bis, concernente la deduzione
per assicurare la progressivita' dell'imposizione.
In particolare, il
comma 1 del
nuovo articolo 10-bis
prevede una
deduzione pari a 3.000
euro (deduzione base)
a favore di
tutti i
contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito
prodotto.
Tale deduzione opera,
al pari degli
oneri deducibili di cui
all'articolo 10, in riduzione
del reddito complessivo
(incrementato del
credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed
enti).
La deduzione di
3000 euro opera
forfetariamente per tutti
i
contribuenti, a
prescindere dalla tipologia
di reddito prodotto,
esclusivamente in
considerazione del reddito
complessivo maturato nel
periodo d'imposta.
Ad esempio, qualora il reddito derivi da un'attivita' di
lavoro subordinato,
la deduzione non
deve essere rapportata al periodo
di
durata del rapporto di lavoro.
In sostanza, la
nuova deduzione, nella misura determinata secondo le
modalita' che
saranno illustrate piu' avanti,
abbatte il reddito complessivo
del contribuente,
considerato al lordo
del credito d'imposta sui dividendi
(di cui all'articolo 14
del TUIR) e al netto degli oneri
deducibili di cui
all'articolo 10 del TUIR.
3.2 Le ulteriori deduzioni dell'art. 10-bis del Tuir
L'art.10-bis
del TUIR
individua ulteriori deduzioni, in
aggiunta alla
deduzione base di importo
pari a 3000
euro fruibile per
tutti i
contribuenti, che
competono nell'ipotesi in cui alla formazione del reddito
complessivo concorra
un reddito di
lavoro dipendente o
assimilato, un
reddito di pensione, un
reddito di lavoro autonomo o un reddito derivante
dall'esercizio di impresa minore.
L'ulteriore
deduzione, che deve
essere rapportata per i
redditi di
lavoro dipendente e assimilati
e per i
redditi da pensione al periodo di
lavoro o di pensione nell'anno, compete in misura diversa
a seconda del tipo
di reddito, come di seguito specificato.
Deduzione per i lavoratori dipendenti
La deduzione base
di euro 3000, e' aumentata di un importo, che deve
essere rapportato al periodo
di lavoro nell'anno,
corrispondente a 4.500
euro per i possessori
di redditi di lavoro
dipendente, ad esclusione dei
redditi derivanti
dalle pensioni di
ogni genere e
dagli assegni ad esse
equiparati di cui alla
lettera a) del comma 2
dell'articolo 46 del TUIR, o
di taluni redditi assimilati specificamente individuati dalla norma.
Per quanto riguarda
i redditi assimilati
a quelli di
lavoro
dipendente, la nuova disposizione
prevede che i soggetti che possono fruire
della deduzione per lavoro
dipendente fino a euro 7500 (3000 + 4500) sono i
medesimi che
potevano beneficiare delle
detrazioni d'imposta per la
produzione del
reddito di lavoro dipendente
previste dall'articolo 13, comma
1, del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre
2002.
Si tratta dei:
. soci
di cooperative di produzione
e lavoro e delle altre cooperative
di cui all'articolo
47, comma 1 lettera a);
. lavoratori
che percepiscono indennita'
da terzi in
relazione a
prestazioni
rese in
connessione alla loro
qualita' di lavoratori
dipendenti (articolo
47, comma 1 lettera b);
. percettori
di borse di
studio, premi o
sussidi all'addestramento
professionale
(articolo 47, comma 1 lettera c);
. collaboratori coordinati
e continuativi (articolo
47, comma 1
lettera c-bis);
. sacerdoti (articolo 47, lettera d);
. titolari
di trattamenti pensionistici erogati
dalla previdenza
complementare
(articolo 47, lettera h-bis);
. lavoratori
impiegati in attivita'
socialmente utili (articolo 47,
lettera l).
Deduzione per i pensionati
La deduzione base
di euro 3.000
e' aumentata di
un importo
corrispondente a
4.000 euro per
i possessori di
redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere
e dagli assegni
ad esse equiparati di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 46.
Tale importo va
rapportato al periodo di pensione nell'anno.
Deduzione per i lavoratori autonomi o titolari di impresa
minore
La deduzione base
di euro 3.000
e' aumentata di
un importo
corrispondente a
1.500 euro per i
titolari di redditi di lavoro autonomo o
di impresa minore.
Tale
maggiorazione, a differenza
di quelle previste per i
lavoratori
dipendenti e
assimilati e per i
pensionati non deve essere ragguagliata al
periodo di
svolgimento dell'attivita' e, pertanto, spetta a prescindere dal
periodo di attivita' svolta nell'anno.
Anche nel sistema
previgente, del resto,
le detrazioni per lavoro
autonomo e per impresa minore sono attribuite senza operare il
ragguaglio.
Per
riepilogare, la deduzione di euro 3.000 e' aumentata di un
importo
corrispondente a:
4.500 euro (ragguagliati
al periodo di
lavoro) per i possessori di
redditi di lavoro dipendente,
ad esclusione dei
redditi derivanti dalle
pensioni di ogni genere
e dagli assegni
ad esse equiparati di cui alla
lettera a) del comma
2 dell'articolo 46 del TUIR,
o di taluni redditi
assimilati;
4.000 euro (ragguagliati
al periodo) per
i possessori di
redditi
derivanti dalle
pensioni di ogni
genere e dagli assegni ad esse equiparati
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 del
TUIR;
1.500 euro per
i titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa
minore.
Il legislatore ha
precisato espressamente che le deduzioni previste in
favore dei
lavoratori dipendenti e
assimilati, dei pensionati
e dei
lavoratori autonomi
e delle imprese
minori non sono cumulabili tra
loro e
pertanto se alla formazione
del reddito complessivo concorrono due o piu'
delle tipologie
reddituali contemplate dalla
predetta disposizione, il
contribuente potra' fruire della deduzione piu' favorevole.
Per quanto concerne
in particolare le
deduzioni spettanti per i
redditi di lavoro dipendente,
i redditi assimilati e i redditi
da pensione
si ricorda che le stesse vanno rapportate al periodo di
lavoro o di pensione
nell'anno e quindi al
numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del
rapporto intrattenuto.
Pertanto,
qualora nel corso
del periodo d'imposta
il contribuente
interrompa un
rapporto di lavoro ed inizi a percepire
un reddito da pensione
spetteranno sia la deduzione
per redditi da
lavoro che la deduzione per
redditi da pensione ciascuna
delle quali va rapportata al periodo di lavoro
o di pensione considerato.
Esempio:
Contribuente
che percepisce redditi
di lavoro dipendente
per il
periodo 1 gennaio 2003-28
febbraio 2003 e
redditi da pensione
per il
periodo 1 marzo 2003-31
dicembre 2003;
Al contribuente spetteranno
sia la deduzione per lavoro dipendente che
quella per reddito da
pensione, entrambe rapportate
al periodo di
riferimento:
4.500 X 59 = 727,39
euro 4.000 X 306 = 3.353,42 euro
--- ---
365 365
L'ammontare
della deduzione teorica
spettante sara' quindi
pari ad
euro 4.080,81 (pari alla somma tra 727,39 e 3.353,42).
Si precisa, inoltre,
che se i due redditi di lavoro e di pensione sono
percepiti con
riferimento a periodi
contemporanei le due
deduzioni non
potranno in nessun caso
essere cumulate e pertanto il contribuente potra'
beneficiare solo di una di esse.
Tenuto conto
che le deduzioni
per reddito da
lavoro autonomo e
d'impresa minore non sono
rapportate al periodo di lavoro nell'anno ma sono
riferite all'intero
periodo d'imposta, in nessun caso possono essere fruite
nel periodo d'imposta unitamente
a quelle spettanti per i redditi di lavoro
dipendente e di pensione.
Cio' detto,l'importo
massimo delle deduzioni teoricamente applicabili e':
di euro (base
di 3.000 + 4.500) 7.500, per un
lavoratore dipendente o
assimilato;
di euro (base di
3.000 + 4.000) 7.000, per un
pensionato;
di euro (base
di 3.000 +
1.500) 4.500, per un
esercente arti o
professioni o per un titolare di impresa minore.
3.3 Calcolo della deduzione fruibile
L'importo delle deduzioni
effettivamente applicabile deve
essere
calcolato secondo le regole stabilite al comma 5 dell'art.
10-bis del TUIR.
In particolare e'
previsto che la
deduzione (di euro 7.500, 7.000,
4.500 o 3000) spetta per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare
di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate
nei commi da 1 a
4
dell'art.10-bis del
TUIR (ossia le
nuove deduzioni per
assicurare la
progressivita') e
degli oneri deducibili
di cui all'articolo 10 del TUIR e
diminuito del
reddito complessivo e
del credito d'imposta
di cui
all'articolo 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro.
Se il predetto
rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo
stesso e' pari a zero o minore di
zero, la deduzione non
compete; negli altri casi,
ai fini del predetto rapporto, si computano le
prime quattro cifre decimali.
Nel silenzio della
norma sulla eventuale
necessita' di arrotondare
tali cifre decimali, si
ritiene che le
stesse debbano essere assunte nel
loro preciso ammontare attraverso il meccanismo del
troncamento.
Il procedimento di
determinazione della deduzione
spettante (e quindi
della base
imponibile IRPEF) puo'
essere schematicamente espresso
dalla
formula seguente:
(26.000 € + oneri deducibili art.10 +.
nuove deduzioni teoriche - reddito
complessivo -credito
imposta dividendi) X deduzione teorica
massima
26.000 €
La deduzione
effettivamente spettante va
sottratta dal reddito complessivo
per determinare il reddito
imponibile sul quale
applicare le aliquote
d'imposta.
Esempi:
------------------------------------------------------------------------------
Se si ipotizza l'assenza
di oneri deducibili e di credito d'imposta per
dividendi, con un reddito
di lavoro dipendente di euro 20.000 si avra':
26.000 + 3.000 +
4.500 - reddito complessivo
26.000
26.000 + 3.000
+ 4.500 - 20.000
26.000
= 0,5192 X 7500 = 3894
la deduzione spettante
sara' pari a 3.894,00 euro
------------------------------------------------------------------------------
Se si ipotizza
l'assenza di oneri deducibili e
di credito d'imposta per
dividendi, con un reddito di lavoro dipendente di euro 7.500 si
avra':
26.000 + 3.000 + 4.500
- reddito complessivo
26.000
26.000 + 7.500 - 7.500
26.000
= 1 la deduzione spettante sara' di 7.500
------------------------------------------------------------------------------
Con un reddito di euro 33.500, si avra':
26.000 + 3.000 + 4.500 - reddito complessivo
26.000
26.000 + 7.500 -
33.500
26.000
la deduzione spettante
sara' = 0
(Se il risultato e' pari
a zero, infatti, la deduzione non compete)
|
------------------------------------------------------------------------------
4) REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO
Articolo 2, comma 1,
lettera c)
L'articolo 2, comma
1, lettera c)
della legge in commento apporta
modifiche all'articolo
11 del TUIR,
relativo alla determinazione
dell'imposta.
In particolare, il
numero 1 della
lettera c) sostituisce il comma 1
dell'articolo 11
del TUIR, concernente
gli scaglioni di
reddito e le
aliquote applicabili ai fini della determinazione
dell'IRPEF.
Per effetto della
nuova formulazione del
comma 1 dell'articolo 11
risultano quindi
rimodulati gli scaglioni
di reddito e
ridefinite le
aliquote applicabili ai predetti scaglioni.
Le nuove aliquote e
gli scaglioni di reddito sono i seguenti:
23 %, per i redditi compresi tra 0 e 15.000 euro,
29 %, per i redditi superiori a 15.000 ma non a 29.000
euro,
31 %, per i redditi superiori a 29.000 ma non a 32.600
euro,
39 %, per i redditi superiori a 32.600 ma non a 70.000
euro,
45 %, per i redditi superiori a 70.000 euro.
I nuovi scaglioni
e le nuove aliquote si applicano
con riferimento ai
redditi che secondo la
disciplina delle singole categorie di reddito sono
imputabili al
periodo d'imposta che inizia il
1 gennaio 2003, ad esclusione
degli emolumenti
arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
TUIR.
Per espressa previsione
del comma 10
dell'articolo 2 della legge in
commento, infatti,
per tali redditi,
assoggettabili a tassazione separata,
applicando all'ammontare
percepito l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo
netto del contribuente nel
biennio anteriore all'anno in
cui sono percepiti, la revisione delle aliquote e degli scaglioni
di reddito
ha effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il
31 dicembre 2004
e pertanto a partire dal 1
gennaio 2005.
L'articolo 2, comma
1, lettera c), numero 2, della
legge in commento,
tramite l'inserimento
nel citato articolo
11 del TUIR
del comma 1-bis),
introduce, inoltre,
una particolare agevolazione
fiscale per i
soggetti
titolari di redditi di pensione.
In particolare, la
disposizione in commento stabilisce che l'imposta
non e' dovuta qualora
al reddito complessivo
concorrano esclusivamente
redditi di pensione di
importo non superiore
a 7.500 euro,
redditi di
terreni di importo non
superiore a 185,92
euro nonche' il
reddito
dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione
principale e delle relative
pertinenze.
Il soggetto titolare
esclusivamente dei redditi
considerati da tale
disposizione, nei
limiti dalla stessa stabiliti,
non e', pertanto, tenuto al
calcolo dell'imposta atteso che la stessa non e' dovuta.
Qualora alla formazione del
reddito complessivo concorrano
esclusivamente redditi
di terreni di importo non
superiore a 185,92 euro, il
reddito dell'unita'
immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle
relative pertinenze
nonche' redditi di
pensione di importo compreso tra
i
7.500 e i 7.800
euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente
eccedente la
differenza tra il
reddito complessivo del
contribuente e
l'importo di 7.500 euro.
In tale ipotesi,
pertanto, il contribuente
e' tenuto al
calcolo
dell'imposta secondo
le regole ordinarie;
qualora l'imposta risultante da
tale calcolo sia superiore
alla differenza tra
il proprio reddito
complessivo e
l'importo di 7.500
euro l'imposta sara' dovuta per la sola
parte corrispondente alla predetta differenza.
Esempio 1
Persona fisica che
nel corso del
2003 percepisce esclusivamente
redditi di pensione per un importo di 7.600 euro.
In tale ipotesi
occorre procedere, in
via preliminare, al calcolo
dell'imposta secondo le regole ordinarie.
Occorre,
pertanto procedere al
calcolo della deduzione
di cui
all'articolo 10-bis) del TUIR effettivamente spettante al
pensionato.
In assenza di oneri
deducibili, la deduzione spettante e' pari a:
26.000+importo massimo deduzione-reddito complessivo_X importo massimo di deduzione
26.000
26.000+4.000+3.000-7.600 X
7.000 = 6.838,3
26.000
Reddito imponibile =
7.600-6.838,3 = 761,7
Imposta netta = 761,7 X 23% = 175,19
Tenuto conto che
l'imposta calcolata secondo
le regole ordinarie
(175,19 euro) e' superiore
alla differenza tra il reddito complessivo del
contribuente (7.600
euro) e l'importo
di 7.500 euro, il contribuente sara'
tenuto a versare solo l'importo risultante da tale
differenza.
Imposta dovuta = 7.600 - 7.500 = 100 euro
Esempio 2
Persona fisica che
nel corso del
2003 percepisce esclusivamente
redditi di pensione per
un importo di
7.600 euro e
reddito derivante
dall'abitazione principale di 500 euro.
In tale ipotesi occorre
procedere, in via
preliminare, al calcolo
dell'imposta secondo le regole ordinarie.
Occorre,
pertanto procedere al
calcolo della deduzione
di cui
all'articolo 10-bis) del Tuir effettivamente spettante al
pensionato.
In assenza di
altri oneri deducibili,
diversi dall'abitazione
principale, la deduzione spettante e' pari a:
26.000+importo massimo deduzione+on.deduc-reddito complessivo X imp.massimo di deduzione
26.000
26.000+4.000+3.000+500-8.100 X
7.000 = 6.838,3
26.000
Reddito imponibile =
7.600-6.838,3 = 761,7
Imposta netta = 761,7 X 23% = 175,19
Tenuto conto che
l'imposta calcolata secondo
le regole ordinarie
(175,19 euro) e' inferiore
alla differenza tra il reddito complessivo del
contribuente (8.100
euro) e l'importo di 7.500 euro, il contribuente
dovra'
versare l'imposta determinata secondo le regole ordinarie.
Imposta dovuta = 175,19 euro
Si precisa,
inoltre, che al fine di procedere
alla corretta tassazione
degli importi
corrisposti, tenendo conto
delle agevolazioni previste dal
nuovo comma 1-bis) dell'articolo
11 del TUIR, e' necessario che i
soggetti
che erogano i trattamenti
pensionistici, qualora detti trattamenti siano di
ammontare annuo
inferiore ai 7800
euro, rivolgano apposita
richiesta al
pensionato al fine di
acquisire eventualmente dallo
stesso una
autodichiarazione attestante
la sussistenza dei
presupposti
dell'agevolazione in discorso.
In particolare il
pensionato deve dichiarare al sostituto d'imposta,
ricorrendo le
circostanze, che percepisce
esclusivamente reddito da pensione
di importo non superiore
ad euro 7.800, redditi di terreni per un importo
non superiore a 185,92
euro e reddito
dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze.
Con
l'autocertificazione il contribuente
dovra' inoltre specificare
l'ammontare dei redditi fondiari sopra richiamati.
In tal modo il
sostituto d'imposta potra'
riconoscere, gia' in sede di
effettuazione delle
ritenute, le agevolazioni
disposte dalla predetta
disposizione.
Qualora, pur ricorrendone
i presupposti, il contribuente non produca
al proprio
sostituto d'imposta la
predetta autocertificazione, potra'
beneficiare delle
agevolazioni disposte dal
comma 1-bis) dell'articolo 11
del TUIR in sede di dichiarazione dei redditi.
5) REVISIONE DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE,
DI PENSIONE,
DI LAVORO AUTONOMO E
D'IMPRESA
Articolo 2, comma 1,
lettera d)
L'articolo 2, comma
1, lettera d) della legge in
commento sostituisce
l'articolo 13 del TUIR, concernente le altre detrazioni
dall'imposta lorda.
Con le nuove
disposizioni viene confermato
il riconoscimento di
specifiche detrazioni
dall'imposta lorda qualora nel
reddito complessivo del
contribuente confluiscano
anche redditi di lavoro
dipendente, alcuni redditi
assimilati al
lavoro dipendente individuati
dalla norma, redditi
di
pensione, e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.
Tuttavia, il riconoscimento di
tali detrazioni risponde a
finalita' in
parte diverse da quelle
perseguite dalle disposizione
contenute nel
precedente articolo 13, in vigore fino al 31 dicembre 2002.
Infatti, mentre le
detrazioni contemplate dalla
precedente
disposizione erano
finalizzate al riconoscimento, ancorche'
in misura
forfetaria, delle
spese sostenute per
la produzione dei
redditi, il
riconoscimento delle
nuove detrazioni e' invece finalizzato al mantenimento
della progressivita' dell'imposizione.
Il vigente articolo
13 prevede, infatti,
che l'importo della
detrazione spettante
venga commisurato al
reddito complessivo del
contribuente e non piu'
all'ammontare dei singoli
redditi; tale importo
varia, quindi, secondo prestabilite fasce di reddito
complessivo.
Alla luce della
nuova formulazione dell'articolo in commento, inoltre,
l'importo della
detrazione spettante non
deve essere rapportato al periodo
di lavoro o di
pensione nell'anno e compete
quindi in misura piena qualora
si verifichino i requisiti previsti dalla norma.
In particolare, il
comma 1 del nuovo articolo 13 del TUIR individua le
detrazioni spettanti qualora nel reddito complessivo
confluiscano:
redditi di lavoro
dipendente di cui
all'articolo 46 del TUIR ad
esclusione di quelli contemplati
dal comma 2, lettera a) del
medesimo art.
46;
redditi
percepiti dai lavoratori
soci di cooperative
di cui
all'articolo 47, lettera a), del TUIR;
indennita' e compensi
a carico di
terzi corrisposti a
lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 47, lettera b), del TUIR;
somme percepite a titolo di
borsa di studio, di cui all'articolo 47,
lettera c), del TUIR;
compensi
percepiti in relazione
a rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 47, lettera
c-bis), del TUIR;
remunerazioni dei
sacerdoti di cui
all'articolo 47, lettera d), del
TUIR,
prestazioni pensionistiche
di cui all'articolo 47, lettera
h-bis), delTUIR;
compensi
percepiti dai lavoratori
socialmente utili, di
cui
all'articolo 47, lettera l), del TUIR.
Con riferimento a
tali redditi gli
importi delle detrazioni
dall'imposta lorda spettanti risultano pari a:
a) 130 euro
se il reddito
complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro;
b) 235 euro
se il reddito
complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro;
c) 180 euro
se il reddito
complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro;
d) 130 euro
se il reddito
complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro;
e) 25 euro
se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.
Il comma 2
del nuovo articolo
13 dispone, inoltre,
che se alla
formazione del
reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi derivanti
da pensioni o da
assegni alle stesse
equiparati di cui all'articolo
46,
comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda
pari a:
a) 70
euro se il reddito complessivo e'
superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
b) 170
euro se il
reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.000 euro;
c) 290
euro se il
reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 31.000 euro;
d) 230
euro se il reddito complessivo e'
superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro;
e) 180
euro se il
reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
f) 130
euro se il
reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
g)
25 euro se il
reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
Il successivo comma
3 stabilisce, infine, che se alla formazione del
reddito complessivo concorrono
uno o piu' redditi di lavoro
autonomo di cui
al comma 1 dell'articolo 49 del TUIR o di impresa minore
di cui all'articolo
79 del TUIR, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
a:
a) 80
euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500
euro ma
non a 29.400 euro
b) 126
euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400
ma non
a 31.000 euro
c) 80
euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000
euro ma
non a 32.000 euro.
Si precisa, infine,
che le detrazioni
stabilite dai commi
sopraelencati dell'articolo 13 non sono cumulabili tra
loro.
Pertanto, se alla
formazione del reddito
complessivo concorrono due o
piu' delle tipologie reddituali
contemplate dalla predetta disposizione, il
contribuente potra' fruire della detrazione piu'
favorevole.
6) CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA
Articolo 2, comma
3
L'articolo 2, comma
3, prevede la possibilita' per i
contribuenti di
applicare, in sede di
dichiarazione dei redditi, le
disposizioni del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni,
in vigore al 31 dicembre 2002,
qualora ai fini del
calcolo dell'imposta
sui redditi delle
persone fisiche dovuta per l'anno
2003, queste ultime risultino
piu' favorevoli rispetto al nuovo metodo di
determinazione dell'imposta
sui redditi delle
persone fisiche introdotto
dallo stesso articolo 2 della legge in commento.
Tramite
l'inserimento di tale
disposizione (c.d. clausola
di
salvaguardia) viene
consentito ai contribuenti, in
sede di dichiarazione dei
redditi, di
confrontare la nuova modalita' di
tassazione con quella prevista
dal vecchio sistema ed applicare, quindi, quella piu'
favorevole.
Tale norma e'
stata inserita al
fine di evitare che in specifiche
situazioni si possa verificare
un aggravio di tassazione nei confronti di
talune categorie di contribuenti.
Il riferimento al
"reddito complessivo"
contenuto nella norma intende
escludere dall'applicazione
della clausola di
salvaguardia tutte le
fattispecie in cui l'imposta
non e' determinata
previo inserimento del
singolo reddito nel reddito
complessivo, come ad
esempio, accade in
relazione ai redditi assoggettati
a tassazione separata, quelli
soggetti a
ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, nonche' quelli
soggetti a imposta
sostitutiva, atteso
che per queste
tipologie di redditi
la modalita' di
tassazione, diversa
da quella ordinaria,
non e' influenzata
dal nuovo
sistema di deduzioni e
detrazioni d'imposta e, pertanto, non v'e' motivo di
consentire l'applicazione della clausola di salvaguardia.
Cio' premesso ne
consegue che il sostituto
d'imposta non dovra' tener
conto di tale disposizione in
sede di effettuazione
delle ritenute
d'acconto, relative ai singoli periodi di paga, ne' in sede di
conguaglio.
7) EFFETTI SULLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF
Articolo 2, comma
4
L'articolo 2, comma
4, stabilisce l'irrilevanza, rispetto
alle
addizionali regionale
e comunale all'IRPEF,
della deduzione di cui
all'articolo 10-bis
del Tuir, prevedendo
che la base
imponibile delle
addizionali all'IRPEF
non e' influenzata dalla spettanza della deduzione
di
cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir.
La previsione, gia'
desumibile dalle norme vigenti, conferma, evitando
possibili dubbi
interpretativi in ordine
alla determinazione della
base
imponibile delle
addizionali, che le stesse sono
determinate con riferimento
al reddito
complessivo al netto
dei soli oneri
deducibili di cui
all'articolo 10 del Tuir.
Tale base imponibile
non risulta, pertanto, modificata
dall'eventuale
presenza della
deduzione volta a
garantire la progressivita'
dell'imposizione IRPEF.
La stessa disposizione
stabilisce che si
applicano in ogni caso le
previsioni dell'articolo
50, comma 4,
del d.lgs n.
446 del 1997
per
l'addizionale regionale
e dell'articolo 1,
comma 3, del d.lgs n. 360 del
1998, per l'addizionale
comunale.
Le disposizioni sopra
citate stabiliscono che
le addizionali sono
dovute se per lo
stesso anno risulta
dovuta l'imposta sul reddito
delle
persone fisiche, al netto
delle detrazioni per
essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir.
Sulla base del
disposta della norma
in commento, quindi,
le
addizionali non sono dovute
qualora, per lo
stesso anno l'imposta
sul
reddito delle
persone fisiche, non
risulti dovuta, anche per effetto della
nuova deduzione per assicurare la progressivita'.
Se invece la
deduzione per assicurare la progressivita' determina solo
l'emergere di un minor
debito d'imposta, le
addizionali sono dovute e la
relativa base
imponibile deve essere
calcolata al lordo
della predetta
deduzione.
Le addizionali non
sono dovute, ad
esempio, nell'ipotesi, di cui
all'art. 11, comma 1-bis,
del Tuir, in
cui alla formazione del reddito
complessivo concorrono
soltanto redditi di
pensione non superiori a 7500
euro, redditi di terreni
non superiori a
185, 92 euro
e il reddito
dell'abitazione principale e relative pertinenze.
8) ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA
L'articolo 2, comma
2, della legge finanziaria per il
2003, modifica
l'articolo 23 del DPR
n. 600 del 1973, concernente le ritenute alla fonte
sui redditi di lavoro dipendente.
La norma modifica,
in particolare, il
comma 2, lettera
a),
dell'articolo 23,
recante le modalita' di effettuazione della ritenuta
alla
fonte, e stabilisce la
rilevanza, ai fini del calcolo della ritenuta alla
fonte sui redditi di
lavoro dipendente, della deduzione per assicurare la
progressivita' dell'imposizione
introdotta dall'articolo 2, comma
2, lettera
b), attraverso l'inserimento dell' articolo 10-bis nel
Tuir.
Secondo la nuova
formulazione dell'articolo 23,
comma 2, lettera a),
del DPR n. 600 del 1973,
la ritenuta deve
essere operata dal sostituto
d'imposta sulla
parte imponibile delle somme e
valori di cui all'articolo 48
del Tuir, esclusi le
mensilita' aggiuntive e
gli emolumenti arretrati,
corrisposti in
ciascun periodo di paga,
con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al
periodo di paga i
corrispondenti scaglioni
annui di reddito,
al netto della deduzione di cui
all'articolo 10-bis
del Tuir, ed
effettuando le detrazioni
previste negli
articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.
Sebbene ai sensi
della lettera b)
del comma 2
dell'art. 23, il
sostituto, in sede di
effettuazione delle ritenute
sulle mensilita'
aggiuntive non deve applicare le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 (e
si ritiene, neppure la
deduzione di cui
all'art. 10-bis), tuttavia
il
medesimo sostituto
deve considerare le richiamate mensilita' aggiuntive nel
reddito complessivamente
erogato al dipendente
in base al
quale va a
calcolare l'importo
spettante della deduzione
per assicurare la
progressivita'.
Gli emolumenti arretrati
soggetti a tassazione separata,
invece, non
concorrono alla
formazione del reddito
complessivo e quindi
non sono in
alcun modo
influenzati, in sede di tassazione, dalla nuova deduzione di
cui
all'art.10-bis del TUIR.
In relazione alla
nuova deduzione per
assicurare la progressivita'
dell'imposizione, sorge
il problema di determinare se la
stessa debba essere
riconosciuta dal
sostituto in maniera
automatica ovvero su richiesta del
sostituito.
A ben vedere
la nuova formulazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del
1973 non consente
di estendere, relativamente alla nuova deduzione di cui
all'art.10-bis del
TUIR, quanto previsto
in ordine al riconoscimento delle
detrazioni da parte del sostituto d'imposta.
La previsione in
base alla quale
il dipendente effettua
una
dichiarazione circa
le condizioni di
spettanza e', infatti, prevista con
riferimento esclusivo alle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del TUIR.
Pertanto si ritiene
che la deduzione per assicurare la progressivita'
dell'imposizione debba
essere autonomamente riconosciuta
dal sostituto sulla
base dell'ammontare
del reddito di
lavoro dipendente che
lo stesso
corrisponde.
Tuttavia, il dipendente
puo' richiedere al sostituto di non applicare
la deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
nelle ipotesi
in cui, ad esempio,
disponendo di altri
redditi che concorrono
alla
formazione del
reddito complessivo possa ragionevolmente presumere di avere
diritto ad una deduzione
inferiore rispetto a
quella che sarebbe
riconosciuta dal sostituto.
In tal modo,
senza arrecare alcun danno
all'erario, che anzi fruisce
di un versamento anticipato
delle imposte, si puo' evitare
che, al momento
dell'effettuazione delle
operazioni di conguaglio,
ovvero in sede
di
presentazione della
dichiarazione sui redditi,
l'imposta che si rende dovuta
sia particolarmente elevata.
In base alla
nuova formulazione della
norma, il sostituto
deve
riconoscere la
deduzione per assicurare
la progressivita' dell'imposta sin
dal primo periodo di paga del 2003, fermo restando il fatto che
in occasione
del conguaglio di fine anno, ovvero al momento della cessazione
del rapporto
di lavoro, deve effettuare il ricalcolo della deduzione
spettante.
Al fine di
determinare la ritenuta
da operare sulle somme e valori
corrisposti in
ciascun periodo di
paga occorre applicare
le aliquote
dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche ragguagliando al periodo di
paga gli scaglioni annui di reddito contenuti nell'articolo 11
del Tuir.
Il sostituto d'imposta
deve, in via preliminare, determinare la parte
di deduzione per assicurare la progressivita' spettante al
dipendente. A tal
fine deve:
- determinare
in via preventiva l'ammontare
delle somme e valori
che
andra' a
corrispondere nel periodo d'imposta, comprendendo
le
mensilita' aggiuntive e i compensi della stessa natura;
- sottrarre
l'ammontare degli oneri
deducibili trattenuti
direttamente
dal sostituto d'imposta
che non concorrono
a
formare
il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo
48, comma 2,
lettera h), del TUIR;
-
calcolare l'importo della
deduzione per assicurare
la
progressivita' dell'imposta
applicando all'ammontare teorico
della
stessa deduzione la
percentuale risultante dal rapporto
previsto
dall'art.10-bis, comma 5, del TUIR.
In sostanza occorre
effettuare il calcolo
tenendo conto della formula
precedentemente
illustrata, che si riporta:
26.000+7.500+oneri
deducibili-(redd.compl.+cred.imp.art.14)
26.000
Successivamente
il sostituto deve
ragguagliare la deduzione
calcolata ai singoli
periodi di paga.
L'importo in tal modo determinato
deve essere dedotto dal
reddito corrisposto nel singolo periodo di paga.
A questo punto
il sostituto deve
. applicare la
ritenuta sulla base
delle aliquote progressive
per
scaglioni di reddito
rapportati al periodo di paga;
. applicare all'imposta
cosi' determinata le
detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del
TUIR, anch'esse rapportate al periodo di paga.
Per maggior chiarezza
si fa seguire
un esempio, formulato
in
relazione all'ipotesi
di un dipendente
a tempo indeterminato con stipendio
mensile di 2000 euro
(per 12 mensilita'),
assegno al coniuge di 500 euro
mensili versato
tramite il sostituto
d'imposta, e, quindi da escludere dal
reddito complessivo
di lavoro dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 2,
lettera h).
Reddito di lavoro dipendente =
24.000 - 6.000 = 18.000 euro
Deduzione art.10-bis spettante:
26.000 + 7500 - 18.000 x
7500 = 4.470,75
26.000
Tale importo deve essere ragguagliato al periodo di paga:
4.470,75: 12 = 372,56
(il ragguaglio puo' essere
effettuato anche dividendo
l'importo per 365 e
moltiplicando il risultato per i giorni di spettanza)
Reddito imponibile: 1.500- 372,56 = 1.127,44
Calcolo dell'imposta:
1127,44 x 23% = 259,31
Naturalmente
le ritenute sulle
mensilita' aggiuntive continuano ad
essere determinate
secondo le regole gia' illustrate
con la circolare n. 326
del 1997, fermo restando che le mensilita' aggiuntive, come
sopra precisato,
devono essere tenute presenti
ai fini del
calcolo della deduzione
per
assicurare la progressivita'.
Se nel corso
del periodo di
imposta le retribuzioni aumentano
per
effetto, ad esempio, di
una promozione, il sostituto
ridetermina l'importo
della deduzione
spettante sulla base
del nuovo reddito
complessivo e
provvede ad adeguare le
ritenute a decorrere dal periodo
di paga nel quale
la retribuzione risulta modificata.
Per quanto riguarda
le retribuzioni gia' corrisposte in precedenza,
la correzione delle ritenute operate puo' essere realizzata nel
quadro delle
operazioni di conguaglio.
In caso di
rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre prima di
tutto rapportare la deduzione
teorica spettante (formata, per i
lavoratori
dipendenti e
assimilati, dalla somma
di 3.000 e 4.500 euro) al periodo
di
durata del rapporto di
lavoro, quindi seguire
il procedimento sopra
illustrato per determinare l'imposta provvisoria.
Tenuto conto che
le condizioni di
spettanza della deduzione
per
assicurare la
progressivita'
dell'imposizione non devono essere dichiarate
dal dipendente
appare coerente rapportare al periodo di durata del rapporto
di lavoro anche la
deduzione di 3.000
euro. Peraltro, considerato che la
norma attribuisce il diritto
alla deduzione a prescindere
dalla durata del
rapporto di lavoro, il dipendente potra' fruire della parte di
deduzione non
goduta in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, su
richiesta, in sede di
conguaglio.
Se si suppone
un contratto di
lavoro della durata di quattro mesi,
dal 1 gennaio 2003
al 30 aprile 2003, la deduzione
teorica spettante sara'
uguale a 2.465,75, costituita dalla somma di:
3.000: 365 x 120 =
986,30
4.500: 365 x 120 =
1.479,45
Ipotizzando uno
stipendio mensile di 1.500 euro, si avra':
Calcolo della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposta:
(26.000 + 2465,75 -
6000): 26.000 = 0,8640
0,8640 x 2465,75 =
2130,40
2130,40: 4 = 532,60
Reddito imponibile
1.500 - 532,60 = 967,40
Il
procedimento illustrato deve
essere seguito anche per determinare
l'imposta relativa
ai redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente sui
quali si applica la
deduzione di cui
all'articolo 10-bis del Tuir e
sui
redditi di pensione.
Per
determinare il periodo
di spettanza della
deduzione di cui
all'articolo 10-bis,
commi 2 e
3, del TUIR
occorre far riferimento alle
istruzioni a suo tempo impartite, per le detrazioni di imposta
gia' previste
dall'art. 13 del Tuir
(nel testo vigente fino al 31 dicembre 2002), dalla
circolare n. 3 del 9 gennaio 1998.
In sede di conguaglio, entro
il 28 febbraio
dell'anno successivo
ovvero in caso di
cessazione del rapporto
di lavoro, il sostituto deve
procedere al
ricalcolo definitivo della
deduzione per assicurare
la
progressivita' dell'imposizione
spettante. Tenuto conto
dell'importo della
deduzione risultante
da tale calcolo il sostituto
effettua il conguaglio tra
l'ammontare delle
ritenute operate sulle
somme e i valori corrisposti in
ciascun periodo di paga,
comprese anche le somme e valori corrisposti entro
il 12 del mese
di gennaio dell'anno
successivo, se riferiti
all'anno
precedente, e
l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei
valori corrisposti nell'anno.
Resta fermo che
alle somme e
ai valori corrisposti
entro il 12
gennaio dell'anno
2003 e riferiti
all'anno precedente, che concorrono alla
formazione del
reddito complessivo per
il periodo d'imposta 2002,
tornano
applicabili le disposizioni in vigore per tale ultimo
periodo.
Con
riferimento alla data del 12 gennaio, prevista dall'art.48,
comma
1, del TUIR, si
precisa inoltre che la stessa non concretizza un termine di
prescrizione. Pertanto,
in relazione a
tale data non
puo' trovare
applicazione la
disposizione dettata dall'articolo
2963 del codice civile
che proroga di diritto
il termine scadente
in giorno festivo al giorno
seguente non festivo.
Nella
certificazione da rilasciare
ai sensi dell'articolo 7-bis del
DPR n. 600 del
1973, il sostituto d'imposta deve indicare l'importo
della
deduzione per
assicurare la progressivita' dell'imposizione che
ha
riconosciuto, distinguendo
la parte relativa
alla quota spettante su tutte
le tipologie di reddito
(3.000 euro) e
quella spettante sui redditi di
lavoro dipendente (4.500 euro).
Tale indicazione deve
essere seguita anche
in caso di
rapporti
cessati nel corso del
2003, prima della predisposizione del nuovo schema di
certificazione. In
tal caso, l'indicazione della
deduzione riconosciuta deve
essere effettuata nelle annotazioni del CUD 2002.
In relazione alla
estrema rilevanza delle
modifiche apportate alla
disciplina dell'IRPEF,
che hanno ingenerato
una situazione di
obiettiva
incertezza sulla
interpretazione della norma,
e della presumibile
impossibilita' per i sostituti
di disporre di strumenti informatici gia' in
grado di gestire le
nuove procedure di
applicazione delle ritenute, gli
uffici non
applicheranno sanzioni nei
confronti dei sostituti che abbiano
commesso irregolarita'
nella tassazione dei compensi
corrisposti nei mesi di
gennaio e febbraio 2003.
9) DISCIPLINA FISCALE
APPLICABILE AI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO
ALL'ESTERO IN ZONE DI
FRONTIERA
Art. 2, comma 11
L'art. 2, comma
11, concernente disposizioni
fiscali in materia
di
lavoro prestato
all'estero in zone
di frontiera, prevede che, per l'anno
2003, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in
via continuativa
e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di
frontiera ed in
altri Paesi
limitrofi da soggetti
residenti nel territorio
dello Stato
concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000
euro.
Per gli anni
2001 e 2002, tali redditi, invece, sono stati esclusi dalla
base imponibile ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23
dicembre 2000,
n. 388 e dell'art.9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001,
n.448.
Si rammenta che
la disposizione di cui all'art.
2, comma 11, si
riferisce ai soli redditi
percepiti dai lavoratori
dipendenti che sono
residenti in Italia e
quotidianamente si recano
all'estero in zone
di
frontiera (quali ad esempio,
Francia, Austria, San Marino, Stato Citta' del
Vaticano) o in paesi
limitrofi (quali ad esempio il Principato di Monaco)
per svolgere la prestazione di lavoro.
Non rientrano, invece,
nella previsione di cui all'art 2, comma 11, le
ipotesi di
lavoratori dipendenti, anch'essi
residenti in Italia
che, in
forza di uno specifico contratto, che preveda l'esecuzione
della prestazione
all'estero in via esclusiva
e continuativa, soggiornano all'estero per un
periodo superiore a 183
giorni nell'arco di
un periodo di 12 mesi. Per
questi lavoratori e' in
vigore il regime di tassazione previsto dall'art.
48, comma 8-bis, del
TUIR, gia' illustrato
con circolare n. 207/E del 10
novembre 2000.
Dalla circostanza che
il reddito di lavoro dipendente prestato in zone
di frontiera non concorre
alla formazione del reddito complessivo fino al
limite di 8000 euro
deriva la conseguenza
che, ai fini
del calcolo
dell'imposta, occorre
riferirsi alle somme percepite,
al netto di 8000 euro,
e su tale importo
applicare la deduzione prevista
dal nuovo art.10-bis del
TUIR.
Se la tassazione
e' operata direttamente
dal sostituto d'imposta
residente, la
franchigia deve essere rapportata ai singoli periodi di paga,
al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo
d'imposta.
Si ritiene utile
fornire un esempio di calcolo:
somme erogate nel periodo
d'imposta dal sostituto
(dato previsionale): 20.000
euro
franchigia
8.000 euro
reddito di lavoro
dipendente che costituisce imponibile
12.000 euro
La deduzione di cui
all'art.10-bis del TUIR andra' cosi' calcolata:
26.000 + 7.500 - 12.000
26.000
uguale 0,8269
0,8269 per 7.500 uguale 6.201,75 (deduzione effettivamente
spettante)
L'imponibile sara' pari a 12.000 - 6.201,75, uguale a
5.798,25.
L'imponibile
cosi' determinato deve
essere diviso per i
periodi di
paga, con
applicazione delle aliquote
di cui all'art.11
del TUIR,
ragguagliando al
periodo di paga i corrispondenti
scaglioni annui di reddito
ed applicando le detrazioni di cui agli artt.12 e 13 del TUIR,
rapportate al
periodo stesso.