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Roma, 24 gennaio 2003
Circolare n.9/2003
Oggetto: Lavoro
– Semplificazione del collocamento - D.LGVO
19.12.2002, n. 297, su G.U. n.11
del 15.1.2003.
L’assetto del collocamento ha subíto
negli ultimi anni radicali trasformazioni. Sono stati infatti
soppressi istituti tradizionali come la chiamata
numerica e il nullaosta preventivo,
è stata generalizzata l’assunzione diretta, sono state semplificate le
procedure di assunzione, sono state decentrate competenze alle regioni, è stato
ridotto il monopolio pubblico riconoscendo anche ai privati la possibilità di
svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Proseguendo su tale strada il decreto in oggetto ha introdotto ulteriori
semplificazioni di cui si segnalano gli aspetti principali.
Liste di collocamento (artt. 2 e
8) – E’ stata
stabilita la soppressione delle liste di collocamento e del libretto di lavoro.
Sopravvivono unicamente le liste speciali relative ai lavoratori disabili e a
quelli in mobilità.
Riserva nelle assunzioni (art. 6, comma 3 e art. 8) – E’ stato
soppresso l’obbligo, introdotto dalla legge 223/91 a carico dei datori di
lavoro con oltre 10 dipendenti, di riservare il 12% delle nuove assunzioni a
lavoratori appartenenti a particolari categorie (disoccupati da oltre due anni,
iscritti nelle liste di mobilità, ecc.). Come è noto, l’incidenza
di tale obbligo era stata comunque contenuta dai contratti collettivi (tra cui
l’art.1 bis del CCNL trasporto merci) che avevano
escluso alcuni livelli professionali dal computo delle nuove assunzioni.
Si fa peraltro
osservare che, a fronte della soppressione dell’obbligo in questione, è stata
riconosciuta alle regioni la facoltà di prevedere quote di assunzioni
da riservare a lavoratori a rischio di
esclusione sociale.
Comunicazioni (art. 6, commi da 1 a 3) – Sono stati
in parte rivisti gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro;
le novità non sono immediatamente operative dovendo il Ministero del Lavoro
definire le modalità applicative. In base alla norma in esame, di ogni nuova assunzione, così come della instaurazione di
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dovrà essere data nello
stesso giorno comunicazione ai servizi per l’impiego territorialmente
competenti (attualmente la comunicazione va fatta nei cinque giorni successivi).
Inoltre entro cinque giorni dovrà essere comunicata l’eventuale proroga o
trasformazione di un contratto da tempo determinato
(nella cui tipologia rientrano anche il contratto di formazione e
l’apprendistato) a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza (art. 6, comma 4) – E’ stato ridotto da 12 a 6 mesi
il periodo durante il quale è riconosciuto, in capo al
lavoratore licenziato per riduzione di personale, il diritto di precedenza alla
riassunzione presso la stessa azienda in caso di nuove assunzioni.
f.to dr. Piero M.
Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.38/2001,
47/98, 115/97 e 115/95 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA
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G.U. n.297 del
15.1.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1,
lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute
nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potesta'
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure
di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione
degli strumenti di informatizzazione;
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali
destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del
lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli
indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della
disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti , i minori di eta' compresa fra i quindici e
diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani , i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino
a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma
universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la
diversa superiore eta' definita in conformita' agli indirizzi
dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di
lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla
ricerca di una attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata , coloro che, dopo aver perso un
posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla
ricerca di una nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di
sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver
precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di
un'occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei mesi se
giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo , quelle che, gia'
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattivita';
g) "servizi competenti , i centri per l'impiego di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o
accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformita' delle
norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e
nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di
collocamento). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il
modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di
classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei
dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i
modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti
ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel
supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del
21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad
eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo
6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12
marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento
della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi
stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento
dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.".
Art. 3.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il
servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio
del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti
l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche'
l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per
l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte
dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di
disoccupazione e' effettuata dai servizi competenti con le seguenti
modalita':
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di
altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il
disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" e' sostituita dalla
seguente: "fino";
d) il comma 7 e' soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso
il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la
dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa prestate ai
sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i
servizi competenti.
Art. 4.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della
prevenzione della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni
definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che
i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di
lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e
ad altre misure di politica attiva secondo le modalita' definite ed
offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o
di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che
favorisca l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne
in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di
disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello
stato di disoccupazione.".
Art. 5.
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni
stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti
di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di
disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attivita' lavorativa tale da assicurare un reddito
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui
all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997,
n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza
giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno
a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto
con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se
si tratta di giovani.".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti successivi). -
1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi
tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione
mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti
pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste
per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione
di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti
pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una
dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione
effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni
possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai
datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia
riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di
esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a
comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di
assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese
precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti,
anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra
esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a
comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti
variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a
tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto
a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre
forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema
informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,
nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al
comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la
Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono
adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e
di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile
1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle
vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del
personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o
conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi,
possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle
medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei
documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.".
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio
lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti
pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare
comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del
lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia
contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento
economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e
orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi
assimilata. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto avvenga in
giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di
emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere
effettuata entro il primo giorno utile successivo.".
3. All'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
"I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione
dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando
trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la
cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n.
264, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".
Art. 7.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui
all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6,
si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al
comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data
il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' soppresso.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano
a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall'articolo 6, comma 1.
Art. 8.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11,
primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e
modificazioni;
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo
comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;
f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni
ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3,
4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;
g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23
luglio 1991, n. 223;
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 1963, n. 2053.
Art. 9.
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli:
Castelli