Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 7 febbraio 2003
Circolare n. 14/2003
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accisa
gasolio per il II semestre 2002 – Comunicato Agenzia
Dogane prot.n.445/V/AGT del 31.1.2003.
L’Agenzia delle
Dogane, con il comunicato in oggetto, ha confermato l’applicazione
dello sconto accise nel periodo luglio-dicembre 2002 in misura analoga a quella
prevista nel primo semestre dello scorso anno, pari a 0,04327908
euro/litro.
Com’è noto, lo
sconto compete alle imprese di autotrasporto per i
consumi di gasolio relativi ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. Per
ottenere il beneficio le imprese interessate devono presentare agli uffici
finanziari territorialmente competenti (Uffici Tecnici di Finanza, ovvero
Uffici delle Dogane dove istituiti) apposita dichiarazione
su supporto magnetico, utilizzando il programma informatico dell’Agenzia delle
Dogane disponibile sul sito Internet www.agenziadogane.it/italiano/dcpc/benefici2.htm.
Il termine per la
presentazione delle dichiarazioni è il 31 marzo 2003.
Si rammenta che il
diritto al beneficio si perfeziona decorsi 60 giorni dalla presentazione delle
dichiarazioni senza che l’ufficio ricevente abbia manifestato riserve (silenzio-assenso);
l’importo spettante può essere utilizzato in compensazione dei versamenti
fiscali e previdenziali effettuati tramite il modello F24, ovvero può essere chiesto a rimborso. Nel caso di
compensazione tramite il modello F24, l’Agenzia ha confermato l’utilizzo del
codice tributo “6740”.
Con l’occasione, si richiama
l’attenzione sull’ulteriore sconto spettante alle
imprese di autotrasporto a titolo di rimborso
della carbon tax 2002,
pari 0,017177 euro per ogni litro di gasolio consumato nello scorso anno con
veicoli di peso superiore a 11,5 tonnellate. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni per ottenere il beneficio sono aperti fino al 30 giugno
2003. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
dell’Agenzia delle Dogane.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.115 e 75/2002 |
|
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
AGENZIA DELLE DOGANE
AREA
GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
NOTA DEL
31.02.2003 PROT.445/V/AGT
OGGETTO: Riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato
nel settore dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002. - Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178.
Con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi verificati i
presupposti richiesti dalla norma agevolativa per la rideterminazione della riduzione dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l’attività di
autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate
e da alcune categorie del trasporto di persone, si comunica che per il periodo 1°luglio-31 dicembre 2002, la
misura della riduzione di accisa viene confermata in
euro 43,27908 per mille litri di
gasolio (importo così determinato con riferimento al 30 giugno 2002).
Si ricorda che :
- per ottenere il rimborso corrispondente al credito
maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato,
gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia
delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità
stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre
2000) entro il 31 marzo 2003;
- gli aventi diritto che scelgono di utilizzare
l’importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l’anno
solare in cui il credito medesimo è sorto;
- sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo
www.agenziadogane.it in
allegato al presente comunicato è stato riproposto il
software che permette la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare,
insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o
cd-rom- al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di
finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale
di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione
dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch’essi
reperibili sul sito internet);
- facendo seguito a quanto comunicato con
nota prot. n. 5583 del 18
novembre 2002, essendo rimasta immutata la misura del beneficio in questione si
conferma che, per la fruizione dell’agevolazione con Mod.
F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO
6740;
- per l’accreditamento su conto corrente in
altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei
codici BIC (Bank
identification code) e IBAN (International
bank address number).
Il Customer
care
dell’Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali
al numero verde 800 257 428.
f.to Il Direttore dell’Area Centrale
(Dr.
Aldo Tarascio)