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Roma, 4 febbraio 2003

 

Circolare n.13/2003

Oggetto: Previdenza – Lavoratori italiani all’estero – Retribuzioni convenzionali per il 2003 – D.M. 13.1.2003, su G.U. n.22 del 28.1.2003.

 

Come ogni anno sono state fissate anche per il 2003 le retribuzioni convenzionali su cui devono essere calcolati i contributi previdenziali per i lavoratori italiani occupati presso le imprese italiane operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati (tra cui Russia, Polonia, Ungheria e Giappone), secondo quanto previsto dalla legge n.398/87.

 

Si rammenta che, in base all’art.36 della legge n.342/2000 (collegato alla finanziaria 2000), le retribuzioni convenzionali assumono rilevanza anche ai fini fiscali (in precedenza la tassazione avveniva sulla base delle retribuzioni effettive percepite dai lavoratori). La coincidenza tra l’imponibile previdenziale e quello fiscale scatta qualora il lavoro all’estero sia prestato in via continuativa per più di 183 giorni nell’arco di un anno.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/2002

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.22 del 28.01.2003 (fonte Guritel)

DECRETO 13 gennaio 2003

Determinazione,  per l'anno 2003, delle retribuzioni convenzionali di

cui  all'art.  4,  comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Retribuzioni convenzionali

  A  decorrere dal periodo di paga in corso dal 1 gennaio 2003 e fino

a  tutto  il  periodo  di  paga  in  corso  al  31 dicembre  2003, le

retribuzioni  convenzionali  da  prendere  a  base per il calcolo dei

contributi  dovuti  per  le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori

italiani  operanti  all'estero  ai  sensi del decreto-legge 31 luglio

1987,  n.  317,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre

1987,  n.  398,  nonche'  per il calcolo delle imposte sul reddito da

lavoro  dipendente,  ai  sensi  dell'art.  48, comma 8-bis, del testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, introdotto con art. 36,

comma  1,  della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono stabilite nella

misura  risultante,  per  ciascun  settore,  dalle  unite tabelle che

costituiscono parte integrante del presente decreto.

                               Art. 2.

                        Fasce di retribuzione

  Per  i  lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione,

la  retribuzione  convenzionale  imponibile e' determinata sulla base

del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente,

di cui alle tabelle citate all'art. 1.

                               Art. 3.

                 Frazionabilita' delle retribuzioni

  I  valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso di

assunzioni,  risoluzioni  del  rapporto di lavoro, trasferimenti da o

per  l'estero,  nel  corso  del  mese,  sono divisibili in ragione di

ventisei giornate.

                               Art. 4.

     Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

  Sulle  retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il

trattamento  ordinario  di  disoccupazione  in  favore dei lavoratori

italiani rimpatriati.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 13 gennaio 2003

                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                       Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti
 

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI - 2003

*** OMISSIS ***

 

SETTORE

 

QUALIFICHE

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Operai

I

Fino a 1497,23

1497,23

 

 

II

da 1497,24 a 1563,15

1563,15

 

 

III

da 1563,16 a 1629,08

1629,08

 

 

IV

da 1629,09 in poi

1760,91

 

 

 

 

 

 

 

Impiegati

I

Fino a 1760,91

1760,91

 

 

II

da 1760,92 a 2092,68

2092,68

 

 

III

da 2092,69 a 2424,45

2424,45

 

 

IV

da 2424,46 a 2883,02

2883,02

 

 

V

da 2883,03 in poi

3087,98

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

SETTORE

 

QUADRI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 3087,98

3087,98

 

 

II

da 3087,99 a 3565,85

3565,85

 

 

III

da 3565,86 a 4043,72

4043,72

 

 

IV

da 4043,73 a 4591,73

4591,73

 

 

 

V

da 4591,74 a 5139,73

5139,73

 

 

 

VI

da 5139,74 in poi

6022,30

 

 

 

*** OMISSIS ***

 

 

SETTORE

 

DIRIGENTI

RETRIBUZIONE

NAZIONALE

RETRIBUZIONE

CONVENZIONALE

 

 

 

 

 

 

Autotrasporto e spedizione merci

 

Fascia

I

Fino a 4591,73

4591,73

 

 

II

da 4591,74 a 6022,30

6022,30

 

 

III

da 6022,31 a 6904,87

6904,87

 

 

IV

da 6904,88 a 7452,87

7452,87

 

 

 

V

da 7452,88 a 7787,44

7787,44

 

 

 

VI

da 7787,45 a 8000,87

8000,87

 

 

 

 

VII

da 8000,88 a 8670,02

8670,02

 

 

 

 

VIII

da 8670,03 in poi

12200,30

 

 

 

*** OMISSIS ***