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Roma, 11 febbraio 2003
Circolare n. 17/2003
Oggetto: Trasporti internazionali – Trasferimento delle
autorizzazioni – Nota Ministero Infrastrutture e
Trasporti prot.0487/7 del 24.1.2003.
Con la nota indicata
in oggetto il Ministero delle Infrastrutture ha
ribadito che in base alla vigente normativa (articolo 6 del D.M. n.521/99 e articolo 43 della legge 298/74) le autorizzazioni
internazionali (multilaterali Cemt, bilaterali)
seguono le sorti dell’azienda titolare e non dei singoli veicoli, quindi possono
essere trasferite solo in caso di modificazioni riguardanti l’impresa stessa
(trasformazione, fusione, scissione, cessione).
In particolare nel
caso di cessione d’azienda, il Ministero ha precisato che l’impresa cedente –
fermo restando il vincolo della sua cancellazione dall’Albo autotrasportatori –
possa trasferire all’impresa acquirente tutte le
autorizzazioni in sua disponibilità, a nulla rilevando l’eventuale vendita
precedente di veicoli.
Nel caso di cessione
dell’intero parco veicolare a favore di più
acquirenti, con conseguente cancellazione dall’Albo dell’impresa cedente, i
relativi atti notarili di compravendita devono essere stipulati contestualmente
e i titoli devono essere trasferiti secondo criteri di proporzionalità in
relazione ai veicoli trasferiti.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2000 |
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Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASORTI
Dipartimento per i
trasporti terrestri E per i sistemi informativi statistici
Direzione generale
autotrasporto persone e cose - Ex APC3
Prot. N.487 /7 del 24 gennaio 2003
Oggetto:
trasferimento titoli autorizzativi internazionali per il trasporto di merci.
Al fine di rendere più chiare le facoltà concesse
dall'applicazione del Decreto 22 novembre 1999, n.521,
regolamento per i criteri di rilascio delle
autorizzazioni internazionali, si forniscono le seguenti precisazioni.
E' opportuno premettere che ‑l'art 6 di detto
regolamento- consente il trasferimento
delle autorizzazioni internazionali solo nei casi previsti dall'art. 43 L.298/74, fra i quali non rientra l'ipotesi di mero trasferimento
di veicoli.
A tale proposito si precisa:
in virtù dell'atto con il quale viene ceduta l'azienda che abbia in disponibilità
almeno un veicolo, l'impresa cessionaria potrà chiedere il trasferimento dei
titoli autorizzativi.
In tal senso non rileva assolutamente l'eventuale vendita
precedente di altri veicoli.
Il trasferimento dei titoli autorizzativi di cui sopra è comunque subordinato alla cancellazione dall'albo
dell'impresa cedente.
E' ammessa, altresì, in caso di cessazione dell'attività
dell'impresa, la contemporanea cessione dell'intero parco veicolare
a un soggetto, o, frazionando, a più soggetti, purché, nel caso di più atti
notarili, gli stessi siano contestuali.
Nell'eventualità di più soggetti, il trasferimento dei
titoli autorizzativi dovrà avvenire secondo criteri di proporzionalità, in relazione ai veicoli trasferiti.
Ovviamente, anche in questi casi, l'impresa cedente,
cessando l'attività, dovrà essere cancellata dall'albo degli autotrasportatori.
IL DIRETTTORE
GENERALE
(f.to Dott. Clara Ricozzi)