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Roma, 11 febbraio 2003

 

Circolare n. 17/2003

Oggetto: Trasporti internazionali – Trasferimento delle autorizzazioni – Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti prot.0487/7 del 24.1.2003.

 

Con la nota indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture ha ribadito che in base alla vigente normativa (articolo 6 del D.M. n.521/99 e articolo 43 della legge 298/74) le autorizzazioni internazionali (multilaterali Cemt, bilaterali) seguono le sorti dell’azienda titolare e non dei singoli veicoli, quindi possono essere trasferite solo in caso di modificazioni riguardanti l’impresa stessa (trasformazione, fusione, scissione, cessione).

 

In particolare nel caso di cessione d’azienda, il Ministero ha precisato che l’impresa cedente – fermo restando il vincolo della sua cancellazione dall’Albo autotrasportatori – possa trasferire all’impresa acquirente tutte le autorizzazioni in sua disponibilità, a nulla rilevando l’eventuale vendita precedente di veicoli.

 

Nel caso di cessione dell’intero parco veicolare a favore di più acquirenti, con conseguente cancellazione dall’Albo dell’impresa cedente, i relativi atti notarili di compravendita devono essere stipulati contestualmente e i titoli devono essere trasferiti secondo criteri di proporzionalità in relazione ai veicoli trasferiti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASORTI

Dipartimento per i trasporti terrestri E per i sistemi informativi statistici

Direzione generale autotrasporto persone e cose - Ex APC3

Prot. N.487 /7 del  24 gennaio 2003

 

Oggetto: trasferimento titoli autorizzativi internazionali per il trasporto di merci.

Al fine di rendere più chiare le facoltà concesse dall'applicazione del Decreto 22 novembre 1999, n.521, regolamento per i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali, si forniscono le seguenti precisazioni.

E' opportuno premettere che ‑l'art 6 di detto regolamento-  consente il trasferimento delle autorizzazioni internazionali solo nei casi previsti dall'art. 43 L.298/74, fra i quali non rientra l'ipotesi di mero trasferimento di veicoli.

A tale proposito si precisa:

in virtù dell'atto con il quale viene ceduta l'azienda che abbia in disponibilità almeno un veicolo, l'impresa cessionaria potrà chiedere il trasferimento dei titoli autorizzativi.

In tal senso non rileva assolutamente l'eventuale vendita precedente di altri veicoli.

Il trasferimento dei titoli autorizzativi di cui sopra è comunque subordinato alla cancellazione dall'albo dell'impresa cedente.

E' ammessa, altresì, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, la contemporanea cessione dell'intero parco veicolare a un soggetto, o, frazionando, a più soggetti, purché, nel caso di più atti notarili, gli stessi siano contestuali.

Nell'eventualità di più soggetti, il trasferimento dei titoli autorizzativi dovrà avvenire secondo criteri di proporzionalità, in relazione ai veicoli trasferiti.

Ovviamente, anche in questi casi, l'impresa cedente, cessando l'attività, dovrà essere cancellata dall'albo degli autotrasportatori.

 

IL DIRETTTORE GENERALE

(f.to Dott. Clara Ricozzi)