Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 17 gennaio 2003

 

Circolare n. 5/2003

Oggetto: Tributi – Imposte Dirette – Nuove disposizioni – Articoli da 2 a 5 Legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 15.1.2003.

 

La legge finanziaria 2003 ha introdotto disposizioni in materia di imposte dirette coerenti con i principi della riforma fiscale voluta dalla maggioranza e attualmente all’esame del Parlamento come disegno di legge delega in materia tributaria.

 

IRPEF (articolo 2) - A decorrere dal 2003 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina Irpef, di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono tener conto fin dal primo periodo di paga utile. Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunque escluso l’applicazione di sanzioni nei confronti dei sostituti che abbiano commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003, tenuto conto che le modifiche apportate hanno ingenerato una situazione di obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma.

In particolare, sono stati introdotti nuovi scaglioni e aliquote dell’imposta.

 

 

SCAGLIONE ANNUO IN €

 

 

SCAGLIONE MENSILE IN €

 

ALIQUOTA

Fino a 15.000,00

Fino a 1.250

23%

Oltre 15.000 e fino a 29.000

Oltre 1.250 e fino a 2.416,67

29%

Oltre 29.000 e fino a 32.600

Oltre 2.416,67 e fino a 2.716,67

31%

Oltre 32.600 e fino a 70.000

Oltre 2.716,67 e fino a 5.833,33

39%

Oltre 70.000

Oltre 5.833,33

45%

 

Le detrazioni d’imposta per carichi familiari sono rimaste invariate rispetto al passato, mentre le ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono state mantenute esclusivamente per la fascia di reddito tra 27.000 e 52.000 euro annui, nelle seguenti nuove misure:

 

 

REDDITO ANNUO IN €

(lavoro dipendente e assimilati)

 

 

DETRAZIONE EX ART.13 TUIR IN €

Oltre 27.000 e fino a 29.500

130,00

Oltre 29.500 e fino a 36.500

235,00

Oltre 36.500 e fino a 41.500

180,00

Oltre 41.500 e fino a 46.700

130,00

Oltre 46.700 e fino a 52.000

25,00

 

Come chiarito nella circolare ministeriale n.2/2003, le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR non devono più essere ragguagliate al periodo di lavoro nell’anno, ma spettano sempre per l’intero ammontare anche nel caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno.

A decorrere dal 2003 è stata inoltre introdotta una deduzione dal reddito imponibile, denominata “deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione” (nuovo articolo 10 bis del TUIR). Per le persone fisiche – a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto - l’importo massimo della nuova deduzione è pari a 3.000 euro; tale importo è elevato a 7.500 euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi), a 7.000 euro per i titolari di pensione, a 4.500 euro per i lavoratori autonomi. I suddetti importi non sono cumulabili: nel caso di titolarità di redditi di tipologia diversa, spetta la deduzione più favorevole.

Per i lavoratori dipendenti e i collaboratori la nuova deduzione deve essere determinata dai datori di lavoro in base al reddito di lavoro che presumono di corrispondere nel periodo d’imposta (comprensivo delle mensilità aggiuntive).

 

L’importo spettante è quindi pari a 7.500 moltiplicato per il seguente rapporto (di cui si devono considerare solo le prime quattro cifre decimali):

 

26.000 + 7.500 – retribuzione imponibile

26.000

 

Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per l’importo massimo di 7.500 euro: è il caso dei redditi imponibili fino a 7.500 euro che restano esenti da tassazione (c.d. no tax area); se il rapporto è pari a zero o è negativo, la deduzione non compete: è il caso delle fasce di reddito superiori a 33.500 che non vengono influenzate dalla nuova deduzione.

La nuova deduzione deve essere applicata nei singoli periodi di paga (ad esempio in caso di paghe mensili, ogni mese va applicato un dodicesimo della deduzione complessivamente spettante), fermo restando che in sede di conguaglio finale la deduzione stessa dovrà essere ricalcolata in via definitiva.

Nella certificazione annuale dei redditi corrisposti (modello CUD) i sostituti d’imposta dovranno indicare l’ammontare della deduzione applicata, distinguendo la parte relativa alla quota spettante a tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella spettante ai redditi di lavoro dipendente (4.500 euro).

Al fine di evitare l’eventualità che le nuove disposizioni possano comportare in qualche caso specifico una maggiore tassazione, è stata prevista una clausola di salvaguardia (comma 3 dell’articolo in esame) che consentirà di applicare in sede di dichiarazione dei redditi 2003 le precedenti regole di tassazione, se più favorevoli. Come chiarito nella circolare ministeriale in oggetto, il sostituto d’imposta non deve tener conto di tale disposizione né in corso d’anno, né in sede di conguaglio fiscale.

 

Addizionali Irpef (articolo 3) - La nuova deduzione fiscale non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali Irpef regionali e comunali. I contribuenti che per effetto della deduzione sono esentati dall’Irpef, restano esentati anche dalle addizionali; peraltro se la deduzione determina solo una minore tassazione Irpef le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile va determinata senza tener conto della deduzione stessa. La legge in esame ha inoltre previsto che, nell’attesa della legge quadro sul federalismo fiscale – gli aumenti delle addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 siano sospesi; si rammenta che l’elenco delle aliquote delle addizionali Irpef, completo delle date di delibere delle regioni e dei comuni, è disponibile sul sito internet www.finanze.it.

 

IRPEG (articolo 4) - A decorrere dal periodo d’imposta in vigore all’1 gennaio 2003 è stata ridotta di un punto percentuale (dal 35 al 34%) l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche; coerentemente è stata ridotta la misura del credito d’imposta riconosciuto ai soci delle società di capitali per gli utili distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2003 (l’ammontare del credito è sceso dal 53,85 al 51,51%).

 

IRAP – (articolo 5) - La legge finanziaria ha modificato il d.lgvo n.446/1997 istitutivo dell’Irap introducendo disposizioni che comportano un alleggerimento dell’imposta regionale a decorrere dal periodo d’imposta 2003. In particolare, è stata prevista la completa esclusione dalla base imponibile Irap delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro (finora la deduzione di quelle spese era limitata al 70%). Per le imprese con ricavi imponibili Irap fino a 400 mila euro è stata introdotta una deduzione di 2 mila euro per ogni lavoratore alle dipendenze, fino ad un massimo di cinque dipendenti. La deduzione deve essere ragguagliata al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e, nel caso di lavoratori a tempo parziale, deve essere riproporzionata.

A favore delle imprese di autotrasporto merci è stata introdotta una disposizione attesa da tempo: la detassazione ai fini Irap dell’indennità di trasferta negli stessi limiti previsti ai fini delle imposte sui redditi (pari a 46,84 euro giornaliere per le trasferte in Italia e 77,47 euro per le trasferte all’estero).

Sono state inoltre elevate le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 4 bis del d.lgvo 446/1997, applicabili solo qualora la base imponibile Irap sia inferiore a 180.984,91 euro.

 

 

Deduzione in €

Ammontare base imponibile in €

7.500,00

Fino a 180.759,91

5.625,00

Oltre 180.759,91 e fino a 180.834,91

3.750,00

Oltre 180.834,91 e fino a 180.909,91

1.875,00

Oltre 180.909,91 e fino a 180.984,91

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.lie n.10/2002 e 16/2001

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 (fonte Guritel)

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).

                             TITOLO I

               DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

                           ***OMISSIS***

 

                             TITOLO II

               DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

                              Capo I

        PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

                              Art. 2
     (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,  relativo  alla base imponibile, nel comma 1,
dopo   le   parole:   "al   netto  degli  oneri  deducibili  indicati
nell'articolo  10"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
   b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito
il seguente:
   "Articolo  10-bis.  (Deduzione  per  assicurare  la progressivita'
dell'imposizione)
   1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  46,  con esclusione di quelli
indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),  d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di  un  importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a), la
deduzione  di  cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro,  non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
   4.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata  di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
   5.  La  deduzione  di  cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10  e  diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o  uguale a 1, la deduzione
compete  per  intero;  se  lo  stesso  e'  zero  o minore di zero, la
deduzione  non  compete;  negli  altri  casi,  ai  fini  del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'imposta   lorda   e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10    e    della   deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
   d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
   e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
   2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo concorrono
soltanto  redditi  di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative  pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle medesime
condizioni  previste  nel  periodo  precedente, i redditi di pensione
sono  superiori  a  7.500  euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte  d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
   d)  l'articolo  13,  relativo alle altre detrazioni, e' sostituito
dal seguente:
   "Articolo 13. (Altre detrazioni)
   1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di
cui  agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera  a),  e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
   a)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.500 euro;
   b)  235  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro
ma non a 36.500 euro;
   c)  180  euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
   d)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
   e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
   a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
   b)  170  euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.000 euro;
   c)  290  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 31.000 euro;
   d)  230  euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro
ma non a 36.500 euro;
   e)  180  euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
   f)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
   g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
   a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
   b)  126  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro
ma non a 31.000 euro;
   c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
   4.  Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
   2.   All'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole:  "i  corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le  seguenti:  ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
   3.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone  fisiche  dovuta  sul  reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le  disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  in  vigore  al  31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
   4.  La  deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile  delle  addizionali  all'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e  dall'articolo  1,  comma  4,  del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
   5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre  2003,  per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro,  per  una  quota  pari  al 36 per cento degli importi rimasti a
carico  del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.  Nel  caso  in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio  realizzati  fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione  di  interventi  iniziati  successivamente al 1º gennaio
1998,  ai  fini  del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio  edilizio  di  cui  all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,   n   .   449,   e   successive   modificazioni,  che  spettano
all'acquirente  persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente
le  detrazioni  non  utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In
caso  di  decesso  dell'avente  diritto,  la  fruizione del beneficio
fiscale  si  trasmette,  per  intero,  esclusivamente  all'erede  che
conservi  la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari  o  titolari  di  un  diritto reale sull'immobile oggetto
dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la
detrazione  puo'  essere  ripartita, rispettivamente, in cinque e tre
quote annuali costanti di pari importo.
   6.  All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle  persone  fisiche  di  un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo  familiare presso scuole
paritarie,  nel  limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   8.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Nella  determinazione  dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
   9.  Sono  indeducibili  ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni  o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione  di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
   10.  La  revisione  delle  aliquote  e  degli scaglioni di reddito
prevista  nel  comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per  i  periodi  di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
   11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
   12.  Il  primo  periodo  del  sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito  dal  seguente:  "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
   13.  Al  comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente  l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi  ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di  cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre
2003".
                               Art. 3
             Sospensione degli aumenti delle addizionali
           all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
   a)  gli  aumenti  delle  addizionali all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di
cui  all'articolo  16,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi  fino  a  quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata   tra   Stato,   regioni  ed  enti  locali  sui  meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
   b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra  il  Governo,  le  regioni,  i comuni, le province e le comunita'
montane  stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione
di  studio  per  indicare  al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla  lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119 della Costituzione.
   Per     consentire     l'applicazione    del    principio    della
compartecipazione  al  gettito  dei  tributi  erariali  riferibili al
territorio  di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e regioni,
previsto  dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di
cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per
la  regionalizzazione  del  reddito  delle  imprese che hanno la sede
legale  e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.
In  particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo
37  dello  statuto  della  Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n. 455, l'Alta Commissione propone le
modalita'  mediante  le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
dall'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con  sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in  essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione  tributaria  nei  confronti  della  Regione  stessa. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  gli  affari  regionali,  con  il  Ministro dell'interno e con il
Ministro  per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la  composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo  funzionamento  ed  e'  stabilita  la  data  di  inizio delle sue
attivita'.
   Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al
precedente  periodo  e'  emanato  entro  il  31  gennaio 2003. L'Alta
Commissione  di  studio presenta al Governo la sua relazione entro il
31  marzo  2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003  una  relazione  nella  quale viene dato conto degli interventi,
anche   di  carattere  legislativo,  necessari  per  dare  attuazione
all'articolo  119  della  Costituzione.  Per l'espletamento della sua
attivita'  l'Alta  Commissione  si avvale della struttura di supporto
della  Commissione  tecnica  per  la  spesa  pubblica,  la  quale  e'
soppressa   con  decorrenza  dalla  data  di  costituzione  dell'Alta
Commissione.
   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  fornisce  i mezzi
necessari  per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le
risorse,  anche  finanziarie,  previste  per  il  funzionamento della
soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento  dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi
agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti, fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".
                               Art. 4
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli  utili  distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
   b)  all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta
sul  reddito  delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85
per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al  comma  5,  le  parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle
plusvalenze  assoggettate  all'imposta  sostitutiva  in  applicazione
degli  articoli  1  e  4,  comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre
1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2
dell'articolo  4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e'
ridotta al 44,12 per cento.
                               Art. 5
    (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)
   1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
   a)   all'articolo   10,  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:
"attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo
10-bis,  comma  1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31
dicembre 1999" sono soppresse.
   2.  All'articolo  11  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  recante  disposizioni  comuni  per la determinazione del valore
della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
   1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
   "a)  sono  ammessi  in deduzione i contributi per le assicurazioni
obbligatorie  contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli
apprendisti,  ai  disabili  e  le  spese per il personale assunto con
contratti di formazione lavoro";
   2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
   "2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali e per prestazioni di
lavoro  autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81,
comma  1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917";
   b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Per  le  imprese  autorizzate all'autotrasporto di merci,
sono  ammesse  in  deduzione  le  indennita'  di  trasferta  previste
contrattualmente,  per la parte che non concorre a formare il reddito
del  dipendente  ai  sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
   c)  al  comma  2,  primo periodo, le parole: "alla generalita' dei
dipendenti  e  dei  collaboratori  "  sono sostituite dalle seguenti:
"alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
   d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
   "4-bis.  Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad  e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti
importi:
   a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
   b)  euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91;
   c)  euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91;
   d)  euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91.";
   e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
   "4-bis.1.  Ai  soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da
a)  ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del
valore  della  produzione  non superiori nel periodo d'imposta a euro
400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000
per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a
un  massimo  di  cinque;  la  deduzione  e' ragguagliata ai giorni di
durata  del  rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel
caso  di  contratti  di  lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura
proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
e),  la  deduzione  spetta  solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio  di  attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti
impiegati  anche  nelle  attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo  periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10,
comma  2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per
i  quali  spetta  la  deduzione di cui al presente comma non si tiene
conto  degli  appren  disti, dei disabili e del personale assunto con
contratti di formazione lavoro.
   4-bis.2.  In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata inferiore o
superiore   a   dodici   mesi  e  in  caso  di  inizio  e  cessazione
dell'attivita'  in  corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della
base  imponibile di cui al comma bis e dei componenti positivi di cui
al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. ";
   f)  al  comma  4-ter,  le  parole:  "di  cui  al comma 4-bis" sono
sostituite dalle seguenti:
   "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
   3.  Il  comma  2-quinquies  dell'articolo  3  del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
   "2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3,
del  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i
contributi  erogati  a  norma di legge concorrono alla determinazione
della   base   imponibile   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,   fatta  eccezione  per  quelli  correlati  a  componenti
negativi  non  ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che
tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali
sia  prevista  l'esclusione  dalla  base imponibile delle imposte sui
redditi,  sempre  che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive  non sia prevista dalle leggi
istitutive  dei  singoli  contributi  ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale".
                             *** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE
 
 
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Circolare n. 2/E del 15.01.2003

Oggetto: Legge  27  dicembre  2002.  n. 289 (legge finanziaria per il 2003) 

Articolo 2 Primi chiarimenti - Disposizioni in materia di riforma dell'IRPEF.

PREMESSA                                                                     

1)    LA RIFORMA DELL'IRPEF                                                  

      Articolo 2 della legge finanziaria per il 2003                         

2)    LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE                          

      Articolo 2, comma 1, lettera a).                                       

3)    LA  NUOVA DEDUZIONE  PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA' DELL'IRPEF       

3.1   La deduzione  base                                                     

3.2   Le ulteriori deduzioni dell'art. 10-bis del Tuir                       

3.3   Calcolo della deduzione fruibile                                        

4)    REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO                  

      Articolo 2, comma 1, lettera c)                                        

5)    REVISIONE   DELLE  DETRAZIONI  PER  REDDITI  DI  LAVORO  DIPENDENTE,  DI

      PENSIONE, DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA                               

      Articolo 2, comma 1, lettera d                                         

6)    CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA                                               

      Articolo 2, comma 3                                                     

7)    EFFETTI SULLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF                                    

      Articolo 2, comma 4                                                    

8)    ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA                                     

9)    DISCIPLINA   FISCALE   APPLICABILE   AI  REDDITI  DI  LAVORO  DIPENDENTE

      PRESTATO ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA                               

      Articolo 2, comma 11                                                    

                                                                             

                                                                             

      PREMESSA                                                               

      Al fine   di  facilitare  l'applicazione  delle  disposizioni  contenute

nell'articolo 2  della  legge  n.  289  del  27  dicembre  2002,  c. d. "legge

finanziaria per  l'anno  2003",  pubblicata nel S. O. alla G. U. n. 305 del 31

dicembre 2002,  si  forniscono di seguito i primi chiarimenti sulle principali

novita' in materia di riforma della disciplina dell'IRPEF.                   

                                                                             

                                                                              

1) LA RIFORMA DELL'IRPEF                                                     

   Articolo 2 della legge finanziaria per il 2003                            

                                                                              

      L'articolo 2  della  legge  finanziaria  per  il  2003,  ai commi 1 e 2,

avvia il  processo  di  riforma  fiscale  con  riferimento alla tassazione dei

redditi delle persone fisiche.                                               

      La riforma,  delineata  nelle  linee  generali  dal  D.D.L. governativo,

attualmente all'esame  del  parlamento,  prevede,  come  e'  noto, la graduale

sostituzione delle  detrazioni  dall'imposta  con  le deduzioni dal reddito al

fine di   realizzare   una   progressivita'  dell'imposizione  IRPEF  tale  da

bilanciare la contemporanea rimodulazione della scala di aliquote dell'IRPEF.

      La disposizione   in   commento   costituisce  il  primo  passo  per  la

realizzazione del nuovo assetto prefigurato.                                 

      Le novita' introdotte dall'art.2 riguardano:                           

             .    una nuova tabella delle aliquote d'imposta;                

             .    l'introduzione di una nuova deduzione dal reddito;         

             .    una   nuova   modalita'   di   determinazione   della   base

                  imponibile;                                                

             .    la previsione di nuove detrazioni d'imposta.               

      L'art. 2  in  commento  modifica, inoltre, l'articolo 23 del decreto del

Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  al  fine di specificare gli

adempimenti del  sostituto  d'imposta. In particolare, prevede che i sostituti

d'imposta debbano  riconoscere  le  deduzioni introdotte con l'articolo 10-bis

del TUIR,  ragguagliate  al  periodo  di  paga  dei  lavoratori  dipendenti  e

assimilati. Tali  deduzioni,  come  meglio  precisato ai successivi paragrafi,

sono dirette a garantire la progressivita' del prelievo tributario.          

      Nell'art. 2   e'   inserita   inoltre,  al  comma  3,  una  clausola  di

salvaguardia diretta  ad  assicurare  che  il nuovo sistema non comporti per i

contribuenti il  pagamento  di  una  maggiore  imposta  rispetto  a quella che

sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002.              

                                                                             

                                                                             

2) LA NUOVA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE                             

   Articolo 2, comma 1, lettera a)                                           

                                                                             

      Il comma  1,  lettera  a),  apporta  modifiche  all'articolo 3 del TUIR,

relativo alla base imponibile.                                               

      La disposizione   in   sostanza   effettua   il   coordinamento  tra  le

disposizioni vigenti  in  tema  di  determinazione  della base imponibile e il

nuovo articolo   10-bis   del   TUIR,   introdotto   dalla  lettera  b)  della

disposizione in commento.                                                    

      L'articolo 3   del   TUIR,  nella  nuova  formulazione,  stabilisce  che

l'imposta lorda  e'  determinata  applicando  al reddito complessivo, al netto

degli oneri  deducibili  indicati  nell'articolo  10  del  TUIR, nonche' della

deduzione per  assicurare  la  progressivita' spettante ai sensi dell'articolo

10-bis del  medesimo  TUIR,  le  aliquote  corrispondenti ai vari scaglioni di

reddito.                                                                     

      E' previsto,  quindi,  che  ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta si

debba tenere  conto  non  solo  degli  oneri deducibili di cui all'art. 10, ma

anche della nuova deduzione introdotta dall'articolo 10-bis.                 

                                                                             

                                                                              

3)  LA NUOVA DEDUZIONE PER ASSICURARE LA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE     

3.1 La deduzione base                                                        

                                                                              

      L'art.2, comma  1,  lettera  b), introduce, dopo l'articolo 10 del TUIR,

relativo agli  oneri  deducibili,  l'articolo 10-bis, concernente la deduzione

per assicurare la progressivita' dell'imposizione.                            

      In particolare,  il  comma  1  del  nuovo  articolo  10-bis  prevede una

deduzione pari   a   3.000   euro   (deduzione  base)  a  favore  di  tutti  i

contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto.              

      Tale deduzione   opera,   al   pari   degli   oneri  deducibili  di  cui

all'articolo 10,  in  riduzione  del  reddito  complessivo  (incrementato  del

credito d'imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti).            

      La deduzione   di   3000   euro   opera   forfetariamente  per  tutti  i

contribuenti, a    prescindere    dalla   tipologia   di   reddito   prodotto,

esclusivamente in   considerazione   del   reddito  complessivo  maturato  nel

periodo d'imposta.  Ad  esempio,  qualora il reddito derivi da un'attivita' di

lavoro subordinato,  la  deduzione  non  deve  essere rapportata al periodo di

durata del rapporto di lavoro.                                               

      In sostanza,  la  nuova  deduzione,  nella misura determinata secondo le

modalita' che  saranno  illustrate piu' avanti, abbatte il reddito complessivo

del contribuente,  considerato  al  lordo  del credito d'imposta sui dividendi

(di cui  all'articolo  14  del  TUIR) e al netto degli oneri deducibili di cui

all'articolo 10 del TUIR.                                                    

                                                                             

                                                                             

3.2 Le ulteriori deduzioni dell'art. 10-bis del Tuir                         

                                                                             

      L'art.10-bis del  TUIR  individua  ulteriori deduzioni, in aggiunta alla

deduzione base   di   importo   pari   a   3000  euro  fruibile  per  tutti  i

contribuenti, che  competono  nell'ipotesi  in cui alla formazione del reddito

complessivo concorra   un  reddito  di  lavoro  dipendente  o  assimilato,  un

reddito di  pensione,  un  reddito  di  lavoro autonomo o un reddito derivante

dall'esercizio di impresa minore.                                            

      L'ulteriore deduzione,  che  deve  essere  rapportata  per  i redditi di

lavoro dipendente  e  assimilati  e  per  i  redditi da pensione al periodo di

lavoro o  di  pensione nell'anno, compete in misura diversa a seconda del tipo

di reddito, come di seguito specificato.                                     

                                                                             

Deduzione per i lavoratori dipendenti                                        

      La deduzione  base  di  euro  3000, e' aumentata di un importo, che deve

essere rapportato  al  periodo  di  lavoro  nell'anno,  corrispondente a 4.500

euro per  i  possessori  di  redditi  di  lavoro dipendente, ad esclusione dei

redditi derivanti  dalle  pensioni  di  ogni  genere  e  dagli assegni ad esse

equiparati di  cui  alla  lettera  a) del comma 2 dell'articolo 46 del TUIR, o

di taluni redditi assimilati specificamente individuati dalla norma.         

      Per quanto   riguarda   i   redditi   assimilati   a  quelli  di  lavoro

dipendente, la  nuova  disposizione  prevede che i soggetti che possono fruire

della deduzione  per  lavoro  dipendente fino a euro 7500 (3000 + 4500) sono i

medesimi che   potevano   beneficiare   delle   detrazioni  d'imposta  per  la

produzione del  reddito  di lavoro dipendente previste dall'articolo 13, comma

1, del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2002.                

      Si tratta dei:                                                          

   .  soci  di  cooperative  di produzione  e lavoro e delle altre cooperative

      di cui all'articolo 47, comma 1 lettera a);                            

   .  lavoratori  che   percepiscono   indennita'  da  terzi  in  relazione  a

      prestazioni rese   in  connessione  alla  loro  qualita'  di  lavoratori

      dipendenti (articolo 47, comma 1 lettera b);                           

   .  percettori  di  borse  di  studio,  premi  o  sussidi  all'addestramento

      professionale (articolo 47, comma 1 lettera c);                        

   .  collaboratori   coordinati   e  continuativi   (articolo  47,   comma  1

      lettera c-bis);                                                        

   .  sacerdoti (articolo 47, lettera d);                                    

   .  titolari   di   trattamenti  pensionistici   erogati   dalla  previdenza

      complementare (articolo 47, lettera h-bis);                            

   .  lavoratori  impiegati  in  attivita'  socialmente   utili  (articolo 47,

      lettera l).                                                            

                                                                             

Deduzione per i pensionati                                                    

      La deduzione   base   di   euro   3.000   e'  aumentata  di  un  importo

corrispondente a  4.000  euro  per  i  possessori  di  redditi derivanti dalle

pensioni di  ogni  genere  e  dagli  assegni  ad  esse  equiparati di cui alla

lettera a) del comma 2 dell'articolo 46.                                     

      Tale importo va rapportato al periodo di pensione nell'anno.           

                                                                              

Deduzione per i lavoratori autonomi o titolari di impresa minore             

      La deduzione   base   di   euro   3.000   e'  aumentata  di  un  importo

corrispondente a  1.500  euro  per  i titolari di redditi di lavoro autonomo o

di impresa minore.                                                           

      Tale maggiorazione,  a  differenza  di  quelle previste per i lavoratori

dipendenti e  assimilati  e  per  i pensionati non deve essere ragguagliata al

periodo di  svolgimento  dell'attivita'  e, pertanto, spetta a prescindere dal

periodo di attivita' svolta nell'anno.                                       

      Anche nel  sistema  previgente,  del  resto,  le  detrazioni  per lavoro

autonomo e per impresa minore sono attribuite senza operare il ragguaglio.   

                                                                             

      Per riepilogare,  la  deduzione di euro 3.000 e' aumentata di un importo

corrispondente a:                                                             

      4.500 euro  (ragguagliati  al  periodo  di  lavoro)  per i possessori di

redditi di  lavoro  dipendente,  ad  esclusione  dei  redditi  derivanti dalle

pensioni di  ogni  genere  e  dagli  assegni  ad  esse  equiparati di cui alla

lettera a)  del  comma  2  dell'articolo  46  del  TUIR,  o  di taluni redditi

assimilati;                                                                  

      4.000 euro  (ragguagliati  al  periodo)  per  i  possessori  di  redditi

derivanti dalle  pensioni  di  ogni  genere e dagli assegni ad esse equiparati

di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 del TUIR;                

      1.500 euro  per  i  titolari  di redditi di lavoro autonomo o di impresa

minore.                                                                       

      Il legislatore  ha  precisato espressamente che le deduzioni previste in

favore dei   lavoratori   dipendenti   e  assimilati,  dei  pensionati  e  dei

lavoratori autonomi  e  delle  imprese  minori  non sono cumulabili tra loro e

pertanto se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono due o piu'

delle tipologie   reddituali   contemplate  dalla  predetta  disposizione,  il

contribuente potra' fruire della deduzione piu' favorevole.                  

      Per quanto   concerne  in  particolare  le  deduzioni  spettanti  per  i

redditi di  lavoro  dipendente,  i  redditi assimilati e i redditi da pensione

si ricorda  che  le stesse vanno rapportate al periodo di lavoro o di pensione

nell'anno e  quindi  al  numero  dei giorni compresi nel periodo di durata del

rapporto intrattenuto.                                                       

      Pertanto, qualora  nel  corso  del  periodo  d'imposta  il  contribuente

interrompa un  rapporto  di lavoro ed inizi a percepire un reddito da pensione

spetteranno sia  la  deduzione  per  redditi  da  lavoro  che la deduzione per

redditi da  pensione  ciascuna  delle quali va rapportata al periodo di lavoro

o di pensione considerato.                                                    

Esempio:                                                                     

      Contribuente che   percepisce   redditi  di  lavoro  dipendente  per  il

periodo 1   gennaio  2003-28  febbraio  2003  e  redditi  da  pensione  per il

periodo 1  marzo 2003-31 dicembre 2003;                                      

      Al contribuente  spetteranno  sia la deduzione per lavoro dipendente che

quella per   reddito   da   pensione,   entrambe   rapportate  al  periodo  di

riferimento:                                                                  

4.500 X 59   = 727,39 euro         4.000 X 306    = 3.353,42 euro            

        ---                                ---                               

        365                                365                               

      L'ammontare della  deduzione  teorica  spettante  sara'  quindi  pari ad

euro 4.080,81 (pari alla somma tra 727,39 e 3.353,42).                       

      Si precisa,  inoltre,  che se i due redditi di lavoro e di pensione sono

percepiti con  riferimento  a  periodi  contemporanei  le  due  deduzioni  non

potranno in  nessun  caso  essere  cumulate  e pertanto il contribuente potra'

beneficiare solo di una di esse.                                             

      Tenuto conto   che  le  deduzioni  per  reddito  da  lavoro  autonomo  e

d'impresa minore  non  sono  rapportate al periodo di lavoro nell'anno ma sono

riferite all'intero  periodo  d'imposta,  in nessun caso possono essere fruite

nel periodo  d'imposta  unitamente  a quelle spettanti per i redditi di lavoro

dipendente e di pensione.                                                    

     Cio' detto,l'importo massimo delle deduzioni teoricamente applicabili e':

      di euro  (base  di 3.000 + 4.500)  7.500, per un lavoratore dipendente o

assimilato;                                                                  

      di euro (base di 3.000 + 4.000)  7.000, per un pensionato;             

      di euro  (base  di  3.000  +  1.500)   4.500,  per  un  esercente arti o

professioni o per un titolare di impresa minore.                             

                                                                             

                                                                             

3.3 Calcolo della deduzione fruibile                                         

                                                                             

      L'importo delle   deduzioni   effettivamente   applicabile  deve  essere

calcolato secondo le regole stabilite al comma 5 dell'art. 10-bis del TUIR.  

      In particolare  e'  previsto  che  la  deduzione  (di euro 7.500, 7.000,

4.500 o  3000)  spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare

di 26.000  euro,  aumentato  delle  deduzioni  indicate  nei  commi  da  1 a 4

dell'art.10-bis del   TUIR   (ossia  le  nuove  deduzioni  per  assicurare  la

progressivita') e  degli  oneri  deducibili  di cui all'articolo 10 del TUIR e

diminuito del   reddito   complessivo   e   del   credito   d'imposta  di  cui

all'articolo 14 del TUIR, e l'importo di 26.000 euro.                        

      Se il  predetto  rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete

per intero;  se  lo  stesso  e' pari a zero o minore di zero, la deduzione non

compete; negli  altri  casi,  ai  fini  del predetto rapporto, si computano le

prime quattro cifre decimali.                                                

      Nel silenzio  della  norma  sulla  eventuale  necessita'  di arrotondare

tali cifre  decimali,  si  ritiene  che  le  stesse debbano essere assunte nel

loro preciso ammontare attraverso il meccanismo del troncamento.             

      Il procedimento  di  determinazione  della deduzione spettante (e quindi

della base  imponibile  IRPEF)  puo'  essere  schematicamente  espresso  dalla

formula seguente:                                                            

                                                                             

(26.000 € + oneri deducibili art.10 +.                                       

nuove deduzioni teoriche - reddito                                           

complessivo -credito  imposta  dividendi)    X  deduzione teorica massima    

           26.000 €                                                          

                                                                             

                                                                             

La deduzione  effettivamente  spettante  va  sottratta dal reddito complessivo

per determinare   il  reddito  imponibile  sul  quale  applicare  le  aliquote

d'imposta.                                                                   

                                                                              

Esempi:                                                                      

------------------------------------------------------------------------------

 Se si ipotizza l'assenza di oneri deducibili e di credito d'imposta per      

 dividendi, con un reddito di lavoro dipendente di euro 20.000 si avra':     

     26.000 + 3.000 + 4.500 - reddito complessivo                            

                       26.000                                                

                                                                              

     26.000 + 3.000 +  4.500 - 20.000                                        

                  26.000                                                     

                                                                              

 = 0,5192  X 7500 = 3894                                                     

 la deduzione spettante sara' pari a 3.894,00 euro                           

------------------------------------------------------------------------------

                                                                             

    Se si  ipotizza  l'assenza  di oneri deducibili e di credito d'imposta per

dividendi, con un reddito di lavoro dipendente di euro 7.500 si avra':        

                                                                             

 26.000 + 3.000 + 4.500 - reddito complessivo                                

                26.000                                                       

                                                                              

 26.000 + 7.500  - 7.500                                                     

         26.000                                                              

                                                                              

 = 1  la deduzione spettante sara' di 7.500                                  

------------------------------------------------------------------------------

                                                                              

Con un reddito di euro 33.500, si avra':                                     

                                                                             

26.000 + 3.000 + 4.500 - reddito complessivo                                 

                 26.000                                                      

                                                                             

 26.000 + 7.500 - 33.500                                                     

         26.000                                                              

                                                                             

 la deduzione spettante sara'  = 0                                           

 (Se il risultato e' pari a zero, infatti, la deduzione non compete)         

|                                                                            

------------------------------------------------------------------------------

                                                                              

4) REVISIONE DELLE ALIQUOTE E DEGLI SCAGLIONI DI REDDITO                     

   Articolo 2, comma 1, lettera c)                                           

                                                                              

      L'articolo 2,  comma  1,  lettera  c)  della  legge  in commento apporta

modifiche all'articolo    11    del   TUIR,   relativo   alla   determinazione

dell'imposta.                                                                

      In particolare,  il  numero  1  della  lettera c) sostituisce il comma 1

dell'articolo 11   del  TUIR,  concernente  gli  scaglioni  di  reddito  e  le

aliquote applicabili ai fini della determinazione dell'IRPEF.                

      Per effetto  della  nuova  formulazione  del  comma  1  dell'articolo 11

risultano quindi   rimodulati   gli  scaglioni  di  reddito  e  ridefinite  le

aliquote applicabili ai predetti scaglioni.                                  

                                                                              

      Le nuove aliquote e gli scaglioni di reddito sono i seguenti:          

23 %, per i redditi compresi tra 0 e 15.000 euro,                            

29 %, per i redditi superiori a 15.000 ma non a 29.000 euro,                  

31 %, per i redditi superiori a 29.000 ma non a 32.600 euro,                 

39 %, per i redditi superiori a 32.600 ma non a 70.000 euro,                 

45 %, per i redditi superiori a 70.000 euro.                                 

                                                                              

      I nuovi  scaglioni  e  le nuove aliquote si applicano con riferimento ai

redditi che  secondo  la  disciplina  delle  singole categorie di reddito sono

imputabili al  periodo  d'imposta che inizia il 1  gennaio 2003, ad esclusione

degli emolumenti  arretrati  di  cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del

TUIR.                                                                        

      Per espressa  previsione  del  comma  10  dell'articolo 2 della legge in

commento, infatti,  per  tali  redditi,  assoggettabili a tassazione separata,

applicando all'ammontare  percepito  l'aliquota  corrispondente alla meta' del

reddito complessivo  netto  del contribuente nel biennio anteriore all'anno in

cui sono  percepiti,  la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito

ha effetto  per  i periodi d'imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004

e pertanto a partire dal 1  gennaio 2005.                                    

      L'articolo 2,  comma  1,  lettera c), numero 2, della legge in commento,

tramite l'inserimento  nel  citato  articolo  11  del  TUIR  del comma 1-bis),

introduce, inoltre,  una  particolare  agevolazione  fiscale  per  i  soggetti

titolari di redditi di pensione.                                             

      In particolare,  la  disposizione  in  commento stabilisce che l'imposta

non e'   dovuta  qualora  al  reddito  complessivo  concorrano  esclusivamente

redditi di  pensione  di  importo  non  superiore  a  7.500  euro,  redditi di

terreni di   importo   non   superiore   a  185,92  euro  nonche'  il  reddito

dell'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e delle relative

pertinenze.                                                                   

      Il soggetto  titolare  esclusivamente  dei  redditi  considerati da tale

disposizione, nei  limiti  dalla stessa stabiliti, non e', pertanto, tenuto al

calcolo dell'imposta atteso che la stessa non e' dovuta.                     

      Qualora alla    formazione    del    reddito    complessivo   concorrano

esclusivamente redditi  di  terreni di importo non superiore a 185,92 euro, il

reddito dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  e delle

relative pertinenze  nonche'  redditi  di  pensione  di importo compreso tra i

7.500 e  i  7.800  euro,  non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente

eccedente la   differenza  tra  il  reddito  complessivo  del  contribuente  e

l'importo di 7.500 euro.                                                      

      In tale   ipotesi,  pertanto,  il  contribuente  e'  tenuto  al  calcolo

dell'imposta secondo  le  regole  ordinarie;  qualora  l'imposta risultante da

tale calcolo   sia   superiore   alla   differenza   tra  il  proprio  reddito

complessivo e  l'importo  di  7.500  euro  l'imposta  sara' dovuta per la sola

parte corrispondente alla predetta differenza.                               

                                                                              

                                                                             

Esempio 1                                                                    

      Persona fisica   che   nel  corso  del  2003  percepisce  esclusivamente

redditi di pensione per un importo di 7.600 euro.                            

      In tale  ipotesi  occorre  procedere,  in  via  preliminare,  al calcolo

dell'imposta secondo le regole ordinarie.                                    

      Occorre, pertanto   procedere   al   calcolo   della  deduzione  di  cui

all'articolo 10-bis) del TUIR effettivamente spettante al pensionato.        

      In assenza di oneri deducibili, la deduzione spettante e' pari a:      

                                                                              

                                                                             

26.000+importo massimo deduzione-reddito complessivo_X importo massimo di deduzione

                  26.000                                                      

                                                                             

26.000+4.000+3.000-7.600     X  7.000    = 6.838,3                           

       26.000                                                                

                                                                              

Reddito imponibile =     7.600-6.838,3 = 761,7                               

Imposta netta      =     761,7 X 23%   = 175,19                              

                                                                              

      Tenuto conto   che  l'imposta  calcolata  secondo  le  regole  ordinarie

(175,19 euro)  e'  superiore  alla  differenza  tra il reddito complessivo del

contribuente (7.600  euro)  e  l'importo  di 7.500 euro, il contribuente sara'

tenuto a versare solo l'importo risultante da tale differenza.               

                                                                             

Imposta dovuta     =        7.600 - 7.500 = 100 euro                          

                                                                             

                                                                             

Esempio 2                                                                    

      Persona fisica   che   nel  corso  del  2003  percepisce  esclusivamente

redditi di  pensione  per  un  importo  di  7.600  euro  e  reddito  derivante

dall'abitazione principale di 500 euro.                                      

      In tale  ipotesi  occorre  procedere,  in  via  preliminare,  al calcolo

dell'imposta secondo le regole ordinarie.                                    

      Occorre, pertanto   procedere   al   calcolo   della  deduzione  di  cui

all'articolo 10-bis) del Tuir effettivamente spettante al pensionato.        

      In assenza   di   altri   oneri   deducibili,   diversi  dall'abitazione

principale, la deduzione spettante e' pari a:                                

                                                                              

26.000+importo massimo deduzione+on.deduc-reddito complessivo X imp.massimo di deduzione

                        26.000                                

                                                                             

                                                                              

            26.000+4.000+3.000+500-8.100     X  7.000    = 6.838,3           

                        26.000                                               

                                                                              

Reddito imponibile =     7.600-6.838,3 = 761,7                               

Imposta netta      =     761,7 X 23%   = 175,19                              

                                                                              

      Tenuto conto   che  l'imposta  calcolata  secondo  le  regole  ordinarie

(175,19 euro)  e'  inferiore  alla  differenza  tra il reddito complessivo del

contribuente (8.100  euro)  e  l'importo di 7.500 euro, il contribuente dovra'

versare l'imposta determinata secondo le regole ordinarie.                   

                                                                             

Imposta dovuta     =        175,19 euro                                      

      Si precisa,  inoltre,  che al fine di procedere alla corretta tassazione

degli importi  corrisposti,  tenendo  conto  delle  agevolazioni  previste dal

nuovo comma  1-bis)  dell'articolo  11  del TUIR, e' necessario che i soggetti

che erogano  i  trattamenti  pensionistici, qualora detti trattamenti siano di

ammontare annuo  inferiore  ai  7800  euro,  rivolgano  apposita  richiesta al

pensionato al    fine    di   acquisire   eventualmente   dallo   stesso   una

autodichiarazione attestante      la      sussistenza      dei     presupposti

dell'agevolazione in discorso.                                               

      In particolare  il  pensionato  deve  dichiarare al sostituto d'imposta,

ricorrendo le  circostanze,  che percepisce esclusivamente reddito da pensione

di importo  non  superiore  ad  euro  7.800, redditi di terreni per un importo

non superiore  a  185,92  euro  e  reddito  dell'unita' immobiliare adibita ad

abitazione principale e relative pertinenze.                                 

      Con l'autocertificazione  il  contribuente  dovra'  inoltre  specificare

l'ammontare dei redditi fondiari sopra richiamati.                           

In tal  modo  il  sostituto  d'imposta  potra'  riconoscere,  gia'  in sede di

effettuazione delle   ritenute,   le   agevolazioni  disposte  dalla  predetta

disposizione.                                                                

      Qualora, pur  ricorrendone  i  presupposti,  il contribuente non produca

al proprio   sostituto   d'imposta   la  predetta  autocertificazione,  potra'

beneficiare delle  agevolazioni  disposte  dal  comma  1-bis) dell'articolo 11

del TUIR in sede di dichiarazione dei redditi.                               

                                                                              

5) REVISIONE  DELLE  DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE, DI PENSIONE,

   DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA                                            

   Articolo 2, comma 1, lettera d)                                            

      L'articolo 2,  comma  1,  lettera d) della legge in commento sostituisce

l'articolo 13 del TUIR, concernente le altre detrazioni dall'imposta lorda.  

    Con le   nuove   disposizioni   viene   confermato  il  riconoscimento  di

specifiche detrazioni  dall'imposta  lorda qualora nel reddito complessivo del

contribuente confluiscano  anche  redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi

assimilati al   lavoro   dipendente   individuati   dalla  norma,  redditi  di

pensione, e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.                  

    Tuttavia, il  riconoscimento  di  tali  detrazioni risponde a finalita' in

parte diverse   da   quelle   perseguite   dalle  disposizione  contenute  nel

precedente articolo 13, in vigore fino al 31 dicembre 2002.                  

      Infatti, mentre    le    detrazioni    contemplate    dalla   precedente

disposizione erano   finalizzate   al   riconoscimento,  ancorche'  in  misura

forfetaria, delle   spese   sostenute   per  la  produzione  dei  redditi,  il

riconoscimento delle  nuove  detrazioni  e' invece finalizzato al mantenimento

della progressivita' dell'imposizione.                                       

      Il vigente   articolo   13   prevede,   infatti,   che  l'importo  della

detrazione spettante    venga   commisurato   al   reddito   complessivo   del

contribuente e  non  piu'  all'ammontare  dei  singoli  redditi;  tale importo

varia, quindi, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo.            

      Alla luce  della  nuova formulazione dell'articolo in commento, inoltre,

l'importo della  detrazione  spettante  non  deve essere rapportato al periodo

di lavoro  o  di  pensione  nell'anno e compete quindi in misura piena qualora

si verifichino i requisiti previsti dalla norma.                              

      In particolare,  il  comma 1 del nuovo articolo 13 del TUIR individua le

detrazioni spettanti qualora nel reddito complessivo confluiscano:           

      redditi di  lavoro  dipendente  di  cui  all'articolo  46  del  TUIR  ad

esclusione di  quelli  contemplati  dal  comma 2, lettera a) del medesimo art.

46;                                                                          

      redditi percepiti   dai   lavoratori   soci   di   cooperative   di  cui

all'articolo 47, lettera a), del TUIR;                                       

      indennita' e  compensi  a  carico  di  terzi  corrisposti  a  lavoratori

dipendenti, di cui all'articolo 47, lettera b), del TUIR;                    

      somme percepite  a  titolo  di  borsa di studio, di cui all'articolo 47,

lettera c), del TUIR;                                                        

      compensi percepiti   in   relazione   a   rapporti   di   collaborazione

coordinata e continuativa di cui all'articolo 47, lettera c-bis), del TUIR;  

remunerazioni dei  sacerdoti  di  cui  all'articolo  47, lettera d), del TUIR,

prestazioni pensionistiche  di  cui all'articolo 47, lettera h-bis), delTUIR;

      compensi percepiti    dai   lavoratori   socialmente   utili,   di   cui

all'articolo 47, lettera l), del TUIR.                                       

      Con riferimento   a   tali   redditi   gli   importi   delle  detrazioni

dall'imposta lorda spettanti risultano pari a:                               

      a) 130  euro  se  il  reddito  complessivo e' superiore a 27.000 euro ma

non a 29.500 euro;                                                           

      b) 235  euro  se  il  reddito  complessivo e' superiore a 29.500 euro ma

non a 36.500 euro;                                                            

      c) 180  euro  se  il  reddito  complessivo e' superiore a 36.500 euro ma

non a 41.500 euro;                                                           

      d) 130  euro  se  il  reddito  complessivo e' superiore a 41.500 euro ma

non a 46.700 euro;                                                           

      e) 25  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma non

a 52.000 euro.                                                                

      Il comma  2  del  nuovo  articolo  13  dispone,  inoltre,  che  se  alla

formazione del  reddito  complessivo  concorrono  uno o piu' redditi derivanti

da pensioni  o  da  assegni  alle  stesse  equiparati  di cui all'articolo 46,

comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:        

      a)     70  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma

non a 27.000 euro;                                                           

      b)     170  euro  se  il  reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro

ma non a 29.000 euro;                                                        

      c)     290  euro  se  il  reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro

ma non a 31.000 euro;                                                         

      d)    230  euro  se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma

non a 36.500 euro;                                                           

      e)     180  euro  se  il  reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro

ma non a 41.500 euro;                                                        

      f)     130  euro  se  il  reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro

ma non a 46.700 euro;                                                        

      g)    25  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma

non a 52.000 euro.                                                           

      Il successivo  comma  3  stabilisce,  infine, che se alla formazione del

reddito complessivo  concorrono  uno  o piu' redditi di lavoro autonomo di cui

al comma  1  dell'articolo 49 del TUIR o di impresa minore di cui all'articolo

79 del TUIR, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:                

      a)    80  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma

non a 29.400 euro                                                            

      b)    126  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 29.400 ma non

a 31.000 euro                                                                 

      c)    80  euro  se  il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma

non a 32.000 euro.                                                           

      Si precisa,    infine,   che   le   detrazioni   stabilite   dai   commi

sopraelencati dell'articolo 13 non sono cumulabili tra loro.                 

    Pertanto, se  alla  formazione  del  reddito  complessivo concorrono due o

piu' delle  tipologie  reddituali  contemplate dalla predetta disposizione, il

contribuente potra' fruire della detrazione piu' favorevole.                 

                                                                             

 6) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA                                                 

    Articolo 2, comma 3                                                       

      L'articolo 2,  comma  3,   prevede la possibilita' per i contribuenti di

applicare, in  sede  di  dichiarazione  dei redditi, le disposizioni del testo

unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e

successive modificazioni,  in  vigore al 31 dicembre 2002, qualora ai fini del

calcolo dell'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  dovuta per l'anno

2003, queste  ultime  risultino  piu'  favorevoli  rispetto al nuovo metodo di

determinazione dell'imposta  sui  redditi  delle  persone  fisiche  introdotto

dallo stesso articolo 2 della legge in commento.                             

      Tramite l'inserimento   di   tale   disposizione   (c.d.   clausola   di

salvaguardia) viene  consentito  ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei

redditi, di  confrontare  la nuova modalita' di tassazione con quella prevista

dal vecchio sistema ed applicare, quindi, quella piu' favorevole.            

      Tale norma  e'  stata  inserita  al  fine  di  evitare che in specifiche

situazioni si  possa  verificare  un  aggravio  di tassazione nei confronti di

talune categorie di contribuenti.                                            

      Il riferimento  al  "reddito  complessivo" contenuto nella norma intende

escludere dall'applicazione   della   clausola   di   salvaguardia   tutte  le

fattispecie in  cui  l'imposta  non  e'  determinata  previo  inserimento  del

singolo reddito   nel   reddito   complessivo,  come  ad  esempio,  accade  in

relazione ai  redditi  assoggettati  a  tassazione separata, quelli soggetti a

ritenuta alla  fonte  a  titolo  di imposta, nonche' quelli soggetti a imposta

sostitutiva, atteso  che  per  queste  tipologie  di  redditi  la modalita' di

tassazione, diversa   da  quella  ordinaria,  non  e'  influenzata  dal  nuovo

sistema di  deduzioni  e  detrazioni d'imposta e, pertanto, non v'e' motivo di

consentire l'applicazione della clausola di salvaguardia.                    

      Cio' premesso  ne  consegue  che il sostituto d'imposta non dovra' tener

conto di   tale   disposizione   in   sede  di  effettuazione  delle  ritenute

d'acconto, relative ai singoli periodi di paga, ne' in sede di conguaglio.   

                                                                              

7) EFFETTI SULLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF                                       

   Articolo 2, comma 4                                                       

      L'articolo 2,   comma   4,   stabilisce   l'irrilevanza,  rispetto  alle

addizionali regionale   e   comunale   all'IRPEF,   della   deduzione  di  cui

all'articolo 10-bis   del  Tuir,  prevedendo  che  la  base  imponibile  delle

addizionali all'IRPEF  non  e'  influenzata dalla spettanza della deduzione di

cui al nuovo articolo 10-bis del Tuir.                                       

      La previsione,  gia'  desumibile dalle norme vigenti, conferma, evitando

possibili dubbi  interpretativi  in  ordine  alla  determinazione  della  base

imponibile delle  addizionali,  che le stesse sono determinate con riferimento

al reddito   complessivo   al   netto   dei   soli  oneri  deducibili  di  cui

all'articolo 10 del Tuir.                                                    

      Tale base  imponibile  non  risulta, pertanto, modificata dall'eventuale

presenza della    deduzione    volta    a    garantire    la    progressivita'

dell'imposizione IRPEF.                                                      

      La stessa  disposizione  stabilisce  che  si  applicano  in ogni caso le

previsioni dell'articolo   50,  comma  4,  del  d.lgs  n.  446  del  1997  per

l'addizionale regionale  e  dell'articolo  1,  comma  3,  del d.lgs n. 360 del

1998,  per l'addizionale comunale.                                           

      Le disposizioni  sopra  citate  stabiliscono  che  le  addizionali  sono

dovute se  per  lo  stesso  anno  risulta  dovuta  l'imposta sul reddito delle

persone fisiche,  al   netto  delle  detrazioni  per  essa  riconosciute e dei

crediti di cui agli articoli 14 e 15 del Tuir.                               

      Sulla base   del   disposta   della   norma   in  commento,  quindi,  le

addizionali non  sono  dovute  qualora,  per  lo  stesso  anno  l'imposta  sul

reddito delle  persone  fisiche,  non  risulti dovuta, anche per effetto della

nuova deduzione per assicurare la progressivita'.                            

      Se invece  la  deduzione per assicurare la progressivita' determina solo

l'emergere di  un  minor  debito  d'imposta,  le  addizionali sono dovute e la

relativa base  imponibile  deve  essere  calcolata  al  lordo  della  predetta

deduzione.                                                                   

      Le addizionali  non  sono  dovute,  ad  esempio,  nell'ipotesi,  di  cui

all'art. 11,  comma  1-bis,  del  Tuir,  in  cui  alla  formazione del reddito

complessivo concorrono  soltanto  redditi  di  pensione  non  superiori a 7500

euro, redditi   di  terreni  non  superiori  a  185,  92  euro  e  il  reddito

dell'abitazione principale e relative pertinenze.                            

                                                                             

8) ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA                                       

       L'articolo 2,  comma  2,  della legge finanziaria per il 2003, modifica

l'articolo 23  del  DPR  n.  600  del 1973, concernente le ritenute alla fonte

sui redditi di lavoro dipendente.                                            

       La norma   modifica,   in   particolare,   il   comma  2,  lettera  a),

dell'articolo 23,  recante  le  modalita' di effettuazione della ritenuta alla

fonte, e  stabilisce  la  rilevanza,  ai  fini del calcolo della ritenuta alla

fonte sui  redditi  di  lavoro  dipendente,  della deduzione per assicurare la

progressivita' dell'imposizione  introdotta  dall'articolo 2, comma 2, lettera

b), attraverso l'inserimento dell' articolo 10-bis nel Tuir.                 

       Secondo la  nuova  formulazione  dell'articolo 23, comma 2, lettera a),

del DPR  n.  600  del  1973,  la  ritenuta  deve  essere operata dal sostituto

d'imposta sulla  parte  imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48

del Tuir,  esclusi  le  mensilita'  aggiuntive  e  gli  emolumenti  arretrati,

corrisposti in  ciascun  periodo  di  paga,  con  le aliquote dell'imposta sul

reddito delle   persone   fisiche,   ragguagliando   al   periodo  di  paga  i

corrispondenti scaglioni  annui  di  reddito,  al netto della deduzione di cui

all'articolo 10-bis  del  Tuir,  ed  effettuando  le detrazioni previste negli

articoli 12 e 13 del medesimo Tuir.                                          

       Sebbene ai  sensi  della  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  23, il

sostituto, in   sede   di   effettuazione   delle  ritenute  sulle  mensilita'

aggiuntive non  deve  applicare le detrazioni di cui  agli articoli 12 e 13 (e

si ritiene,  neppure  la  deduzione  di  cui  all'art.  10-bis),  tuttavia  il

medesimo sostituto  deve  considerare  le richiamate mensilita' aggiuntive nel

reddito complessivamente   erogato  al  dipendente  in  base  al  quale  va  a

calcolare l'importo    spettante    della    deduzione   per   assicurare   la

progressivita'.                                                              

       Gli emolumenti  arretrati  soggetti  a tassazione separata, invece, non

concorrono alla  formazione  del  reddito  complessivo  e  quindi  non sono in

alcun modo  influenzati,  in  sede di tassazione, dalla nuova deduzione di cui

all'art.10-bis del TUIR.                                                      

       In relazione  alla  nuova  deduzione  per  assicurare la progressivita'

dell'imposizione, sorge  il  problema di determinare se la stessa debba essere

riconosciuta dal  sostituto  in  maniera  automatica  ovvero  su richiesta del

sostituito.                                                                  

       A ben  vedere  la nuova formulazione dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del

1973  non  consente  di  estendere,  relativamente alla nuova deduzione di cui

all'art.10-bis del  TUIR,  quanto  previsto  in ordine al riconoscimento delle

detrazioni da parte del sostituto d'imposta.                                 

       La previsione   in   base   alla   quale  il  dipendente  effettua  una

dichiarazione circa  le  condizioni  di  spettanza  e',  infatti, prevista con

riferimento esclusivo alle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR. 

       Pertanto si  ritiene  che la deduzione per assicurare la progressivita'

dell'imposizione debba  essere  autonomamente riconosciuta dal sostituto sulla

base dell'ammontare   del   reddito   di   lavoro  dipendente  che  lo  stesso

corrisponde.                                                                 

       Tuttavia, il  dipendente  puo' richiedere al sostituto di non applicare

la deduzione  per  assicurare la progressivita' dell'imposizione nelle ipotesi

in cui,   ad   esempio,  disponendo  di  altri  redditi  che  concorrono  alla

formazione del  reddito  complessivo  possa ragionevolmente presumere di avere

diritto ad   una   deduzione   inferiore   rispetto   a   quella  che  sarebbe

riconosciuta dal sostituto.                                                  

       In tal  modo,  senza  arrecare alcun danno all'erario, che anzi fruisce

di un  versamento  anticipato  delle  imposte, si puo' evitare che, al momento

dell'effettuazione delle   operazioni   di   conguaglio,  ovvero  in  sede  di

presentazione della  dichiarazione  sui redditi, l'imposta che si rende dovuta

sia particolarmente elevata.                                                  

       In base   alla  nuova  formulazione  della  norma,  il  sostituto  deve

riconoscere la  deduzione  per  assicurare  la progressivita' dell'imposta sin

dal primo  periodo  di paga del 2003, fermo restando il fatto che in occasione

del conguaglio  di  fine anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto

di lavoro, deve effettuare il ricalcolo della deduzione spettante.           

       Al fine  di  determinare  la  ritenuta  da operare sulle somme e valori

corrisposti in   ciascun   periodo  di  paga  occorre  applicare  le  aliquote

dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche ragguagliando al periodo di

paga gli scaglioni annui di reddito contenuti nell'articolo 11 del Tuir.     

       Il sostituto  d'imposta  deve, in via preliminare, determinare la parte

di deduzione  per  assicurare la progressivita' spettante al dipendente. A tal

fine deve:                                                                   

          -   determinare  in  via preventiva l'ammontare delle somme e valori

              che andra'  a  corrispondere nel periodo d'imposta, comprendendo

              le mensilita' aggiuntive e i compensi della stessa natura;     

          -   sottrarre   l'ammontare   degli   oneri   deducibili  trattenuti

              direttamente dal   sostituto  d'imposta  che  non  concorrono  a

              formare il  reddito  di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo

              48, comma 2, lettera h), del TUIR;                             

          -   calcolare   l'importo   della   deduzione   per   assicurare  la

              progressivita' dell'imposta   applicando  all'ammontare  teorico

              della stessa  deduzione  la  percentuale risultante dal rapporto

              previsto dall'art.10-bis, comma 5, del TUIR.                   

   In sostanza  occorre  effettuare  il  calcolo  tenendo  conto della formula

   precedentemente illustrata, che si riporta:                               

      26.000+7.500+oneri deducibili-(redd.compl.+cred.imp.art.14)            

                             26.000                                          

          Successivamente il   sostituto   deve   ragguagliare   la  deduzione

  calcolata ai  singoli  periodi  di  paga.  L'importo in tal modo determinato

  deve essere dedotto dal reddito corrisposto nel singolo periodo di paga.   

          A questo punto il sostituto deve                                   

.    applicare   la   ritenuta  sulla  base  delle  aliquote  progressive  per

     scaglioni di reddito rapportati al periodo di paga;                     

.    applicare  all'imposta  cosi'  determinata  le  detrazioni   di  cui agli

     articoli 12 e 13 del TUIR, anch'esse rapportate al periodo di paga.     

                                                                              

       Per maggior   chiarezza   si   fa  seguire  un  esempio,  formulato  in

relazione all'ipotesi  di  un  dipendente  a tempo indeterminato con stipendio

mensile di  2000  euro  (per  12  mensilita'),  assegno al coniuge di 500 euro

mensili versato  tramite  il  sostituto  d'imposta, e, quindi da escludere dal

reddito complessivo  di  lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 2,

lettera h).                                                                   

Reddito di lavoro dipendente =   24.000 - 6.000 = 18.000 euro                

Deduzione art.10-bis spettante:  26.000 + 7500 - 18.000  x 7500 = 4.470,75   

                                        26.000                                

Tale importo deve essere ragguagliato al periodo di paga:                    

4.470,75: 12 = 372,56                                                        

(il ragguaglio  puo'  essere  effettuato  anche dividendo l'importo  per 365 e

moltiplicando il risultato per i giorni di spettanza)                        

Reddito imponibile: 1.500- 372,56 = 1.127,44                                 

                                                                             

Calcolo dell'imposta:                                                         

1127,44 x 23% = 259,31                                                       

                                                                             

                                                                              

       Naturalmente le  ritenute  sulle  mensilita'  aggiuntive  continuano ad

essere determinate  secondo  le regole gia' illustrate con la circolare n. 326

del 1997,  fermo  restando che le mensilita' aggiuntive, come sopra precisato,

devono essere  tenute  presenti  ai  fini  del  calcolo  della  deduzione  per

assicurare la progressivita'.                                                

       Se nel  corso  del  periodo  di  imposta  le retribuzioni aumentano per

effetto, ad  esempio,  di  una  promozione, il sostituto ridetermina l'importo

della deduzione   spettante   sulla  base  del  nuovo  reddito  complessivo  e

provvede ad  adeguare  le  ritenute  a decorrere dal periodo di paga nel quale

la retribuzione risulta modificata.                                          

       Per quanto  riguarda  le  retribuzioni  gia' corrisposte in precedenza,

la correzione  delle  ritenute operate puo' essere realizzata nel quadro delle

operazioni di conguaglio.                                                     

       In caso  di  rapporto  di  lavoro a tempo determinato, occorre prima di

tutto rapportare  la  deduzione  teorica  spettante (formata, per i lavoratori

dipendenti e  assimilati,  dalla  somma  di  3.000 e 4.500 euro) al periodo di

durata del   rapporto   di   lavoro,  quindi  seguire  il  procedimento  sopra

illustrato per determinare l'imposta provvisoria.                            

       Tenuto conto  che  le  condizioni  di  spettanza  della  deduzione  per

assicurare la  progressivita'  dell'imposizione  non  devono essere dichiarate

dal dipendente  appare  coerente  rapportare al periodo di durata del rapporto

di lavoro  anche  la  deduzione  di  3.000  euro. Peraltro, considerato che la

norma attribuisce  il  diritto  alla  deduzione a prescindere dalla durata del

rapporto di  lavoro,  il dipendente potra' fruire della parte di deduzione non

goduta in  sede  di dichiarazione dei redditi ovvero, su richiesta, in sede di

conguaglio.                                                                   

       Se si  suppone  un  contratto  di  lavoro della durata di quattro mesi,

dal 1  gennaio  2003  al  30 aprile 2003, la deduzione teorica spettante sara'

uguale a 2.465,75, costituita dalla somma di:                                 

       3.000: 365 x 120 = 986,30                                             

       4.500: 365 x 120 = 1.479,45                                           

       Ipotizzando uno stipendio mensile di 1.500 euro, si avra':            

       Calcolo della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposta:

       (26.000 + 2465,75 - 6000): 26.000 =    0,8640                         

       0,8640 x 2465,75 = 2130,40                                            

       2130,40: 4 = 532,60                                                   

                                                                             

       Reddito imponibile 1.500 - 532,60 = 967,40                            

                                                                              

       Il procedimento  illustrato  deve  essere seguito anche per determinare

l'imposta relativa  ai  redditi  assimilati  a quelli di lavoro dipendente sui

quali si  applica  la  deduzione  di  cui  all'articolo  10-bis del Tuir e sui

redditi di pensione.                                                         

       Per determinare   il  periodo  di  spettanza  della  deduzione  di  cui

all'articolo 10-bis,  commi  2  e  3,  del  TUIR  occorre far riferimento alle

istruzioni a  suo  tempo impartite, per le detrazioni di imposta gia' previste

dall'art. 13  del  Tuir  (nel  testo  vigente fino al 31 dicembre 2002), dalla

circolare n. 3 del 9 gennaio 1998.                                           

       In sede  di  conguaglio,  entro  il  28  febbraio  dell'anno successivo

ovvero in  caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  il sostituto deve

procedere al   ricalcolo   definitivo   della   deduzione  per  assicurare  la

progressivita' dell'imposizione  spettante.  Tenuto  conto  dell'importo della

deduzione risultante  da  tale calcolo il sostituto effettua il conguaglio tra

l'ammontare delle  ritenute  operate  sulle  somme  e  i valori corrisposti in

ciascun periodo  di  paga,  comprese anche le somme e valori corrisposti entro

il 12   del  mese  di  gennaio  dell'anno  successivo,  se  riferiti  all'anno

precedente, e  l'imposta  dovuta  sull'ammontare complessivo delle somme e dei

valori corrisposti nell'anno.                                                

       Resta fermo  che  alle  somme  e  ai  valori  corrisposti  entro  il 12

gennaio dell'anno  2003  e  riferiti  all'anno precedente, che concorrono alla

formazione del  reddito  complessivo  per  il  periodo d'imposta 2002, tornano

applicabili le disposizioni in vigore per tale ultimo periodo.               

       Con riferimento  alla  data del 12 gennaio, prevista dall'art.48, comma

1, del  TUIR,  si  precisa inoltre che la stessa non concretizza un termine di

prescrizione. Pertanto,   in   relazione   a   tale   data  non  puo'  trovare

applicazione la  disposizione  dettata  dall'articolo  2963  del codice civile

che proroga  di  diritto  il  termine  scadente  in  giorno  festivo al giorno

seguente non festivo.                                                         

       Nella certificazione  da  rilasciare  ai  sensi dell'articolo 7-bis del

DPR n.  600  del  1973,  il  sostituto d'imposta deve indicare l'importo della

deduzione per   assicurare   la   progressivita'   dell'imposizione   che   ha

riconosciuto, distinguendo  la  parte  relativa  alla quota spettante su tutte

le tipologie  di  reddito  (3.000  euro)  e  quella  spettante  sui redditi di

lavoro dipendente (4.500 euro).                                              

       Tale indicazione   deve  essere  seguita  anche  in  caso  di  rapporti

cessati nel  corso  del  2003, prima della predisposizione del nuovo schema di

certificazione. In  tal  caso, l'indicazione della deduzione riconosciuta deve

essere effettuata nelle annotazioni del CUD 2002.                            

       In relazione  alla  estrema  rilevanza  delle  modifiche apportate alla

disciplina dell'IRPEF,  che  hanno  ingenerato  una  situazione  di  obiettiva

incertezza sulla    interpretazione   della   norma,   e   della   presumibile

impossibilita' per  i  sostituti  di disporre di strumenti informatici gia' in

grado di  gestire  le  nuove  procedure  di  applicazione  delle ritenute, gli

uffici non  applicheranno  sanzioni  nei  confronti  dei sostituti che abbiano

commesso irregolarita'  nella  tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di

gennaio e febbraio 2003.                                                     

                                                                             

9) DISCIPLINA  FISCALE  APPLICABILE  AI  REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PRESTATO

   ALL'ESTERO IN ZONE DI FRONTIERA                                           

   Art. 2, comma 11                                                          

    L'art. 2,  comma  11,  concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di

lavoro prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera,  prevede che, per l'anno

2003, i  redditi  derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa

e come  oggetto  esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in

altri Paesi  limitrofi  da  soggetti  residenti  nel  territorio  dello  Stato

concorrono a  formare  il  reddito  complessivo  per l'importo eccedente 8.000

euro.                                                                         

    Per gli  anni  2001 e 2002, tali redditi, invece, sono stati esclusi dalla

base imponibile  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,

n. 388 e dell'art.9, comma 23, della legge 28 dicembre 2001, n.448.          

    Si rammenta   che  la  disposizione  di  cui  all'art.  2,  comma  11,  si

riferisce ai  soli  redditi  percepiti  dai  lavoratori  dipendenti  che  sono

residenti in  Italia  e  quotidianamente  si  recano  all'estero  in  zone  di

frontiera (quali  ad  esempio,  Francia, Austria, San Marino, Stato Citta' del

Vaticano) o  in  paesi  limitrofi  (quali  ad esempio il Principato di Monaco)

per svolgere la prestazione di lavoro.                                       

    Non rientrano,  invece,  nella  previsione  di cui all'art 2, comma 11, le

ipotesi di  lavoratori  dipendenti,  anch'essi  residenti  in  Italia  che, in

forza di  uno  specifico contratto, che preveda l'esecuzione della prestazione

all'estero in  via  esclusiva  e  continuativa,  soggiornano all'estero per un

periodo superiore  a  183  giorni  nell'arco  di  un  periodo  di 12 mesi. Per

questi lavoratori  e'  in  vigore  il  regime di tassazione previsto dall'art.

48, comma  8-bis,  del  TUIR,  gia'  illustrato  con circolare n. 207/E del 10

novembre 2000.                                                               

    Dalla circostanza  che  il  reddito  di lavoro dipendente prestato in zone

di frontiera  non  concorre  alla  formazione  del reddito complessivo fino al

limite di   8000   euro  deriva  la  conseguenza  che,  ai  fini  del  calcolo

dell'imposta, occorre  riferirsi  alle somme percepite, al netto di 8000 euro,

e su  tale  importo  applicare  la deduzione prevista dal nuovo art.10-bis del

TUIR.                                                                         

    Se la   tassazione   e'   operata  direttamente  dal  sostituto  d'imposta

residente, la  franchigia  deve  essere rapportata ai singoli periodi di paga,

al fine di realizzare un prelievo equilibrato nel periodo d'imposta.         

    Si ritiene utile fornire un esempio di calcolo:                          

                                                                             

 somme erogate nel periodo d'imposta dal sostituto                           

 (dato previsionale):                                        20.000 euro     

 franchigia                                                   8.000 euro     

 reddito di lavoro dipendente che costituisce imponibile     12.000 euro     

                                                                              

      La deduzione di cui all'art.10-bis del TUIR andra' cosi' calcolata:    

                                                                             

26.000 + 7.500 - 12.000                                                       

         26.000                                                              

                                                                             

uguale 0,8269                                                                 

0,8269 per 7.500 uguale 6.201,75 (deduzione effettivamente spettante)        

L'imponibile sara' pari a 12.000 - 6.201,75, uguale a 5.798,25.              

      L'imponibile cosi'  determinato  deve  essere  diviso  per  i periodi di

paga, con   applicazione   delle   aliquote   di   cui  all'art.11  del  TUIR,

ragguagliando al  periodo  di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito

ed applicando  le  detrazioni di cui agli artt.12 e 13 del TUIR, rapportate al

periodo stesso.