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Roma, 21 gennaio 2003
Circolare n.6/2003
Oggetto:
Previdenza – Sgravio totale per le assunzioni al Sud – Circolare INPS n.2 del 7.1.2003.
Avendo ricevuto il
necessario via libera dalla Commissione Europea, l’INPS ha finalmente sbloccato
l’operatività dello sgravio contributivo previsto dalla legge n.448/2001
(finanziaria 2002) per le nuove assunzioni effettuate al Sud da imprese
di qualsiasi settore e di qualsiasi dimensione.
Come
è noto, in base
a quella legge è concesso alle imprese lo sgravio totale dei contributi per tre
anni per ogni nuovo assunto a tempo pieno ed indeterminato nel 2002 ad incremento
della forza lavoro mediamente occupata al Sud nei 12 mesi precedenti.
Con la circolare in oggetto l’INPS ha illustrato le modalità applicative del
beneficio. Se ne sottolineano gli aspetti principali:
·
lo sgravio totale triennale si applica alle imprese operanti nelle
regioni Campania Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; sono esclusi
dal benefico i soggetti non aventi natura imprenditoriale (ad esempio
associazioni di categoria, studi professionali, liberi professionisti, ecc);
·
l’incremento occupazionale raggiunto con le nuove assunzioni deve essere
mantenuto per tutta la durata del triennio;
·
per poter dar diritto allo sgravio le nuove assunzione devono riguardare
lavoratori residenti al Sud che siano disoccupati o, in alternativa, in cassa
integrazione straordinaria da almeno 24 mesi;
·
lo sgravio si applica, ad eccezione di alcune aliquote espressamente
elencate, sul complesso dei contributi dovuti all’INPS dalle imprese (non
riguarda quindi i contributi a carico dei lavoratori);
·
il recupero dello sgravio maturato nel corso del 2002 potrà essere
effettuato dagli interessati entro il 16 aprile 2003.
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.7/2002 |
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Direzione
Centrale delle Entrate Contributive
Direzione
Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio
Circolare n.2 del 7 gennaio 2003
OGGETTO: Articolo 44 della legge 28 dicembre 2001, n.
448. Sgravio totale triennale per i nuovi assunti nel
Mezzogiorno. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Modalità operative per la fruizione dello sgravio totale
triennale previsto dall’art. 44 della legge n. 448/2001.
Premessa.
L’articolo 44 della legge finanziaria per l’anno 2002
(allegato 1) prevede la concessione di uno sgravio contributivo totale
triennale degli oneri sociali a favore dei datori di
lavoro privati e degli enti pubblici economici operanti nei territori del Mezzogiorno.
Il beneficio riguarda i lavoratori nuovi assunti nell'anno
2002, ad incremento dell’occupazione preesistente.
L’intervento normativo si configura come un aiuto di Stato, e quindi la sua
efficacia è subordinata all’autorizzazione e ai vincoli della Commissione
Europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo CE, e
successive modificazioni.
La Commissione, con recente provvedimento (1), ha ritenuto
il regime di aiuti corrispondente agli obiettivi
comunitari, in virtù delle deroghe previste dal Trattato CE (2).
Con la presente circolare si forniscono le modalità operative per la concreta applicazione dello
sgravio, in conformità alla normativa nazionale di riferimento e ai vincoli imposti
dalla Commissione.
1. Ambito territoriale.
Lo sgravio totale triennale si applica alle imprese
operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna.
Il beneficio è inoltre riconosciuto - nei limiti della
disciplina degli aiuti di importanza minore (“de minimis”)
(3) - ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e
Molise.
Alle medesime condizioni e negli stessi limiti è
riconosciuto lo sgravio nel territorio della sezione circoscrizionale del
collocamento di Cassino (4).
In tali ultimi casi, e sempre nel rispetto dei limiti per
gli aiuti “de minimis”,
l’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi.
2. Imprese destinatarie.
Destinatari dello sgravio sono i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici.
In particolare, come peraltro ribadito
dalla Commissione Europea, lo sgravio è rivolto esclusivamente ai datori di
lavoro che rivestono la qualifica di “imprenditore” di cui agli artt. 2082 e successivi del codice civile.
Sono quindi esclusi dal beneficio i liberi professionisti,
gli studi professionali, i condomini, le associazioni culturali, professionali
e di categoria, i partiti politici, gli organismi sindacali, i datori di lavoro
agricolo non imprenditori, ecc…
La disciplina inoltre non si applica alle imprese
appartenenti ai settori indicati al successivo punto 7.
2.1. Società cooperative di lavoro.
Lo sgravio è riconosciuto anche alle società cooperative
di lavoro.
Al riguardo,
è opportuno osservare brevemente che in materia cooperativistica rilevanti innovazioni
sono state di recente introdotte (5) nel nostro ordinamento, con riferimento alla posizione del socio-lavoratore.
In particolare, è previsto che il rapporto di lavoro con
cui il socio contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali sia distinto da
quello associativo.
Di conseguenza, le cooperative beneficiano dello sgravio
limitatamente ai nuovi soci con
i quali è stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato entro il 31
dicembre 2002.
2.2. Società di fornitura di lavoro temporaneo.
Per quanto riguarda l’applicabilità dello sgravio alla
particolare categoria costituita dalle società di fornitura di lavoro
temporaneo, occorrono alcune brevi precisazioni.
Le suddette società sono state introdotte e disciplinate
dal legislatore italiano (6), sulla scia di quello comunitario, al fine di
favorire una maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro.
Il lavoro interinale si caratterizza essenzialmente per la
mancata coincidenza tra l'imprenditore giuridicamente titolare di un contratto
di lavoro subordinato (c.d. "impresa fornitrice") e l'effettivo
utilizzatore della prestazione lavorativa cui quel contratto si riferisce (c.d.
"impresa utilizzatrice").
Ai fini della concessione del beneficio, occorre dunque
considerare sia il quadro normativo di riferimento sia
la ratio della legge n.
196/1997.
Quest’ultima è finalizzata anche a combattere la disoccupazione attraverso
il recupero di occasioni lavorative che potrebbero
andar perdute o essere attratte dal sommerso.
Di conseguenza, in linea peraltro con le osservazioni
della Commissione Europea, il beneficio può essere riconosciuto alle imprese
fornitrici di lavoro temporaneo anche
con riferimento ai lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato.
E’ necessario tuttavia che risultino
congiuntamente soddisfatte le seguenti condizioni:
o
nel "contratto per prestazioni di lavoro temporaneo" deve
essere precisato che il dipendente, assunto
a tempo indeterminato, sarà impiegato in attività che si svolgeranno
effettivamente nei territori di cui all’art. 44 della legge n. 448/2001,
indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore;
o
le parti stipulanti il contratto di fornitura devono
svolgere effettivamente l’attività nell’ambito territoriale individuato al
precedente punto 1, quindi i soggetti firmatari di
tale accordo devono essere un'impresa (l'effettiva utilizzatrice della
prestazione lavorativa) operante nel predetto ambito territoriale e l'agenzia
di lavoro interinale (l'impresa titolare del contratto di lavoro subordinato)
avente sede nei territori individuati al precedente punto 1;
o
devono essere rispettate tutte le condizioni di accesso descritte ai
successivi punti.
Appare opportuno infine ricordare che, per il personale
assunto per il funzionamento della struttura, il beneficio continua invece ad
applicarsi nel rispetto delle condizioni di accesso
previste dal legislatore per la generalità delle imprese.
3. Misura e durata del beneficio.
Il beneficio è fissato nella misura totale dei contributi
a carico del datore di lavoro dovuti all’INPS, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti (7).
Oggetto di sgravio sono anche le
contribuzioni di finanziamento delle prestazioni economiche di malattia e di
maternità, nonché quella a garanzia del trattamento di fine rapporto (TFR).
Sono invece esclusi:
o
il contributo dello 0,50% (miglioramenti pensionistici) di cui all’art.
3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
o
i contributi di solidarietà;
o
la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario;
o
l’eventuale contribuzione per il finanziamento di Fondi di solidarietà
per sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale;
o
la quota del contributo di disoccupazione (0,30%) devoluta ai fondi di
rotazione (8) e destinata ai fondi per la formazione continua (9).
Il beneficio si applica per un periodo di tre anni dalla
data di assunzione del singolo lavoratore.
4. Condizioni di accesso allo
sgravio.
Alla luce di quanto stabilito dalla normativa nazionale, nonché dalle osservazioni ed integrazioni introdotte dalla
Commissione Europea in sede di autorizzazione, lo sgravio è subordinato alla
sussistenza delle condizioni di seguito illustrate.
4.1. Assunzioni a tempo indeterminato.
I lavoratori devono essere assunti a tempo pieno ed
indeterminato.
Ne consegue che il beneficio non può essere concesso per i
lavoratori assunti a tempo determinato, compresi gli
stagionali, né per quelli a part-time.
4.2. Condizioni soggettive dei lavoratori.
I nuovi dipendenti devono essere in
possesso di una delle seguenti condizioni:
o
status di inoccupato o
disoccupato nei territori destinatari dell’agevolazione;
o
iscrizione nelle liste di mobilità nei territori stessi;
o
fruizione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria da
almeno 24 mesi, senza interruzione, nel medesimo ambito territoriale di cui
sopra.
4.2.1. Precisazioni.
L’assunzione di dipendenti che fruiscono di CIGS può
riguardare esclusivamente lavoratori provenienti da altre imprese in quanto il personale in Cassa Integrazione, dal punto di
vista giuridico, fa parte dell’organico dell’impresa in crisi.
Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa
(10), prova del possesso dello status
di disoccupato può essere fornita anche mediante
autocertificazione.
Infatti, lo stato di disoccupazioneè ricompreso espressamente nell’elencazione tassativa degli
stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con
dichiarazioni sottoscritte dall’interessato.
4.3. Incremento occupazionale calcolato
in ULA (unità lavoro/anno).
La Commissione Europea ha precisato che l’incremento
occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori dell’impresa occupati
nei dodici mesi precedenti l’assunzione.
Inoltre, in conformità con gli orientamenti comunitari in
materia di aiuti di Stato all’occupazione, lo sgravio
triennale non si applica nell’ipotesi di incremento occupazionale derivante
dalla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine o di
contratti di apprendistato.
Infine, il beneficio non può essere concesso neanche nei
casi di trasformazione di contratti di formazione e
lavoro. Detta trasformazione, infatti, non determina la creazione di nuove
opportunità di lavoro, bensì una stabilizzazione di
posti già esistenti.
4.4. Calcolo della forza occupazionale.
Secondo il concetto utilizzato dalla Commissione in
materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese
(11): “Il numero di posti di lavoro
corrisponde al numero di unità lavoro/anno (ULA), cioè al numero di lavoratori
subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale e il
lavoro stagionale sono frazioni di ULA”.
Di conseguenza,nel calcolo dei
lavoratori in forza all’azienda, ai fini della media per unità lavorativa annua
(U.L.A.) sono compresi:
o
lavoratori a tempo pieno;
o
lavoratori a tempo parziale;
o
lavoratori con contratto stagionale;
o
lavoratori in cassa integrazione.
o
Sono invece esclusi dal calcolo
della forza aziendale:
o
i lavoratori assunti a tempo determinato;
o
i lavoratori per i quali l’esclusione dal computo occupazionale sia
prevista, per fini diversi, da espresse disposizioni di legge (12).
Dal calcolo dell’unità di lavoro/anno sono esclusi anche i
lavoratori a domicilio, atteso il carattere “speciale” di tale rapporto di
lavoro.
Ai fini del calcolo della forza aziendale, i lavoratori a
tempo parziale ed i lavoratori con contratto stagionale sono considerati in
frazioni di ULA.
I lavoratori part-time sono computati in
proporzione all’orario svolto, vale a dire in base al rapporto esistente
tra l’orario effettuato dal lavoratore part-time e l’orario normale stabilito
dal CCNL (13).
Inoltre, per forza aziendale deve intendersi il complesso
dei lavoratori dipendenti della stessa impresa svolgenti la medesima attività,
anche se distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri od altre unità operative
ubicate nelle aree di intervento degli sgravi.
Con riferimento alle società di fornitura di lavoro
temporaneo, di cui al precedente punto 2.2, si precisa
che per "forza aziendale" dovrà intendersi il complesso dei
lavoratori dipendenti dell'agenzia fornitrice di lavoro temporaneo, anche se
distribuiti nelle diverse sedi italiane.
4.5. Mantenimento del livello
occupazionale raggiunto a seguito delle nuove assunzioni.
Il livello di occupazione
raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non deve subire riduzioni nel corso
del periodo agevolato.
Tale precisazione comporta il mantenimento, nel periodo
triennale di agevolazione, del livello di occupazione
raggiunto sommando l’incremento occupazionale che ha dato luogo al beneficio
alla forza aziendale di riferimento (occupazione
media nei 12 mesi precedenti ogni assunzione).
Con specifico riferimento al settore dell’edilizia, si
precisa infine che i licenziamenti effettuati per chiusura dei cantieri o per
fine lavoro non possono essere annoverati tra quelli causati da giustificato
motivo oggettivo.
Stante infatti l’intrinseca
sostanziale precarietà dei rapporti di lavoro tipica del settore edile, i
suddetti licenziamenti sono collegati, e dunque imputabili, ad eventi essenzialmente
prevedibili.
Per ogni ulteriore chiarimento in
materia, si rinvia a quanto in precedenza illustrato a commento dello sgravio
introdotto dall’art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/1998.
4.6. Ulteriori condizioni di
accesso.
Tra le ulteriori condizioni di
accesso allo sgravio, sono ricomprese anche quelle
relative a:
o
divieto di assorbimento di attività di imprese giuridicamente preesistenti;
o
incremento al netto delle diminuzioni occupazionali del gruppo;
o
osservanza del C.C.N.L., delle prescrizioni contenute
nel D. Lgs. n. 626/1994 e
successive modificazioni, nonché rispetto dei parametri ambientali.
Anche su tali ultimi aspetti, si fa rinvio a quanto già illustrato con
riferimento allo sgravio totale triennale di cui alla legge n. 448/1998.
Con particolare riguardo all’obbligo di osservanza
del C.C.N.L., si fa presente infine che continuano ad
applicarsi, in quanto previsioni di carattere generale in materia di sgravi
contributivi, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 9 e 10, della legge n.
389/1989 (14).
5. Aiuti connessi alla realizzazione
di un investimento iniziale.
Nel caso di sgravi triennali legati alla creazione di
posti di lavoro connessi ad un investimento iniziale, ferme restando le
condizioni e le modalità di applicazione illustrate
nei precedenti punti, occorre considerare anche gli orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale.
In base a questi ultimi (15), si considera che “un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento
se riguarda l’attività per la quale è stato effettuato l’investimento stesso e
viene creato nel corso dei primi tre anni successivi alla realizzazione
integrale all’investimento. Si considerano connessi all’investimento anche i posti
di lavoro creati nello stesso periodo a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall’investimento
medesimo”.
L'importo dell'aiuto è espresso in percentuale dei costi
salariali connessi ai posti di lavoro creati per un periodo di due anni (16).
Più in particolare, detto importo non deve superare la
percentuale (pari all’intensità ammessa per gli aiuti all’investimento nella
zona in questione) del costo salariale (che comprende la retribuzione lorda,
ossia prima dell’imposta nonché i contributi sociali
obbligatori) della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni.
La concessione dell’aiuto all’investimento iniziale è
subordinata al mantenimento dei posti
di lavoro creati per un minimo di cinque anni.
Da tale aiuto viene escluso il
settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli di cui all’allegato I (già II) del Trattato della C.E.
6. Cumulo dei benefici.
Le agevolazioni contributive spettanti per la creazione di
nuovi posti di lavoroconnessi alla realizzazione di
un investimento iniziale non sono cumulabili con altri regimi di aiuti di Stato.
Per la sola Regione Calabria, la Commissione ha invece
affermato la compatibilità di detto sgravio con altri regimi di
aiuto all’occupazione, nei limiti del massimale d’intensità d’aiuto
regionale.
7. Settori esclusi o ammessi parzialmente.
Lo sgravio non si applica ai settori
sensibili disciplinati dal trattato CECA ed al settore della costruzione
navale.
Relativamente al settore automobilistico ed a quello delle fibre sintetiche, il
beneficio si applica nei limiti di importo fissati della disciplina degli aiuti
di importanza minore (“de minimis”).
Al riguardo, si rinvia a quanto più volte
illustrato (17).
8. Imprese interessate da contratti di riallineamento e da
procedure di emersione.
La Commissione Europea ha ribadito
che le imprese interessate dai contratti di riallineamento, ovvero dalle
procedure di emersione (18) sono considerate come già esistenti.
Di conseguenza, le stesse possono beneficiare dello
sgravio limitatamente al personale neoassunto non interessato dalle discipline
suddette e sempre nel rispetto delle condizioni descritte ai punti precedenti.
9. Modalità operative.
Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro
opereranno come segue:
o
esporranno il personale avente titolo allo sgravio nei quadri “B-C” del modello
DM10/2, secondo le modalità comuni;
o
calcoleranno l’importo complessivo del beneficio spettante, secondo quanto
precisato al punto 3, e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro “D”
del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “sgravio ex art. 44 L. 448/2001” e dal
codice di nuova istituzione “L420”.
Le stesse imprese provvederanno, inoltre, a riportare,
ciascun mese, in uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del modello DM10/2,
il numero dei dipendenti per i quali viene operato lo
sgravio e l’ammontare delle relative retribuzioni.
A tal fine dovrà essere utilizzato il codice di nuova
istituzione “S480”.
Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle
“giornate” e “somme a debito”.
I predetti dati saranno comunicati con la prima denuncia
utile successiva all’emanazione della presente circolare.
9.1. Regolarizzazione dei periodi
pregressi.
Per il recupero degli sgravi relativi a
periodi già scaduti, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
o
determineranno l’ammontare del beneficio spettante;
o
riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro “D” del
mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “arr. sgravio ex art. 44 L.
448/2001” e dal codice di nuova istituzione “L421”.
Le imprese aventi titolo allo sgravio totale triennale
che, nelle more dell’emanazione delle presenti disposizioni, avessero
operato secondo modalità diverse da quelle sopra descritte,
provvederanno alla restituzione del beneficio senza addebito di oneri accessori.
A tal fine esporranno le somme da restituire in uno dei
righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, facendo precedere il relativo
importo dalla dicitura “rest. sgr. tot.” e dal previsto
codice “M204”. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle “numero
dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Per il recupero dello sgravio pregresso
dovrà essere utilizzato un rigo in bianco del quadro “D” del mod. DM10/2,
facendo precedere l’importo da conguagliare dalla dicitura “arr.
sgravio ex art. 44 L.
448/2001” e dal citato codice “L421”.
Le imprese che avessero operato
lo sgravio in difformità ai criteri sopra illustrati provvederanno alla restituzione
dello stesso.
L’importo degli sgravi indebiti dovrà essere riportato in
uno dei righi in bianco dei quadri “B-C” del mod. DM10/2, preceduto dalla
dicitura “rest. sgr. tot. indebito” e dal codice “M204”. Anche in questo caso, nessun dato dovrà essere riportato
nelle caselle “numero dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le regolarizzazioni dovranno
essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione
della presente circolare.
9.2. Richiesta di compensazione e/o rimborso.
L’eventuale credito derivante dalle sopra citate
operazioni potrà essere recuperato dalle imprese
interessate avvalendosi della procedura di compensazione su modello F24, nel
limite massimo di €. 516.456,90 (19).
Si ricorda, inoltre, che i crediti risultanti dalle
denunce di modello DM10/2 possono essere compensati sul modello F24, entro il
limite complessivo, a partire dalla data di scadenza
della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo ed
entro i dodici mesi successivi, a condizione che il soggetto contribuente non
ne abbia richiesto il rimborso nella denuncia stessa.
E’ sempre possibile, per i datori di lavoro, chiedere il
rimborso totale o parziale della denuncia, ovvero la compensazione con la
procedura ordinaria.
A tal fine, la denuncia a credito dell’azienda dovrà
essere presentata direttamente alla Sede competente per territorio entro le scadenze di legge.
10. Istruzioni contabili.
Gli sgravi contributivi in argomento, evidenziati nei
modelli DM10/2 con i codici "L420" e "L421"
secondo le modalità riportate nei precedenti punti 9. e 9.1, dovranno essere imputati ai conti GAW 37/74,
se di competenza dell'anno in corso, e GAW 37/04, se di competenza degli
anni precedenti.
Per la movimentabilità di detti
conti, nei casi di acquisizione manuale delle
registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio
n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente "1" e del
codice documento "95").
Le somme restituite dai datori di lavoro, contraddistinte
nei modelli DM10/2 con il codice "M204", verranno
imputate al conto GAW 24/49, già esistente.
Nell'allegato n. 2 vengono
riportati i suddetti conti GAW 37/04, GAW 37/74.
(1) Decisione C(2002) 4845 del 6/12/2002.
(2) Le deroghe applicabili nel caso di specie sono quelle
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c)
(3) Si veda tale disciplina nel regolamento (CE) n.
69/2001.
(4) Così ha chiarito il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali l’art. 44, c. 3, della legge n. 448/2001, nella parte in cui
fa riferimento ai “territori delle
sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree dell’obiettivo 1 di cui all’allegato I della
decisione (CE) n. 1999/502 del 1° luglio 1999”.
(5) Legge 3 aprile 2001, n. 142.
(6) Legge 24 giugno 1997, n. 196.
(7) Lo sgravio contributivo è peraltro previsto anche sui
contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo.
(8) Articolo 25 della legge 21.12.1978, n. 845.
(9) Tali fondi sono previsti dall’art. 118, c. 1 della
legge 23.12.2000, n. 388.
(10) Articolo 46 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
(11) Tale concetto è specificato al
punto 3.2, nota 8, della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
alle PMI (96/C 213/04).
(12) Tra questi, si ricordano:
o
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (art. 3, c.
10, della legge n. 863/1984);
o
gli apprendisti (art. 21, c. 7, della legge n. 56/1987);
o
i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della
legge n. 223/1991);
o
i prestatori di lavoro temporaneo, con riguardo all’organico
dell’impresa utilizzatrice (art. 6, c. 5, della legge n. 196/1997);
o
i lavoratori precedentemente impegnati in progetti LSU stabilizzati
(art. 7, c. 7, del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81).
(13) Articolo 6 del D. Lgs. 20
febbraio 2000, n. 61.
(14) Si ricorda che l’art. 6, c. 10, è stato modificato
dall’art. 4 del D.L. n. 71/1993, convertito in legge n. 151/1993, che ha mitigato la sanzione derivante dall’inosservanza delle
condizioni previste dall’art. 6, c. 9 (circolare n. 97 del 22 marzo 1993).
(15) Punti 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14
della comunicazione 98/C 74/06 pubblicati sulla GUCE C74 del 10 marzo 1998.
(16) Articolo 4, comma 6, del regolamento (CE) n. 70/2001.
(17) Si veda il punto 6.1 della circolare n. 188 del 14
ottobre 1999.
(18) Si vedano le disposizioni di cui alla legge 18
ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia).
(19) Tale limite è stato stabilito dall’art. 34 della
legge n. 388/2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001.
f.to IL DIRETTORE GENERALE F.F.
PRAUSCELLO
Allegato 1
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002)” (Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 285/L).
- STRALCIO -
Articolo 44
Sgravi per i nuovi assunti
1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti
pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002
ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un
periodo di tre anni dalla data di assunzione del
singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi
dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori
dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto
anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci
lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a
quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette
agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date
di cui alla lettera a)
del medesimo comma 6 dell'articolo 3.
2. L'efficacia della misura di cui
al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione
europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della
Comunità europea, e successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti
della disciplina degli aiuti di importanza minore di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e
Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento
nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando
il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il
2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione
e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della
decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il beneficio di cui al presente
comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei
limiti e delle modalità di cui al citato regolamento
(CE) n. 69/2001.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione |
: |
I |
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Codice conto |
: |
GAW 37/04 |
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Denominazione completa |
: |
Sgravi di oneri contributivi a favore dei
datori di lavoro e degli enti pubblici economici per i nuovi assunti ad
incremento dei livelli occupazionali di cui dell'art. 44 della legge n.
448/2001, di competenza degli anni precedenti |
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Denominazione abbreviata |
: |
SGR.ON.CTR.DAT.LAV.E ENTI ART.44 L.448/2001-A.P. |
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Tipo variazione |
: |
I |
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Codice conto |
: |
GAW 37/74 |
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Denominazione completa |
: |
Sgravi di oneri contributivi a favore dei
datori di lavoro e degli enti pubblici economici per i nuovi assunti ad
incremento dei livelli occupazionali di cui dell'art. 44 della legge n.
448/2001, di competenza dell'anno in corso |
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Denominazione abbreviata |
: |
SGR.ON.CTR. DAT.LAV.E ENTI ART.44 L.448/2001-A |
FINE TESTO CIRCOLARE