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Roma, 24 gennaio 2003

 

Circolare n.9/2003

Oggetto: Lavoro – Semplificazione del collocamento - D.LGVO 19.12.2002, n. 297, su G.U. n.11 del 15.1.2003.

 

L’assetto del collocamento ha subíto negli ultimi anni radicali trasformazioni. Sono stati infatti soppressi istituti tradizionali come la chiamata numerica e il nullaosta preventivo, è stata generalizzata l’assunzione diretta, sono state semplificate le procedure di assunzione, sono state decentrate competenze alle regioni, è stato ridotto il monopolio pubblico riconoscendo anche ai privati la possibilità di svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

 

Proseguendo su tale strada il decreto  in oggetto ha introdotto ulteriori semplificazioni di cui si segnalano gli aspetti principali.

 

Liste di collocamento (artt. 2 e 8) – E’ stata stabilita la soppressione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro. Sopravvivono unicamente le liste speciali relative ai lavoratori disabili e a quelli in mobilità.

 

Riserva nelle assunzioni (art. 6, comma 3 e art. 8) – E’ stato soppresso l’obbligo, introdotto dalla legge 223/91 a carico dei datori di lavoro con oltre 10 dipendenti, di riservare il 12% delle nuove assunzioni a lavoratori appartenenti a particolari categorie (disoccupati da oltre due anni, iscritti nelle liste di mobilità, ecc.). Come è noto, l’incidenza di tale obbligo era stata comunque contenuta dai contratti collettivi (tra cui l’art.1 bis del CCNL trasporto merci) che avevano escluso alcuni livelli professionali dal computo delle nuove assunzioni.

Si fa peraltro osservare che, a fronte della soppressione dell’obbligo in questione, è stata riconosciuta alle regioni la facoltà di prevedere quote di assunzioni da riservare a lavoratori a rischio di esclusione sociale.

 

Comunicazioni (art. 6, commi da 1 a 3) – Sono stati in parte rivisti gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro; le novità non sono immediatamente operative dovendo il Ministero del Lavoro definire le modalità applicative. In base alla norma in esame, di ogni nuova assunzione, così come della instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà essere data nello stesso giorno comunicazione ai servizi per l’impiego territorialmente competenti (attualmente la comunicazione va fatta nei cinque giorni successivi). Inoltre entro cinque giorni dovrà essere comunicata l’eventuale proroga o trasformazione di un contratto da tempo determinato (nella cui tipologia rientrano anche il contratto di formazione e l’apprendistato) a tempo indeterminato.

 

Diritto di precedenza (art. 6, comma 4) – E’ stato ridotto da 12 a 6 mesi il periodo durante il quale è riconosciuto, in capo al lavoratore licenziato per riduzione di personale, il diritto di precedenza alla riassunzione presso la stessa azienda in caso di nuove assunzioni.

 

 f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.38/2001, 47/98, 115/97 e 115/95

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.297 del 15.1.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297

Disposizioni  modificative  e  correttive  del decreto legislativo 21
aprile  2000,  n.  181,  recante  norme  per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  1  (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
    a) i   principi   fondamentali  per  l'esercizio  della  potesta'
legislativa  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano  in  materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di   collocamento,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  23 dicembre  1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
    b) i   principi  per  l'individuazione  dei  soggetti  potenziali
destinatari  di  misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro,  definendone  le  condizioni  di  disoccupazione  secondo gli
indirizzi  comunitari  intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
  2. Ad ogni effetto si intendono per:
    a) "adolescenti  ,  i  minori  di  eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
    b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a  venticinque  anni  compiuti  o,  se  in  possesso  di  un  diploma
universitario  di  laurea,  fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa   superiore  eta'  definita  in  conformita'  agli  indirizzi
dell'Unione europea;
    c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro,  che  sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca  di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
    d) "disoccupati  di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca  di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
    e) "inoccupati   di   lunga  durata  ,  coloro  che,  senza  aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione  da  piu'  di  dodici  mesi  o  da piu' di sei mesi se
giovani;
    f) "donne   in   reinserimento  lavorativo  ,  quelle  che,  gia'
precedentemente  occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
    g) "servizi   competenti   ,   i  centri  per  l'impiego  di  cui
all'articolo  4,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto legislativo 23
dicembre   1997,   n.  469,  e  gli  altri  organismi  autorizzati  o
accreditati  a  svolgere  le  previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
 
                               Art. 2.
  1.  Dopo  l'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis  (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella  scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento).  -  1.  Con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di
classificazione  dei  dati  contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda  professionale  dei  lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
  2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli  dei  dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento  ordinario  n.  196  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
  3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione   di  quelle  previste  dall'articolo  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo
6  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
  4.  Con  regolamento  emanato su proposta del Ministro del lavoro e
delle   politiche   sociali,   di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento
della  gente  di  mare,  prevedendo,  in  applicazione  dei  principi
stabiliti   in   materia   dal   presente   decreto,  il  superamento
dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".
 
                               Art. 3.
  1.  All'articolo  2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  condizione  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera c),
dev'essere  comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale  attivita'  lavorativa  precedentemente  svolta,  nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
  3.   Le   Regioni   definiscono   gli   indirizzi   operativi   per
l'accertamento  e  la verifica dello stato di disoccupazione da parte
dei servizi competenti.
  4.   La   verifica   dell'effettiva   permanenza   nello  stato  di
disoccupazione  e'  effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita':
    a) sulla  base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
    b) in  relazione  al  rispetto  delle  misure  concordate  con il
disoccupato.";
    b) al  comma  5,  le  parole:  "20  ottobre  1998,  n. 403." sono
sostituite  dalle  seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.";
    c)  al  comma  6,  la  parola:  "inferiori"  e'  sostituita dalla
seguente: "fino";
    d) il comma 7 e' soppresso.
  2.   Gli  interessati  all'accertamento  della  condizione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso
il  servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto ed a rendere la
dichiarazione  di  cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai
sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i
servizi competenti.
 
                               Art. 4.
  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  3  (Indirizzi  generali  ai servizi competenti ai fini della
prevenzione  della  disoccupazione  di lunga durata). - 1. Le Regioni
definiscono  gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i  servizi  competenti,  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
effettuano  al  fine  di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro  e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e
ad  altre  misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
    a) colloquio  di  orientamento  entro  tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
    b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
      1)  nei  confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne
in   cerca  di  reinserimento  lavorativo,  non  oltre  quattro  mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
      2)   nei   confronti   degli   altri   soggetti  a  rischio  di
disoccupazione  di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione.".
 
                               Art. 5.
  1.  L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Perdita  dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di  procedure  uniformi  in  materia  di  accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
    a) conservazione  dello  stato  di  disoccupazione  a  seguito di
svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale da assicurare un reddito
annuale   non  superiore  al  reddito  minimo  personale  escluso  da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
    b) perdita  dello  stato  di  disoccupazione  in  caso di mancata
presentazione   senza   giustificato  motivo  alla  convocazione  del
servizio  competente  nell'ambito  delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
    c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato  o  determinato  o  di lavoro temporaneo ai sensi della
legge  24  giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente,  della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a  otto  mesi,  ovvero  a  quattro  mesi  se  si  tratta  di giovani,
nell'ambito  dei  bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
    d) sospensione   dello   stato   di  disoccupazione  in  caso  di
accettazione  di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".
 
                               Art. 6.
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
  "Art.  4-bis  (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -
1.  I  datori  di  lavoro  privati  e  gli  enti  pubblici economici,
procedono  all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia  di  rapporto  di  lavoro,  salvo  l'obbligo  di assunzione
mediante  concorso  eventualmente  previsto  dagli statuti degli enti
pubblici  economici.  Restano ferme le disposizioni speciali previste
per  l'assunzione  di  lavoratori  non  comunitari  di cui al decreto
legislativo  25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  ottobre  1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
  2.  All'atto  dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici  economici  sono  tenuti  a  consegnare  ai  lavoratori  una
dichiarazione   sottoscritta   contenente  i  dati  di  registrazione
effettuata  nel  libro  matricola, nonche' la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
  3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  commi 1 e 2, le Regioni
possono  prevedere  che  una  quota  delle  assunzioni effettuate dai
datori  di  lavoro  privati  e  dagli  enti  pubblici  economici  sia
riservata   a  particolari  categorie  di  lavoratori  a  rischio  di
esclusione sociale.
  4.  Le  imprese  fornitrici  di  lavoro  temporaneo  sono  tenute a
comunicare,  entro  il  giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione,  al  servizio  competente  nel cui ambito territoriale e'
ubicata  la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e la
cessazione  dei  lavoratori  temporanei  assunti  nel  corso del mese
precedente.
  5.  I  datori  di  lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche  amministrazioni,  per  quanto  di competenza, sono tenuti,
anche  in  caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza   professionale   a  rapporto  di  lavoro  subordinato,  a
comunicare,  entro  cinque  giorni,  al  servizio  competente nel cui
ambito  territoriale  e'  ubicata  la  sede  di  lavoro  le  seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
    a) proroga del termine inizialmente fissato;
    b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
    c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
    d) trasformazione  da  contratto  di  apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
    e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato.
  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni  contro  gli  infortuni  sul lavoro (INAIL), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
  7.  Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo  lavoro,  i  moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori  di  lavoro  e  delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche'  le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro   per   l'innovazione  e  le  tecnologie,  d'intesa  con  la
Conferenza Unificata.
  8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di  cui  al  comma  2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996,  n.  608,  e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge  11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti  disposizioni  alla  gestione  ed  alla  amministrazione  del
personale  dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali   dei  datori  di  lavoro  alle  quali  essi  aderiscono  o
conferiscono  mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici,  con  riferimento  all'assolvimento dei predetti obblighi,
possono  avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  anche  nei confronti delle
medesime  associazioni  sindacali  che  provvedono  alla  tenuta  dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
  2.  All'articolo  9-bis  del  decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  In  caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore  di  cooperativa,  i  datori  di  lavoro privati, gli enti
pubblici  economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione  contestuale  al  servizio  competente  nel  cui ambito
territoriale  e'  ubicata  la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore,  della  data  di  assunzione,  della  data  di cessazione
qualora  il  rapporto  non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale,   della   qualifica  professionale  e  del  trattamento
economico  e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento  ed  ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata.  Nel  caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno  festivo,  nelle  ore  serali  o  notturne,  ovvero in caso di
emergenza,  la  comunicazione  di  cui  al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
  3.  All'articolo  21  della  legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
  "I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei  rapporti  di  lavoro,  entro  i cinque giorni successivi, quando
trattasi  di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
  4.  All'articolo  15,  sesto  comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
 
                               Art. 7.
  1.  All'articolo  5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  "attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo  45,  comma  1,  della  legge  17  maggio  1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,
si  applicano  a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al
comma  7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' soppresso.".
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
a  decorrere  dalla  data  stabilita  dal  decreto  di cui al comma 7
dell'articolo  4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall'articolo 6, comma 1.
 
                               Art. 8.
  1.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
    a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
    b) il  titolo  I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11,
primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
legge   29   aprile   1949,  n.  264,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
    c) gli  articoli  23,  primo  comma,  lettera  a), 27 e 29, primo
comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
    d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
    e) gli  articoli  2,  3,  4,  5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
    f) la  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,
4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
    g) l'articolo  25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
    h) gli  articoli  9-bis,  commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
    i) articolo  2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053.
                               Art. 9.
  1.  Dal  presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli