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Roma, 21 gennaio 2003
Circolare n.7/2003
Oggetto: Tributi – Crediti d’imposta – Nuove modalità di
applicazione - Artt.62 e 63 legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del
31.12.2002.
La legge finanziaria
2003 ha dettato nuove disposizioni per l’applicazione dei crediti d’ìmposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per
le assunzioni a tempo indeterminato nell’intero territorio italiano. Di seguito
si evidenziano i principali aspetti.
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
(art.62) – Com’è noto, dal luglio scorso la misura del credito
d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stata ridotta e alcuni
settori economici, tra cui quello dell’autotrasporto merci, sono stati esclusi
dal beneficio (continuano a rientrare tra i beneficiari le imprese di spedizione
e di logistica classificate col codice Istat 63);
inoltre è stato introdotto uno stanziamento (pari nel 2003 a 1.725 milioni di
euro), esaurito il quale il credito non è più fruibile; a tal fine, per poter
usufruire del beneficio le imprese interessate devono ora prenotare il credito
d’imposta e attendere il relativo nulla osta dall’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 62 della legge finanziaria 2003, confermando disposizioni introdotte
col decreto legge n.253/2002, ha ora previsto che:
·
a
decorrere dall’1 gennaio 2003 il credito d’imposta è applicabile solo per gli
investimenti realizzati nelle regioni meridionali e in alcuni comuni
dell’Abruzzo e del Molise; per quanto riguarda il Centro Nord, previo consenso
dell’Unione Europea, potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta
solo gli investimenti realizzati in zone particolarmente disagiate (zone
ammesse alla deroga 87.3.c del Trattato UE);
·
per i soggetti che hanno
maturato il diritto al credito d’imposta nello scorso anno, l’utilizzo del
credito non ancora usufruito è sospeso fino al 10 aprile 2003; gli stessi
soggetti nel prossimo mese di febbraio devono presentare all’amministrazione
finanziaria la comunicazione relativa agli investimenti realizzati; la comunicazione
deve essere redatta sugli appositi modelli disponibili sul sito www.agenziaentrate.it
e deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari
autorizzati, quali associazioni di categoria, caf,
professionisti.
Bonus
assunzioni (art.63) – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2006 il credito di imposta
introdotto dalla legge n.388/2000 (finanziaria 2001)
a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei dipendenti a tempo
indeterminato. Come è noto, il bonus assunzioni ha avuto sino ad oggi un
andamento travagliato; originariamente previsto dall’1 ottobre 2000 fino al 31
dicembre 2003, è stato bloccato nel corso del 2002 per carenza di fondi e
successivamente ripristinato, anche se con alcune limitazioni, fino al termine
dello stesso anno (leggi 265/2002 e 289/2002).
La norma in esame ha ridotto l’ammontare del bonus e ne
ha subordinato il godimento ad un’esplicita autorizzazione dell’Amministrazione
finanziaria (in precedenza l’agevolazione era usufruibile dalle aziende
automaticamente una volta maturati i presupposti). Alla luce delle modifiche
intervenute la disciplina del credito di imposta è pertanto la seguente:
·
l’agevolazione
spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2003
al 31 dicembre 2006 a condizione che realizzino un incremento del numero medio
di lavoratori occupati nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002;
·
l’ammontare del
credito di imposta è pari a 100 euro mensili (150 se il nuovo assunto ha oltre
45 anni di età), a cui vanno aggiunti ulteriori 300 euro se l’assunzione
avviene al Sud;
·
come in passato, i
nuovi assunti dovranno avere un’età non inferiore a 25 anni e essere
disoccupati da almeno 2 anni;
·
l’applicazione del
credito di imposta può avvenire solamente previa autorizzazione del Ministero
delle Finanze, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla presentazione da parte
delle aziende interessate di apposita istanza redatta secondo un modello ancora
in via di approvazione;
·
le imprese che
usufruivano del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali realizzati
entro il 7 luglio 2002 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno
sospeso l’agevolazione), limitatamente a tali incrementi continueranno a
beneficiare del “vecchio” credito per tutto il 2003.
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.100 e 101/2002
e 16/2001 |
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Allegato uno |
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MD/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1 *** OMISSIS *** Art. 62 (Incentivi agli investimenti) 1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delledisposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nellearee svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire laprevenzione di comportamenti elusivi, di acquisireall'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi epianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieniutilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti diimposta: a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributoanteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenziadelle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguitoautomaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degliinvestimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti letipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con iquali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari perla realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazionefinanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degliinvestimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare,nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, con il quale sono altresi' approvati il modello dicomunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque nonsuccessivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodosospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo adecorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e lariprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa dellautilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superioreal rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni dieuro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti aicontributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi dellecomunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima dellapredetta misura e' determinata con provvedimento del Ministerodell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficialeentro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione deicontributi; b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hannoconseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente allaistanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo adecorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e lariprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino aconcorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei dueanni successivi; c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citatoarticolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma dicredito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuarenelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita'europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo e Moliseammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italianadegli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Nellearee ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limitedell'85 per cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Cartaitaliana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensidell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, ilcontributo spetta nella misura della i ntensita' fissata per taliaree dalla predetta Carta. Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili allederoghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dellostesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondoperiodo della presente lettera, e' attribuito un contributo nelleforme di credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui alprimo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e' subordinata,ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo dellaComunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea; d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delledisposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenutol'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibiliper l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo dicui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesimalettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativoall'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza nonaccolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza,integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedenteconservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanzanon accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 dellalegge n. 388 del 2000; e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti cheintendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 delcitato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriorielementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenziadelle entrate previsto dalla lettera a); f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta aisensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gliutilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione sceltadai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel qualel'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singoloinvestimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo annosuccessivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ognicaso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari,in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazionedell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo; g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed espostenella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuatenei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, ilsoggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo'presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi aquello nel quale la decadenza si e' verificata; h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovateovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e),provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 dellalegge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citatodecreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento dibilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal2003 al 2006; i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citatoarticolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazioneannuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gliinvestimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuoviinvestimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite diintensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predettadichiarazione. 2. e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23dicembre 2000, n. 388. 3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), deldecreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milionidi euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituitedalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008". 4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, dellalegge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro perl'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005. 5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoroautonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare nonsuperiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai creditid'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoroautonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentatesuccessivamente al 30 settembre 2002. 6. In caso di effettuazione della compensazione del credito inviolazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano leriduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. 7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati esono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sortisulla base delle predette disposizioni. Art. 63 (Incentivi alle assunzioni) 1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da uncontributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogatofino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massimaprevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negliimporti stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trovaapplicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002.Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad unincremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura dicui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nellostesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore aiquarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzionee' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito unulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivofissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessiarticoli; b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente aidatori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1ºgennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavorodi cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad unincremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionalemedia riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002,e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periododella lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazionifinanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo dellalettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euroannui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo dellalettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato condeliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 dellapresente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli; c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e aitempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incrementodella base occupazionale. 2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo,puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. Inentrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possonoessere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,in caso di incapienza. 3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1,lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavorodevono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescaradell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i datistabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la baseoccupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenzae la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionalenonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti aisensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamentedall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimentodell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Statodel Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', infunzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, dellaproiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, inconsiderazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nelcorso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestionedelle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, ledisposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto delMinistro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui dirittidi utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui alcomma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presentearticolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvedemediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cuiall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificatadall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
Art. 64 *** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE